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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RA D'LL Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. TA OM Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg n. 2248/2024, promossa in grado d'appello, da
C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NO BA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, sito in
Milano, Via San Francesco d'Assisi n. 4, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Beretta e Maria
[...] C.F._4
IA GO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Saronno, via Garibaldi, n. 4, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATI nonché contro
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_5 P.IVA_2
Sangalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, sito in Lecco, Via
Cairoli n. 9/D, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 32
PER LA RIFORMA della sentenza n. 745/2024, pronunciata dal Tribunale di Como, sez. I civile, pubblicata in data 26 giugno 2024.
OGGETTO: Proprietà -distanze legali.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 9 dicembre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Per Parte_1
“Con riferimento al provvedimento reso dall'Ill.mo Consigliere Istruttore in data 16 settembre 2025 per cui la causa rinviata all'udienza del 09 dicembre 2025 si terrà con il deposito telematico di note scritte, richiamato il contenuto del proprio atto di citazione in appello e vista la comparsa di costituzione con appello incidentale riversata in atti nell'interesse dei IG.ri , Controparte_1
e che si contesta integralmente in ogni suo punto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 nonché vista la comparsa di costituzione riversata in atti nell'interesse di si Controparte_5 insiste per l'integrale accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
In particolare, si insiste per l'ammissione della documentazione riversata in atti in uno con la nota di deposito in data 15 settembre 2025 ovvero della richiesta di permesso di costruire in sanatoria ed allegati in quanto trattasi di documentazione assolutamente rilevante ai fini della decisione nonché di recente formazione e come tale ammissibile.
Ancora, ci si oppone all'appello incidentale così come promosso dai IG.ri , Controparte_1
e riservandosi ogni opportuna replica in sede Controparte_2 Controparte_3 CP_4 di conclusionale, rilevando sin da ora l'impercorribilità della richiesta avversaria di condanna della a pagare ai medesimi appellati ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma Parte_1 di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento anziché Euro 50,00 così come quantificati dal Giudice di primo grado in quanto e come correttamente rilevato in sentenza “non sono state fornite dalle parti indicazioni circa i costi che si renderanno necessari per l'esecuzione della condanna all'arretramento, né sono stati forniti elementi da cui desumere uno specifico danno che i ricorrenti subiscono a causa del mancato rispetto delle distanze legali” e tali lacune probatorie non possono essere manifestamente colmate in sede di appello. pagina 2 di 32 Voglia, quindi, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e previa qualunque forma o statuizione, così giudicare:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 745/2024, Repert. n. 2422/2024 del 28 giugno
2024, emessa dal Tribunale di Como, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Lastrucci, in data 26 giugno 2024 e pubblicata in data 26 giugno/28 giugno 2024, con cui definiva la causa rubricata al n. R.G. 2354/2023, sussistendo, nel caso di specie, i “gravi motivi” di cui all'art. 283
c.p.c., come meglio indicato nell'atto di appello;
Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in atto di appello, in particolare per aver il Tribunale di Como rilevato che la sentenza del Tribunale di Milano non è automaticamente opponibile ex art. 111 c.p.c. nei confronti di Parte_1 salvo poi, invece, in netta contraddizione, ritenerla automaticamente opponibile ex art. 2909
[...]
c.c. in quanto ha preso parte del giudizio conclusosi con la predetta sentenza n. 676/2025 del
Tribunale di Milano (cfr. sentenza impugnata pagg. 9 e 10);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in atto di appello, in particolare per aver il Tribunale di Como accolto la domanda di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. liquidandola in Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle opere di arretramento, a decorrere dal cento ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in atto di appello, in particolare per aver il Tribunale di Como rigettato la domanda di garanzia svolta da nei confronti di senza minimamente Parte_1 Controparte_5 considerare, in netta contraddizione, quanto statuito con la sopra citata sentenza n. 676/2025 del
Tribunale di Milano (cfr. sentenza impugnata pag. 11);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in atto di appello, in particolare per aver il Tribunale di Como quantificato e liquidato in favore di
, e le spese di lite in Euro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
841,00 per spese ed in Euro 5.333,00 per compensi, anziché Euro 3.562,00 per compensi come liquidato in favore di (cfr. sentenza impugnata pag. 12); Controparte_5
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, accertare e dichiarare l'insussistenza della presunta pagina 3 di 32 opponibilità processuale nei confronti di della azionata da parte ricorrente Parte_1 sentenza n. 676/2015 emessa dal Tribunale di Milano in data 15 dicembre 2014 a conclusione del giudizio avente RG 50781/2010, passata in giudicato, in quanto già esclusa proprio dal tenore letterale del medesimo provvedimento, così come risultante per tabulas e per tutti i motivi meglio esposti in atto di appello, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale e subordinata, perché infondata in fatto e diritto per le causali di cui in atto di appello, assolvendo da qualsivoglia richiesta di accertamento e condanna anche ex Parte_1 art. 614 bis c.p.c.;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, nella sola denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie ivi compresa la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. così come avanzata da parte ricorrente, quantificare il quantum nella misura minore possibile, per tutti i motivi meglio esposti in atto di appello, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, accertare e dichiarare che è tenuta a Controparte_5 garantire, manlevare e tenere indenne la da ogni denegata e non creduta Parte_1 ipotesi di soccombenza vista la sua qualità di unico soggetto giuridico che si è occupato della costruzione dell'edificio de quo nonché di dante causa della predetta medesima resistente, per tutti
i motivi meglio esposti in atto di appello, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte ricorrente nel merito, con particolare riferimento alla richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., nei confronti di o comunque spieganti effetti Parte_1 nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atto di appello;
- alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata alla ripetizione e restituzione in favore della parte appellante di tutte le somme versate e versande nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado vista la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di , Controparte_1 CP_2
e in Euro 841,00 per spese ed in Euro 5.333,00 per
[...] Controparte_3 CP_4 compensi, oltre oneri, e in favore di in Euro 3.562,00 e, comunque, di tutte le somme Controparte_5
pagina 4 di 32 eventualmente ed ulteriormente a questo titolo versate o versande, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo:
- con reiezione dell'appello incidentale proposto ex adverso per insussistenza dei relativi presupposti in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge, ma nella denegata soccombenza nel presente giudizio di appello voglia l'Ill. Corte diminuire il quantum della condanna alle spese processuali, applicando i valori minimi anche per la condanna al pagamento delle spese in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_4
In via istruttoria:
- ammettere la documentazione prodotta dall'esponente con nota del 15 settembre 2025, trattandosi di documenti che l'appellante non ha potuto produrre in precedenza in quanto sopravvenuti e, in ogni caso, necessari ai fini della decisione-
Si reiterano, inoltre, le richieste istruttorie, sempre come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024: dal momento che parte ricorrente ha chiesto testualmente di “disporre CTU volta ad accertare se il capannone eretto sul fondo di cui al mappale 125 del locale C.F. di proprietà di viola le distanze di legge con Parte_1 riferimento agli immobili di proprietà degli attori” (cfr. ricorso avversario pagg. 11 e 12), in caso di accoglimento della richiesta istruttoria avversaria, sin chiede sin da subito che il CTU nominando tenga conto anche della distanza del box di proprietà dei medesimi attori che si trova anch'esso a meno di 10 metri, così come accertato nella CTU già espletata avanti al Tribunale di
Milano (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande avversarie.
Con ogni riserva di legge.
Con osservanza”.
PARTI APPELLATE
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione:
Nel merito in via principale:
pagina 5 di 32 - confermare la sentenza n. 745/2024, Repert. n. 2422/2024 del 28 giugno 2024, emessa dal
Tribunale di Como, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Lastrucci, in data 26 giugno
2024;
Nel merito in via subordinata come già chiesto in primo grado di giudizio:
- autorizzare la chiamata in causa, previo differimento dell'udienza di prima comparizione, di
vista la fusione per incorporazione di in Controparte_6 Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA ) con sede legale in 10121 P.IVA_3
Torino, Piazza San Carlo n. 156, indirizzo di posta elettronica certificata:
nonché dell'Arch. (C.F. ), con Email_1 CP_8 C.F._5 studio in San Vittore Olona (MI), Via P. dell'Acquan. 2/d, indirizzo di posta elettronica certificata:
per tutti i motivi meglio argomentati in atto;
Email_2
- accertare e dichiarare l'insussistenza della presunta opponibilità processuale nei confronti di della azionata da parte ricorrente sentenza del Tribunale di Milano, passata Controparte_5 in giudicato, in quanto già esclusa proprio dal tenore letterale del medesimo provvedimento, così come risultante per tabulas e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare la domanda di garanzia e manleva così come formulata da nei Parte_1 confronti della terza chiamata in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i Controparte_5 motivi di cui in narrativa;
- rigettare integralmente le eventuali avversarie eccezioni svolte da parte ricorrente nonché dalla resistente nei confronti della terza chiamata o comunque spieganti effetti nei Controparte_5 confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa;
In via istruttoria:
- sempre come già chiesto in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, vista la richiesta di CTU di parte ricorrente (cfr. ricorso avversario pagg. 11 e 12), in caso di accoglimento della richiesta istruttoria avversaria, sin chiede sin da subito che il CTU nominando tenga conto anche della distanza del box di proprietà dei medesimi attori che si trova anch'esso a meno di 10 metri, così come accertato nella CTU già espletata avanti al Tribunale di Milano (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande avversarie. pagina 6 di 32 Con ogni riserva di legge.
Con osservanza”.
Per , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
“La difesa dei convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dichiara di rinunciare alla domanda in via subordinata di merito svolta in comparsa di costituzione
e risposta e precisa le conclusioni nel seguente modo:
Voglia la Corte d'Appello di Milano
Nel merito: dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande di controparte e per l'effetto respingere l'impugnazione confermando la sentenza impugnata.
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 745 del 26/28 giugno 2024 del
Tribunale di Como, condannare l'appellante ai sensi dell'art 614 bis cpc al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro nella misura non inferiore a € 500,00, ovvero a quella somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, i signori , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, proprietaria di un Parte_1 capannone industriale confinante con la proprietà dei ricorrenti, per sentirla condannare al rispristino delle distanze legali, previo accertamento di quanto già dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 676/2014, passata in giudicato, pronunciata contro la dante causa di ovvero per Parte_1 sentire accertare che il suddetto capannone viola le distanze legali tra costruzioni, con conseguente condanna della resistente al ripristino delle distanze di legge mediante arretramento del proprio capannone a 10 metri lineari dal box di proprietà dei ricorrenti;
in ogni caso i ricorrenti chiedevano di condannare la società convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro stabilita dal Giudice per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano:
- -di essere proprietari di un complesso immobiliare residenziale e di due box in Veniano, via per pagina 7 di 32 n. 3; Per_1
- -che la proprietà dei ricorrenti confina ad est con un capannone industriale attualmente di proprietà di originariamente -nel 2000- costruito, sul fondo attiguo a quello dei ricorrenti, Parte_1 da e, successivamente, nel 2002, ceduto, con un'operazione di leaseback, alla Parte_2
(poi divenuta ), la quale, a sua volta, lo aveva concesso in Parte_3 Controparte_7 locazione finanziaria alla stessa;
Parte_2
- -che, nell'ambito di una scissione societaria parziale, il suddetto contratto di locazione finanziaria veniva trasferito alla la quale, in seguito, ne acquistava la proprietà da Parte_1 Pt_3
[...]
- -che nel 2010 gli odierni ricorrenti avevano citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Pt_3
(poi divenuta , all'epoca proprietaria del capannone, lamentando
[...] Controparte_7 fessurazioni e dislivelli nella loro proprietà e chiedendo il risarcimento dei relativi danni, nonché di accertare se il capannone fosse costruito nel rispetto delle distanze legali;
- -che nel corso del suddetto giudizio, aveva chiamato in causa e Parte_3 Controparte_5 [...]
per essere da queste garantita, eccependo di aver operato solo per attività di Parte_1 intermediazione finanziaria;
- -che e a loro volta, avevano chiamato in causa le imprese e i Controparte_5 Parte_1 professionisti che avevano contribuito alla costruzione del fabbricato, per essere da questi garantite;
- -che, nel corso del giudizio milanese, , con atto del 22.03.2011 a rogito notaio di Parte_3 Per_2
Como, trasferiva il capannone di cui sopra a attuale proprietaria;
Parte_1
- -che la CTU disposta dal Tribunale di Milano aveva concluso che il capannone industriale si trovava alla distanza di circa 8,67 metri dal box degli attori e che detta misura violava le norme sulle distanze legali -in particolare le norme tecniche del P.R.G. vigente nel 1997 e l'art. 9, D.M. 14.03.1968, n. 1444- che prevedevano una distanza minima di 10 metri;
- -che, pertanto, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 676 del 15.01.2014, accertava la violazione delle distanze legali tra edifici e condannava al ripristino delle distanze con Controparte_7
l'arretramento alla distanza di metri lineari 10 dal box di proprietà degli attori;
condannava anche
[...]
e in solido tra loro a manlevare e tenere indenne CP_5 Parte_1 Controparte_7 di tutti gli esborsi che avrebbe dovuto effettuare in favore degli istanti;
- -che, a seguito di variazione catastale, l'unità immobiliare suddetta era stata soppressa, originando i seguenti subalterni: Foglio 3 particella 125 subalterno 701, categoria D1, Foglio 3 particella 125 subalterno 702, categoria D1 e Foglio 3 particella 125 subalterno 703, bene comune non censibile;
- -che le richieste rivolte a di arretrare spontaneamente la porzione di capannone Parte_1
pagina 8 di 32 erano rimaste inevase e che vano era risultato pure l'esperimento della mediazione;
- -che la sentenza citata, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non era opponibile a avente Parte_1 causa nel corso del processo promosso contro il suo dante causa – poi Parte_3 [...]
Con
domanda giudiziale era stata tto di compravendita;
Controparte_9 Controparte_11
- -che, tuttavia, sotto il profilo processuale, la sentenza suddetta aveva prodotto effetti nei confronti della società resistente, in quanto chiamata in garanzia -insieme a , per Controparte_12 Parte_3 cui il garante subiva la medesima sorte processuale del soggetto garantito;
- -che, pertanto, la sentenza del Tribunale di Milano faceva stato anche nei confronti di
[...] con effetto di giudicato e con l'obbligo di quest'ultima di arretrare il capannone;
Parte_1
- -che, altresì, la condanna di manleva trovava fondamento e presupposto proprio nell'accoglimento della domanda di accertamento della violazione delle distanze tra costruzioni;
- -che, quindi, risultava accertato con efficacia di giudicato nei confronti di Parte_1
l'obbligo di quest'ultima di arretrare il capannone in modo da rispettare la distanza di 10 metri tra gli edifici;
- -che la questione decisa con sentenza del Tribunale di Milano non poteva essere oggetto di un nuovo ed autonomo accertamento, poiché il giudicato preclude il riesame della medesima questione già accertata e risolta tra le medesime parti;
- -che, qualora si ritenesse che la sentenza del Tribunale di Milano non possa in alcun modo essere opposta alla società convenuta, la violazione delle distanze legali risultava ormai acclarata e provata anche dalla perizia espletata nel precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Milano e costituente prova atipica;
- -che pertanto a norma dell'art. 872 c.c., doveva essere, comunque, condannata Parte_1 alla riduzione in pristino.
Con memoria difensiva del 13 ottobre 2023, si costituiva contestando le Parte_1 domande e chiedendone il rigetto.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo che per prima aveva Controparte_5 concluso con un contratto di lease-back, cedendo l'immobile che essa stessa Controparte_7 aveva realizzato e prendendolo poi in locazione finanziaria, mentre si era limitata a Parte_1 subentrare nel contratto stesso.
Rilevava come gli odierni ricorrenti non avessero avanzato alcuna domanda contro Parte_1
e come la stessa sentenza del Tribunale di Milano avesse affermato che la chiamata in causa di
[...]
e di doveva essere ricondotta nell'ambito della chiamata in garanzia Parte_1 Controparte_5
e non della laudatio auctoris. pagina 9 di 32 Osservava che il Tribunale di Milano aveva ritenuto che, mentre per la domanda di Controparte_5 andava ricondotta nell'ambito degli artt. 1480 e ss. c.c., si era limitata a Pt_3 Parte_1 subentrare nel rapporto di locazione finanziaria e, pertanto, per essa valevano le previsioni contenute nel contratto di locazione finanziaria ed in particolare l'ampissima manleva iva prevista all'art. 7 del contratto;
in quest'ultimo era subentrata per effetto della scissione da Parte_1 Controparte_5
la quale era l'unico soggetto giuridico che si era occupato della costruzione dell'edificio de quo,
[...] avendo essa sola stipulato il contratto di appalto con l' Controparte_13
e individuato i soggetti per la direzione dei lavori;
la stessa sentenza del Tribunale di Milano invocata dai ricorrenti riteneva che per si poneva un problema di carenza di legittimazione Parte_1 attiva verso l'impresa edile chiamata in causa, che aveva soltanto fornito semplici elementi prefabbricati, secondo quanto pattuito nel sopracitato contratto stipulato da . Controparte_5
Insisteva, pertanto, nel richiedere la chiamata del terzo ovvero di Parte_1 Controparte_5
per essere manlevata e garantita per l'ipotesi di soccombenza, ovvero in quanto la causa era
[...] ritenuta comune al terzo per connessione oggettiva del petitum e della causa petendi, vista la sua qualità di soggetto giuridico che si è occupato della costruzione dell'edificio de quo, nonché di dante causa della Parte_1
Inoltre, la convenuta contestava la presunta opponibilità processuale alla medesima della sentenza del Tribunale di Milano, in quanto già esclusa dalla sentenza stessa, nella quale testualmente si negava la possibilità di ipotizzare una estensione della domanda attorea nei confronti delle terze chiamate -
e e di configurare un rapporto processuale diretto tra gli attori e queste Controparte_5 Parte_1 ultime. Pertanto, la convenuta sosteneva che, poiché sul punto si era già formato il giudicato, non potevano i ricorrenti ritenere che l'accertamento della violazione delle distanze legali, di cui alla sentenza citata, facesse stato nei confronti della convenuta medesima.
Quest'ultima contestava anche, nel merito, la presunta violazione delle distanze legali, rilevando come la CTU espletata nel giudizio RG 50781/2010, dinanzi al Tribunale di Milano, aveva osservato come l'amministrazione comunale avesse commesso un errore, considerando il terreno su cui era stato costruito il capannone come ricompreso nella zona “D industriale”, per la quale non operava la previsione normativa di 10 metri lineari delle distanze tra costruzioni, una delle quali avente parete finestrata. Rilevava, inoltre, che il CTU nelle sue conclusioni aveva affermato che tanto gli attori, costruendo i box, quanto il terzo chiamato, costruendo il capannone, avevano leso i propri diritti di distanza dai fabbricati prospicienti. Riteneva, infine, inammissibile la richiesta sanzione pecuniaria ex art. 614 bis c.p.c., non trattandosi nel caso di specie di un processo di esecuzione forzata ed essendo comunque tale sanzione nel caso di specie manifestamente iniqua. pagina 10 di 32 Con memoria difensiva del 18.01.2024 si costituiva il terzo chiamato, Controparte_5 contestando integralmente la domanda attorea e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa
(nelle more fusosi per incorporazione in e l'Arch. Controparte_7 Controparte_6
Nel merito chiedeva di rigettare la domanda di garanzia formulata da CP_8 Parte_1
e di accertare l'insussistenza dell'opponibilità processuale nei confronti di
[...] Controparte_5 della citata sentenza del Tribunale di Milano. Chiedeva, inoltre, disporsi la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, data la complessità della controversia.
rilevava che la sentenza azionata ex adverso aveva condannato
Controparte_5 Controparte_7 all'arretramento, mentre doveva solo tenere indenne il predetto dalle
Controparte_5 CP_14 relative spese, e, a propria volta, doveva essere tenuta indenne dall'Arch. e quest'ultimo, in CP_8 ultima battuta, da Insurance Company;
che la sentenza del Tribunale di Milano innanzi citata non poteva ritenersi opponibile alla terza chiamata neppure sotto il profilo processuale, in
Controparte_5 quanto essa stessa aveva espressamente escluso la possibilità di ipotizzare una estensione della domanda attorea nei confronti delle terze chiamate e, sul punto, si era formato il giudicato;
che
Controparte_5 non era proprietaria del capannone industriale de quo, avendo ceduto la proprietà a
[...] Parte_3
(poi ) nel 2002; che la citata sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato la CP_7 responsabilità dell'Arch. progettista e direttore dei lavori di costruzione del capannone, CP_8 condannando il medesimo a tenere integralmente indenne che, nel merito, non vi Controparte_5 era stata alcuna violazione della normativa sulle distanze legali, avendo la CTU espletata avanti al
Tribunale di Milano rilevato l'errore commesso dall'amministrazione comunale, che aveva ritenuto il box quale locale accessorio e conseguentemente che non si dovesse rispettare la distanza di metri 10 dal confine.
All'udienza del 31.01.2024, il Tribunale di Como si riservava sulle istanze di chiamata in causa proposte da e, successivamente, sciogliendo la riserva, con ordinanza Controparte_5 dell'1.02.2024, dichiarava inammissibili le suddette domande e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
26.06.2024, assegnando termini per il deposito di memorie difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Il Tribunale, con sentenza n. 745/2024, pubblicata il 26.06.2024, così statuiva: “
1. Condanna
[...] al ripristino delle distanze di legge mediante arretramento alla distanza di metri lineari Parte_1
10 del capannone eretto sul fondo di sua proprietà (identificato al Foglio 3 particella 125 subalterno
701, categoria D1; Foglio 3 particella 125 subalterno 702, categoria D1; Foglio 3 particella 125 subalterno 703 del Catasto Fabbricati del Comune di Veniano), dal box di proprietà degli attori eretto pagina 11 di 32 sui fondi di loro proprietà (identificati al Foglio 9, particelle 2095 e 3491 del Catasto Terreni del
Comune di Veniano).
2. Condanna a pagare ai ricorrenti , Parte_1 Controparte_1
e ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la somma di Euro Controparte_2 Controparte_3 CP_4
50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della predetta condanna, a decorrere dal cento ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
3. Rigetta la domanda di garanzia svolta da nei confronti di 4. Condanna Parte_1 Controparte_5 [...] al pagamento in favore di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 delle spese di lite che liquida in Euro 841,00 per spese ed in Euro 5.333,00 per compensi, CP_4 oltre RSG, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
5. Condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite che liquida in Euro 3.562,00 per compensi, oltre RSG, Controparte_5
IVA, se dovuta, e CPA come per legge”.
In sostanza, il Tribunale, confermando l'inammissibilità delle domande di chiamata in causa di
[...]
e dell'arch. reiterate da con la stessa motivazione di cui CP_6 CP_8 Controparte_5 all'ordinanza del 01.02.2024, sosteneva che la terza chiamata non aveva formulato nessuna domanda di garanzia nei confronti dei due soggetti che intendeva chiamare in causa e che quanto argomentato da nei propri scritti difensivi risultava essere oggetto di giudicato, essendo già stato Controparte_5 accertato nella sentenza n. 675/2015 del Tribunale di Milano sia l'obbligo di Controparte_7 al ripristino delle distanze legali, sia la responsabilità dell'arch. nella costruzione del CP_8 capannone, quale progettista e direttore dei lavori, tenuto a valutare i profili di rispetto delle norme sulle distanze tra costruzioni;
che ogni accertamento in merito alle posizioni processuali dei soggetti suindicati, nonchè la condanna dei medesimi erano coperti dal giudicato;
che la domanda di accertamento dell'opponibilità della sentenza n. 675/2015 del Tribunale di Milano a Parte_1
[... e la conseguente condanna della resistente all'arretramento alla distanza di metri 10 dal box di proprietà dei ricorrenti era fondata;
che era pacifico che la citata sentenza n. 676/2015 non era automaticamente opponibile ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nei confronti di Parte_1 successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto la relativa domanda giudiziale non era stata trascritta prima della trascrizione dell'atto di compravendita;
che era altrettanto pacifico che la ridetta sentenza, non essendo stata impugnata, era passata in giudicato.
Secondo il primo Giudice, la sentenza milanese, nel richiamare le conclusioni del CTU, aveva accertato che il capannone, di proprietà di , già , non rispettava la Controparte_7 Parte_3 distanza di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968; che detta prescrizione, posta a tutela dell'interesse pubblicistico di evitare il formarsi di intercapedini insalubri, era tassativa e inderogabile anche nei rapporti tra privati ed era applicabile anche nella fascia di confine pagina 12 di 32 tra le zone residenziali e le altre zone;
che erano irrilevanti i profili di irregolarità, in materia di distanze, dell'autorimessa degli attori;
che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella ridetta sentenza faceva stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa;
che era pacifico che Parte_1 era proprietaria del capannone de quo, per averlo acquistato da (già Controparte_7 Pt_3
, con atto ai rogiti del notaio di Como in data 22.03.2011.
[...] Per_2
Riteneva, pertanto, il Tribunale di Como che l'accertamento della violazione della distanza legale tra i capannone e il box di proprietà degli attori risultava coperta dal giudicato anche nei confronti di
[...]
avente causa di , e che la questione non poteva essere Parte_1 Controparte_7 nuovamente oggetto di valutazione in un altro giudizio;
che, altresì, del tutto irrilevante era la deduzione di parte resistente che il Tribunale di Milano aveva escluso la possibilità di estendere la domanda attorea alle terze chiamate, tra cui che quest'ultima, in qualità di terza chiamata nel Parte_1 giudizio conclusosi con la sentenza n. 676/2015 del Tribunale di Milano, era stata condannata a manlevare e tenere integralmente indenne la , a cui era stato ordinato Controparte_7
l'arretramento del capannone;
che, pertanto, doveva essere condannata al Parte_1 ripristino delle distanze di legge mediante arretramento del capannone alla distanza di metri lineari 10 dal box di proprietà degli attori annata;
che doveva essere, altresì, condannata, ai Parte_1 sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle opere di arretramento, prevedendo un lasso di tempo di centoventi giorni per permettere a parte resistente di porre in essere l'intervento edilizio necessario per l'arretramento del manufatto;
che detta misura coercitiva non risultava manifestamente iniqua, atteso che da anni aveva Parte_1 contezza dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 676/2015 passata in giudicato;
che non risultando possibile stimare il valore della controversia e non essendo stati forniti elementi da cui desumere uno specifico danno dal mancato rispetto delle distanze legali, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto un ristoro moderato pari ad euro 1.500,00, e che anche tale punto della suddetta sentenza era passato in giudicato.
In merito alla domanda di garanzia svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_5 all'epoca , il Tribunale di Como ne rilevava l'infondatezza, atteso che non era stato Parte_2 dedotto, nè sussisteva alcun rapporto di garanzia tra e in quanto la Parte_1 Controparte_5 società resistente aveva pacificamente acquistato la proprietà del capannone industriale oggetto di causa da , già , e non da Controparte_7 Parte_3 Controparte_5
Avverso tale sentenza proponeva appello, in data 25 luglio 2024, per i Parte_1 motivi ivi formulati. pagina 13 di 32 Si costituivano, in data 25 settembre 2024, , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e resistendo alla domanda di controparte e chiedendo la conferma integrale CP_3 CP_4 della sentenza impugnata e, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa.
A sua volta proponevano appello incidentale contro la pronuncia del Tribunale, di cui chiedevano,
a propria volta, la parziale riforma.
Si costituiva, in data 25 settembre 2024, contestando il fondamento del proprio Controparte_5 gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Nel merito, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di Intesa San Paolo S.p.a., vista la fusione per incorporazione di Controparte_7
accertare e dichiarare l'insussistenza della presunta opponibilità processuale nei confronti di
[...] della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato;
rigettare la domanda Controparte_5 di garanzia e manleva formulata da nei confronti della terza chiamata Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_5
Alla prima udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio, anche in relazione al procedimento cautelare, pendendo trattative.
All'udienza del 18.03.2025 le parti congiuntamente davano atto che erano in corso delle trattative per trovare una soluzione conciliativa della lite e chiedevano un ulteriore rinvio.
All'udienza successiva del 16.09.2025, le parti davano atto che le trattative non avevano avuto esito positivo per divergenze tra i rispettivi tecnici di parte. Parte appellante dava atto di aver depositato in data 7.07.2025, presso il Comune di Veniano, permesso di poter costruire in sanatoria; dava atto di aver appreso informalmente che l'Ufficio Tecnico aveva espresso parere positivo e, pertanto, chiedeva rinvio, in attesa dell'emissione del permesso in sanatoria da parte del al fine di CP_15 produrlo in giudizio. Con il medesimo verbale di udienza, il Consigliere istruttore, riservata al Collegio ogni decisione sull'ammissibilità della produzione della richiesta di permesso di costruire;
visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sè l'udienza del 09.12.2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegna altresì termine perentorio alle parti sino alla data del
09.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione pagina 14 di 32 innanzi al Collegio dell'udienza del 9 dicembre e decisa nella camera di consiglio del 17 dicembre
2025.
Preliminarmente, la Corte rileva, a fronte della reiterazione da parte di della Controparte_5 richiesta di chiamata in causa del soggetto terzo, (già ), che detta Controparte_6 CP_7 doglianza non può essere esaminata, in quanto la relativa domanda era stata espressamente rigettata dal
Tribunale e non ha proposto appello incidentale sul punto (Cass. 19145 del Controparte_5
23.9.2004; Cass. SU n. 7700 del 19.4.2016; Corte di appello Napoli n. 2627 del 23.5.2025). Inoltre, nel giudizio di appello, è inammissibile la domanda proposta nei confronti di un soggetto che non è stato parte del giudizio di primo grado e la decisione del Tribunale di non ammettere la chiamata in causa di un terzo, qualora si tratti di domanda di garanzia impropria, costituisce espressione di un potere discrezionale, insindacabile in sede di impugnazione. In ogni caso, il rigetto, come si vedrà, della domanda di manleva proposta da contro rende irrilevante la relativa Parte_1 Controparte_5 questione.
Con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza del Tribunale nella Parte_1 parte in cui il Giudice di prime cure ha dapprima dichiarato che la sentenza del Tribunale di Milano non era automaticamente opponibile ex art. 111 c.p.c. nei confronti di mentre poi, Parte_1 contraddicendosi, ha ritenuto che la stessa sentenza fosse opponibile ex art. 2909 c.c., in quanto
[...] aveva preso parte del giudizio conclusosi con la sentenza n. 676/2015 del Tribunale di Parte_1
Milano.
Sostiene l'appellante che vi sia contraddittorietà tra l'affermazione secondo cui la sentenza passata in giudicato farebbe stato a ogni effetto di legge tra le parti, i loro eredi o aventi causa e la statuizione contenuta nella medesima sentenza secondo cui sarebbe irrilevante la decisione del Tribunale di Milano di non ritenere possibile l'estensione della domanda attorea alle terze chiamate e di configurare un rapporto processuale diretto tra i medesimi attori e le terze chiamate, tra le quali Parte_1
Rileva l'appellante che, sul punto, il Tribunale di Milano aveva dichiarato che la chiamata in giudizio operata da nei confronti di e di Controparte_7 Controparte_5 Parte_1 doveva essere qualificata in termini di chiamata in garanzia, e non di laudatio auctoris e che per tale ragione le domande di condanna proposte nei loro confronti erano state ritenute inammissibili.
Ribadiva che tale accertamento contenuto nella sentenza milanese era passato in giudicato e, pertanto, non avrebbe potuto essere ritenuto irrilevante dal Tribunale di Como, avendo la sentenza n. 676/2015 del pagina 15 di 32 Tribunale di Milano già escluso la possibilità di estendere le domande attoree alle terze chiamate, tra cui
Parte_1
Ritiene, pertanto, che deve essere accertata l'insussistenza della presunta opponibilità processuale nei confronti di della sentenza n. 676/2015 del Tribunale di Milano, passata in Parte_1 giudicato, in quanto ciò sarebbe escluso proprio dal tenore letterale di detta sentenza.
OPINIONE DELLA CORTE
Effettivamente, deve rilevarsi che l'art. 111 c.p.c. presuppone che il trasferimento del diritto si sia verificato durante la pendenza del processo, mentre l'art. 2909 c.c. si applica quando detto trasferimento
è successivo alla formazione del giudicato.
Infatti, la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che “Gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato (cfr. Cass. n. 2959/79, n. 5194/85, n. 13552/06), a prescindere
…dall'osservanza dell'onere di trascrizione della domanda e/o della sentenza” (Cass. n. 3643 del
14.2.2013). In tal caso “Ai fini dell'opponibilità , ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., del giudicato agli aventi causa dagli originari contendenti, non è necessaria la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio … la trascrizione della domanda non è necessaria quando si vuole opporre il giudicato, dopo la formazione dello stesso, agli aventi causa dagli originari contendenti” (Cass. n. 145 del 9.1.2007). E ancora “l'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo” (Cass. n. 10005 del
15.5.2015).
Nel caso di specie ha acquistato l'immobile da con rogito del 22.3.2011, Parte_1 Parte_3 mentre il giudizio avanti al Tribunale di Milano, rg 50781/2010, promosso dagli odierni appellati era ancora pendente. Infatti, i signori , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avevano promosso detto procedimento contro (poi divenuta )
[...] Parte_3 Controparte_7 nel 2010 e il giudizio è stato definito con sentenza n. 676 emessa il 15.12.2014 e passata in giudicato.
Il trasferimento dell'immobile è, dunque, avvenuto mentre il giudizio era in corso, dopo la notifica dell'atto di citazione e prima del passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 111 c.p.c. e non l'art. 2909 c.c.
L'art. 111, comma quarto, c.p.c. stabilisce che la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, salve le norme sulla trascrizione. pagina 16 di 32 Nel caso di specie i signori e non avevano trascritto la domanda giudiziale proposta CP_2 CP_1 contro , per cui la sentenza non è opponibile all'avente causa di quest'ultima, che ha trascritto Parte_3 il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale. Proprio per tale ragione gli attuali appellati hanno dovuto proporre il presente giudizio contro la cessionaria dell'immobile.
Errato è, invece, il richiamo all'art. 2909 c.c., che, come si è visto, riguarda l'ipotesi di trasferimento del diritto dopo la formazione del giudicato, situazione che non ricorre nel caso di specie.
Neppure può invocarsi, nel caso in discussione, un'efficacia riflessa del giudicato, in forza del fatto che nel giudizio avanti al Tribunale di Milano era stata chiamata in garanzia da Parte_1
. Parte_3
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “in caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso” (Cass. n. 33422 del
17.12.2019).
Ciò premesso sul piano processuale, deve comunque rilevarsi che la domanda proposta dai signori e contro è fondata. CP_2 CP_1 Parte_1
Questi ultimi lamentano che il capannone di è collocato a distanza di soli 8,67 Parte_1 metri dal loro box e che ciò costituisce violazione della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, prescritta dall'art. 9 del DM n. 1444 del 2.4.1968.
Tale doglianza è fondata.
Elementi significativi in tal senso possono legittimamente trarsi dalla ctu svolta nel procedimento milanese sopra citato e anche dalla stessa sentenza che lo ha definito, pur non avente efficacia di giudicato né diretta, né riflessa nel presente giudizio.
Infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" … se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”
(Cass. n. 2947 dell' 1.2.2023). In particolare, “il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può pagina 17 di 32 liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti” (Cass. n.
26593 del 30.9.2021; Cass. n. 20719 del 13.8.2018; Cass. n. 9242 del 6.5.2016)
Nel caso di specie e -che peraltro avevano partecipato al giudizio Parte_1 Controparte_5 avanti al Tribunale di Milano, in cui si è formata la ctu qui richiamata e avevano potuto direttamente interloquire in tale sede col consulente d'ufficio- non hanno sviluppato nel presente giudizio specifiche censure né in primo grado, né negli atti introduttivi del procedimento di appello, contro le argomentazioni svolte da detta consulenza e dalla sentenza del Tribunale di Milano che l'ha recepita.
Dalla ctu svolta nel giudizio promosso contro la dante causa dell'attuale appellante è emerso che il box degli appellati era preesistente al capannone di e che quest'ultimo è stato realizzato Parte_1
a 8,67 metri da detta autorimessa, in violazione dell'art. 9 del DM n. 1444 del 2.4.1968.
La distanza così misurata tra le due costruzioni non è in discussione.
Per giurisprudenza ormai consolidata, l'art. 9 DM n. 1444/1968, che tutela non la riservatezza ma la salubrità e la sicurezza delle zone abitate, è direttamente operante nei rapporti tra privati, nel senso che le sue disposizioni prevalgono sui regolamenti locali di eventuale contenuto difforme.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che “in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica” (Cass. SU n. 14953 del 7.7.2011; Cass. n. 3739 del 15.2.2018;
Cass. n. 624 del 15.1.2021; Cass. n. 3199 dell' 11.2.2008).
Quanto alla ratio della prescrizione in esame, è stato chiarito che “la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo
"ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza” (Cass. n.
24076 del 3.10.2018; Cass. n. 5741 del 3.3.2008). In particolare, si è precisato che le disposizioni in esame “attengono non solo alla sicurezza degli stabili e alla tutela della pubblica incolumità, ma principalmente alla salubrità dell'abitato e alla sanità dei locali di abitazione” (Cass. n. 2327/2022;
Consiglio di Stato n. 5071/2018; Corte Costituzionale n. 120/1996).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “L'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (per il quale è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di pagina 18 di 32 edifici antistanti e, comunque, una minima pari all'altezza del fabbricato più alto), sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione di un piano regolatore;
la prescritta distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, infatti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico- sanitario e della sicurezza, per cui il suo disposto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine stessa”; infatti “In tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati e tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici”
(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9.5.2011 n. 2749).
Deve, inoltre, tenersi presente che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate si applica anche se solo una di esse sia finestrata;
infatti è stato stabilito che “in materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro”
(Cass. n. 24471 dell' 1.10.2019; Cass. n. 12129 del 17.5.2018).
Pertanto, la disposizione in esame trova applicazione anche nel caso di specie, in cui il capannone presenta una parete finestrata, mentre il box è cieco dal lato che fronteggia lo stabile di Parte_1
Pacifica è inoltre l'applicabilità della norma in discussione anche ai locali accessori come le autorimesse (Cass. n. 2268 del 25.1.2023; Consiglio di Stato n. 6613/2021; Consiglio di Stato n. 2896 del 12.6.2015) e in generale pure ai locali non abitabili (Cass. 21790/2024).
Le autorimesse sono considerate, infatti, costruzioni agli effetti dell'applicazione della normativa in esame.
La giurisprudenza amministrativa ha, difatti, chiarito che “la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa” (Consiglio di Stato n. 6613/2021;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio
2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615). pagina 19 di 32 Nel caso di specie, dalla ctu svolta avanti al Tribunale di Milano, emerge che le NTA vigenti all'epoca della costruzione prescrivevano una distanza di 8,00 metri tra gli edifici della zona D1 (attività produttive di completamento) e i confini con le zone residenziali. Tale norma andava integrata con il punto 6.3 delle
NTA che prescriveva la distanza minima tra pareti finestrate non inferiore a 10 metri, come stabilito dal
DM 1444/68.
Il ctu aveva evidenziato che, nel caso di specie, il , erroneamente, aveva ritenuto Controparte_16 che la distanza minima di 10 metri non fosse da rispettare perché il box sarebbe un locale accessorio.
In conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, tuttavia, deve ritenersi che anche una autorimessa costituisce costruzione ai sensi dell'art. 9 dm 1444/68, per cui è corretta la conclusione del consulente d'ufficio in ordine al mancato rispetto di detta distanza minima.
Inoltre, come affermato dal Tribunale di Milano, se per la zona D1 non è prescritto il rispetto di tale distanza, tuttavia, nel caso in cui un capannone sia a confine con una zona residenziale, quale è quella su cui insiste il box degli appellati, è chiaro che la prescrizione dell'art. 9 deve essere rispettata, considerata la ratio della normativa in esame, che è quella salvaguardia della salubrità degli ambienti.
Sotto tale profilo la minore distanza di 8 metri prescritta, all'epoca, dalle NTA del Controparte_16 deve ritenersi illegittima e la relativa previsione va disapplicata, con diretto inserimento della distanza minima di 10 metri prescritta dall'art. 9 DM n. 1444/1968.
Anche recentemente, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato articolo 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata. Principio, questo, scolpito dalle Sezioni unite, le quali hanno precisato che in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del d.m.
2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass. n. 21790 del 2024; Sez. 2, n. 7563, 30/03/2006; ex multis,
Cass. nn. 56/2010, 8767/2010).
Solo nel corso del giudizio di appello, ha introdotto un argomento nuovo, Parte_1 richiamando, per la prima volta, la legge n. 55/2019 di interpretazione autentica dell'art. 9 del DM
1444/1968.
pagina 20 di 32 Infatti, all'udienza del 15.9.2025, l'appellante ha depositato permesso di costruire in sanatoria che, al dichiarato fine di porre termine al contenzioso in corso con gli appellati, richiama l'applicazione della legge 55/2019 e le disposizioni del PGT vigente.
Controparte si è opposta alla produzione, di cui ha contestato l'irrilevanza, sostenendo che l'interpretazione proposta da controparte delle norme sottese a tale permesso è fallace e fuorviante.
In comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello così si è espressa: Parte_1
“L'esponente ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis comma V del
DPR 380/2001, giacché l'attuale formulazione del PGT (approvato con DCC del 5 maggio 2010 ed oggetto di variante con DCC del 13 settembre 2021) ha introdotto, con l'art. 5 delle Norme Tecniche di
Attuazione (che si allega al doc. g), importanti novità rispetto all'impostazione precedente. In particolare, tale articolo prevede, fra l'altro, che “Fatta salva l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 5 comma 1 lett. b.bis L. 14.06.19 n. 55 la distanza minima tra i fabbricati, di cui almeno una con pareti finestrate, dovrà essere di mt 10,00”; a sua volta, la norma citata converte in legge il DL n.
32/2019, il cui art. 5, comma 1 lettera b-bis prevede appunto che “le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9”; ed allora, l'obbligo di mantenere la distanza min. di mt. 10,00 fra edifici si applica soltanto nelle zone "C" e assimilabili (cosiddette di espansione), derogandosi, invece, nelle aree del tessuto urbanizzato ove rientra l'ambito "TPC - Tessuto
Produttivo Consolidato" (art. 17.4 delle Norme Tecniche di Attuazione). In secondo luogo, la norma espressamente ricomprende nell'ambito di applicazione della deroga in materia di distanze le
"costruzioni accessorie di cui al successivo art. 9 bis e autorimesse fuori terra" – e tale è, appunto, il caso dell'immobile di controparte della cui distanza dal capannone degli appellanti qui si discute. Ecco, dunque, il motivo per cui si è ritenuto azionabile lo strumento previsto dall'art. 36 bis del DPR 380/2001, introdotto con la Legge n. 105 del 2024 in tema di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali. La domanda permesso di costruire in sanatoria è stata, da ultimo, approvata con il meccanismo del silenzio-assenso ed il Comune di Veniano ha, pertanto, provveduto alla liquidazione della relativa sanzione – che l'appellante ha immediatamente saldato (docc. da b a f)”
(comparsa conclusionale appellante pp 17-18).
La Corte osserva che la normativa primaria e secondaria sopravvenuta, di cui l'appellante chiede ora l'applicazione, risale al 2019, per quanto concerne la legge di interpretazione autentica n. 55/2019, e al
2021, per quanto riguarda la dedotta variazione delle Norme Tecniche di Attuazione. Il procedimento di primo grado è stato introdotto nel 2023, quando dette disposizioni erano già vigenti da tempo, ma le pagina 21 di 32 stesse non sono mai state invocate né avanti al Tribunale, né in sede di appello prima dell'udienza del
15.9.2025.
In ogni caso, esaminando la normativa richiamata, la Corte evidenzia che il richiamo della legge n.
55/2019, su cui si fonda il permesso di costruire in sanatoria da ultimo presentato da Parte_1 risulta fuori luogo.
L'art. 5, comma 1, let b-bis), del D.L. 32/2019 -convertito dalla citata legge n. 55/2019- ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo
9.
In sostanza, la legge di interpretazione autentica sostiene che le distanze legali “maggiorate” previste dai commi 2 e 3 dell'art. 9 -relative a strade interposte e altezze edifici- trovano applicazione soltanto alle Zone Omogenee C del DM 1444/68.
Si riporta il testo integrale dell'art 9 DM 1444/68, con l'evidenziazione dei singoli commi del medesimo.
“art.
9. Limiti di distanza tra i fabbricati.
[COMMA PRIMO] Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: e' prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): e' altresi' prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato piu' alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
[COMMA SECONDO] Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilita' a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
pagina 22 di 32 [COMMA TERZO] Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato piu' alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.
La legge di interpretazione autentica n. 55/2019 riguarda, dunque, unicamente i commi due e tre dell'art. 9 DM 1444/1968, che prescrivono distanze maggiori, che si aggiungono a quella di cui al comma primo.
L'art. 9, comma primo, punto n. 2), DM 1444/1968 prescrive la distanza di 10 metri tra pareti finestrate per tutte le zone diverse dalla zona A (centro storico). Tale previsione non è stata in alcun modo messa in discussione dalla legge di interpretazione autentica del 2019.
Il principio è pacifico in giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che “anche dopo
l'intervento citato, in zona “B”, così come nelle altre zone (“D”, “E”, “F”), per le «nuove costruzioni», vale il limite della distanza di dieci metri (senza maggiorazioni). La norma invocata non incide infatti sul contenuto normativo dell'art. 9, comma 1, n. 2), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, secondo cui: «Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti»” (Consiglio di Stato n. 6613/2021).
Pertanto, all'esito dell'intervento di interpretazione autentica, deve ritenersi che i commi 2 e 3 dell'art. 9 DM 1444/1968 si applicano solo in zona C, mentre il limite dei 10 metri tra parete finestrate prescritto dall'art. 9, comma primo, si applica a tutte le zone.
Nel caso oggetto di causa viene in considerazione proprio l'art. 9, primo comma, del DM 1444/1968, per cui la legge di interpretazione autentica n. 55/2019 invocata dall'appellante non assume alcun rilievo.
Deve, pertanto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Como che ha ordinato a Parte_1
l'arretramento del proprio capannone sino al rispetto del limite dei 10 metri sopra menzionato, sia pure sulla scorta della diversa motivazione sopra illustrata.
Circa l'ordine di arretramento disposto, preme rilevare che “il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum", opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968” (Cass. n. 4834 del 19.2.2019). Correttamente, dunque, è stato pagina 23 di 32 disposto l'arretramento del fabbricato e non la sola chiusura delle finestre della parete prospiciente il fondo degli appellati.
E' stato, inoltre, precisato che “in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 si traduce, nei rapporti tra privati, nel riconoscimento del diritto del vicino di chiedere l'arretramento della costruzione realizzata senza il rispetto delle distanze, a tutela del quale il giudice della cognizione può disporre la demolizione parziale rispetto ad un più ampio edificio, senza dover esaminare le questioni comprendenti il profilo statico e la normativa antisismica, che possono rilevare solo se proposte in sede esecutiva da parte dell'interessato, previa dimostrazione di rischi per la sicurezza dell'edificio e la cui sussistenza costituisce presupposto per applicare la tutela risarcitoria sostitutiva della demolizione” (Cass. n. 21292 del 25.7.2025). Nella presente sede, pertanto, non debbono essere esaminati eventuali profili statici conseguenti alla demolizione parziale imposta con l'arretramento, peraltro neppure dedotti dall'appellante principale.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale si duole che il primo Giudice abbia accolto la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., liquidando l'importo dovuto in €
50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di arretramento, a decorrere dal cento ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Censura la motivazione alla base di detta decisione che si fonderebbe, a dire dell'appellante, sugli stessi presupposti di cui al primo motivo di appello, ossia sulla presunta opponibilità processuale nei confronti di della sentenza del Tribunale di Milano, laddove detta opponibilità Parte_1 deve essere esclusa.
L'appellante rileva anche la sproporzione tra la quantificazione della somma dovuta -50,00 euro per ogni giorno di ritardo- e il risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza di Milano nella modica somma di € 1.500,00, nonché la contraddittorietà tra l'affermazione del Tribunale di Como circa la necessità di un pesante intervento edilizio di arretramento del manufatto e il lasso di tempo concesso per effettuarlo di solo quattro mesi, prima dello scattare della penale di cui all'art. 614 bis c.p.c. Rileva che per effettuare le opere di arretramento si renderanno necessari una serie di permessi e di progetti, il cui iter burocratico richiede tempi necessariamente lunghi, per cui il termine di quattro mesi concesso dal primo Giudice non appare congruo.
Il presente motivo deve essere congiuntamente trattato con l'appello incidentale proposto da parte dei signori e , che pure concerne la condanna ex art. 614 bis cpc di CP_2 CP_1 Parte_1
pagina 24 di 32 Infatti, con un unico motivo di appello incidentale, i signori e censurano la sentenza CP_2 CP_1 impugnata nella parte in cui il primo Giudice, in relazione alla condanna ex art. 614 bis c.p.c. e alla determinazione della somma dovuta, ha ritenuto che non fosse possibile stimare il valore della controversia, in quanto le parti non avevano fornito indicazioni circa i costi da sostenere nell'esecuzione della condanna all'arretramento.
Affermanp che il Giudice avrebbe potuto, comunque, porre a fondamento della decisione anche nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per desumere che lo spostamento di un immobile, o anche solo di una sua porzione, comporta notevoli costi.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe tenuto in adeguato conto che le norme violate tutelano interessi con finalità pubblicistica e che la violazione della distanza di legge comporta la costituzione di una servitù sul fondo degli appellati e si traduce in una limitazione del godimento di quest'ultimo e dunque nella sua riduzione di valore.
Il primo giudice non avrebbe neppure adeguatamente valutato la natura della prestazione richiesta, ossia l'arretramento dell'immobile, che comporta difficoltà significative in caso di mancato adempimento spontaneo della condanna contenuta in sentenza.
Infatti, trattandosi di un'obbligazione di facere, l'esecuzione della sentenza non potrebbe prescindere da una collaborazione e cooperazione del soggetto obbligato. L'attuazione coattiva della sentenza imporrebbe ai ricorrenti di procedere ai sensi dell'art 612 c.p.c., anticipando somme di denaro di misura indeterminabile, ma sicuramente ingenti, tenuto conto che si prospetta un pesante intervento edilizio di demolizione totale e parziale del fabbricato.
Chiedono, pertanto, che, al fine di indurre ad adempiere, venga stabilita una somma Parte_1 in misura non inferiore a 500 euro giornalieri per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Viceversa, l'importo di soli 50 euro giornalieri stabilito dal
Tribunale, comportando un sanzione annua di poco più di 18.000 euro, avrebbe l'effetto perverso di indurre a non adempiere, dal momento che per la stessa sarebbe più conveniente pagare Parte_1 la sanzione che dare esecuzione alla sentenza.
OPINIONE DELLA CORTE
Sono privi di fondamento sia il secondo motivo di appello principale, sia l'appello incidentale.
L'art. 614bis cpc stabilisce che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il pagina 25 di 32 giudice può altresì fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Nel caso di specie l'ordine di arretramento del fabbricato sino al rispetto della distanza di legge costituisce, evidentemente, condanna diversa dal pagamento di una somma di denaro, per cui - sussistendo domanda in tal senso da parte degli interessati- è sicuramente applicabile la misura di coercizione indiretta in discussione.
Né può ritenersi che detta misura sia manifestamente iniqua, anche tenuto conto che Parte_1 era parte del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Milano, in cui era stata coinvolta quale terza chiamata da , per cui, se il giudicato di detto giudizio non le è opponibile sul piano processuale, in ogni Parte_3 caso la stessa aveva contezza sin dal deposito della ctu in detto procedimento della violazione delle distanze in discussione e detta ctu è datata 15.5.2013. Quando nel 2023 è stato avviato il presente giudizio avanti al Tribunale di Como, pertanto, era a conoscenza da circa un decennio della Parte_1 violazione delle distanze lamentata in causa da controparte.
La censura, poi, relativa al fatto che il termine concesso di soli quattro mesi per l'arretramento non sarebbe congruo, rispetto al pesante intervento edilizio che si prospetta, appare formulata da
[...] del tutto genericamente. Parte_1
Quest'ultima, ad oggi, nonostante il tempo trascorso, non risulta aver predisposto un progetto in tal senso, né ha concretamente dimostrato che le tempistiche del relativo iter amministrativo siano tali da non rispettare il termine concesso.
Invero l'appellante si è limitata, in via astratta, ad argomentare che sarebbero necessari “tutta una serie di permessi oltre che di progetti”, per cui allo scadere dei 120 giorni concessi “potrebbe non avere ancora …concluso tutti gli iter burocratici finalizzati allo spostamento dell'immobile” (atto di appello p.
16). Non ha individuato, dunque, il preciso iter burocratico da seguire nel caso di specie, non ha depositato un progetto in tal senso, né una richiesta all'Autorità Comunale volta all'attuazione della sentenza e non ha in alcun modo dimostrato -sulla base di dati concreti- che i tempi tecnici di approvazione della pratica da parte dell' e quindi di esecuzione dei lavori non sono Controparte_17 compatibili col termine concesso.
Viceversa, ha dato prova di tempi celeri per la predisposizione e l'approvazione del permesso di costruire in sanatoria, basato, come si è visto, su presupposti non condivisibili.
Infine, la misura della sanzione stabilita dal Tribunale, fissata in 50 euro per ogni giorno di ritardo, appare congrua.
Il comma tre dell'art. 614bis cpc stabilisce che “Il giudice stabilisce l'ammontare della somma tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per pagina 26 di 32 l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
La Corte di legittimità ha precisato che “Il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento che, con la condanna di un alla realizzazione di lavori di rifacimento CP_15 della fogna pubblica entro un certo termine, aveva fissato in ottocento euro la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, in ragione del pericolo di sversamenti di scarichi reflui derivante dal carattere temporaneo dei lavori già eseguiti e dei conseguenti gravi danni che la parte attrice avrebbe potuto subire in caso di ritardo)”. E ancora “Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione” (Cass. n 7927 del 23.3.2024).
L'importo giornaliero stabilito dal Tribunale corrisponde a circa 1.500 euro mensili, che, come detto, appare adeguato al caso di specie, tenuto conto del presumibile valore locativo del box degli appellati, dell'interesse degli appellati alla salubrità degli ambienti, della destinazione industriale del capannone di
DE IM e della complessità del procedimento di attuazione coattiva, nel caso di mancato adempimento spontaneo della condanna.
Sotto il primo profilo, deve ritenersi che il valore locativo dell'autorimessa degli appellati, anche tenuto conto della sua collocazione in un piccolo comune e in un'area diversa dal centro storico, sia verosimilmente di gran lunga inferiore all'importo qui determinato, che, tuttavia, tiene conto, da una parte, dell'interesse, anche pubblicistico, al rispetto delle distanze di legge in ragione della salubrità dell'ambiente delle zone residenziali e, dall'altra, della destinazione produttiva dell'immobile da arretrare, di proprietà di una società di capitali.
L'importo così determinato contempera opposte esigenze. Da un lato, infatti, vi è quella di determinare una cifra che si ritiene non possa essere elevata, tenuto conto che la violazione della distanza di legge riguarda una autorimessa, peraltro con parete cieca nel segmento fronteggiante l'immobile di
[...]
Dall'altro, è necessario che l'importo della sanzione non sia meramente simbolico, Parte_1 dovendosi tener presente anche la natura produttiva del fabbricato da arretrare, nonché la tipologia e il pagina 27 di 32 costo dei lavori necessari all'arretramento dell'immobile. Infatti, lo scopo della misura in esame è quello di indurre indirettamente l'obbligata all'adempimento, onde evitare un complesso procedimento di esecuzione coattiva dell'obbligo di facere inadempiuto, che si prospetta affatto semplice. Il vantaggio derivante all'obbligata dall'inadempimento è la mancata interruzione della propria attività, a discapito dell'interesse dei confinanti alla salubrità degli ambienti in cui vivono, per cui, per indurre
[...] all'adempimento non può prevedersi una sanzione che sia, di fatto, poco più che simbolica. Parte_1
D'altra parte, la circostanza che la violazione della distanza, nel caso di specie, riguarda un box, e non direttamente locali ad uso abitativo, consente di ritenere adeguata la misura della sanzione stabilita dal primo giudice, mentre quella di 500 euro al giorno richiesta dagli appellanti incidentali appare francamente sproporzionata, così come non appare condivisibile un aumento, anche in diversa misura, della sanzione stabilita dalla sentenza impugnata.
Le argomentazioni che precedono convincono, pertanto, della congruità della sanzione stabilita dal
Tribunale in 50 euro per ogni giorno di ritardo.
Con il terzo motivo di appello principale censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui il Tribunale di Como ha rigettato la domanda di garanzia svolta da Parte_1 nei confronti di senza considerare quanto statuito nella sentenza sopra
[...] Controparte_5 citata n. 676/2015 del Tribunale di Milano. Ancora una volta il primo Giudice sarebbe caduto in contraddizione affermando, da un lato, l'efficacia del giudicato, anche nei confronti dell'appellante, della sentenza del Tribunale di Milano n. 676/2015, ai sensi dell'art. 2909 c.c., dall'altro non tenendo conto di quanto in essa statuito. In particolare, il giudice comasco avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di Milano aveva accertato e dichiarato che era subentrata a Parte_1 Controparte_5 nel contratto di locazione finanziaria dell'immobile oggetto di causa, stipulato da quest'ultima con l'originaria proprietaria, ; era emerso, infatti, che , dopo aver costruito Parte_3 Controparte_5
l'immobile, lo aveva ceduto a per ottenerlo in godimento tramite locazione finanziaria, Parte_3 mediante una operazione di sale and lease back. Successivamente, -nata da una Parte_1 scissione parziale di era subentrata in detto contratto di locazione finanziaria e da ultimo, Controparte_5 ne aveva acquistato la proprietà da (già ). Controparte_7 Parte_3
Secondo l'appellante, il Tribunale di Como non ha tenuto conto delle suddette statuizioni. Asserisce, pertanto, che la domanda di garanzia e manleva avanzata nei confronti di deriva Controparte_5 direttamente da quanto statuito ed accertato dal Tribunale di Milano, che avrebbe espressamente riconosciuto l'obbligo di di garantire e manlevare da ogni Controparte_5 Parte_1
pagina 28 di 32 ipotesi di soccombenza, vista la sua qualità di unico soggetto giuridico che si è occupato della costruzione dell'edificio per cui è causa.
OPINIONE DELLA CORTE
Il motivo è infondato.
ha acquistato l'immobile da (poi divenuta ) e non da Parte_1 Parte_3 CP_18
, per cui, sul piano del contratto di vendita, non ha azione contro quest'ultima, ma solo Controparte_5 contro la cedente, che è la sua dante causa.
Sotto il profilo del contratto di locazione finanziaria, risulta dalla sentenza del Tribunale di Milano che è subentrata a come conduttrice e che erano le conduttrici, in forza Parte_1 Controparte_5 della manleva prevista dall'art. 7 del contratto, ad essere tenute a manlevare la concedente, . Parte_3
Detto contratto di leasing non è in atti, per cui il contenuto dello stesso può solo ricavarsi dalla sentenza del giudice meneghino.
Più in generale, non sono emerse previsioni contrattuali, né sono state evidenziate dall'appellante specifiche pattuizioni tra le parti, che prevedano invece un obbligo di manleva a carico di Controparte_5
e a favore di Parte_1
Quest'ultima risulta nata da una scissione parziale di , ma i relativi accordi negoziali Controparte_5 non sono in atti e, dunque, non sono dimostrati obblighi di manleva di quest'ultima a favore dell'appellante in forza di particolari patti intercorsi tra le due società.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale di
Como ha proceduto alla liquidazione delle spese di lite, lamentandone l'erroneità sotto il profilo della motivazione e dell'applicazione dei criteri di quantificazione.
In particolare, il Tribunale di Como ha condannato al pagamento, in favore dei Parte_1 ricorrenti , e di Euro 841,00 per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 spese ed Euro 5.333,00 per compensi professionali, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, mentre ha liquidato in favore della terza chiamata un compenso Controparte_5 significativamente inferiore -Euro 3.562,00- applicando i valori minimi. Tale differenziazione è stata giustificata dal giudice di primo grado sulla base di una presunta diversa intensità dell'attività difensiva svolta dalle parti, ritenuta maggiore per i ricorrenti e minore per la terza chiamata.
Secondo l'appellante, tuttavia, tale motivazione risulterebbe meramente apparente e non coerente con le risultanze processuali. Dall'esame del fascicolo di primo grado emergerebbe, infatti, che l'attività pagina 29 di 32 difensiva svolta dalle parti è stata, nella sostanza, analoga. Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, l'assenza di un'effettiva giustificazione per l'applicazione dei valori medi in favore dei ricorrenti, a fronte dell'applicazione dei valori minimi per la terza chiamata, tanto più considerando che il Tribunale ha escluso il riconoscimento di compensi per la fase istruttoria, ritenuta, di fatto, non svolta.
L'appellante chiede pertanto che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata o comunque nell'ipotesi di conferma della soccombenza, provveda a rideterminare la liquidazione delle spese di primo grado in misura più contenuta, applicando i valori minimi anche con riferimento alle spese liquidate in favore dei ricorrenti.
OPINIONE DELLA CORTE
Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale ha così motivato la propria decisione in punto spese di lite: “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato di complessità media della controversia, facendo applicazione, quanto alle spese spettanti a parte ricorrente da parte resistente, dei valori medi per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nulla riconoscendo per la fase istruttoria di fatto non svolta e, quanto alle spese spettanti alla terza chiamata da parte resistente, dei valori minimi per lo scaglione di riferimento per le tre fasi del giudizio, stante la minor attività difensiva espletata da detta parte”.
L'applicazione dei valori medi per l'attività difensiva svolta dalla difesa dei signori e CP_2 CP_1 appare congrua in relazione alla complessità delle questioni trattate, che hanno comportato approfondimenti in materia processuale, circa l'efficacia diretta e riflessa del giudicato, con particolare riferimento alla posizione dei terzi chiamati nei processi con pluralità di parti, nonché la disamina di non semplici questioni in materia di distanze legali, con applicazione di normative tecniche settoriali, chiamate ad integrare la normativa primaria.
Il motivo, dunque, non merita accoglimento.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalle altre parti, ex art. 91 cpc, in quanto prevalentemente soccombente, tenuto conto che il motivo di appello incidentale respinto è speculare al secondo motivo di appello principale pure rigettato, unitamente a tutti gli altri motivi di appello principale.
pagina 30 di 32 Le spese di lite sopportate per il grado di appello dalle parti appellate, tenuto conto del dm
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore indeterminabile della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato -che può considerarsi indeterminabile modesto, corrispondente allo scaglione 26.000-52.000, ex art. 5, comma 6, DM 55/14- e della congruità dei valori medi, in relazione alla natura delle questioni trattate e all'attività difensiva effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro
3.470,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto degli appelli principale ed incidentale, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 745/2024, pronunciata dal Tribunale di Como, sez. I civile, pubblicata in data 26 giugno 2024 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
Part
3. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di CP_3 CP_4 euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Part
4. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di Parte_1 CP_5 CP_5 lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;
6. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali
, , , , dell'ulteriore importo a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. pagina 31 di 32 Il Consigliere estensore
TA OM
Il Presidente
RA D'LL
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RA D'LL Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. TA OM Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg n. 2248/2024, promossa in grado d'appello, da
C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NO BA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, sito in
Milano, Via San Francesco d'Assisi n. 4, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Beretta e Maria
[...] C.F._4
IA GO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Saronno, via Garibaldi, n. 4, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATI nonché contro
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_5 P.IVA_2
Sangalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, sito in Lecco, Via
Cairoli n. 9/D, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 32
PER LA RIFORMA della sentenza n. 745/2024, pronunciata dal Tribunale di Como, sez. I civile, pubblicata in data 26 giugno 2024.
OGGETTO: Proprietà -distanze legali.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 9 dicembre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Per Parte_1
“Con riferimento al provvedimento reso dall'Ill.mo Consigliere Istruttore in data 16 settembre 2025 per cui la causa rinviata all'udienza del 09 dicembre 2025 si terrà con il deposito telematico di note scritte, richiamato il contenuto del proprio atto di citazione in appello e vista la comparsa di costituzione con appello incidentale riversata in atti nell'interesse dei IG.ri , Controparte_1
e che si contesta integralmente in ogni suo punto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 nonché vista la comparsa di costituzione riversata in atti nell'interesse di si Controparte_5 insiste per l'integrale accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
In particolare, si insiste per l'ammissione della documentazione riversata in atti in uno con la nota di deposito in data 15 settembre 2025 ovvero della richiesta di permesso di costruire in sanatoria ed allegati in quanto trattasi di documentazione assolutamente rilevante ai fini della decisione nonché di recente formazione e come tale ammissibile.
Ancora, ci si oppone all'appello incidentale così come promosso dai IG.ri , Controparte_1
e riservandosi ogni opportuna replica in sede Controparte_2 Controparte_3 CP_4 di conclusionale, rilevando sin da ora l'impercorribilità della richiesta avversaria di condanna della a pagare ai medesimi appellati ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma Parte_1 di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento anziché Euro 50,00 così come quantificati dal Giudice di primo grado in quanto e come correttamente rilevato in sentenza “non sono state fornite dalle parti indicazioni circa i costi che si renderanno necessari per l'esecuzione della condanna all'arretramento, né sono stati forniti elementi da cui desumere uno specifico danno che i ricorrenti subiscono a causa del mancato rispetto delle distanze legali” e tali lacune probatorie non possono essere manifestamente colmate in sede di appello. pagina 2 di 32 Voglia, quindi, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e previa qualunque forma o statuizione, così giudicare:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 745/2024, Repert. n. 2422/2024 del 28 giugno
2024, emessa dal Tribunale di Como, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Lastrucci, in data 26 giugno 2024 e pubblicata in data 26 giugno/28 giugno 2024, con cui definiva la causa rubricata al n. R.G. 2354/2023, sussistendo, nel caso di specie, i “gravi motivi” di cui all'art. 283
c.p.c., come meglio indicato nell'atto di appello;
Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in atto di appello, in particolare per aver il Tribunale di Como rilevato che la sentenza del Tribunale di Milano non è automaticamente opponibile ex art. 111 c.p.c. nei confronti di Parte_1 salvo poi, invece, in netta contraddizione, ritenerla automaticamente opponibile ex art. 2909
[...]
c.c. in quanto ha preso parte del giudizio conclusosi con la predetta sentenza n. 676/2025 del
Tribunale di Milano (cfr. sentenza impugnata pagg. 9 e 10);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in atto di appello, in particolare per aver il Tribunale di Como accolto la domanda di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. liquidandola in Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle opere di arretramento, a decorrere dal cento ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in atto di appello, in particolare per aver il Tribunale di Como rigettato la domanda di garanzia svolta da nei confronti di senza minimamente Parte_1 Controparte_5 considerare, in netta contraddizione, quanto statuito con la sopra citata sentenza n. 676/2025 del
Tribunale di Milano (cfr. sentenza impugnata pag. 11);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in atto di appello, in particolare per aver il Tribunale di Como quantificato e liquidato in favore di
, e le spese di lite in Euro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
841,00 per spese ed in Euro 5.333,00 per compensi, anziché Euro 3.562,00 per compensi come liquidato in favore di (cfr. sentenza impugnata pag. 12); Controparte_5
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, accertare e dichiarare l'insussistenza della presunta pagina 3 di 32 opponibilità processuale nei confronti di della azionata da parte ricorrente Parte_1 sentenza n. 676/2015 emessa dal Tribunale di Milano in data 15 dicembre 2014 a conclusione del giudizio avente RG 50781/2010, passata in giudicato, in quanto già esclusa proprio dal tenore letterale del medesimo provvedimento, così come risultante per tabulas e per tutti i motivi meglio esposti in atto di appello, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale e subordinata, perché infondata in fatto e diritto per le causali di cui in atto di appello, assolvendo da qualsivoglia richiesta di accertamento e condanna anche ex Parte_1 art. 614 bis c.p.c.;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, nella sola denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie ivi compresa la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. così come avanzata da parte ricorrente, quantificare il quantum nella misura minore possibile, per tutti i motivi meglio esposti in atto di appello, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, accertare e dichiarare che è tenuta a Controparte_5 garantire, manlevare e tenere indenne la da ogni denegata e non creduta Parte_1 ipotesi di soccombenza vista la sua qualità di unico soggetto giuridico che si è occupato della costruzione dell'edificio de quo nonché di dante causa della predetta medesima resistente, per tutti
i motivi meglio esposti in atto di appello, con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024, rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte ricorrente nel merito, con particolare riferimento alla richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., nei confronti di o comunque spieganti effetti Parte_1 nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atto di appello;
- alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata alla ripetizione e restituzione in favore della parte appellante di tutte le somme versate e versande nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado vista la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di , Controparte_1 CP_2
e in Euro 841,00 per spese ed in Euro 5.333,00 per
[...] Controparte_3 CP_4 compensi, oltre oneri, e in favore di in Euro 3.562,00 e, comunque, di tutte le somme Controparte_5
pagina 4 di 32 eventualmente ed ulteriormente a questo titolo versate o versande, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo:
- con reiezione dell'appello incidentale proposto ex adverso per insussistenza dei relativi presupposti in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge, ma nella denegata soccombenza nel presente giudizio di appello voglia l'Ill. Corte diminuire il quantum della condanna alle spese processuali, applicando i valori minimi anche per la condanna al pagamento delle spese in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_4
In via istruttoria:
- ammettere la documentazione prodotta dall'esponente con nota del 15 settembre 2025, trattandosi di documenti che l'appellante non ha potuto produrre in precedenza in quanto sopravvenuti e, in ogni caso, necessari ai fini della decisione-
Si reiterano, inoltre, le richieste istruttorie, sempre come già chiesto da ultimo in sede di foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10 giugno 2024: dal momento che parte ricorrente ha chiesto testualmente di “disporre CTU volta ad accertare se il capannone eretto sul fondo di cui al mappale 125 del locale C.F. di proprietà di viola le distanze di legge con Parte_1 riferimento agli immobili di proprietà degli attori” (cfr. ricorso avversario pagg. 11 e 12), in caso di accoglimento della richiesta istruttoria avversaria, sin chiede sin da subito che il CTU nominando tenga conto anche della distanza del box di proprietà dei medesimi attori che si trova anch'esso a meno di 10 metri, così come accertato nella CTU già espletata avanti al Tribunale di
Milano (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande avversarie.
Con ogni riserva di legge.
Con osservanza”.
PARTI APPELLATE
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione:
Nel merito in via principale:
pagina 5 di 32 - confermare la sentenza n. 745/2024, Repert. n. 2422/2024 del 28 giugno 2024, emessa dal
Tribunale di Como, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Lastrucci, in data 26 giugno
2024;
Nel merito in via subordinata come già chiesto in primo grado di giudizio:
- autorizzare la chiamata in causa, previo differimento dell'udienza di prima comparizione, di
vista la fusione per incorporazione di in Controparte_6 Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA ) con sede legale in 10121 P.IVA_3
Torino, Piazza San Carlo n. 156, indirizzo di posta elettronica certificata:
nonché dell'Arch. (C.F. ), con Email_1 CP_8 C.F._5 studio in San Vittore Olona (MI), Via P. dell'Acquan. 2/d, indirizzo di posta elettronica certificata:
per tutti i motivi meglio argomentati in atto;
Email_2
- accertare e dichiarare l'insussistenza della presunta opponibilità processuale nei confronti di della azionata da parte ricorrente sentenza del Tribunale di Milano, passata Controparte_5 in giudicato, in quanto già esclusa proprio dal tenore letterale del medesimo provvedimento, così come risultante per tabulas e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare la domanda di garanzia e manleva così come formulata da nei Parte_1 confronti della terza chiamata in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i Controparte_5 motivi di cui in narrativa;
- rigettare integralmente le eventuali avversarie eccezioni svolte da parte ricorrente nonché dalla resistente nei confronti della terza chiamata o comunque spieganti effetti nei Controparte_5 confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa;
In via istruttoria:
- sempre come già chiesto in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, vista la richiesta di CTU di parte ricorrente (cfr. ricorso avversario pagg. 11 e 12), in caso di accoglimento della richiesta istruttoria avversaria, sin chiede sin da subito che il CTU nominando tenga conto anche della distanza del box di proprietà dei medesimi attori che si trova anch'esso a meno di 10 metri, così come accertato nella CTU già espletata avanti al Tribunale di Milano (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande avversarie. pagina 6 di 32 Con ogni riserva di legge.
Con osservanza”.
Per , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
“La difesa dei convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dichiara di rinunciare alla domanda in via subordinata di merito svolta in comparsa di costituzione
e risposta e precisa le conclusioni nel seguente modo:
Voglia la Corte d'Appello di Milano
Nel merito: dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande di controparte e per l'effetto respingere l'impugnazione confermando la sentenza impugnata.
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 745 del 26/28 giugno 2024 del
Tribunale di Como, condannare l'appellante ai sensi dell'art 614 bis cpc al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro nella misura non inferiore a € 500,00, ovvero a quella somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, i signori , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, proprietaria di un Parte_1 capannone industriale confinante con la proprietà dei ricorrenti, per sentirla condannare al rispristino delle distanze legali, previo accertamento di quanto già dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 676/2014, passata in giudicato, pronunciata contro la dante causa di ovvero per Parte_1 sentire accertare che il suddetto capannone viola le distanze legali tra costruzioni, con conseguente condanna della resistente al ripristino delle distanze di legge mediante arretramento del proprio capannone a 10 metri lineari dal box di proprietà dei ricorrenti;
in ogni caso i ricorrenti chiedevano di condannare la società convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro stabilita dal Giudice per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano:
- -di essere proprietari di un complesso immobiliare residenziale e di due box in Veniano, via per pagina 7 di 32 n. 3; Per_1
- -che la proprietà dei ricorrenti confina ad est con un capannone industriale attualmente di proprietà di originariamente -nel 2000- costruito, sul fondo attiguo a quello dei ricorrenti, Parte_1 da e, successivamente, nel 2002, ceduto, con un'operazione di leaseback, alla Parte_2
(poi divenuta ), la quale, a sua volta, lo aveva concesso in Parte_3 Controparte_7 locazione finanziaria alla stessa;
Parte_2
- -che, nell'ambito di una scissione societaria parziale, il suddetto contratto di locazione finanziaria veniva trasferito alla la quale, in seguito, ne acquistava la proprietà da Parte_1 Pt_3
[...]
- -che nel 2010 gli odierni ricorrenti avevano citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Pt_3
(poi divenuta , all'epoca proprietaria del capannone, lamentando
[...] Controparte_7 fessurazioni e dislivelli nella loro proprietà e chiedendo il risarcimento dei relativi danni, nonché di accertare se il capannone fosse costruito nel rispetto delle distanze legali;
- -che nel corso del suddetto giudizio, aveva chiamato in causa e Parte_3 Controparte_5 [...]
per essere da queste garantita, eccependo di aver operato solo per attività di Parte_1 intermediazione finanziaria;
- -che e a loro volta, avevano chiamato in causa le imprese e i Controparte_5 Parte_1 professionisti che avevano contribuito alla costruzione del fabbricato, per essere da questi garantite;
- -che, nel corso del giudizio milanese, , con atto del 22.03.2011 a rogito notaio di Parte_3 Per_2
Como, trasferiva il capannone di cui sopra a attuale proprietaria;
Parte_1
- -che la CTU disposta dal Tribunale di Milano aveva concluso che il capannone industriale si trovava alla distanza di circa 8,67 metri dal box degli attori e che detta misura violava le norme sulle distanze legali -in particolare le norme tecniche del P.R.G. vigente nel 1997 e l'art. 9, D.M. 14.03.1968, n. 1444- che prevedevano una distanza minima di 10 metri;
- -che, pertanto, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 676 del 15.01.2014, accertava la violazione delle distanze legali tra edifici e condannava al ripristino delle distanze con Controparte_7
l'arretramento alla distanza di metri lineari 10 dal box di proprietà degli attori;
condannava anche
[...]
e in solido tra loro a manlevare e tenere indenne CP_5 Parte_1 Controparte_7 di tutti gli esborsi che avrebbe dovuto effettuare in favore degli istanti;
- -che, a seguito di variazione catastale, l'unità immobiliare suddetta era stata soppressa, originando i seguenti subalterni: Foglio 3 particella 125 subalterno 701, categoria D1, Foglio 3 particella 125 subalterno 702, categoria D1 e Foglio 3 particella 125 subalterno 703, bene comune non censibile;
- -che le richieste rivolte a di arretrare spontaneamente la porzione di capannone Parte_1
pagina 8 di 32 erano rimaste inevase e che vano era risultato pure l'esperimento della mediazione;
- -che la sentenza citata, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non era opponibile a avente Parte_1 causa nel corso del processo promosso contro il suo dante causa – poi Parte_3 [...]
Con
domanda giudiziale era stata tto di compravendita;
Controparte_9 Controparte_11
- -che, tuttavia, sotto il profilo processuale, la sentenza suddetta aveva prodotto effetti nei confronti della società resistente, in quanto chiamata in garanzia -insieme a , per Controparte_12 Parte_3 cui il garante subiva la medesima sorte processuale del soggetto garantito;
- -che, pertanto, la sentenza del Tribunale di Milano faceva stato anche nei confronti di
[...] con effetto di giudicato e con l'obbligo di quest'ultima di arretrare il capannone;
Parte_1
- -che, altresì, la condanna di manleva trovava fondamento e presupposto proprio nell'accoglimento della domanda di accertamento della violazione delle distanze tra costruzioni;
- -che, quindi, risultava accertato con efficacia di giudicato nei confronti di Parte_1
l'obbligo di quest'ultima di arretrare il capannone in modo da rispettare la distanza di 10 metri tra gli edifici;
- -che la questione decisa con sentenza del Tribunale di Milano non poteva essere oggetto di un nuovo ed autonomo accertamento, poiché il giudicato preclude il riesame della medesima questione già accertata e risolta tra le medesime parti;
- -che, qualora si ritenesse che la sentenza del Tribunale di Milano non possa in alcun modo essere opposta alla società convenuta, la violazione delle distanze legali risultava ormai acclarata e provata anche dalla perizia espletata nel precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Milano e costituente prova atipica;
- -che pertanto a norma dell'art. 872 c.c., doveva essere, comunque, condannata Parte_1 alla riduzione in pristino.
Con memoria difensiva del 13 ottobre 2023, si costituiva contestando le Parte_1 domande e chiedendone il rigetto.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo che per prima aveva Controparte_5 concluso con un contratto di lease-back, cedendo l'immobile che essa stessa Controparte_7 aveva realizzato e prendendolo poi in locazione finanziaria, mentre si era limitata a Parte_1 subentrare nel contratto stesso.
Rilevava come gli odierni ricorrenti non avessero avanzato alcuna domanda contro Parte_1
e come la stessa sentenza del Tribunale di Milano avesse affermato che la chiamata in causa di
[...]
e di doveva essere ricondotta nell'ambito della chiamata in garanzia Parte_1 Controparte_5
e non della laudatio auctoris. pagina 9 di 32 Osservava che il Tribunale di Milano aveva ritenuto che, mentre per la domanda di Controparte_5 andava ricondotta nell'ambito degli artt. 1480 e ss. c.c., si era limitata a Pt_3 Parte_1 subentrare nel rapporto di locazione finanziaria e, pertanto, per essa valevano le previsioni contenute nel contratto di locazione finanziaria ed in particolare l'ampissima manleva iva prevista all'art. 7 del contratto;
in quest'ultimo era subentrata per effetto della scissione da Parte_1 Controparte_5
la quale era l'unico soggetto giuridico che si era occupato della costruzione dell'edificio de quo,
[...] avendo essa sola stipulato il contratto di appalto con l' Controparte_13
e individuato i soggetti per la direzione dei lavori;
la stessa sentenza del Tribunale di Milano invocata dai ricorrenti riteneva che per si poneva un problema di carenza di legittimazione Parte_1 attiva verso l'impresa edile chiamata in causa, che aveva soltanto fornito semplici elementi prefabbricati, secondo quanto pattuito nel sopracitato contratto stipulato da . Controparte_5
Insisteva, pertanto, nel richiedere la chiamata del terzo ovvero di Parte_1 Controparte_5
per essere manlevata e garantita per l'ipotesi di soccombenza, ovvero in quanto la causa era
[...] ritenuta comune al terzo per connessione oggettiva del petitum e della causa petendi, vista la sua qualità di soggetto giuridico che si è occupato della costruzione dell'edificio de quo, nonché di dante causa della Parte_1
Inoltre, la convenuta contestava la presunta opponibilità processuale alla medesima della sentenza del Tribunale di Milano, in quanto già esclusa dalla sentenza stessa, nella quale testualmente si negava la possibilità di ipotizzare una estensione della domanda attorea nei confronti delle terze chiamate -
e e di configurare un rapporto processuale diretto tra gli attori e queste Controparte_5 Parte_1 ultime. Pertanto, la convenuta sosteneva che, poiché sul punto si era già formato il giudicato, non potevano i ricorrenti ritenere che l'accertamento della violazione delle distanze legali, di cui alla sentenza citata, facesse stato nei confronti della convenuta medesima.
Quest'ultima contestava anche, nel merito, la presunta violazione delle distanze legali, rilevando come la CTU espletata nel giudizio RG 50781/2010, dinanzi al Tribunale di Milano, aveva osservato come l'amministrazione comunale avesse commesso un errore, considerando il terreno su cui era stato costruito il capannone come ricompreso nella zona “D industriale”, per la quale non operava la previsione normativa di 10 metri lineari delle distanze tra costruzioni, una delle quali avente parete finestrata. Rilevava, inoltre, che il CTU nelle sue conclusioni aveva affermato che tanto gli attori, costruendo i box, quanto il terzo chiamato, costruendo il capannone, avevano leso i propri diritti di distanza dai fabbricati prospicienti. Riteneva, infine, inammissibile la richiesta sanzione pecuniaria ex art. 614 bis c.p.c., non trattandosi nel caso di specie di un processo di esecuzione forzata ed essendo comunque tale sanzione nel caso di specie manifestamente iniqua. pagina 10 di 32 Con memoria difensiva del 18.01.2024 si costituiva il terzo chiamato, Controparte_5 contestando integralmente la domanda attorea e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa
(nelle more fusosi per incorporazione in e l'Arch. Controparte_7 Controparte_6
Nel merito chiedeva di rigettare la domanda di garanzia formulata da CP_8 Parte_1
e di accertare l'insussistenza dell'opponibilità processuale nei confronti di
[...] Controparte_5 della citata sentenza del Tribunale di Milano. Chiedeva, inoltre, disporsi la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, data la complessità della controversia.
rilevava che la sentenza azionata ex adverso aveva condannato
Controparte_5 Controparte_7 all'arretramento, mentre doveva solo tenere indenne il predetto dalle
Controparte_5 CP_14 relative spese, e, a propria volta, doveva essere tenuta indenne dall'Arch. e quest'ultimo, in CP_8 ultima battuta, da Insurance Company;
che la sentenza del Tribunale di Milano innanzi citata non poteva ritenersi opponibile alla terza chiamata neppure sotto il profilo processuale, in
Controparte_5 quanto essa stessa aveva espressamente escluso la possibilità di ipotizzare una estensione della domanda attorea nei confronti delle terze chiamate e, sul punto, si era formato il giudicato;
che
Controparte_5 non era proprietaria del capannone industriale de quo, avendo ceduto la proprietà a
[...] Parte_3
(poi ) nel 2002; che la citata sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato la CP_7 responsabilità dell'Arch. progettista e direttore dei lavori di costruzione del capannone, CP_8 condannando il medesimo a tenere integralmente indenne che, nel merito, non vi Controparte_5 era stata alcuna violazione della normativa sulle distanze legali, avendo la CTU espletata avanti al
Tribunale di Milano rilevato l'errore commesso dall'amministrazione comunale, che aveva ritenuto il box quale locale accessorio e conseguentemente che non si dovesse rispettare la distanza di metri 10 dal confine.
All'udienza del 31.01.2024, il Tribunale di Como si riservava sulle istanze di chiamata in causa proposte da e, successivamente, sciogliendo la riserva, con ordinanza Controparte_5 dell'1.02.2024, dichiarava inammissibili le suddette domande e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
26.06.2024, assegnando termini per il deposito di memorie difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Il Tribunale, con sentenza n. 745/2024, pubblicata il 26.06.2024, così statuiva: “
1. Condanna
[...] al ripristino delle distanze di legge mediante arretramento alla distanza di metri lineari Parte_1
10 del capannone eretto sul fondo di sua proprietà (identificato al Foglio 3 particella 125 subalterno
701, categoria D1; Foglio 3 particella 125 subalterno 702, categoria D1; Foglio 3 particella 125 subalterno 703 del Catasto Fabbricati del Comune di Veniano), dal box di proprietà degli attori eretto pagina 11 di 32 sui fondi di loro proprietà (identificati al Foglio 9, particelle 2095 e 3491 del Catasto Terreni del
Comune di Veniano).
2. Condanna a pagare ai ricorrenti , Parte_1 Controparte_1
e ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la somma di Euro Controparte_2 Controparte_3 CP_4
50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della predetta condanna, a decorrere dal cento ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
3. Rigetta la domanda di garanzia svolta da nei confronti di 4. Condanna Parte_1 Controparte_5 [...] al pagamento in favore di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 delle spese di lite che liquida in Euro 841,00 per spese ed in Euro 5.333,00 per compensi, CP_4 oltre RSG, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
5. Condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite che liquida in Euro 3.562,00 per compensi, oltre RSG, Controparte_5
IVA, se dovuta, e CPA come per legge”.
In sostanza, il Tribunale, confermando l'inammissibilità delle domande di chiamata in causa di
[...]
e dell'arch. reiterate da con la stessa motivazione di cui CP_6 CP_8 Controparte_5 all'ordinanza del 01.02.2024, sosteneva che la terza chiamata non aveva formulato nessuna domanda di garanzia nei confronti dei due soggetti che intendeva chiamare in causa e che quanto argomentato da nei propri scritti difensivi risultava essere oggetto di giudicato, essendo già stato Controparte_5 accertato nella sentenza n. 675/2015 del Tribunale di Milano sia l'obbligo di Controparte_7 al ripristino delle distanze legali, sia la responsabilità dell'arch. nella costruzione del CP_8 capannone, quale progettista e direttore dei lavori, tenuto a valutare i profili di rispetto delle norme sulle distanze tra costruzioni;
che ogni accertamento in merito alle posizioni processuali dei soggetti suindicati, nonchè la condanna dei medesimi erano coperti dal giudicato;
che la domanda di accertamento dell'opponibilità della sentenza n. 675/2015 del Tribunale di Milano a Parte_1
[... e la conseguente condanna della resistente all'arretramento alla distanza di metri 10 dal box di proprietà dei ricorrenti era fondata;
che era pacifico che la citata sentenza n. 676/2015 non era automaticamente opponibile ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nei confronti di Parte_1 successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto la relativa domanda giudiziale non era stata trascritta prima della trascrizione dell'atto di compravendita;
che era altrettanto pacifico che la ridetta sentenza, non essendo stata impugnata, era passata in giudicato.
Secondo il primo Giudice, la sentenza milanese, nel richiamare le conclusioni del CTU, aveva accertato che il capannone, di proprietà di , già , non rispettava la Controparte_7 Parte_3 distanza di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968; che detta prescrizione, posta a tutela dell'interesse pubblicistico di evitare il formarsi di intercapedini insalubri, era tassativa e inderogabile anche nei rapporti tra privati ed era applicabile anche nella fascia di confine pagina 12 di 32 tra le zone residenziali e le altre zone;
che erano irrilevanti i profili di irregolarità, in materia di distanze, dell'autorimessa degli attori;
che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella ridetta sentenza faceva stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa;
che era pacifico che Parte_1 era proprietaria del capannone de quo, per averlo acquistato da (già Controparte_7 Pt_3
, con atto ai rogiti del notaio di Como in data 22.03.2011.
[...] Per_2
Riteneva, pertanto, il Tribunale di Como che l'accertamento della violazione della distanza legale tra i capannone e il box di proprietà degli attori risultava coperta dal giudicato anche nei confronti di
[...]
avente causa di , e che la questione non poteva essere Parte_1 Controparte_7 nuovamente oggetto di valutazione in un altro giudizio;
che, altresì, del tutto irrilevante era la deduzione di parte resistente che il Tribunale di Milano aveva escluso la possibilità di estendere la domanda attorea alle terze chiamate, tra cui che quest'ultima, in qualità di terza chiamata nel Parte_1 giudizio conclusosi con la sentenza n. 676/2015 del Tribunale di Milano, era stata condannata a manlevare e tenere integralmente indenne la , a cui era stato ordinato Controparte_7
l'arretramento del capannone;
che, pertanto, doveva essere condannata al Parte_1 ripristino delle distanze di legge mediante arretramento del capannone alla distanza di metri lineari 10 dal box di proprietà degli attori annata;
che doveva essere, altresì, condannata, ai Parte_1 sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle opere di arretramento, prevedendo un lasso di tempo di centoventi giorni per permettere a parte resistente di porre in essere l'intervento edilizio necessario per l'arretramento del manufatto;
che detta misura coercitiva non risultava manifestamente iniqua, atteso che da anni aveva Parte_1 contezza dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 676/2015 passata in giudicato;
che non risultando possibile stimare il valore della controversia e non essendo stati forniti elementi da cui desumere uno specifico danno dal mancato rispetto delle distanze legali, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto un ristoro moderato pari ad euro 1.500,00, e che anche tale punto della suddetta sentenza era passato in giudicato.
In merito alla domanda di garanzia svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_5 all'epoca , il Tribunale di Como ne rilevava l'infondatezza, atteso che non era stato Parte_2 dedotto, nè sussisteva alcun rapporto di garanzia tra e in quanto la Parte_1 Controparte_5 società resistente aveva pacificamente acquistato la proprietà del capannone industriale oggetto di causa da , già , e non da Controparte_7 Parte_3 Controparte_5
Avverso tale sentenza proponeva appello, in data 25 luglio 2024, per i Parte_1 motivi ivi formulati. pagina 13 di 32 Si costituivano, in data 25 settembre 2024, , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e resistendo alla domanda di controparte e chiedendo la conferma integrale CP_3 CP_4 della sentenza impugnata e, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa.
A sua volta proponevano appello incidentale contro la pronuncia del Tribunale, di cui chiedevano,
a propria volta, la parziale riforma.
Si costituiva, in data 25 settembre 2024, contestando il fondamento del proprio Controparte_5 gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Nel merito, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di Intesa San Paolo S.p.a., vista la fusione per incorporazione di Controparte_7
accertare e dichiarare l'insussistenza della presunta opponibilità processuale nei confronti di
[...] della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato;
rigettare la domanda Controparte_5 di garanzia e manleva formulata da nei confronti della terza chiamata Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_5
Alla prima udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio, anche in relazione al procedimento cautelare, pendendo trattative.
All'udienza del 18.03.2025 le parti congiuntamente davano atto che erano in corso delle trattative per trovare una soluzione conciliativa della lite e chiedevano un ulteriore rinvio.
All'udienza successiva del 16.09.2025, le parti davano atto che le trattative non avevano avuto esito positivo per divergenze tra i rispettivi tecnici di parte. Parte appellante dava atto di aver depositato in data 7.07.2025, presso il Comune di Veniano, permesso di poter costruire in sanatoria; dava atto di aver appreso informalmente che l'Ufficio Tecnico aveva espresso parere positivo e, pertanto, chiedeva rinvio, in attesa dell'emissione del permesso in sanatoria da parte del al fine di CP_15 produrlo in giudizio. Con il medesimo verbale di udienza, il Consigliere istruttore, riservata al Collegio ogni decisione sull'ammissibilità della produzione della richiesta di permesso di costruire;
visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sè l'udienza del 09.12.2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegna altresì termine perentorio alle parti sino alla data del
09.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione pagina 14 di 32 innanzi al Collegio dell'udienza del 9 dicembre e decisa nella camera di consiglio del 17 dicembre
2025.
Preliminarmente, la Corte rileva, a fronte della reiterazione da parte di della Controparte_5 richiesta di chiamata in causa del soggetto terzo, (già ), che detta Controparte_6 CP_7 doglianza non può essere esaminata, in quanto la relativa domanda era stata espressamente rigettata dal
Tribunale e non ha proposto appello incidentale sul punto (Cass. 19145 del Controparte_5
23.9.2004; Cass. SU n. 7700 del 19.4.2016; Corte di appello Napoli n. 2627 del 23.5.2025). Inoltre, nel giudizio di appello, è inammissibile la domanda proposta nei confronti di un soggetto che non è stato parte del giudizio di primo grado e la decisione del Tribunale di non ammettere la chiamata in causa di un terzo, qualora si tratti di domanda di garanzia impropria, costituisce espressione di un potere discrezionale, insindacabile in sede di impugnazione. In ogni caso, il rigetto, come si vedrà, della domanda di manleva proposta da contro rende irrilevante la relativa Parte_1 Controparte_5 questione.
Con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza del Tribunale nella Parte_1 parte in cui il Giudice di prime cure ha dapprima dichiarato che la sentenza del Tribunale di Milano non era automaticamente opponibile ex art. 111 c.p.c. nei confronti di mentre poi, Parte_1 contraddicendosi, ha ritenuto che la stessa sentenza fosse opponibile ex art. 2909 c.c., in quanto
[...] aveva preso parte del giudizio conclusosi con la sentenza n. 676/2015 del Tribunale di Parte_1
Milano.
Sostiene l'appellante che vi sia contraddittorietà tra l'affermazione secondo cui la sentenza passata in giudicato farebbe stato a ogni effetto di legge tra le parti, i loro eredi o aventi causa e la statuizione contenuta nella medesima sentenza secondo cui sarebbe irrilevante la decisione del Tribunale di Milano di non ritenere possibile l'estensione della domanda attorea alle terze chiamate e di configurare un rapporto processuale diretto tra i medesimi attori e le terze chiamate, tra le quali Parte_1
Rileva l'appellante che, sul punto, il Tribunale di Milano aveva dichiarato che la chiamata in giudizio operata da nei confronti di e di Controparte_7 Controparte_5 Parte_1 doveva essere qualificata in termini di chiamata in garanzia, e non di laudatio auctoris e che per tale ragione le domande di condanna proposte nei loro confronti erano state ritenute inammissibili.
Ribadiva che tale accertamento contenuto nella sentenza milanese era passato in giudicato e, pertanto, non avrebbe potuto essere ritenuto irrilevante dal Tribunale di Como, avendo la sentenza n. 676/2015 del pagina 15 di 32 Tribunale di Milano già escluso la possibilità di estendere le domande attoree alle terze chiamate, tra cui
Parte_1
Ritiene, pertanto, che deve essere accertata l'insussistenza della presunta opponibilità processuale nei confronti di della sentenza n. 676/2015 del Tribunale di Milano, passata in Parte_1 giudicato, in quanto ciò sarebbe escluso proprio dal tenore letterale di detta sentenza.
OPINIONE DELLA CORTE
Effettivamente, deve rilevarsi che l'art. 111 c.p.c. presuppone che il trasferimento del diritto si sia verificato durante la pendenza del processo, mentre l'art. 2909 c.c. si applica quando detto trasferimento
è successivo alla formazione del giudicato.
Infatti, la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che “Gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato (cfr. Cass. n. 2959/79, n. 5194/85, n. 13552/06), a prescindere
…dall'osservanza dell'onere di trascrizione della domanda e/o della sentenza” (Cass. n. 3643 del
14.2.2013). In tal caso “Ai fini dell'opponibilità , ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., del giudicato agli aventi causa dagli originari contendenti, non è necessaria la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio … la trascrizione della domanda non è necessaria quando si vuole opporre il giudicato, dopo la formazione dello stesso, agli aventi causa dagli originari contendenti” (Cass. n. 145 del 9.1.2007). E ancora “l'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo” (Cass. n. 10005 del
15.5.2015).
Nel caso di specie ha acquistato l'immobile da con rogito del 22.3.2011, Parte_1 Parte_3 mentre il giudizio avanti al Tribunale di Milano, rg 50781/2010, promosso dagli odierni appellati era ancora pendente. Infatti, i signori , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avevano promosso detto procedimento contro (poi divenuta )
[...] Parte_3 Controparte_7 nel 2010 e il giudizio è stato definito con sentenza n. 676 emessa il 15.12.2014 e passata in giudicato.
Il trasferimento dell'immobile è, dunque, avvenuto mentre il giudizio era in corso, dopo la notifica dell'atto di citazione e prima del passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 111 c.p.c. e non l'art. 2909 c.c.
L'art. 111, comma quarto, c.p.c. stabilisce che la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, salve le norme sulla trascrizione. pagina 16 di 32 Nel caso di specie i signori e non avevano trascritto la domanda giudiziale proposta CP_2 CP_1 contro , per cui la sentenza non è opponibile all'avente causa di quest'ultima, che ha trascritto Parte_3 il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale. Proprio per tale ragione gli attuali appellati hanno dovuto proporre il presente giudizio contro la cessionaria dell'immobile.
Errato è, invece, il richiamo all'art. 2909 c.c., che, come si è visto, riguarda l'ipotesi di trasferimento del diritto dopo la formazione del giudicato, situazione che non ricorre nel caso di specie.
Neppure può invocarsi, nel caso in discussione, un'efficacia riflessa del giudicato, in forza del fatto che nel giudizio avanti al Tribunale di Milano era stata chiamata in garanzia da Parte_1
. Parte_3
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “in caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso” (Cass. n. 33422 del
17.12.2019).
Ciò premesso sul piano processuale, deve comunque rilevarsi che la domanda proposta dai signori e contro è fondata. CP_2 CP_1 Parte_1
Questi ultimi lamentano che il capannone di è collocato a distanza di soli 8,67 Parte_1 metri dal loro box e che ciò costituisce violazione della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, prescritta dall'art. 9 del DM n. 1444 del 2.4.1968.
Tale doglianza è fondata.
Elementi significativi in tal senso possono legittimamente trarsi dalla ctu svolta nel procedimento milanese sopra citato e anche dalla stessa sentenza che lo ha definito, pur non avente efficacia di giudicato né diretta, né riflessa nel presente giudizio.
Infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" … se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”
(Cass. n. 2947 dell' 1.2.2023). In particolare, “il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può pagina 17 di 32 liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti” (Cass. n.
26593 del 30.9.2021; Cass. n. 20719 del 13.8.2018; Cass. n. 9242 del 6.5.2016)
Nel caso di specie e -che peraltro avevano partecipato al giudizio Parte_1 Controparte_5 avanti al Tribunale di Milano, in cui si è formata la ctu qui richiamata e avevano potuto direttamente interloquire in tale sede col consulente d'ufficio- non hanno sviluppato nel presente giudizio specifiche censure né in primo grado, né negli atti introduttivi del procedimento di appello, contro le argomentazioni svolte da detta consulenza e dalla sentenza del Tribunale di Milano che l'ha recepita.
Dalla ctu svolta nel giudizio promosso contro la dante causa dell'attuale appellante è emerso che il box degli appellati era preesistente al capannone di e che quest'ultimo è stato realizzato Parte_1
a 8,67 metri da detta autorimessa, in violazione dell'art. 9 del DM n. 1444 del 2.4.1968.
La distanza così misurata tra le due costruzioni non è in discussione.
Per giurisprudenza ormai consolidata, l'art. 9 DM n. 1444/1968, che tutela non la riservatezza ma la salubrità e la sicurezza delle zone abitate, è direttamente operante nei rapporti tra privati, nel senso che le sue disposizioni prevalgono sui regolamenti locali di eventuale contenuto difforme.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che “in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica” (Cass. SU n. 14953 del 7.7.2011; Cass. n. 3739 del 15.2.2018;
Cass. n. 624 del 15.1.2021; Cass. n. 3199 dell' 11.2.2008).
Quanto alla ratio della prescrizione in esame, è stato chiarito che “la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo
"ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza” (Cass. n.
24076 del 3.10.2018; Cass. n. 5741 del 3.3.2008). In particolare, si è precisato che le disposizioni in esame “attengono non solo alla sicurezza degli stabili e alla tutela della pubblica incolumità, ma principalmente alla salubrità dell'abitato e alla sanità dei locali di abitazione” (Cass. n. 2327/2022;
Consiglio di Stato n. 5071/2018; Corte Costituzionale n. 120/1996).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “L'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (per il quale è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di pagina 18 di 32 edifici antistanti e, comunque, una minima pari all'altezza del fabbricato più alto), sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione di un piano regolatore;
la prescritta distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, infatti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico- sanitario e della sicurezza, per cui il suo disposto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine stessa”; infatti “In tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati e tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici”
(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9.5.2011 n. 2749).
Deve, inoltre, tenersi presente che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate si applica anche se solo una di esse sia finestrata;
infatti è stato stabilito che “in materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro”
(Cass. n. 24471 dell' 1.10.2019; Cass. n. 12129 del 17.5.2018).
Pertanto, la disposizione in esame trova applicazione anche nel caso di specie, in cui il capannone presenta una parete finestrata, mentre il box è cieco dal lato che fronteggia lo stabile di Parte_1
Pacifica è inoltre l'applicabilità della norma in discussione anche ai locali accessori come le autorimesse (Cass. n. 2268 del 25.1.2023; Consiglio di Stato n. 6613/2021; Consiglio di Stato n. 2896 del 12.6.2015) e in generale pure ai locali non abitabili (Cass. 21790/2024).
Le autorimesse sono considerate, infatti, costruzioni agli effetti dell'applicazione della normativa in esame.
La giurisprudenza amministrativa ha, difatti, chiarito che “la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa” (Consiglio di Stato n. 6613/2021;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio
2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615). pagina 19 di 32 Nel caso di specie, dalla ctu svolta avanti al Tribunale di Milano, emerge che le NTA vigenti all'epoca della costruzione prescrivevano una distanza di 8,00 metri tra gli edifici della zona D1 (attività produttive di completamento) e i confini con le zone residenziali. Tale norma andava integrata con il punto 6.3 delle
NTA che prescriveva la distanza minima tra pareti finestrate non inferiore a 10 metri, come stabilito dal
DM 1444/68.
Il ctu aveva evidenziato che, nel caso di specie, il , erroneamente, aveva ritenuto Controparte_16 che la distanza minima di 10 metri non fosse da rispettare perché il box sarebbe un locale accessorio.
In conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, tuttavia, deve ritenersi che anche una autorimessa costituisce costruzione ai sensi dell'art. 9 dm 1444/68, per cui è corretta la conclusione del consulente d'ufficio in ordine al mancato rispetto di detta distanza minima.
Inoltre, come affermato dal Tribunale di Milano, se per la zona D1 non è prescritto il rispetto di tale distanza, tuttavia, nel caso in cui un capannone sia a confine con una zona residenziale, quale è quella su cui insiste il box degli appellati, è chiaro che la prescrizione dell'art. 9 deve essere rispettata, considerata la ratio della normativa in esame, che è quella salvaguardia della salubrità degli ambienti.
Sotto tale profilo la minore distanza di 8 metri prescritta, all'epoca, dalle NTA del Controparte_16 deve ritenersi illegittima e la relativa previsione va disapplicata, con diretto inserimento della distanza minima di 10 metri prescritta dall'art. 9 DM n. 1444/1968.
Anche recentemente, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato articolo 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata. Principio, questo, scolpito dalle Sezioni unite, le quali hanno precisato che in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del d.m.
2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass. n. 21790 del 2024; Sez. 2, n. 7563, 30/03/2006; ex multis,
Cass. nn. 56/2010, 8767/2010).
Solo nel corso del giudizio di appello, ha introdotto un argomento nuovo, Parte_1 richiamando, per la prima volta, la legge n. 55/2019 di interpretazione autentica dell'art. 9 del DM
1444/1968.
pagina 20 di 32 Infatti, all'udienza del 15.9.2025, l'appellante ha depositato permesso di costruire in sanatoria che, al dichiarato fine di porre termine al contenzioso in corso con gli appellati, richiama l'applicazione della legge 55/2019 e le disposizioni del PGT vigente.
Controparte si è opposta alla produzione, di cui ha contestato l'irrilevanza, sostenendo che l'interpretazione proposta da controparte delle norme sottese a tale permesso è fallace e fuorviante.
In comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello così si è espressa: Parte_1
“L'esponente ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis comma V del
DPR 380/2001, giacché l'attuale formulazione del PGT (approvato con DCC del 5 maggio 2010 ed oggetto di variante con DCC del 13 settembre 2021) ha introdotto, con l'art. 5 delle Norme Tecniche di
Attuazione (che si allega al doc. g), importanti novità rispetto all'impostazione precedente. In particolare, tale articolo prevede, fra l'altro, che “Fatta salva l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 5 comma 1 lett. b.bis L. 14.06.19 n. 55 la distanza minima tra i fabbricati, di cui almeno una con pareti finestrate, dovrà essere di mt 10,00”; a sua volta, la norma citata converte in legge il DL n.
32/2019, il cui art. 5, comma 1 lettera b-bis prevede appunto che “le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9”; ed allora, l'obbligo di mantenere la distanza min. di mt. 10,00 fra edifici si applica soltanto nelle zone "C" e assimilabili (cosiddette di espansione), derogandosi, invece, nelle aree del tessuto urbanizzato ove rientra l'ambito "TPC - Tessuto
Produttivo Consolidato" (art. 17.4 delle Norme Tecniche di Attuazione). In secondo luogo, la norma espressamente ricomprende nell'ambito di applicazione della deroga in materia di distanze le
"costruzioni accessorie di cui al successivo art. 9 bis e autorimesse fuori terra" – e tale è, appunto, il caso dell'immobile di controparte della cui distanza dal capannone degli appellanti qui si discute. Ecco, dunque, il motivo per cui si è ritenuto azionabile lo strumento previsto dall'art. 36 bis del DPR 380/2001, introdotto con la Legge n. 105 del 2024 in tema di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali. La domanda permesso di costruire in sanatoria è stata, da ultimo, approvata con il meccanismo del silenzio-assenso ed il Comune di Veniano ha, pertanto, provveduto alla liquidazione della relativa sanzione – che l'appellante ha immediatamente saldato (docc. da b a f)”
(comparsa conclusionale appellante pp 17-18).
La Corte osserva che la normativa primaria e secondaria sopravvenuta, di cui l'appellante chiede ora l'applicazione, risale al 2019, per quanto concerne la legge di interpretazione autentica n. 55/2019, e al
2021, per quanto riguarda la dedotta variazione delle Norme Tecniche di Attuazione. Il procedimento di primo grado è stato introdotto nel 2023, quando dette disposizioni erano già vigenti da tempo, ma le pagina 21 di 32 stesse non sono mai state invocate né avanti al Tribunale, né in sede di appello prima dell'udienza del
15.9.2025.
In ogni caso, esaminando la normativa richiamata, la Corte evidenzia che il richiamo della legge n.
55/2019, su cui si fonda il permesso di costruire in sanatoria da ultimo presentato da Parte_1 risulta fuori luogo.
L'art. 5, comma 1, let b-bis), del D.L. 32/2019 -convertito dalla citata legge n. 55/2019- ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo
9.
In sostanza, la legge di interpretazione autentica sostiene che le distanze legali “maggiorate” previste dai commi 2 e 3 dell'art. 9 -relative a strade interposte e altezze edifici- trovano applicazione soltanto alle Zone Omogenee C del DM 1444/68.
Si riporta il testo integrale dell'art 9 DM 1444/68, con l'evidenziazione dei singoli commi del medesimo.
“art.
9. Limiti di distanza tra i fabbricati.
[COMMA PRIMO] Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: e' prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): e' altresi' prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato piu' alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
[COMMA SECONDO] Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilita' a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
pagina 22 di 32 [COMMA TERZO] Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato piu' alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.
La legge di interpretazione autentica n. 55/2019 riguarda, dunque, unicamente i commi due e tre dell'art. 9 DM 1444/1968, che prescrivono distanze maggiori, che si aggiungono a quella di cui al comma primo.
L'art. 9, comma primo, punto n. 2), DM 1444/1968 prescrive la distanza di 10 metri tra pareti finestrate per tutte le zone diverse dalla zona A (centro storico). Tale previsione non è stata in alcun modo messa in discussione dalla legge di interpretazione autentica del 2019.
Il principio è pacifico in giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che “anche dopo
l'intervento citato, in zona “B”, così come nelle altre zone (“D”, “E”, “F”), per le «nuove costruzioni», vale il limite della distanza di dieci metri (senza maggiorazioni). La norma invocata non incide infatti sul contenuto normativo dell'art. 9, comma 1, n. 2), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, secondo cui: «Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti»” (Consiglio di Stato n. 6613/2021).
Pertanto, all'esito dell'intervento di interpretazione autentica, deve ritenersi che i commi 2 e 3 dell'art. 9 DM 1444/1968 si applicano solo in zona C, mentre il limite dei 10 metri tra parete finestrate prescritto dall'art. 9, comma primo, si applica a tutte le zone.
Nel caso oggetto di causa viene in considerazione proprio l'art. 9, primo comma, del DM 1444/1968, per cui la legge di interpretazione autentica n. 55/2019 invocata dall'appellante non assume alcun rilievo.
Deve, pertanto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Como che ha ordinato a Parte_1
l'arretramento del proprio capannone sino al rispetto del limite dei 10 metri sopra menzionato, sia pure sulla scorta della diversa motivazione sopra illustrata.
Circa l'ordine di arretramento disposto, preme rilevare che “il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum", opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968” (Cass. n. 4834 del 19.2.2019). Correttamente, dunque, è stato pagina 23 di 32 disposto l'arretramento del fabbricato e non la sola chiusura delle finestre della parete prospiciente il fondo degli appellati.
E' stato, inoltre, precisato che “in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 si traduce, nei rapporti tra privati, nel riconoscimento del diritto del vicino di chiedere l'arretramento della costruzione realizzata senza il rispetto delle distanze, a tutela del quale il giudice della cognizione può disporre la demolizione parziale rispetto ad un più ampio edificio, senza dover esaminare le questioni comprendenti il profilo statico e la normativa antisismica, che possono rilevare solo se proposte in sede esecutiva da parte dell'interessato, previa dimostrazione di rischi per la sicurezza dell'edificio e la cui sussistenza costituisce presupposto per applicare la tutela risarcitoria sostitutiva della demolizione” (Cass. n. 21292 del 25.7.2025). Nella presente sede, pertanto, non debbono essere esaminati eventuali profili statici conseguenti alla demolizione parziale imposta con l'arretramento, peraltro neppure dedotti dall'appellante principale.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale si duole che il primo Giudice abbia accolto la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., liquidando l'importo dovuto in €
50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di arretramento, a decorrere dal cento ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Censura la motivazione alla base di detta decisione che si fonderebbe, a dire dell'appellante, sugli stessi presupposti di cui al primo motivo di appello, ossia sulla presunta opponibilità processuale nei confronti di della sentenza del Tribunale di Milano, laddove detta opponibilità Parte_1 deve essere esclusa.
L'appellante rileva anche la sproporzione tra la quantificazione della somma dovuta -50,00 euro per ogni giorno di ritardo- e il risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza di Milano nella modica somma di € 1.500,00, nonché la contraddittorietà tra l'affermazione del Tribunale di Como circa la necessità di un pesante intervento edilizio di arretramento del manufatto e il lasso di tempo concesso per effettuarlo di solo quattro mesi, prima dello scattare della penale di cui all'art. 614 bis c.p.c. Rileva che per effettuare le opere di arretramento si renderanno necessari una serie di permessi e di progetti, il cui iter burocratico richiede tempi necessariamente lunghi, per cui il termine di quattro mesi concesso dal primo Giudice non appare congruo.
Il presente motivo deve essere congiuntamente trattato con l'appello incidentale proposto da parte dei signori e , che pure concerne la condanna ex art. 614 bis cpc di CP_2 CP_1 Parte_1
pagina 24 di 32 Infatti, con un unico motivo di appello incidentale, i signori e censurano la sentenza CP_2 CP_1 impugnata nella parte in cui il primo Giudice, in relazione alla condanna ex art. 614 bis c.p.c. e alla determinazione della somma dovuta, ha ritenuto che non fosse possibile stimare il valore della controversia, in quanto le parti non avevano fornito indicazioni circa i costi da sostenere nell'esecuzione della condanna all'arretramento.
Affermanp che il Giudice avrebbe potuto, comunque, porre a fondamento della decisione anche nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per desumere che lo spostamento di un immobile, o anche solo di una sua porzione, comporta notevoli costi.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe tenuto in adeguato conto che le norme violate tutelano interessi con finalità pubblicistica e che la violazione della distanza di legge comporta la costituzione di una servitù sul fondo degli appellati e si traduce in una limitazione del godimento di quest'ultimo e dunque nella sua riduzione di valore.
Il primo giudice non avrebbe neppure adeguatamente valutato la natura della prestazione richiesta, ossia l'arretramento dell'immobile, che comporta difficoltà significative in caso di mancato adempimento spontaneo della condanna contenuta in sentenza.
Infatti, trattandosi di un'obbligazione di facere, l'esecuzione della sentenza non potrebbe prescindere da una collaborazione e cooperazione del soggetto obbligato. L'attuazione coattiva della sentenza imporrebbe ai ricorrenti di procedere ai sensi dell'art 612 c.p.c., anticipando somme di denaro di misura indeterminabile, ma sicuramente ingenti, tenuto conto che si prospetta un pesante intervento edilizio di demolizione totale e parziale del fabbricato.
Chiedono, pertanto, che, al fine di indurre ad adempiere, venga stabilita una somma Parte_1 in misura non inferiore a 500 euro giornalieri per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Viceversa, l'importo di soli 50 euro giornalieri stabilito dal
Tribunale, comportando un sanzione annua di poco più di 18.000 euro, avrebbe l'effetto perverso di indurre a non adempiere, dal momento che per la stessa sarebbe più conveniente pagare Parte_1 la sanzione che dare esecuzione alla sentenza.
OPINIONE DELLA CORTE
Sono privi di fondamento sia il secondo motivo di appello principale, sia l'appello incidentale.
L'art. 614bis cpc stabilisce che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il pagina 25 di 32 giudice può altresì fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Nel caso di specie l'ordine di arretramento del fabbricato sino al rispetto della distanza di legge costituisce, evidentemente, condanna diversa dal pagamento di una somma di denaro, per cui - sussistendo domanda in tal senso da parte degli interessati- è sicuramente applicabile la misura di coercizione indiretta in discussione.
Né può ritenersi che detta misura sia manifestamente iniqua, anche tenuto conto che Parte_1 era parte del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Milano, in cui era stata coinvolta quale terza chiamata da , per cui, se il giudicato di detto giudizio non le è opponibile sul piano processuale, in ogni Parte_3 caso la stessa aveva contezza sin dal deposito della ctu in detto procedimento della violazione delle distanze in discussione e detta ctu è datata 15.5.2013. Quando nel 2023 è stato avviato il presente giudizio avanti al Tribunale di Como, pertanto, era a conoscenza da circa un decennio della Parte_1 violazione delle distanze lamentata in causa da controparte.
La censura, poi, relativa al fatto che il termine concesso di soli quattro mesi per l'arretramento non sarebbe congruo, rispetto al pesante intervento edilizio che si prospetta, appare formulata da
[...] del tutto genericamente. Parte_1
Quest'ultima, ad oggi, nonostante il tempo trascorso, non risulta aver predisposto un progetto in tal senso, né ha concretamente dimostrato che le tempistiche del relativo iter amministrativo siano tali da non rispettare il termine concesso.
Invero l'appellante si è limitata, in via astratta, ad argomentare che sarebbero necessari “tutta una serie di permessi oltre che di progetti”, per cui allo scadere dei 120 giorni concessi “potrebbe non avere ancora …concluso tutti gli iter burocratici finalizzati allo spostamento dell'immobile” (atto di appello p.
16). Non ha individuato, dunque, il preciso iter burocratico da seguire nel caso di specie, non ha depositato un progetto in tal senso, né una richiesta all'Autorità Comunale volta all'attuazione della sentenza e non ha in alcun modo dimostrato -sulla base di dati concreti- che i tempi tecnici di approvazione della pratica da parte dell' e quindi di esecuzione dei lavori non sono Controparte_17 compatibili col termine concesso.
Viceversa, ha dato prova di tempi celeri per la predisposizione e l'approvazione del permesso di costruire in sanatoria, basato, come si è visto, su presupposti non condivisibili.
Infine, la misura della sanzione stabilita dal Tribunale, fissata in 50 euro per ogni giorno di ritardo, appare congrua.
Il comma tre dell'art. 614bis cpc stabilisce che “Il giudice stabilisce l'ammontare della somma tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per pagina 26 di 32 l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
La Corte di legittimità ha precisato che “Il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento che, con la condanna di un alla realizzazione di lavori di rifacimento CP_15 della fogna pubblica entro un certo termine, aveva fissato in ottocento euro la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, in ragione del pericolo di sversamenti di scarichi reflui derivante dal carattere temporaneo dei lavori già eseguiti e dei conseguenti gravi danni che la parte attrice avrebbe potuto subire in caso di ritardo)”. E ancora “Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione” (Cass. n 7927 del 23.3.2024).
L'importo giornaliero stabilito dal Tribunale corrisponde a circa 1.500 euro mensili, che, come detto, appare adeguato al caso di specie, tenuto conto del presumibile valore locativo del box degli appellati, dell'interesse degli appellati alla salubrità degli ambienti, della destinazione industriale del capannone di
DE IM e della complessità del procedimento di attuazione coattiva, nel caso di mancato adempimento spontaneo della condanna.
Sotto il primo profilo, deve ritenersi che il valore locativo dell'autorimessa degli appellati, anche tenuto conto della sua collocazione in un piccolo comune e in un'area diversa dal centro storico, sia verosimilmente di gran lunga inferiore all'importo qui determinato, che, tuttavia, tiene conto, da una parte, dell'interesse, anche pubblicistico, al rispetto delle distanze di legge in ragione della salubrità dell'ambiente delle zone residenziali e, dall'altra, della destinazione produttiva dell'immobile da arretrare, di proprietà di una società di capitali.
L'importo così determinato contempera opposte esigenze. Da un lato, infatti, vi è quella di determinare una cifra che si ritiene non possa essere elevata, tenuto conto che la violazione della distanza di legge riguarda una autorimessa, peraltro con parete cieca nel segmento fronteggiante l'immobile di
[...]
Dall'altro, è necessario che l'importo della sanzione non sia meramente simbolico, Parte_1 dovendosi tener presente anche la natura produttiva del fabbricato da arretrare, nonché la tipologia e il pagina 27 di 32 costo dei lavori necessari all'arretramento dell'immobile. Infatti, lo scopo della misura in esame è quello di indurre indirettamente l'obbligata all'adempimento, onde evitare un complesso procedimento di esecuzione coattiva dell'obbligo di facere inadempiuto, che si prospetta affatto semplice. Il vantaggio derivante all'obbligata dall'inadempimento è la mancata interruzione della propria attività, a discapito dell'interesse dei confinanti alla salubrità degli ambienti in cui vivono, per cui, per indurre
[...] all'adempimento non può prevedersi una sanzione che sia, di fatto, poco più che simbolica. Parte_1
D'altra parte, la circostanza che la violazione della distanza, nel caso di specie, riguarda un box, e non direttamente locali ad uso abitativo, consente di ritenere adeguata la misura della sanzione stabilita dal primo giudice, mentre quella di 500 euro al giorno richiesta dagli appellanti incidentali appare francamente sproporzionata, così come non appare condivisibile un aumento, anche in diversa misura, della sanzione stabilita dalla sentenza impugnata.
Le argomentazioni che precedono convincono, pertanto, della congruità della sanzione stabilita dal
Tribunale in 50 euro per ogni giorno di ritardo.
Con il terzo motivo di appello principale censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui il Tribunale di Como ha rigettato la domanda di garanzia svolta da Parte_1 nei confronti di senza considerare quanto statuito nella sentenza sopra
[...] Controparte_5 citata n. 676/2015 del Tribunale di Milano. Ancora una volta il primo Giudice sarebbe caduto in contraddizione affermando, da un lato, l'efficacia del giudicato, anche nei confronti dell'appellante, della sentenza del Tribunale di Milano n. 676/2015, ai sensi dell'art. 2909 c.c., dall'altro non tenendo conto di quanto in essa statuito. In particolare, il giudice comasco avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di Milano aveva accertato e dichiarato che era subentrata a Parte_1 Controparte_5 nel contratto di locazione finanziaria dell'immobile oggetto di causa, stipulato da quest'ultima con l'originaria proprietaria, ; era emerso, infatti, che , dopo aver costruito Parte_3 Controparte_5
l'immobile, lo aveva ceduto a per ottenerlo in godimento tramite locazione finanziaria, Parte_3 mediante una operazione di sale and lease back. Successivamente, -nata da una Parte_1 scissione parziale di era subentrata in detto contratto di locazione finanziaria e da ultimo, Controparte_5 ne aveva acquistato la proprietà da (già ). Controparte_7 Parte_3
Secondo l'appellante, il Tribunale di Como non ha tenuto conto delle suddette statuizioni. Asserisce, pertanto, che la domanda di garanzia e manleva avanzata nei confronti di deriva Controparte_5 direttamente da quanto statuito ed accertato dal Tribunale di Milano, che avrebbe espressamente riconosciuto l'obbligo di di garantire e manlevare da ogni Controparte_5 Parte_1
pagina 28 di 32 ipotesi di soccombenza, vista la sua qualità di unico soggetto giuridico che si è occupato della costruzione dell'edificio per cui è causa.
OPINIONE DELLA CORTE
Il motivo è infondato.
ha acquistato l'immobile da (poi divenuta ) e non da Parte_1 Parte_3 CP_18
, per cui, sul piano del contratto di vendita, non ha azione contro quest'ultima, ma solo Controparte_5 contro la cedente, che è la sua dante causa.
Sotto il profilo del contratto di locazione finanziaria, risulta dalla sentenza del Tribunale di Milano che è subentrata a come conduttrice e che erano le conduttrici, in forza Parte_1 Controparte_5 della manleva prevista dall'art. 7 del contratto, ad essere tenute a manlevare la concedente, . Parte_3
Detto contratto di leasing non è in atti, per cui il contenuto dello stesso può solo ricavarsi dalla sentenza del giudice meneghino.
Più in generale, non sono emerse previsioni contrattuali, né sono state evidenziate dall'appellante specifiche pattuizioni tra le parti, che prevedano invece un obbligo di manleva a carico di Controparte_5
e a favore di Parte_1
Quest'ultima risulta nata da una scissione parziale di , ma i relativi accordi negoziali Controparte_5 non sono in atti e, dunque, non sono dimostrati obblighi di manleva di quest'ultima a favore dell'appellante in forza di particolari patti intercorsi tra le due società.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale di
Como ha proceduto alla liquidazione delle spese di lite, lamentandone l'erroneità sotto il profilo della motivazione e dell'applicazione dei criteri di quantificazione.
In particolare, il Tribunale di Como ha condannato al pagamento, in favore dei Parte_1 ricorrenti , e di Euro 841,00 per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 spese ed Euro 5.333,00 per compensi professionali, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, mentre ha liquidato in favore della terza chiamata un compenso Controparte_5 significativamente inferiore -Euro 3.562,00- applicando i valori minimi. Tale differenziazione è stata giustificata dal giudice di primo grado sulla base di una presunta diversa intensità dell'attività difensiva svolta dalle parti, ritenuta maggiore per i ricorrenti e minore per la terza chiamata.
Secondo l'appellante, tuttavia, tale motivazione risulterebbe meramente apparente e non coerente con le risultanze processuali. Dall'esame del fascicolo di primo grado emergerebbe, infatti, che l'attività pagina 29 di 32 difensiva svolta dalle parti è stata, nella sostanza, analoga. Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, l'assenza di un'effettiva giustificazione per l'applicazione dei valori medi in favore dei ricorrenti, a fronte dell'applicazione dei valori minimi per la terza chiamata, tanto più considerando che il Tribunale ha escluso il riconoscimento di compensi per la fase istruttoria, ritenuta, di fatto, non svolta.
L'appellante chiede pertanto che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata o comunque nell'ipotesi di conferma della soccombenza, provveda a rideterminare la liquidazione delle spese di primo grado in misura più contenuta, applicando i valori minimi anche con riferimento alle spese liquidate in favore dei ricorrenti.
OPINIONE DELLA CORTE
Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale ha così motivato la propria decisione in punto spese di lite: “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato di complessità media della controversia, facendo applicazione, quanto alle spese spettanti a parte ricorrente da parte resistente, dei valori medi per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nulla riconoscendo per la fase istruttoria di fatto non svolta e, quanto alle spese spettanti alla terza chiamata da parte resistente, dei valori minimi per lo scaglione di riferimento per le tre fasi del giudizio, stante la minor attività difensiva espletata da detta parte”.
L'applicazione dei valori medi per l'attività difensiva svolta dalla difesa dei signori e CP_2 CP_1 appare congrua in relazione alla complessità delle questioni trattate, che hanno comportato approfondimenti in materia processuale, circa l'efficacia diretta e riflessa del giudicato, con particolare riferimento alla posizione dei terzi chiamati nei processi con pluralità di parti, nonché la disamina di non semplici questioni in materia di distanze legali, con applicazione di normative tecniche settoriali, chiamate ad integrare la normativa primaria.
Il motivo, dunque, non merita accoglimento.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalle altre parti, ex art. 91 cpc, in quanto prevalentemente soccombente, tenuto conto che il motivo di appello incidentale respinto è speculare al secondo motivo di appello principale pure rigettato, unitamente a tutti gli altri motivi di appello principale.
pagina 30 di 32 Le spese di lite sopportate per il grado di appello dalle parti appellate, tenuto conto del dm
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore indeterminabile della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato -che può considerarsi indeterminabile modesto, corrispondente allo scaglione 26.000-52.000, ex art. 5, comma 6, DM 55/14- e della congruità dei valori medi, in relazione alla natura delle questioni trattate e all'attività difensiva effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro
3.470,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto degli appelli principale ed incidentale, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 745/2024, pronunciata dal Tribunale di Como, sez. I civile, pubblicata in data 26 giugno 2024 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
Part
3. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di CP_3 CP_4 euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Part
4. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di Parte_1 CP_5 CP_5 lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;
6. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali
, , , , dell'ulteriore importo a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. pagina 31 di 32 Il Consigliere estensore
TA OM
Il Presidente
RA D'LL
pagina 32 di 32