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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Rossella Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2314/2024 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
FRA
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Giuseppe Peluso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- ATTORI -
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Luigi Semeraro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore della legge n.69 del 2009
(disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti l'articolo 132 c.p.c.
nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n.69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-6-2024 e Parte_1
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2
figlio minore , agivano in giudizio nei confronti della società Persona_1
al fine di ottenere, previo accertamento della sua responsabilità, la CP_1
condanna della società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da in seguito ad una caduta verificatasi per Persona_1
un'anomalia presente sul campo da tennis compreso nella struttura ricettiva dalla stessa gestita.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 14-8-2022, alle ore 15,30 circa, il minore si trovava, Persona_1
sotto il controllo e la vigilanza della madre, ospite presso l'Hotel e Restaurant
Kiris di Viggiano in C.da Case Rosse;
- durante lo svolgimento di attività sportiva presso il campo da tennis Per_1
era caduto a causa della presenza sul campo da gioco di un tubo in ferro,
[...]
non visibile e non prevedibile;
- in seguito alla caduta il minore aveva riportato gravissime lesioni ed era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli era
2 stata diagnosticata “frattura scomposta dell'osso alveolare dell'emiarcata superiore di destra”;
- il consulente tecnico di parte, dott.ssa , dopo accurata visita, Persona_2
aveva redatto un parere medico-legale nel quale aveva riconosciuto che per i fatti di causa il minore aveva riportato un danno biologico permanente del 13%,
nonché una invalidità temporanea per 75 giorni (di cui 15 giorni di invalidità
temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%);
- la responsabilità per l'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva alla società
in quanto gestore dell'Hotel e Restaurant Kiris e della struttura CP_1
sportiva ove il sinistro si era verificato;
- i tentativi di definire in via stragiudiziale la controversia avevano avuto esito negativo;
- in data 3-7-2023 era stato inviato alla società convenuta l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che non aveva avuto alcun riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori, nella suddetta qualità, chiedevano che, previo accertamento della responsabilità della società nella CP_1
causazione dell'evento dannoso, la stessa venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore nella misura di complessivi euro 61.832,50 ovvero nella diversa misura da accertarsi in corso di causa, eventualmente a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-7-2024 si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto della domanda, CP_1
contestando la ricostruzione fattuale operata dagli attori sia in ordine alla presenza del tubo in ferro sul campo da tennis sia in ordine alla riconducibilità ad esso
3 dell'evento dannoso, evidenziando che nel referto del Pronto soccorso le lesioni riportate dal minore erano state descritte come riconducibili ad una caduta accidentale e deducendo, in ogni caso, l'imputabilità in via esclusiva della responsabilità per il fatto dannoso alla condotta negligente, imprudente ed imperita dello stesso danneggiato, integrante caso fortuito;
infine, contestava il
quantum della domanda e chiedeva in via subordinata che gli attori venissero riconosciuti responsabilità del fatto dannoso occorso al minore.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, dal momento che gli attori non avanzavano richieste istruttorie e la società convenuta rinunciava alla richiesta di interrogatorio formale dell'attrice e di prova testimoniale Parte_1
avanzata nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 171 ter n. 2)
c.p.c. in data 20-12-2024.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 Aprile
2025, fissata ai sensi dell'articolo 281 quinquies c.p.c. in relazione all'articolo 189
c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, la causa veniva riservata per la decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sul figlio minore , nei confronti della società Persona_1 CP_1
quale gestore Hotel e Restaurant Kiris e della struttura sportiva ivi esistente,
[...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore a causa di una caduta provocata dalla presenza sul Persona_1
campo da tennis di un tubo in ferro.
L'azione esperita è un'azione di risarcimento dei danni derivanti da cosa in custodia disciplinata dall'articolo 2051 c.c. in forza del quale ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
4 caso fortuito: la responsabilità ivi descritta rientra nel novero delle ipotesi legislativamente previste di responsabilità oggettiva.
Infatti, nell'ambito della disciplina codicistica della responsabilità aquiliana è
possibile individuare due modelli di responsabilità posti tra loro in rapporto di regola a eccezione: il modello generale della responsabilità soggettiva previsto dall'articolo 2043 c.c. e il modello eccezionale della responsabilità oggettiva tipizzata in specifiche disposizioni, tra le quali si colloca l'articolo 2051 c.c., che regola, appunto, la responsabilità da cose in custodia.
Sul piano definitorio si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che risponde al generale principio di equità e giustizia, in forza del quale il rischio di danni a terzi, inevitabilmente connesso ad un'attività o una cosa, deve essere sopportato da chi esercita quell'attività o utilizza quella cosa: il presupposto di tale modello di responsabilità risiede nella considerazione che i soggetti che creano un rischio e beneficiano di un profitto devono sopportare gli oneri derivanti da quel rischio, tra cui è incluso anche il risarcimento del danno correlato al rischio e al profitto creato. In questo modo la responsabilità si fa gravare su coloro i quali possono ridurre al minimo il danno e contenerne le conseguenze.
La qualificazione in termini oggettivi della responsabilità dipende dal criterio di imputazione della stessa: mentre il modello generale previsto dall'articolo 2043
c.c. si fonda sul principio della colpevolezza, subordinando l'obbligo risarcitorio all'imputabilità del fatto dannoso anche sul piano psichico in termini di dolo o colpa, l'articolo 2051 c.c. individua un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità nel senso che ai fini della configurabilità di una responsabilità da cose in custodia il danno non deriva dalla condotta umana ma dal “fatto della cosa”, cioè dal dinamismo intrinseco della res che prescinde da un'azione diretta dell'uomo, presupponendone solo la custodia: il peso economico dell'evento pregiudizievole si trasferisce sul soggetto che beneficia degli effetti favorevoli
5 derivanti dalla disponibilità della cosa, in conformità al principio cuius commoda
eius et incommoda.
La custodia implica una relazione di fatto con la cosa che si estrinseca in un mero potere di fatto che il custode esercita sulla res e si sostanza in tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si determina e il potere di escludere i terzi dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. In altre parole, il soggetto ha un potere di intervento e controllo dei rischi connessi al dinamismo della cosa.
Dal momento che gli attori agiscono in giudizio nei confronti della società
proprietaria della struttura ricettiva nell'ambito della quale si è verificato il fatto dannoso al fine di ottenere il risarcimento del danno riconducibile sul piano causale alla presenza di un'insidia costituita dalla presenza sul manto del campo da tennis di un tubo in ferro non visibile e non prevedibile sul presupposto del rapporto di custodia intercorrente fra il proprietario e la res, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n.
2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del 2017 e Corte di cassazione n.
25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo,
ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Individuato nella custodia il presupposto della responsabilità oggetto di causa,
affinché possa dirsi integrata sul piano concreto la fattispecie prevista dall'articolo
6 causa il pregiudizio e l'evento dannoso, a prescindere dal comportamento colpevole del custode. Da tale premessa derivano implicazioni processuali relativamente al riparto dell'onere probatorio.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice la domanda proposta da e in qualità Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, sia del tutto sfornita di prova.
[...]
La società convenuta non ha contestato il rapporto di custodia con la struttura sportiva nella quale si è verificato il fatto dannoso, ma ha negato la propria responsabilità, contestando il fatto storico descritto nell'atto introduttivo del giudizio e la riconducibilità dell'evento dannoso alla presenza nel campo da tennis di un'anomalia e deducendo, in ogni caso, la configurabilità del caso fortuito sub
specie di riconducibilità sul piano causale del danno lamentato al comportamento
7 del danneggiato: il comportamento processuale tenuto dalla società convenuta si è
risolto, quindi, in una relevatio ab onere probandi in favore degli attori soltanto relativamente al rapporto di custodia fra il gestore della struttura e la res.
Quanto, invece, agli altri fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata e, in particolare, al nesso causale fra la cosa e il fatto dannoso, posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n. 849 del 1955), ma è
sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e Corte di cassazione n.
11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), gli attori avrebbero dovuto dimostrare che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte nell'atto introduttivo del giudizio si era verificata la caduta del piccolo sul campo Per_1
da tennis, che la caduta era legata da un rapporto di derivazione causale alla presenza nello stesso campo da tennis di un tubo in ferro e che, in seguito alla caduta, il danneggiato aveva riportato le lesioni personali per le quali era stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari.
Gli attori non hanno articolato richieste istruttorie, limitandosi a produrre la denuncia di sinistro inviata dal rappresentante legale della società al CP_1
proprio assicuratore, la cui autenticità non è stata Controparte_2
disconosciuta dalla società convenuta e, pertanto, deve essere considerata
8 giudizialmente riconosciuta. Nel suddetto documento si legge: “il sottoscritto
in qualità di amministratore unico della società Parte_3 CP_1
che gestisce l'Hotel Kiris in C.da Case Rosse in Viggiano (PZ), con la presente vi
comunica che il giorno 14-8-2022, alle ore 15,30, presso i nostri campi da tennis,
il sig. a causa di un corpo estraneo presente sul campo da gioco Persona_1
cadeva rovinosamente di faccia a terra, riportando danni al viso in varie parti”
(si veda il documento prodotto al n. 1 in allegato all'atto di citazione).
Stante il contenuto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte dei fatti riferiti (caduta del minore nel campo da tennis facente parte della Persona_1
struttura ricettizia gestita dalla società a causa della presenza di un CP_1
corpo estraneo), occorre verificare se alla suddetta dichiarazione resa al proprio assicuratore dal rappresentante legale della società convenuta possa essere riconosciuta o meno efficacia di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale ai sensi dell'articolo 2735 c.c. - quale dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte resa, eventualmente anche per iscritto, al di fuori del processo nei confronti di un soggetto estraneo agli interessi in causa -
non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o la confessione stragiudiziale resa alla parte o al suo rappresentante, ma non ha neanche valore di mero indizio, idoneo a fondare soltanto una presunzione o ad integrare una prova insufficiente, ma integra un mezzo di prova diretta sul quale il Giudice può
fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 9017 del 1992 e Corte di cassazione n. 29316 del
2008).
Affinchè ad una dichiarazione fatta dalla parte capace di disporre del diritto al quale il fatto riferito si riferisce possa essere attribuita efficacia confessoria non è
necessario che alla consapevolezza e volontà di ammettere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte si accompagni nel dichiarante anche la
9 consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 1723 del 1990), ma è necessario comunque che il dichiarante abbia la consapevolezza di riconoscere la verità del fatto riferito,
sicchè possa ritenersi configurabile anche il presupposto dell'animus confitendi.
Nel caso che ci occupa ritiene questo Giudice che, in considerazione della finalità
della denuncia di sinistro inviata dall'assicurato al proprio assicuratore, che è
soltanto quella di consentire a quest'ultimo di effettuare le proprie valutazioni circa le cause dell'evento dannoso e l'entità delle conseguenze, oltre che in ordine all'operatività della copertura assicurativa e all'indennizzabilità del sinistro, alla stessa denuncia non possa essere attribuita la valenza di confessione stragiudiziale resa ad un terzo per difetto dell'elemento soggettivo.
In ogni caso, l'avviso di sinistro inviato ad dal Controparte_2
rappresentante legale della società convenuta ha un contenuto del tutto generico quanto alla natura, alle dimensioni e alla collocazione del corpo estraneo al quale sarebbe stata imputabile la caduta del minore, essendosi l'assicurato limitato a riferire della presenza di “un corpo estraneo presente sul campo da gioco”, sicchè
anche ove si volesse attribuire valenza più che indiziaria alla suddetta dichiarazione, la stessa risulterebbe inidonea a fondare il convincimento del
Giudice, in quanto estremamente generica.
Nel corso del giudizio gli attori hanno insistito nell'ammissione della prova testimoniale articolata dalla società convenuta nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 171 ter n. 2) c.p.c. in data 20-12-2024 sul presupposto che la parte non possa validamente rinunciare alle richieste istruttorie già formulate ove la controparte non acconsenta e il Giudice non autorizzi la rinuncia.
Premesso che la giurisprudenza richiamata dagli attori a supporto della propria difesa attiene alla diversa ipotesi in cui il Giudice abbia ritenuto superfluo un mezzo di prova rilevante ai fini della decisione e poi abbia rigettato la domanda
10 sul presupposto che la parte non avesse offerto di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (Corte di cassazione n. 30410 del 2024), la rinuncia alle richieste istruttorie già formulate ad opera di una parte presuppone, ai fini della sua efficacia, l'adesione della controparte e l'autorizzazione del Giudice.
In virtù del principio di acquisizione probatoria, espressione del principio del giusto processo stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, le parti non possono disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono avvantaggiare l'una o l'altra parte, indipendentemente da chi le abbia articolate o dedotte: costituiscono applicazione del suddetto principio l'articolo 245 c.p.c.
(ordinanza di ammissione), che al secondo comma prevede esplicitamente che la rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il Giudice non vi consente, l'articolo 208
c.p.c., che stabilisce che se all'udienza fissata per l'audizione del testimone non si presenta la parte su istanza della quale la prova è stata ammessa il Giudice
dichiara la parte decaduta dalla facoltà di farla assumere, salva l'ipotesi in cui l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione e, infine, l'articolo 104 disp. att.
c.p.c., che prevede che ove la parte interessata non provveda alla citazione dei testi ammessi il Giudice la dichiara decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte richieda la loro audizione;
quindi, il Giudice, una volta ammessa la prova testimoniale, è obbligato ad escutere i testi ammessi, anche ove la parte interessata sia decaduta dalla prova o vi abbia rinunciato nel caso in cui l'altra parte ne faccia richiesta.
Con riferimento alle prove testimoniali non ancora ammesse, il titolo dell'articolo
245 c.p.c. (ordinanza di ammissione) e il riferimento contenuto nel secondo comma della stessa disposizione ai testi “indicati” dalla parte rinunciante e non ai testi già ammessi inducono a ritenere che anche l'efficacia della rinuncia alle prove non ancora ammesse sia condizionata all'adesione della controparte e
11 all'autorizzazione del Giudice (si veda in tal senso in motivazione Corte di cassazione n. 5346 del 2016).
Nonostante tale conclusione, però, nel caso che ci occupa le prove orali articolate nella memoria istruttoria dalla società convenuta, anche ove ritenute non efficacemente rinunciate (stante la mancata adesione della controparte), non sarebbero state comunque idonee a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, risultando, pertanto, superflue ai fini della decisione,
in quanto dirette a dimostrare non la caduta del minore, la presenza sul campo da tennis di un tubo in ferro e la riconducibilità ad essa sul piano causale del verificarsi dell'evento dannoso, ma semplicemente che in data 14-8-2022 la madre giocava a tennis con il bambino nel campo da tennis compreso nella struttura ricettizia gestita dalla società convenuta e raffigurato nella documentazione fotografica in atti, che i genitori di avevano comunicato Persona_1
l'incidente soltanto al momento di lasciare l'albergo e che il giorno del sinistro il campo da tennis era inaccessibile a terzi se non previa consegna delle relative chiavi ed era stato controllato ed ispezionato dagli addetti prima di renderlo disponibile agli ospiti della struttura.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che gli attori - sui quali gravava il relativo onere - non hanno fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata e la domanda risarcitoria dagli stessi proposta in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
nei confronti della società Sa.Tro. s.p.a. deve essere rigettata.
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio di soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico degli attori in solido fra loro e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta, utilizzando il valore minimo (in considerazione della modesta complessità della controversia) dello scaglione relativo alle cause di valore
12 compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 e applicando, su richiesta della società convenuta, l'aumento previsto dall'articolo 4 comma 1 bis del Decreto
ministeriale n. 55 del 2014 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-6-2024, da e Parte_1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, nei confronti della società ogni contraria istanza, Persona_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e al pagamento in solido fra loro in Parte_1 Parte_2
favore della società delle spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi euro 9.167,60 per compenso professionale, oltre spese generali al
15% e accessori come per legge.
Potenza, 14-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
13
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. è sufficiente un positivo riscontro del nesso di causalità tra la cosa che
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Rossella Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2314/2024 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
FRA
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Giuseppe Peluso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- ATTORI -
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Luigi Semeraro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore della legge n.69 del 2009
(disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti l'articolo 132 c.p.c.
nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n.69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-6-2024 e Parte_1
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2
figlio minore , agivano in giudizio nei confronti della società Persona_1
al fine di ottenere, previo accertamento della sua responsabilità, la CP_1
condanna della società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da in seguito ad una caduta verificatasi per Persona_1
un'anomalia presente sul campo da tennis compreso nella struttura ricettiva dalla stessa gestita.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 14-8-2022, alle ore 15,30 circa, il minore si trovava, Persona_1
sotto il controllo e la vigilanza della madre, ospite presso l'Hotel e Restaurant
Kiris di Viggiano in C.da Case Rosse;
- durante lo svolgimento di attività sportiva presso il campo da tennis Per_1
era caduto a causa della presenza sul campo da gioco di un tubo in ferro,
[...]
non visibile e non prevedibile;
- in seguito alla caduta il minore aveva riportato gravissime lesioni ed era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli era
2 stata diagnosticata “frattura scomposta dell'osso alveolare dell'emiarcata superiore di destra”;
- il consulente tecnico di parte, dott.ssa , dopo accurata visita, Persona_2
aveva redatto un parere medico-legale nel quale aveva riconosciuto che per i fatti di causa il minore aveva riportato un danno biologico permanente del 13%,
nonché una invalidità temporanea per 75 giorni (di cui 15 giorni di invalidità
temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%);
- la responsabilità per l'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva alla società
in quanto gestore dell'Hotel e Restaurant Kiris e della struttura CP_1
sportiva ove il sinistro si era verificato;
- i tentativi di definire in via stragiudiziale la controversia avevano avuto esito negativo;
- in data 3-7-2023 era stato inviato alla società convenuta l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che non aveva avuto alcun riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori, nella suddetta qualità, chiedevano che, previo accertamento della responsabilità della società nella CP_1
causazione dell'evento dannoso, la stessa venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore nella misura di complessivi euro 61.832,50 ovvero nella diversa misura da accertarsi in corso di causa, eventualmente a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-7-2024 si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto della domanda, CP_1
contestando la ricostruzione fattuale operata dagli attori sia in ordine alla presenza del tubo in ferro sul campo da tennis sia in ordine alla riconducibilità ad esso
3 dell'evento dannoso, evidenziando che nel referto del Pronto soccorso le lesioni riportate dal minore erano state descritte come riconducibili ad una caduta accidentale e deducendo, in ogni caso, l'imputabilità in via esclusiva della responsabilità per il fatto dannoso alla condotta negligente, imprudente ed imperita dello stesso danneggiato, integrante caso fortuito;
infine, contestava il
quantum della domanda e chiedeva in via subordinata che gli attori venissero riconosciuti responsabilità del fatto dannoso occorso al minore.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, dal momento che gli attori non avanzavano richieste istruttorie e la società convenuta rinunciava alla richiesta di interrogatorio formale dell'attrice e di prova testimoniale Parte_1
avanzata nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 171 ter n. 2)
c.p.c. in data 20-12-2024.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 Aprile
2025, fissata ai sensi dell'articolo 281 quinquies c.p.c. in relazione all'articolo 189
c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, la causa veniva riservata per la decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sul figlio minore , nei confronti della società Persona_1 CP_1
quale gestore Hotel e Restaurant Kiris e della struttura sportiva ivi esistente,
[...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore a causa di una caduta provocata dalla presenza sul Persona_1
campo da tennis di un tubo in ferro.
L'azione esperita è un'azione di risarcimento dei danni derivanti da cosa in custodia disciplinata dall'articolo 2051 c.c. in forza del quale ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
4 caso fortuito: la responsabilità ivi descritta rientra nel novero delle ipotesi legislativamente previste di responsabilità oggettiva.
Infatti, nell'ambito della disciplina codicistica della responsabilità aquiliana è
possibile individuare due modelli di responsabilità posti tra loro in rapporto di regola a eccezione: il modello generale della responsabilità soggettiva previsto dall'articolo 2043 c.c. e il modello eccezionale della responsabilità oggettiva tipizzata in specifiche disposizioni, tra le quali si colloca l'articolo 2051 c.c., che regola, appunto, la responsabilità da cose in custodia.
Sul piano definitorio si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che risponde al generale principio di equità e giustizia, in forza del quale il rischio di danni a terzi, inevitabilmente connesso ad un'attività o una cosa, deve essere sopportato da chi esercita quell'attività o utilizza quella cosa: il presupposto di tale modello di responsabilità risiede nella considerazione che i soggetti che creano un rischio e beneficiano di un profitto devono sopportare gli oneri derivanti da quel rischio, tra cui è incluso anche il risarcimento del danno correlato al rischio e al profitto creato. In questo modo la responsabilità si fa gravare su coloro i quali possono ridurre al minimo il danno e contenerne le conseguenze.
La qualificazione in termini oggettivi della responsabilità dipende dal criterio di imputazione della stessa: mentre il modello generale previsto dall'articolo 2043
c.c. si fonda sul principio della colpevolezza, subordinando l'obbligo risarcitorio all'imputabilità del fatto dannoso anche sul piano psichico in termini di dolo o colpa, l'articolo 2051 c.c. individua un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità nel senso che ai fini della configurabilità di una responsabilità da cose in custodia il danno non deriva dalla condotta umana ma dal “fatto della cosa”, cioè dal dinamismo intrinseco della res che prescinde da un'azione diretta dell'uomo, presupponendone solo la custodia: il peso economico dell'evento pregiudizievole si trasferisce sul soggetto che beneficia degli effetti favorevoli
5 derivanti dalla disponibilità della cosa, in conformità al principio cuius commoda
eius et incommoda.
La custodia implica una relazione di fatto con la cosa che si estrinseca in un mero potere di fatto che il custode esercita sulla res e si sostanza in tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si determina e il potere di escludere i terzi dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. In altre parole, il soggetto ha un potere di intervento e controllo dei rischi connessi al dinamismo della cosa.
Dal momento che gli attori agiscono in giudizio nei confronti della società
proprietaria della struttura ricettiva nell'ambito della quale si è verificato il fatto dannoso al fine di ottenere il risarcimento del danno riconducibile sul piano causale alla presenza di un'insidia costituita dalla presenza sul manto del campo da tennis di un tubo in ferro non visibile e non prevedibile sul presupposto del rapporto di custodia intercorrente fra il proprietario e la res, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n.
2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del 2017 e Corte di cassazione n.
25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo,
ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Individuato nella custodia il presupposto della responsabilità oggetto di causa,
affinché possa dirsi integrata sul piano concreto la fattispecie prevista dall'articolo
6 causa il pregiudizio e l'evento dannoso, a prescindere dal comportamento colpevole del custode. Da tale premessa derivano implicazioni processuali relativamente al riparto dell'onere probatorio.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice la domanda proposta da e in qualità Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, sia del tutto sfornita di prova.
[...]
La società convenuta non ha contestato il rapporto di custodia con la struttura sportiva nella quale si è verificato il fatto dannoso, ma ha negato la propria responsabilità, contestando il fatto storico descritto nell'atto introduttivo del giudizio e la riconducibilità dell'evento dannoso alla presenza nel campo da tennis di un'anomalia e deducendo, in ogni caso, la configurabilità del caso fortuito sub
specie di riconducibilità sul piano causale del danno lamentato al comportamento
7 del danneggiato: il comportamento processuale tenuto dalla società convenuta si è
risolto, quindi, in una relevatio ab onere probandi in favore degli attori soltanto relativamente al rapporto di custodia fra il gestore della struttura e la res.
Quanto, invece, agli altri fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata e, in particolare, al nesso causale fra la cosa e il fatto dannoso, posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n. 849 del 1955), ma è
sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e Corte di cassazione n.
11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), gli attori avrebbero dovuto dimostrare che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte nell'atto introduttivo del giudizio si era verificata la caduta del piccolo sul campo Per_1
da tennis, che la caduta era legata da un rapporto di derivazione causale alla presenza nello stesso campo da tennis di un tubo in ferro e che, in seguito alla caduta, il danneggiato aveva riportato le lesioni personali per le quali era stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari.
Gli attori non hanno articolato richieste istruttorie, limitandosi a produrre la denuncia di sinistro inviata dal rappresentante legale della società al CP_1
proprio assicuratore, la cui autenticità non è stata Controparte_2
disconosciuta dalla società convenuta e, pertanto, deve essere considerata
8 giudizialmente riconosciuta. Nel suddetto documento si legge: “il sottoscritto
in qualità di amministratore unico della società Parte_3 CP_1
che gestisce l'Hotel Kiris in C.da Case Rosse in Viggiano (PZ), con la presente vi
comunica che il giorno 14-8-2022, alle ore 15,30, presso i nostri campi da tennis,
il sig. a causa di un corpo estraneo presente sul campo da gioco Persona_1
cadeva rovinosamente di faccia a terra, riportando danni al viso in varie parti”
(si veda il documento prodotto al n. 1 in allegato all'atto di citazione).
Stante il contenuto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte dei fatti riferiti (caduta del minore nel campo da tennis facente parte della Persona_1
struttura ricettizia gestita dalla società a causa della presenza di un CP_1
corpo estraneo), occorre verificare se alla suddetta dichiarazione resa al proprio assicuratore dal rappresentante legale della società convenuta possa essere riconosciuta o meno efficacia di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale ai sensi dell'articolo 2735 c.c. - quale dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte resa, eventualmente anche per iscritto, al di fuori del processo nei confronti di un soggetto estraneo agli interessi in causa -
non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o la confessione stragiudiziale resa alla parte o al suo rappresentante, ma non ha neanche valore di mero indizio, idoneo a fondare soltanto una presunzione o ad integrare una prova insufficiente, ma integra un mezzo di prova diretta sul quale il Giudice può
fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 9017 del 1992 e Corte di cassazione n. 29316 del
2008).
Affinchè ad una dichiarazione fatta dalla parte capace di disporre del diritto al quale il fatto riferito si riferisce possa essere attribuita efficacia confessoria non è
necessario che alla consapevolezza e volontà di ammettere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte si accompagni nel dichiarante anche la
9 consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 1723 del 1990), ma è necessario comunque che il dichiarante abbia la consapevolezza di riconoscere la verità del fatto riferito,
sicchè possa ritenersi configurabile anche il presupposto dell'animus confitendi.
Nel caso che ci occupa ritiene questo Giudice che, in considerazione della finalità
della denuncia di sinistro inviata dall'assicurato al proprio assicuratore, che è
soltanto quella di consentire a quest'ultimo di effettuare le proprie valutazioni circa le cause dell'evento dannoso e l'entità delle conseguenze, oltre che in ordine all'operatività della copertura assicurativa e all'indennizzabilità del sinistro, alla stessa denuncia non possa essere attribuita la valenza di confessione stragiudiziale resa ad un terzo per difetto dell'elemento soggettivo.
In ogni caso, l'avviso di sinistro inviato ad dal Controparte_2
rappresentante legale della società convenuta ha un contenuto del tutto generico quanto alla natura, alle dimensioni e alla collocazione del corpo estraneo al quale sarebbe stata imputabile la caduta del minore, essendosi l'assicurato limitato a riferire della presenza di “un corpo estraneo presente sul campo da gioco”, sicchè
anche ove si volesse attribuire valenza più che indiziaria alla suddetta dichiarazione, la stessa risulterebbe inidonea a fondare il convincimento del
Giudice, in quanto estremamente generica.
Nel corso del giudizio gli attori hanno insistito nell'ammissione della prova testimoniale articolata dalla società convenuta nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 171 ter n. 2) c.p.c. in data 20-12-2024 sul presupposto che la parte non possa validamente rinunciare alle richieste istruttorie già formulate ove la controparte non acconsenta e il Giudice non autorizzi la rinuncia.
Premesso che la giurisprudenza richiamata dagli attori a supporto della propria difesa attiene alla diversa ipotesi in cui il Giudice abbia ritenuto superfluo un mezzo di prova rilevante ai fini della decisione e poi abbia rigettato la domanda
10 sul presupposto che la parte non avesse offerto di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (Corte di cassazione n. 30410 del 2024), la rinuncia alle richieste istruttorie già formulate ad opera di una parte presuppone, ai fini della sua efficacia, l'adesione della controparte e l'autorizzazione del Giudice.
In virtù del principio di acquisizione probatoria, espressione del principio del giusto processo stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, le parti non possono disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono avvantaggiare l'una o l'altra parte, indipendentemente da chi le abbia articolate o dedotte: costituiscono applicazione del suddetto principio l'articolo 245 c.p.c.
(ordinanza di ammissione), che al secondo comma prevede esplicitamente che la rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il Giudice non vi consente, l'articolo 208
c.p.c., che stabilisce che se all'udienza fissata per l'audizione del testimone non si presenta la parte su istanza della quale la prova è stata ammessa il Giudice
dichiara la parte decaduta dalla facoltà di farla assumere, salva l'ipotesi in cui l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione e, infine, l'articolo 104 disp. att.
c.p.c., che prevede che ove la parte interessata non provveda alla citazione dei testi ammessi il Giudice la dichiara decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte richieda la loro audizione;
quindi, il Giudice, una volta ammessa la prova testimoniale, è obbligato ad escutere i testi ammessi, anche ove la parte interessata sia decaduta dalla prova o vi abbia rinunciato nel caso in cui l'altra parte ne faccia richiesta.
Con riferimento alle prove testimoniali non ancora ammesse, il titolo dell'articolo
245 c.p.c. (ordinanza di ammissione) e il riferimento contenuto nel secondo comma della stessa disposizione ai testi “indicati” dalla parte rinunciante e non ai testi già ammessi inducono a ritenere che anche l'efficacia della rinuncia alle prove non ancora ammesse sia condizionata all'adesione della controparte e
11 all'autorizzazione del Giudice (si veda in tal senso in motivazione Corte di cassazione n. 5346 del 2016).
Nonostante tale conclusione, però, nel caso che ci occupa le prove orali articolate nella memoria istruttoria dalla società convenuta, anche ove ritenute non efficacemente rinunciate (stante la mancata adesione della controparte), non sarebbero state comunque idonee a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, risultando, pertanto, superflue ai fini della decisione,
in quanto dirette a dimostrare non la caduta del minore, la presenza sul campo da tennis di un tubo in ferro e la riconducibilità ad essa sul piano causale del verificarsi dell'evento dannoso, ma semplicemente che in data 14-8-2022 la madre giocava a tennis con il bambino nel campo da tennis compreso nella struttura ricettizia gestita dalla società convenuta e raffigurato nella documentazione fotografica in atti, che i genitori di avevano comunicato Persona_1
l'incidente soltanto al momento di lasciare l'albergo e che il giorno del sinistro il campo da tennis era inaccessibile a terzi se non previa consegna delle relative chiavi ed era stato controllato ed ispezionato dagli addetti prima di renderlo disponibile agli ospiti della struttura.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che gli attori - sui quali gravava il relativo onere - non hanno fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata e la domanda risarcitoria dagli stessi proposta in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
nei confronti della società Sa.Tro. s.p.a. deve essere rigettata.
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio di soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico degli attori in solido fra loro e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta, utilizzando il valore minimo (in considerazione della modesta complessità della controversia) dello scaglione relativo alle cause di valore
12 compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 e applicando, su richiesta della società convenuta, l'aumento previsto dall'articolo 4 comma 1 bis del Decreto
ministeriale n. 55 del 2014 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-6-2024, da e Parte_1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, nei confronti della società ogni contraria istanza, Persona_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e al pagamento in solido fra loro in Parte_1 Parte_2
favore della società delle spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi euro 9.167,60 per compenso professionale, oltre spese generali al
15% e accessori come per legge.
Potenza, 14-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
13
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. è sufficiente un positivo riscontro del nesso di causalità tra la cosa che