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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4711/2018 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
o Lido ia n.23 presso lo studio dell'avv. Felicetta Bova che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE- E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,(P.I. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Annarita De P.IVA_1
Siena e a, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del in via Jannoni, 68 Palazzo De Nobili, Controparte_1
-CONVENUTO-
Oggetto: risarcimento danni lesione personale
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti questo Tribunale, il , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un incidente occorsogli il giorno 27/04/2013, verso le ore 22,00 mentre si trovava a piedi sul lungomare di Catanzaro Lido all'altezza del bar “Cuba Libre” , allorquando, attraversando la strada sulle strisce pedonali, si imbatteva in una buca presente sul manto stradale cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro , gli veniva diagnosticato “ frattura lussazione scomposta dello scafoide mano sx con necessità di intervento chirurgico do osteosintesi con vite a compressione” . L'attore ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all' convenuto sia CP_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c..che ai sensi dell'art 2043 c.c. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il _1
, il quale preliminarmente ha contestato il
[...] one passiva sul presupposto che l'attore avesse ottenuto la liquidazione da qualche Ente previdenziale (INPS o INAIL) per malattia, il che la escludeva da ogni responsabilità e ha altresì contestato la fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, precisando di nulla dovere all'attrice per mancanza di condotta omissiva da parte della P.A. ma semmai da attribuire alla stessa condotta del richiedente per mancanza della dovuta attenzione e la normale diligenza. Espletata l'istruttoria del caso, avendo parte attrice depositato atto notorio in cui attestava che il sig. non prestava alcuna attività Parte_1 lavorativa da cui poter otte sociale, escussi i testi indicati da parte attrice, ed effettuata una consulenza medico/legale, il tribunale ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. 2. La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata. 2.1. Al riguardo, vale rilevare che, in accordo con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. - evocata dall'attrice e nell'ambito della quale deve essere riportata la fattispecie in esame - sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11592; Cass. civ. 19 novembre 2009 n. 24428). In particolare, poi, quando l'accertamento causale riguardi un sinistro - come nel caso di specie - verificatosi per un'alterazione del manto stradale, la sola presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione del sedime stradale non è una circostanza sufficiente a costituire una prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia ed il sinistro, né detta prova può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata se questa non dimostri che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva
Pagina 2 di 5 situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, e non evitabile la caduta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/10/2022, n.28672 ) Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. 2.2. Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che i testi escussi all'udienza del 28.02.2023 hanno affermato che il sig. è caduto su una buca Pt_1 presente sul manto stradale e più precisa le strisce pedonali;
in particolare il teste ha dichiarato che il signor è caduto Tes_1 Pt_2 maldestramente poiché “ a visto la buca” e per ripararsi d' messo la mano a terra per ripararsi . La circostanza “ non ha visto la buca” indica che la causa sia stata determinata da disattenzione ovvero dalla circostanza che lo stesso non si è avveduto per sua disattenzione della presenza della buca, ma non che la buca non si vedeva, il cui significato deve intendersi che l'insidia era nascosta. Proprio lo stesso teste, infatti, indica le dimensioni “ di quasi un metro e profonda qualche centimetro” quindi facilmente avvistabile. Sempre lo stesso teste ha tenuto poi a precisare che fosse posizionata sulle strisce pedonali. Anche il teste ha confermato le Testimone_2 dimensioni della buca dichiarand ga e profonda circa 20 cm”. Peraltro dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore, emerge che la caduta sia avvenuta sulle strisce pedonali dove è evidente che il dissesto era caratterizzato da dimensioni rilevanti ampiamente visibile e pienamente percepibile anche a distanza. Il predetto quadro fotografico consente di affermare che l'insidia rappresentata dal predetto dissesto, non poteva dirsi invisibile o imprevedibile (e quindi inevitabile), posto che, vista l'ampiezza della buca posta sulla stessa striscia pedonale di colore bianco ne differenzia per cromaticità rispetto all'insidia di colore scuro, rendendola visibile e quindi dando la percezione del pericolo, facilmente evitabile ove si fosse prestato maggiore attenzione nel percorrere detto tratto di strada. 2.3.Quanto precede consente di affermare, alla luce della documentazione fotografica prodotta da parte attrice che la buca presente sulle strisce pedonali si presenta di notevole dimensione tale da affermare che ove l'attore avesse adottato una condotta di media diligenza, evitando di
Pagina 3 di 5 attraversare la strada nel punto ove vi era l'insidia certamente visibile e, pertanto, evitabile – avrebbe scongiurato il verificarsi del danno lamentato e dedotto nel presente giudizio. L'evento si è verificato per il comportamento imprudente della vittima
“costituito dal percorrere la strada senza la dovuta attenzione”. Detto comportamento imprudente è stato l'unica causa dell'evento di danno con efficacia di interruzione totale del nesso causale tra la condizione della strada, mera occasione dell'accaduto, e l'evento dannoso integrante ipotesi di caso fortuito, che esclude la responsabilità della parte convenuta. Sul punto, estremamente chiaro appare l'orientamento più recente della Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, la quale, da ultimo con ordinanza del 23.05.2022, n. 16568, ha testualmente precisato “giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1, febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (in senso conforme: Cassazione civile sez. VI, 12/01/2022, n.724, Cass. Civ. sez. VI, 18/11/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 18/11/2021), n.35279, Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25460; Cass. Civ., ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315). L'infondatezza della domanda, sul piano dell'an esonera ovviamente il Tribunale dal dovere di esaminare il quantum. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, con riferimento allo scaglione compreso tra 5.201,00 fino a € 26.000
Pagina 4 di 5 diminuiti del 50 % per l'ammissione della parte al gratuito patrocinio art. 130 Dpr 115/02 .
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1 ese processuali, che si liquidano in euro Controparte_1
1.270,00 oltre IVA e CAP come per legge. Catanzaro, 15 settembre 2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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