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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/09/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 639/2025
Udienza del 18/09/2025
Oggi 18/09/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. GRILLEA GIOVANNI
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 10,11.
L'avv. Grillea chiede di discutere la causa.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Grillea le conclusioni formulate nei propri atti introduttivi, scritti e verbali di causa. Con riferimento agli importi dovuti per le mensilità da gennaio ad aprile 2023, fa
Cont presente che l' ha corrisposto parte di quanto dovuto, come risultante dalla busta paga di giugno 2023, seppur la tariffa indicata nella predetta busta paga, pari ad euro 283, 82 non sia corretta, atteso che, applicando l'art. 64 del CCNL triennio 2019-
2021 del 23.01.2024, la tariffa base è pari ad euro 360,45. Ciò
è comprovato anche dalla busta paga di giugno 2024, ove tale voce
è quantificata nel predetto importo per quanto attiene all'indennità di esclusività per l'anno 2021. Fa presente, pertanto, che per il 2023 residua un importo di euro 383,15, in luogo di euro 1.441,80. Pertanto, chiede la condanna dell'azienda convenuta al pagamento complessivo di euro 6.910,78.
pagina1 di 6 I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 639/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI GRILLEA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. MAGDA Controparte_2
SANTAGATI;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- convenendo in giudizio l' Parte_1 CP_2
, ha premesso di essere dipendente dell
[...] CP_2
dal 10.10.2005 con la qualifica di dirigente medico e di
[...] aver intrapreso la propria attività lavorativa in regime di esclusività:
- dal 09.12.2003 al 15.07.2004 presso l' di Messina Parte_2 con contratto a tempo determinato
- dal 16.07.2004 al 30.11.2004 presso l di Vibo Pt_3
Valentia con contratto a tempo determinato pagina2 di 6 - dall'01.12.2004 al 09.10.2005 presso l di Vibo Pt_3
Valentia con contratto a tempo indeterminato
- dal 10.10.2005 all'atto del deposito del ricorso introduttivo presso l con contrato a tempo Controparte_2 indeterminato.
Ha dedotto, pertanto, di aver maturato al 09.12.2018 un'esperienza professionale pari a 15 anni senza soluzione di continuità ed ottenendo, pertanto, previa valutazione positiva del Collegio tecnico area emergenza urgenza, il passaggio alla fascia superiore con determina n. 580/2023, con conseguente incremento, fra l'altro, dell'indennità di esclusività ex artt. 89 CCNL Area
Sanità triennio 2016-2018 e 64 CCNL Area Sanità triennio 2019-
2021, non corrispostogli, però, per l'anno 2019, per i mesi da gennaio ad ottobre del 2020 e per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2023, nonostante i ripetuti solleciti. Cont Ha chiesto, pertanto, la condanna dell convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 7.969,43 quale importo ancora dovuto a titolo di indennità di esclusività per le mensilità anzidette.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l ha Controparte_2 chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che parte ricorrente, in servizio presso essa resistente a far data dal
10.10.2005, aveva maturato il diritto allo scatto di anzianità a decorrere dal quindicesimo anno successivo a tale data e, pertanto, dal novembre del 2020.
Ha rappresentato che a giugno 2023 erano stati corrisposti gli arretrati per le mensilità da gennaio a maggio 2023, ad ottobre
2023 gli arretrati per l'anno 2022 ed a giugno 2024 gli arretrati per l'anno 2021 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, nulla potendo essere riconosciuto per l'anno 2019 e le mensilità da gennaio ad ottobre 2020, non avendo la ricorrente maturato lo scatto in esito al blocco di qualsiasi progressione economica disposta con DL 78/2010.
pagina3 di 6 1.2.- All'odierna udienza parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, limitando l'importo oggetto di domanda ad euro 6.910,78, atteso l'avvenuto adempimento, seppur parziale dell'indennità di esclusività per le mensilità da gennaio ad aprile 2023.
2.- Tenuto conto delle conclusioni rassegnate all'odierna udienza, il ricorso è fondato.
3.- Si premette che, in attuazione del disposto di cui all'art. 15 quater, comma 5, D.Lgs. 502/1992 ed in ragione del concentrarsi dell'impegno professionale del medico sul solo ente di appartenenza senza possibilità di svolgimento di lavoro all'esterno, la contrattazione collettiva riconosce in favore dei dirigenti dirigenti medici, a partire dal CCNL 08.06.2000, un'indennità di esclusività in misura base per i primi cinque anni di servizio, con aumento dopo il quinto anno ed ulteriore aumento dopo il quindicesimo, condizionandone l'attribuzione, altresì, per i dirigenti neoassunti (al termine del quinto anno) e per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio (quindi in vista del compimento del quindicesimo anno) all'esito positivo dell'attività sulla base di valutazione affidata all'apposito collegio tecnico (art. 33, co. 2, lett. b CCNL 8.6.2000-normativo
1998/2001, come sostituito dall'art. 28 del CCNL 3.11.2005).
L'esperienza professionale od anzianità richiesta deve intendersi riferita, ai sensi dell'art. 89, comma 2, CCNL dell'Area Sanità triennio 2016 – 2018, “alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”, dovendo, pertanto, considerarsi, ai fini degli aumenti dell'indennità in parola allo scadere del quinto e del quindicesimo anno di servizio anche il servizio svolto in qualità di dirigente presso altre aziende sanitarie ed ancorché compiuto a tempo determinato.
pagina4 di 6 3.1.- Nell'ipotesi di specie, può, pertanto, ritenersi che la ricorrente abbia maturato il quindicesimo anno di servizio utile, ai fini dell'incremento dell'indennità di esclusività, in data
09.12.2018, tenuto conto dei 15 anni di servizio spesi in regime di esclusività presso l di Messina dal 09.12.2003 al Parte_2
Parte 15.07.2004 con contratto a tempo determinato, poi presso l' di
Vibo Valentia, dapprima dal 16.07.2004 al 30.11.2004 con contratto a tempo determinato ed in seguito dall'01.12.2004 al 09.10.2005 con contratto a tempo indeterminato, ed infine presso l
[...]
dal 10.10.2005 con contrato a tempo indeterminato. Controparte_2
Il ricorrente ha, altresì, dato prova dell'esito positivo della valutazione affidata all'apposito collegio tecnico. Cont 3.2.- L' non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto adeguamento dell'indennità di esclusività per l'anno 2019 e per le mensilità da gennaio ad ottobre del 2020.
Per quanto attiene alle mensilità da gennaio ad aprile 2023, seppur dalla busta paga di giugno 2023, depositata dall'azienda resistente, risulti che l'importo di euro 1.419,10 sia stato corrisposto, quale arretrato per l'indennità di esclusività con riferimento alla mensilità di maggio 2023, all'odierna udienza la ricorrente ha rappresentato che tale pagamento sia da imputare alle precedenti mensilità del 2023, seppur abbia sostenuto correttamente che la tariffa indicata in detta busta paga, pari ad euro 283,82, sia errata alla luce della contrattazione collettiva di riferimento.
Infatti, alla luce della tabella indicata all'art. 64, comma 3, del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021, applicabile ai dirigenti medici a decorrere dall'01.01.2021, la tariffa da applicare è pari ad euro 360,45, così come, peraltro, applicata dall' CP_2
per l'anno 2021 e 2022 (cfr. buste paga di ottobre 2023
[...]
e giugno 2024).
4.- Alcuna contestazione è stata mossa dall Controparte_2 in ordine al quantum preteso dal ricorrente, dovendo, pertanto,
pagina5 di 6 l'azienda resistente essere condannata al pagamento di euro
6.910,78 in favore della ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza e sino all'effettiva soddisfazione.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell e sono liquidate come da Controparte_2 dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
CONDANNA l al pagamento di euro 6.910,78 in Controparte_2 favore di oltre alla maggior somma tra Parte_1 rivalutazione ed interessi;
PONE in capo all' le spese del presente Controparte_2 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.109,00, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 18/09/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 639/2025
Udienza del 18/09/2025
Oggi 18/09/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. GRILLEA GIOVANNI
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 10,11.
L'avv. Grillea chiede di discutere la causa.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Grillea le conclusioni formulate nei propri atti introduttivi, scritti e verbali di causa. Con riferimento agli importi dovuti per le mensilità da gennaio ad aprile 2023, fa
Cont presente che l' ha corrisposto parte di quanto dovuto, come risultante dalla busta paga di giugno 2023, seppur la tariffa indicata nella predetta busta paga, pari ad euro 283, 82 non sia corretta, atteso che, applicando l'art. 64 del CCNL triennio 2019-
2021 del 23.01.2024, la tariffa base è pari ad euro 360,45. Ciò
è comprovato anche dalla busta paga di giugno 2024, ove tale voce
è quantificata nel predetto importo per quanto attiene all'indennità di esclusività per l'anno 2021. Fa presente, pertanto, che per il 2023 residua un importo di euro 383,15, in luogo di euro 1.441,80. Pertanto, chiede la condanna dell'azienda convenuta al pagamento complessivo di euro 6.910,78.
pagina1 di 6 I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 639/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI GRILLEA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. MAGDA Controparte_2
SANTAGATI;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- convenendo in giudizio l' Parte_1 CP_2
, ha premesso di essere dipendente dell
[...] CP_2
dal 10.10.2005 con la qualifica di dirigente medico e di
[...] aver intrapreso la propria attività lavorativa in regime di esclusività:
- dal 09.12.2003 al 15.07.2004 presso l' di Messina Parte_2 con contratto a tempo determinato
- dal 16.07.2004 al 30.11.2004 presso l di Vibo Pt_3
Valentia con contratto a tempo determinato pagina2 di 6 - dall'01.12.2004 al 09.10.2005 presso l di Vibo Pt_3
Valentia con contratto a tempo indeterminato
- dal 10.10.2005 all'atto del deposito del ricorso introduttivo presso l con contrato a tempo Controparte_2 indeterminato.
Ha dedotto, pertanto, di aver maturato al 09.12.2018 un'esperienza professionale pari a 15 anni senza soluzione di continuità ed ottenendo, pertanto, previa valutazione positiva del Collegio tecnico area emergenza urgenza, il passaggio alla fascia superiore con determina n. 580/2023, con conseguente incremento, fra l'altro, dell'indennità di esclusività ex artt. 89 CCNL Area
Sanità triennio 2016-2018 e 64 CCNL Area Sanità triennio 2019-
2021, non corrispostogli, però, per l'anno 2019, per i mesi da gennaio ad ottobre del 2020 e per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2023, nonostante i ripetuti solleciti. Cont Ha chiesto, pertanto, la condanna dell convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 7.969,43 quale importo ancora dovuto a titolo di indennità di esclusività per le mensilità anzidette.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l ha Controparte_2 chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che parte ricorrente, in servizio presso essa resistente a far data dal
10.10.2005, aveva maturato il diritto allo scatto di anzianità a decorrere dal quindicesimo anno successivo a tale data e, pertanto, dal novembre del 2020.
Ha rappresentato che a giugno 2023 erano stati corrisposti gli arretrati per le mensilità da gennaio a maggio 2023, ad ottobre
2023 gli arretrati per l'anno 2022 ed a giugno 2024 gli arretrati per l'anno 2021 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, nulla potendo essere riconosciuto per l'anno 2019 e le mensilità da gennaio ad ottobre 2020, non avendo la ricorrente maturato lo scatto in esito al blocco di qualsiasi progressione economica disposta con DL 78/2010.
pagina3 di 6 1.2.- All'odierna udienza parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, limitando l'importo oggetto di domanda ad euro 6.910,78, atteso l'avvenuto adempimento, seppur parziale dell'indennità di esclusività per le mensilità da gennaio ad aprile 2023.
2.- Tenuto conto delle conclusioni rassegnate all'odierna udienza, il ricorso è fondato.
3.- Si premette che, in attuazione del disposto di cui all'art. 15 quater, comma 5, D.Lgs. 502/1992 ed in ragione del concentrarsi dell'impegno professionale del medico sul solo ente di appartenenza senza possibilità di svolgimento di lavoro all'esterno, la contrattazione collettiva riconosce in favore dei dirigenti dirigenti medici, a partire dal CCNL 08.06.2000, un'indennità di esclusività in misura base per i primi cinque anni di servizio, con aumento dopo il quinto anno ed ulteriore aumento dopo il quindicesimo, condizionandone l'attribuzione, altresì, per i dirigenti neoassunti (al termine del quinto anno) e per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio (quindi in vista del compimento del quindicesimo anno) all'esito positivo dell'attività sulla base di valutazione affidata all'apposito collegio tecnico (art. 33, co. 2, lett. b CCNL 8.6.2000-normativo
1998/2001, come sostituito dall'art. 28 del CCNL 3.11.2005).
L'esperienza professionale od anzianità richiesta deve intendersi riferita, ai sensi dell'art. 89, comma 2, CCNL dell'Area Sanità triennio 2016 – 2018, “alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”, dovendo, pertanto, considerarsi, ai fini degli aumenti dell'indennità in parola allo scadere del quinto e del quindicesimo anno di servizio anche il servizio svolto in qualità di dirigente presso altre aziende sanitarie ed ancorché compiuto a tempo determinato.
pagina4 di 6 3.1.- Nell'ipotesi di specie, può, pertanto, ritenersi che la ricorrente abbia maturato il quindicesimo anno di servizio utile, ai fini dell'incremento dell'indennità di esclusività, in data
09.12.2018, tenuto conto dei 15 anni di servizio spesi in regime di esclusività presso l di Messina dal 09.12.2003 al Parte_2
Parte 15.07.2004 con contratto a tempo determinato, poi presso l' di
Vibo Valentia, dapprima dal 16.07.2004 al 30.11.2004 con contratto a tempo determinato ed in seguito dall'01.12.2004 al 09.10.2005 con contratto a tempo indeterminato, ed infine presso l
[...]
dal 10.10.2005 con contrato a tempo indeterminato. Controparte_2
Il ricorrente ha, altresì, dato prova dell'esito positivo della valutazione affidata all'apposito collegio tecnico. Cont 3.2.- L' non ha offerto alcuna prova dell'avvenuto adeguamento dell'indennità di esclusività per l'anno 2019 e per le mensilità da gennaio ad ottobre del 2020.
Per quanto attiene alle mensilità da gennaio ad aprile 2023, seppur dalla busta paga di giugno 2023, depositata dall'azienda resistente, risulti che l'importo di euro 1.419,10 sia stato corrisposto, quale arretrato per l'indennità di esclusività con riferimento alla mensilità di maggio 2023, all'odierna udienza la ricorrente ha rappresentato che tale pagamento sia da imputare alle precedenti mensilità del 2023, seppur abbia sostenuto correttamente che la tariffa indicata in detta busta paga, pari ad euro 283,82, sia errata alla luce della contrattazione collettiva di riferimento.
Infatti, alla luce della tabella indicata all'art. 64, comma 3, del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021, applicabile ai dirigenti medici a decorrere dall'01.01.2021, la tariffa da applicare è pari ad euro 360,45, così come, peraltro, applicata dall' CP_2
per l'anno 2021 e 2022 (cfr. buste paga di ottobre 2023
[...]
e giugno 2024).
4.- Alcuna contestazione è stata mossa dall Controparte_2 in ordine al quantum preteso dal ricorrente, dovendo, pertanto,
pagina5 di 6 l'azienda resistente essere condannata al pagamento di euro
6.910,78 in favore della ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza e sino all'effettiva soddisfazione.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell e sono liquidate come da Controparte_2 dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
CONDANNA l al pagamento di euro 6.910,78 in Controparte_2 favore di oltre alla maggior somma tra Parte_1 rivalutazione ed interessi;
PONE in capo all' le spese del presente Controparte_2 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.109,00, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 18/09/2025
Il giudice
Luca Coppola
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