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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 153 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Agropoli in via G. Donizetti n. 16 presso lo studio dell'Avv. Francesco Tarullo, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
Per soc. in persona del legale rapp.te p.t., (partita iva CP_1
elettivamente domiciliata in Agropoli in via Piave n. 52 presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Malandrino Maria Grazia, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 13.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.01.2019, il ricorrente conveniva in Parte_2 giudizio davanti all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_2 rapp.te, al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “.A) Condannare la Società in persona del legale rapp.te p.t. sita in via Parte_3
Strada Provinciale n° 267 , 84043 Agropoli (SA), per i titoli indicati nel presente ricorso introduttivo, al pagamento immediato in favore del ricorrente della somma di Euro € 23.346,32 a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. B) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del CP_1 legale rapp.te, che contestando la domanda in fatto ed in diritto, in quanto infondata, concludeva testualmente:…”- A )In via preliminare dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda per violazione dell'art.414 cpc. B)Nel merito rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto ed inammissibile, improponibile ed improcedibile. C)Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannare il sig. al pagamento in favore della società resistente la somma Controparte_3 di € 10.000,00 o quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia , a titolo di indennità di mancato preavviso nonché a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla resistente per l'improvviso abbandono del ricorrente dal posto di lavoro In via gradata, per mero scrupolo difensivo, piaccia al Tribunale adito compensare i reciproci crediti e debiti…”. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi, emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “magazziniere-scaffalista”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di CP_2
"magazziniere-scaffalista" per le ore e i giorni indicati in ricorso. Invero il testimone all'udienza del 21.01.2021 ha dichiarato: “Mi sono recato Testimone_1 presso il negozio sia di mattina che di pomeriggio, sabati compresi e tutte le volte in cui sono andato l'ho sempre visto a lavoro”, tanto risulta parimenti confermato dal teste il quale all'udienza del 11.11.2021 riferiva testualmente: Testimone_2
“mi recavo al negozio due o tre volte a settimana sia di mattina che di pomeriggio e in tali occasioni il NE era sempre a lavoro.” Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua
Pag. 2 di 4 attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla luce di quanto innanzi, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla ricorrente, quest'ultima rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CT , relativamente ad un rapporto di lavoro per gli orari 7.30 – Persona_1
16.30 del V livello CCNL Commercio, pari a complessivi € 16.328,85 oltre €. 2.144,57 per tfr, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente.
Pag. 3 di 4 La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di 16.328,85 nonché €. 2.144,57 per tfr, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. La domanda riconvenzionale va rigettata in quanto non adeguatamente provata. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CT si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 23.01.2019 da nei confronti della società Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed Parte_3 eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la società Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t., è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di "magazziniere-scaffalista", e per l'effetto, condanna la ditta resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 16.328,85 nonché €. 2.144,57 per tfr, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la ditta in persona del legale rapp.te p.t., in favore del CP_1 ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CT con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania, 13 marzo 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 153 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Agropoli in via G. Donizetti n. 16 presso lo studio dell'Avv. Francesco Tarullo, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
Per soc. in persona del legale rapp.te p.t., (partita iva CP_1
elettivamente domiciliata in Agropoli in via Piave n. 52 presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Malandrino Maria Grazia, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 13.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.01.2019, il ricorrente conveniva in Parte_2 giudizio davanti all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_2 rapp.te, al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “.A) Condannare la Società in persona del legale rapp.te p.t. sita in via Parte_3
Strada Provinciale n° 267 , 84043 Agropoli (SA), per i titoli indicati nel presente ricorso introduttivo, al pagamento immediato in favore del ricorrente della somma di Euro € 23.346,32 a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. B) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del CP_1 legale rapp.te, che contestando la domanda in fatto ed in diritto, in quanto infondata, concludeva testualmente:…”- A )In via preliminare dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda per violazione dell'art.414 cpc. B)Nel merito rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto ed inammissibile, improponibile ed improcedibile. C)Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannare il sig. al pagamento in favore della società resistente la somma Controparte_3 di € 10.000,00 o quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia , a titolo di indennità di mancato preavviso nonché a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla resistente per l'improvviso abbandono del ricorrente dal posto di lavoro In via gradata, per mero scrupolo difensivo, piaccia al Tribunale adito compensare i reciproci crediti e debiti…”. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi, emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “magazziniere-scaffalista”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di CP_2
"magazziniere-scaffalista" per le ore e i giorni indicati in ricorso. Invero il testimone all'udienza del 21.01.2021 ha dichiarato: “Mi sono recato Testimone_1 presso il negozio sia di mattina che di pomeriggio, sabati compresi e tutte le volte in cui sono andato l'ho sempre visto a lavoro”, tanto risulta parimenti confermato dal teste il quale all'udienza del 11.11.2021 riferiva testualmente: Testimone_2
“mi recavo al negozio due o tre volte a settimana sia di mattina che di pomeriggio e in tali occasioni il NE era sempre a lavoro.” Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua
Pag. 2 di 4 attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla luce di quanto innanzi, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla ricorrente, quest'ultima rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CT , relativamente ad un rapporto di lavoro per gli orari 7.30 – Persona_1
16.30 del V livello CCNL Commercio, pari a complessivi € 16.328,85 oltre €. 2.144,57 per tfr, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente.
Pag. 3 di 4 La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di 16.328,85 nonché €. 2.144,57 per tfr, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. La domanda riconvenzionale va rigettata in quanto non adeguatamente provata. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CT si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 23.01.2019 da nei confronti della società Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed Parte_3 eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la società Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t., è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di "magazziniere-scaffalista", e per l'effetto, condanna la ditta resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 16.328,85 nonché €. 2.144,57 per tfr, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la ditta in persona del legale rapp.te p.t., in favore del CP_1 ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CT con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania, 13 marzo 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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