CA
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. DA Parte_1 C.F._1
VELA DEBORAK, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CHIMENTI FILOMENA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.1.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, -
Accogliere la presente impugnazione proposta dal geom per l'effetto, in riforma Parte_1
integrale della impugnata sentenza, rigettare l'opposizione avanzata dall'opponente in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1478/17 (rg n.
3104/17) emesso dal Tribunale di EN, in data del 03.10.2017, notificato in data 21.10.2017,
-Revocare la condanna ex art 96 cpc al pagamento della somma di € 3.000,00 nei confronti dell'appellante, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, ivi comprese le spese di CTU”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa:
- rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula, le domande tutte avanzate dall'appellante;
- in ogni caso confermare in ogni suo punto l'appellata sentenza n. 922/2021 del Tribunale di
EN. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio e rimborso forfettario , oltre accessori di legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 922/2021 del Tribunale di EN pubblicata il 26.11.2021 e notificata il 30.11.2021, in materia di prestazione d'opera intellettuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto emesso dal Tribunale di EN con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.012,40 oltre interessi in favore del ET Pt_1
a titolo di compenso per attività professionale consistita nella predisposizione di due pratiche di sanatoria di abusi edilizi relativi a due immobili di proprietà uno della stessa ed un altro dei suoi genitori.
L'opponente contestava la sussistenza del credito deducendo:
-di aver contattato nel febbraio 2016 il ET per una mera consulenza Pt_1
sull'opportunità e convenienza di attivare una procedura rivolta ad ottenere un' attestazione di conformità dell'immobile di sua proprietà, sito in San Gimignano – fraz. Ulignano (SI), Viale Valdelsa n. 18, in vista di una futura vendita, ma di non aver mai dato seguito alla predetta consulenza richiesta, né conferito mandato professionale al ET di procedere alla redazione della pratica, né tantomeno di aver mai ricevuto il preventivo allegato al ricorso monitorio;
-che nel marzo 2016, anche il proprio padre si era rivolto al ET con cui Pt_1
vi erano rapporti risalenti nel tempo, rilasciandogli un'autorizzazione per un accesso agli atti del Comune di San Gimignano per un controllo in relazione all'immobile sito in San Gimignano Loc. Lazzeretto (SI), di proprietà di entrambi i genitori;
-che nel mese di maggio 2016, si era recata presso lo Studio del ET il quale indicava sommariamente il costo delle due sanatorie in euro 6000,00 ritenuto eccessivo dalla Sig.ra che pertanto aveva comunicato contestualmente al CP_1
i non voler procedere oltre;
tuttavia il professionista nel mese di luglio le aveva Pt_1
inviato delle email in cui si era offerto di occuparsi ancora delle pratiche, nonostante la volontà manifestatagli dalla cliente di non procedere, situazione durata fino al mese di settembre 2016;
-di aver ricevuto nel marzo del 2017 richiesta di pagamento da parte del di € Pt_1
12.169,50 come da notula allegata, senza che le fosse trasmessa alcuna documentazione a dimostrazione dell'attività svolta dal ET, sia pur di propria iniziativa;
la notula era stata immediatamente contestata tramite legale, successivamente la e aveva chiesto la tassazione al Collegio dei Geometri CP_1
di appartenenza, che aveva ridotto il compenso all'importo ingiunto, procedendo poi a formalizzare esposto contro il sempre all'ordine di appartenenza. Pt_1 Sulla scorta di siffatte allegazioni l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio con il ricorso monitorio e comunque della non debenza del compenso richiesto dal ET .
Costituitosi ritualmente, l'opposto contestava le avverse deduzioni istando per la reiezione dell'opposizione. Espletate prove testimoniali e ctu volta a verificare la congruità della notula tassata, il Tribunale di EN accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e condannava il convenuto-opposto ex art. 96 comma terzo c.p.c al pagamento della somma di euro tre mila in favore dell'opponente oltre alle spese di lite.
Avverso siffatta sentenza il ET ha interposto appello fondato sui Pt_1 seguenti motivi con cui lamenta:
1. Erronea valutazione delle risultanze processuali per aver il giudice considerato solo alcune e-mail, ignorando altre comunicazioni prodotte in giudizio comprovanti il conferimento dell'incarico e la sua esecuzione.
2. Errata interpretazione delle prove per aver il Tribunale fondato la decisione su una presunta dichiarazione del Geom. non esistente in atti , Per_1
travisando altresì il contenuto della relazione del consulente di parte opponente geom. confondendo la sanatoria architettonica con quella CP_2
strutturale.
3. Omesso esame di un fatto storico decisivo per non aver considerato la ratifica del mandato da parte della Sig.ra avvenuta per facta concludentia CP_1
attraverso il pagamento di un acconto di euro 200,00 come da fattura in atti.
4. Errata valutazione del numero di accessi agli atti per aver il primo giudice ritenuto che uno solo fosse insufficiente per la redazione della sanatoria;
5. Erronea qualificazione dell'incarico come mera consulenza, in contrasto con le risultanze delle prove testimoniali 6. Erronea affermazione che la sanatoria fosse stata "confezionata" ad arte per giustificare la richiesta di compenso, contrariamente alle risultanze delle prove in atti.
7. Errata applicazione dell'art. 96 cpc.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la signora istando per il rigetto CP_1
dell'impugnazione in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 14.1.2025 , sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello
I primi sei motivi di appello meritano un esame congiunto, in quanto con essi l'appellante censura la valutazione operata dal primo giudice delle risultanze istruttorie, dalle quali invece, se correttamente esaminate, risulterebbe la prova sia del conferimento da parte della signora dell'incarico in suo favore per CP_1
procedere alla sanatoria dei due immobili, sia l'esecuzione da parte propria per intero della prestazione relativa al bene di proprietà della committente, sia infine, con riferimento a quello di proprietà dei genitori della lo svolgimento di attività CP_1
di consulenza.
Va premesso che la domanda di adempimento contrattuale del ET come Pt_1
cristallizzata nel ricorso ex art. 633 c.p.c. ha ad oggetto il pagamento dei compensi per attività professionale relativa a due immobili, il primo sito in San Gimignano – fraz. Ulignano (SI), Viale Valdelsa n. 18 e di proprietà della signora il CP_1
secondo sito in San Gimignano Loc. Lazzeretto (SI), invece di proprietà dei genitori della medesima, come comprovato dalla documentazione in atti, fra cui la delega da questi ultimi rilasciata al ET, per l'accesso agli atti del Comune competente, al fine di verificare le condizioni urbanistiche dell'immobile di loro proprietà. L'incarico dunque, in assenza di un contratto sottoscritto dalle parti, avrebbe dovuto essere conferito quali committenti, dai proprietari del bene , ovvero i genitori della signora pertanto la pretesa fatta valere nei confronti di quest'ultima non iure CP_1
hereditatis (essendo deceduti i genitori all'epoca della richiesta di pagamento del compenso) ma iure proprio, è infondata. Del resto è lo stesso ET ad Pt_1
allegare di non aver svolto la pratica di sanatoria relativa all'immobile dei genitori della per essere questi deceduti, e pertanto di aver limitato nell'importo il CP_1
compenso richiesto, in tal modo confermando la carenza di titolarità del rapporto controverso in capo alla odierna appellata con riferimento alle prestazioni asseritamente svolte in favore dei suoi genitori, consistite nella sostanza in un mero accesso agli atti e liquidate in € 500,00 in sede di tassazione della notula.
Per quanto attiene invece ai rapporti fra le parti del presente giudizio, il ET ha prodotto un preventivo in allegato al ricorso monitorio recante la data del Pt_1
1.2.2016 dal medesimo predisposto e non sottoscritto dalla signora la quale CP_1
ha sempre contestato di averlo ricevuto;
a fronte di tale difesa, l'attore sostanziale non ha dimostrato l'avvenuta consegna del documento alla committente e l'accettazione da parte di quest'ultima, che, invece, ha sostenuto di essere stata soltanto informata- peraltro nel corso di un incontro avvenuto nel maggio 2016- del costo della pratica di sanatoria (si veda il verbale dell'incontro del 27.09.2017, presso il Consiglio di disciplina territoriale dei Geometri di EN, quale doc. 7 allegato fascicolo di primo grado : .” Per l suddetta pratica, verbalmente a maggio 2016 aveva fatto un preventivo di 4.000,00 - 6.000,00 euro, che la committente credeva corrispondessero agli oneri dovuti al Comune per la Sanatoria”.)
Difettando quindi una prova documentale del conferimento dell'incarico e del suo specifico oggetto, in particolare se di mera consulenza o invece finalizzato alla predisposizione della pratica di sanatoria architettonica relativa all'abitazione della proprietà della occorre verificare se tali fatti costitutivi della domanda di CP_1
adempimento contrattuale proposta dal in sede monitoria, siano stati provati Pt_1 all'esito dell'istruttoria svolta nel pregresso grado di giudizio, come sostenuto dall'appellante.
E' pacifico poi che l'originario interessamento della signora a verificare le CP_1
condizioni dell'immobile nascesse da una intenzione di alienarlo a terzi, interesse poi sfumato nel luglio del 2016, come ammesso dallo stesso appellante ( cfr pagg.
3-4 atto di appello: “Ed in effetti, la Sig.ra dopo avere chiesto, a mezzo mail del CP_1
14.07.2016, al Geom. di ridurre la sanatoria a solo alcune irregolarità presenti nel proprio Pt_1
appartamento di San Gimignano, Loc. Ulignano, alla risposta negativa del tecnico, per impossibilità oggettiva nel realizzare una sanatoria parziale dell'edificio, concludeva con un “ troviamo qualche altra soluzione, se poi non c' è lascia perdere tutto e se ne riparla quando qualcuno sarà davvero interessato”. ( doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado), il quale assume tuttavia che a quella data aveva già predisposto la pratica di sanatoria e invoca a sostegno di tale assunto le dichiarazioni dei testimoni dal medesimo edotti nel pregresso giudizio, che effettivamente il Tribunale, nella sua motivazione, non ha in alcun modo considerato, al fine di valutare se si fosse formata la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del professionista.
Invero gli agenti immobiliari dell'Agenzia Immobiliare Testimone_1
Borgaccio e dell'Agenzia Golden Immobiliare, sentiti all'udienza Testimone_2
del 30.11.2018 hanno riferito di essersi recati nel maggio 2016 presso l'immobile di proprietà della Sig.ra insieme ad altre persone, probabili acquirenti, al fine CP_1
di visionare la casa e che, in quella medesima circostanza, la proprietaria dichiarava
“che l'immobile presentava delle irregolarità urbanistiche ed in particolare che il bagno del piano di sopra doveva essere demolito perché non regolare e che la pratica di sanatoria era seguita dal Geom. e che per qualsiasi chiarimento avrebbero dovuto rivolgersi Parte_1
direttamente al Geom. . Quanto sopra è stato ulteriormente confermato dal Pt_1
geom. , il quale ha riferito di avere svolto attività professionale di CP_3
ET per predisporre la pratica per la sanatoria dell'appartamento di Ulignano e di essere stato pagato dal geom. on il quale lavorava, oltre ad avere partecipato Pt_1
alle riunioni tra le parti in causa.
Lo stesso teste ha altresì dichiarato : “verso la fine di luglio noi avevamo le pratiche pronte per presentare la sanatoria, la non voleva perché non voleva togliere il bagno nel sottotetto CP_1
che per noi non era sanabile e quindi ci chiese di presentare la pratica omettendo di indicare la presenza del bagno nel sottotetto”., nonché di “avere sentito il Geom. nformare sia a mezzo Pt_1
telefono che a voce in un incontro avvenuto sempre nel mese di luglio 2016 all'interno dello Studio tecnico la Sig.ra della completa definizione della pratica”. Pt_1 CP_1
Indubbiamente le risultanze delle prove testimoniali esaminate dimostrano il conferimento dell'incarico da parte della appellata al ET avente ad Pt_1
oggetto la predisposizione della pratica di sanatoria del bene di sua proprietà in vista della vendita.
Il punto dirimente è stabilire se il ET avesse effettivamente già completato l'opera alla data del 14 luglio 2016, epoca in cui non è pacifico che la committente abbia manifestato la volontà di recedere dal rapporto professionale, in quanto, non avendo reperito soggetti realmente interessati all'acquisito dell'immobile, non aveva più interesse ad affrontare i costi di una sanatoria, ritenuti peraltro esosi. Il ET invero, non ha mai mostrato né tantomeno inviato alla cliente la Pt_1
documentazione comprovante l'attività per suo conto espletata, nemmeno al momento della richiesta di pagamento della notula nel marzo 2017, producendola per la prima volta in allegato al ricorso ex art. 633 c.p.c. , comportamento per il quale il primo giudice ha ritenuto “che la sanatoria in atti sia stata “confezionata” ad arte ai soli fini di giustificare la richiesta di compenso con il deposito del decreto ingiuntivo opposto” , affermando che la prestazione professionale non avrebbe mai potuto essere completata con un unico accesso agli atti presso il Comune di San Gimignano, effettuato su delega della dal ET nel periodo fra febbraio/ CP_1 Pt_1
luglio 2016 ( circostanza quest'ultima confermata dai testi e Testimone_3 [...]
funzionari amministrativi del Comune di San Gimignano, oltre che e Tes_4 CP_2 ) , perché non sufficiente a reperire le informazioni necessarie ai fini della Pt_3
redazione della pratica de qua .
Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione valorizzando il contenuto della relazione prodotta dall'opponente a firma del proprio tecnico di parte ET ( di cui CP_2
però nella motivazione non riporta il contenuto) e delle dichiarazioni del ET del Genio Civile che, tuttavia, come lamentato dall'appellante, non sono in Per_1
atti, né tale soggetto è stato evocato dalla come teste dinanzi al Tribunale. CP_1
Ebbene la relazione tecnica a firma della ET ( doc.7 fascicolo CP_2
opponente) per verificare la conformità urbanistica dell'immobile di proprietà della attiene ad aspetti strutturali del sottotetto dell'abitazione, tantovero che CP_1
fu interpellato il Genio Civile, e non a quelli architettonici, quindi ha un oggetto diverso da quello dell'incarico conferito al ET inoltre dalla lettura della Pt_1
consulenza si apprende che è stata redatta dalla professionista eseguendo anch'essa un unico accesso agli atti.
Dunque le argomentazioni su cui il primo giudice ha fondato il proprio convincimento circa il confezionamento ad arte della pratica di sanatoria con relativi elaborati tecnici da parte del ET in epoca successiva all'interruzione dei Pt_1
rapporti fra le parti, non sono condivisibili perché non supportate da elementi di prova effettivi, ed anzi sono contrarie al contenuto delle dichiarazioni del teste ET ( che collaborava con il ET alla pratica), il quale CP_3 Pt_1
ha confermato che la sanatoria era stata completata nel luglio del 2016 anche se poi non presentata, per volontà della committente;
la testimonianza non è infine in alcun modo smentita da quelle rese dai testi edotti a prova contraria dalla ovvero CP_1
il marito e la sorella, che nulla di specifico sul punto hanno saputo riferire.
Ritenuto dunque accertato che al momento del recesso della committente dal contratto d'opera professionale avente ad oggetto la redazione di pratica di sanatoria architettonica dell'immobile di sua proprietà, per venir meno dell'interesse alla stessa, non volendo più vendere l'immobile ( cfr messaggio del 14.07.2016: “ Ciao ho riflettuto sulla tua telefonata e escludo il fatto che si possa smontare il bagno e la Pt_1 camera da letto per andare avanti con questa cosa (…) il bagno è bruttino, ma al momento non mi interessa proprio risistemarlo (…) troviamo qualche altra soluzione, se poi non c'è lascia perdere tutto e se ne riparla quando qualcuno sarà davvero interessato all'acquisto” ) il professionista avesse già completato la pratica, in applicazione dell'art. 2237 c.c. la signora è tenuta al pagamento del compenso in favore del ET CP_1 Pt_1
per l'opera fino a quel momento svolta e provata per tabulas, come verificato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale.
Per quanto attiene al quantum , l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo pari ad €
4.349,65 è conforme a quello tassato dall'ordine dei Geometri per la pratica relativa all'immobile di proprietà della odierna appellata;
nel corso del giudizio di primo grado
è stata anche espletata una ctu per valutare la congruità del medesimo compenso, ampiamente attestata, considerato che il perito d'ufficio è pervenuto ad una quantificazione superiore. Da tale somma va detratto l'acconto versato dalla di euro 200,00 come da fattura n.10/2017 ( doc. 4 fascicolo primo grado CP_1
, residuando dunque un compenso professionale pari ad € 4.149,65 oltre Pt_1
accessori.
In definitiva, e in riforma della sentenza gravata, parte appellata va condannata al pagamento in favore del ET della somma di € 4.149,65 oltre iva e Pt_1
C.I.P.A.G. e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
L'accoglimento in questa sede della domanda di adempimento contrattuale proposta dal ET sia pur limitatamente al rapporto d'opera professionale Pt_1
instaurato con la signora afferente l'immobile di sua proprietà e non anche CP_1
quello dei suoi genitori, comporta altresì la revoca della condanna pronunciata dal primo giudice ex art. 96 c.p.c in danno dell'odierno appellante.
3. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, l'esito finale della lite ha visto l'appellante parzialmente vittorioso, in ragione del rigetto della domanda di pagamento di compenso professionale per l'attività riferita all'immobile di proprietà dei genitori della odierna appellata;
quest'ultima dal canto suo, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, ha avuto un comportamento finalizzato ad addivenire ad una soluzione bonaria della lite, prima promuovendo un procedimento di mediazione a cui il ET non ha inteso partecipare, poi offrendo banco iudicis la somma di euro 3000,00 sia all'udienza del
30.11.2018 prima dell'espletamento dell'istruttoria, ( cfr relativo verbale), che a quella del 9.11.2021, entrambe rifiutate dalla controparte senza specifica indicazione dei motivi ( cfr verbale di udienza del 30.11.2018 e memoria deposita il Pt_1
22.11.2021), nonostante l'importo offerto non fosse significativamente inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo (e ancor più al compenso liquidato in questa sede, all'esito del complessivo giudizio di merito). Ricorrono pertanto giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi per ½, il residuo va posto a carico della signora nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come CP_1
modificato dal D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia ( ricompreso nello scaglione fino ad € 5200,00), considerato uno sforzo difensivo medio, con esclusione per il presente giudizio della fase di trattazione /istruttoria in quanto non espletata.
Per le medesime ragioni anche le spese della ctu espletata dinanzi al Tribunale, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 922/2021 del Tribunale di EN , ogni Parte_1
altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 4.149,65 oltre iva e Parte_1
C.I.P.A.G. e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi compensate per ½, e condanna
[...]
alla refusione in favore di del residuo, che liquida per CP_1 Parte_1
compensi professionali in € 1276,00 per il primo grado e in € 961,50 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi;
3) pone le spese della ctu come liquidate dal Tribunale, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. DA Parte_1 C.F._1
VELA DEBORAK, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CHIMENTI FILOMENA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.1.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, -
Accogliere la presente impugnazione proposta dal geom per l'effetto, in riforma Parte_1
integrale della impugnata sentenza, rigettare l'opposizione avanzata dall'opponente in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1478/17 (rg n.
3104/17) emesso dal Tribunale di EN, in data del 03.10.2017, notificato in data 21.10.2017,
-Revocare la condanna ex art 96 cpc al pagamento della somma di € 3.000,00 nei confronti dell'appellante, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, ivi comprese le spese di CTU”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa:
- rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula, le domande tutte avanzate dall'appellante;
- in ogni caso confermare in ogni suo punto l'appellata sentenza n. 922/2021 del Tribunale di
EN. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio e rimborso forfettario , oltre accessori di legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 922/2021 del Tribunale di EN pubblicata il 26.11.2021 e notificata il 30.11.2021, in materia di prestazione d'opera intellettuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto emesso dal Tribunale di EN con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.012,40 oltre interessi in favore del ET Pt_1
a titolo di compenso per attività professionale consistita nella predisposizione di due pratiche di sanatoria di abusi edilizi relativi a due immobili di proprietà uno della stessa ed un altro dei suoi genitori.
L'opponente contestava la sussistenza del credito deducendo:
-di aver contattato nel febbraio 2016 il ET per una mera consulenza Pt_1
sull'opportunità e convenienza di attivare una procedura rivolta ad ottenere un' attestazione di conformità dell'immobile di sua proprietà, sito in San Gimignano – fraz. Ulignano (SI), Viale Valdelsa n. 18, in vista di una futura vendita, ma di non aver mai dato seguito alla predetta consulenza richiesta, né conferito mandato professionale al ET di procedere alla redazione della pratica, né tantomeno di aver mai ricevuto il preventivo allegato al ricorso monitorio;
-che nel marzo 2016, anche il proprio padre si era rivolto al ET con cui Pt_1
vi erano rapporti risalenti nel tempo, rilasciandogli un'autorizzazione per un accesso agli atti del Comune di San Gimignano per un controllo in relazione all'immobile sito in San Gimignano Loc. Lazzeretto (SI), di proprietà di entrambi i genitori;
-che nel mese di maggio 2016, si era recata presso lo Studio del ET il quale indicava sommariamente il costo delle due sanatorie in euro 6000,00 ritenuto eccessivo dalla Sig.ra che pertanto aveva comunicato contestualmente al CP_1
i non voler procedere oltre;
tuttavia il professionista nel mese di luglio le aveva Pt_1
inviato delle email in cui si era offerto di occuparsi ancora delle pratiche, nonostante la volontà manifestatagli dalla cliente di non procedere, situazione durata fino al mese di settembre 2016;
-di aver ricevuto nel marzo del 2017 richiesta di pagamento da parte del di € Pt_1
12.169,50 come da notula allegata, senza che le fosse trasmessa alcuna documentazione a dimostrazione dell'attività svolta dal ET, sia pur di propria iniziativa;
la notula era stata immediatamente contestata tramite legale, successivamente la e aveva chiesto la tassazione al Collegio dei Geometri CP_1
di appartenenza, che aveva ridotto il compenso all'importo ingiunto, procedendo poi a formalizzare esposto contro il sempre all'ordine di appartenenza. Pt_1 Sulla scorta di siffatte allegazioni l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio con il ricorso monitorio e comunque della non debenza del compenso richiesto dal ET .
Costituitosi ritualmente, l'opposto contestava le avverse deduzioni istando per la reiezione dell'opposizione. Espletate prove testimoniali e ctu volta a verificare la congruità della notula tassata, il Tribunale di EN accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e condannava il convenuto-opposto ex art. 96 comma terzo c.p.c al pagamento della somma di euro tre mila in favore dell'opponente oltre alle spese di lite.
Avverso siffatta sentenza il ET ha interposto appello fondato sui Pt_1 seguenti motivi con cui lamenta:
1. Erronea valutazione delle risultanze processuali per aver il giudice considerato solo alcune e-mail, ignorando altre comunicazioni prodotte in giudizio comprovanti il conferimento dell'incarico e la sua esecuzione.
2. Errata interpretazione delle prove per aver il Tribunale fondato la decisione su una presunta dichiarazione del Geom. non esistente in atti , Per_1
travisando altresì il contenuto della relazione del consulente di parte opponente geom. confondendo la sanatoria architettonica con quella CP_2
strutturale.
3. Omesso esame di un fatto storico decisivo per non aver considerato la ratifica del mandato da parte della Sig.ra avvenuta per facta concludentia CP_1
attraverso il pagamento di un acconto di euro 200,00 come da fattura in atti.
4. Errata valutazione del numero di accessi agli atti per aver il primo giudice ritenuto che uno solo fosse insufficiente per la redazione della sanatoria;
5. Erronea qualificazione dell'incarico come mera consulenza, in contrasto con le risultanze delle prove testimoniali 6. Erronea affermazione che la sanatoria fosse stata "confezionata" ad arte per giustificare la richiesta di compenso, contrariamente alle risultanze delle prove in atti.
7. Errata applicazione dell'art. 96 cpc.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la signora istando per il rigetto CP_1
dell'impugnazione in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 14.1.2025 , sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello
I primi sei motivi di appello meritano un esame congiunto, in quanto con essi l'appellante censura la valutazione operata dal primo giudice delle risultanze istruttorie, dalle quali invece, se correttamente esaminate, risulterebbe la prova sia del conferimento da parte della signora dell'incarico in suo favore per CP_1
procedere alla sanatoria dei due immobili, sia l'esecuzione da parte propria per intero della prestazione relativa al bene di proprietà della committente, sia infine, con riferimento a quello di proprietà dei genitori della lo svolgimento di attività CP_1
di consulenza.
Va premesso che la domanda di adempimento contrattuale del ET come Pt_1
cristallizzata nel ricorso ex art. 633 c.p.c. ha ad oggetto il pagamento dei compensi per attività professionale relativa a due immobili, il primo sito in San Gimignano – fraz. Ulignano (SI), Viale Valdelsa n. 18 e di proprietà della signora il CP_1
secondo sito in San Gimignano Loc. Lazzeretto (SI), invece di proprietà dei genitori della medesima, come comprovato dalla documentazione in atti, fra cui la delega da questi ultimi rilasciata al ET, per l'accesso agli atti del Comune competente, al fine di verificare le condizioni urbanistiche dell'immobile di loro proprietà. L'incarico dunque, in assenza di un contratto sottoscritto dalle parti, avrebbe dovuto essere conferito quali committenti, dai proprietari del bene , ovvero i genitori della signora pertanto la pretesa fatta valere nei confronti di quest'ultima non iure CP_1
hereditatis (essendo deceduti i genitori all'epoca della richiesta di pagamento del compenso) ma iure proprio, è infondata. Del resto è lo stesso ET ad Pt_1
allegare di non aver svolto la pratica di sanatoria relativa all'immobile dei genitori della per essere questi deceduti, e pertanto di aver limitato nell'importo il CP_1
compenso richiesto, in tal modo confermando la carenza di titolarità del rapporto controverso in capo alla odierna appellata con riferimento alle prestazioni asseritamente svolte in favore dei suoi genitori, consistite nella sostanza in un mero accesso agli atti e liquidate in € 500,00 in sede di tassazione della notula.
Per quanto attiene invece ai rapporti fra le parti del presente giudizio, il ET ha prodotto un preventivo in allegato al ricorso monitorio recante la data del Pt_1
1.2.2016 dal medesimo predisposto e non sottoscritto dalla signora la quale CP_1
ha sempre contestato di averlo ricevuto;
a fronte di tale difesa, l'attore sostanziale non ha dimostrato l'avvenuta consegna del documento alla committente e l'accettazione da parte di quest'ultima, che, invece, ha sostenuto di essere stata soltanto informata- peraltro nel corso di un incontro avvenuto nel maggio 2016- del costo della pratica di sanatoria (si veda il verbale dell'incontro del 27.09.2017, presso il Consiglio di disciplina territoriale dei Geometri di EN, quale doc. 7 allegato fascicolo di primo grado : .” Per l suddetta pratica, verbalmente a maggio 2016 aveva fatto un preventivo di 4.000,00 - 6.000,00 euro, che la committente credeva corrispondessero agli oneri dovuti al Comune per la Sanatoria”.)
Difettando quindi una prova documentale del conferimento dell'incarico e del suo specifico oggetto, in particolare se di mera consulenza o invece finalizzato alla predisposizione della pratica di sanatoria architettonica relativa all'abitazione della proprietà della occorre verificare se tali fatti costitutivi della domanda di CP_1
adempimento contrattuale proposta dal in sede monitoria, siano stati provati Pt_1 all'esito dell'istruttoria svolta nel pregresso grado di giudizio, come sostenuto dall'appellante.
E' pacifico poi che l'originario interessamento della signora a verificare le CP_1
condizioni dell'immobile nascesse da una intenzione di alienarlo a terzi, interesse poi sfumato nel luglio del 2016, come ammesso dallo stesso appellante ( cfr pagg.
3-4 atto di appello: “Ed in effetti, la Sig.ra dopo avere chiesto, a mezzo mail del CP_1
14.07.2016, al Geom. di ridurre la sanatoria a solo alcune irregolarità presenti nel proprio Pt_1
appartamento di San Gimignano, Loc. Ulignano, alla risposta negativa del tecnico, per impossibilità oggettiva nel realizzare una sanatoria parziale dell'edificio, concludeva con un “ troviamo qualche altra soluzione, se poi non c' è lascia perdere tutto e se ne riparla quando qualcuno sarà davvero interessato”. ( doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado), il quale assume tuttavia che a quella data aveva già predisposto la pratica di sanatoria e invoca a sostegno di tale assunto le dichiarazioni dei testimoni dal medesimo edotti nel pregresso giudizio, che effettivamente il Tribunale, nella sua motivazione, non ha in alcun modo considerato, al fine di valutare se si fosse formata la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del professionista.
Invero gli agenti immobiliari dell'Agenzia Immobiliare Testimone_1
Borgaccio e dell'Agenzia Golden Immobiliare, sentiti all'udienza Testimone_2
del 30.11.2018 hanno riferito di essersi recati nel maggio 2016 presso l'immobile di proprietà della Sig.ra insieme ad altre persone, probabili acquirenti, al fine CP_1
di visionare la casa e che, in quella medesima circostanza, la proprietaria dichiarava
“che l'immobile presentava delle irregolarità urbanistiche ed in particolare che il bagno del piano di sopra doveva essere demolito perché non regolare e che la pratica di sanatoria era seguita dal Geom. e che per qualsiasi chiarimento avrebbero dovuto rivolgersi Parte_1
direttamente al Geom. . Quanto sopra è stato ulteriormente confermato dal Pt_1
geom. , il quale ha riferito di avere svolto attività professionale di CP_3
ET per predisporre la pratica per la sanatoria dell'appartamento di Ulignano e di essere stato pagato dal geom. on il quale lavorava, oltre ad avere partecipato Pt_1
alle riunioni tra le parti in causa.
Lo stesso teste ha altresì dichiarato : “verso la fine di luglio noi avevamo le pratiche pronte per presentare la sanatoria, la non voleva perché non voleva togliere il bagno nel sottotetto CP_1
che per noi non era sanabile e quindi ci chiese di presentare la pratica omettendo di indicare la presenza del bagno nel sottotetto”., nonché di “avere sentito il Geom. nformare sia a mezzo Pt_1
telefono che a voce in un incontro avvenuto sempre nel mese di luglio 2016 all'interno dello Studio tecnico la Sig.ra della completa definizione della pratica”. Pt_1 CP_1
Indubbiamente le risultanze delle prove testimoniali esaminate dimostrano il conferimento dell'incarico da parte della appellata al ET avente ad Pt_1
oggetto la predisposizione della pratica di sanatoria del bene di sua proprietà in vista della vendita.
Il punto dirimente è stabilire se il ET avesse effettivamente già completato l'opera alla data del 14 luglio 2016, epoca in cui non è pacifico che la committente abbia manifestato la volontà di recedere dal rapporto professionale, in quanto, non avendo reperito soggetti realmente interessati all'acquisito dell'immobile, non aveva più interesse ad affrontare i costi di una sanatoria, ritenuti peraltro esosi. Il ET invero, non ha mai mostrato né tantomeno inviato alla cliente la Pt_1
documentazione comprovante l'attività per suo conto espletata, nemmeno al momento della richiesta di pagamento della notula nel marzo 2017, producendola per la prima volta in allegato al ricorso ex art. 633 c.p.c. , comportamento per il quale il primo giudice ha ritenuto “che la sanatoria in atti sia stata “confezionata” ad arte ai soli fini di giustificare la richiesta di compenso con il deposito del decreto ingiuntivo opposto” , affermando che la prestazione professionale non avrebbe mai potuto essere completata con un unico accesso agli atti presso il Comune di San Gimignano, effettuato su delega della dal ET nel periodo fra febbraio/ CP_1 Pt_1
luglio 2016 ( circostanza quest'ultima confermata dai testi e Testimone_3 [...]
funzionari amministrativi del Comune di San Gimignano, oltre che e Tes_4 CP_2 ) , perché non sufficiente a reperire le informazioni necessarie ai fini della Pt_3
redazione della pratica de qua .
Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione valorizzando il contenuto della relazione prodotta dall'opponente a firma del proprio tecnico di parte ET ( di cui CP_2
però nella motivazione non riporta il contenuto) e delle dichiarazioni del ET del Genio Civile che, tuttavia, come lamentato dall'appellante, non sono in Per_1
atti, né tale soggetto è stato evocato dalla come teste dinanzi al Tribunale. CP_1
Ebbene la relazione tecnica a firma della ET ( doc.7 fascicolo CP_2
opponente) per verificare la conformità urbanistica dell'immobile di proprietà della attiene ad aspetti strutturali del sottotetto dell'abitazione, tantovero che CP_1
fu interpellato il Genio Civile, e non a quelli architettonici, quindi ha un oggetto diverso da quello dell'incarico conferito al ET inoltre dalla lettura della Pt_1
consulenza si apprende che è stata redatta dalla professionista eseguendo anch'essa un unico accesso agli atti.
Dunque le argomentazioni su cui il primo giudice ha fondato il proprio convincimento circa il confezionamento ad arte della pratica di sanatoria con relativi elaborati tecnici da parte del ET in epoca successiva all'interruzione dei Pt_1
rapporti fra le parti, non sono condivisibili perché non supportate da elementi di prova effettivi, ed anzi sono contrarie al contenuto delle dichiarazioni del teste ET ( che collaborava con il ET alla pratica), il quale CP_3 Pt_1
ha confermato che la sanatoria era stata completata nel luglio del 2016 anche se poi non presentata, per volontà della committente;
la testimonianza non è infine in alcun modo smentita da quelle rese dai testi edotti a prova contraria dalla ovvero CP_1
il marito e la sorella, che nulla di specifico sul punto hanno saputo riferire.
Ritenuto dunque accertato che al momento del recesso della committente dal contratto d'opera professionale avente ad oggetto la redazione di pratica di sanatoria architettonica dell'immobile di sua proprietà, per venir meno dell'interesse alla stessa, non volendo più vendere l'immobile ( cfr messaggio del 14.07.2016: “ Ciao ho riflettuto sulla tua telefonata e escludo il fatto che si possa smontare il bagno e la Pt_1 camera da letto per andare avanti con questa cosa (…) il bagno è bruttino, ma al momento non mi interessa proprio risistemarlo (…) troviamo qualche altra soluzione, se poi non c'è lascia perdere tutto e se ne riparla quando qualcuno sarà davvero interessato all'acquisto” ) il professionista avesse già completato la pratica, in applicazione dell'art. 2237 c.c. la signora è tenuta al pagamento del compenso in favore del ET CP_1 Pt_1
per l'opera fino a quel momento svolta e provata per tabulas, come verificato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale.
Per quanto attiene al quantum , l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo pari ad €
4.349,65 è conforme a quello tassato dall'ordine dei Geometri per la pratica relativa all'immobile di proprietà della odierna appellata;
nel corso del giudizio di primo grado
è stata anche espletata una ctu per valutare la congruità del medesimo compenso, ampiamente attestata, considerato che il perito d'ufficio è pervenuto ad una quantificazione superiore. Da tale somma va detratto l'acconto versato dalla di euro 200,00 come da fattura n.10/2017 ( doc. 4 fascicolo primo grado CP_1
, residuando dunque un compenso professionale pari ad € 4.149,65 oltre Pt_1
accessori.
In definitiva, e in riforma della sentenza gravata, parte appellata va condannata al pagamento in favore del ET della somma di € 4.149,65 oltre iva e Pt_1
C.I.P.A.G. e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
L'accoglimento in questa sede della domanda di adempimento contrattuale proposta dal ET sia pur limitatamente al rapporto d'opera professionale Pt_1
instaurato con la signora afferente l'immobile di sua proprietà e non anche CP_1
quello dei suoi genitori, comporta altresì la revoca della condanna pronunciata dal primo giudice ex art. 96 c.p.c in danno dell'odierno appellante.
3. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, l'esito finale della lite ha visto l'appellante parzialmente vittorioso, in ragione del rigetto della domanda di pagamento di compenso professionale per l'attività riferita all'immobile di proprietà dei genitori della odierna appellata;
quest'ultima dal canto suo, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, ha avuto un comportamento finalizzato ad addivenire ad una soluzione bonaria della lite, prima promuovendo un procedimento di mediazione a cui il ET non ha inteso partecipare, poi offrendo banco iudicis la somma di euro 3000,00 sia all'udienza del
30.11.2018 prima dell'espletamento dell'istruttoria, ( cfr relativo verbale), che a quella del 9.11.2021, entrambe rifiutate dalla controparte senza specifica indicazione dei motivi ( cfr verbale di udienza del 30.11.2018 e memoria deposita il Pt_1
22.11.2021), nonostante l'importo offerto non fosse significativamente inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo (e ancor più al compenso liquidato in questa sede, all'esito del complessivo giudizio di merito). Ricorrono pertanto giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi per ½, il residuo va posto a carico della signora nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come CP_1
modificato dal D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia ( ricompreso nello scaglione fino ad € 5200,00), considerato uno sforzo difensivo medio, con esclusione per il presente giudizio della fase di trattazione /istruttoria in quanto non espletata.
Per le medesime ragioni anche le spese della ctu espletata dinanzi al Tribunale, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 922/2021 del Tribunale di EN , ogni Parte_1
altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 4.149,65 oltre iva e Parte_1
C.I.P.A.G. e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi compensate per ½, e condanna
[...]
alla refusione in favore di del residuo, che liquida per CP_1 Parte_1
compensi professionali in € 1276,00 per il primo grado e in € 961,50 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi;
3) pone le spese della ctu come liquidate dal Tribunale, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.