Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 1520/2024 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Laura De Simone Presidente dott. Guendalina Pascale Giudice relatore dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata in data 3.12.24
DA
TI PA (C.F. [...]), ID SS (C.F.
[...]), TI UR (C.F. [...]), NA TA
NA (C.F. [...]), ON RE D'AB (C.F. [...]), RI PI D'LE (C.F. [...]),
EB IO (C.F. [...]), IM NI (C.F.
[...]), VI IA (C.F. [...]), CA
NI (C.F. [...]), LL AS (C.F. [...]),
ND NO (C.F. [...]), CA PA (C.F. [...]), BA LU (C.F. [...]), SS
AR (C.F. [...]), BA AZ (C.F.
[...]), IA VO (C.F. [...]), PP AN
(C.F. [...]), ON VI (C.F. [...]), RI RE
ON (C.F. [...]), DR UI (C.F. [...]), UI RG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS
RINGELA
NEI CONFRONTI DI
S.L.M. SOCIETA' COOPERATIVA 14563931006 con il patrocinio dell'avv. LUCIBELLO
LUDOVICO
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 3.12.24 parte creditrice procedente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di S.L.M. SOCIETA' COOPERATIVA;
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione;
• parte resistente si è ritualmente costituita, eccependo di aver depositato in data 25.10.24 un'istanza presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'apertura della procedura di pagina 1 di 4
• parte ricorrente, a sua volta, ha insistito per l'apertura della LG;
• all'esito dell'udienza tenutasi in data 15.1.25 è altresì pervenuto al GR il successivo ricorso per apertura di LG depositato da ND BE + 4 (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MINOTTI EMILIANO;
osserva quanto segue:
• sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa
(COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
• la società debitrice è un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., come altresì affermato nel parere del Ministero competente e non contestato dalla resistente, che svolge attività di facchinaggio e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• dev'essere disatteso quanto eccepito dalla società debitrice in merito al preventivo incardinamento della procedura amministrativa di apertura della LCA. A norma dell'art. 295 co. 2 CCI, infatti, ciò che preclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è soltanto il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, provvedimento pacificamente ancora non emesso. Ciò e stato confermato già nel vigore della legge fallimentare dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. n.
12268/2024), che ha statuito che l'elemento dirimente per stabilire quale delle due procedure (i.e. la LCA
o il fallimento) ex art. 196 LF debba prevalere sull'altra non è rappresentato dal momento della presentazione delle rispettive domande di accesso alle procedure medesime, quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento, sicchè non sussistono neppure i presupposti per la richiesta sospensione;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000, sussistendo pendenze erariali per oltre euro 2.600.000,00;
• si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121CCII come risulta desumibile;
1) dai dati del bilancio 2022 in atti;
2) dalle dichiarazioni confessorie contenute nella memoria di costituzione della società;
3) dai decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi su cui è fondato il credito di ciascun istante;
4) dai precetti vanamente intimati alla debitrice;
5) dal vano tentativo di pignoramento;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 26 ssCCI;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di S.L.M. SOCIETA' COOPERATIVA 14563931006, con sede in Milano, via Colautti 1, quale procedura principale;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
3) NOMINA Curatore il dott. Luigi Spagnolo professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 2 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 7.5.25 ad ore 10.40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
pagina 3 di 4 DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Milano, il 16.1.25
Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone
Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale
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