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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2776 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FABIANI VALERIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CREMASCO PATRIZIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Per
1. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi
1 periodi di convivenza.
2. Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle ore 14.30/15.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- due giorni a settimana (indicativamente il martedì e giovedì salvo diversi accordi per impegni lavorativi dei genitori o impegni extrascolastici dello stesso figlio dalle ore 16 con accompagnamento a scuola il giorno successivo) nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre ed un giorno a settimana (il martedì dalle ore 16 con accompagnamento a scuola il giorno successivo) quando passerà il fine settimana con il padre.
Nel periodo di vacanza scolastica, nei giorni in cui il figlio starà con il padre, questo lo riporterà il giorno successivo direttamente alla mamma verso le ore 8.30 salvo diverso accordo con la stessa.
Per
- Durante il periodo estivo potrà passare con entrambi i genitori due settimane anche non consecutive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo o sovrapposizione di periodi di ferie un anno deciderà la madre e un anno il padre) e i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
- Durante le vacanze natalizie il minore passerà alternativamente con ogni genitore la sera della
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale e trascorrerà, alternativamente, i giorni di Santo Stefano, capodanno e dell'Epifania; il figlio trascorrerà inoltre alternativamente con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e in via alternata tutti i cosiddetti “ponti”.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche
Per degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di .
3. Nei giorni in cui il bambino starà con i rispettivi genitori, gli stessi dovranno personalmente vigilarlo e custodirlo, provvedendo direttamente a quanto necessario, senza affidarle a terze persone, tranne i familiari.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1 Pt_1 la somma di €200,00 mensili entro il giorno 10 del mese con bonifico bancario all'iban
[...] della signora oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5. L'assegno unico previsto per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6. Le parti si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per il figlio con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali.
Eventuali viaggi all'estero del minore dovranno essere sempre previamente concordati.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
2 comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2024 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
Per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore .
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_2
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 11/3/2025.
3 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2776 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FABIANI VALERIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CREMASCO PATRIZIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Per
1. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi
1 periodi di convivenza.
2. Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle ore 14.30/15.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- due giorni a settimana (indicativamente il martedì e giovedì salvo diversi accordi per impegni lavorativi dei genitori o impegni extrascolastici dello stesso figlio dalle ore 16 con accompagnamento a scuola il giorno successivo) nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre ed un giorno a settimana (il martedì dalle ore 16 con accompagnamento a scuola il giorno successivo) quando passerà il fine settimana con il padre.
Nel periodo di vacanza scolastica, nei giorni in cui il figlio starà con il padre, questo lo riporterà il giorno successivo direttamente alla mamma verso le ore 8.30 salvo diverso accordo con la stessa.
Per
- Durante il periodo estivo potrà passare con entrambi i genitori due settimane anche non consecutive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo o sovrapposizione di periodi di ferie un anno deciderà la madre e un anno il padre) e i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
- Durante le vacanze natalizie il minore passerà alternativamente con ogni genitore la sera della
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale e trascorrerà, alternativamente, i giorni di Santo Stefano, capodanno e dell'Epifania; il figlio trascorrerà inoltre alternativamente con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e in via alternata tutti i cosiddetti “ponti”.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche
Per degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di .
3. Nei giorni in cui il bambino starà con i rispettivi genitori, gli stessi dovranno personalmente vigilarlo e custodirlo, provvedendo direttamente a quanto necessario, senza affidarle a terze persone, tranne i familiari.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1 Pt_1 la somma di €200,00 mensili entro il giorno 10 del mese con bonifico bancario all'iban
[...] della signora oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5. L'assegno unico previsto per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6. Le parti si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per il figlio con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali.
Eventuali viaggi all'estero del minore dovranno essere sempre previamente concordati.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
2 comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2024 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
Per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore .
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_2
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 11/3/2025.
3 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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