Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 10/12/2025, n. 22252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22252 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22252/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8098 del 2025, proposto da
AN BO, Giorgio LU, in qualità di erede del de cuius AN AR PO, AR ES ON, AN IC, LE ZI, AR LB Tidu, TT IC, AO MP, PE IN, SA OB, ER AN, AR AS, UR CC, AR DI, AN SP, IA NI, AN AR EA, NN De MA, NA TO, LA Di LE, NU GR, EN GR, NU L’TO, BR AG, LB IN, CI UC, RD NE, rappresentati e difesi dall’avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 11618/2024 pubblicata il 18.11.2024 - rg 1376/2024 unitamente al decreto di correzione materiale n. cronol. 3907/2025 del 12.1.2025 - rg 1376-1/2024 emessa dal Tribunale di Roma Prima Sezione Lavoro passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. LE La LF LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 14 luglio 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11618/2024 pubblicata in data 18 novembre 2024, nel procedimento NRG 1376/2024, passata in giudicato, e del pedissequo decreto correttivo del dispositivo n. 3907/2025 del 12 gennaio 2025 recante correzione del dispositivo della sentenza, con inclusione della distrazione delle spese legali ivi liquidate in favore dell’avv. Valerio Femia.
Con la citata sentenza il Giudice adito ha così statuito, per quanto qui di interesse:
-ha accertato il diritto dei ricorrenti all’adeguamento della fascia stipendiale non attribuita rispettivamente per ciascun ricorrente, con indicazione dettagliata per ogni ricorrente delle fasce dovute;
-e ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti di somme a titolo di differenze retributive e di somme a titolo di interessi.
Il Tribunale di Roma ha altresì condannato la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.890 oltre spese generali, iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Valerio Femia con il citato decreto correttivo n. 3907/2025.
2. In data 25 luglio 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, tanto sotto il profilo dell’adeguamento delle fasce stipendiali quanto sotto il profilo dei pagamenti, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
Si precisa che:
-da quanto dichiarato nel ricorso per ottemperanza, il solo ricorrente LB IN ha ottenuto il pagamento di 22.053,25 lordi ed agisce per il pagamento di euro 957,49 per interessi;
-inoltre l’Amministrazione ha documentato nel presente giudizio, per la sola ricorrente TT IC, un provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio del 15 settembre 2025 che, in esecuzione della sentenza ottemperanda, ridetermina l’anzianità di servizio complessiva e la progressione di carriera della predetta ricorrente, con rinvio alla Ragioneria territoriale dello Stato per applicare la progressione di carriera, calcolare l’importo dovuto e provvedere alla liquidazione di quanto da saldare.
5. Tanto precisato, deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare completa esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di penalità di mora. Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014), deve tenersi in considerazione, quale ragione esimente, l’odierna nomina del Commissario per il caso di persistente inadempimento al decorso del termine di sessanta giorni.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge, con distrazione dei relativi importi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe (sentenza n. 11618/2024 pubblicata il 18.11.2024 - rg 1376/2024 unitamente al decreto di correzione materiale n. cronol. 3907/2025 del 12.1.2025 - rg 1376-1/2024 emessa dal Tribunale di Roma Prima Sezione Lavoro) nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Valerio Femia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF LL, Presidente FF
LE La LF LL, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La LF LL | AF LL |
IL SEGRETARIO