Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel. – est. dott. Davide Palmieri – giudice: ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2185/2024 del R.G.A.C.
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, v.le G. Mazzini n. 113, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Giovanni Guercio, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso
Ricorrente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo
Convenuto non costituito
Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato tribunale per ottenere l'autorizzazione al trattamento chirurgico di Parte_1
adeguamento dei caratteri sessuali alla sua identità psicosessuale maschile e la rettificazione degli atti dello stato civile inerenti al sesso e al nome, da a Pt_1 Per_1
A fondamento della domanda ha allegato: di aver manifestato sin dall'infanzia una psicosessualità di tipo maschile, assumendone l'aspetto e l'atteggiamento; che la sofferenza provocata dalla propria condizione l'ha spinta a rivolgersi all'azienda ospedaliera San Camillo- Forlanini di Roma, che ha attestato la condizione di disforia di genere;
di aver assunto, anche grazie alla terapia ormonale, l'aspetto esteriore di uomo così da riconoscersi nel nome di Per_1
La domanda va accolta.
La ricorrente ha precisato di provare disagio nella sua fisicità fin dall'età di quindici anni e che tale disagio è stato espresso e compreso dai suoi genitori che l'hanno accompagnata a Roma per intraprendere un percorso terapeutico, sia sotto il profilo psicologico sia, da poco più di un anno, ormonale.
In particolare, la ricorrente ha riferito di aver iniziato tale percorso presso il centro Saipif dove è trattata dal punto di vista psicologico e di assumere terapia ormonale sostituiva da un anno e quattro mesi, così da aver sviluppato un po' di peluria, aver cambiato la voce, aver preso massa muscolare ed essere andata in amenorrea;
ha inoltre riferito di sentirsi molto più a proprio agio in questo stato poiché l'identità apparente corrisponde al proprio vissuto interiore e che il suo cambiamento è stato accolto con benevolenza dagli amici e compagni di classe, ma di provare molto disagio per il fatto che il suo nome è rimasto al femminile sul registro elettronico, mentre vorrebbe che venisse cambiato nel nome di elezione . Per_1
Dalla documentazione versata in atti risulta che è in cura dal 7.11.2022 presso il Servizio per Pt_1
l'adeguamento della identità fisica con quella psichica (Saipif) dell'Azienda ospedaliera San Camillo --
Forlanini di Roma, che è stata accertata la condizione di disforia di genere e che è sottoposta dal 19.9.2023 alla terapia ormonale mascolinizzante.
In particolare, la relazione psicologica del Saipif datata 10.4.2024, a firma della dott.ssa e Persona_2
dott.ssa che seguono sin dal suo primo ingresso nella struttura, attesta che i Persona_3 Pt_1
genitori di si sono rivolti alla struttura per il disagio sempre più pressante della figlia nell'identificarsi al Pt_1
femminile e del desiderio di essere riconosciuta secondo l'identità di genere maschile.
Come si è detto, col percorso psicodiagnostico portato a termine nel gennaio 2023 si è riscontrata l'incongruenza di genere – già definita in ambito medico disforia – che viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuato e il sesso assegnato”. Il personale sanitario ha attestato che la rettificazione chirurgica ed anagrafica rappresentano, allo stato, il percorso adeguato per un “soddisfacente riequilibrio nelle persone con Incongruenza di Genere”, che “appare in grado di Pt_1
affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono” e che in lei tale desiderio è rimasto “stabile e immutato nel corso del tempo.” D'altronde, risulta essere in atto l'assunzione di una terapia con Tostrex – inizialmente di due e poi quattro erogazioni al giorno – presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma che, secondo il parere medico, “deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche”, quelle tipicamente maschili.
Può dunque dirsi confermata una condizione psico-sessuale caratterizzata da forti connotazioni maschili che giustificano la rettifica di attribuzione di sesso.
Quanto alla domanda di rettificazione anagrafica, la relazione del Saipif evidenzia le difficoltà che Pt_1
incontra nel quotidiano per il possesso di documentazione anagrafica al femminile che” limitando fortemente la libertà della persona, contribuisce ad incrementare il rischio dello sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza”, situazione che si è riscontrata anche a seguito dell'esame della ricorrente.
D'altronde, per la rettifica del sesso nei registri dello stato civile la giurisprudenza costituzionale (Corte cost.
n. 221/2015) ha escluso la necessità di un trattamento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, che è solo un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, mezzo dunque non necessario quando il percorso (psicologico-comportamentale e ormonale) di transizione dell'identità di genere è oggettivamente compiuto.
Ciò che invece rileva è “la serietà ed univocità del percorso scelto”, risultante dagli accertamenti tecnici ritenuti necessari (Cass. 15138/2015); tale impostazione, peraltro, è stata da ultimo confermata dalla Corte
Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive la necessità dell'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico “anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute” siano ritenute sufficienti “per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (C. Cost. n. 143/2024).
Nella specie, si deve ritenere che la certificazione sanitaria prodotta, rilasciata da struttura ospedaliera pubblica, sia ampiamente sufficiente nell'attestare, inequivocabilmente, la condizione della parte richiedente;
d'altronde, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, dovendosi tenere conto del nuovo prenome indicato dalla persona ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (Cass. n. 3877/2020). Nulla osta, pertanto, all'attribuzione del nome richiesto, con cui la parte viene identificata.
Nel provvedere come da dispositivo, non si fa luogo al rimborso delle spese, stante la mancanza di opposizione e la qualità di litisconsorte necessario della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. autorizza nata il [...] a Bari a [...] ai trattamenti medico-chirurgici Parte_1 necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla identità di genere maschile;
2. autorizza la rettificazione anagrafica e pertanto ordina all'ufficiale dello stato civile del comune competente di rettificare l'atto di nascita di (n. 52, p. I, s. A, anno 2006) nel senso che il Parte_1
nome deve essere sostituito con il sesso femminile con quello maschile;
Pt_1 Per_1
3. nulla per le spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
L'estensore Il presidente
Francesca Capuzzi Eugenio Maria Turco