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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1425/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Agrigento, presso lo studio dell'avv. Angela che lo rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
, nata ad [...] il [...], nella qualità di genitore esercente la CP_1 potestà sui figli minori (nato ad [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
nata ad [...] il [...]), rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce
[...] all'atto di precetto notificato in data 24/04/2021, dall'avv. Maria Luisa Spoto presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata.
-CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione avverso atto di precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio in opposizione all'atto di precetto notificatogli il
24.04.2021 dalla convenuta -opposta per il pagamento dell'importo di € 7.050,00 in forza del provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento – emesso nel procedimento di separazione n. 3653/2018 –con cui venne posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere la somma di € 400,00 in favore della signora per il mantenimento CP_1 dei figli minori e somma calcolata dal novembre 2018,– Persona_1 Persona_2
data di presentazione della domanda per la separazione giudiziale, fino al mese di aprile 2021.
L'opponente ha contestato l'intimazione di pagamento allegando, in punto di fatto, che “per tutto il periodo antecedente all'udienza presidenziale, e fino alla costituzione in giudizio del
Sig. (Aprile 2019), i due coniugi hanno continuato a vivere sotto lo stesso Parte_1 tetto” e “che il signor non risulta debitore nei confronti della della somma Pt_1 CP_1
indicata nell'atto di precetto atteso che dal 16/11/2018 e fino al decreto che ha pronunciato la separazione l'opponente, per avere convissuto con la moglie e i figli sotto lo stesso tetto, occupandosi della famiglia con il suo apporto materiale e consentendo alla moglie di lavorare in assoluta serenità in quanto del tutto sgravata da tali incombenze (accudimento dei figli e della casa).” In punto di diritto ha pertanto asserito di avere assolto all'obbligo della contribuzione con l'attività lavorativa casalinga in ragione della dedotta decorrenza dell'obbligo di contribuzione non dalla data della domanda giudiziale bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione poiché è solo da questo momento che diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica. Ha inoltre esposto di avere, in riferimento alle somme dovute per il mese di luglio
2020, pari ad Euro 250.00, legittimamente ridotto l'importo del mantenimento ad € 150,00 per avere tenuto con sé i figli per quindici giorni avendo provveduto al loro mantenimento diretto, nonché di avere versato la somma di € 300,00 dal giugno 2018 e fino al 18 aprile 2021 assolvendo quasi del tutto all'obbligo di mantenimento.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione ed a tal uopo ha allegato: - “ che il sig. è rimasto nella casa in Piana degli Albanesi per sua libera Pt_1
scelta nonostante la moglie gli avesse comunicato di aver intrapreso giudizio per la separazione giudiziale e solo con la sua costituzione decise di andarsene;
“la presunta attività domestica prestata dal in favore dei figli è consistita solo ed esclusivamente nel Pt_1 fatto di tenerli in casa con sé tanto da non costituire un motivo di esonero dai suoi obblighi anche perché lo stesso in quel periodo ha continuato a vivere alle spalle della moglie, sottraendosi a tutti i suoi obblighi per ragioni di comodo”; - la decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge dalla data della domanda giudiziale;
- l'inadempimento del sig. anche per il periodo successivo all'ordinanza presidenziale per avere Pt_1
corrisposto il mantenimento in misura parziale ovvero € 200,00 a far data da Novembre 2019;
- l'arbitrarietà della riduzione del mantenimento relativo al mese di luglio 2020 poiché il pagamento frazionato della contribuzione al mantenimento è stabilito al fine di agevolare il debitore al puntuale rispetto dell'onere di contribuzione dell'importo dovuto per l'anno.
Conseguentemente ha instato per il rigetto dell'opposizione ed in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta non dovuta la contribuzione dalla data della domanda per la separazione giudiziale a quella dell'emissione dell'ordinanza di separazione, per la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma a credito di € 5.050,00.
La causa, all'esito dell'istruttoria, estrinsecatasi nell'escussione dei testimoni di parte attrice,
è stata, previa precisazione delle conclusioni, assunta in decisione.
Orbene, l'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta in diversa inferiore misura rispetto a quella chiesta per quanto di seguito osservato. L'allegazione fattuale secondo la quale l'opponente avrebbe convissuto con la moglie ed i figli dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019 in cui ebbe a costituirsi in giudizio è stata confermata dall'opposta, con la diversa decorrenza dal mese di dicembre 2018 al mese di aprile 2019, la quale non si è limitata alla non contestazione della circostanza, ma ne ha assunto l'irrilevanza, “atteso che il sig. è rimasto nella casa in Piana degli Albanesi per sua libera scelta nonostante Pt_1
la moglie gli avesse comunicato di aver intrapreso giudizio per la separazione giudiziale e solo con la sua costituzione decise di andarsene;
”- Il suddetto dato di fatto deve pertanto ritenersi provato in applicazione del principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115
c.p.c., a tenore del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Peraltro, dall'escussione delle testimoni, all'udienza del 16.03.2023 è emersa la conferma del suddetto fatto con la decorrenza allegata dall'opposta. In punto di diritto, va rilevata la fondatezza dell'eccepita non debenza dei ratei della contribuzione di mantenimento per i mesi successivi al deposito da parte della sig.ra della domanda di separazione giudiziale fino alla cessazione della coabitazione dei CP_1
coniugi in ragione dell' avvenuto assolvimento di detta obbligazione da parte del sig. con la svolta attività di casalingo. Invero, nel caso, ricorrente nella fattispecie, in Pt_1
cui la domanda per la separazione giudiziale è stata presentata prima della fine della coabitazione, gli obblighi contributivi del genitore sono riconducibili all'effettiva cessazione della coabitazione, atteso che da quel momento sono efficaci i provvedimenti relativi alla prole poiché se gli effetti fossero retroagiti alla data della domanda, si sarebbe creato un obbligo a carico di un soggetto già adempiente – poiché deve presumersi per il tempo della convivenza la compartecipazione al mantenimento dei figli con il diverso contributo dell'attività casalinga – causando un'inammissibile duplicazione dell'obbligazione. (Cass.
Civ. n. 3302/2017, Corte di Cassazione, ordinanza n. 8816/2020).
Quanto alla riduzione unilaterale dell'assegno di mantenimento relativo al mese di luglio
2021, per avere l'attore tenuto con sé i figli per quindici giorni provvedendo al mantenimento diretto, deve rilevarsene l'illegittimità non solo perché eventuali riduzioni sono possibili solo tramite nuovi accordi tra genitori o una modifica giudiziale richiesta al Tribunale ma anche in ragione del fatto che l'assegno è un contributo annuale stabilito dal giudice e non un rimborso di spese giornaliere, e le spese fisse per il minore non cessano per l'altro genitore,
(Cass. n. 18869/2014). “L'assegno di mantenimento mensile rappresenta una frazione di un importo complessivo annuo, determinato tenendo conto delle esigenze del minore e delle capacità economiche dei genitori, nonché del tempo trascorso con ciascuno.” (Cassazione, ordinanza n. 16351 del 21 giugno 2018). Pertanto l'assegno non può essere sospeso o ridotto automaticamente nei mesi estivi, neppure se il minore vive temporaneamente con il genitore non affidatario.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, con l'atto di precetto avverso il quale è stata introdotta la presente opposizione è stato intimato all'odierno attore il pagamento della somma di €
7.050,00 a titolo di contribuzione dovuta per il mantenimento dei figli minori, siccome specificata nell'atto di precetto, ovvero: € 400,00 per la mensilità di dicembre 2018, €
4.400,00 quale residuo per il mantenimento dovuto da gennaio a febbraio 2019 ( € 4.800,00
– 400), € 1.850,00 quale residuo per il mantenimento dovuto da gennaio ad aprile 2021 ( €
1.600,00 – 1.200), € 400,00 quale residuo dovuto per il mantenimento da gennaio ad aprile
2021. Da quanto innanzi rilevato consegue che l'intimazione di pagamento della somma di
€ 7.050,00 è valida nei limiti del minor importo di € 5.050,00 dovendo essere esclusi n. 5 assegni di mantenimento da dicembre 2018 ad aprile 2019 ( € 400,00 x 5). Le spese di lite liquidate in dispositivo, in ragione dell'esito del giudizio sono compensate per
2/5 e per i restanti 3/5 se ne dispone la refusione, a carico dell'opponente prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- Dichiara l'atto di precetto impugnato valido per la minor somma di € 5.050,00;
- Liquida le spese di lite in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge e ne dispone la compensazione tra le parti nella misura dei 2/5 e la refusione a carico dell'attore in favore della convenuta per i restanti 3/5.
Così deciso in Agrigento il 7.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1425/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Agrigento, presso lo studio dell'avv. Angela che lo rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
, nata ad [...] il [...], nella qualità di genitore esercente la CP_1 potestà sui figli minori (nato ad [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
nata ad [...] il [...]), rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce
[...] all'atto di precetto notificato in data 24/04/2021, dall'avv. Maria Luisa Spoto presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata.
-CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione avverso atto di precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio in opposizione all'atto di precetto notificatogli il
24.04.2021 dalla convenuta -opposta per il pagamento dell'importo di € 7.050,00 in forza del provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento – emesso nel procedimento di separazione n. 3653/2018 –con cui venne posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere la somma di € 400,00 in favore della signora per il mantenimento CP_1 dei figli minori e somma calcolata dal novembre 2018,– Persona_1 Persona_2
data di presentazione della domanda per la separazione giudiziale, fino al mese di aprile 2021.
L'opponente ha contestato l'intimazione di pagamento allegando, in punto di fatto, che “per tutto il periodo antecedente all'udienza presidenziale, e fino alla costituzione in giudizio del
Sig. (Aprile 2019), i due coniugi hanno continuato a vivere sotto lo stesso Parte_1 tetto” e “che il signor non risulta debitore nei confronti della della somma Pt_1 CP_1
indicata nell'atto di precetto atteso che dal 16/11/2018 e fino al decreto che ha pronunciato la separazione l'opponente, per avere convissuto con la moglie e i figli sotto lo stesso tetto, occupandosi della famiglia con il suo apporto materiale e consentendo alla moglie di lavorare in assoluta serenità in quanto del tutto sgravata da tali incombenze (accudimento dei figli e della casa).” In punto di diritto ha pertanto asserito di avere assolto all'obbligo della contribuzione con l'attività lavorativa casalinga in ragione della dedotta decorrenza dell'obbligo di contribuzione non dalla data della domanda giudiziale bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione poiché è solo da questo momento che diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica. Ha inoltre esposto di avere, in riferimento alle somme dovute per il mese di luglio
2020, pari ad Euro 250.00, legittimamente ridotto l'importo del mantenimento ad € 150,00 per avere tenuto con sé i figli per quindici giorni avendo provveduto al loro mantenimento diretto, nonché di avere versato la somma di € 300,00 dal giugno 2018 e fino al 18 aprile 2021 assolvendo quasi del tutto all'obbligo di mantenimento.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione ed a tal uopo ha allegato: - “ che il sig. è rimasto nella casa in Piana degli Albanesi per sua libera Pt_1
scelta nonostante la moglie gli avesse comunicato di aver intrapreso giudizio per la separazione giudiziale e solo con la sua costituzione decise di andarsene;
“la presunta attività domestica prestata dal in favore dei figli è consistita solo ed esclusivamente nel Pt_1 fatto di tenerli in casa con sé tanto da non costituire un motivo di esonero dai suoi obblighi anche perché lo stesso in quel periodo ha continuato a vivere alle spalle della moglie, sottraendosi a tutti i suoi obblighi per ragioni di comodo”; - la decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge dalla data della domanda giudiziale;
- l'inadempimento del sig. anche per il periodo successivo all'ordinanza presidenziale per avere Pt_1
corrisposto il mantenimento in misura parziale ovvero € 200,00 a far data da Novembre 2019;
- l'arbitrarietà della riduzione del mantenimento relativo al mese di luglio 2020 poiché il pagamento frazionato della contribuzione al mantenimento è stabilito al fine di agevolare il debitore al puntuale rispetto dell'onere di contribuzione dell'importo dovuto per l'anno.
Conseguentemente ha instato per il rigetto dell'opposizione ed in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta non dovuta la contribuzione dalla data della domanda per la separazione giudiziale a quella dell'emissione dell'ordinanza di separazione, per la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma a credito di € 5.050,00.
La causa, all'esito dell'istruttoria, estrinsecatasi nell'escussione dei testimoni di parte attrice,
è stata, previa precisazione delle conclusioni, assunta in decisione.
Orbene, l'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta in diversa inferiore misura rispetto a quella chiesta per quanto di seguito osservato. L'allegazione fattuale secondo la quale l'opponente avrebbe convissuto con la moglie ed i figli dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019 in cui ebbe a costituirsi in giudizio è stata confermata dall'opposta, con la diversa decorrenza dal mese di dicembre 2018 al mese di aprile 2019, la quale non si è limitata alla non contestazione della circostanza, ma ne ha assunto l'irrilevanza, “atteso che il sig. è rimasto nella casa in Piana degli Albanesi per sua libera scelta nonostante Pt_1
la moglie gli avesse comunicato di aver intrapreso giudizio per la separazione giudiziale e solo con la sua costituzione decise di andarsene;
”- Il suddetto dato di fatto deve pertanto ritenersi provato in applicazione del principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115
c.p.c., a tenore del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Peraltro, dall'escussione delle testimoni, all'udienza del 16.03.2023 è emersa la conferma del suddetto fatto con la decorrenza allegata dall'opposta. In punto di diritto, va rilevata la fondatezza dell'eccepita non debenza dei ratei della contribuzione di mantenimento per i mesi successivi al deposito da parte della sig.ra della domanda di separazione giudiziale fino alla cessazione della coabitazione dei CP_1
coniugi in ragione dell' avvenuto assolvimento di detta obbligazione da parte del sig. con la svolta attività di casalingo. Invero, nel caso, ricorrente nella fattispecie, in Pt_1
cui la domanda per la separazione giudiziale è stata presentata prima della fine della coabitazione, gli obblighi contributivi del genitore sono riconducibili all'effettiva cessazione della coabitazione, atteso che da quel momento sono efficaci i provvedimenti relativi alla prole poiché se gli effetti fossero retroagiti alla data della domanda, si sarebbe creato un obbligo a carico di un soggetto già adempiente – poiché deve presumersi per il tempo della convivenza la compartecipazione al mantenimento dei figli con il diverso contributo dell'attività casalinga – causando un'inammissibile duplicazione dell'obbligazione. (Cass.
Civ. n. 3302/2017, Corte di Cassazione, ordinanza n. 8816/2020).
Quanto alla riduzione unilaterale dell'assegno di mantenimento relativo al mese di luglio
2021, per avere l'attore tenuto con sé i figli per quindici giorni provvedendo al mantenimento diretto, deve rilevarsene l'illegittimità non solo perché eventuali riduzioni sono possibili solo tramite nuovi accordi tra genitori o una modifica giudiziale richiesta al Tribunale ma anche in ragione del fatto che l'assegno è un contributo annuale stabilito dal giudice e non un rimborso di spese giornaliere, e le spese fisse per il minore non cessano per l'altro genitore,
(Cass. n. 18869/2014). “L'assegno di mantenimento mensile rappresenta una frazione di un importo complessivo annuo, determinato tenendo conto delle esigenze del minore e delle capacità economiche dei genitori, nonché del tempo trascorso con ciascuno.” (Cassazione, ordinanza n. 16351 del 21 giugno 2018). Pertanto l'assegno non può essere sospeso o ridotto automaticamente nei mesi estivi, neppure se il minore vive temporaneamente con il genitore non affidatario.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, con l'atto di precetto avverso il quale è stata introdotta la presente opposizione è stato intimato all'odierno attore il pagamento della somma di €
7.050,00 a titolo di contribuzione dovuta per il mantenimento dei figli minori, siccome specificata nell'atto di precetto, ovvero: € 400,00 per la mensilità di dicembre 2018, €
4.400,00 quale residuo per il mantenimento dovuto da gennaio a febbraio 2019 ( € 4.800,00
– 400), € 1.850,00 quale residuo per il mantenimento dovuto da gennaio ad aprile 2021 ( €
1.600,00 – 1.200), € 400,00 quale residuo dovuto per il mantenimento da gennaio ad aprile
2021. Da quanto innanzi rilevato consegue che l'intimazione di pagamento della somma di
€ 7.050,00 è valida nei limiti del minor importo di € 5.050,00 dovendo essere esclusi n. 5 assegni di mantenimento da dicembre 2018 ad aprile 2019 ( € 400,00 x 5). Le spese di lite liquidate in dispositivo, in ragione dell'esito del giudizio sono compensate per
2/5 e per i restanti 3/5 se ne dispone la refusione, a carico dell'opponente prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- Dichiara l'atto di precetto impugnato valido per la minor somma di € 5.050,00;
- Liquida le spese di lite in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge e ne dispone la compensazione tra le parti nella misura dei 2/5 e la refusione a carico dell'attore in favore della convenuta per i restanti 3/5.
Così deciso in Agrigento il 7.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò