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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/10/2024, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/23 promossa da:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCATORE Parte_1 C.F._1
CRISTINA CONCETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA CHIESA Controparte_1 C.F._2
MAURO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 9 Parte ricorrente:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Somma Lombardo via Bianco Isaia n.36, viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti. Il marito provvederà entro e non oltre gg. 5 dalla data dell'udienza di comparizione delle parti a lasciare la casa coniugale asportando contestualmente tutti i propri effetti personali;
3) e vengono affidatati congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2
madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un giorno alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 21,00, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un week end alternato con la madre dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze e desideri dei minori. Negli orari di competenza del padre sarà quest'ultimo ad occuparsi degli impegni ricreativi
e/o sportivi dei minori andandoli a portare e/o prendere. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanze, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro e non oltre la fine del mese di maggio . Dopo la fine della scuola e al di fuori delle due settimane di vacanza con ciascun genitore proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico
Le vacanze natalizie, pasquali e le ulteriori festività anche scolastiche saranno suddivise a metà tra i genitori con accordo assunto anno per anno entro il 30 ottobre, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno, facendo in modo che l'alternanza non impedisca eventuali periodi di vacanza e/o trasferte.
e trascorreranno, nel rispetto del criterio dell'alternanza, il giorno della vigilia di Per_1 Per_2
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il giorno dell'ultimo dell'anno con un genitore
e il primo giorno dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé i figli. I genitori saranno tenuti a non ostacolare i rapporti famigliari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con loro importanti legami affettivi.
Ciascun genitore è autorizzato a portare i figli all'estero, per periodi di tempo da concordarsi tra i genitori entro 2 mesi prima della partenza, ed è obbligato a concedere reciproca assenso e consenso al rilascio dei passaporti ed alla carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i minori. Il tutto come indicato nell'allegato piano genitoriale;
pagina 2 di 9 4) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei due CP_1 Parte_1 figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 1.600,00 ( € 800,00 per ciascun figlio) , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie che verranno individuate e disciplinate con le modalità previste dalle “ Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” siglate il
14.11.2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine Avvocati di
Milano e Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, da intendersi qui ritrascritte e recepite. 5) il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento a di € 400,00 entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
6) ciascun coniuge provvederà al pagamento delle rate di mutuo in favore di Credem S.p.A. nella misura del 50% ciascuno;
7) l'autovettura Nissan UK tg.EV399VB viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_1
;
[...]
8) il cane razza American IR ER viene assegnato in proprietà esclusiva al sig. CP_1
che provvederà ad asportarlo dalla casa coniugale entro e non oltre gg. 5 dalla data
[...] dell'udienza di comparizione delle parti”.
Parte resistente:
“1) i coniugi vivranno separati di desco talamo e dimora nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Somma Lombardo via Bianco Isaia n.36, viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti. Il marito provvederà entro e non oltre gg. 15 dalla data dell'udienza di comparizione delle parti a lasciare la casa coniugale asportando contestualmente tutti i propri effetti personali, oltre al pianoforte ed un televisore a scelta della moglie;
3) e vengono affidatati congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2
madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un giorno alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 21,00, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un week end alternato con la madre dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze e desideri dei minori.
Negli orari di competenza del padre sarà quest'ultimo ad occuparsi degli impegni ricreativi e/o sportivi dei minori andandoli a portare e/o prendere.
pagina 3 di 9 Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanze, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro e non oltre la fine del mese di maggio.
Dopo la fine della scuola e al di fuori delle due settimane di vacanza con ciascun genitore proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico. Le vacanze natalizie, pasquali e le ulteriori festività anche scolastiche saranno suddivise a metà tra i genitori con accordo assunto anno per anno entro il
30 ottobre, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno, facendo in modo che l'alternanza non impedisca eventuali periodi di vacanza e/o trasferte. e trascorreranno, nel rispetto Per_1 Per_2
del criterio dell'alternanza, il giorno della vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con
l'altro, il giorno dell'ultimo dell'anno con un genitore e il primo giorno dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé i figli.
I genitori saranno tenuti a non ostacolare i rapporti famigliari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con loro importanti legami affettivi
Ciascun genitore è autorizzato a portare i figli all'estero, per periodi di tempo da concordarsi tra i genitori entro 2 mesi prima della partenza, ed è obbligato a concedere reciproco assenso e consenso al rilascio dei passaporti ed alla carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i minori. Il tutto come indicato nell'allegato piano genitoriale;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei due CP_1 Parte_1 figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie che verranno individuate e disciplinate con le modalità previste dalle “Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” siglate il
14.11.2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine Avvocati di
Milano e Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, da intendersi qui ritrascritte e recepite;
5) il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento di € 200,00 entro il CP_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) ciascun coniuge provvederà al pagamento delle rate di mutuo in favore di Credem S.p.A. nella misura del 50% ciascuno;
7) l'autovettura Nissan UK tg.EV399VB viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_1
che contribuirà al 50% del costo delle residue rate di finanziamento;
[...]
Rifuse le spese di lite.
pagina 4 di 9 Con ogni più ampia riserva anche istruttoria”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in data 14/10/2017 nel Comune di Somma Parte_1 CP_1
Lombardo. Dalla loro unione nascevano il 09/08/2012 e il 26/08/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 4.4.2023 la ricorrente, premessa l'intollerabilità della convivenza, la frattura della comunione spirituale e materiale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione, che le venisse assegnata la casa familiare e che i minori venissero collocati in via prevalente presso di sé.
Domandava che il resistente versasse un assegno di € 800,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie, e che le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 400,00.
Il padre si costituiva e aderiva alle domande di separazione, affido condiviso, collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare. Condivideva, altresì, il calendario e la ripartizione delle spese straordinarie proposti dalla madre.
Quanto all'aspetto economico, chiedeva che l'assegno di mantenimento venisse quantificato in € 200 e quello per i figli in € 300,00 per minore.
Alla prima udienza, il Giudice Delegato disponeva come da proposta del padre, prevedendo però che il padre versasse anche l'assegno familiare svizzero.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473bis.28
c.p.c.
Ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) CP_2
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
2) Assegnazione casa familiare, collocamento, affido e regolamentazione rapporti padre/figli.
Devono essere accolte le domande formulate da entrambe le parti di affido condiviso dei minori e di assegnazione della casa familiare alla madre, con collocamento prevalente dei minori presso quest'ultima, in quanto conformi all'interesse delle minori. E', infatti, pacifico che, a causa del lavoro del padre, i minori siano sempre stati accuditi in maniera prevalente dalla madre.
Allo stesso modo, devono essere recepiti gli accordi delle parti relativi alla frequentazione padre/figli, in quanto idonei a garantire un'effettiva frequentazione ed il diritto alla bigenitorialità dei minori.
pagina 5 di 9 3) Assegno di mantenimento per il coniuge e contributo per il mantenimento indiretto dei figli.
Si premette che nel caso di specie è riconosciuta da entrambe le parti la debenza di entrambe le tipologie di assegno da parte del padre in favore della madre. Unico aspetto controverso è la quantificazione di detti assegni.
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'assegnazione della casa familiare alla madre
(che è in comunione fra i coniugi gravata da mutuo sostento al 50% dalle parti) e delle modalità di mantenimento diretto dei minori da parte di ciascuno dei genitori, ritiene il Tribunale che il contributo paterno dovuto dal padre per il mantenimento dei figli debba essere quantificato in € 500 al mese per figlio e che l'assegno di mantenimento per il coniuge debba essere riconosciuto nella misura di € 200.
Quanto alle condizioni economiche della ricorrente, si rileva che la CU2024 della madre indica un reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato di € 16.957, pari, al netto delle imposte nette e delle addizionali, ad € 15.762 all'anno e, quindi, ad un reddito mensile netto di € 1.313 calcolato su dodici mensilità.
Le buste paga relative al 2024 riportano uno stipendio di € 1.245, somma non comprensiva della tredicesima mensilità.
A ciò si aggiunga l'AU, pari ad € 245 (doc. da 67 a 70 della ricorrente).
La , inoltre, deve sostenere un esborso mensile di € 450 per il mutuo della casa familiare, € 62 Parte_1
per le spese condominiali, oltre alle spese per utenze e per la mensa di , mentre Per_2 Per_1
frequenta la scuola media e, quindi, non ha più le spese indicate dalla ricorrente per la mensa.
La quantificazione del reddito del resistente veniva, invece, resa particolarmente complessa dalle ricostruzioni effettuate dallo stesso che sosteneva di avere un reddito netto di € 27.139,88 CP_1
(senza considerare le spese di viaggio) in considerazione del regime fiscale applicabile al reddito del lavoratore non frontaliero che lavora in Svizzera. Il resistente è, infatti, dipendente di Donada S.A., società con sede in Vezia, nel Canton Ticino (Svizzera).
Veniva, quindi, disposta CTU. Dalla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, risultava per il 2022 (ultimo anno disponibile al momento della CTU) un reddito netto di € 46.365 partendo da un imponibile al netto dei contributi di € 63.735,99
pagina 6 di 9 (corrispondente ad € 70.727,22 e a CHF 69.772,40 al lordo dei contributi) pari all'importo netto di €
3.863,75 per dodici mensilità. Peraltro il CTU stimava il reddito netto pur evidenziando che il non aveva in realtà adempiuto agli obblighi impositivi e dichiarativi previsti dallo Stato CP_1
Italiano.
Ipotizzando il medesimo reddito imponibile, veniva stimato per il 2024 un reddito netto di € 47.500 annui in costanza di assegni famigliari erogati dal datore di lavoro svizzero e di € 44.600 annui in caso di perdita degli assegni. La differenza fra le due ipotesi, quindi, è minima. La differenza rispetto al
2022, invece, è riconducibile ad una modifica di normativa tributaria nazionale italiana, che prevede dal periodo di imposta successivo al 17 luglio 2023, un incremento da 7.500 a 10.000 euro del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente prestato in zona frontaliera dai lavoratori italiani è assoggettato a tassazione.
Dalla disclosure depositata il 6.5.2024 risulta che il reddito del resistente nel 2023, al lordo anche dei contributi, era di CHF 74.773.
Inoltre, dagli estratti conto del resistente risulta che il dispone di un ulteriore fonte di reddito CP_1
di cui ometteva di riferire in atti.
Il resistente, difatti, percepiva accrediti dalla società Eco Metalli s.r.l. (v.docc. 2-3-4 del resistente): -in data 03/8/23 di € 946,00; - in data 19/9/23 di € 893,00: - in data 8/11/23 di € 1.215,00;-in data 20/12/23 di € 303,00; -in data 22/2/24 di € 1.213,00.
Il reddito mensile netto del resistente, quindi, deve essere stimato in almeno € 4.000 mensili.
Le spese fisse mensili del resistente consistono in € 450 a titolo di mutuo per la casa familiare, € 400 di canoni di locazione ed € 130 di spese condominiali.
Si devono, poi, considerare le spese sostenute dal resistente per recarsi sul luogo di lavoro.
Anche ritenendo corrette le stime del resistente (che sosteneva di affrontare la spesa mensile di € 625 per l'auto), quest'ultimo avrebbe una disponibilità mensile netta non inferiore ad € 2.400 considerati tutti gli esborsi sopraindicati.
Detta disponibilità non può essere ulteriormente ridotta per le eventuali sanzioni e imposte che il resistente dovrà versare all'Erario, atteso che la violazione degli obblighi impositivi e dichiarativi è imputabile solo allo stesso Peraltro, allo stato, non risultano pervenuti accertamenti da parte CP_1
dell . Inoltre, proprio a causa della violazione di tali obblighi, per gli anni passati Controparte_3
il resistente percepiva somme superiori a quelle indicate dal CTU.
Pertanto, l'assegno per i figli deve essere aumentato ad € 500 per ciascun minore. Inoltre il 60% delle spese straordinarie devono essere poste a carico del padre.
pagina 7 di 9 Deve, invece, essere confermato l'assegno di mantenimento per la coniuge nella misura disposta all'esito della prima udienza.
4) Pronunce accessorie.
Non può essere accolta la domanda della di vederle “assegnata in proprietà” l'autovettura Parte_1
Nissan UK tg.EV399VB del marito. Quest'ultimo alla prima udienza accettava di concederle in comodato l'auto. La moglie non ha titolo per pretenderne la proprietà né si formava un accordo sull'eventuale trasferimento, posto che il resistente pretendeva che la ricorrente sostenesse delle spese e quest'ultima deduceva che dette spese non esistevano.
Del tutto infondata, in assenza di prova sulla titolarità, oltre che inammissibile per difetto di connessione qualificata, risulta la domanda diretta a conseguire l'assegnazione del cane al resistente.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
Devono, invece, essere poste a carico del padre le spese di CTU atteso che questa veniva resa necessaria dall'erronea ricostruzione del resistente sul regime fiscale allo stesso applicabile.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
coniugatisi in data 14/10/2017 nel Comune di Somma Lombardo (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Somma Lombardo al n. 36, P. I, anno 2017);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Somma Lombardo di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida i minori ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Somma Lombardo via Bianco Isaia n.36;
4) il padre vedrà e terrà con sé i minori un giorno alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 21,00, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un week end alternato con la madre dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze e desideri dei minori. Negli orari di competenza del padre sarà quest'ultimo ad occuparsi degli impegni ricreativi e/o sportivi dei minori andandoli a portare e/o prendere. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due pagina 8 di 9 settimane di vacanze, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro e non oltre la fine del mese di maggio . Dopo la fine della scuola e al di fuori delle due settimane di vacanza con ciascun genitore proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico;
5) le vacanze natalizie, pasquali e le ulteriori festività anche scolastiche saranno suddivise a metà
tra i genitori con accordo assunto anno per anno entro il 30 ottobre, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno, facendo in modo che l'alternanza non impedisca eventuali periodi di vacanza e/o trasferte. e trascorreranno, nel rispetto del criterio Per_1 Per_2 dell'alternanza, il giorno della vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il giorno dell'ultimo dell'anno con un genitore e il primo giorno dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì dell'Angelo con l'altro;
6) dà atto che le parti prendevano il seguente accordo: ciascun genitore è autorizzato a portare i figli all'estero, per periodi di tempo da concordarsi tra i genitori entro 2 mesi prima della partenza, ed è obbligato a concedere reciproca assenso e consenso al rilascio dei passaporti ed alla carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i minori;
7) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il padre versi alla madre, dall'allontanamento dalla casa coniugale, € 500,00 per figlio entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat;
8) pone a carico del resistente un assegno di mantenimento a favore della ricorrente pari ad € 200 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata a far tempo dall'allontanamento della casa coniugale ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
9) rigetta le domande relative all'autovettura ed al cane;
10) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, saranno a carico del padre nella misura del 60% e della madre del 40%;
11) pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente;
12) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/23 promossa da:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCATORE Parte_1 C.F._1
CRISTINA CONCETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA CHIESA Controparte_1 C.F._2
MAURO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 9 Parte ricorrente:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Somma Lombardo via Bianco Isaia n.36, viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti. Il marito provvederà entro e non oltre gg. 5 dalla data dell'udienza di comparizione delle parti a lasciare la casa coniugale asportando contestualmente tutti i propri effetti personali;
3) e vengono affidatati congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2
madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un giorno alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 21,00, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un week end alternato con la madre dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze e desideri dei minori. Negli orari di competenza del padre sarà quest'ultimo ad occuparsi degli impegni ricreativi
e/o sportivi dei minori andandoli a portare e/o prendere. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanze, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro e non oltre la fine del mese di maggio . Dopo la fine della scuola e al di fuori delle due settimane di vacanza con ciascun genitore proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico
Le vacanze natalizie, pasquali e le ulteriori festività anche scolastiche saranno suddivise a metà tra i genitori con accordo assunto anno per anno entro il 30 ottobre, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno, facendo in modo che l'alternanza non impedisca eventuali periodi di vacanza e/o trasferte.
e trascorreranno, nel rispetto del criterio dell'alternanza, il giorno della vigilia di Per_1 Per_2
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il giorno dell'ultimo dell'anno con un genitore
e il primo giorno dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé i figli. I genitori saranno tenuti a non ostacolare i rapporti famigliari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con loro importanti legami affettivi.
Ciascun genitore è autorizzato a portare i figli all'estero, per periodi di tempo da concordarsi tra i genitori entro 2 mesi prima della partenza, ed è obbligato a concedere reciproca assenso e consenso al rilascio dei passaporti ed alla carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i minori. Il tutto come indicato nell'allegato piano genitoriale;
pagina 2 di 9 4) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei due CP_1 Parte_1 figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 1.600,00 ( € 800,00 per ciascun figlio) , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie che verranno individuate e disciplinate con le modalità previste dalle “ Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” siglate il
14.11.2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine Avvocati di
Milano e Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, da intendersi qui ritrascritte e recepite. 5) il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento a di € 400,00 entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
6) ciascun coniuge provvederà al pagamento delle rate di mutuo in favore di Credem S.p.A. nella misura del 50% ciascuno;
7) l'autovettura Nissan UK tg.EV399VB viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_1
;
[...]
8) il cane razza American IR ER viene assegnato in proprietà esclusiva al sig. CP_1
che provvederà ad asportarlo dalla casa coniugale entro e non oltre gg. 5 dalla data
[...] dell'udienza di comparizione delle parti”.
Parte resistente:
“1) i coniugi vivranno separati di desco talamo e dimora nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Somma Lombardo via Bianco Isaia n.36, viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti. Il marito provvederà entro e non oltre gg. 15 dalla data dell'udienza di comparizione delle parti a lasciare la casa coniugale asportando contestualmente tutti i propri effetti personali, oltre al pianoforte ed un televisore a scelta della moglie;
3) e vengono affidatati congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2
madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un giorno alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 21,00, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un week end alternato con la madre dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze e desideri dei minori.
Negli orari di competenza del padre sarà quest'ultimo ad occuparsi degli impegni ricreativi e/o sportivi dei minori andandoli a portare e/o prendere.
pagina 3 di 9 Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanze, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro e non oltre la fine del mese di maggio.
Dopo la fine della scuola e al di fuori delle due settimane di vacanza con ciascun genitore proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico. Le vacanze natalizie, pasquali e le ulteriori festività anche scolastiche saranno suddivise a metà tra i genitori con accordo assunto anno per anno entro il
30 ottobre, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno, facendo in modo che l'alternanza non impedisca eventuali periodi di vacanza e/o trasferte. e trascorreranno, nel rispetto Per_1 Per_2
del criterio dell'alternanza, il giorno della vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con
l'altro, il giorno dell'ultimo dell'anno con un genitore e il primo giorno dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì dell'Angelo con l'altro.
Durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé i figli.
I genitori saranno tenuti a non ostacolare i rapporti famigliari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con loro importanti legami affettivi
Ciascun genitore è autorizzato a portare i figli all'estero, per periodi di tempo da concordarsi tra i genitori entro 2 mesi prima della partenza, ed è obbligato a concedere reciproco assenso e consenso al rilascio dei passaporti ed alla carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i minori. Il tutto come indicato nell'allegato piano genitoriale;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei due CP_1 Parte_1 figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie che verranno individuate e disciplinate con le modalità previste dalle “Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” siglate il
14.11.2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine Avvocati di
Milano e Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, da intendersi qui ritrascritte e recepite;
5) il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento di € 200,00 entro il CP_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) ciascun coniuge provvederà al pagamento delle rate di mutuo in favore di Credem S.p.A. nella misura del 50% ciascuno;
7) l'autovettura Nissan UK tg.EV399VB viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_1
che contribuirà al 50% del costo delle residue rate di finanziamento;
[...]
Rifuse le spese di lite.
pagina 4 di 9 Con ogni più ampia riserva anche istruttoria”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in data 14/10/2017 nel Comune di Somma Parte_1 CP_1
Lombardo. Dalla loro unione nascevano il 09/08/2012 e il 26/08/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 4.4.2023 la ricorrente, premessa l'intollerabilità della convivenza, la frattura della comunione spirituale e materiale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione, che le venisse assegnata la casa familiare e che i minori venissero collocati in via prevalente presso di sé.
Domandava che il resistente versasse un assegno di € 800,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie, e che le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 400,00.
Il padre si costituiva e aderiva alle domande di separazione, affido condiviso, collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare. Condivideva, altresì, il calendario e la ripartizione delle spese straordinarie proposti dalla madre.
Quanto all'aspetto economico, chiedeva che l'assegno di mantenimento venisse quantificato in € 200 e quello per i figli in € 300,00 per minore.
Alla prima udienza, il Giudice Delegato disponeva come da proposta del padre, prevedendo però che il padre versasse anche l'assegno familiare svizzero.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473bis.28
c.p.c.
Ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) CP_2
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
2) Assegnazione casa familiare, collocamento, affido e regolamentazione rapporti padre/figli.
Devono essere accolte le domande formulate da entrambe le parti di affido condiviso dei minori e di assegnazione della casa familiare alla madre, con collocamento prevalente dei minori presso quest'ultima, in quanto conformi all'interesse delle minori. E', infatti, pacifico che, a causa del lavoro del padre, i minori siano sempre stati accuditi in maniera prevalente dalla madre.
Allo stesso modo, devono essere recepiti gli accordi delle parti relativi alla frequentazione padre/figli, in quanto idonei a garantire un'effettiva frequentazione ed il diritto alla bigenitorialità dei minori.
pagina 5 di 9 3) Assegno di mantenimento per il coniuge e contributo per il mantenimento indiretto dei figli.
Si premette che nel caso di specie è riconosciuta da entrambe le parti la debenza di entrambe le tipologie di assegno da parte del padre in favore della madre. Unico aspetto controverso è la quantificazione di detti assegni.
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'assegnazione della casa familiare alla madre
(che è in comunione fra i coniugi gravata da mutuo sostento al 50% dalle parti) e delle modalità di mantenimento diretto dei minori da parte di ciascuno dei genitori, ritiene il Tribunale che il contributo paterno dovuto dal padre per il mantenimento dei figli debba essere quantificato in € 500 al mese per figlio e che l'assegno di mantenimento per il coniuge debba essere riconosciuto nella misura di € 200.
Quanto alle condizioni economiche della ricorrente, si rileva che la CU2024 della madre indica un reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato di € 16.957, pari, al netto delle imposte nette e delle addizionali, ad € 15.762 all'anno e, quindi, ad un reddito mensile netto di € 1.313 calcolato su dodici mensilità.
Le buste paga relative al 2024 riportano uno stipendio di € 1.245, somma non comprensiva della tredicesima mensilità.
A ciò si aggiunga l'AU, pari ad € 245 (doc. da 67 a 70 della ricorrente).
La , inoltre, deve sostenere un esborso mensile di € 450 per il mutuo della casa familiare, € 62 Parte_1
per le spese condominiali, oltre alle spese per utenze e per la mensa di , mentre Per_2 Per_1
frequenta la scuola media e, quindi, non ha più le spese indicate dalla ricorrente per la mensa.
La quantificazione del reddito del resistente veniva, invece, resa particolarmente complessa dalle ricostruzioni effettuate dallo stesso che sosteneva di avere un reddito netto di € 27.139,88 CP_1
(senza considerare le spese di viaggio) in considerazione del regime fiscale applicabile al reddito del lavoratore non frontaliero che lavora in Svizzera. Il resistente è, infatti, dipendente di Donada S.A., società con sede in Vezia, nel Canton Ticino (Svizzera).
Veniva, quindi, disposta CTU. Dalla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, risultava per il 2022 (ultimo anno disponibile al momento della CTU) un reddito netto di € 46.365 partendo da un imponibile al netto dei contributi di € 63.735,99
pagina 6 di 9 (corrispondente ad € 70.727,22 e a CHF 69.772,40 al lordo dei contributi) pari all'importo netto di €
3.863,75 per dodici mensilità. Peraltro il CTU stimava il reddito netto pur evidenziando che il non aveva in realtà adempiuto agli obblighi impositivi e dichiarativi previsti dallo Stato CP_1
Italiano.
Ipotizzando il medesimo reddito imponibile, veniva stimato per il 2024 un reddito netto di € 47.500 annui in costanza di assegni famigliari erogati dal datore di lavoro svizzero e di € 44.600 annui in caso di perdita degli assegni. La differenza fra le due ipotesi, quindi, è minima. La differenza rispetto al
2022, invece, è riconducibile ad una modifica di normativa tributaria nazionale italiana, che prevede dal periodo di imposta successivo al 17 luglio 2023, un incremento da 7.500 a 10.000 euro del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente prestato in zona frontaliera dai lavoratori italiani è assoggettato a tassazione.
Dalla disclosure depositata il 6.5.2024 risulta che il reddito del resistente nel 2023, al lordo anche dei contributi, era di CHF 74.773.
Inoltre, dagli estratti conto del resistente risulta che il dispone di un ulteriore fonte di reddito CP_1
di cui ometteva di riferire in atti.
Il resistente, difatti, percepiva accrediti dalla società Eco Metalli s.r.l. (v.docc. 2-3-4 del resistente): -in data 03/8/23 di € 946,00; - in data 19/9/23 di € 893,00: - in data 8/11/23 di € 1.215,00;-in data 20/12/23 di € 303,00; -in data 22/2/24 di € 1.213,00.
Il reddito mensile netto del resistente, quindi, deve essere stimato in almeno € 4.000 mensili.
Le spese fisse mensili del resistente consistono in € 450 a titolo di mutuo per la casa familiare, € 400 di canoni di locazione ed € 130 di spese condominiali.
Si devono, poi, considerare le spese sostenute dal resistente per recarsi sul luogo di lavoro.
Anche ritenendo corrette le stime del resistente (che sosteneva di affrontare la spesa mensile di € 625 per l'auto), quest'ultimo avrebbe una disponibilità mensile netta non inferiore ad € 2.400 considerati tutti gli esborsi sopraindicati.
Detta disponibilità non può essere ulteriormente ridotta per le eventuali sanzioni e imposte che il resistente dovrà versare all'Erario, atteso che la violazione degli obblighi impositivi e dichiarativi è imputabile solo allo stesso Peraltro, allo stato, non risultano pervenuti accertamenti da parte CP_1
dell . Inoltre, proprio a causa della violazione di tali obblighi, per gli anni passati Controparte_3
il resistente percepiva somme superiori a quelle indicate dal CTU.
Pertanto, l'assegno per i figli deve essere aumentato ad € 500 per ciascun minore. Inoltre il 60% delle spese straordinarie devono essere poste a carico del padre.
pagina 7 di 9 Deve, invece, essere confermato l'assegno di mantenimento per la coniuge nella misura disposta all'esito della prima udienza.
4) Pronunce accessorie.
Non può essere accolta la domanda della di vederle “assegnata in proprietà” l'autovettura Parte_1
Nissan UK tg.EV399VB del marito. Quest'ultimo alla prima udienza accettava di concederle in comodato l'auto. La moglie non ha titolo per pretenderne la proprietà né si formava un accordo sull'eventuale trasferimento, posto che il resistente pretendeva che la ricorrente sostenesse delle spese e quest'ultima deduceva che dette spese non esistevano.
Del tutto infondata, in assenza di prova sulla titolarità, oltre che inammissibile per difetto di connessione qualificata, risulta la domanda diretta a conseguire l'assegnazione del cane al resistente.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
Devono, invece, essere poste a carico del padre le spese di CTU atteso che questa veniva resa necessaria dall'erronea ricostruzione del resistente sul regime fiscale allo stesso applicabile.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
coniugatisi in data 14/10/2017 nel Comune di Somma Lombardo (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Somma Lombardo al n. 36, P. I, anno 2017);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Somma Lombardo di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida i minori ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Somma Lombardo via Bianco Isaia n.36;
4) il padre vedrà e terrà con sé i minori un giorno alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 21,00, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre. Il padre vedrà e terrà con sé i minori un week end alternato con la madre dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, occupandosi di andarli a prendere ed accompagnare presso l'abitazione della madre. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze e desideri dei minori. Negli orari di competenza del padre sarà quest'ultimo ad occuparsi degli impegni ricreativi e/o sportivi dei minori andandoli a portare e/o prendere. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due pagina 8 di 9 settimane di vacanze, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro e non oltre la fine del mese di maggio . Dopo la fine della scuola e al di fuori delle due settimane di vacanza con ciascun genitore proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico;
5) le vacanze natalizie, pasquali e le ulteriori festività anche scolastiche saranno suddivise a metà
tra i genitori con accordo assunto anno per anno entro il 30 ottobre, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno, facendo in modo che l'alternanza non impedisca eventuali periodi di vacanza e/o trasferte. e trascorreranno, nel rispetto del criterio Per_1 Per_2 dell'alternanza, il giorno della vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il giorno dell'ultimo dell'anno con un genitore e il primo giorno dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì dell'Angelo con l'altro;
6) dà atto che le parti prendevano il seguente accordo: ciascun genitore è autorizzato a portare i figli all'estero, per periodi di tempo da concordarsi tra i genitori entro 2 mesi prima della partenza, ed è obbligato a concedere reciproca assenso e consenso al rilascio dei passaporti ed alla carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i minori;
7) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il padre versi alla madre, dall'allontanamento dalla casa coniugale, € 500,00 per figlio entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat;
8) pone a carico del resistente un assegno di mantenimento a favore della ricorrente pari ad € 200 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata a far tempo dall'allontanamento della casa coniugale ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
9) rigetta le domande relative all'autovettura ed al cane;
10) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, saranno a carico del padre nella misura del 60% e della madre del 40%;
11) pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente;
12) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
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