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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2424/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali legali rappresentanti di C.F._2 Controparte_1
(c.f. e p.i. n. ), difesi dagli avv.ti Mario Azzarita del
[...] P.IVA_1
foro di Vicenza e Cristina Martini del foro di Venezia, domiciliati in Venezia -
Mestre presso lo studio del secondo difensore
(appellanti principali)
nei confronti di
1
), in persona del procuratore speciale dott. , difeso P.IVA_2 Controparte_3
dall'avv. Marco Cappelletto del foro di Venezia
(appellata e appellante incidentale)
e di
con sede in Controparte_4
ON (Tv), in persona dei commissari liquidatori signori prof. avv.
Giuliana Scognamiglio, avv. Alessandro Leproux e dott. Giuseppe Vidau, difesa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea del foro di Treviso, domiciliata a
Venezia presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ivi compresi gli avversi appelli incidentali, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa n.
1427/2022 del 20 luglio 2022, pubblicata il successivo 29 luglio 2022, non notificata, e - in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione in appello - dichiarare la nullità delle operazioni di finanziamento descritte in atti, nei limiti dell'importo usato per l'acquisto delle azioni (751.602,25 euro), e del correlato acquisto di titoli azionari, ex art. 2358 c.c. e 1418 c.c. e, per
l'effetto:
2 - dichiarare l'inesistenza dei crediti maturati in relazione a tali operazioni da parte delle convenute e che nulla devono gli attori-appellanti alle controparti in relazione alle operazioni oggetto di causa;
- dichiararsi in ogni caso la nullità della cessione a favore di da parte di CP_2
dei pretesi crediti vantati nei confronti degli appellanti;
Parte_3
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da questi ultimi ad in relazione ai CP_2
fatti di causa.
Con spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio interamente rifusi.
Per l'appellata CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- Rigettarsi l'appello proposto dai Signori e in Parte_1 Parte_2
proprio nonché in qualità di soci ed amministratori di Controparte_1
per i motivi supra esposti, con ogni conseguente statuizione di
[...]
legge.
- In accoglimento dell'appello incidentale formulato da
[...]
in persona del legale rappresentante p-t, riformarsi la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, n. 1427/2022, per i motivi supra esposti, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per CP_4
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via di appello incidentale, in parziale riforma della Sentenza n. 1427 del
Tribunale di Venezia pubblicata in data 29.7.2022, dichiararsi l'inammissibilità
e/o improcedibilità e/o improseguibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB, delle domande
3 tutte ex adverso svolte e/o, comunque, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2358 c.c. alle società cooperative pure per le ragioni specificamente indicate alle pagine 20-33 della comparsa di data 20.4.2023; in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ai sensi di Legge (cfr. art. 342 c.p.c.); nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto anche del tutto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti in atto, confermandosi, per l'effetto, la Sentenza sui capi ex adverso impugnati e, comunque, per quanto occorrer possa, accogliersi le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado e qui ritrascritte:
“Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via preliminare: dichiararsi, comunque, improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dagli attori anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dagli attori poiché infondata in fatto
e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in via istruttoria: con opposizione alle istanze istruttorie tutte proposte da parte attrice anche per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di data 5.2.2021 già dimessa in favore di in LCA. L'esponente Controparte_4
LCA, infine, ribadisce l'eccezione di tardività della documentazione prodotta da parte attrice con la propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., eccezione già tempestivamente formulata all'udienza del 24.2.2021”; in ogni caso: con rifusione integrale delle spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5 febbraio 2020, e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali legali rappresentanti di Controparte_1
convenivano, davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, e Controparte_4 [...]
affermando che la società aveva concluso con Controparte_2 CP_4
il 22 giugno 2010, un mutuo fondiario per realizzare un impianto
[...]
fotovoltaico e che aveva poi chiesto un ulteriore affidamento di Euro 400.000, il quale le venne accordato a condizione che acquistasse “azioni per un importo di almeno euro 250.000” (acquisti che furono compiuti il 20 aprile 2012, il 29 giugno
2012 e 31 luglio 2012 da e con denaro prelevato Parte_1 Parte_2
dall'affidamento concesso, incrementato il 13 luglio 2012 da Euro 400.000 ad Euro
450.000); e ancora che era stata costretta, nel novembre 2012, ad acquistare ulteriori azioni per il controvalore di Euro 501.112,50, a fronte dell'aumento dell'affidamento ad Euro 950.000.
Gli attori riferivano che “nel 2013 gli affidamenti sopra indicati venivano convertiti in un mutuo ipotecario, poi rinegoziato nel 2014 per un importo di euro 1.200.000, tutt'ora in essere, con scadenza al 30 giugno 2023”.
e sostenevano che i crediti della banca, vantati da erano Pt_1 Pt_2 CP_2
rimasti nella titolarità di in quanto sorti da Parte_4
finanziamenti concessi per l'acquisto di azioni e obbligazioni della stessa finanziatrice, e che erano inesistenti poiché le operazioni avevano violato il divieto dell'art. 2358 c.c.
Gli attori chiedevano che “previa declaratoria di nullità della cessione a favore di da parte di dei crediti vantati” nei loro confronti, fosse CP_2 CP_4
accertato che nulla era dovuto ad e fosse dichiarata la nullità “delle CP_2
operazioni di finanziamento e del correlato acquisto di azioni ex art. 2358 e 1418
5 c.c. e, conseguentemente, l'inesistenza dei crediti maturati in relazione a tali operazioni”.
Si costituiva in giudizio in l.c.a., eccependo l'incompetenza del Controparte_4
giudice adito e l'improcedibilità dell'azione, sostenendo che i crediti erano stati in parte ceduti ad e in parte ad e negando di avere concesso CP_2 Controparte_6
credito per agevolare gli acquisti azionari.
Si costituiva in giudizio anche affermando di Controparte_2
avere acquistato solamente il credito derivante dal mutuo ipotecario agrario stipulato il 21 giugno 2013, che era successivo agli acquisti azionari. CP_2
sosteneva che non vi era stata violazione dell'art. 2358 c.c., che comunque non trovava applicazione.
Entrambe le convenute chiedevano il rigetto delle domande degli attori.
Nel corso dell'istruttoria erano assunte deposizioni testimoniali.
Con sentenza n. 1427/2022, depositata il 29 luglio 2022, il Tribunale di Venezia rigettava le domande degli attori.
Il Tribunale, respinte le eccezioni processuali delle convenute e messo in evidenza il disordine delle produzioni documentali compiute dagli attori, così motivava la decisione, distinguendo le operazioni.
Circa la prima operazione:
“Risulta dai documenti che il 16/3/2012 i due soci costituissero pegno a garanzia dell'affidamento concesso dalla alla società, nella forma dello scoperto di conto corrente su conto 9276 CP_4
della società, di euro complessivi 400.000 (50.000 a scadenza 30/6/2012 e il resto al 31/1/2013); e ciò mediante vincolo sul saldo di un conto a loro cointestato, n. 9287.
Tale conto 9287, aperto per l'occasione, si alimentava lo stesso giorno di euro 200.000 dal conto
9766 intestato ai soci, dove risulta una corrispondente uscita di euro 200.000.
Il 24/5/2012 risulta poi sul conto pegno 9287 l'uscita di euro 50.165 per “acquisto a contanti
Veneto banca” con valuta 20/4/2012; sempre il 24/5/2012, ma con valuta 2/5/2012, dal conto uscivano euro 150.000 per “sottoscrizione operazione titoli e/o fondi comuni”
Il conto soci 9766 già disponeva, al 16/3/2012, di euro 85.000; e secondo la prospettazione di parte attrice, quale infine raccolta nella comparsa conclusionale, i restanti euro 115.000
6 sarebbero stati veicolati su tale conto soci dal conto 9177 della società (diverso da quello affidato) mediante vari bonifici: uno di euro 20mila il 2/3/2012, uno di 5mila il 9/3/2012; uno di
90mila il 16/3/2012. I due conti (conto soci e conto società 9177) sarebbero poi rimpinguati
utilizzando parte del fido, con bonifici dal conto 9276 (sociale) al 9766 (soci) euro 27mila e
60mila il 20/3/2012; mentre il 23/3/2012 dal conto affidato 9276 al conto 9177 della società sarebbero passati euro 195mila mediante bonifico, a mezzo del quale erano recuperati i 115mila.
Ciò che però si apprezza dall'esame dei conti (9726 e 9177 della società e 9766 dei soci, solo il primo dei quali acceso per l'occasione) è che numerosi passaggi da conto a conto si evidenziano anche prima e dopo queste operazioni: se si ordinano cronologicamente gli estratti, prescindendo da come sono proposti nei files attorei, si vede in particolare che il conto dei soci aveva CP_7
ricevuto bonifici dalla società già il 4/1/2021 (24.900) il 26/1/2012 (1.600), il 31/1/2012 (50.700 e
1.700) e il 1/2/2012 (3.000 e 61.500); e ancora, dopo i bonifici indicati dagli attori e allegatamente funzionali a costituire la provvista del pegno, il loro conto aveva ricevuto dalla società altri bonifici: il 27 e 29 marzo per euro 100mila e 35mila rispettivamente;
e poi nel luglio
2012 (mancano nel doc. 3 attoreo alcuni periodi intermedi) altri 55.700, 3.000, 18.720, e
successivamente ancora più volte per importi rilevanti. Vi erano anche movimenti in senso contrario, da conto soci a conti società (non individuati nell'estratto conto soci).
Il conto della società (affidato) aperto il 15/3/2012, vide uscire, nel gito di pochi giorni dalla CP_7
sua apertura, euro 115.000 in assegni circolari, 60mila e 27mila ai due soci, e 195mila alla società (su conto 9177), con utilizzo dell'intero fido di allora euro 400.000.
Non risulta però affatto che il conto 9177 avesse ricevuto in entrata, nello stesso periodo, la somma di euro 115.000, né risulta il passaggio di questa somma dal conto 9177 al conto dei due soci;
la difesa valorizza invece come atto di copertura dei 115.000 asseritamente giunti ai soci dal
conto 9177 e serviti per acquistare il primo lotto di azioni un bonifico non coerente, di euro
195.000.
Per quanto documentato, dunque, non risulta affatto che i titoli acquistati dagli attori lo fossero stati con denaro proveniente dall'affidamento: risulta invece che gli attori costituirono in pegno somme provenienti da un loro conto, abitualmente alimentato anche per grosse somme da conti
sociali; e non si vede alcuna specifica correlazione fra importi e date dei movimenti dei vari conti, tali da permettere di individuare una linea continua e chiara che riconduca la costituzione del pegno prima, e gli acquisti di azioni e obbligazioni poi, all'utilizzo delle risorse fornite dalla
BA.
7 Il testimoniale (teste restituisce unicamente la rappresentazione di una richiesta della Tes_1
banca di costituire un pegno su titoli a garanzia del finanziamento;
ciò a cui corrisponde
l'emergenza documentale relativa alla costituzione del pegno pecuniario e il successivo acquisto, con tali somme, di titoli (azioni e obbligazioni).
Posto a fronte della richiesta di confermare i vorticosi trasferimenti pecuniari da conto a conto e
a confermarne la consapevole finalizzazione al finanziamento dell'acquisto azionario, il teste non ha affatto ripercorso tali passaggi confermandone eventualmente la preordinata Tes_1 funzionalizzazione a fare sì che le somme finanziate fossero destinate all'acquisto, e si è limitato a dire che “quello era il meccanismo” per passare poi a spiegare, come se si trattasse della stessa cosa, del proprio caso personale per il quale, avendo intenzione di smobilizzare azioni di VB in suo possesso, gli era stato piuttosto accordato un fido con pegno sulle azioni. La risposta mostra
la nessuna conoscenza di una pretesamente imposta o concordata finalizzazione di parte del finanziamento. Nulla più che la conferma dei documenti, relativamente ai passaggi di denaro, viene dal teste che ribadisce solo la connessione fra pegno e fido. Tes_2
Affinché il nesso funzionale fra acquisto azionario e finanziamento raggiunga una rilevanza
negoziale e possa perciò dare luogo a nullità, quale quella prospettata da parte attrice, ai sensi dell'art. 2358 c.c., occorre che la finanza fornita sia stata consapevolmente destinata all'acquisto azionario.
Nel caso di specie non è possibile ricostruire una intenzionalità negoziale, e ciò anche per come si
è sviluppato il rapporto, nel quale non risultano movimenti che, per il tempo in cui furono eseguiti
e per gli importi, appaiano enunciare una condivisa intenzionalità di destinazione del finanziamento all'acquisto; il mero fatto che i soci abbiano prelevato somme dal conto sociale, in via anche indiretta, dopo l'acquisto, non è indice del nesso negoziale, ove anche ciò sia avvenuto con l'intento di ristorarsi degli acquisti azionari.
E' il caso qui di precisare che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. non si estende all'acquisto, ove anche finanziato, di obbligazioni;
che solo in conclusionale gli attori indicano tali obbligazioni come “convertibili”; e che nessuno dei testi conforta circa il fatto che la successiva vendita delle obbligazioni e l'acquisto delle azioni per un importo quasi identico (luglio 2012) siano stati in qualche modo concordati.
Il fatto che le azioni di VB fossero vincolate, per statuto, alla garanzia di qualunque debito dei soci nei confronti della società, accordati dalla BA alla società, e che quindi tutte le azioni acquistate dai soci (anche con al Seconda Operazione) fossero vincolati a garanzia per VB, nulla aggiunge all'apprezzamento dei fatti”.
8 Circa la seconda operazione:
“La Seconda Operazione consiste nell'aumento dei fido, che secondo i soci sarebbe stato consapevolmente funzionalizzato all'acquisto, avvenuto in quel periodo di ulteriori azioni da parte dei due soci di . Controparte_1
La prospettazione attorea quale cristallizzatasi nel corso del processo (comparsa conclusionale) è che “Il 13 luglio 2012, ottenuto il rinnovo del fido, venivano disposti due bonifici, per un importo complessivo proprio di 50.000 euro (pari al valore investito pochi giorni prima in azioni) dal c/c
affidato n. ai conti correnti n. 9766 e n. 9177: un bonifico di 18.722 euro sul c/c n. 9766; un CP_7
secondo bonifico, di 31.242 euro, sul c/c n. 9177 (da dove – all'inizio di luglio – erano stati prelevati e versati sul c/c cointestato n. 9766 55.700 euro).” Ora, dai documenti risulta che il fido
a favore della società fu aumentato ad euro complessivi 450.000 il 3/8/2012. Il conto dei due soci
9766 registra, oltre un mese prima, il 29/6/2012, una uscita di euro 50.312,50 per
“compravendita titoli e diritti” e, il giorno dopo di ciò, un bonifico in entrata da parte della società, provenienti dal conto 9177 (non affidato), ma di euro 55.700. La difesa valorizza nell'ottica del finanziamento rilevante non questo ultimo bonifico (comunque non corrispondente alla somma pagata per l'acquisto titoli) ma due altri bonifici, con i quali sarebbe stato coperto
l'acquisto: uno di euro 18.722 avvenuto da conto affidato al conto soci;
e uno di euro CP_7
31.242 che però è stato disposto da conto affidato all'altro conto sociale 9177, e non al CP_7
conto soci;
ma neppure la somma di tali bonifici, corrisponde alla spesa (49.964 contro
50.312,50).
Il testimoniale sulla allegata “operazione finanziata” è scarno e generico e si riduce alla risposta del teste non fu partecipe delle operazioni seconda e terza) sui capitoli 10 e 11 Tes_2 Tes_1
“Mi risulta”, laddove la tesi della funzionalizzazione del finanziamento all'acquisto è affidata, nei due capitoli, alla mera qualificazione di “finanziata” dell'”operazione” e alla allegazione per cui
“per consentire l'acquisto di dette 1250 azioni VB, l'Istituto bancario…incrementava il fido”; il teste peraltro non ha affatto confermato la rappresentazione attorea del nesso - in tesi preordinato - fra i vari passaggi in cui si sarebbe sostanziata l'operazione, ciò che, nella inconferenza delle risultanze documentali, rende manchevole la prova della tesi sostenuta da parte attrice”.
Circa la terza operazione:
“Risulta documentalmente che il conto affidato, il quale fino a fine ottobre 2012 aveva mostrato una passività entro fido, vedeva nel dicembre 2012 numerose uscite di decine e centinaia di
9 migliaia di euro a favore della medesima società e dei due soci (circa euro 250mila alla società e altrettanto ai due soci;
ma non sui rispettivi conti 9177 e 9766, dove tali somme non figurano in entrata) e alla fine di dicembre vedeva una ulteriore uscita per acquisto titoli di CP_4
euro 501.112,50 passando ad un saldo negativo di -1.459.123,54.
Il conto 9177 all'inizio di dicembre 2012 aveva un saldo iniziale di 77 mila, e si incrementava poi di euro 500.000 in due tranches: un bonifico di euro 224.000 (dai soci) e un versamento di assegni di euro 225.000; da esso uscivano euro 224.000 e 276.000 verso la società; ambedue
questi bonifici confluivano infatti, nel medesimo periodo, nel conto pegno 8666 della società acceso il 30/10/2012; da qui erano girati al conto affidato della società dove contribuivano largamente a ridurre la esposizione a – 948.713,34 alla fine del gennaio 2013.
Il 4/1/2013 il conto della società vedeva un incremento dell'affidamento ad euro 950.000.
Nel giugno 2013 infine la società otteneva un mutuo di euro 1.200.000 con cui copriva la esposizione del conto affidato, e la cui provvista era comunque subito utilizzata con atri bonifici, anche a soci e altri conti sociali, e chiudeva comunque, al 30/6/2013, con un saldo negativo di euro 101mila.
Risulta dunque che dal conto affidato uscivano consistenti somme a favore di soci e società, cui seguiva l'acquisto azionario;
ma subito dopo l'acquisto azionario convergevano nel conto le somme presenti in un conto pegno (8666) veriosimilmente anche queste costituite a garanzia dell'incremento del fido, e comunque provenienti da risorse già presenti nelle casse sociali, in parte provenienti dai soci e in parte da assegni di terzi. Anche per questa operazione, ove anche si voglia supporre che il finanziamento fosse stato condizionato all'acquisto azionario, si hanno elementi documentali che mostrano come le somme vincolate a pegno e usate per l'acquisto provenivano da risorse autonome rispetto al fido stesso, il quale si limitava infine a coprire lo
sbilancio preesistente, derivante da uscite di vario genere per lo più a favore di soci e società.
Su questa operazione il teste è rimasto assolutamente vago, e non ha affatto confermato la Tes_2
tesi del preordinamento delle varie movimentazioni all'utilizzo del fido in funzione di acquisto azionario”.
Il Tribunale aggiungeva che “non solo non si riscontrano netti passaggi economici che confermino il consapevole utilizzo vietato del finanziamento, ma neppure si riscontra un altro elemento che sovente si rinviene nelle c.d. operazioni baciate, vale a dire l'accordo di interessi anormalmente ridotti sull'affidamento: i due contratti di affidamento prevedono interessi entro fido superiori al 6%”.
10 e proponevano appello, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) il Tribunale aveva errato nell'escludere “il preordinamento delle varie movimentazioni all'utilizzo del fido in funzione di acquisto di 12.450 azioni per 501.112,50 euro” compiuto CP_4
da in quanto la società non aveva utilizzato risorse proprie per Controparte_1
comprare le azioni;
2) era altresì provata la “funzionalizzazione del finanziamento di 50.000 euro, nel giugno/luglio 2012, all'acquisto di titoli per pari importo”; 3) metà del finanziamento di Euro 400.000 era stato utilizzato per l'acquisto di azioni e obbligazioni della banca;
4) anche l'acquisto di obbligazioni per euro 150.000, compiuto il 20 aprile 2012, e il successivo acquisto di azioni con il prezzo ricavato dalla vendita delle obbligazioni, violava il divieto dell'art. 2358 c.c.; 5) il contratto di mutuo era nullo, poiché collegato alle “operazioni baciate”; aveva chiesto Pt_1
di vendere le azioni e la banca, per evitare la vendita, aveva proposto di concludere un contratto mutuo: proposta che fu accettata.
Gli appellanti domandavano che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la nullità, ai sensi degli artt. 2358 c.c. e 1418 c.c., “delle operazioni di finanziamento descritte in atti”, nei limiti dell'importo usato per l'acquisto delle azioni (Euro 751.602,25) e dei correlati acquisti di titoli azionari;
e, conseguentemente, che fosse dichiarato che nulla gli appellanti dovevano “alle controparti in relazione alle operazioni oggetto di causa”. Inoltre, gli appellanti chiedevano che fosse dichiarata la nullità della cessione, a favore di da parte CP_2
di dei crediti vantati nei confronti degli appellanti e che Parte_3
nulla era da loro dovuto ad CP_2
Si costituiva in giudizio , Controparte_4
chiedendo che l'appello principale fosse rigettato e proponendo appello incidentale, con cui domandava che, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Venezia, fosse dichiarata l'improcedibilità ex art. 83 t.u.b. delle domande degli attori e fosse dichiarata l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative.
11 Si costituiva in giudizio chiedendo che Controparte_2
l'appello principale fosse rigettato e proponendo appello incidentale.
L'appellata si doleva che il Tribunale non avesse dichiarato il suo difetto di CP_2
legittimazione per carenza di titolarità dei rapporti contestati, avendo essa acquisito esclusivamente il rapporto di mutuo ipotecario agrario del 21 giugno 2013. Inoltre, anche per vi era stata violazione dell'art. 83 t.u.b., la cui applicazione CP_2
avrebbe dovuto portare alla dichiarazione d'improcedibilità delle domande degli attori, e violazione dell'art. 2358 c.c., non applicabile alle società cooperative. chiedeva che, in accoglimento Controparte_2
dell'appello incidentale, la sentenza fosse riformata.
Le parti precisavano le conclusioni, come sopra riportate, per l'udienza del 21 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte.
La Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Si rileva, preliminarmente, che la statuizione sulla competenza, contenuta nella sentenza n. 1427/2022 del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, è divenuta definitiva, in difetto di impugnazione.
2. Il motivo di impugnazione incidentale di Controparte_2
con il quale domanda che sia dichiarato il suo difetto di legittimazione
[...]
passiva, è infondato.
La legittimazione dipende dalle domande degli attori e dalle prospettazioni da essi compiute e non dalla titolarità dei rapporti dedotti in giudizio: questione quest'ultima che attiene al merito della controversia.
Non può perciò esservi dubbio che, avendo e e Parte_1 Parte_2
chiesto che fosse dichiarata la nullità del mutuo Controparte_1
stipulato il 22 giugno 2013 e che fosse accertato che nulla era da loro dovuto ad quest'ultima sia legittimata passiva al giudizio. CP_2
12 E' poi certo che solo il rapporto sorto con il contratto di mutuo suddetto è passato in capo ad avendolo dichiarato tutte le parti in causa. Con la prima memoria ex CP_2
art. 183, 6° co., c.p.c., gli attori ebbero a riconoscere la titolarità, da parte di CP_2
del rapporto di mutuo. Si legge, infatti, a pag. 5 della memoria: “Nel caso di specie, invece, è incontestato che si sia resa cessionaria del mutuo agrario del 2013, CP_2
ne sia l'effettiva titolare, e sia perciò legittimata a contraddire sui temi controversi: da qui la corretta citazione in giudizio della società, assieme alla liquidatela In altri termini, non si discute che il contratto di mutuo CP_4
sia stato ceduto;
quel che gli attori vogliono far accertare è che quel contratto non avrebbe dovuto essere ceduto affatto, perché esso è causalmente correlato al compimento di operazioni baciate, radicalmente nulle”. Si dirà in seguito che tale contratto non servì per finanziare l'acquisto di azioni della banca, sicché la sua cessione non era impedita dall'art. 5 del d.l. 25 giugno 2017, n. 99 e dalla disposizione attuativa di cui all'art. 3 del decreto n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2018 (secondo cui “Sono altresì esclusi dalla cessione di cui al comma 1: a) i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate dei soggetti in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge, inclusi i crediti o debiti da essi derivanti”).
I crediti derivanti dalle aperture di credito sono invece rimasti nella titolarità di
Quest'ultima non ha affermato di averli ceduti a terzi (a Parte_4
pag. 7 della comparsa di costituzione del 21 maggio 2020, la banca convenuta affermò di avere ceduto un finanziamento chirografario del 19 novembre 2013 e un mutuo ipotecario del 2010: contratti che gli attori non hanno dedotto in giudizio).
In sintesi, è legittimata al processo, per Controparte_2
quanto abbia interesse a contraddire solo con riferimento al rapporto di mutuo del quale è cessionaria.
13 3. Deve poi respingersi il motivo di impugnazione incidentale, comune alle due appellate, con il quale esse sostengono che le domande di accertamento sarebbero improcedibili ai sensi dell'art. 83, 3° co., t.u.b., per il quale “[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguite alcuna azione [..]”.
Per quanto riguarda succeduta nel Controparte_2
rapporto di mutuo agrario stipulato nel 2013, è sufficiente osservare che, già in astratto, la norma non può trovare applicazione, poiché la predetta società non è una banca e non è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
La tesi non è condivisibile neppure con riferimento ai crediti rimasti nella titolarità di Parte_4
L'art. 83, 3° co., t.u.b. dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 l. fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro.
Non vi sarebbe, infatti, giustificazione a che le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano esercitabili, per quanto davanti al tribunale (v. ultima parte dello stesso 3° co. dell'art. 83, secondo cui “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”), mentre le azioni che né riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente né derivano dalla procedura concorsuale non possano venire esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Tale assunto, sostanziandosi in una sorta d'immunità giudiziaria, si porrebbe in palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, 1° co., della Costituzione.
14 Infatti, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, verrebbe precluso, a chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa nei confronti dei terzi (o, per l'appunto,
l'accertamento negativo di tali crediti) e, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Si evidenzia, infatti, che il testo unico bancario non prevede la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente all'art. 86 la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), nonché l'eventuale giudizio di opposizione (art. 87).
La conseguenza, a dir poco paradossale, sarebbe che, colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico, senza che da tale accertamento ne discenda un credito restitutorio o risarcitorio, non potrebbe esercitare il proprio diritto.
Deve perciò affermarsi che le domande proposte nei confronti di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa sono procedibili se non sono idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo.
E' poi da escludere che l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca), che
15 attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché il venire meno del debito sarebbe conseguenza della nullità non dei soli contratti di affidamento, ma in ragione del collegamento negoziale dell'intera operazione.
Travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento dovrebbe considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza:
1. che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al correntista;
2. che le azioni e obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca. Solo in senso atecnico potrebbe perciò discorrersi di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Sono pertanto procedibili, non potendo trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, le domande degli attori volte all'accertamento negativo di crediti delle convenute nei loro confronti, in tesi scaturiti da operazione di finanziamento funzionali all'acquisto di azioni e obbligazioni emesse dalla stessa banca finanziatrice, previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti (contratti di affidamento e collegati contratti di investimento).
4. Deve altresì rigettarsi il rimanente motivo di impugnazione incidentale di entrambe le appellate.
L'art. 2358 c.c. troverebbe senz'altro applicazione, qualora fosse provato che la banca fornì la provvista per acquistare azioni e obbligazioni da essa emesse, ossia qualora fosse provato il collegamento negoziale tra l'apertura di credito e i contratti di investimento.
L'art. 2358 c.c., facente divieto alle società di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, è applicabile anche alle società cooperative (e quindi alle banche popolari, quale era all'epoca che rappresentano CP_4
una delle forme con cui, ai sensi dell'art. 28 t.u.b., le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria), in forza del richiamo dell'art. 2519, 1° co., c.c.
16 Non vi sono, infatti, ragioni d'incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
5. Gli appellanti principali lamentano che il Tribunale di Venezia abbia disconosciuto l'esistenza di un collegamento negoziale tra l'apertura di credito conclusa nel 2012, successivamente ampliata, e i contratti di acquisto delle azioni.
E' necessario ricordare che “il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non
solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche
quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici” (Cass. civ., ord., 25 maggio 2023, n. 14561).
17 Non è perciò sufficiente, per riconoscere il collegamento funzionale, la contestualità temporale di una pluralità di negozi, i cui effetti non siano stati coordinati dalle parti per il compimento di un'unitaria operazione economica.
Con un primo motivo di impugnazione e Parte_1 Parte_2
sostengono che l'affidamento venne utilizzato dalla società per CP_1 CP_1
acquistare 12.450 azioni di per il controvalore di Euro 501.112,50 CP_4
euro.
Gli appellanti fanno riferimento alla terza operazione, esaminata dal Tribunale di
Venezia, che avvenne il 28 dicembre 2012.
Il 4 gennaio 2013 intervenne un incremento ad Euro 950.000 dell'apertura di credito regolata sul c/c n. , in cui era stato addebitato il prezzo dei titoli. CP_7
Tuttavia, non fu utilizzato l'affidamento per acquistare le azioni, bensì la provvista che pervenne sul c/c da altro conto corrente. Prima dell'incremento del fido, CP_7
più precisamente il 2 gennaio 2013, si riscontra un giroconto di Euro 500.000. Di tale rimessa gli appellanti non danno spiegazione. La contestualità tra il giroconto e l'acquisto delle azioni, nonché la corrispondenza degli importi, inducono a ritenere, in difetto di una diversa spiegazione non fornita dagli interessati, che la somma girocontata servisse a coprire l'addebito del corrispettivo delle azioni.
La rimessa di Euro 500.000 proveniva dal c/c n. 518666, di cui era titolare sempre la società. A sua volta la provvista sul conto n. 518666 si era formata mediante bonifici provenienti da un terzo conto n. 339177, pure questo intestato alla società.
Quest'ultimo conto era stato alimentato da e mediante un bonifico Pt_1 Pt_2
di Euro 224.000 compiuto il 3 dicembre 2012 da un conto a loro personalmente intestato e mediante il versamento di un assegno di Euro 225.000 il 12 dicembre
2012: alle due rimesse sul conto n. 339177 erano contestuali i bonifici verso il conto n. 518666.
Si può dunque dire che la provvista per acquistare le azioni venne fornita non dalla banca, ma direttamente dai soci e Parte_1 Parte_2
18 Difetta, pertanto, l'elemento obiettivo del collegamento negoziale, essendo irrilevante, in quanto attiene ai motivi e non alla causa, il fatto che, in mancanza dell'accrescimento dell'affidamento, le risorse dei soci non sarebbero state utilizzate dalla società per acquistare le azioni.
L'appellante sostiene che “il teste sentito sul punto ha confermato quanto risultante dai documenti prodotti in giudizio” (pag. 12 dell'atto di citazione in appello).
Si è però visto che i documenti dimostrano esattamente il contrario di quanto affermato dagli attori, ossia che la provvista per l'acquisto delle azioni proveniva dai soci e non dalla banca.
Le testimonianze nulla aggiungono ai documenti e neppure dimostrano l'elemento soggettivo del collegamento.
, in merito all'incremento del fido e all'asserita richiesta della banca, Tes_3
rivolta alla cliente, di acquistare azioni per Euro 500.000 pena la revoca dell'affidamento, ha dichiarato di non ricordare (v. le risposte ai cap. 16 e ss. della memoria istruttoria).
ha similmente affermato di non ricordare si fosse mai parlato di Controparte_8
revoca dell'affidamento.
Non vi è perciò dimostrazione che l'acquisto azionario venne compiuto per evitare una revoca dell'affidamento concesso ad Controparte_1
6. Con un secondo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che l'acquisto di 1250 azioni di Vento BA per il controvalore di Euro 50.313, avvenuto il 29 giugno 2012 (seconda operazione, esaminata dal Tribunale), fu compiuto in forza di un aumento dell'apertura di credito da originari Euro 400.000 ad Euro 450.000.
Già il Tribunale ha evidenziato che l'aumento dell'affidamento è successivo all'acquisto azionario, essendosi perfezionato il 3 agosto 2012.
Ribattono gli appellanti che l'apertura di credito “era già operativa nei fatti” ed “era anche già stata spesa in azioni”.
19 Sennonché, il prezzo delle azioni fu pagato, anche in questo caso, con provvista non fornita dalla banca, bensì da un giroconto proveniente dal c/c n. 9177, a sua volta alimentato da varie rimesse.
Le prove testimoniali non dimostrano che il fido fosse “già operativo” e tantomeno spiegano come si formò la provvista sul c/c n. 9177.
Il testimone a questo proposito, ha detto: “Non ricordo;
certamente in quel Tes_1
momento il sig. che aveva bisogno di denaro e aveva personalmente un Pt_1
qualche patrimonio, era un bacino cui accedere da parte di VB”.
Il testimone rispondendo al capitolo con cui gli era chiesto se la banca Tes_2
avesse incrementato il fido per consentire l'acquisto di 1.250 azioni, ha risposto:
“Mi risulta, ma io e non avevamo questo potere di delibera”, senza Tes_1
null'altro aggiungere. non ha riferito cosa esattamente gli “risulti” e come ne se sia venuto a Tes_2
conoscenza.
Trattasi di deposizioni generiche e lacunose, inidonee a dimostrare che la banca deliberò l'aumento dell'apertura di credito per consentire alla Controparte_1
l'acquisto delle azioni.
[...]
7. Con un terzo motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che l'originario finanziamento di Euro 400.000 concesso alla società, dopo che essa già aveva concluso un contratto di mutuo (non oggetto di causa), servì per l'acquisto di azioni e obbligazioni della banca (prima operazione esaminata dal Tribunale).
Ora, a parte il rilievo che l'affidamento fu concesso alla società nell'aprile 2012, mentre le azioni furono acquistate personalmente dai soci e Parte_1
il 20 aprile 2012, il 29 giugno 2012 e il 31 luglio 2012, con Parte_2
addebiti sui propri conti, già il Tribunale di Venezia ha sottolineato che la provvista non pervenne dal conto affidato n. della società al conto dei soci. CP_7
Esaminando l'estratto conto, si rinvengono solo quattro bonifici a favore del conto cointestato a e il 20 e il 22 marzo, il 3 aprile e il 13 luglio 2012. Pt_1 Pt_2
20 Trattasi di bonifici di importi incongruenti (Euro 27.002, Euro 60.002, Euro 1.502 ed Euro 18.722) con il corrispettivo delle azioni ed obbligazioni acquistate nel mese di aprile, giugno e luglio, e il cui ammontare complessivo rimane molto lontano dal controvalore dei titoli (Euro 250.000).
I passaggi di denaro tra un conto e un altro dei plurimi rapporti nella titolarità della società e dei soci sono stati molteplici e le causali non sono indicate. Può comunque precisarsi che giroconti sul c/c 9766, non provenienti dal c/c affidato della società
n. , sono privi di rilevanza, potendosi escludere che si tratti del denaro messo a CP_7
disposizione dalla banca con l'apertura di credito in ipotesi collegata agli acquisti azionari.
Analogamente non può dirsi che l'acquisto di azioni del luglio 2012 (n.
3.727 di azioni per un controvalore di Euro 150.011,75) sia stato compiuto per mezzo dell'apertura di credito. Gli appellanti affermano che la banca avrebbe
“assecondato” la vendita di obbligazioni del valore di Euro 150.000, il cui ricavato venne impiegato (dai soci e non dalla società) per acquistare n.
3.727 azioni.
Dell'esistenza di un accordo tra la banca e gli attori per la vendita delle obbligazioni e l'acquisto delle azioni non vi è tuttavia il minimo riscontro (neppure i testimoni ne parlano). In ogni caso, la provvista per l'acquisto azionario giunse dalla vendita delle obbligazioni e non da un prestito concesso dalla banca, sicché deve escludersi l'esistenza di un collegamento negoziale tra affidamento e l'acquisto del luglio 2012.
Quanto all'elemento soggettivo, si rileva che la prova che, nelle intenzioni delle parti, l'affidamento dovesse in parte servire per acquistare azioni di CP_4
non sussiste né per l'operazione d'investimento del luglio 2012, né per quelle dei mesi precedenti. ha semplicemente riferito che l'azienda necessitava di Euro 200.000 e che Tes_1
poi le parti si accordarono per un importo superiore. Fu a dirgli dell'acquisto Pt_1
delle azioni, poiché “prima della delibera non era emersa, o almeno non mi era stata
21 riferita dalla banca, la questione dell'acquisto delle azioni, e con non se ne Tes_2
parlò prima della delibera”.
Poi ha riferito di una sua vicenda personale e che la banca frequentemente Tes_1
chiedeva ai clienti di acquistare le azioni, ma dell'accordo dedotto dagli attori in causa non ha conoscenza diretta, se non per la fase iniziale, durante la quale, per l'appunto, non si parlò di acquisto di azioni di Parte_5
ha genericamente affermato: “Si la delibera era condizionata”. Sennonché a
[...]
tale delibera, di cui non è stata richiesta in causa l'esibizione e il cui reale contenuto rimane imprecisato, non aveva partecipato. Rimane perciò sconosciuto il Tes_2
funzionario della banca con cui gli attori si sarebbero accordati per coordinare l'apertura di credito con l'acquisto di titoli azionari ed obbligazionari (il nome non
è indicato né in atto di citazione, né nelle successive memorie).
rispondendo poi ai capitoli 4 e 5 della memoria istruttoria degli attori, ha Tes_2
escluso che e abbiano indirettamente utilizzato l'affidamento per Pt_1 Pt_2
acquistare le azioni.
In definitiva, si ha contezza, in quanto emerge dalle testimonianze, di una prassi della banca di vendere azioni proprie in occasione di operazioni di credito, ma non vi è dimostrazione di cosa esattamente si accaduto nel caso di specie.
A fronte di un quadro probatorio incerto, di carenze deduttive degli attori e di documenti prodotti in causa che smentiscono gli assunti difensivi degli stessi, deve concludersi che e e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
non hanno fornito la prova, di cui erano onerati ai sensi dell'art.
[...]
22 Esclusa la nullità dell'affidamento, non può ipotizzarsi la nullità del mutuo, in parte utilizzato per consolidare il debito di nei Controparte_1
confronti di programmandone la restituzione rateale, e in parte per CP_4
compiere pagamenti a favore di terzi.
Può senz'altro escludersi che il mutuo servì per acquistare le azioni, in quanto le operazioni di investimento erano state già tutte compiute da tempo, e non ne vennero compiute di nuove dopo il giugno 2013.
Il mutuo fu utilizzato da per compiere molteplici Controparte_1
operazioni (pagamenti di varia natura, bonifici e giroconti). Non è perciò prospettabile un collegamento negoziale tra il mutuo e i pregressi investimenti azionari.
Si può aggiungere che il denaro mutuato fu effettivamente erogato e venne accreditato il 21 giugno 2013 sul conto corrente n. . Come già s'è detto, in CP_7
parte venne utilizzato per estinguere finanziamenti e in parte per compiere pagamenti. Il negozio di mutuo non può perciò essere incorso nella violazione del divieto dell'art. 2358 c.c.
Che gli attori avessero poi chiesto di vendere le azioni (richiesta peraltro mai formalizzata) e che la banca abbia invece proposto il mutuo è circostanza priva di rilievo, poiché, anche ipotizzato che nel giugno 2013 le azioni fossero ancora vendibili, si determinò diversamente, Controparte_1
concludendo il contratto di mutuo ipotecario di Euro 1.200.000. Un vizio della volontà non è stato dedotto e una domanda di annullamento del negozio giuridico non è stata formulata. Ne consegue l'obbligo di restituire il denaro ricevuto, a prescindere da come si fosse formato il debito estinto con parte di quanto mutuato.
9. In conclusione, l'appello principale e gli appelli incidentali devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del giudizio di appello sono per metà compensate, atteso il rigetto degli appelli incidentali, e per la rimanente metà devono essere rifuse alle
23 appellate dagli appellanti, prevalentemente soccombenti.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, considerando l'assenza di una fase istruttoria e riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie rientranti nello scaglione di valore 520.001-1.000.000 euro.
10. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti principali e alle appellanti incidentali di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 2424/2022 r.g.a. promossa con atto di citazione da e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti di (appellanti principali) nei Controparte_1
confronti di (appellata ed Controparte_4
appellante incidentale) e di (appellata Controparte_2
ed appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello principale e rigetta gli appelli incidentali e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1427/2022 pronunciata dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia;
2) condanna gli appellanti principali a rifondere alle appellate la metà delle spese processuali del grado, che liquida per ciascuna e per l'intero in complessivi Euro 12.000,00 per compensi e in Euro 5.058,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per la rimanente metà;
24 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti principali e alle appellanti incidentali di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 14 febbraio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c., del collegamento negoziale tra il credito concesso dalla banca alla società
e gli acquisti azionari compiuti dai soci.
8. Rimane da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione principale, con cui gli appellanti affermano che il contratto di mutuo, concluso nel giugno 2013, sia nullo perché legato “alle operazioni baciate ad esso presupposte”.