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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22420/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22420/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. RIBERO PAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FORNO Parte_1 Parte_2
CANAVESE il 25/03/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FORNO CANAVESE (atto n. 101 parte I serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/10/2006 e il 14/1/2010. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORNO CANAVESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA DISPONE in punto affidamento e regolamentazione degli incontri per il figlio Per_3 considerata la maggiore età;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori con dimora abituale e residenza anagrafica Persona_2 presso il padre nella casa ex coniugale in locazione sita in Torino, Piazza Caccia 3, casa che rimane assegnata al Sig. e dalla quale la Sig.ra si allontanerà portando seco i propri effetti Pt_2 Parte_1 personali;
DISPONE in merito al piano che determina i rapporti con la figlia i coniugi concordemente stabiliscono che: I figli salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei minori, trascorreranno alternativamente 2 settimane presso l'abitazione del papà e 2 settimane presso l'abitazione della mamma: - 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che nel periodo in cui i figli dimorano presso un genitore, quest'ultimo si farà carico delle spese di mantenimento ordinario. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli con integrale applicazione del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 15 Marzo 2016 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che in considerazione dell'ugual tempo che i figli trascorreranno con i genitori e della quasi equivalente situazione patrimoniale tra le parti, i ricorrenti non prevedono alcun assegno di mantenimento
DÀ ATTO che la Sig.ra contribuirà al 50% del canone di locazione della casa coniugale sino Parte_1 all'effettivo trasferimento. Successivamente il canone verrà corrisposto per intero dal Sig. . Pt_2
DÀ ATTO che la casa in comproprietà sita in Torino V. Mombasiglio 20 (attualmente locata) verrà posta in vendita ed il ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo, verrà ripartito al 50% tra i comproprietari. Sino alla vendita il canone continuerà ad essere versato sul conto cointestato su cui viene addebitata la rata di mutuo e da cui vengono pagate le rate condominiali.
DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già integralmente risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22420/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. RIBERO PAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FORNO Parte_1 Parte_2
CANAVESE il 25/03/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FORNO CANAVESE (atto n. 101 parte I serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/10/2006 e il 14/1/2010. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORNO CANAVESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA DISPONE in punto affidamento e regolamentazione degli incontri per il figlio Per_3 considerata la maggiore età;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori con dimora abituale e residenza anagrafica Persona_2 presso il padre nella casa ex coniugale in locazione sita in Torino, Piazza Caccia 3, casa che rimane assegnata al Sig. e dalla quale la Sig.ra si allontanerà portando seco i propri effetti Pt_2 Parte_1 personali;
DISPONE in merito al piano che determina i rapporti con la figlia i coniugi concordemente stabiliscono che: I figli salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei minori, trascorreranno alternativamente 2 settimane presso l'abitazione del papà e 2 settimane presso l'abitazione della mamma: - 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che nel periodo in cui i figli dimorano presso un genitore, quest'ultimo si farà carico delle spese di mantenimento ordinario. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli con integrale applicazione del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 15 Marzo 2016 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che in considerazione dell'ugual tempo che i figli trascorreranno con i genitori e della quasi equivalente situazione patrimoniale tra le parti, i ricorrenti non prevedono alcun assegno di mantenimento
DÀ ATTO che la Sig.ra contribuirà al 50% del canone di locazione della casa coniugale sino Parte_1 all'effettivo trasferimento. Successivamente il canone verrà corrisposto per intero dal Sig. . Pt_2
DÀ ATTO che la casa in comproprietà sita in Torino V. Mombasiglio 20 (attualmente locata) verrà posta in vendita ed il ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo, verrà ripartito al 50% tra i comproprietari. Sino alla vendita il canone continuerà ad essere versato sul conto cointestato su cui viene addebitata la rata di mutuo e da cui vengono pagate le rate condominiali.
DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già integralmente risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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