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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1089 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Maria Teresa Pugliano, con Pt_1
l'Avv. Caterina Battaglia, con l'Avv. Manuela Varani e con l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli
---- appellante
E
, con l'Avv. Monica Manera ---- appellata CP_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Ripetizione indebito previdenziale.
Conclusioni per l'appellante:
Giudice “- dichiara la non ripetibilità delle somme per cui è causa;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1,700,00, oltre Pt_1
iva, cpa, r.f., come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”, e, per l'effetto, rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>; conclusioni per l'appellata: <<... rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con distrazione>>.
Svolgimento del processo 1. Con ricorso del 5/5/2017 al tribunale di Castrovillari, la SI.ra ha reagito alla CP_1
richiesta dell' datata 25/1/2017 e notificata il 20/2/2017, di ripetere le maggiorazioni e gli Pt_1
aumenti che assumeva di averle indebitamente erogato sulla pensione superstiti n° 11321368R, nel periodo dal 1°/1/2014 al 31/12/2014, per un ammontare complessivo pari ad euro 5.375,12.
Nella resistenza dell' , il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo che Controparte_2
l'indebito in questione, di natura previdenziale, non fosse ripetibile perchè l era incorso Pt_1
nella decadenza annuale di cui all'art. 13 comma 2 legge n. 412/91, omettendo di procedere al recupero entro l'anno successivo (2016) a quello in cui la pensionata aveva trasmesso (2015), nel rispetto dei termini previsti nella normativa di legge e regolamentare, i suoi dati reddituali relativi al periodo in contestazione (2014).
2. Con appello del 2/11/2022, l' ha chiesto la riforma di tale decisione lamentando che Pt_1
il tribunale non avrebbe valorizzato l'applicabilità al caso di specie dell'ordinario regime di ripetibilità ex art. 2033 cc., l'insussistenza della buona fede dell'accipiens e di un errore imputabile all' , e infine che sarebbe spettato al pensionato provare di avere diritto a CP_3
trattenere le somme percepite.
3. La SI.ra si è costituita in giudizio insistendo nel rigetto dell'appello poiché CP_1
infondato.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
5. L'appello va respinto.
6. Occorre considerare che l'indebito di cui si discute ha ad oggetto la maggiorazione sociale di una prestazione, ossia della pensione ai superstiti, di natura incontestatamente previdenziale.
7. Conseguentemente, va rilevato che in un'ipotesi, come quella in esame, di indebito previdenziale formatosi per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è pacifico in giurisprudenza che, ai fini della ripetibilità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del
1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la Pt_1
tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte CP_3 del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. n° 15039/2019).
Con la precisazione che che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno Pt_1
successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta CP_3
di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso>> (Cass. n° 13918/2021).
8. Passando ad applicare tali principi, il tribunale, in sentenza, ha dato atto che specie, come si legge nella relazione allegata dall (doc. 3 del fascicolo di parte resistente), Pt_1
per l'anno 2013 la ricorrente ha dichiarato un maggior reddito, diverso da pensione, pari ad €
6.957,00, inserendolo nella dichiarazione dei redditi anno 2014; ergo, a mente dell'art. 13 L.
412/91, l' avrebbe dovuto provvedere alla verifica reddituale ed al recupero delle eventuali Pt_1
somme versate in eccedenza entro l'anno 2015; poiché, invece, ha lasciato spirare detto termine, notificando il provvedimento di contestazione di indebito solo il 20.02.17, è incorso nella decadenza ex art. 52 L. 88/89.
Si ritiene, dunque, che l' sia incorsa nella predetta decadenza e tanto basta per Pt_1
l'accoglimento del ricorso>>; e sul punto l' non ha con l'appello mosso specifiche censure, Pt_1
per cui deve ritenersi che il dato della comunicazione all'ente previdenziale della situazione reddituale per l'anno in contestazione è divenuto incontrovertibile.
Pertanto, nel caso di specie si discute sui tempi di ripetizione dell'indebito accertato in esito alle dichiarazione dei redditi 2014, per l'anno fiscale 2013, incontestatamente effettuata dalla parte privata.
E rilevato che secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla
“verifica”1 e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve iniziare la procedura di recupero2, ne discende che la decadenza è maturata allo spirare del 31/12/2016 per l'indebito relativo al 2014; sicché la richiesta di restituzione formalizzata dall' solo in Pt_1
data 20/2/2017, con nota datata 25/1/2017, è da considerare intempestiva. 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 2 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 708/2022, resa in data 5 maggio 2022, così provvede:
1.- Rigetta l'appello;
2.- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, da distrarre;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n° 3802/2019: senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal Pt_1 percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito>>. 2 Cass. n° 13918/2021 cit.
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1089 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Maria Teresa Pugliano, con Pt_1
l'Avv. Caterina Battaglia, con l'Avv. Manuela Varani e con l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli
---- appellante
E
, con l'Avv. Monica Manera ---- appellata CP_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Ripetizione indebito previdenziale.
Conclusioni per l'appellante:
Giudice “- dichiara la non ripetibilità delle somme per cui è causa;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1,700,00, oltre Pt_1
iva, cpa, r.f., come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”, e, per l'effetto, rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>; conclusioni per l'appellata: <<... rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con distrazione>>.
Svolgimento del processo 1. Con ricorso del 5/5/2017 al tribunale di Castrovillari, la SI.ra ha reagito alla CP_1
richiesta dell' datata 25/1/2017 e notificata il 20/2/2017, di ripetere le maggiorazioni e gli Pt_1
aumenti che assumeva di averle indebitamente erogato sulla pensione superstiti n° 11321368R, nel periodo dal 1°/1/2014 al 31/12/2014, per un ammontare complessivo pari ad euro 5.375,12.
Nella resistenza dell' , il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo che Controparte_2
l'indebito in questione, di natura previdenziale, non fosse ripetibile perchè l era incorso Pt_1
nella decadenza annuale di cui all'art. 13 comma 2 legge n. 412/91, omettendo di procedere al recupero entro l'anno successivo (2016) a quello in cui la pensionata aveva trasmesso (2015), nel rispetto dei termini previsti nella normativa di legge e regolamentare, i suoi dati reddituali relativi al periodo in contestazione (2014).
2. Con appello del 2/11/2022, l' ha chiesto la riforma di tale decisione lamentando che Pt_1
il tribunale non avrebbe valorizzato l'applicabilità al caso di specie dell'ordinario regime di ripetibilità ex art. 2033 cc., l'insussistenza della buona fede dell'accipiens e di un errore imputabile all' , e infine che sarebbe spettato al pensionato provare di avere diritto a CP_3
trattenere le somme percepite.
3. La SI.ra si è costituita in giudizio insistendo nel rigetto dell'appello poiché CP_1
infondato.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
5. L'appello va respinto.
6. Occorre considerare che l'indebito di cui si discute ha ad oggetto la maggiorazione sociale di una prestazione, ossia della pensione ai superstiti, di natura incontestatamente previdenziale.
7. Conseguentemente, va rilevato che in un'ipotesi, come quella in esame, di indebito previdenziale formatosi per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è pacifico in giurisprudenza che, ai fini della ripetibilità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del
1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la Pt_1
tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte CP_3 del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. n° 15039/2019).
Con la precisazione che che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno Pt_1
successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta CP_3
di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso>> (Cass. n° 13918/2021).
8. Passando ad applicare tali principi, il tribunale, in sentenza, ha dato atto che specie, come si legge nella relazione allegata dall (doc. 3 del fascicolo di parte resistente), Pt_1
per l'anno 2013 la ricorrente ha dichiarato un maggior reddito, diverso da pensione, pari ad €
6.957,00, inserendolo nella dichiarazione dei redditi anno 2014; ergo, a mente dell'art. 13 L.
412/91, l' avrebbe dovuto provvedere alla verifica reddituale ed al recupero delle eventuali Pt_1
somme versate in eccedenza entro l'anno 2015; poiché, invece, ha lasciato spirare detto termine, notificando il provvedimento di contestazione di indebito solo il 20.02.17, è incorso nella decadenza ex art. 52 L. 88/89.
Si ritiene, dunque, che l' sia incorsa nella predetta decadenza e tanto basta per Pt_1
l'accoglimento del ricorso>>; e sul punto l' non ha con l'appello mosso specifiche censure, Pt_1
per cui deve ritenersi che il dato della comunicazione all'ente previdenziale della situazione reddituale per l'anno in contestazione è divenuto incontrovertibile.
Pertanto, nel caso di specie si discute sui tempi di ripetizione dell'indebito accertato in esito alle dichiarazione dei redditi 2014, per l'anno fiscale 2013, incontestatamente effettuata dalla parte privata.
E rilevato che secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla
“verifica”1 e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve iniziare la procedura di recupero2, ne discende che la decadenza è maturata allo spirare del 31/12/2016 per l'indebito relativo al 2014; sicché la richiesta di restituzione formalizzata dall' solo in Pt_1
data 20/2/2017, con nota datata 25/1/2017, è da considerare intempestiva. 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 2 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 708/2022, resa in data 5 maggio 2022, così provvede:
1.- Rigetta l'appello;
2.- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, da distrarre;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n° 3802/2019: senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal Pt_1 percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito>>. 2 Cass. n° 13918/2021 cit.