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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1000/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: “RICORSO PER SEPARAZIONE SU DOMANDA CONGIUNTA”, promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Deledda nr. 16 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Tamponi C.F._1
( ) del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore, in Tempio Pausania, Via Poerio nr. 5;
e pagina 1 di 7 , nato a [...] il [...], residente in [...]
Deledda nr. 16 ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Amic C.F._3
( ) del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4
difensore, in Tempio Pausania, Via Mario Demartis nr. 18;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i coniugi sopra generalizzati chiedevano, all'intestato Tribunale, di dichiarare la separazione personale degli stessi, e di omologare le condizioni rassegnate in via congiunta, come indicate nel ricorso introduttivo.
In particolare, i ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio civile l'8/11/2014 in Codrongianos, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al nr. 6 Parte II, Serie C, Anno 2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni
- che da tale unione, il 04/01/2016 a Tempio Pausania nasceva che, per volontà di entrambi i Per_1
genitori, assumeva il cognome della madre, Pt_1
- di avere fissato la residenza familiare presso l'immobile di proprietà esclusiva della in Tempio Pt_1
Pausania, Via Grazia Deledda nr. 16, che la vrebbe continuato ad abitare unitamente al figlio Pt_1
anche dopo la separazione, mentre il avrebbe provveduto a trasferire il proprio domicilio e la Parte_2
propria residenza in altra abitazione, entro la data dell'udienza di comparizione delle parti;
pagina 2 di 7 - che, ormai da tempo, l'unione tra i ricorrenti subiva un'irrimediabile compromissione, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, stante il venir meno tra i coniugi dell'affectio coniugalis tipica del rapporto di coniugio;
- che gli odierni ricorrenti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole, ed ai rispettivi rapporti economici, per cui chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi regolate in via congiunta.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 19 febbraio 2025, i ricorrenti confermavano di volere rinunciare al tentativo di conciliazione davanti al Giudice, nonché di intendere rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, ed insistevano per la pronuncia di separazione, alle condizioni già rassegnate in via congiunta nell'atto introduttivo.
Raccolto il “visto” del PM in sede, il Giudice Relatore, delegato alla trattazione, tratteneva la causa in decisione, e la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 3 marzo 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio, ed al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Le spese, come richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate tra le stesse.
Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
pagina 3 di 7 letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nata il [...] in [...]; Parte_1
e
, nato il [...] in [...]; Parte_2
in relazione al matrimonio contratto l'8/11/2014 a Codrongianos (SS), iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al Nr. 6 parte II, serie C, anno 2014;
alle seguenti:
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con domicilio e residenza privilegiata presso la madre.
3. Il figlio trascorrerà con il padre il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, dopo la scuola, alle ore 21,30 della domenica, nonché per un periodo continuativo (da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività pagina 4 di 7 principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore) di 7 giorni in occasione delle festività natalizie e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Il figlio trascorrerà la festività di Pasqua con un genitore e quella della Pasquetta con l'altro, le altre festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, mentre i compleanni del figlio verranno festeggiati tutti insieme, salvo diverso accordo. Il padre, comunque, avrà facoltà di vedere il bambino tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre su giorni e orari e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore.
Durante la permanenza presso la madre, il padre terrà con sé il figlio due volte alla settimana nei pomeriggi, salvo diverso accordo tra le parti e ferma restando la possibilità per il padre di vedere il figlio ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni del bambino.
Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere il bambino o sentirlo telefonicamente quando lo vogliano.
4. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio.
5. La casa coniugale di proprietà della sig.ra viene ad essa assegnata ed ivi vi abiterà con il Pt_1
figlio, mentre il sig. trasferirà la propria residenza, entro la data dell'udienza di comparizione Parte_2
delle parti, in altra abitazione, che condurrà in locazione pagando il relativo canone, non essendo titolare di alcun diritto di proprietà su bene immobile.
6. Il signor concorrerà al mantenimento del figlio con il versamento alla Parte_2 Per_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00 (quattrocento), Parte_1
comprensiva della metà dell'assegno unico corrisposto dall'INPS integralmente al sig. . Parte_2
L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente in relazione agli aumenti del costo della vita come da indice ISTAT ed in caso di variazione in aumento dell'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS, garantendo alla sig.ra empre il 50 % di detto assegno. Pt_1
7. Il padre contribuirà, inoltre, in ragione del 50%, a tutte quelle spese straordinarie, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, previa esibizione delle pezze giustificative e previo accordo, rimandando la specificazione delle spese straordinarie all'elenco qui di seguito, mentre le voci di spesa non incluse, afferiscono alle spese ordinarie che ciascun genitore dovrà sostenere nel momento in cui terrà con sé il minore.
pagina 5 di 7 a) SPESE STRAORDINARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVIO ACCORDO DA
DOCUMENTARE:
Spese sanitarie: connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche o acustiche, esclusi i farmaci da banco). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
spese scolastiche: iscrizione scuola, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e pc per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), spese per gite e uscite didattiche.
b) COSTITUISCONO SPESE EXTRA ASSEGNO, RICHIEDENTI IL NECESSARIO
ACCORDO ESPRESSO O TACITO (a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà essere manifestato un dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta) quelle relative a:
sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogati da strutture private, non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
scolastiche: corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, formazione e specializzazione universitaria o avvio al mondo del lavoro, alloggio fuori sede e università, corsi di formazione post-universitari (specializzazioni e master) gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
ludiche ed extra–scolastiche: spese attinenti lo svolgimento di attività sportive (per esempio piscina, palestra, etc.), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) di eventuali mezzi di locomozione
(bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le spese relative connesse (bollo e assicurazione, corso per conseguimento della patente di guida;
lezioni private
(ripetizioni), stages, corsi di lingua, culturali, come corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di teatro o di arte, corsi di informatica, baby sitter, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore,
pagina 6 di 7 motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, spese per feste di compleanno o ricevimento in occasione dei sacramenti (confessione, comunione,cresima).
8. L'assegno unico a carico dell'INPS verrà riscosso integralmente dal padre con Parte_2
espressa rinuncia da parte della sig.ra a riscuotere direttamente la propria quota dall'INPS. Pt_1
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per sé stessi, essendo economicamente autosufficienti.
9. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti;
COMPENSA tre le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1000/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: “RICORSO PER SEPARAZIONE SU DOMANDA CONGIUNTA”, promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Deledda nr. 16 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Tamponi C.F._1
( ) del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore, in Tempio Pausania, Via Poerio nr. 5;
e pagina 1 di 7 , nato a [...] il [...], residente in [...]
Deledda nr. 16 ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Amic C.F._3
( ) del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4
difensore, in Tempio Pausania, Via Mario Demartis nr. 18;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i coniugi sopra generalizzati chiedevano, all'intestato Tribunale, di dichiarare la separazione personale degli stessi, e di omologare le condizioni rassegnate in via congiunta, come indicate nel ricorso introduttivo.
In particolare, i ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio civile l'8/11/2014 in Codrongianos, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al nr. 6 Parte II, Serie C, Anno 2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni
- che da tale unione, il 04/01/2016 a Tempio Pausania nasceva che, per volontà di entrambi i Per_1
genitori, assumeva il cognome della madre, Pt_1
- di avere fissato la residenza familiare presso l'immobile di proprietà esclusiva della in Tempio Pt_1
Pausania, Via Grazia Deledda nr. 16, che la vrebbe continuato ad abitare unitamente al figlio Pt_1
anche dopo la separazione, mentre il avrebbe provveduto a trasferire il proprio domicilio e la Parte_2
propria residenza in altra abitazione, entro la data dell'udienza di comparizione delle parti;
pagina 2 di 7 - che, ormai da tempo, l'unione tra i ricorrenti subiva un'irrimediabile compromissione, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, stante il venir meno tra i coniugi dell'affectio coniugalis tipica del rapporto di coniugio;
- che gli odierni ricorrenti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole, ed ai rispettivi rapporti economici, per cui chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi regolate in via congiunta.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 19 febbraio 2025, i ricorrenti confermavano di volere rinunciare al tentativo di conciliazione davanti al Giudice, nonché di intendere rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, ed insistevano per la pronuncia di separazione, alle condizioni già rassegnate in via congiunta nell'atto introduttivo.
Raccolto il “visto” del PM in sede, il Giudice Relatore, delegato alla trattazione, tratteneva la causa in decisione, e la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 3 marzo 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio, ed al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Le spese, come richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate tra le stesse.
Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
pagina 3 di 7 letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nata il [...] in [...]; Parte_1
e
, nato il [...] in [...]; Parte_2
in relazione al matrimonio contratto l'8/11/2014 a Codrongianos (SS), iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al Nr. 6 parte II, serie C, anno 2014;
alle seguenti:
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con domicilio e residenza privilegiata presso la madre.
3. Il figlio trascorrerà con il padre il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, dopo la scuola, alle ore 21,30 della domenica, nonché per un periodo continuativo (da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività pagina 4 di 7 principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore) di 7 giorni in occasione delle festività natalizie e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Il figlio trascorrerà la festività di Pasqua con un genitore e quella della Pasquetta con l'altro, le altre festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, mentre i compleanni del figlio verranno festeggiati tutti insieme, salvo diverso accordo. Il padre, comunque, avrà facoltà di vedere il bambino tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre su giorni e orari e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore.
Durante la permanenza presso la madre, il padre terrà con sé il figlio due volte alla settimana nei pomeriggi, salvo diverso accordo tra le parti e ferma restando la possibilità per il padre di vedere il figlio ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni del bambino.
Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere il bambino o sentirlo telefonicamente quando lo vogliano.
4. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio.
5. La casa coniugale di proprietà della sig.ra viene ad essa assegnata ed ivi vi abiterà con il Pt_1
figlio, mentre il sig. trasferirà la propria residenza, entro la data dell'udienza di comparizione Parte_2
delle parti, in altra abitazione, che condurrà in locazione pagando il relativo canone, non essendo titolare di alcun diritto di proprietà su bene immobile.
6. Il signor concorrerà al mantenimento del figlio con il versamento alla Parte_2 Per_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00 (quattrocento), Parte_1
comprensiva della metà dell'assegno unico corrisposto dall'INPS integralmente al sig. . Parte_2
L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente in relazione agli aumenti del costo della vita come da indice ISTAT ed in caso di variazione in aumento dell'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS, garantendo alla sig.ra empre il 50 % di detto assegno. Pt_1
7. Il padre contribuirà, inoltre, in ragione del 50%, a tutte quelle spese straordinarie, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, previa esibizione delle pezze giustificative e previo accordo, rimandando la specificazione delle spese straordinarie all'elenco qui di seguito, mentre le voci di spesa non incluse, afferiscono alle spese ordinarie che ciascun genitore dovrà sostenere nel momento in cui terrà con sé il minore.
pagina 5 di 7 a) SPESE STRAORDINARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVIO ACCORDO DA
DOCUMENTARE:
Spese sanitarie: connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche o acustiche, esclusi i farmaci da banco). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
spese scolastiche: iscrizione scuola, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e pc per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), spese per gite e uscite didattiche.
b) COSTITUISCONO SPESE EXTRA ASSEGNO, RICHIEDENTI IL NECESSARIO
ACCORDO ESPRESSO O TACITO (a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà essere manifestato un dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta) quelle relative a:
sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogati da strutture private, non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
scolastiche: corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, formazione e specializzazione universitaria o avvio al mondo del lavoro, alloggio fuori sede e università, corsi di formazione post-universitari (specializzazioni e master) gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
ludiche ed extra–scolastiche: spese attinenti lo svolgimento di attività sportive (per esempio piscina, palestra, etc.), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) di eventuali mezzi di locomozione
(bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le spese relative connesse (bollo e assicurazione, corso per conseguimento della patente di guida;
lezioni private
(ripetizioni), stages, corsi di lingua, culturali, come corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di teatro o di arte, corsi di informatica, baby sitter, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore,
pagina 6 di 7 motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, spese per feste di compleanno o ricevimento in occasione dei sacramenti (confessione, comunione,cresima).
8. L'assegno unico a carico dell'INPS verrà riscosso integralmente dal padre con Parte_2
espressa rinuncia da parte della sig.ra a riscuotere direttamente la propria quota dall'INPS. Pt_1
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per sé stessi, essendo economicamente autosufficienti.
9. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti;
COMPENSA tre le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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