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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARRELLI DANIELA ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GROSSI GONDI DANIELE ( ) e dell'avv. SPARANO C.F._3
ROBERTO ( ), C.F._4 appellato
Conclusioni per l'appellante «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza impugnata: accertare l'insussistenza del credito vantato dalla [parte] convenuta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 871/2019 del Tribunale di
Siena;
condannare parte convenuta a restituire alla Parte_1
l'importo di €. 27.059,79, quale differenza tra le somme percepite a titolo di liquidazione della propria quota di partecipazione nella Società, ed il credito azionato con il D.I. 871/2019 del Tribunale di Siena;
condannare, altresì, parte convenuta alla refusione delle somme corrisposte, anche ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c., in esecuzione della
Sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio»;
per l'appellato «Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, CP_1 contrariis reiectis,
- respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla presente memoria di costituzione e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 732/2021 (All. n.01), resa inter partes dal
Tribunale di Siena, in persona del Giudice, Dott.ssa Alessandra Verzillo, depositata in data 02/10/2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 732 del 2021 del Parte_1
Tribunale di Siena, con la quale è stata rigettata l'opposizione, con contestuale domanda riconvenzionale, proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 817 del 2019 con cui le era stato intimato il pagamento euro 10.889,00, oltre interessi come da domanda e spese, in favore di importo dovuto a titolo di parte residua della CP_1 liquidazione della sua quota societaria (pari al 33%), a seguito del recesso dalla stessa (nel prosieguo o Società). Parte_1 Parte_1
pag. 2/16 La Società ha provveduto al pagamento delle somme ingiunte al fine di evitare il recupero forzoso delle stesse e ha proposto opposizione, con contestuale domanda riconvenzionale, in ordine «alla determinazione del quantum della richiesta». La ha sostenuto infatti che il Parte_1 CP_1 nel calcolo della quota residua della sua liquidazione, avesse «ome[sso] di dichiarare di aver ricevuto l'ulteriore somma di euro 24.984,00, a titolo di
“liquidazione della [sua] partecipazione”, per la quale rilasciava apposita e piena quietanza con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro del 3 maggio
2018» e ha prodotto un estratto del sopra menzionato accordo (doc. 3, fasc.
di primo grado), precisando che «non inficerebbe il valore della Parte_1 dichiarazione, la presunta risoluzione per inadempimento dell'accordo de quo [l'Accordo Quadro], lamentata [dal con missiva raccomandata». CP_1
La Società ha chiesto di «accertare l'insussistenza del credito vantato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo». Inoltre, in via riconvenzionale, ha domandato di condannare il a restituire euro 27.059,79 «quale CP_1 differenza tra l'importo corrisposto da [ ] a titolo di liquidazione Parte_1 della quota di partecipazione nella Società [euro 76.260,00 (importo già corrisposto e riconosciuto dal + 24.984,00 (somma corrisposta come CP_1 da quietanza rilasciata dallo stesso + 12.964,79 (quale somma CP_1 corrisposta in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto inclusiva di sort[e] capitale, interessi moratori, spese liquidate, compensi ed onorari come da precetto)], ed il credito vantato dal convenuto opposto [euro 87.149,00]».
In seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo, si è CP_1 costituito in giudizio, rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione, domandando «in via riconvenzionale [di] accertare e dichiarare la sussistenza dell'ulteriore credito [da lui] vantato […]» pari a euro 5.016 (in un primo momento erroneamente calcolate in euro 18.006,00, si vedano le note autorizzate del dell'8 giugno 2021). CP_1
pag. 3/16 Il infatti, ha prodotto in giudizio l'accordo quadro nella sua CP_1 interezza, precisando che la «ha omesso di riportare […] gli Parte_1 artt.
4.4 e 4.5 dell'accordo quadro [dai quali emerge che] le parti hanno, altresì, previsto la liquidazione del c.d. Trattamento di Fine Mandato, stabilito dalla Società in favore del Sig. per aver rivestito la carica di CP_1
Consigliere di Amministrazione, quantificata in € 30.000 lordi».
Il ha conseguentemente sostenuto che, «a fronte del recesso CP_1 esercitato, così come convenuto nell'accordo quadro, avrebbe dovuto ricevere dall' , non solo la somma di € 87.139,00 – che Parte_1 costituisce la partecipazione del Valore della società – ma anche l'ulteriore somma […] dell'accordo quadro stipulato tra le parti in data 3 maggio 2018
[pari ad euro 30.000,00]». In riconventio riconventionis ha chiesto dunque di
«accertare e dichiarare la sussistenza dell'ulteriore credito vantato», condannando al pagamento della residuale somma di euro Parte_1
5.006,00, confermando pertanto il decreto ingiuntivo e dichiarando l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla Società.
All'udienza per la prima comparizione delle parti ex art. 183 comma 1
c.p.c. del 24 gennaio 2020, ha rilevato la tardività della Parte_1 costituzione avversaria, depositata il 22 gennaio 2020, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla riconventio riconvetionis.
Il Tribunale ha, anzitutto, dichiarato la tardività della domanda riconvenzionale del al contempo affermando di «opportunamente CP_1 valuta[rla] quale eccezione riconvenzionale».
Il giudice di prime cure ha, quindi, ricostruito i calcoli relativi al credito:
i) risultava pacifico che il valore della quota del veniva determinato CP_1 dall'assemblea dei soci in euro 87.149,00 (pari al 33% del valore della società), tuttavia «oltre all'importo sopra indicato […] l'opposto avrebbe avuto diritto […] in base all'art.
4.5 dell'accordo quadro ad € 30.000,00
pag. 4/16 (“a titolo di Trattamento di Fine Mandato stabilito dalla società per la carica di Consigliere di Amministrazione”)» e dunque «il socio recedente avrebbe dovuto ricevere la maggior somma di € 117.149,00»;
ii) il quanto al valore della Società ha ricevuto: CP_1
a. euro 24.984,00 «prima della sottoscrizione dell'accordo quadro»;
b. euro 46.514,00 «a mezzo assegno bancario tratto dal conto corrente della Società»;
c. euro 10.541,00 «mediante consegna di beni mobili e mobili registrati»;
d. euro 19.205,00 «mediante bonifico bancario» quanto al trattamento di fine mandato.
iii) «Dunque, a fronte del Valore della Società convenuto in € 87.149,00, ha ricevuto l'importo di € 82.039,00, che, sommato ai 19.205,00 CP_1
(in acconto sul trattamento di fine mandato) dà l'importo totale già versato al pari ad euro 101.244,00. Va poi sommato l'importo di CP_1 euro 10.889,00 (sorta capitale) di cui al DI opposto e già pagato e si arriva al totale di euro 112.133,00». iv) « deve ancora ricevere l'importo di € 5.016,00 (importo richiesto CP_1 con reconventio reconventionis […])».
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale della e la riconventio riconventionis del perché tardiva, Parte_1 CP_1 confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo.
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che la avesse Parte_1 prodotto solo «uno stralcio dell'accordo quadro (poi integralmente prodotto
[dal ), per evitare che il giudice potesse giungere al calcolo su CP_1 effettuato»; ha quindi condannato la Società al pagamento di euro 5.000,00 in favore del per «azione temeraria perché la produzione in giudizio di CP_1 un documento deve essere integrale, [a nulla valendo] la motivazione pag. 5/16 addotta in udienza, relativa alla non influenza di detto documento integrale sulla decisione del presente giudizio».
Le spese di lite sono state poste a carico di in applicazione Parte_1 del principio di soccombenza.
L'appello avverso tale decisione è affidato ai seguenti motivi di censura
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Violazione del combinato disposto degli artt. 166 e 167 co.2 c.p.c.»;
2. «Omesso esame delle risultanze istruttorie»;
3. «Violazione del principio dispositivo della prova».
Si è costituito il protestando l'infondatezza di tutti i motivi di CP_1 gravame.
All'esito dell'udienza del 8 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta la Parte_1 violazione del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma,
c.p.c. Sostiene a tal proposito che «ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., la costituzione del convenuto che intenda proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (ovvero chiamare in causa un terzo) deve avvenire, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione
(in ipotesi, l'udienza del 24/01/2020) […] per garantire piena tutela al diritto di difesa dell'attore». In altre parole, il Tribunale avrebbe «trascurato il fatto che le contestazioni avversarie rinvenissero la propria fonte in un pag. 6/16 nuovo titolo (artt.
4.4 e 4.5 dell'Accordo Quadro del 3/05/2018, […], che veniva introdotto in giudizio, per la prima volta, da controparte, appena due giorni prima della prima udienza […]». La Società sostiene quindi che si tratti di un «nuovo ed ulteriore titolo […] differente da quello dedotto in giudizio dall'attore-opponente con il proprio Atto di Citazione in opposizione a (e persino da quello dedotto dalla convenuta-opposta con il proprio CP_2
Ricorso per decreto ingiuntivo) […] che, in quanto tale, soggiace alle decadenze previste dall'art. 167 co. 2 c.p.c. e deve essere sollevata (solo dalla parte, e mai rilevata d'ufficio) nel rispetto dei termini sanciti dall'art. 166 c.p.c.».
La doglianza è infondata.
Occorre anzitutto rilevare che la Corte di legittimità, con riferimento alle domande proposte dall'opposto diverse da quelle avanzate con il ricorso monitorio, ha stabilito che «[n]ell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis” che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale» (Cass. n. 5415 del 2019, in massima). È la stessa a dichiarare che «non v'è dubbio che [il potesse […] Parte_1 CP_1 proporre le domande riconvenzionali, ovvero sollevare le eccezioni di merito che ella riteneva opponibili alla pretesa attorea» e dimostrate con l'allegazione dell'estratto dell'accordo quadro del 3 maggio 2018; tuttavia, la
Società ritiene che il «avrebbe necessariamente dovuto costituirsi in CP_1 giudizio nel rispetto dei termini previsti dall'art. 166 c.p.c.». pag. 7/16 Occorre a tal proposito rammentare quanto affermato dalla Corte di cassazione in sede nomofilattica, secondo cui «[n]el giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 26727 del 2024, in massima).
In altri termini, nel caso di specie il in risposta alla domanda CP_1 riconvenzionale formulata dall'opponente-Elettronorge, avrebbe potuto proporre la sua domanda riconvenzionale fino alla maturazione delle preclusioni assertive.
Tanto considerato, va rilevato come il si sia costituito ed abbia CP_1 formulato la riconventio reconventionis basata sugli artt.
4.4 e 4.5 dell'accordo quadro del 3 maggio 2018, da lui integralmente prodotto, due giorni prima dell'udienza di trattazione del 24 gennaio 2020 senza pertanto incorrere, al lume dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, in alcuna decadenza per tardività.
Il contraddittorio sulla riconventio riconventionis è stato pertanto legittimamente instaurato.
La censura va quindi respinta.
Il rigetto del motivo in argomento è comunque assorbito dall'accoglimento dei restanti, che impone l'integrale riforma della sentenza impugnata.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante assume l'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro del 2018 sul quale si fonda la pag. 8/16 domanda riconvenzionale del Sostiene in proposito che lo stesso con CP_1
«missiva del 01/03/2019 inviata alla […] dichiarava che “ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art.
9.1 dell'Accordo Quadro … a decorrere dalla data di ricezione (della comunicazione, n.d.r.) l'Accordo Quadro si intende[va] risolto”», lamentando, altresì, che il giudice di prime cure
«avrebbe dovuto indicare in Sentenza le ragioni per le quali aveva ritenuto di poter superare l'eccezione di risoluzione, ritualmente formulata dall'attrice opponente – tra l'altro mai contestata dal – tale “necessitato CP_1 accorgimento” è, invece, del tutto assente nella Motivazione del provvedimento ricorso». Assume, inoltre, che «[l']omessa motivazione della
Sentenza [di primo grado] sul punto appare ancor più grave, se si considera che è proprio in ragione della ritenuta valida sussistenza del cit. Accordo
Quadro del 3/05/2018, che il Giudice di prime cure arrivava persino a condannar[la] al risarcimento del danno ex art. 96 co.3 c.p.c. per “azione temeraria” […] sul presupposto che ella avesse prodotto “uno stralcio dell'Accordo Quadro” e non il documento in versione integrale».
Il motivo è fondato.
Il primo comma dell'art. 9 dell'accordo quadro del 3 maggio 2018 stabilisce che «[l]e parti convengono che il presente Accordo potrà essere risolto di diritto da ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. CP_1 civ., per il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale della liquidazione della partecipazione così come sopra stabilito. A tal fine, CP_1 dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata A/R, la volontà di avvalersi di tale clausola e l'effetto risolutivo si produrrà dalla data di ricezione della comunicazione. Ai fini della risoluzione di cui al presente articolo, avrà efficacia anche l'invio di email a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo della Società».
Ebbene, nel caso di specie, con raccomandata (anticipata via mail del 1 marzo 2019) il ha dichiarato di volersi avvalere della clausola CP_1
pag. 9/16 risolutiva espressa prevista dall'art.
9.1 dell'accordo quadro a causa dei ritardi nel pagamento delle somme dovute, nonché per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art.
5.2 del medesimo accordo, comunicando pertanto che dalla data di ricezione della comunicazione l'accordo quadro si intendeva risolto, precisando poi che «l'obbligo di pagamento dell'indennità di recesso resta pienamente valido ed efficace anche in caso di risoluzione» (doc. 4, memoria ex art. 183 comma VI n. 3
c.p.c., ). Parte_1
A tal proposito va anzitutto precisato che, secondo la Corte regolatrice,
«[l]a parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione.» (Cass., n.
25128 del 2024, in massima).
Inoltre, la risoluzione di diritto non può che aver investito l'accordo nella sua interezza, non potendo pertanto sopravvivere alcun obbligo di pagamento;
diversamente il avrebbe dovuto agire per l'adempimento e CP_1 non avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Nel suo atto difensivo egli sostiene che il fatto che gli Parte_1 abbia già versato la somma di «€ 19.205, proprio quale acconto del
Trattamento di Fine Mandato, convenuto in € 30.000,00, in base a quanto previsto dall'art.
4.5 dell'accordo quadro […] certifica […] la fondatezza dell'accordo quadro […]», circostanza già riportata nella sentenza di primo grado.
Ebbene, preme rammentare che proprio il ha prodotto in giudizio CP_1 copia del bonifico attestante il pagamento con data 28 novembre 2018, data, quindi, antecedente rispetto alla raccomandata con la quale il CP_1 ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il bonifico è stato pertanto effettuato prima che l'accordo quadro di cui si discute venisse risolto.
pag. 10/16 Tanto considerato, il non può oggi ritenersi creditore del maggior CP_1 credito derivante dal valore della società convenuto in euro 87.149,00 a cui aggiungere quello di euro 30.000,00 previsti dall'art.
4.5 dell'accordo risolto, quale liquidazione del trattamento di fine mandato in correlazione alla carica di consigliere di amministrazione.
D'altra parte, preme in proposito precisare che il ha agito ex art. CP_1
633 c.p.c. per ottenere il residuo della sua quota di partecipazione alla e non anche per i 30.000,00 relativi al trattamento di fine Parte_1 mandato, somma prevista all'interno di un accordo per il quale è intervenuta la risoluzione di diritto per sua stessa iniziativa (e che, peraltro, secondo quanto espressamente stabilito dall'art.
4.6 dell'accordo medesimo, era importo da non considerare ai fini del calcolo del valore della quota spettante al . CP_1
Occorre, pertanto, distinguere tra:
I. i pagamenti che ha ricevuto rispetto al credito derivante dal CP_1 valore della sua quota societaria;
II. i pagamenti che ha ricevuto in relazione alla liquidazione del CP_1 trattamento di fine mandato.
Quanto ai primi, il ha ottenuto: CP_1
a. euro 24.984,00 corrisposti prima della sottoscrizione dell'accordo quadro. Proprio con la sottoscrizione dello stesso – che, al riguardo, viene in rilievo non nel suo significato negoziale ma quale contenente una dichiarazione di scienza – il ha reso CP_1 quietanza della ricezione della somma (doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale);
b. euro 46.514,00 a mezzo di assegno bancario tratto dal conto corrente della Società (doc. 6 fascicolo monitorio);
pag. 11/16 c. euro 10.541,00 mediante consegna di beni mobili e mobili registrati come da verbale del 26 maggio 2018 (doc. 7 fascicolo monitorio), così come pacificamente computabile secondo le parti;
d. euro 12.964,79 (doc. 2 allegato alla citazione in opposizione a d.i.) a seguito del pagamento della somma ingiunta ex art. 633 c.p.c.
Quanto ai secondi, il ha ricevuto: CP_1
a. euro 19.205,00 mediante bonifico bancario del 28 novembre 2018 con causale “Rimborso quota ex art. 4 accordo quadro”.
Conseguentemente, rispetto al credito derivante dal valore della sua quota societaria, ha ricevuto euro 82.039,00 (= 24.984,00 + CP_1
46.514,00 + 10.541,00), importo inferiore a quello dovuto a tale titolo, pacificamente pari a euro 87.149,00, ma per un residuo di euro 5.110,00, minore rispetto a quello chiesto in via monitoria, pari a euro 10.889,00.
Peraltro, il prima di adire il Tribunale, aveva percepito la somma CP_1 di euro 19.205,00 in esecuzione dell'accordo quadro poi risolto e, dunque, non dovuto, con la conseguenza che, per effetto della compensazione legale, il credito da egli è azionato si è estinto, onde la non debenza di quanto erogato in ossequio all'ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e il va condannato a CP_1 restituire la somma pari a euro 27.059,79 (= 19.205,00 – 5.110,00 +
12.964,79).
4. Con il terzo mezzo d'impugnazione si duole della Parte_1 violazione del principio dispositivo della prova. Sostiene a tal proposito che il suo interesse, «cristallizzato nel proprio atto di opposizione a fosse CP_2 quello di dimostrare di aver corrisposto, in favore della convenuta-opposta una somma ben superiore a quella azionata con il D.I. 871/2019 del
Tribunale di Siena […] a tal fine, s'appalesava assolutamente necessaria la produzione della quietanza di pagamento contenuta nell'art. 4.1.2.
pag. 12/16 dell'Accordo Quadro del 03/05/2018» (doc. 3, Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ). Pertanto, sempre secondo la Parte_1
Società, «oggetto della produzione attorea non era l'Accordo Quadro del
03/05/2018, la cui allegazione integrale si sarebbe rivelata inutile per fornire la prova dello specifico diritto fatto valere in giudizio […], bensì la mera dichiarazione di scienza in esso contenuta, costituita dalla quietanza di pagamento sottoscritta tra le parti», aggiungendo inoltre che il giudice di prime cure ha invece interpretato la produzione di uno stralcio dell'accordo quale «espediente […] per evitare che il giudice potesse giungere al calcolo
[…] effettuato», ovvero a considerare il maggior credito derivante dalla somma pattuita per liquidazione della quota societaria e di euro 30.000 a titolo di trattamento di fine mandato.
Il motivo è fondato.
Orbene, l'art. 2697 c.c. nel disciplinare l'onere della prova stabilisce che «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda».
L'estratto dell'accordo quadro prodotto da – costituito Parte_1 dalle premesse, dagli artt. 1, 2 e 3 integralmente riportati e rubricati rispettivamente “Premesse, allegati e definizioni”, “Oggetto dell'accordo” e
“Valutazione della società”, dall'art. 4, sezione 4.1 e 4.2, rubricato
“Liquidazione della partecipazione di e dall'ultima pagina contenente CP_1 le sottoscrizioni – è stato prodotto al fine di provare l'avvenuto pagamento di euro 24.984,00 in favore del cifra che non risultava dai pagamenti già CP_1 effettuati e ammessi.
Infatti, al punto 4.1.1. si legge che « riconosce ed accetta che la CP_1 partecipazione pari al 33% del Valore della Società […] ammonta a Euro
87.139,00 (ottantasettemilacentotrentanove/00) e sarà liquidata come pag. 13/16 segue:
4.1.1. una parte mediante cessione di beni in natura […];
4.1.2. per il residuo pari a Euro 76.498,00
(settantaseimilaquattrocentonovantotto/00) inteso come la differenza fra i beni in natura e la quota parte del Valore della Società (a) per quanto riguarda Euro 24.984,00 (ventiquattromilanovecentoottantaquattro/00) sono già corrisposti a che con la sottoscrizione del presente Accordo dà CP_1 piena quietanza della somma […]».
specificava già nell'atto di citazione in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo che la risoluzione «non [avrebbe potuto] in alcun modo travolgere l'efficacia e la portata della quietanza, non avendo essa natura negoziale, ma di dichiarazione di scienza» (p. 4, Citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con riconvenzionale, ). Parte_1
Di conseguenza, l'estratto dell'accordo quadro è servito a provare che aveva già corrisposto a titolo di liquidazione della quota Parte_1 societaria del euro 24.984,00, pagamento non risultante dal fascicolo CP_1 monitorio, a niente rilevando gli ulteriori impegni ivi assunti, venuti meno a seguito della risoluzione ex art. 1456 c.c. dell'accordo stesso.
Tuttavia, la mancata allegazione dell'accordo integrale ha portato il giudice di prime cure a condannare , ex art. 96, terzo comma, Parte_1
c.p.c., «al pagamento della sanzione pari ad euro 5.000,00 in favore [del sul presupposto che il suo comportamento integrasse azione CP_1 temeraria […]».
Poiché la condanna in questione ha come «presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo»
(Cass. n. 36591 del 2023, in massima), tanto nella specie non può ravvisarsi, al lume di quanto poc'anzi illustrato a proposito della giustificazione della produzione parziale dell'accordo quadro, che in nessun modo poteva pregiudicare il stante la risoluzione a seguito della sua CP_1
pag. 14/16 iniziativa, al contempo considerando che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. «presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta» (Cass. n. 15232 del 2024, in massima), all'opposto di quanto accade nella fattispecie, all'esito del presente giudizio.
La censura va pertanto accolta e la condanna ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. va revocata.
Al contempo, il va condannato a restituire quanto eventualmente CP_1 ricevuto a tale titolo.
5. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione e Cass.
n. 23877 del 2021, in motivazione).
Poiché a seguito della riforma della sentenza gravata e all'esito del giudizio complessivamente considerato il risulta soccombente, deve CP_1 essere gravato delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro
52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
Il va altresì condannato a restituire quanto eventualmente CP_1 ricevuto a tale titolo, in ossequio alla sentenza gravata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 15/16 1. in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 732 del 2021 del Tribunale di Siena e in riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo ottenuto da nei suoi CP_1 confronti e la condanna pronunciata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannandolo a pagare all'appellante la somma di euro 27.059,79;
2. condanna a restituire a quanto CP_1 Parte_1 eventualmente percepito in virtù della sentenza gravata;
3. condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite, liquidate in euro 7.616,00 (oltre euro 259,00 per spese vive) quanto al giudizio di primo grado e in euro 6.946,00 quanto a quello d'appello (oltre euro 804,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 9 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARRELLI DANIELA ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GROSSI GONDI DANIELE ( ) e dell'avv. SPARANO C.F._3
ROBERTO ( ), C.F._4 appellato
Conclusioni per l'appellante «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza impugnata: accertare l'insussistenza del credito vantato dalla [parte] convenuta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 871/2019 del Tribunale di
Siena;
condannare parte convenuta a restituire alla Parte_1
l'importo di €. 27.059,79, quale differenza tra le somme percepite a titolo di liquidazione della propria quota di partecipazione nella Società, ed il credito azionato con il D.I. 871/2019 del Tribunale di Siena;
condannare, altresì, parte convenuta alla refusione delle somme corrisposte, anche ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c., in esecuzione della
Sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio»;
per l'appellato «Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, CP_1 contrariis reiectis,
- respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla presente memoria di costituzione e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 732/2021 (All. n.01), resa inter partes dal
Tribunale di Siena, in persona del Giudice, Dott.ssa Alessandra Verzillo, depositata in data 02/10/2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 732 del 2021 del Parte_1
Tribunale di Siena, con la quale è stata rigettata l'opposizione, con contestuale domanda riconvenzionale, proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 817 del 2019 con cui le era stato intimato il pagamento euro 10.889,00, oltre interessi come da domanda e spese, in favore di importo dovuto a titolo di parte residua della CP_1 liquidazione della sua quota societaria (pari al 33%), a seguito del recesso dalla stessa (nel prosieguo o Società). Parte_1 Parte_1
pag. 2/16 La Società ha provveduto al pagamento delle somme ingiunte al fine di evitare il recupero forzoso delle stesse e ha proposto opposizione, con contestuale domanda riconvenzionale, in ordine «alla determinazione del quantum della richiesta». La ha sostenuto infatti che il Parte_1 CP_1 nel calcolo della quota residua della sua liquidazione, avesse «ome[sso] di dichiarare di aver ricevuto l'ulteriore somma di euro 24.984,00, a titolo di
“liquidazione della [sua] partecipazione”, per la quale rilasciava apposita e piena quietanza con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro del 3 maggio
2018» e ha prodotto un estratto del sopra menzionato accordo (doc. 3, fasc.
di primo grado), precisando che «non inficerebbe il valore della Parte_1 dichiarazione, la presunta risoluzione per inadempimento dell'accordo de quo [l'Accordo Quadro], lamentata [dal con missiva raccomandata». CP_1
La Società ha chiesto di «accertare l'insussistenza del credito vantato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo». Inoltre, in via riconvenzionale, ha domandato di condannare il a restituire euro 27.059,79 «quale CP_1 differenza tra l'importo corrisposto da [ ] a titolo di liquidazione Parte_1 della quota di partecipazione nella Società [euro 76.260,00 (importo già corrisposto e riconosciuto dal + 24.984,00 (somma corrisposta come CP_1 da quietanza rilasciata dallo stesso + 12.964,79 (quale somma CP_1 corrisposta in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto inclusiva di sort[e] capitale, interessi moratori, spese liquidate, compensi ed onorari come da precetto)], ed il credito vantato dal convenuto opposto [euro 87.149,00]».
In seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo, si è CP_1 costituito in giudizio, rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione, domandando «in via riconvenzionale [di] accertare e dichiarare la sussistenza dell'ulteriore credito [da lui] vantato […]» pari a euro 5.016 (in un primo momento erroneamente calcolate in euro 18.006,00, si vedano le note autorizzate del dell'8 giugno 2021). CP_1
pag. 3/16 Il infatti, ha prodotto in giudizio l'accordo quadro nella sua CP_1 interezza, precisando che la «ha omesso di riportare […] gli Parte_1 artt.
4.4 e 4.5 dell'accordo quadro [dai quali emerge che] le parti hanno, altresì, previsto la liquidazione del c.d. Trattamento di Fine Mandato, stabilito dalla Società in favore del Sig. per aver rivestito la carica di CP_1
Consigliere di Amministrazione, quantificata in € 30.000 lordi».
Il ha conseguentemente sostenuto che, «a fronte del recesso CP_1 esercitato, così come convenuto nell'accordo quadro, avrebbe dovuto ricevere dall' , non solo la somma di € 87.139,00 – che Parte_1 costituisce la partecipazione del Valore della società – ma anche l'ulteriore somma […] dell'accordo quadro stipulato tra le parti in data 3 maggio 2018
[pari ad euro 30.000,00]». In riconventio riconventionis ha chiesto dunque di
«accertare e dichiarare la sussistenza dell'ulteriore credito vantato», condannando al pagamento della residuale somma di euro Parte_1
5.006,00, confermando pertanto il decreto ingiuntivo e dichiarando l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla Società.
All'udienza per la prima comparizione delle parti ex art. 183 comma 1
c.p.c. del 24 gennaio 2020, ha rilevato la tardività della Parte_1 costituzione avversaria, depositata il 22 gennaio 2020, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla riconventio riconvetionis.
Il Tribunale ha, anzitutto, dichiarato la tardività della domanda riconvenzionale del al contempo affermando di «opportunamente CP_1 valuta[rla] quale eccezione riconvenzionale».
Il giudice di prime cure ha, quindi, ricostruito i calcoli relativi al credito:
i) risultava pacifico che il valore della quota del veniva determinato CP_1 dall'assemblea dei soci in euro 87.149,00 (pari al 33% del valore della società), tuttavia «oltre all'importo sopra indicato […] l'opposto avrebbe avuto diritto […] in base all'art.
4.5 dell'accordo quadro ad € 30.000,00
pag. 4/16 (“a titolo di Trattamento di Fine Mandato stabilito dalla società per la carica di Consigliere di Amministrazione”)» e dunque «il socio recedente avrebbe dovuto ricevere la maggior somma di € 117.149,00»;
ii) il quanto al valore della Società ha ricevuto: CP_1
a. euro 24.984,00 «prima della sottoscrizione dell'accordo quadro»;
b. euro 46.514,00 «a mezzo assegno bancario tratto dal conto corrente della Società»;
c. euro 10.541,00 «mediante consegna di beni mobili e mobili registrati»;
d. euro 19.205,00 «mediante bonifico bancario» quanto al trattamento di fine mandato.
iii) «Dunque, a fronte del Valore della Società convenuto in € 87.149,00, ha ricevuto l'importo di € 82.039,00, che, sommato ai 19.205,00 CP_1
(in acconto sul trattamento di fine mandato) dà l'importo totale già versato al pari ad euro 101.244,00. Va poi sommato l'importo di CP_1 euro 10.889,00 (sorta capitale) di cui al DI opposto e già pagato e si arriva al totale di euro 112.133,00». iv) « deve ancora ricevere l'importo di € 5.016,00 (importo richiesto CP_1 con reconventio reconventionis […])».
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale della e la riconventio riconventionis del perché tardiva, Parte_1 CP_1 confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo.
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che la avesse Parte_1 prodotto solo «uno stralcio dell'accordo quadro (poi integralmente prodotto
[dal ), per evitare che il giudice potesse giungere al calcolo su CP_1 effettuato»; ha quindi condannato la Società al pagamento di euro 5.000,00 in favore del per «azione temeraria perché la produzione in giudizio di CP_1 un documento deve essere integrale, [a nulla valendo] la motivazione pag. 5/16 addotta in udienza, relativa alla non influenza di detto documento integrale sulla decisione del presente giudizio».
Le spese di lite sono state poste a carico di in applicazione Parte_1 del principio di soccombenza.
L'appello avverso tale decisione è affidato ai seguenti motivi di censura
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Violazione del combinato disposto degli artt. 166 e 167 co.2 c.p.c.»;
2. «Omesso esame delle risultanze istruttorie»;
3. «Violazione del principio dispositivo della prova».
Si è costituito il protestando l'infondatezza di tutti i motivi di CP_1 gravame.
All'esito dell'udienza del 8 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta la Parte_1 violazione del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma,
c.p.c. Sostiene a tal proposito che «ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., la costituzione del convenuto che intenda proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (ovvero chiamare in causa un terzo) deve avvenire, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione
(in ipotesi, l'udienza del 24/01/2020) […] per garantire piena tutela al diritto di difesa dell'attore». In altre parole, il Tribunale avrebbe «trascurato il fatto che le contestazioni avversarie rinvenissero la propria fonte in un pag. 6/16 nuovo titolo (artt.
4.4 e 4.5 dell'Accordo Quadro del 3/05/2018, […], che veniva introdotto in giudizio, per la prima volta, da controparte, appena due giorni prima della prima udienza […]». La Società sostiene quindi che si tratti di un «nuovo ed ulteriore titolo […] differente da quello dedotto in giudizio dall'attore-opponente con il proprio Atto di Citazione in opposizione a (e persino da quello dedotto dalla convenuta-opposta con il proprio CP_2
Ricorso per decreto ingiuntivo) […] che, in quanto tale, soggiace alle decadenze previste dall'art. 167 co. 2 c.p.c. e deve essere sollevata (solo dalla parte, e mai rilevata d'ufficio) nel rispetto dei termini sanciti dall'art. 166 c.p.c.».
La doglianza è infondata.
Occorre anzitutto rilevare che la Corte di legittimità, con riferimento alle domande proposte dall'opposto diverse da quelle avanzate con il ricorso monitorio, ha stabilito che «[n]ell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis” che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale» (Cass. n. 5415 del 2019, in massima). È la stessa a dichiarare che «non v'è dubbio che [il potesse […] Parte_1 CP_1 proporre le domande riconvenzionali, ovvero sollevare le eccezioni di merito che ella riteneva opponibili alla pretesa attorea» e dimostrate con l'allegazione dell'estratto dell'accordo quadro del 3 maggio 2018; tuttavia, la
Società ritiene che il «avrebbe necessariamente dovuto costituirsi in CP_1 giudizio nel rispetto dei termini previsti dall'art. 166 c.p.c.». pag. 7/16 Occorre a tal proposito rammentare quanto affermato dalla Corte di cassazione in sede nomofilattica, secondo cui «[n]el giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 26727 del 2024, in massima).
In altri termini, nel caso di specie il in risposta alla domanda CP_1 riconvenzionale formulata dall'opponente-Elettronorge, avrebbe potuto proporre la sua domanda riconvenzionale fino alla maturazione delle preclusioni assertive.
Tanto considerato, va rilevato come il si sia costituito ed abbia CP_1 formulato la riconventio reconventionis basata sugli artt.
4.4 e 4.5 dell'accordo quadro del 3 maggio 2018, da lui integralmente prodotto, due giorni prima dell'udienza di trattazione del 24 gennaio 2020 senza pertanto incorrere, al lume dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, in alcuna decadenza per tardività.
Il contraddittorio sulla riconventio riconventionis è stato pertanto legittimamente instaurato.
La censura va quindi respinta.
Il rigetto del motivo in argomento è comunque assorbito dall'accoglimento dei restanti, che impone l'integrale riforma della sentenza impugnata.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante assume l'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro del 2018 sul quale si fonda la pag. 8/16 domanda riconvenzionale del Sostiene in proposito che lo stesso con CP_1
«missiva del 01/03/2019 inviata alla […] dichiarava che “ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art.
9.1 dell'Accordo Quadro … a decorrere dalla data di ricezione (della comunicazione, n.d.r.) l'Accordo Quadro si intende[va] risolto”», lamentando, altresì, che il giudice di prime cure
«avrebbe dovuto indicare in Sentenza le ragioni per le quali aveva ritenuto di poter superare l'eccezione di risoluzione, ritualmente formulata dall'attrice opponente – tra l'altro mai contestata dal – tale “necessitato CP_1 accorgimento” è, invece, del tutto assente nella Motivazione del provvedimento ricorso». Assume, inoltre, che «[l']omessa motivazione della
Sentenza [di primo grado] sul punto appare ancor più grave, se si considera che è proprio in ragione della ritenuta valida sussistenza del cit. Accordo
Quadro del 3/05/2018, che il Giudice di prime cure arrivava persino a condannar[la] al risarcimento del danno ex art. 96 co.3 c.p.c. per “azione temeraria” […] sul presupposto che ella avesse prodotto “uno stralcio dell'Accordo Quadro” e non il documento in versione integrale».
Il motivo è fondato.
Il primo comma dell'art. 9 dell'accordo quadro del 3 maggio 2018 stabilisce che «[l]e parti convengono che il presente Accordo potrà essere risolto di diritto da ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. CP_1 civ., per il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale della liquidazione della partecipazione così come sopra stabilito. A tal fine, CP_1 dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata A/R, la volontà di avvalersi di tale clausola e l'effetto risolutivo si produrrà dalla data di ricezione della comunicazione. Ai fini della risoluzione di cui al presente articolo, avrà efficacia anche l'invio di email a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo della Società».
Ebbene, nel caso di specie, con raccomandata (anticipata via mail del 1 marzo 2019) il ha dichiarato di volersi avvalere della clausola CP_1
pag. 9/16 risolutiva espressa prevista dall'art.
9.1 dell'accordo quadro a causa dei ritardi nel pagamento delle somme dovute, nonché per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art.
5.2 del medesimo accordo, comunicando pertanto che dalla data di ricezione della comunicazione l'accordo quadro si intendeva risolto, precisando poi che «l'obbligo di pagamento dell'indennità di recesso resta pienamente valido ed efficace anche in caso di risoluzione» (doc. 4, memoria ex art. 183 comma VI n. 3
c.p.c., ). Parte_1
A tal proposito va anzitutto precisato che, secondo la Corte regolatrice,
«[l]a parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione.» (Cass., n.
25128 del 2024, in massima).
Inoltre, la risoluzione di diritto non può che aver investito l'accordo nella sua interezza, non potendo pertanto sopravvivere alcun obbligo di pagamento;
diversamente il avrebbe dovuto agire per l'adempimento e CP_1 non avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Nel suo atto difensivo egli sostiene che il fatto che gli Parte_1 abbia già versato la somma di «€ 19.205, proprio quale acconto del
Trattamento di Fine Mandato, convenuto in € 30.000,00, in base a quanto previsto dall'art.
4.5 dell'accordo quadro […] certifica […] la fondatezza dell'accordo quadro […]», circostanza già riportata nella sentenza di primo grado.
Ebbene, preme rammentare che proprio il ha prodotto in giudizio CP_1 copia del bonifico attestante il pagamento con data 28 novembre 2018, data, quindi, antecedente rispetto alla raccomandata con la quale il CP_1 ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il bonifico è stato pertanto effettuato prima che l'accordo quadro di cui si discute venisse risolto.
pag. 10/16 Tanto considerato, il non può oggi ritenersi creditore del maggior CP_1 credito derivante dal valore della società convenuto in euro 87.149,00 a cui aggiungere quello di euro 30.000,00 previsti dall'art.
4.5 dell'accordo risolto, quale liquidazione del trattamento di fine mandato in correlazione alla carica di consigliere di amministrazione.
D'altra parte, preme in proposito precisare che il ha agito ex art. CP_1
633 c.p.c. per ottenere il residuo della sua quota di partecipazione alla e non anche per i 30.000,00 relativi al trattamento di fine Parte_1 mandato, somma prevista all'interno di un accordo per il quale è intervenuta la risoluzione di diritto per sua stessa iniziativa (e che, peraltro, secondo quanto espressamente stabilito dall'art.
4.6 dell'accordo medesimo, era importo da non considerare ai fini del calcolo del valore della quota spettante al . CP_1
Occorre, pertanto, distinguere tra:
I. i pagamenti che ha ricevuto rispetto al credito derivante dal CP_1 valore della sua quota societaria;
II. i pagamenti che ha ricevuto in relazione alla liquidazione del CP_1 trattamento di fine mandato.
Quanto ai primi, il ha ottenuto: CP_1
a. euro 24.984,00 corrisposti prima della sottoscrizione dell'accordo quadro. Proprio con la sottoscrizione dello stesso – che, al riguardo, viene in rilievo non nel suo significato negoziale ma quale contenente una dichiarazione di scienza – il ha reso CP_1 quietanza della ricezione della somma (doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale);
b. euro 46.514,00 a mezzo di assegno bancario tratto dal conto corrente della Società (doc. 6 fascicolo monitorio);
pag. 11/16 c. euro 10.541,00 mediante consegna di beni mobili e mobili registrati come da verbale del 26 maggio 2018 (doc. 7 fascicolo monitorio), così come pacificamente computabile secondo le parti;
d. euro 12.964,79 (doc. 2 allegato alla citazione in opposizione a d.i.) a seguito del pagamento della somma ingiunta ex art. 633 c.p.c.
Quanto ai secondi, il ha ricevuto: CP_1
a. euro 19.205,00 mediante bonifico bancario del 28 novembre 2018 con causale “Rimborso quota ex art. 4 accordo quadro”.
Conseguentemente, rispetto al credito derivante dal valore della sua quota societaria, ha ricevuto euro 82.039,00 (= 24.984,00 + CP_1
46.514,00 + 10.541,00), importo inferiore a quello dovuto a tale titolo, pacificamente pari a euro 87.149,00, ma per un residuo di euro 5.110,00, minore rispetto a quello chiesto in via monitoria, pari a euro 10.889,00.
Peraltro, il prima di adire il Tribunale, aveva percepito la somma CP_1 di euro 19.205,00 in esecuzione dell'accordo quadro poi risolto e, dunque, non dovuto, con la conseguenza che, per effetto della compensazione legale, il credito da egli è azionato si è estinto, onde la non debenza di quanto erogato in ossequio all'ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e il va condannato a CP_1 restituire la somma pari a euro 27.059,79 (= 19.205,00 – 5.110,00 +
12.964,79).
4. Con il terzo mezzo d'impugnazione si duole della Parte_1 violazione del principio dispositivo della prova. Sostiene a tal proposito che il suo interesse, «cristallizzato nel proprio atto di opposizione a fosse CP_2 quello di dimostrare di aver corrisposto, in favore della convenuta-opposta una somma ben superiore a quella azionata con il D.I. 871/2019 del
Tribunale di Siena […] a tal fine, s'appalesava assolutamente necessaria la produzione della quietanza di pagamento contenuta nell'art. 4.1.2.
pag. 12/16 dell'Accordo Quadro del 03/05/2018» (doc. 3, Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ). Pertanto, sempre secondo la Parte_1
Società, «oggetto della produzione attorea non era l'Accordo Quadro del
03/05/2018, la cui allegazione integrale si sarebbe rivelata inutile per fornire la prova dello specifico diritto fatto valere in giudizio […], bensì la mera dichiarazione di scienza in esso contenuta, costituita dalla quietanza di pagamento sottoscritta tra le parti», aggiungendo inoltre che il giudice di prime cure ha invece interpretato la produzione di uno stralcio dell'accordo quale «espediente […] per evitare che il giudice potesse giungere al calcolo
[…] effettuato», ovvero a considerare il maggior credito derivante dalla somma pattuita per liquidazione della quota societaria e di euro 30.000 a titolo di trattamento di fine mandato.
Il motivo è fondato.
Orbene, l'art. 2697 c.c. nel disciplinare l'onere della prova stabilisce che «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda».
L'estratto dell'accordo quadro prodotto da – costituito Parte_1 dalle premesse, dagli artt. 1, 2 e 3 integralmente riportati e rubricati rispettivamente “Premesse, allegati e definizioni”, “Oggetto dell'accordo” e
“Valutazione della società”, dall'art. 4, sezione 4.1 e 4.2, rubricato
“Liquidazione della partecipazione di e dall'ultima pagina contenente CP_1 le sottoscrizioni – è stato prodotto al fine di provare l'avvenuto pagamento di euro 24.984,00 in favore del cifra che non risultava dai pagamenti già CP_1 effettuati e ammessi.
Infatti, al punto 4.1.1. si legge che « riconosce ed accetta che la CP_1 partecipazione pari al 33% del Valore della Società […] ammonta a Euro
87.139,00 (ottantasettemilacentotrentanove/00) e sarà liquidata come pag. 13/16 segue:
4.1.1. una parte mediante cessione di beni in natura […];
4.1.2. per il residuo pari a Euro 76.498,00
(settantaseimilaquattrocentonovantotto/00) inteso come la differenza fra i beni in natura e la quota parte del Valore della Società (a) per quanto riguarda Euro 24.984,00 (ventiquattromilanovecentoottantaquattro/00) sono già corrisposti a che con la sottoscrizione del presente Accordo dà CP_1 piena quietanza della somma […]».
specificava già nell'atto di citazione in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo che la risoluzione «non [avrebbe potuto] in alcun modo travolgere l'efficacia e la portata della quietanza, non avendo essa natura negoziale, ma di dichiarazione di scienza» (p. 4, Citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con riconvenzionale, ). Parte_1
Di conseguenza, l'estratto dell'accordo quadro è servito a provare che aveva già corrisposto a titolo di liquidazione della quota Parte_1 societaria del euro 24.984,00, pagamento non risultante dal fascicolo CP_1 monitorio, a niente rilevando gli ulteriori impegni ivi assunti, venuti meno a seguito della risoluzione ex art. 1456 c.c. dell'accordo stesso.
Tuttavia, la mancata allegazione dell'accordo integrale ha portato il giudice di prime cure a condannare , ex art. 96, terzo comma, Parte_1
c.p.c., «al pagamento della sanzione pari ad euro 5.000,00 in favore [del sul presupposto che il suo comportamento integrasse azione CP_1 temeraria […]».
Poiché la condanna in questione ha come «presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo»
(Cass. n. 36591 del 2023, in massima), tanto nella specie non può ravvisarsi, al lume di quanto poc'anzi illustrato a proposito della giustificazione della produzione parziale dell'accordo quadro, che in nessun modo poteva pregiudicare il stante la risoluzione a seguito della sua CP_1
pag. 14/16 iniziativa, al contempo considerando che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. «presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta» (Cass. n. 15232 del 2024, in massima), all'opposto di quanto accade nella fattispecie, all'esito del presente giudizio.
La censura va pertanto accolta e la condanna ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. va revocata.
Al contempo, il va condannato a restituire quanto eventualmente CP_1 ricevuto a tale titolo.
5. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione e Cass.
n. 23877 del 2021, in motivazione).
Poiché a seguito della riforma della sentenza gravata e all'esito del giudizio complessivamente considerato il risulta soccombente, deve CP_1 essere gravato delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro
52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
Il va altresì condannato a restituire quanto eventualmente CP_1 ricevuto a tale titolo, in ossequio alla sentenza gravata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 15/16 1. in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 732 del 2021 del Tribunale di Siena e in riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo ottenuto da nei suoi CP_1 confronti e la condanna pronunciata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannandolo a pagare all'appellante la somma di euro 27.059,79;
2. condanna a restituire a quanto CP_1 Parte_1 eventualmente percepito in virtù della sentenza gravata;
3. condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite, liquidate in euro 7.616,00 (oltre euro 259,00 per spese vive) quanto al giudizio di primo grado e in euro 6.946,00 quanto a quello d'appello (oltre euro 804,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 9 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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