Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
IN 103999 /0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risonciment SEZIONE TERZA CIVILE danu. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14648/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron.8464 Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere Rep. 1321 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Consigliere Ud. 11/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L DE DI RA RI TERESA, elettivamente.
2.0 MAR 2001 IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA MERULANA 141, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ALVITI, che la difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
LUCANTONIO ELIO;
CB220619
- intimato -
avverso la sentenza n. 1702/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RichiestoRichiesta copia studio ROMA, emessa il 25/02/98 e depositata il 21/05/98 (R.G. Aroseme dal Sig.2000 4474/95); per diritti L. 1603 udita || 2.5. MAG. 2001--- la relazione della causa svolta nella pubblica il IL CANCELLIERE LIRE 3000 CANCELLERIA udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
Procuratoreudito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per CG508228 l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 30.3.184 De BE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FUM 22 98 Laura, proprietaria di un appartamento sito in Pomezia, Rilasciata copia legale 11 al Sig. AlViti lungomare delle Sirene n. 462, conveniva dinanzi per diritt 12.000+B+ proprietario Tribunale di Roma Lucantoni Elio, 11 27 2001 AL CANCELLIERE dell'appartamento soprastante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua, provenienti dal bagno soprastante, nel suo locale adi- bito a bagno, danni verificatisi in data 29.6.1980. Ra- dicatosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva la prescrizione assumendo, altresì, che la responsabilità dell'accaduto andava ascritta alla locataria del suo quartino, tale GN SA, che aveva lasciato aperto il rubinetto dell'acqua. All'esito della istruttoria, LIRE 2000 CANCELLERIA il tribunale con sentenza del 31.8.1989 rigettava la domanda. A seguito di impugnazione di entrambe le parti la Corte di Appello di Roma con sentenza del 29.1.1992 BE13837 rigettava l'appello principale e dichiarava inammissi- MIRI: 10000 CANCELLERIA bile quello incidentale. Tale sentenza veniva impugnata dinanzi questa Corte dalla de BE e questa Corte con decisione 9479/95 data per accertata la provenienza AS032104 2 delle infiltrazioni riteneva il LU responsabile ex art. 2051 c.c. quale proprietario dell'appartamento soprastante responsabilità dalla quale poteva liberarsi fornendo la prova della sussistenza del caso fortuito o fatto del terzo. Rinviava, quindi, gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, previo annulla- mento della sentenza impugnata. Il giudizio di rinvio veniva riassunto dalla De BE che insisteva nella richiesta di danni. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 21.5.1998 rigettava la impugnazione compensando le spe- se. Osservava, tra l'altro, la Corte che, nella specie, la De BE non aveva provato che vi era stata una infiltrazione di acqua come denunziata. La sola indagine (seguita dal consulente tecnico non aveva infatti dato elementi che potessero fare ritenere verificate le infiltrazioni essendo il soffitto del ba- gno della De BE completamente asciutto. Andava, quindi, confermata la sentenza del Tribunale. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la De BE affidandolo ad unico motivo sostenuto da memoria. Non ha svolto difese il Lucantonia MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con l'unico motivo di impugnazione la De BE censura la sentenza della Corte di Appello nel punto in cui, dopo avere riportato il contenuto della decisione di questa Corte n. 9479/95 nella quale si legge: "La Corte di Appello ha riconosciuto come accertato che le infiltrazioni di acqua provenivano dal soprastante lo- cale bagno facente parte dell'appartamento del Lucanto- ni ha, di poi, affermato che non sussisteva la prova che una infiltrazione di acqua nel senso descritto e lamentato si fosse effettivamente verificata respingen- do. per conseguenza, la domanda di danni della ricor- rente (doglianza prospettata ex art. 360 n. 5 c.p.c.). Il motivo è fondato. La sentenza di questa Corte n. 9479/95 ha, infatti, affermato che la Corte di Appello aveva dato per accer- tato che nel bagno della De BE si erano verifi- cate delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento soprastante del Lucantoni Alla stre- gua di tale dato di fatto, passato in cosa giudicata, è stato emesso il principio di diritto che la Corte di rinvio doveva osservare in tema di onere della prova liberatoria gravante ex art. 2051 c.c. sul Lucantoni. Irritualmente, pertanto, la Corte di Appello, giu- dicando in sede di rinvio, ha rimesso in discussione il punto riguardante la sussistenza e la provenienza delle 4 infiltrazioni di acqua lamentate dalla De BE. Infatti il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi all'osservanza del principio di diritto enunciato con il quale si poneva prova del fatto del terzo о del caso fortuito a carico del Lucantoni e non della de BE, come ritenuto nella sentenza della Corte di Appello poi annullata con la ricordata decisione di questa Corte. In conclusione, accertata con effetto di giudicato la provenienza delle infiltrazioni di acqua dall'appartamento del Lucantoni, non essendo, in effet- ti, stata gravata di ricorso tale circostanza, la Corte di rinvio non avrebbe nuovamente dovuto porre in di- scussione tale fatto limitandosi unicamente all'osservanza dell'enunciato principio di diritto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, che alla stregua delle predette considerazioni tornerà ad esaminare la domanda attorea uniformandosi al principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte n. 9479/95. Allo stesso giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. 5 Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma 1'11.10.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTENTE JL CANCELLIERE C1 Giovanni• Tambattista Depositata in Cancelleria Oggi, 20 MAR. 2001 CANCELLIERE Giovanni Giambattista MAG. 2001 4. 200bbe 2 A M RO altrate in doma 9...MAG 9 ELLE TE - A ILA D 290.000 v e M IO r . TA . s . FFIC a or N t VA e eri Sen U 21566 S O f rea N at : ENTO y C A (D.ssa Maria Grazia irigento NI) Il Responsabile Servizio EC U . RACCIO D Il D (fire p. (Dr. M 40000 1 2900001 6