Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3819/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
Nella persona del Giudice, Dott. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 3819.24
TRA con sede in Roma alla Via Alessandro Farnese, 4, in Parte_1
persona dell'Amministratore delegato, Dott. cf e p iva Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al P.IVA_1
presente atto dall'Avvocato Laura Cangemi ( ) del Foro C.F._1
di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Viale
Giulio Cesare n. 95.
Appellante
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) ed residente in [...]
n. 88, elett.te dom.ta in Palma Campania (NA) alla via Nuova Nola n. 273, nello studio del suo procuratore Avv. Cinzia Nunziata (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura come in C.F._3
atti;
Appellata
CONCLUSIONI
1
É presente per la Fincontinuo il praticante abilitato per delega Per_1
dell'avv.to Cangemi che si riporta agli atti depositati telematicamente . Impu- gna ogni adverso e chiede che la causa venga decisa .
È presente per il sig. e per delega dell'avvocato Controparte_1
Nunziata, l'avvocato Gianfranco Circolo il quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta e, nel ribadire la più ampia impugnativa all'appello, chiede che la causa sia decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in appello, da Parte_1
ora appellante, chiedeva la revoca della sentenza resa dal Giudice di Pace di
Napoli n. 941/2024 emessa nel procedimento avente R.G. n. 56934/2022 pub- blicata in data 08/01/2024, e notificata in data 15/01/2024.
In primo grado, conveniva in giudizio avanti l' Controparte_1 CP_2
Pace di Napoli la per sentir accogliere le se-
[...] Parte_1
guenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
- per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenu- ta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
- accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento dell'importo complessivo di € 1.513,35 a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla propo- sizione della domanda;
2
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tas- so di mora ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove ec- cedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo;
- ammettere tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle av- verse deduzioni e conclusioni.”
A sostegno della domanda deduceva:
“I. In data 25/05/2017, il Sig. , stipulava con Fincon- Controparte_1
tinuo S.p.A., il contratto di finanziamento n. 9132 mediante cessione del quin- to della retribuzione/pensione per un capitale lordo di € 32.400,00 da rimbor- sare in 120 rate da € 270,00.
All'atto della sottoscrizione, il detto contratto prevedeva, a carico del con- traente, a titolo di costi, il pagamento dell'importo complessivo di € 3.378,00.
II. In data 31/07/2022, il contratto n. 9132 veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 61, residuandone 59.
III. In sede di estinzione anticipata, l'istituto finanziario convenuto, quale cre- ditore al momento dell'anticipata estinzione, avrebbe dovuto restituire all'odierno attore, ai sensi dell'art. 125 sexies del Testo Unico ANrio, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto.
IV. Ai fini della quantificazione della somma da rimborsare, parte convenuta avrebbe dovuto utilizzare il criterio pro rata temporis, secondo la seguente formula: 3
- per il contrato n. 9132 € 3.378,00 : 120 x 59 = € 1.660,85 – 147,50 (come importi già ristorati in fase di estinzione anticipata), per un totale netto di €
1.513,35.
V. In violazione del diritto disciplinato dall'art.125 sexies del Testo Unico
ANrio, avvalendosi di una tecnica redazionale del contratto, predisposto unilateralmente nella forma di un mero modulo per adesione ed in assenza di alcuna contrattazione sul punto, l'odierna convenuta non ha provveduto ad al- cun rimborso.
VI. Pertanto, ad oggi l'istante è creditore del convenuto della residua somma di € 1.513,35 maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trat- tenute, decorrenti, stante la doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo, dalla data stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. stante la recente novella dell'art.1284 c.c..
VII. In data 19/07/2022 ,per il contratto n. 9132, si provvedeva ad inviare re- golare reclamo, richiedendo il rimborso degli oneri non goduti. Al reclamo la convenuta forniva riscontro negativo.”
Tenuto conto che la residua durata del finanziamento n. 9132 era di mesi 59, la convenuta dovrà rimborsare la somma di € 1.513,35 per il residuo dei costi del credito ( € 3.286,20 : 120 x 59 = € 1.660,85 – 147,50 (come importi già ri- storati in fase di estinzione anticipata)).
Per un totale di € 1.513,35.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda Parte_1
come proposta e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva all'esame dell'adito Giudice di Pace che, con sentenza n.
941/2024, resa nel procedimento avente R.G. n. 56934/2022, depositata il
08/01/2024, notificata in data 15.01.2024, accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento della somma di € 1.513,35, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo oltre spese processuali liquida- te in € 750,00 per compensi professionali ed € 125,00 per spese oltre spese generali CPA ed IVA come per legge. 4
Avverso tale sentenza ha proposto appello la per i motivi Parte_1
che di seguito si indicano:
-Infondatezza dell'appello attesa l'errata applicazione della normativa in ma- teria di recesso anticipato dei contratti di finanziamento e dell'evoluzione giu- risprudenziale e dell'ABF (dalla direttiva 2008/48 all'intervento della Corte
Costituzionale);
-Difetto di legittimazione in ordine alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione;
-errata applicazione del criterio pro rata temporis nel calcolo degli importi da restituire;
- errata omessa compensazione delle spese di lite atteso il contrasto giurispru- denziale sulla materia del contendere;
- errata determinazione del dies a quo della decorrenza degli interessi;
Costituitasi parte appellate chiedeva rigettarsi l'appello perché infondato.
La fattispecie oggetto di causa.
In data 25/05/2017, , stipulava con Controparte_1 Parte_1
il contratto di finanziamento n. 9132 mediante cessione del quinto del-
[...]
la retribuzione/pensione per un capitale lordo di € 32.400,00 da rimborsare in
120 rate da € 270,00.
All'atto della sottoscrizione, il detto contratto prevedeva, a carico del con- traente, a titolo di costi, il pagamento dell'importo complessivo di € 3.378,00.
Costi così suddivisi: commissioni di attivazione (comprensive delle spese di istruttoria): € 810,00; commissioni di gestione: € 300,00; costi incasso rate: € 0,00;
€ 2.268,00 a titolo di costi di intermediazione. 5
In data 31/07/2022, il contratto n. 9132 veniva estinto anticipatamente in cor- rispondenza della rata n. 61, residuandone 59.
In sede di estinzione anticipata, l'istituto finanziario restituiva l'importo di €
147,50, a titolo di rimborso commissioni di gestione, considerando n. 59 rate residue, oltre l'importo degli interessi non maturati.
Ai fini della quantificazione della somma da rimborsare, parte appellata ha so- stenuto in primo grado che avrebbe dovuto ottenere la restituzione delle somme secondo il criterio pro rata temporis, secondo la seguente formula:
- per il contrato n. 9132 € 3.378,00 : 120 x 59 = € 1.660,85 – 147,50 (come importi già ristorati in fase di estinzione anticipata), per un totale netto di €
1.513,35.
La disciplina da applicare alla fattispecie in esame.
La soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legislativo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabilisce al comma 1 che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli inte- ressi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E' opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposi- zioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che
"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obbli- ghi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizio- ni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcu- ni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Te- soro dell' 8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la 6
Comunicazione del Governatore della AN d'AL del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui art. 16 espressamente prevede che: “il consumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha dirit- to ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La direttiva comunitaria è stata, poi, recepita con il citato d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 intro- ducendo l'art. 125- sexies del TUB.
La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli up front, aventi ad og- getto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli recurring, che, invece, ineriscono ad attività soggette a matu- razione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene,
l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimavano la loro tratte- nuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che
“l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento de- termina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo
(c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costitui- rebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le vo- ci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata
(c.d. up front)” (Tribunale Napoli sent. del 04/12/2018).
L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro ANrio-Finanziario (cfr. ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).
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Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudi- ziale, ha dettato dei principi innovativi.
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1, del- la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso an- ticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte
Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Si legge nella sentenza :” l'effettività del diritto del consumatore alla riduzio- ne del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
La Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizza- zione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
“il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera spropor- zionata” è d'altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell'art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un inden- nizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli
Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché
l'indennizzo sia adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”.
In altre parole, il consumatore che ha sottoscritto un contratto di prestito per- sonale, di cessione del quinto o di mutuo, ove eserciti la facoltà di estinguere 8
anticipatamente l'importo dovuto all'intermediario, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE e ex articolo 125 sexies TUB che include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del con- tratto di credito: per conseguenza, la sentenza ha quindi stabilito che deve es- sere restituita non solo la quota non maturata degli oneri ricorrenti pagati anti- cipatamente (c.d. oneri recurring), ma anche una quota degli oneri imputabili alla fase di concessione del finanziamento (c.d. oneri up-front).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso so- stenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente ef- fettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rap- porti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli in- dipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovu- ti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequi- librare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posi- zione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo.
L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla cir- costanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanzia- mento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili ripercus- sioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna con- fliggente con quella dell'Unione. 9
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis
Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costi- Controparte_3
tuisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento in- terno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esau- riti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000,
). La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di Persona_2
tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adotta- ta dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunita- rio, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costitui- sce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164
Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
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Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fondamento nell'art. 11 della Costituzione.
Parimenti, la circolare della AN d'AL del 4 dicembre 2019 ha stabilito che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le im- poste. Riguardo i costi up front, la AN d'AL ha precisato che essi debba- no essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale.
Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore italia- no, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto soste-gni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitata-mente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 lu-glio 2021).
Tale esclusione temporale è stata definitivamente superata nel 2022: con la
Sentenza n. 263 del 22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.
La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura pro- porzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi com- presi nel costo totale del credito, escluse le imposte”». La norma disponeva che:” alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al de- creto legislativo n. 385 del 1993”
11
Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore, rispetto quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE.
Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi so- stenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giusti- zia ) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 che rubricato “Estinzioni anticipate dei contrat- ti di credito al consumo”, così recita:
“All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi se- ondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'U- nione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi- tizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”
ha richiesto l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB intro- Controparte_1
dotto dal D.Lgs. n. 141/2010 in vigore all'epoca della sottoscrizione del con- tratto.
Quest'ultimo stabilisce che il consumatore che decide di risolvere prematura- mente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri da egli corrisposti all'atto della sua stipula (interessi, commissioni, premi assicurativi), e tale diritto, a pena di nullità, non è dero- 12
gabile, se non in senso per lui migliorativo: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo to- tale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita re- sidua del contratto”.
La norma, pertanto, riconosce il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente.
Con Ordinanza n. 25977/23, del 6 settembre, in relazione ad un contratto sti- pulato prima della riforma del 2010 citata, hanno espresso il seguente princi- pio di diritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del cre- dito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamen- to”. Nella medesima decisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs
206/2005.
Per completezza si aggiunge che con decorrenza dal 25-7-2021 la norma in esame espressamente attribuisce al consumatore il diritto alla piena restituzio- ne dei costi:” Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo- mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha di- ritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, de- gli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 4.9.2013, risulta quindi applicabile l'art. 125 sexies TUB come introdotto dal d.lgs. 141/2010 che all'epoca aveva la seguente formulazione:
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli inte- ressi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 13
Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi affrontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di distinzioni.
Occorre esaminare la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-555/21, perché secondo alcuni commentatori, sarebbe stato su- perato il principio adottato dal giudice di pace e confermato nelle pregresse argomentazioni su esposte, nel senso dell' l'esclusivo rimborso dei soli costi c.d. recurring.
A sostegno delle censure, parte appellante, deduce anche che la norma in esa- me, è stata modificata dall'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decre- to-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103. L'art. 11 octies comma 2 prevede ora quanto segue: “Nel ri- spetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei con- tratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversio- ne del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legi- slativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte”. Tale disposi- zione si applica ai contratti, come quello oggetto della presente causa, sotto- scritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della predetta legge
106/2021).
Nel premettere in limine che tale ultimo intervento normativo non fa altro che richiamare l'applicabilità della formulazione della norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, il che, tuttavia impone di applicare la corretta interpretazione secondo anche i principi di diritto unionale espressi dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che deve ritenersi pur sempre il diritto alla 14
restituzione di tutti i costi eccetto le imposte pro rata temporis, occorre sof- fermarsi sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-555/21.
La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame.
Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della di- rettiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi con- tratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non gli vengano rimborsate.
La Corte di Giustizia, nel prendere atto che: vi è formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al consumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del consumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presen- tano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, at- teso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipen- dono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio;
ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso
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mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rim- borso anticipato.
Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipenden- temente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favo- re sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite in- tegralmente al momento del rimborso anticipato.
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nel- la loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determina- zione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre
2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). 34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della di- rettiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rap- presentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni pre- contrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale pro- spetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipote- ca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il dirit- to del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rim- borso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipen- denti dalla durata del credito.
Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard.
L'accertata nullità della clausola che limita le restituzioni in caso di estinzione anticipata, genera un'obbligazione pecuniaria di valuta restitutoria a cui si ap- 16
plica il principio nominalistico e gli interessi legali e non la rivalutazione co- me richiesto dall'appellante.
La contestazione in ordine alla legittimazione passiva in merito alla commis- sioni di intermediazione.
Sostiene parte appellante che la predetta commissione non sia un costo del fi- nanziamento, infatti, i costi relativi a servizi accessori connessi con il contrat- to di credito, devono essere inclusi nel “costo totale del credito” solo se la conclusione del contratto avente a oggetto il servizio accessorio sia obbligato- ria per ottenere il credito, oppure sia richiesta per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Tale non sarebbe l'ipotesi della commissione di interme- diazione.
Sarebbe un caso in cui tale servizio non è espressamente richiesto per ottenere il finanziamento alle condizioni contrattuali offerte.
Aggiunge l'appellante che il costo dell'intermediazione è destinato ad altro soggetto distinto dal finanziatore.
Sul punto si osserva che, il costo di intermediazione, non può non considerarsi un costo del contratto di finanziamento.
Da un lato è un costo obbligatorio e rientra nella previsione dell' articolo art. 120 quinquies, comma 2, TUB, che alla lettera d) prevede: “costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le im- poste e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscen- za” e dell'art. 121 Co 2 TUB “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali ser- vizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offer- te”.
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Dalla lettura del contratto (pagina 1 di 3) appare che il cliente abbia avuto da- vanti a sé la sola scelta di aderire a tutte le condizioni senza poter trattare su eventuali costi, compreso quello di intermediazione, che appare invero, frutto di una scelta imprenditoriale organizzativa del finanziatore. Il finanziatore ha scelto di stipulare la convenzione con l'intermediario, anche per un suo inte- resse così come ha scelto la compagnia assicurativa per l'assicurazione contro il rischio perdita di lavoro del consumatore.
Il costo dell'intermediario appare quindi come un costo di un servizio neces- sario per l'ottenimento del finanziamento e quindi rientra nel “costo totale”, costo che il finanziatore trasferisce integralmente sul consumatore all'atto del- la stipulazione del contratto di finanziamento.
Il costo dell'intermediazione inoltre, è predeterminato dalla società mutuante, il consumatore è messo in condizione di affrontare una diversità di spese e co- sti per ottenere il finanziamento, spese e costi il cui corrispettivo é erogato unicamente alla finanziatrice.
Che la società abbia nella sua struttura organizzativa accordi con terzi esterni non incide certo sulla natura del “costo totale” ancorato, per il servizio acces- sorio, alla circostanza che esso sia condizione per avere il finanziamento.
L'estinzione anticipata rende parzialmente privo di causa giustificativa lo spo- stamento patrimoniale avvenuto all'atto della stipulazione del contratto, e la circostanza che il mutuante abbia corrisposto il costo della mediazione al ter- zo, in virtù di accordi inter partes a cui il consumatore è del tutto estraneo, non elimina certo l'obbligo restitutorio che attiene ai rapporti tra mutuante e mu- tuatario rispetto chi abbia ricevuto tali somme all'atto della stipulazione.
Il criterio relativo al rimborso degli oneri up front.
Ultimo motivo di censura consiste nella preferenza mostrata per il metodo di calcolo proporzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo pro rata temporis), rispetto al criterio di rimborso secondo la curva degli interessi. Nel precisare che manca ogni motivazione del giudice in ordine alla scelta di tale criterio ri- spetto l'altro, l'appellante chiede quindi di procedersi al calcolo dei costi se- 18
condo altro criterio, ovvero secondo la curva degli interessi (c.d criterio del costo ammortizzato). Nel ritenere la fondatezza della censura in ordine all'assenza di motivazione, sulla preferenza del criterio adottato rispetto l'alternativa allegata dall'attore, deve evidenziarsi che, l'assenza di una previ- sione legislativa nella formulazione vigente al momento della stipulazione del contratto legittima entrambi, lo dimostra la circostanza che a decorrere dal 25-
7-2021 il legislatore nel riformulare la norma, ha previsto la pari dignità dei due criteri rimessi alla libera scelta delle parti e per il solo caso di mancata previsione contrattuale del criterio di riparto, si è indicata la preferenza per l'ammortamento.
La scelta del criterio di riduzione per i costi recurring con il criterio del “pro- rata temporis”, cioè il valore da restituire proporzionale al numero di rate resi- due soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate, corrisponde ad esempio ma quanto previsto dalle condizioni di cui al punto 4 del modulo SECCI ovvero lo standard European Consumer Credit Informa- tion che sta per Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori. È il documento informativo da chiedere e leggere per il credito al consumo, che prevede che – nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito – gli interessi siano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, e cioè “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate resi- due”.
Ne consegue che per la disciplina in vigore alla data della stipulazione del contratto, i due metodi di rimborso non potevano che essere in astratto consi- derati equivalenti, con preferenza per la disciplina in favore del consumatore, per il criterio adottato dal giudice di pace.
Gli interessi riconosciuti alla somma di euro 1513,35.
Sebbene in primo grado gli interessi siano stati richiesti dalla data di estinzio- ne anticipata, il giudice di primo grado li ha riconosciuti dalla domanda. 19
Tale capo non è stato oggetto di impugnazione da parte dell'appellato.
Parte appellante invece chiede :”in via subordinata dichiarare che gli interessi decorrono dalla notifica della citazione e non dalla data di stipula del contratto e che nulla era dovuto a titolo di spese di lite stante il contrasto tra diversi in- dirizzi giurisprudenziali”.
La domanda subordinata è rigettata perché è sufficiente una richiesta di paga- mento stragiudiziale per la richiesta di interessi, come detto in vero, spettanti sin dalla data di estinzione anticipata (ma sul capo non vi è impugnazione).
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ciò perché, alla data dell'instaurazione del presente giudizio (22.2.24), a parte la prevalente giurisprudenza di merito, sul tema non solo è intervenuta una pronunzia di legittimità nel settembre del 2023 ma anche il legislatore con
Legge N. 136 Del 09-10-2023 di conversione del DL 104/2023 contribuendo ad orientare il dibattito in senso ancor più favorevole al consumatore. Saranno liquidate al di sotto dei valori medi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- Seconda Sezione Civile- definitivamente pronuncian- do, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte appellata quale anticipatario, nella misura di € 2000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e Spese Forfettarie nella misura del 15%;
- sussistono i presupposti per il pagamento di ulteriore somma di importo pari al contributo unificato ex art. 13 D.p.r. 115/2002.
Napoli, 4.6.25
IL GIUDICE
Diego Ragozini
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