Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/03/2026, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6525 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Lucia Civello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Gandiglio n. 13, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
dei seguenti atti: 1) il decreto del 12 febbraio 2025, notificato al ricorrente il successivo 17 marzo 2025, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ha rigettato l’istanza del ricorrente, già assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, recante richiesta di transito nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, informandolo, contestualmente, della conclusione negativa della procedura di passaggio, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982; 2) la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 10 dicembre 2024, con cui quest’ultimo ha espresso parere contrario al passaggio del ricorrente, nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982; 3) il decreto del 18.03.2025, notificato il successivo del 06.05.2025, con cui il ricorrente è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità, a decorrere dal 13.02.2025, cessando, conseguentemente, dalla posizione di speciale aspettativa, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 339/1982; 3) la nota prot. n. 16091 del 06.03.2025, richiamata nel suddetto decreto, con la quale il Servizio sovraintendenti assistenti e agenti ha trasmesso il provvedimento di rigetto dell’istanza di transito nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno e, contestualmente, ha comunicato che, a seguito di conclusione negativa della procedura, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità; 4) per quanto occorrer possa, il parere del Dipartimento militare di Medicina legale di Roma del 06.12.2022, con cui il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo a servizio di istituto nei ruoli della Polizia di Stato in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto, ma impiegabile nelle corrispettive aree funzionali dell’Amministrazione civile, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982; il provvedimento, sconosciuto negli estremi e nel contenuto, con cui il Ministero ha disposto la sospensione o interruzione della corresponsione dello stipendio percepito dal ricorrente; tutti gli atti connessi e consequenziali a quelli già impugnati; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, per effetto del c.d. silenzio-assenso formatosi il 05.05.2023 sulla richiesta di transito, ai sensi dell’art. 8, comma 6, D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. RA IL, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, assunto nei ruoli della Polizia di Stato, a far data dal 12.07.1994, raggiungendo in essi la qualifica di assistente-capo coordinatore, in servizio presso la Questura di Roma, subiva nel 2021 un procedimento penale con misura cautelare, per il quale era cautelativamente sospeso dal servizio, a decorrere dal 12.01.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 737/1981. L’ordinanza del GIP di custodia cautelare - che aveva dato luogo alla sospensione - veniva poi revocata dal Tribunale penale del riesame, dopo un mese.
Nel 2022, lo stesso ricorrente incorreva in problematiche di salute, esitate in un ricovero ospedaliero.
Dopo la visita del Dipartimento militare di Medicina legale di Roma, avvenuta in data 06.12.2022, con verbale indirizzato alla Questura di Roma in pari data, il ricorrente veniva dichiarato “ permanentemente non inidoneo a servizio di istituto nei ruoli della Polizia di Stato in modo assoluto… impiegabile nelle rispettive aree funzionali dell’amministrazione civile ai sensi del d.P.R. 24.4.1982, n. 339 ”, sicché, il giorno stesso, egli presentava istanza (assunta al prot. n. 412 del 06.12.2022), chiedendo di essere trasferito, nelle corrispondenti qualifiche, nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 339/1982.
Il ricorrente veniva collocato in aspettativa, come previsto dall’art. 8, comma 5, D.P.R. n. 339/1982. Sennonché, a dire del ricorrente, la domanda di transito, inoltrata in data 06.12.2022, avrebbe dovuto intendersi come accolta alla data del 5 maggio 2023, stante il silenzio-assenso per il decorso il termine di legge di 150 giorni, senza risposta da parte dell’Amministrazione.
Viceversa, in data 17.03.2025, il Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno notificava al ricorrente un decreto, recante il rigetto dell’istanza di transito nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, informandolo, contestualmente, della conclusione negativa della procedura di passaggio, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982, motivando per relationem al verbale del Consiglio di amministrazione del 10.12.2024, non reso ostensibile al ricorrente, nonostante formale istanza d’accesso, nel quale l’Amministrazione - essendo, in tesi, emersa “ l’esistenza a carico del Sig. -OMISSIS- di elementi di natura penale che evidenziano uno stato di assoluta incompatibilità con le funzioni che il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno è chiamato a svolgere ” - aveva espresso parere contrario al passaggio nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno del ricorrente, ritenendo insussistenti in capo al richiedente i requisiti di cui all’art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “ relativamente al possesso delle qualità morali e di condotta previste ai fini delle assunzioni di personale presso le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza ”, quale l’Amministrazione dell’Interno.
A far data dal mese di marzo 2025, il ricorrente non riceveva più lo stipendio. In data 6 maggio 2025, il Ministero resistente notificava al ricorrente il decreto datato 18.03.2025, recante la dispensa dal servizio per fisica inabilità, a decorrere dal 14.02.2025, con contestuale revoca dell’aspettativa, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, D.P.R. n. 339/1982, con efficacia “ sottoposta a condizione risolutiva nell’ipotesi in cui, alla conclusione del procedimento penale pendente, consegua la risoluzione autoritativa del rapporto di pubblico impiego per motivi disciplinari, a decorrere dal 12 gennaio 2021 (decorrenza della sospensione cautelare) ”.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 15.05.2025 e depositato il 30.05.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 8 D.P.R. n. 339/1982; violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 Costituzione; violazione degli artt. 3, 7, 20 e 21-nonies legge n. 241/1990; incompetenza, violazione del principio di buona fede; violazione dell’art. 97 Cost.; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, violazione del principio di buona fede; violazione della normativa sulle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti (D.P.R. n. 737/1931); violazione dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001; difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione degli artt. 27 e 97 Costituzione.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 3605 del 02.07.2025, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente, al fine di consentire all’Amministrazione il riesame della sua posizione.
Con successive memorie, le parti costituite ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – Il ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine di legge dei 150 giorni, previsto dalla normativa di riferimento, per la conclusione del procedimento di passaggio nei ruoli civili e, pertanto, ritiene che si sia perfezionato il silenzio-assenso sulla sua istanza di transito in altro ruolo del Ministero.
In realtà, ai fini del perfezionamento degli effetti del silenzio-assenso il decorso del termine di 150 giorni non può ritenersi sufficiente, essendo necessario il possesso - da parte dell’istante - dei requisiti sostanziali per l’accoglimento della domanda. Il ricorrente risulta sprovvisto di questi ultimi.
Stando a qualificata giurisprudenza (cfr., ex plurimis : T.a.r. Sardegna n. 456/2014; T.a.r. Puglia Bari n. 1782/2022), sebbene il decorso del termine rappresenti un presupposto imprescindibile del silenzio assenso, a tutela del cittadino, lo stesso non può essere considerato da solo sufficiente a fondare l’equiparazione tra silenzio e accoglimento dell’istanza, essendo indispensabile, a tal fine, che siano integrati tutti i requisiti previsti dalla legge, la verifica dei quali è riservata dalla normativa vigente al potere di valutazione discrezionale dell’Amministrazione procedente. Ciò, in quanto non si può ottenere per silentium quel che, a rigore, non si potrebbe conseguire con un provvedimento espresso.
La normativa di riferimento, costituita dal d.P.R. 24 aprile 1982 n. 339, recante “ Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato ” e dal relativo Regolamento attuativo, di cui al D.M. del 29 ottobre 1989, attribuisce all’Amministrazione ampio potere discrezionale, nella valutazione dei presupposti per il transito nei ruoli civili.
In tal senso, l’articolo 1 D.P.R. n. 339/1982 dispone quanto segue: “ Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego ”.
Dal dato testuale si evince che il transito nei ruoli civili costituisce interesse legittimo per il dipendente, non diritto soggettivo incondizionato, evidentemente subordinato alla valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti etici e professionali in capo all’istante, non essendo sufficiente la mera valutazione dell’organo medico sui requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.
Ciò è ulteriormente confermato dal disposto dell’art. 8 D.P.R. n. 339/1982 che enuncia il requisito formale, secondo cui il trasferimento del personale in questione è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentito il C.d.A. dell'Amministrazione ricevente.
Le disposizioni testé richiamate consentono di affermare che il transito del personale di Polizia nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno non possa avvenire per l’automatico decorso del termine di 150 giorni dalla presentazione della relativa istanza, in quanto residua sempre, in capo dell’Amministrazione procedente, un rilevante margine di apprezzamento circa la sussistenza, in capo all’istante, degli specifici requisiti di idoneità etica, fisica e professionale, allo svolgimento delle nuove mansioni attinenti al profilo professionale di destinazione, stabiliti dalla normativa vigente.
Ciò si evince chiaramente anche dagli artt. 1 e 3 del citato Regolamento adottato con D.M. 29 ottobre 1989, il quale disciplina la specifica procedura di transito del personale, per quanto riguarda l’Amministrazione.
L’art. 1 del citato decreto prevede che: “ il personale di cui agli artt. 1, 2, 3 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, giudicato inidoneo all'espletamento dei servizi di polizia e che abbia chiesto il trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno è sottoposto, prima dell'acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione previsto dall'art. 8, comma 1, dello stesso decreto, a visita medica, presso la A.S.L. nella cui circoscrizione ha residenza, al fine di accertarne l'idoneità fisica a svolgere i compiti della qualifica da attribuire ”.
In base all'art. 3 del medesimo decreto, il dipendente dispensato, una volta acquisito il parere favorevole del C.d.A., è sottoposto a una prova tecnica consistente in un colloquio, ovvero una prova pratica in relazione alle mansioni da svolgere. Tali disposizioni attribuiscono all’Amministrazione procedente il potere di effettuare accertamenti e verifiche in merito al possesso da parte dell’istante dei requisiti fisici, tecnico-professionali e morali, al fine di valutare l’idoneità dello stesso allo svolgimento delle specifiche mansioni inerenti alla nuova qualifica professionale nei ruoli civili.
Pertanto, anche dal tenore letterale delle suddette disposizioni, si evince che il transito di un dipendente è sì automatico, in conseguenza dell’infruttuoso decorso del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza, ma resta subordinato al concreto ed effettivo possesso dei requisiti fisici, professionali e morali per lo svolgimento dei compiti della qualifica di inquadramento.
Risulterebbe incongrua una disciplina che, pur imponendo gli accertamenti del caso, all’esito negativo degli stessi, consentisse comunque il transito automatico, per il semplice decorso del termine dalla presentazione della istanza.
L’acquisizione di pareri e referti, la cui competenza spetta a organi diversi dall’Amministrazione procedente, è indispensabile per esercitare compiutamente il potere dispositivo in una materia in cui viene in rilievo non soltanto l’interesse dell’istante a ottenere il provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, bensì anche l’interesse dell’Amministrazione a disporre razionalmente dell’organizzazione dei propri uffici.
IV - Chiarito che il decorso del termine dei 150 giorni non sarebbe sufficiente a determinare l’automatico passaggio nei ruoli civili, è poi opportuno evidenziare, nella specie, il comportamento incoerente e acquiescente tenuto dall’interessato il quale ha di fatto rinunciato alla formazione del silenzio-assenso, sottoponendosi alla visita medica (il 2 ottobre 2023), anche dopo il decorso del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito (in data 6 dicembre 2022). Ciò, in considerazione di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, a tenore della quale il dipendente che, successivamente all’asserito perfezionamento del silenzio-assenso, abbia fatto acquiescenza a un atto della procedura di transito, quale ad esempio la sottoposizione al colloquio attitudinale, non può invocare la formazione del medesimo silenzio-assenso, a cui ha, di fatto rinunciato, in applicazione del principio che vieta di “ venire contra factum proprium ” (cfr.: T.a.r. Puglia Bari n. 1782/2022).
V – Per quanto attiene al merito dei requisiti, la cui mancanza ha determinato il rigetto dell’istanza del ricorrente, occorre evidenziare che la tesi prospettata dal ricorrente determinerebbe l’ingresso nei ruoli dell’Amministrazione di personale non idoneo dal punto di vista etico o tecnico-professionale, con conseguente pregiudizio dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della pubblica Amministrazione.
L’impugnato provvedimento di diniego al transito è stato adottato per la mancanza dei requisiti morali e di condotta, espressamente richiesti dall’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, per il personale delle Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza, quale l’Amministrazione dell’Interno.
Tale normativa, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è pienamente applicabile al caso di specie. I requisiti di cui al predetto art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, per effetto del rinvio all’art. 26 della legge n. 53/1989, in materia di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, consistono, in particolare, nel “ non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ”.
A carico del ricorrente risultano gravi pendenze giudiziarie, poiché rinviato a giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 61, n. 2m c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.). Dette pendenze giudiziarie, al ricorrente ascritte, in quanto oggetto di pronuncia cautelare giudiziaria e di rinvio a giudizio, sono stati posti alla base della delibera del 10 dicembre 2024, con la quale il C.d.A. ha espresso parere contrario al passaggio nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno. Le gravi accuse penali a suo carico, autonomamente valutate dall’Amministrazione, risultano in concreto idonee a pregiudicare la capacità dell’istante di adempiere correttamente ai propri compiti, presso l’Amministrazione civile dell’Interno.
A tal proposito, infatti, si rileva che la peculiarità della prestazione lavorativa di un dipendente pubblico, strettamente connessa e finalizzata alla cura dell’interesse generale, comporta per lo stesso obblighi e doveri che travalicano la sfera lavorativa e impegnano un adeguato comportamento anche nella vita privata, la quale deve essere improntata a stili di vita irreprensibili, consoni al prestigio dell’Istituzione da cui dipende. Ciò è vero anche a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico che mantiene la sua connotazione speciale rispetto al rapporto lavorativo privato, essendo la P.A. tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento (cfr.: Corte cost., n. 146/2008).
Ne consegue che il comportamento di un pubblico dipendente può e deve essere valutato con rigore, affinché non siano compromessi gli interessi dell’Amministrazione, condizionandone negativamente il buon andamento e l’organizzazione; se ciò è vero per la pubblica Amministrazione in generale, lo è ancor più per il Ministero dell’Interno che - essendo preposto alla gestione della sicurezza dello Stato e delle libertà civili - è tenuto a una verifica particolarmente rigorosa dei requisiti etici del personale dipendente.
VI - Va, dunque, riconosciuto il corretto operato della Amministrazione che non ha potuto far altro che respingere la domanda di transito nei propri ruoli avanzata dal ricorrente, attesa l’assenza in capo allo stesso delle prescritte qualità morali.
Al riguardo, si richiama la pronuncia di questo T.a.r. Lazio n. 1851 del 19 marzo 2022 laddove, in un caso analogo, si è affermato che: “ l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 costituisca comunque causa ostativa alla stipula del contratto di lavoro tra il ricorrente e l’amministrazione… al momento del transito nei ruoli civili, le amministrazioni cui è rivolta la domanda devono svolgere gli accertamenti istruttori previsti dalla legge per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso le stesse (tutti espressione di principi di sicuro rilievo costituzionale, cfr. art. 54 e 97 Cost.), con conseguente legittimità di un diniego – da parte del Ministero dell’Interno – per carenza dei requisiti ex art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, ovvero per assenza in capo al ricorrente dei requisiti di idoneità morale ”.
A sostegno della tesi che il difetto dei requisiti morali non consenta il transito nei ruoli civili, si è pronunciato anche il T.a.r. Piemonte, con sentenza n. 736 del 1° agosto 2023, affermando, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che, a prescindere dalla natura del transito nei ruoli civili, l’Amministrazione ha sempre la possibilità di verificare la sussistenza o meno dei requisiti morali, in sede di esame dell’istanza di transito nei ruoli civili, potendo legittimamente rifiutare il transito, persino in caso di difetto sopravvenuto dei requisiti morali. Soggiunge la citata pronuncia del T.a.r. Piemonte che “ la possibilità dell’Amministrazione di valutare la permanenza dei requisiti morali in occasione dell’esame dell’istanza di transito nei ruoli civili, è stata implicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, anche del Consiglio di Stato, laddove fa salva la possibilità di verificare la sussistenza o meno di tali requisiti in sede di esame dell’istanza di transito nei ruoli civili ”.
Il T.a.r. Piemonte, all’uopo, richiama il parere reso dal Consiglio di Stato n. 4787 del 29 ottobre 2010, il quale ha osservato quanto segue: “ l’Amministrazione ben può rivalutare in costanza di rapporto non solo la permanenza dell’idoneità psicofisica, ma l’idoneità attitudinale al servizio del personale appartenente alla Polizia di Stato ”. Detto parere del Consiglio di Stato ha evidenziato, altresì, che “ l’appartenente alla Polizia di Stato - di cui si dubiti per giusto motivo che sia ancora in possesso dei requisiti attitudinali - non potrebbe continuare a svolgere il servizio se non in violazione del principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione ”.
Ciò può affermarsi anche per i requisiti di cui all’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001. Sul punto, va richiamata ancora l’ordinanza n. 2543 del 1° giugno 2022, con la quale il Consiglio di Stato ha affermato di ritenere impregiudicata ogni valutazione in merito alla natura del transito nei ruoli civili e alla possibilità che il difetto sopravvenuto dei requisiti di cui all’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 26 legge 01.02.1989 n. 53, costituisca legittimo ostacolo al transito medesimo.
VII - In conclusione, si ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il suo potere discrezionale, legittimamente respingendo l’istanza del ricorrente, per la mancanza dei requisiti morali e di condotta espressamente richiesti dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/ 2001 e dall’art. 26 legge n. 53/1989, per l’ingresso nei ruoli civili delle Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza, quale l’Amministrazione dell’interno.
VIII - Ne discende la legittimità del provvedimento di dispensa dal servizio del medesimo ricorrente, in quanto atto conseguente, a contenuto pressoché vincolato. Invero, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 339/1982, nell’ipotesi di conclusione negativa della procedura di passaggio, il dipendente deve essere dispensato dal servizio, per fisica inabilità, oltre che per difetto del requisito morale, con conseguente interruzione della corresponsione degli emolumenti retributivi.
IX – Il ricorso e, pertanto, respinto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.