Articolo 8 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 marzo 1958
Art. 8.
L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di eta' e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio.
Entrata in vigore il 11 marzo 1958