Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/06/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01346/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01355/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, Via Libertà n. 62;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti e della Navigazione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Sicurezza Stradale e Autotrasporto Divisione 7, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE -OMISSIS-, DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI EX D.M. 31/1/2011 CD. “ECOBONUS AUTOSTRADALE DEL MARE” PER L’ANNUALITÀ 2010;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE, ANCHE POTENZIALMENTE LESIVO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti e della Navigazione e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Sicurezza Stradale e Autotrasporto Divisione 7;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente è una Società di trasporti per conto terzi che svolge servizi riguardanti rifiuti, ed è titolare da molti anni di una concessione marittima per la movimentazione di mezzi, deposito e logistica nel porto di Palermo.
B. Rappresenta che, per accedere ai contributi ex art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. 205/2006 per interventi innovativi nel sistema di autotrasporto merci, sviluppo catene logistiche e potenziamento dell’intermodalità, con particolare riferimento all’uso della modalità marittima in acque navigabili, il 12/5/2011 rassegnava domanda sui fondi 2010.
C. L’ammissione era disposta con nota -OMISSIS- per un contributo di 135.705,90 €, ma l’erogazione è stata sospesa all’esito della comunicazione di un’interdittiva antimafia ricevuta il 29/12/2011. Venivano rilevati tentativi di infiltrazione mafiosa desumibili dalla contitolarità di quote di -OMISSIS-, con capitale sociale ripartito tra la Società ricorrente e Immobiliare Logistica Srl di proprietà dei fratelli -OMISSIS-, figli di -OMISSIS-(condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso).
D. Avverso l’atto restrittivo della Prefettura (e l’atto di sospensione del contributo) veniva proposto ricorso r.g. -OMISSIS-. Nel frattempo, l’11/8/2020 la Prefettura di Palermo emetteva un’altra interdittiva (integrativa e sostitutiva di quella del 2011), adducendo “cointeressenze di natura economico - imprenditoriale tra i soci della -OMISSIS-e soggetti legati da rapporti parentali con esponenti di spicco della criminalità organizzata mafiosa” .
E. La Società istaurava un nuovo giudizio (r.g. 1297/2020) impugnando anche il secondo atto restrittivo. Malgrado la misura cautelare favorevole ottenuta (cfr. ordinanza di questo T.A.R. n. 983/2020), il 15/2/2021 veniva adottata un’ulteriore interdittiva, gravata con motivi aggiunti. Questi ultimi erano accolti con sentenza della sez. I – 20/12/2021 n. 3546 – con caducazione del provvedimento sfavorevole più recente – dopo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sull’atto introduttivo del giudizio. In attuazione della pronuncia, che non risulta appellata, la Prefettura ha inserito l’esponente nella cd. White list , così da poter svolgere la propria attività con la pubblica amministrazione.
F. Nel 2022 la Società avanzava istanza di erogazione del contributo denegato in precedenza, e con nota 3/11/2022 (doc. 5) il Ministero chiedeva i dati per procedere (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e iban), in previsione di una prossima re-iscrizione dell’importo. Nel frattempo, il giudizio r.g. -OMISSIS-, di impugnazione della prima interdittiva del 2011, veniva deciso con sentenza di irricevibilità e infondatezza -OMISSIS- Secondo parte ricorrente il T.A.R., al quale non erano state segnalate le successive interdittive né il decisum caducatorio, non si è pronunciato sul merito delle censure sollevate contro l’interdittiva del 2011 e per conseguenza non si rinviene un’interferenza tra le statuizioni racchiuse nelle due pronunce.
G. Con istanza 26/2/2024 l’odierna ricorrente avanzava nuova richiesta di erogazione delle somme, posto che non sussisteva più pericolo di infiltrazioni mafiose e visto che l’amministrazione non aveva ancora provveduto alla liquidazione della spettanza. Il MIT rigettava però l’istanza, richiamando la sentenza di questo T.A.R. n. 1903/2023, passata in giudicato, di rigetto della domanda di annullamento delle due note del 2015 che dichiaravano l’impossibilità di erogare il contributo in virtù dell’interdittiva -OMISSIS-.
H. Con l’introdotto gravame, ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la Società ricorrente censura l’atto in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e dei presupposti, violazione del D.P.R. 205/2006, del D.M. 31/1/2011, degli artt. 83- bis comma 2 e 86 comma 5 del D. Lgs. 159/2011 e dell’art. 1 della L. 190/2012 visto che:
- la reiezione della domanda giurisdizionale con la sentenza n. 1903/2023 è irrilevante, in quanto fondata su profili in rito (tardività del ricorso) ed intervenuta su un’interdittiva ormai improduttiva di effetti giuridici per essere stata sostituita dagli atti successivi (a loro volta caducati in sede giurisdizionale);
- inoltre, la sentenza si è limitata ad accertare la legittimità della richiesta di informazioni effettuata dall’amministrazione, anche se non obbligatoria in base al quantum del contributo;
- il Ministero, investito nel 2024 dalla ricorrente, avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria e vagliare anche le statuizioni rese dal T.A.R. sulle interdittive 2020 e 2021, che avevano integralmente sostituito quella emessa nel 2011;
- se fosse stata “valutata con attenzione tutta la documentazione allegata alla richiesta, nonché quella conservata agli atti di questa amministrazione” , la conclusione avrebbe dovuto essere quella opposta, perché l’ultima interdittiva 2021 è stata posta nel nulla con sentenza irrevocabile, con accertamento dell’assenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- per effetto della sentenza n. -OMISSIS- è venuto meno l’unico presupposto fondante l’atto di sospensione emanato nel 2015 (l’annullamento dell’interdittiva 2021 non può non ripercuotersi su quella del 2011, tenuto conto della validità limitata a 12 mesi); tra i provvedimenti sussiste una concatenazione, per cui si è prodotto un effetto di “travolgimento” delle valutazioni espresse in precedenza sui tentativi di infiltrazione mafiosa, e sostenere il contrario, invero, equivarrebbe ad affermare un’ultrattività dei provvedimenti interdittivi idonea a creare un pregiudizio definitivo per l’impresa, la quale sarebbe, a quel punto, costretta a non operare più nel mercato;
- quando l’amministrazione deve valutare se concedere un beneficio economico, deve vagliare lo status attuale dell’operatore, comprensivo della regolarità antimafia, oltre che tutte le evenienze che incidano sul pregresso;
- il 3/11/2022 lo stesso Ministero (doc. 5) ha chiesto di indicare l’iban di accredito in previsione della prossima re-iscrizione della somma a titolo di contributo;
- in virtù della sentenza n. -OMISSIS- la Società è stata re-iscritta nella white list (atto del 14/4/2021), con effetto liberatorio anche a fini dell’erogazione di contributi pubblici.
I. Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.
I.1 Nello specifico ha sostenuto che:
- siamo in presenza di una lite temeraria, poiché la ricorrente tenta di generare confusione in un contorno di plateale infondatezza;
- l’interdittiva 2011 non è mai stata sostituita dai provvedimenti più recenti, in quanto al momento della delibazione il Prefetto valuta la situazione aggiornata a quel momento, per cui la valutazione 2020 non ha minimamente intaccato quella di quasi 10 anni prima;
- l’interdittiva antimafia ha una validità temporale limitata ad un anno, fatto salvo il ri-esercizio del potere in presenza di elementi nuovi, e la sentenza di accoglimento -OMISSIS- non fa riferimento alla caducazione di atti antecedenti (il MIT non era neppure parte di quel giudizio);
- nel giudizio r.g. -OMISSIS- il legale della -OMISSIS-era presente e non ha rappresentato la cessazione della materia del contendere.
L. Con ordinanza di questa Sezione 7/11/2024 n. 587 è stata rigettata l’istanza cautelare, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica.
M. Con memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica, l’amministrazione ha insistito nell’affermare la natura temeraria della lite, mentre parte ricorrente ha osservato che, nel momento in cui è stata giudizialmente accertata (con la sentenza n. -OMISSIS-) l’insussistenza dei fatti su cui si fondano tanto l’interdittiva del 2021 quanto quella del 2011 (entrambe divenute improduttive di effetti), la relativa pronuncia priva anche l’informativa precedente del suo presupposto giustificativo, a prescindere da un esplicito richiamo in tal senso.
N. All’udienza dell’11/6/2025 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con l’introdotto ricorso, l’esponente si duole dell’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di contributo ex D.M. 31/1/2011 “Ecobonus autostradale del mare” per l’annualità 2010, malgrado la caducazione dell’interdittiva 2021, che si propagherebbe su quella del 2011.
1. È opinione del Collegio che non siano affiorati elementi che inducano a discostarsi dalle statuizioni rese nell’ordinanza cautelare n. 587/2024, che si riportano di seguito:
<<Considerato:
- che l'impugnazione dell’interdittiva antimafia si configura quale giudizio non sul rapporto ma sull'atto la cui legittimità va scrutinata, alla stregua del canone tempus regit actum, sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione (T.A.R. CI Catania, sez. IV – 6/8/2024 n. 2830); cfr. oggi anche 7/11/2024 n. 3668; Consiglio di Stato, sez. III – 15/2/2024 n. 1517
- che le sopravvenienze favorevoli all'interessato possono giustificare la richiesta di aggiornamento dell’informativa, ma non possono inficiare la valutazione resa dall'amministrazione sulla base di circostanze preesistenti successivamente modificatesi (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I – 5/7/2024 n. 1742, che richiama Consiglio di Stato, sez. III – 5/2/2024 n. 1142);
- che risultano ad esempio tendenzialmente irrilevanti, in punto di scrutinio della legittimità dell'informativa adottata anche sulla base di atti emanati dall'autorità giudiziaria penale, le successive vicende del medesimo procedimento penale (Consiglio di Stato, sez. III – 22/11/2023 n. 9982);
Rilevato:
- che, poste le suddette premesse, con la sentenza di rigetto -OMISSIS-si sono consolidate sia l’informativa del 29/12/2011 che le note 27/1 e 20/3/2015 di diniego di pagamento del contributo;
- che, peraltro, l’informativa interdittiva ha validità temporale limitata ad un anno, fatto salvo il ri-esercizio del potere in presenza di elementi nuovi, per cui l’esaurimento degli effetti è già previsto dal legislatore;
- che, in ogni caso, l’invocata sentenza di accoglimento di questo T.A.R., sez. I – 20/12/2021 n. 3546 investe i provvedimenti 11/8/2020 e 15/2/2021 e non fa alcun cenno agli atti pregressi, per cui non se ne può inferire la caducazione;>> .
2. In linea generale, è stato anche di recente ribadito che le sopravvenienze non incidono sulla legittimità di un provvedimento precedente, rispetto al quale deve aversi riguardo alla situazione vigente nel momento nel quale lo stesso è stato emesso (Consiglio di Stato, sez. VI – 26/3/2025 n. 2531).
3. Nello specifico, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 57/2020) ha sottolineato la rilevanza del carattere temporaneo della misura di cui si discorre, da cui deriva la necessità, alla scadenza del termine, di procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, con l'effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell'albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell'impresa al mercato: ha sottolineato al riguardo la necessità di un'applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile. Al contempo, la giurisprudenza si è focalizzata sul requisito dell’attualità dei fatti sui quali si fonda l’interdittiva, i quali “possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Infatti, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l'inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l'irrilevanza della risalenza dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità” (Consiglio di Stato, sez. IV – 5/2/2024 n. 1142): di conseguenza, “l'attualità degli elementi indizianti, posti a fondamento di un'informativa interdittiva, permane inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori rispetto alla precedente valutazione, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo" (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, n. 423/2020)” (T.A.R. Molise – 7/10/2024 n. 312).
4. Così delineata la cornice giuridica, con il riesame delle sopravvenienze di fatto e di diritto effettuato nel 2021 e con la sentenza di annullamento del T.A.R., si è determinata per il futuro una nuova situazione della Società, ritenuta non più permeabile ad infiltrazioni mafiose. Alcuna incisione si è viceversa verificata sugli effetti di un’interdittiva emessa quasi 10 anni prima e mai rimossa, con conseguente impossibilità di reviviscenza dell’opportunità di accesso a un finanziamento caratterizzato da un preciso orizzonte temporale di accesso (annualità 2010).
5. Contrariamente a quanto affermato dal legale di parte ricorrente nel corso della discussione pubblica, per cui il caso all’esame sarebbe peculiare in quanto l’interdittiva 2011 si esprimeva in senso analogo a quella del 2021, il raggio di azione della sentenza -OMISSIS- investe l’esercizio della potestà in sede di adozione delle interdittive 2020 e 2021, e i fatti presi in considerazione risalgono, al più, agli anni 2013 e 2014 (cfr. esposizione in fatto e in diritto della pronuncia). Il provvedimento restrittivo del 2011 (consolidatosi in virtù dalla sentenza di rigetto del giudice di prime cure) si soffermava invero su fatti relativi al periodo anteriore, senza sottacere la validità circoscritta a 1 anno. Del resto, la stessa parte ricorrente, nel ripercorrere la dinamica dei fatti, dà atto che tra la prima interdittiva del 2011 e la seconda del 2020 è intervenuto un evento rilevante, ossia il collocamento in liquidazione della -OMISSIS-.
6. In definitiva, la pretesa avanzata deve essere rigettata.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Va rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria, per il fatto che l’amministrazione aveva dato avvio all’ iter di erogazione, in modo quantomeno intempestivo senza attendere la decisione del T.A.R.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in 2.000 € oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.