Ordinanza cautelare 7 marzo 2018
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/02/2022, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2022
N. 00160/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Prudenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Taranto, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Marzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tiggiano, via Napoli;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto emesso il 27 novembre 2017 e comunicato il 14 dicembre 2017 del Prefetto della Provincia di Taranto di rigetto del ricorso gerarchico proposto da -OMISSIS- contro il provvedimento di ammonimento -OMISSIS-emesso nei suoi confronti dal Questore di Taranto in data 1 agosto 2017 nonché dello stesso provvedimento di ammonimento emesso ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11;
- di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali;
- nonché per la declaratoria del diritto di accesso di cui all'istanza del 18 agosto 2017 presentata alla Questura di Taranto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 3-4 gennaio 2022:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento Cat -OMISSIS-, emesso dal Questore di Taranto in data 3 novembre 2021, notificato il 5 novembre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca ex art. 21quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. del provvedimento di ammonimento -OMISSIS-emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017 formulata dal ricorrente in data 20 luglio 2021;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale al suddetto provvedimento di rigetto, ancorché non comunicato e/o non conosciuto dal ricorrente;
- del provvedimento Cat -OMISSIS- del 3 novembre 2021, laddove costituente un nuovo provvedimento di ammonimento;
nonché per la sospensione in via cautelare dell'efficacia
del provvedimento di ammonimento -OMISSIS-emesso dallo stesso Questore, in data 1 agosto 2017, per sopravvenuto difetto dei presupposti di legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Taranto e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto e di -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-di questa Sezione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente a mezzo dei motivi aggiunti proposti il 3-4 gennaio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to D. Prudenzano e avv.to P. Marzo;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, i motivi aggiunti proposti dal ricorrente il 3-4 gennaio 2022 appaiono fondati in quanto:
- il provvedimento di ammonimento ex artt. 7 e 9 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009 si presta all’esercizio del potere di revoca ex nunc dei relativi effetti (in termini T.A.R. Trentino - Alto Adige, Trento, Sez. I, 1 marzo 2021 n. 28) rientrando nel novero degli atti amministrativi ad effetti durevoli, stante il perdurante rilievo dell’efficacia dell’atto di ammonimento (che non reca un termine finale di durata);
- nella specie l’Autorità di P.S. intimata pare avere illegittimamente rigettato l’istanza di revoca presentata dal ricorrente il 20 luglio 2021, non avendo incentrato la propria valutazione - come dovuto - sul permanere (o meno) dell’attualità del comportamento molesto idoneo ad ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da costringere la medesima ad alterare le proprie abitudini di vita (come richiesto ai fini dell’integrazione, anche solo in termini di sospetto, della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p.), circostanze, invero, escluse - allo stato - anche alla luce dell’intervenuta archiviazione - giusta ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 20 gennaio 2020 - del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. aperto a carico del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 660 c.p. (scaturito proprio dalla denuncia del 31 luglio 2017 sporta da -OMISSIS- alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- e che era stata indicata a base di provvedimento di ammonimento), dalle inequivoche dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 24 agosto 2021 dalla controinteressata -OMISSIS- ascoltata a s.i.t. (“Tuttavia devo riferire che nel periodo da maggio 2019 ad oggi ci siamo regolamentati autonomamente seguendo delle linee guida riuscendo sommariamente a gestire al meglio la situazione. Inoltre verso la metà di marzo di quest’anno -OMISSIS- mi ha comunicato di essere stato trasferito a Taranto e che pertanto sarebbe stato più presente nella vita del figlio. Attualmente riusciamo ad avere un rapporto normale e comunque sempre legato alle necessità ed al benessere di nostro figlio. Il -OMISSIS- non attua già a far data dalla fine del 2019, comportamenti minacciosi o vessatori e/o ingiuriosi nei confronti miei o della mia famiglia. Certo a volte abbiamo discussioni legate alla gestione di nostro figlio, ma ritengo trattarsi di situazioni fisiologiche. Al momento sono tranquilla e la sua presenza o i contatti con il -OMISSIS- non mi causano alcun sentimento di paura o ansia “);
- non è emersa, pertanto, dall’istruttoria svolta dal Questore di Taranto la perdurante necessità di tutela preventiva della persona offesa attraverso il mantenimento dell’efficacia dell’atto di ammonimento, non potendosi peraltro desumere la stessa (come apoditticamente e contradditoriamente ritenuto dall’Autorità di p.s. resistente nel provvedimento di diniego impugnato) dall’esistenza di un generico conflitto tra le parti che sarebbe comprovato dalla circostanza che a carico della controinteressata e del di lei padre sarebbe stato aperto (e successivamente archiviato), a seguito di querela sporta dal ricorrente, un procedimento penale;
- spetta al Questore di Taranto rideterminarsi, in conformità ai rilievi sopra effettuati e - se del caso - ad esito di ulteriori accertamenti, sulla predetta istanza di revoca entro il termine di giorni 15 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza cautelare, ferma tuttavia la sospensione dell’efficacia, fino a tale momento, tanto del provvedimento CAT -OMISSIS-, emesso dal Questore di Taranto in data 3 novembre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca del provvedimento di ammonimento -OMISSIS-emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017 avanzata dal ricorrente in data 20 luglio 2021 quanto, a decorrere dal 3 novembre 2021 (data in cui risulta essere stata illegittimamente negata la richiesta revoca), anche dell’originario provvedimento di ammonimento -OMISSIS-emesso dal Questore di Taranto in data 1 agosto 2017.
Ritenuto esistente il danno grave e irreparabile allegato da parte ricorrente, anche in termini di possibilità di conseguire avanzamenti di carriera e ruoli operativi quale militare in servizio presso la Guardia di Finanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare formulata da parte ricorrente a mezzo dei motivi aggiunti proposti il 3 gennaio 2022 e per l'effetto:
- sospende l’efficacia del provvedimento Cat -OMISSIS-, emesso dal Questore di Taranto in data 3 novembre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca del provvedimento di ammonimento -OMISSIS-emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017 avanzata dal ricorrente in data 20 luglio 2021;
- sospende, a far data dal 3 novembre 2021, l’efficacia del provvedimento di ammonimento -OMISSIS-emesso dal Questore di Taranto il 1 agosto 2017;
- ordina al Questore di Taranto di provvedere nuovamente, anche se del caso all’esito di ulteriori accertamenti istruttori, sull’istanza di revoca del provvedimento di ammonimento -OMISSIS-dell’1 agosto 2017 avanzata dal ricorrente in data 20 luglio 2021, entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 novembre 2022.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella presente ordinanza cautelare.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.