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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/05/2024, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14911/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALESCI Parte_1 C.F._1
PAOLO . , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MALESCI
PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALESCI Parte_2 C.F._2
PAOLO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MALESCI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e in data 29.12.23 presentavano nei confronti dei convenuti di Parte_1 Parte_2 cui in epigrafe ricorso in cui veniva esposto: che con contratto dell'11.3.21 i ricorrenti unitamente alla madre , quali comproprietari dell'appartamento per civile abitazione sito in Firenze, Persona_1 Viale dei Mille n. 60 piano secondo ,concedevano in comodato gratuito ai convenuti l'appartamento suddetto;
che la , che abitava nell'appartamento,decedeva il 25.11.02 ed i ricorrenti, figli della Per_1 stessa, divenivano per successione comproprietari dell'appartamento ciascuno per la quota del 50%; che con raccomandata del 13.9.23 veniva richiesto ai convenuti di rilasciare l'appartamento per la data del 31.12.23 e ciò anche in ragione di quanto previsto nella clausola n. 13 del contratto( in base alla quale i comodatari si erano obbligati a rilasciare l'immobile a semplice richiesta dei comodanti); che i comodatari avevano richiesto ai comodanti di poter rimanere nell'appartamento fino al 31.3.24; che i comodanti avevano accettato la richiesta,facendo salvo il diritto di agire per munirsi di titolo esecutivo da far valere qualora i convenuti non avessero rispettato il termine del 31.3.24.
I ricorrenti chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati al rilascio dell'immobile quali occupanti senza titolo.
I convenuti si rendevano contumaci in giudizio.
La causa è stata decisa all'udienza del 4.4.24 come da dispositivo.
Col contratto di comodato dell'11.3.21 i comodatari convenuti si sono obbligati a rilasciare l'immobile a semplice richiesta della parte comodante( doc. 1).
Si tratta quindi di comodato di cui all'art. 1810 c.c. in cui non è stato convenuto un termine di durata , né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata,ed il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Con lettera del 13.9.23( doc. 4) i ricorrenti richiedevano il rilascio dell'immobile entro la data del
31.12.23.
I comodatari con scrittura privata del 3.12.23 ( doc. 5) riconoscevano il diritto dei comodanti ma chiedevano la concessione di termine fino al 31.3.24 per rilasciare l'immobile.
I ricorrenti comodanti con lettera del 7.12.23( doc. 6) facevano presente che , pur riservandosi di agire per munirsi di titolo esecutivo da far valere nel caso di inosservanza del termine del 31.3.24 , non avrebbero preteso alcun rimborso di spesa di lite se l'immobile fosse stato in effetti rilasciato entro il 31.3.24.
Risulta quindi dallo scambio delle dichiarazioni delle parti che era stato convenuto il rilascio dell'immobile per la data del 31.3.24.
L'interesse ad agire si è quindi concretizzato con il decorso del termine del 31.3.24 ed in effetti all'udienza del 4.4.24 il difensore dei ricorrenti ha dato atto della persistenza dell'occupazione ed ha insistito nella domanda .
I convenuti risultano quindi occupare senza titolo l'immobile in questione per non avere osservato il termine di rilascio concordato per il 31.3.24 : consequenziale è quindi la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
pagina 2 di 3 , occupanti senza titolo dell'immobile sito in Firenze, Viale dei Mille n. 60 a rilasciare CP_3 l'immobile suddetto nella disponibilità di e condanna i Parte_1 Parte_2 convenuti in solido a rimborsare in favore dei ricorrenti le spese di lite che liquida in € 288,06 per spese, € 4.000,00 per compenso, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 4 aprile 2024
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14911/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALESCI Parte_1 C.F._1
PAOLO . , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MALESCI
PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALESCI Parte_2 C.F._2
PAOLO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MALESCI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e in data 29.12.23 presentavano nei confronti dei convenuti di Parte_1 Parte_2 cui in epigrafe ricorso in cui veniva esposto: che con contratto dell'11.3.21 i ricorrenti unitamente alla madre , quali comproprietari dell'appartamento per civile abitazione sito in Firenze, Persona_1 Viale dei Mille n. 60 piano secondo ,concedevano in comodato gratuito ai convenuti l'appartamento suddetto;
che la , che abitava nell'appartamento,decedeva il 25.11.02 ed i ricorrenti, figli della Per_1 stessa, divenivano per successione comproprietari dell'appartamento ciascuno per la quota del 50%; che con raccomandata del 13.9.23 veniva richiesto ai convenuti di rilasciare l'appartamento per la data del 31.12.23 e ciò anche in ragione di quanto previsto nella clausola n. 13 del contratto( in base alla quale i comodatari si erano obbligati a rilasciare l'immobile a semplice richiesta dei comodanti); che i comodatari avevano richiesto ai comodanti di poter rimanere nell'appartamento fino al 31.3.24; che i comodanti avevano accettato la richiesta,facendo salvo il diritto di agire per munirsi di titolo esecutivo da far valere qualora i convenuti non avessero rispettato il termine del 31.3.24.
I ricorrenti chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati al rilascio dell'immobile quali occupanti senza titolo.
I convenuti si rendevano contumaci in giudizio.
La causa è stata decisa all'udienza del 4.4.24 come da dispositivo.
Col contratto di comodato dell'11.3.21 i comodatari convenuti si sono obbligati a rilasciare l'immobile a semplice richiesta della parte comodante( doc. 1).
Si tratta quindi di comodato di cui all'art. 1810 c.c. in cui non è stato convenuto un termine di durata , né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata,ed il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Con lettera del 13.9.23( doc. 4) i ricorrenti richiedevano il rilascio dell'immobile entro la data del
31.12.23.
I comodatari con scrittura privata del 3.12.23 ( doc. 5) riconoscevano il diritto dei comodanti ma chiedevano la concessione di termine fino al 31.3.24 per rilasciare l'immobile.
I ricorrenti comodanti con lettera del 7.12.23( doc. 6) facevano presente che , pur riservandosi di agire per munirsi di titolo esecutivo da far valere nel caso di inosservanza del termine del 31.3.24 , non avrebbero preteso alcun rimborso di spesa di lite se l'immobile fosse stato in effetti rilasciato entro il 31.3.24.
Risulta quindi dallo scambio delle dichiarazioni delle parti che era stato convenuto il rilascio dell'immobile per la data del 31.3.24.
L'interesse ad agire si è quindi concretizzato con il decorso del termine del 31.3.24 ed in effetti all'udienza del 4.4.24 il difensore dei ricorrenti ha dato atto della persistenza dell'occupazione ed ha insistito nella domanda .
I convenuti risultano quindi occupare senza titolo l'immobile in questione per non avere osservato il termine di rilascio concordato per il 31.3.24 : consequenziale è quindi la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
pagina 2 di 3 , occupanti senza titolo dell'immobile sito in Firenze, Viale dei Mille n. 60 a rilasciare CP_3 l'immobile suddetto nella disponibilità di e condanna i Parte_1 Parte_2 convenuti in solido a rimborsare in favore dei ricorrenti le spese di lite che liquida in € 288,06 per spese, € 4.000,00 per compenso, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 4 aprile 2024
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3