Articolo 110 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 109Articolo 111
Versione
15 maggio 1981
Art. 110.

L'AIMA e' autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980.
Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1981