Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1531/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 9 aprile 2025
All'udienza del 9/04/2025 alle ore 10,05 innanzi al dott. Piero Viola sono l'avv. Cortese, per delega dell'avv. Ziriello, nell'interesse del e l'avv. Carlo Oliva, per CP_1 delega dell'avv. Cizza, nell'interesse dell'Agenzia Entrate Riscossioni.
I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1531/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rijli
- opponente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cizza
1
e
(c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Mocci e dall'avv. Benedetta Musco Carbonaro
- terzo chiamato -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale del 9/04/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. del 4/12/2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 9420239008653865000 notificata dalla in data 21/11/2023 ai sensi dell'art. 50 Controparte_2 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito di € 66.704,18 preteso dal e già portato Controparte_3
➢ sulla cartella esattoriale n. 09420150017374486002 portante ruolo relativo a concesso, oltre interessi e sanzioni per l'anno 2015, per € Controparte_4
24.227,35, indicata come notificata in data 1/02/2016;
➢ sulla cartella esattoriale n. 09420170013157815002 portante ruolo relativo a revoca contributo concesso, oltre interessi per l'anno 2017, per € 41.857,07, indicata come notificata in data 10/11/2017.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti ed ha eccepito la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento per il vizio proprio costituito, appunto, dall'omessa notifica degli atti presupposti con irregolarità della sequenza procedimentale imposta dalla legge.
La si è costituita eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione per la mancata impugnazione degli atti pregressi ed al riguardo ha dedotto e documentato di aver ritualmente notificato le due cartelle esattoriali oggetto di causa ed anche successivi atti interruttivi;
in particolare:
− cartella esattoriale n. 09420150017374486002, notificata in data 1/02/2016 personalmente a mani della debitrice destinataria (all. 3 del fascicolo di parte),
− cartella esattoriale n. 09420170013157815002, notificata in data 10/11/2017 personalmente a mani della debitrice destinataria (all. 4 del fascicolo di parte),
− comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201900000198000, notificata in data 14/05/2019 a mani della debitrice destinataria (all. n. 5 del fascicolo di parte),
2 − intimazione di pagamento n. 09420219003437213000, notificata in data
24/01/2022 sempre ricevuta a mani dalla debitrice destinataria (all. n. 6 del fascicolo di parte).
L'agente per la riscossione ha chiesto la chiamata in causa dell'ente impositore relativamente alla notifica degli atti anteriori alla consegna dei ruoli.
Il terzo chiamato, si è costituito evidenziando che il credito Controparte_3 oggetto di recupero è relativo alla sua attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) L. n. 662/1996 attraverso il quale sono garantiti per interesse pubblico i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
in particolare:
- la Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. ha concesso ai sensi della predetta normativa un finanziamento di € 96.000,00 in favore della
[...] rispetto al quale si sono costituito fideiussori Controparte_5
e ; in seguito all'inadempimento del Parte_1 Persona_1 debitore alla restituzione rateale ed all'infruttuoso invito al pagamento (all. 3 del fascicolo diparte), la banca ha provveduto ad escutere la garanzia pubblica ed il ha invitato la società ed i fideiussori al rientro dal Controparte_3 debito (all. 7 del fascicolo di parte) e sono all'esito e preso della persistente insolvenza dei debitori ha formato il ruolo esattoriale n. 2017/3281 ai sensi dell'art. 17 D.Lego.vo n. 46/1999 come disposto dall'art. 8 bis L. n. 33/2015;
- la Commercio e Finanza ha concesso ai sensi della Controparte_6 predetta normativa un finanziamento di € 50.000,00 in favore della rispetto al quale si sono costituito Controparte_5 Controparte_5 fideiussori e;
in seguito Parte_1 Persona_1 all'inadempimento del debitore alla restituzione rateale ed all'infruttuoso invito al pagamento (all. 10 del fascicolo diparte), la banca ha provveduto ad escutere la garanzia pubblica ed il ha invitato la società Controparte_3 ed i fideiussori al rientro dal debito (all. 13 del fascicolo di parte) e sono all'esito e preso della persistente insolvenza dei debitori ha formato il ruolo esattoriale n. 2017/3281 ai sensi dell'art. 17 D.Lego.vo n. 46/1999 come disposto dall'art. 8 bis L. n. 33/2015.
Il terzo chiamato ha evidenziato che nessuna contestazione è stata mai mossa rispetto ai crediti azionati ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai profili di notifica delle cartelle esattoriali, comunque ritualmente documentati dall'agente per la riscossione.
Con una memoria nominata “ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c.” depositata prima dell'estensione del contraddittorio nei confronti del e prima Controparte_3
3 del formale decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., ha contestato Parte_1
l'esistenza del diritto a procedere all'esecuzione per mancata del titolo esecutivo (art. 615
c.p.c.) atteso che il credito in esame è di natura privata e conseguentemente può essere recuperato con la procedura di riscossione esattoriale solo previa formazione del titolo giudiziale.
Le opposte hanno eccepito l'inammissibilità della predetta memoria (non riproposta nell'ambito del termine ritualmente concesso dal Tribunale). Controparte_3 ha, comunque, dedotto ed argomentato la natura pubblicistica del credito nascente
[...] dall'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) L. n. 662/1996 richiamando anche le più recenti pronunce della Suprema Corte.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia chiaramente infondata.
I - Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
942239008653865000 notificata dalla in data Controparte_2
21/11/2023 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito di
€ 66.704,18 preteso dal e già portato: Controparte_3
➢ sulla cartella esattoriale n. 09420150017374486002 portante ruolo relativo a concesso, oltre interessi e sanzioni per l'anno 2015, per € Controparte_4
24.227,35, indicata come notificata in data 1/02/2016;
➢ sulla cartella esattoriale n. 09420170013157815002 portante ruolo relativo a revoca contributo concesso, oltre interessi per l'anno 2017, per € 41.857,07, indicata come notificata in data 10/11/2017.
A sostegno della domanda l'opponente nell'atto introduttivo ha indicato il vizio di omessa notificazione degli atti presupposti, con l'effetto dell'illegittimità in sé dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale.
Si tratta di un vizio c.d. procedimentale per la cui ricostruzione è sufficiente il richiamo alla pacifica elaborazione giurisprudenza anche di legittimità (cfr. Cass. n. 1144 del
18/01/2018: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica
4 dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”).
a) La doglianza dell'opponente è risultata oggettivamente smentita – avuto riguardo alla fase della riscossione in senso stretto – dalla deduzione dell' e dalla Controparte_2 connessa produzione documentale relativa, appunto, alla rituale notificazione non solo delle cartelle esattoriali ma anche di ulteriori atti interruttivi successivi.
In particolare, l'agente per la riscossione ha documentato:
− la notifica della cartella esattoriale n. 09420150017374486002 in data
1/02/2016, con ricezione a mani personalmente da parte della debitrice destinataria (all. 3 del fascicolo di parte),
− la notifica della cartella esattoriale n. 09420170013157815002 in data
10/11/2017, con ricezione a mani personalmente da parte della debitrice destinataria (all. 4 del fascicolo di parte),
− la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476201900000198000 in data 14/05/2019, anche in questo caso con ricezione a mani personalmente da parte della debitrice destinataria (all. n. 5 del fascicolo di parte),
− la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219003437213000 in data
24/01/2022, con cartolina di ricevimento sottoscritta personalmente dalla debitrice destinataria (all. n. 6 del fascicolo di parte).
L'opponente non ha contestato nessuna di tali notificazioni, né ha proposto querela di falso in relazione alle sottoscrizioni a suo nome che risultano apposte sulle relate.
b) La doglianza dell'opponente è risultata, altresì, smentita – avuto riguardo alla fase antecedente alla formazione del ruolo – dalla deduzione del Controparte_3
e dalla connessa produzione documentale relativa, appunto, alla rituale notificazione da parte dell'istituto finanziatore e poi anche da parte dello stesso gestore del Fondi di
Garanzia delle richieste di pagamento della morosità maturata nei due contratti di finanziamento stipulati dalla e rispetto ai Controparte_5 quali si è costituita fideiussore. Parte_2
In particolare, il ha documentato: Controparte_3
5 - che la Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. ha concesso ai sensi della predetta normativa un finanziamento di € 96.000,00 in favore della
[...] rispetto al quale si sono costituito fideiussori Controparte_5
e ; che il debitore principale non ha Parte_1 Persona_1 adempiuto alla restituzione di parte del finanziamento e la Banca ha notificato apposito invito al pagamento (all. 3 del fascicolo di parte) al cui mancato riscontro è seguita l'escussione della garanzia pubblica;
che il CP_3
ha notificato al debitore principale ed fideiussori specifica richiesta
[...] di adempimento del debito (all. 7 del fascicolo di parte) e sono all'esito e preso della persistente insolvenza dei debitori ha formato il ruolo esattoriale n.
2017/3281 ai sensi dell'art. 17 D.Lego.vo n. 46/1999 come disposto dall'art. 8 bis L. n. 33/2015;
- che la Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring ha concesso ai sensi della predetta normativa un finanziamento di € 50.000,00 in favore della rispetto al quale si sono costituito Controparte_5 fideiussori e;
che il debitore Parte_1 Persona_1 principale non ha adempiuto alla restituzione di parte del finanziamento e la
Banca ha notificato apposito invito al pagamento (all. 10 del fascicolo di parte) al cui mancato riscontro è seguita l'escussione della garanzia pubblica;
che il ha notificato al debitore principale ed fideiussori Controparte_3 specifica richiesta di adempimento del debito (all. 13 del fascicolo di parte) e sono all'esito e preso della persistente insolvenza dei debitori ha formato il ruolo esattoriale n. 2017/3281 ai sensi dell'art. 17 D.Lego.vo n. 46/1999 come disposto dall'art. 8 bis L. n. 33/2015.
Le comunicazioni destinate a sono state dalla stessa ricevute con Parte_1 sottoscrizione apposta personalmente (doc. 7 e doc. 13), la cui genuinità non è stata in alcun modo contestata in sede processuale.
E processualmente accettato, dunque, che l'opponente ha ricevuto la notificazione non solo degli atti che hanno condotto alla formazione dei ruoli ma anche delle due cartelle esattoriali e di due ulteriori atti interruttivi endoprocedimentali.
Pertanto la sequenza procedurale non risulta affetta da alcun vizio.
L'opposizione agli atti esecutivi per la presunta omessa notifica degli atti presupposti deve essere rigettata.
II- In corso di causa ha modificato la domanda originaria introducendo Parte_1 anche un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. fondata sull'assunto dell'assenza di titolo esecutivo per essere il credito oggetto di causa di natura meramente
6 privatistica e come tale non sensibile di riscossione esattoriale in assenza di titolo giudiziario.
La domanda è stata introdotta mediante una memoria depositata prima del decreto ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e quando ancora non era stato costituito il contraddittorio con il
Controparte_3
Benchè la domanda si presti a censure di inammissibilità per la modalità di proposizione il Tribunale – facendo applicazione del principio della ragione liquida ed anche per evitare il possibile gravame correlato solo alla valutazione della ritualità processuale – ritiene che la ricostruzione dell'opponente sia infondata nel merito e come tale da rigettare.
Premesso che nessun dubbio si pone in ordine al contenuto dei due crediti vantati dal e cioè che è pacifico che si tratta del regresso di una Controparte_3 garanzia prestata ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) L. n. 662/1996, a qualificare priva di pregio giuridico la contestazione dell'opponente è sufficiente il richiamo alle due recentissime sentenze della Suprema Corte:
- Cass. n. 32148 del 12/12/2024: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del
2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”;
- Cass. n. 9657 del 10/04/2024: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n.
33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma,
7 atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.
Il richiamo alle argomentazioni della Suprema Corte è assorbente e non necessita di ulteriore approfondimento.
Anche l'opposizione all'esecuzione per la presunta carenza di titolo esecutivo deve essere rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con la fase istruttoria al minimo poiché limitata alle sole memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e con la fase decisoria al minimo in assenza di sviluppi processuali di tipo istruttorio (con conseguenza sovrapposizione della discussione alle precedenti memorie).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e del Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
• Rigetta l'opposizione
• Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 9.200,00, oltre spese gen. 15%,
[...] cpa e iva come per legge.
• Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in € 9.200,00, oltre spese gen. 15%, cpa e
[...] iva come per legge.
Così deciso in Palmi, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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