Articolo 4 della Legge 16 marzo 1988, n. 81
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 marzo 1988
Art. 4. 1. Per l'attivita' lavorativa di cui all' articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , i datori di lavoro che abbiano provveduto o provvedano alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti anche al pagamento, secondo le disposizioni di cui al predetto comma 8, delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la tubercolosi, al trattamento economico di malattia e maternita'.
2. Il termine di cui all' articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e' differito al 31 dicembre 1988.

Nota all'art. 4:
Per il testo dell' art. 16 della legge n. 943/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 21 marzo 1988