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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12212 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31753/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 31753/2019 promossa da:
tra
in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Parisi e Luigi Cerbone parte attrice e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dagli Avvocati Nicoletta Malaspina, Francesca Lulli e Monica Cervone parte convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Parte_1
anche ) conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Pt_1 CP_1
(di seguito al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla a titolo di danno emergente come Parte_1
Pag. 1 di 16 risultanti dalle riserve apposte dall'appaltatore nel corso del contratto derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali, dell'art. 1218 cod. civ., nonché dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. e, per l'effetto, condannare al relativo risarcimento nella misura di € 1.903.623,68oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo e/o risarcimento per anomalo andamento dell'appalto, eccessiva onerosità dello stesso, maggiori oneri, esborsi, ristori ed ulteriori lavorazioni eseguite e non contabilizzate ovvero nella maggiore o minor somma che codesto ecc.mo Giudicante vorrà liquidare, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio;
b) in via gradata: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla a titolo di danno emergente come Parte_1
risultanti dalle riserve apposte dall'appaltatore nel corso del contratto (contabilizzate in €
1.903.623,68) derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali, dell'art. 1218 cod.civ., nonché dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. e, per l'effetto, condannare l relativo risarcimento nella CP_1
misura di € 374.241.8 corrispondente alla misura massima di riconoscibilità delle riserve nell'appalto ex art. 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, ossia il
20% del valore del contratto (€ 1.871.208,98) o, comunque, in quella maggiore o minor somma accertata dall'Ecc.mo Tribunale in corso di causa e/o determinata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge da applicarsi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
c) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'illiceità dell'applicazione delle penali per ritardo di cui alla nota prot. CDG-0100862-P del 20.02.2019 e, per l'effetto, condannare, previa disapplicazione ed in ragione dell'ingiusta trattenuta operata da
[...]
sulla fattura n. 2 del 4.2.2019 emessa da e pagata (al netto CP_1 Parte_1
della trattenuta) in data 19.2.2019, al risarcimento del danno e/o alla CP_1
restituzione della somma in misura pari ad € 186.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge da applicarsi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
Pag. 2 di 16 d) accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della convenuta per tutti i CP_1
danni patrimoniali subiti da a titolo di lucro cessante, derivanti Parte_1
dalla violazione delle obbligazioni contrattuali e dalla violazione degli obblighi dicorrettezza
e buona fede ex art. 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento determinato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge da applicarsi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
e) condannare al risarcimento del danno di immagine ed esistenziale la CP_1
convenuta al pagamento di una somma non inferiore ad € 56.136,26 ovvero alla maggiore o minore somma che codesto on.le Giudicante vorrà liquidare, anche in via equitativa ex art.1226 c.c. oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge da applicarsi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
f) accertare e dichiarare la responsabilità di in merito alla mancata corresponsione CP_1
degli interessi legali e moratori da ritardata emissione degli Stati di avanzamento lavori in misura complessiva pari ad € 22.096,44;
g) accertare e dichiarare, in via subordinata, l'indebito arricchimento di ex CP_1
art.2041 c.c. per tutte le attività e o lavorazioni eseguite e mai riconosciute e contabilizzate come risultanti dalle riserve apposte dall'appaltatore nel corso del contratto e secondo la quantificazione in esse operata ovvero nella maggior o minor somma che codesto on.le
Giudicante vorrà liquidare, anche in via equitativa e all'esito di apposita C.T.U.;
h) condannare, sempre e comunque, controparte all'integrale rifusione delle spese di lite, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1.A fondamento della svolta domanda, rappresentava che: Parte_1
l' (Compartimento per la viabilità della Campania), nella qualità di CP_1
Amministrazione Aggiudicatrice, aveva avviato la procedura concorsuale per l'affidamento dell'appalto per “Lavori di manutenzione per il miglioramento della sicurezza stradale e la realizzazione delle intersezioni a raso tra i Km 7+500, 11+950,
22+750 e 23+100 della Strada Statale 7 IV Domitiana”, con bando NALAV036-
14; in data 2 marzo 2016, l'appalto veniva aggiudicato in via provvisoria alla
Pag. 3 di 16 parte attrice per un importo al netto del ribasso d'asta del 41,107% di €
1.871.208,98, di cui € 1.806.467,29 per lavori ed € 64.741,96 per oneri per la sicurezza;
successivamente, in data 8 marzo 2016, esperite tutte le necessarie verifiche, diveniva definitivamente aggiudicataria Parte_1
dell'appalto ed il 30 settembre 2016 veniva stipulato il contratto con nel CP_1
quale il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in 520 giorni dal verbale di consegna definitiva dei lavori, ed il prezzo dei lavori, veniva stabilito
“a misura”.
1.2.Si doleva, in particolare, parte attrice che, sin dall'inizio dei lavori, non le fosse stato possibile realizzare con regolarità e puntualità le lavorazioni previste a causa di fatti ed eventi imputabili esclusivamente alla Committente.
1.3.Chiedeva, pertanto, che le venissero riconosciuti i danni di cui alle riserve iscritte, nonché il danno all'immagine e da ritardo nell'emissione dei SAL. Si doleva, inoltre, dell'ingiustificato arricchimento di e dell'illegittimità CP_1
dell'imputazione della penale da ritardo.
2.Si costituiva l' la quale concludeva per il rigetto della domanda CP_1
quanto ex adverso dedotto.
3.La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una c.t.u. avente ad oggetto il seguente incarico: “Esaminata la documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed effettuati i necessari sopralluoghi, accerti il C.T.U.: a) la natura dei lavori affidati in appalto dall' alla (lavori di CP_1 Parte_1
manutenzione per il miglioramento della sicurezza stradale e la realizzazione delle intersezioni
a raso tra i km 7+500, 11+950, 22+700 e 23+100); b) l'eventuale effettiva sussistenza delle carenze progettuali eccepite dalla parte attrice;
c) il complessivo andamento dell'appalto
(previsioni contrattuali ed opere effettivamente realizzate, rispetto dei tempi di evoluzione della commessa e fatti generatori di eventuali alterazioni), tenuto conto, tra l'altro, delle risultanze desumibili dalla contabilità dell'appalto e dalle riserve ivi apposte;
d) la natura delle riserve iscritte in contabilità, le modalità di iscrizione, la fondatezza dal punto di vista tecnico e la congruità degli importi richiesti dall'impresa; e) la fondatezza dal punto di vista tecnico e la
Pag. 4 di 16 congruità delle somme richieste dalla committente a titolo di penale contrattuale (previo accertamento della imputabilità, sempre dal punto di vista tecnico, all'impresa o alla stazione appaltante delle cause che hanno dato origine ai ritardi); f) l'effettiva ritardata emissione degli stati di avanzamento rispetto alle previsioni stimate in sede di offerta, come eccepito dalla parte attrice, e la congruità degli importi da quest'ultima richiesti a tale titolo;
g) la complessiva situazione di dare/avere tra le parti come risultante dai predetti accertamenti”, i cui esiti, logicamente argomentati ed esaustivi, come meglio precisato di seguito, questo
Tribunale intende recepire.
4.1.Deve premettersi che l'onere di dimostrare la tempestività della riserva, a fronte della contestazione del Committente, grava sull'appaltatore (da ultimo
Cass. sez. I, n. 27451/2022).
4.2.In applicazione del ridetto principio, deve concludersi che le riserve A/S1 e sul Ristoro dei Costi di Progettazione (R.C.P.) sono intempestive.
4.2.1.Con riferimento alla riserva A/S1, avente ad oggetto l'errata/mancata contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori degli oneri di sicurezza relativi all'attività effettivamente eseguita dall'impresa, si precisa quanto segue.
Risulta dagli atti che parte attrice aveva iscritto la ridetta riserva sul Registro di
Contabilità in occasione della sottoscrizione del 1° SAL per lavori in data
28.02.2018. mentre, in data 27.04.2018, aveva firmato il Registro “con riserva” ed il successivo 10.05.2018, esplicitando la riserva ed indicando le ragioni della sua domanda e gli importi richiesti.
4.2.2.Sul punto non può ritenersi che parte attrice abbia dimostrato la tempestività del rilievo, atteso che secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis, l'Appaltatore disponeva del Piano di Sicurezza e
Coordinamento già al momento di formulare la propria offerta, con la conseguenza che il primo momento utile per iscrivere la riserva sarebbe stato il verbale di consegna dei lavori.
Pag. 5 di 16 4.2.3.Non può dirsi, infatti, sulla scorta della documentazione versata in atti e del contenuto della riserva che i maggiori oneri siano derivati da fatti sopravvenuti.
4.3.Come accennato, parimenti intempestiva, è la riserva R.C.P.
4.3.1.Anche in tal caso, infatti, risulta che la riserva sia stata iscritta sul Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del 2° SAL per lavori al
7.08.2018 e in pari data veniva sottoscritto il Registro “con riserva” ed il successivo 17.08.2018 venivano indicate le ragioni della sua domanda e gli importi richiesti, ma deve presumersi che l'attività di progettazione cui veniva chiamata l'Impresa fosse certamente già iniziata alla fine del 2016, atteso che si era palesata la necessità di operare una variante alla rotatoria al Km 7+500 e che, con l'Ordine di Servizio n.1 del 10.01.2017 il Direttore dei Lavori aveva invitato a predisporre le nuove planimetrie “costruttive” Parte_1
degli interventi e l'odierna attrice aveva riscontrato la richiesta facendo presente che l'aggiornamento dei grafici di progetto era “in via di elaborazione”.
4.3.2.Inoltre, nel restituire l'O.d.S. n. 2 del 21.02.2017 firmato con riserva, parte attrice aveva richiamato i contenuti di una sua nota del 9.03.2017 nella quale aveva rappresentato ad che l'attività progettuale di cui si era fatta carico CP_1
era stata svolta “a solo titolo di pura e semplice collaborazione” con ciò palesando di essere consapevole della situazione che avrebbe poi ritenuto tardivamente pregiudizievole. La riserva, infatti, avrebbe dovuto essere iscritta quantomeno in occasione del primo SAL.
5.Con la riserva 1/S1 parte attrice assumeva il proprio diritto al ristoro dei
“maggiori oneri derivanti dalla ridotta produttività del cantiere, conseguente al turbamento del programma lavori determinato dalla sostanziale impossibilità dell'Impresa di eseguire le lavorazioni appaltate nelle sequenze, nei modi e nei tempi in esso previsti, a causa di impedimenti, noti alla Committente, (anche perché segnalati dall'Impresa medesima), e derivanti dalla necessità di apportare numerose modifiche e/o integrazioni al progetto esecutivo
d'Appalto manifestatesi necessarie in corso d'opera e che hanno imposto alla
Pag. 6 di 16 D.L./RUP/Committente la necessità di dover apportare modifiche, variazioni ed integrazioni, con le disposizioni impartite dal D.L./RUP in corso d'opera” per l'importo indicato di € 859.111 (riferiti a: attrezzatura e mezzi il cui costo giornaliero è valutato pari a €/gg 2.280,00; personale di cantiere valutato nel costo di €/gg
333,00; spese fisse di cantiere che l'Impresa quantifica in €/gg 85,00; spese generali d'azienda calcolate in riferimento alla durata originaria dell'appalto di
520 gg e valutate pari a €/gg 411,93; oneri fidejussori/assicurativi pari a €/gg
27,00 per una parziale mancata remunerazione per tutto il periodo considerato, della durata di 510 giorni, in conseguenza della ridotta produttività del cantiere, pari al 53,70%).
5.1.Quanto alla tempestività va osservato che tale riserva risulta iscritta sul
Registro di Contabilità alla prima occasione utile, ovvero in corrispondenza del
1° SAL;
risulta dalla corrispondenza intercorsa con la Stazione Appaltante che le doglianze in relazione ai fatti ed agli impedimenti all'origine della domanda fossero già state rappresentate dall'appaltatrice in precedenza, nonché nelle note di restituzione degli Ordini di Servizio n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sottoscritti dall'Impresa tutti con riserva. D'altra parte, le ragioni fondanti delle doglianze dell'Appaltatore sono conseguenti a fatti continuativi protrattisi a lungo
(numerose variazioni e modifiche apportate al progetto esecutivo di contratto dovute a stato dei luoghi difforme da quanto raffigurato in progetto, come nel caso dello spostamento della rotatoria, resosi necessario a causa della presenza di infrastrutture ignorate nel progetto;
carenze del progetto, come nel caso dell'impianto di illuminazione), i cui effetti si sono avvertiti sulla produttività fino a tutto il periodo di contabilizzazione del 1° SAL. Tuttavia, parte attrice ha sottoscritto sia il verbale di consegna parziale del 07.07.2016, sia il verbale di consegna definitivo del 27.10.2016 senza apporre alcuna eccezione. Sotto altro profilo la documentazione versata in atti dimostra che la convenuta fosse pienamente consapevole del pregiudizio che stava arrecando all'andamento dei
Pag. 7 di 16 lavori vieppiù che non ha provveduto nemmeno alla redazione di un'idonea perizia di variante.
5.2.Pertanto, la riserva deve ritenersi tempestiva a partire solo dalla data di consegna definitiva.
5.3.Condivide, per le ragioni che si vanno ad esporre, questo Tribunale il percorso logico seguito dal c.t.u. che ha calcolato l'importo dovuto in complessivi € 430.795,83 (risultante dalla sommatoria di € 329.421,64 + €
37.930,02+ € 63.444,17, rinviando a pag. 148 e ss. dell'elaborato peritale per la distinta dei calcoli).
5.4.In particolare, quanto ai maggiori oneri per l'improduttività dei mezzi e delle attrezzature possono essere mutuati i criteri di calcolo dettati per i casi di sospensione illegittima, regolamentati all'art. 25 comma 2 del Capitolato
Generale D.M. 145/2000, nonché all'art. 160 del D.P.R. n. 207/2010, commi 2
e 3.
5.5.Invero, il risarcimento per mancato ammortamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature, dovrebbe essere riferito, secondo la disposizione da ultimo richiamata, al valore reale dei macchinari esistenti in cantiere accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5.
5.6.Benché parte attrice non offra alcun elemento per ricavare tale valore limitandosi ad allegare che “il costo medio ponderale risulta essere pari a: €/gg
2.280,00”, anche in carenza di specifica prova documentale, deve necessariamente presumersi che macchinari e attrezzature fossero effettivamente disponibili per rendere possibile a parte attrice l'adempimento delle proprie obbligazioni, come poi in effetti è stato. A titolo di liquidazione forfettaria può dunque soccorrere il DM 11/12/1978 recante le “quote
d'incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali”, (cfr. tabella 6 inerente Opere stradali – opere con più categorie di lavoro e senza lavori in sotterraneo). Sulla scorta di tali valori il c.t.u. ha quantificato, con percorso logico matematico che si condivide il costo
Pag. 8 di 16 improduttivo per mancati ammortamenti nel periodo di riferimento in €
329.421,64.
5.7.Quanto al personale di cantiere, parte attrice chiede il risarcimento per il costo di un ingegnere Direttore di Cantiere e di un geometra con mansioni di topografo, contabile e assistente di cantiere, per un costo mensile di €/mese
10.000.
5.8.In tal caso, ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. d) del Regolamento D.P.R. n.
207/2010, deve rilevarsi che sono da ricomprendersi nelle spese generali i costi per “la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere”con la conseguenza che l'importo riconosciuto per la voce in esame deve limitarsi al costo dell'assistente di cantiere, il cui costo aziendale ricavato in via presuntiva secondo la quantificazione operata dal c.t.u. che si condivide dovrà essere riconosciuto nell'importo di € 37.930,02.
5.9.Quanto alle spese fisse di cantiere indicate da parte attrice in “€
85,00/giorno”, a mente dell'art. 32 comma 4 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010, laddove si tratti delle “spese per … la manutenzione, l'illuminazione … dei cantieri” e delle “spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori”, sono da ricomprendersi nelle spese generali e non possono essere, pertanto autonomamente riconosciute. Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento agli oneri fideiussori e assicurativi, anch'essi da ricomprendersi nelle spese generali a mente dell'art. 32 c.4 lett. b) del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
5.10.Sulle spese generali improduttive l'appaltatrice chiede il risarcimento “in base all'incidenza di legge del 15% da applicare all'importo contrattuale netto …”. Secondo quanto disposto dall'art. 160 comma 2 del Regolamento D.P.R. 207/2010), che disciplina espressamente il caso della sospensione (ossia di fermo dei lavori ordinato dalla Direzione Lavori), le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate nella misura pari alla metà
Pag. 9 di 16 della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera 'b', laddove tale percentuale minima è stabilita pari al 13%.
5.11.Solo le spese generali variabili, in quanto dipendenti dal tempo di esecuzione delle opere, potranno però essere riconosciute in quanto dipendenti della maggiore durata dei lavori e quindi ⎯ a parità di corrispettivo ⎯ di una minore produttività della commessa.
5.12.Condividendo i calcoli effettuati dal c.t.u., nonché il percorso logico sotteso, ritiene, pertanto, questo Tribunale che le spese generali risarcibili, per il periodo considerato, possano essere riconosciute nella misura di € 63.444,17.
5.13. Per le stesse ragioni è fondata la riserva 2/S1, “maggiori oneri che, in relazione agli stessi motivi indicati nella riserva n. 1/S1 sono derivati all'Impresa dal ritardo con cui ha percepito l'utile preventivato …”. proposta tempestivamente in occasione della sottoscrizione del primo SAL. Sulla scorta del calcolo effettuato dal c.t.u. deve pertanto riconoscersi a tale titolo l'importo di € 4.432,96 (secondo il calcolo svolto a pag. 155).
6.Quanto alla riserva S/A2, con la quale l'Impresa aveva lamentato l'errata/mancata contabilizzazione, da parte della Direzione Lavori, delle varie attività/lavorazioni facenti parte degli “oneri di sicurezza”, effettivamente eseguite dall'Impresa, così come rivenienti dai conteggi analitici dettagliatamente riportati nel “Prospetto” e nel “Computo Metrico
Estimativo”, entrambi allegati alla nota dell'Impresa dell'8.08.2018, occorre precisare quanto segue.
6.1.Invero, fermo restando quanto già detto in merito all'intempestività della riserva A/S1 di cui la A/S2 costituisce una sorta di ideale prosecuzione, deve osservarsi che quest'ultima può considerarsi tempestiva in relazione ai maggiori oneri variabili riconducibili al protrarsi dell'appalto oltre il termine contrattualmente stabilito, proprio perché successivamente maturati.
6.2.Quanto alla quantificazione, ritiene questo Tribunale, che possa condividersi, in quanto logicamente argomentata la conclusione cui è giunto il
Pag. 10 di 16 c.t.u. che ha calcolato gli oneri giornalieri per le misure di sicurezza in € 100,68, giungendo, dunque, alla conclusione che l'onere risarcibile per l'Impresa per la domanda oggetto della riserva in esame debba essere quantificato in complessivi
€ 12.987,32, pari agli oneri giornalieri, come sopra indicati, per il protrarsi della durata dell'appalto, pari a 129 giorni (cfr. pag. 171 e ss. dell'elaborato peritale).
6.3. Per le stesse ragioni, essendo parimenti tempestiva la riserva A/S3 deve riconoscersi l'importo di € 5.637,91 (per i calcoli si rinvia a pag. 178 e ss.)
7.La domanda di risarcimento del danno in relazione alla riserva 3/S1, relativa ai maggiori oneri che l'impresa avrebbe sostenuto per l'esecuzione dei lavori in epoca differita rispetto a quella pattuita, è, invece, infondata, essendo precluso l'adeguamento dal principio, ribadito anche pattiziamente, di invariabilità dei prezzi per tutta la durata contrattuale (cfr. art. 21 “Prezzi” del Capitolato
Speciale, doc. 2 di parte attrice).
8.La riserva 4/S1 con la quale parte attrice riteneva dovuto in sintesi il ristoro dei “maggiori oneri che, in relazione agli stessi motivi indicati nella riserva n. 1/S1, sono derivati all'Impresa dallo sperpero di manodopera conseguente all'impossibilità di programmare le lavorazioni in modo organico e razionale a causa di impedimenti denunciati,
i quali non hanno reso possibile affrontare le varie lavorazioni nella loro interezza, avendo dovuto l'Impresa tornare su di esse più volte, ed essendo stata costretta, oltretutto, al rispetto di limiti e vincoli spaziali e temporali che hanno condizionato i ritmi lavorativi nell'esecuzione di quella esigua parte di esse che ha potuto affrontare”, pur ammettendo il ricorso a presunzioni, deve ritenersi del tutto indimostrata, non avendo parte attrice offerto alcun elemento probatorio.
9.La riserva 8/S1 non è, invece, fondata poiché relativa a voci di danno in parte già comprese nella formulazione di altre riserve (in particolare riserve nn. 1/S2
e 1/S3 nonché indirettamente con la riserva n. 1/S1), che hanno ad oggetto il risarcimento dei maggiori oneri per protrazione dell'appalto oltre il termine contrattuale, essendo d'altra parte gli oneri di manutenzione in parte già inclusi nell'aliquota del prezzo relativa alle spese generali.
Pag. 11 di 16 10.Quanto alle richieste oggetto delle riserve 1/S2 e 1/S3, pur essendo astrattamente fondate, sono tutte riconducibili alla minor produttività del cantiere, duplicando in tal senso voci risarcitorie già legate all'anomalo andamento dell'appalto (cfr. riserva 1/S1 di cui si è detto sopra).
11.Con riferimento alla riserva 6/S1, avente ad oggetto i “maggiori oneri che, in relazione agli stessi motivi indicati nella riserva n. 1/S1, derivano all'Impresa dal ritardo con cui, a causa del prolungamento del rapporto contrattuale, potrà adibire la propria organizzazione alla esecuzione di altre attività imprenditoriali ed appalti. Il relativo danno è pari quantomeno al mancato utile sugli importi che avrebbe maturato nell'ambito delle predette attività ed appalti, in un arco di tempo uguale al già indicato ritardo di 274 giorni, assumendo una produzione giornaliera realizzabile almeno pari a quella media contrattuale originaria”, deve osservarsi che, pur tempestivamente iscritta, in occasione della sottoscrizione del 1° SAL per lavori al 28.02.2018 con firma del Registro in data
27.04.2018, “con riserva”, e con indicazione delle ragioni della domanda e degli importi richiesti in data 10.05.2018), può essere ritenuta solo parzialmente fondata, atteso che il riconoscimento del lucro cessante, in termini ulteriori e differenti rispetto alla lesione dell'utile nella misura del 10% prevista dal
Regolamento (art. 160 comma 2 lett. b) D.P.R. 207/2010), postula l'assolvimento di un preciso e rigoroso onere probatorio in capo alla parte che ne chiede il riconoscimento (occasioni in concreto mancate con un utile previsto nel tempo eccedente quello inizialmente previsto senza soluzione di continuità solo ove maggiore del 10%).
12.Pertanto, nel caso di specie, la riserva in esame, può essere ritenuta fondata nella sola misura del 10%, pari nel caso di specie a € 82.721,43 (cfr. calcoli effettuati dal c.t.u. a pag. 161 e ss. dell'elaborato peritale).
13.Con la riserva 7/S1, parte attrice chiedeva il ristoro dei “maggiori oneri che, in relazione agli stessi motivi indicati nella riserva n. 1/S1, sono derivati all'Impresa dal ritardo recupero dei costi sostenuti per impianto cantiere, apprestamenti, attività e adempimenti iniziali, incidenti per 2,75% dell'ammontare netto d'appalto”. Anche tale richiesta non
Pag. 12 di 16 può essere ritenuta fondata, atteso il difetto di prova sia del pregiudizio allegato sia del fatto che si tratti di danno risarcibile.
14.Con la riserva 5/S1, parte attrice lamenta i maggiori oneri che derivano dal ritardo nella corresponsione dell'ultima rata di saldo lavori a causa del protrarsi degli stessi e dunque del collaudo. La riserva, tempestiva in quanto iscritta per la prima volta sul Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del
1° S.A.L., si sovrappone, però, esaurendosi in essa, alla richiesta attorea di interessi moratori, ossia la ritardata maturazione degli Stati di Avanzamento in acconto, non avendo parte attrice dimostrato che un maggior danno prodotto dal ritardo a mente dell'art. 1224 c.c.
15.Infine, non possono essere riconosciute le voci risarcitorie di cui alle riserve
B/S1, B/S2, B/S3, iscritte rispettivamente nel 1°, 2° e 3° S.A.L, aventi ad oggetto la contestazione circa il mancato riconoscimento di un idoneo ed adeguato termine suppletivo o proroga del termine inizialmente pattuito nel contratto di appalto, alla luce dell'anomalo andamento dei lavori, generato dalle errate previsioni del Progetto Esecutivo. Rispetto a tali riserve, infatti, parte attrice non ha provveduto all'indicazione di alcun importo, venendo meno così al proprio onere di allegazione ancor prima che al proprio onere probatorio.
16.Parte attrice chiedeva, inoltre, per la stessa vicenda, la condanna di al CP_1
risarcimento del danno da immagine asseritamente patito a causa della condotta lesiva della propria reputazione professionale posta in essere dalla convenuta.
16.1.È principio ormai consolidato in giurisprudenza (inter alia, Cass. sez. III, n.
19551/2023, 34026/2022, 20643/2013) che il danno de quo non sia risarcibile in re ipsa, ma richieda la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni dell'accesso al credito o la compromissione dell'immagine commerciale, onere che, nel caso di specie, come rilevato dalla convenuta, non
è stato assolto.
16.2.La domanda in esame va, pertanto, rigettata.
Pag. 13 di 16 17.Va, infine, osservato che sull'importo complessivo così quantificato a titolo risarcitorio non dovrà tenersi conto del limite del 20% dell'importo contrattuale quale importo massimo posto all'accoglimento della domanda risarcitoria, dall'ormai abrogato art. 240 bis del D.Lgs. 163/2006, che già per come interpretato dalla Corte delle leggi (Corte Cost. n. 109/2021) in senso costituzionalmente conforme, non poteva estendersi all'inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva.
18.In conclusione, sulla base di tutte le suesposte osservazioni, la convenuta va condannata al pagamento di € 532.142,49 (430.795,83 + CP_1
12.987.32 +82.721,43 +5.637,91) ritenuta la fondatezza delle riserve di cui si è detto.
19.Sulla somma di € 532.142,49 devono essere calcolati gli interessi legali e non la rivalutazione.
19.1. Come di recentemente precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, con riferimento ai lavori extra-contratto “Tali lavori, ricorrendone tutte le necessarie condizioni, possono, invero dare luogo, non a risarcimento, ma ad un compenso aggiuntivo (Cass. 29988/2020). Quanto al credito ex art. 1664 c.c., va rilevato che l'equo compenso - che, a norma dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ., spetta all'appaltatore - se nel corso dell'opera ha incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione - è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto ed il compenso non ha funzione diversa da quella d'ogni altro emolumento spettante allo appaltatore come remunerazione (Cass.
1289/1989)”, atteso, peraltro, che l'iscrizione delle riserva ex se non vale come costituzione in mora (Cass. sez. I, n. 10325/2023)
20.Ciò premesso in ordine alla domanda risarcitoria e passando al vaglio della domanda di restituzione della clausola penale va osservato che, come è noto, la funzione della clausola penale è quella di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso di ritardo nell'adempimento con l'effetto di determinare e
Pag. 14 di 16 limitare a tale prestazione la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto. La pattuizione della clausola in parola, quindi, non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, dovendosi escludere la responsabilità del debitore quando costui prova che il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.
21.Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, deve disporsi, per le ragioni già emerse in punto di imputabilità dell'anomalo andamento dei lavori, la restituzione all'attrice della somma di € 186.000 trattenuta da a titolo di CP_1
penale per la ritardata ultimazione dei lavori, oltre interessi dal giorno della pagamento (rectius trattenimento mediante detrazione), stante l'evidente mala fede di nell'imputare il ritardo all'attrice. CP_1
21.1.Non è, invece, dovuta, trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo, la rivalutazione monetaria.
22..Le spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in ragione della quantità e della qualità dell'attività difensiva prestata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come da dispositivo e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Condanna al pagamento, in favore della a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento del danno, della complessiva somma di € 532.142,49, oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;
Condanna l' alla restituzione a parte attrice dell'importo di € 186.000, CP_1
oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento;
Pag. 15 di 16 Rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte attrice;
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice CP_1
che liquida in € 36.000 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da separato provvedimento
Così è deciso in Roma in data 30.8.2025
Il Giudice
Anna Multari
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 31753/2019 promossa da:
tra
in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Parisi e Luigi Cerbone parte attrice e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dagli Avvocati Nicoletta Malaspina, Francesca Lulli e Monica Cervone parte convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Parte_1
anche ) conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Pt_1 CP_1
(di seguito al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla a titolo di danno emergente come Parte_1
Pag. 1 di 16 risultanti dalle riserve apposte dall'appaltatore nel corso del contratto derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali, dell'art. 1218 cod. civ., nonché dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. e, per l'effetto, condannare al relativo risarcimento nella misura di € 1.903.623,68oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo e/o risarcimento per anomalo andamento dell'appalto, eccessiva onerosità dello stesso, maggiori oneri, esborsi, ristori ed ulteriori lavorazioni eseguite e non contabilizzate ovvero nella maggiore o minor somma che codesto ecc.mo Giudicante vorrà liquidare, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio;
b) in via gradata: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla a titolo di danno emergente come Parte_1
risultanti dalle riserve apposte dall'appaltatore nel corso del contratto (contabilizzate in €
1.903.623,68) derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali, dell'art. 1218 cod.civ., nonché dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. e, per l'effetto, condannare l relativo risarcimento nella CP_1
misura di € 374.241.8 corrispondente alla misura massima di riconoscibilità delle riserve nell'appalto ex art. 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, ossia il
20% del valore del contratto (€ 1.871.208,98) o, comunque, in quella maggiore o minor somma accertata dall'Ecc.mo Tribunale in corso di causa e/o determinata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge da applicarsi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
c) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'illiceità dell'applicazione delle penali per ritardo di cui alla nota prot. CDG-0100862-P del 20.02.2019 e, per l'effetto, condannare, previa disapplicazione ed in ragione dell'ingiusta trattenuta operata da
[...]
sulla fattura n. 2 del 4.2.2019 emessa da e pagata (al netto CP_1 Parte_1
della trattenuta) in data 19.2.2019, al risarcimento del danno e/o alla CP_1
restituzione della somma in misura pari ad € 186.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge da applicarsi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
Pag. 2 di 16 d) accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della convenuta per tutti i CP_1
danni patrimoniali subiti da a titolo di lucro cessante, derivanti Parte_1
dalla violazione delle obbligazioni contrattuali e dalla violazione degli obblighi dicorrettezza
e buona fede ex art. 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento determinato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge da applicarsi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
e) condannare al risarcimento del danno di immagine ed esistenziale la CP_1
convenuta al pagamento di una somma non inferiore ad € 56.136,26 ovvero alla maggiore o minore somma che codesto on.le Giudicante vorrà liquidare, anche in via equitativa ex art.1226 c.c. oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge da applicarsi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
f) accertare e dichiarare la responsabilità di in merito alla mancata corresponsione CP_1
degli interessi legali e moratori da ritardata emissione degli Stati di avanzamento lavori in misura complessiva pari ad € 22.096,44;
g) accertare e dichiarare, in via subordinata, l'indebito arricchimento di ex CP_1
art.2041 c.c. per tutte le attività e o lavorazioni eseguite e mai riconosciute e contabilizzate come risultanti dalle riserve apposte dall'appaltatore nel corso del contratto e secondo la quantificazione in esse operata ovvero nella maggior o minor somma che codesto on.le
Giudicante vorrà liquidare, anche in via equitativa e all'esito di apposita C.T.U.;
h) condannare, sempre e comunque, controparte all'integrale rifusione delle spese di lite, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1.A fondamento della svolta domanda, rappresentava che: Parte_1
l' (Compartimento per la viabilità della Campania), nella qualità di CP_1
Amministrazione Aggiudicatrice, aveva avviato la procedura concorsuale per l'affidamento dell'appalto per “Lavori di manutenzione per il miglioramento della sicurezza stradale e la realizzazione delle intersezioni a raso tra i Km 7+500, 11+950,
22+750 e 23+100 della Strada Statale 7 IV Domitiana”, con bando NALAV036-
14; in data 2 marzo 2016, l'appalto veniva aggiudicato in via provvisoria alla
Pag. 3 di 16 parte attrice per un importo al netto del ribasso d'asta del 41,107% di €
1.871.208,98, di cui € 1.806.467,29 per lavori ed € 64.741,96 per oneri per la sicurezza;
successivamente, in data 8 marzo 2016, esperite tutte le necessarie verifiche, diveniva definitivamente aggiudicataria Parte_1
dell'appalto ed il 30 settembre 2016 veniva stipulato il contratto con nel CP_1
quale il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in 520 giorni dal verbale di consegna definitiva dei lavori, ed il prezzo dei lavori, veniva stabilito
“a misura”.
1.2.Si doleva, in particolare, parte attrice che, sin dall'inizio dei lavori, non le fosse stato possibile realizzare con regolarità e puntualità le lavorazioni previste a causa di fatti ed eventi imputabili esclusivamente alla Committente.
1.3.Chiedeva, pertanto, che le venissero riconosciuti i danni di cui alle riserve iscritte, nonché il danno all'immagine e da ritardo nell'emissione dei SAL. Si doleva, inoltre, dell'ingiustificato arricchimento di e dell'illegittimità CP_1
dell'imputazione della penale da ritardo.
2.Si costituiva l' la quale concludeva per il rigetto della domanda CP_1
quanto ex adverso dedotto.
3.La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una c.t.u. avente ad oggetto il seguente incarico: “Esaminata la documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed effettuati i necessari sopralluoghi, accerti il C.T.U.: a) la natura dei lavori affidati in appalto dall' alla (lavori di CP_1 Parte_1
manutenzione per il miglioramento della sicurezza stradale e la realizzazione delle intersezioni
a raso tra i km 7+500, 11+950, 22+700 e 23+100); b) l'eventuale effettiva sussistenza delle carenze progettuali eccepite dalla parte attrice;
c) il complessivo andamento dell'appalto
(previsioni contrattuali ed opere effettivamente realizzate, rispetto dei tempi di evoluzione della commessa e fatti generatori di eventuali alterazioni), tenuto conto, tra l'altro, delle risultanze desumibili dalla contabilità dell'appalto e dalle riserve ivi apposte;
d) la natura delle riserve iscritte in contabilità, le modalità di iscrizione, la fondatezza dal punto di vista tecnico e la congruità degli importi richiesti dall'impresa; e) la fondatezza dal punto di vista tecnico e la
Pag. 4 di 16 congruità delle somme richieste dalla committente a titolo di penale contrattuale (previo accertamento della imputabilità, sempre dal punto di vista tecnico, all'impresa o alla stazione appaltante delle cause che hanno dato origine ai ritardi); f) l'effettiva ritardata emissione degli stati di avanzamento rispetto alle previsioni stimate in sede di offerta, come eccepito dalla parte attrice, e la congruità degli importi da quest'ultima richiesti a tale titolo;
g) la complessiva situazione di dare/avere tra le parti come risultante dai predetti accertamenti”, i cui esiti, logicamente argomentati ed esaustivi, come meglio precisato di seguito, questo
Tribunale intende recepire.
4.1.Deve premettersi che l'onere di dimostrare la tempestività della riserva, a fronte della contestazione del Committente, grava sull'appaltatore (da ultimo
Cass. sez. I, n. 27451/2022).
4.2.In applicazione del ridetto principio, deve concludersi che le riserve A/S1 e sul Ristoro dei Costi di Progettazione (R.C.P.) sono intempestive.
4.2.1.Con riferimento alla riserva A/S1, avente ad oggetto l'errata/mancata contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori degli oneri di sicurezza relativi all'attività effettivamente eseguita dall'impresa, si precisa quanto segue.
Risulta dagli atti che parte attrice aveva iscritto la ridetta riserva sul Registro di
Contabilità in occasione della sottoscrizione del 1° SAL per lavori in data
28.02.2018. mentre, in data 27.04.2018, aveva firmato il Registro “con riserva” ed il successivo 10.05.2018, esplicitando la riserva ed indicando le ragioni della sua domanda e gli importi richiesti.
4.2.2.Sul punto non può ritenersi che parte attrice abbia dimostrato la tempestività del rilievo, atteso che secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis, l'Appaltatore disponeva del Piano di Sicurezza e
Coordinamento già al momento di formulare la propria offerta, con la conseguenza che il primo momento utile per iscrivere la riserva sarebbe stato il verbale di consegna dei lavori.
Pag. 5 di 16 4.2.3.Non può dirsi, infatti, sulla scorta della documentazione versata in atti e del contenuto della riserva che i maggiori oneri siano derivati da fatti sopravvenuti.
4.3.Come accennato, parimenti intempestiva, è la riserva R.C.P.
4.3.1.Anche in tal caso, infatti, risulta che la riserva sia stata iscritta sul Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del 2° SAL per lavori al
7.08.2018 e in pari data veniva sottoscritto il Registro “con riserva” ed il successivo 17.08.2018 venivano indicate le ragioni della sua domanda e gli importi richiesti, ma deve presumersi che l'attività di progettazione cui veniva chiamata l'Impresa fosse certamente già iniziata alla fine del 2016, atteso che si era palesata la necessità di operare una variante alla rotatoria al Km 7+500 e che, con l'Ordine di Servizio n.1 del 10.01.2017 il Direttore dei Lavori aveva invitato a predisporre le nuove planimetrie “costruttive” Parte_1
degli interventi e l'odierna attrice aveva riscontrato la richiesta facendo presente che l'aggiornamento dei grafici di progetto era “in via di elaborazione”.
4.3.2.Inoltre, nel restituire l'O.d.S. n. 2 del 21.02.2017 firmato con riserva, parte attrice aveva richiamato i contenuti di una sua nota del 9.03.2017 nella quale aveva rappresentato ad che l'attività progettuale di cui si era fatta carico CP_1
era stata svolta “a solo titolo di pura e semplice collaborazione” con ciò palesando di essere consapevole della situazione che avrebbe poi ritenuto tardivamente pregiudizievole. La riserva, infatti, avrebbe dovuto essere iscritta quantomeno in occasione del primo SAL.
5.Con la riserva 1/S1 parte attrice assumeva il proprio diritto al ristoro dei
“maggiori oneri derivanti dalla ridotta produttività del cantiere, conseguente al turbamento del programma lavori determinato dalla sostanziale impossibilità dell'Impresa di eseguire le lavorazioni appaltate nelle sequenze, nei modi e nei tempi in esso previsti, a causa di impedimenti, noti alla Committente, (anche perché segnalati dall'Impresa medesima), e derivanti dalla necessità di apportare numerose modifiche e/o integrazioni al progetto esecutivo
d'Appalto manifestatesi necessarie in corso d'opera e che hanno imposto alla
Pag. 6 di 16 D.L./RUP/Committente la necessità di dover apportare modifiche, variazioni ed integrazioni, con le disposizioni impartite dal D.L./RUP in corso d'opera” per l'importo indicato di € 859.111 (riferiti a: attrezzatura e mezzi il cui costo giornaliero è valutato pari a €/gg 2.280,00; personale di cantiere valutato nel costo di €/gg
333,00; spese fisse di cantiere che l'Impresa quantifica in €/gg 85,00; spese generali d'azienda calcolate in riferimento alla durata originaria dell'appalto di
520 gg e valutate pari a €/gg 411,93; oneri fidejussori/assicurativi pari a €/gg
27,00 per una parziale mancata remunerazione per tutto il periodo considerato, della durata di 510 giorni, in conseguenza della ridotta produttività del cantiere, pari al 53,70%).
5.1.Quanto alla tempestività va osservato che tale riserva risulta iscritta sul
Registro di Contabilità alla prima occasione utile, ovvero in corrispondenza del
1° SAL;
risulta dalla corrispondenza intercorsa con la Stazione Appaltante che le doglianze in relazione ai fatti ed agli impedimenti all'origine della domanda fossero già state rappresentate dall'appaltatrice in precedenza, nonché nelle note di restituzione degli Ordini di Servizio n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sottoscritti dall'Impresa tutti con riserva. D'altra parte, le ragioni fondanti delle doglianze dell'Appaltatore sono conseguenti a fatti continuativi protrattisi a lungo
(numerose variazioni e modifiche apportate al progetto esecutivo di contratto dovute a stato dei luoghi difforme da quanto raffigurato in progetto, come nel caso dello spostamento della rotatoria, resosi necessario a causa della presenza di infrastrutture ignorate nel progetto;
carenze del progetto, come nel caso dell'impianto di illuminazione), i cui effetti si sono avvertiti sulla produttività fino a tutto il periodo di contabilizzazione del 1° SAL. Tuttavia, parte attrice ha sottoscritto sia il verbale di consegna parziale del 07.07.2016, sia il verbale di consegna definitivo del 27.10.2016 senza apporre alcuna eccezione. Sotto altro profilo la documentazione versata in atti dimostra che la convenuta fosse pienamente consapevole del pregiudizio che stava arrecando all'andamento dei
Pag. 7 di 16 lavori vieppiù che non ha provveduto nemmeno alla redazione di un'idonea perizia di variante.
5.2.Pertanto, la riserva deve ritenersi tempestiva a partire solo dalla data di consegna definitiva.
5.3.Condivide, per le ragioni che si vanno ad esporre, questo Tribunale il percorso logico seguito dal c.t.u. che ha calcolato l'importo dovuto in complessivi € 430.795,83 (risultante dalla sommatoria di € 329.421,64 + €
37.930,02+ € 63.444,17, rinviando a pag. 148 e ss. dell'elaborato peritale per la distinta dei calcoli).
5.4.In particolare, quanto ai maggiori oneri per l'improduttività dei mezzi e delle attrezzature possono essere mutuati i criteri di calcolo dettati per i casi di sospensione illegittima, regolamentati all'art. 25 comma 2 del Capitolato
Generale D.M. 145/2000, nonché all'art. 160 del D.P.R. n. 207/2010, commi 2
e 3.
5.5.Invero, il risarcimento per mancato ammortamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature, dovrebbe essere riferito, secondo la disposizione da ultimo richiamata, al valore reale dei macchinari esistenti in cantiere accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5.
5.6.Benché parte attrice non offra alcun elemento per ricavare tale valore limitandosi ad allegare che “il costo medio ponderale risulta essere pari a: €/gg
2.280,00”, anche in carenza di specifica prova documentale, deve necessariamente presumersi che macchinari e attrezzature fossero effettivamente disponibili per rendere possibile a parte attrice l'adempimento delle proprie obbligazioni, come poi in effetti è stato. A titolo di liquidazione forfettaria può dunque soccorrere il DM 11/12/1978 recante le “quote
d'incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali”, (cfr. tabella 6 inerente Opere stradali – opere con più categorie di lavoro e senza lavori in sotterraneo). Sulla scorta di tali valori il c.t.u. ha quantificato, con percorso logico matematico che si condivide il costo
Pag. 8 di 16 improduttivo per mancati ammortamenti nel periodo di riferimento in €
329.421,64.
5.7.Quanto al personale di cantiere, parte attrice chiede il risarcimento per il costo di un ingegnere Direttore di Cantiere e di un geometra con mansioni di topografo, contabile e assistente di cantiere, per un costo mensile di €/mese
10.000.
5.8.In tal caso, ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. d) del Regolamento D.P.R. n.
207/2010, deve rilevarsi che sono da ricomprendersi nelle spese generali i costi per “la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere”con la conseguenza che l'importo riconosciuto per la voce in esame deve limitarsi al costo dell'assistente di cantiere, il cui costo aziendale ricavato in via presuntiva secondo la quantificazione operata dal c.t.u. che si condivide dovrà essere riconosciuto nell'importo di € 37.930,02.
5.9.Quanto alle spese fisse di cantiere indicate da parte attrice in “€
85,00/giorno”, a mente dell'art. 32 comma 4 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010, laddove si tratti delle “spese per … la manutenzione, l'illuminazione … dei cantieri” e delle “spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori”, sono da ricomprendersi nelle spese generali e non possono essere, pertanto autonomamente riconosciute. Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento agli oneri fideiussori e assicurativi, anch'essi da ricomprendersi nelle spese generali a mente dell'art. 32 c.4 lett. b) del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
5.10.Sulle spese generali improduttive l'appaltatrice chiede il risarcimento “in base all'incidenza di legge del 15% da applicare all'importo contrattuale netto …”. Secondo quanto disposto dall'art. 160 comma 2 del Regolamento D.P.R. 207/2010), che disciplina espressamente il caso della sospensione (ossia di fermo dei lavori ordinato dalla Direzione Lavori), le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate nella misura pari alla metà
Pag. 9 di 16 della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera 'b', laddove tale percentuale minima è stabilita pari al 13%.
5.11.Solo le spese generali variabili, in quanto dipendenti dal tempo di esecuzione delle opere, potranno però essere riconosciute in quanto dipendenti della maggiore durata dei lavori e quindi ⎯ a parità di corrispettivo ⎯ di una minore produttività della commessa.
5.12.Condividendo i calcoli effettuati dal c.t.u., nonché il percorso logico sotteso, ritiene, pertanto, questo Tribunale che le spese generali risarcibili, per il periodo considerato, possano essere riconosciute nella misura di € 63.444,17.
5.13. Per le stesse ragioni è fondata la riserva 2/S1, “maggiori oneri che, in relazione agli stessi motivi indicati nella riserva n. 1/S1 sono derivati all'Impresa dal ritardo con cui ha percepito l'utile preventivato …”. proposta tempestivamente in occasione della sottoscrizione del primo SAL. Sulla scorta del calcolo effettuato dal c.t.u. deve pertanto riconoscersi a tale titolo l'importo di € 4.432,96 (secondo il calcolo svolto a pag. 155).
6.Quanto alla riserva S/A2, con la quale l'Impresa aveva lamentato l'errata/mancata contabilizzazione, da parte della Direzione Lavori, delle varie attività/lavorazioni facenti parte degli “oneri di sicurezza”, effettivamente eseguite dall'Impresa, così come rivenienti dai conteggi analitici dettagliatamente riportati nel “Prospetto” e nel “Computo Metrico
Estimativo”, entrambi allegati alla nota dell'Impresa dell'8.08.2018, occorre precisare quanto segue.
6.1.Invero, fermo restando quanto già detto in merito all'intempestività della riserva A/S1 di cui la A/S2 costituisce una sorta di ideale prosecuzione, deve osservarsi che quest'ultima può considerarsi tempestiva in relazione ai maggiori oneri variabili riconducibili al protrarsi dell'appalto oltre il termine contrattualmente stabilito, proprio perché successivamente maturati.
6.2.Quanto alla quantificazione, ritiene questo Tribunale, che possa condividersi, in quanto logicamente argomentata la conclusione cui è giunto il
Pag. 10 di 16 c.t.u. che ha calcolato gli oneri giornalieri per le misure di sicurezza in € 100,68, giungendo, dunque, alla conclusione che l'onere risarcibile per l'Impresa per la domanda oggetto della riserva in esame debba essere quantificato in complessivi
€ 12.987,32, pari agli oneri giornalieri, come sopra indicati, per il protrarsi della durata dell'appalto, pari a 129 giorni (cfr. pag. 171 e ss. dell'elaborato peritale).
6.3. Per le stesse ragioni, essendo parimenti tempestiva la riserva A/S3 deve riconoscersi l'importo di € 5.637,91 (per i calcoli si rinvia a pag. 178 e ss.)
7.La domanda di risarcimento del danno in relazione alla riserva 3/S1, relativa ai maggiori oneri che l'impresa avrebbe sostenuto per l'esecuzione dei lavori in epoca differita rispetto a quella pattuita, è, invece, infondata, essendo precluso l'adeguamento dal principio, ribadito anche pattiziamente, di invariabilità dei prezzi per tutta la durata contrattuale (cfr. art. 21 “Prezzi” del Capitolato
Speciale, doc. 2 di parte attrice).
8.La riserva 4/S1 con la quale parte attrice riteneva dovuto in sintesi il ristoro dei “maggiori oneri che, in relazione agli stessi motivi indicati nella riserva n. 1/S1, sono derivati all'Impresa dallo sperpero di manodopera conseguente all'impossibilità di programmare le lavorazioni in modo organico e razionale a causa di impedimenti denunciati,
i quali non hanno reso possibile affrontare le varie lavorazioni nella loro interezza, avendo dovuto l'Impresa tornare su di esse più volte, ed essendo stata costretta, oltretutto, al rispetto di limiti e vincoli spaziali e temporali che hanno condizionato i ritmi lavorativi nell'esecuzione di quella esigua parte di esse che ha potuto affrontare”, pur ammettendo il ricorso a presunzioni, deve ritenersi del tutto indimostrata, non avendo parte attrice offerto alcun elemento probatorio.
9.La riserva 8/S1 non è, invece, fondata poiché relativa a voci di danno in parte già comprese nella formulazione di altre riserve (in particolare riserve nn. 1/S2
e 1/S3 nonché indirettamente con la riserva n. 1/S1), che hanno ad oggetto il risarcimento dei maggiori oneri per protrazione dell'appalto oltre il termine contrattuale, essendo d'altra parte gli oneri di manutenzione in parte già inclusi nell'aliquota del prezzo relativa alle spese generali.
Pag. 11 di 16 10.Quanto alle richieste oggetto delle riserve 1/S2 e 1/S3, pur essendo astrattamente fondate, sono tutte riconducibili alla minor produttività del cantiere, duplicando in tal senso voci risarcitorie già legate all'anomalo andamento dell'appalto (cfr. riserva 1/S1 di cui si è detto sopra).
11.Con riferimento alla riserva 6/S1, avente ad oggetto i “maggiori oneri che, in relazione agli stessi motivi indicati nella riserva n. 1/S1, derivano all'Impresa dal ritardo con cui, a causa del prolungamento del rapporto contrattuale, potrà adibire la propria organizzazione alla esecuzione di altre attività imprenditoriali ed appalti. Il relativo danno è pari quantomeno al mancato utile sugli importi che avrebbe maturato nell'ambito delle predette attività ed appalti, in un arco di tempo uguale al già indicato ritardo di 274 giorni, assumendo una produzione giornaliera realizzabile almeno pari a quella media contrattuale originaria”, deve osservarsi che, pur tempestivamente iscritta, in occasione della sottoscrizione del 1° SAL per lavori al 28.02.2018 con firma del Registro in data
27.04.2018, “con riserva”, e con indicazione delle ragioni della domanda e degli importi richiesti in data 10.05.2018), può essere ritenuta solo parzialmente fondata, atteso che il riconoscimento del lucro cessante, in termini ulteriori e differenti rispetto alla lesione dell'utile nella misura del 10% prevista dal
Regolamento (art. 160 comma 2 lett. b) D.P.R. 207/2010), postula l'assolvimento di un preciso e rigoroso onere probatorio in capo alla parte che ne chiede il riconoscimento (occasioni in concreto mancate con un utile previsto nel tempo eccedente quello inizialmente previsto senza soluzione di continuità solo ove maggiore del 10%).
12.Pertanto, nel caso di specie, la riserva in esame, può essere ritenuta fondata nella sola misura del 10%, pari nel caso di specie a € 82.721,43 (cfr. calcoli effettuati dal c.t.u. a pag. 161 e ss. dell'elaborato peritale).
13.Con la riserva 7/S1, parte attrice chiedeva il ristoro dei “maggiori oneri che, in relazione agli stessi motivi indicati nella riserva n. 1/S1, sono derivati all'Impresa dal ritardo recupero dei costi sostenuti per impianto cantiere, apprestamenti, attività e adempimenti iniziali, incidenti per 2,75% dell'ammontare netto d'appalto”. Anche tale richiesta non
Pag. 12 di 16 può essere ritenuta fondata, atteso il difetto di prova sia del pregiudizio allegato sia del fatto che si tratti di danno risarcibile.
14.Con la riserva 5/S1, parte attrice lamenta i maggiori oneri che derivano dal ritardo nella corresponsione dell'ultima rata di saldo lavori a causa del protrarsi degli stessi e dunque del collaudo. La riserva, tempestiva in quanto iscritta per la prima volta sul Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del
1° S.A.L., si sovrappone, però, esaurendosi in essa, alla richiesta attorea di interessi moratori, ossia la ritardata maturazione degli Stati di Avanzamento in acconto, non avendo parte attrice dimostrato che un maggior danno prodotto dal ritardo a mente dell'art. 1224 c.c.
15.Infine, non possono essere riconosciute le voci risarcitorie di cui alle riserve
B/S1, B/S2, B/S3, iscritte rispettivamente nel 1°, 2° e 3° S.A.L, aventi ad oggetto la contestazione circa il mancato riconoscimento di un idoneo ed adeguato termine suppletivo o proroga del termine inizialmente pattuito nel contratto di appalto, alla luce dell'anomalo andamento dei lavori, generato dalle errate previsioni del Progetto Esecutivo. Rispetto a tali riserve, infatti, parte attrice non ha provveduto all'indicazione di alcun importo, venendo meno così al proprio onere di allegazione ancor prima che al proprio onere probatorio.
16.Parte attrice chiedeva, inoltre, per la stessa vicenda, la condanna di al CP_1
risarcimento del danno da immagine asseritamente patito a causa della condotta lesiva della propria reputazione professionale posta in essere dalla convenuta.
16.1.È principio ormai consolidato in giurisprudenza (inter alia, Cass. sez. III, n.
19551/2023, 34026/2022, 20643/2013) che il danno de quo non sia risarcibile in re ipsa, ma richieda la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni dell'accesso al credito o la compromissione dell'immagine commerciale, onere che, nel caso di specie, come rilevato dalla convenuta, non
è stato assolto.
16.2.La domanda in esame va, pertanto, rigettata.
Pag. 13 di 16 17.Va, infine, osservato che sull'importo complessivo così quantificato a titolo risarcitorio non dovrà tenersi conto del limite del 20% dell'importo contrattuale quale importo massimo posto all'accoglimento della domanda risarcitoria, dall'ormai abrogato art. 240 bis del D.Lgs. 163/2006, che già per come interpretato dalla Corte delle leggi (Corte Cost. n. 109/2021) in senso costituzionalmente conforme, non poteva estendersi all'inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva.
18.In conclusione, sulla base di tutte le suesposte osservazioni, la convenuta va condannata al pagamento di € 532.142,49 (430.795,83 + CP_1
12.987.32 +82.721,43 +5.637,91) ritenuta la fondatezza delle riserve di cui si è detto.
19.Sulla somma di € 532.142,49 devono essere calcolati gli interessi legali e non la rivalutazione.
19.1. Come di recentemente precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, con riferimento ai lavori extra-contratto “Tali lavori, ricorrendone tutte le necessarie condizioni, possono, invero dare luogo, non a risarcimento, ma ad un compenso aggiuntivo (Cass. 29988/2020). Quanto al credito ex art. 1664 c.c., va rilevato che l'equo compenso - che, a norma dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ., spetta all'appaltatore - se nel corso dell'opera ha incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione - è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto ed il compenso non ha funzione diversa da quella d'ogni altro emolumento spettante allo appaltatore come remunerazione (Cass.
1289/1989)”, atteso, peraltro, che l'iscrizione delle riserva ex se non vale come costituzione in mora (Cass. sez. I, n. 10325/2023)
20.Ciò premesso in ordine alla domanda risarcitoria e passando al vaglio della domanda di restituzione della clausola penale va osservato che, come è noto, la funzione della clausola penale è quella di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso di ritardo nell'adempimento con l'effetto di determinare e
Pag. 14 di 16 limitare a tale prestazione la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto. La pattuizione della clausola in parola, quindi, non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, dovendosi escludere la responsabilità del debitore quando costui prova che il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.
21.Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, deve disporsi, per le ragioni già emerse in punto di imputabilità dell'anomalo andamento dei lavori, la restituzione all'attrice della somma di € 186.000 trattenuta da a titolo di CP_1
penale per la ritardata ultimazione dei lavori, oltre interessi dal giorno della pagamento (rectius trattenimento mediante detrazione), stante l'evidente mala fede di nell'imputare il ritardo all'attrice. CP_1
21.1.Non è, invece, dovuta, trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo, la rivalutazione monetaria.
22..Le spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in ragione della quantità e della qualità dell'attività difensiva prestata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come da dispositivo e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Condanna al pagamento, in favore della a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento del danno, della complessiva somma di € 532.142,49, oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;
Condanna l' alla restituzione a parte attrice dell'importo di € 186.000, CP_1
oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento;
Pag. 15 di 16 Rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte attrice;
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice CP_1
che liquida in € 36.000 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da separato provvedimento
Così è deciso in Roma in data 30.8.2025
Il Giudice
Anna Multari
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