Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2026, proposto da
QU RE, LE LL e AU RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Cangelli e Salvatore Dettori, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sottocommissione elettorale circondariale di AN e U.T.G. Prefettura di Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97;
Comune di AN e Comune di AT, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NA RE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale n. 26 del 25.4.2026 della Sottocommissione elettorale circondariale di AN, notificato in data 25.4.2026, ora 17:27, con il quale è stata deliberata la non ammissione della lista "Obiettivo AT", candidato Sindaco Avv. QU RE, alle elezioni amministrative del Comune di AT del 24-25 maggio 2026, per eccesso di sottoscrizioni rispetto, al limite massimo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) , della legge 25 marzo 1993, n. 81, che, al riguardo, per i comuni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti prevede che i sottoscrittori debbano essere in numero compreso tra i n. 60 e i n. 120;
- altresì di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- nonché, per la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a disporre l'ammissione della Lista "Obiettivo AT" alle elezioni amministrative del Comune di AT del 24-25 maggio 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione elettorale circondariale di AN e dell’U.T.G. Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 4 maggio 2026 il dott. EN VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1.- Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 129 c.p.a., gli istanti impugnavano il provvedimento n. 26 del 25 aprile 2026 della Sottocommissione elettorale circondariale di AN (FG), con il quale è stata deliberata la non ammissione della lista "Obiettivo AT" (candidato Sindaco Avv. QU RE) alle elezioni amministrative del Comune di AT (FG) del 24-25 maggio 2026, per eccesso di sottoscrizioni, rispetto al limite massimo previsto dall’art. 3, comma 1, lett. g) , della legge 25 marzo 1993, n. 81, che, al riguardo, per i comuni tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, qual è quello di AT, prevede che i sottoscrittori debbano essere in numero compreso tra i n. 60 e i n. 120.
In fatto, deducevano che, in data 24 aprile 2026, alle ore 17:10 (con anticipo di circa n. 19 ore rispetto al termine ultimo di scadenza), i rappresentanti e delegati della lista "Obiettivo AT" (candidato Sindaco Avv. QU RE) avevano presentato, presso gli uffici del Comune di AT, tutta la documentazione prevista, con un numero dei sottoscrittori firmatari pari a n. 140, quindi, superiore al massimo previsto, nella forbice tra un minimo di n. 60 ed un massimo di n. 120, come sancito dalla legge, non essendo a conoscenza che tale superamento avrebbe comportato l’esclusione dalla lista.
In diritto, censuravano: i) violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, dell’art. 3, comma 1, lett. g) , legge 25 marzo 1993, n. 81, degli artt. 1, 10 e 11 legge 7 agosto 1990, n. 241, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità, del principio del legittimo affidamento e del divieto di venire contra factum proprium , illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 48, 51 e 97 Cost.; ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. g) , della legge 25 marzo 1993, n. 81 e dell’art. 30 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sproporzione, violazione del principio di proporzionalità, eterogenesi dei fini. violazione degli artt. 3, 48, 51 e 97 Cost. per contrasto con i principi di massima partecipazione democratica, pluralismo politico e favor partecipationis , violazione del principio di proporzionalità; iii) violazione dell’art. 71, comma 10, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa valutazione delle conseguenze, violazione del principio di ragionevolezza, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; iv) la violazione dell’art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l’eccesso di potere per erronea interpretazione della norma, difetto di motivazione, violazione del principio di strumentalità delle forme.
2.- Si costituivano, per le parti resistenti, la Prefettura di Foggia e la Sottocommissione elettorale circondariale di AN (FG), rappresentate e difese ope legis dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, la quale avversava tutte le tesi esposte da parte ricorrente, richiamando la peculiare rilevanza delle forme nel procedimento elettorale e la giurisprudenza consolidata in materia, che ha sempre escluso la possibilità di non dar luogo alla misura espulsiva dalla competizione elettorale, a fronte della violazione della norma, di cui al dell’art. 3, comma 1, legge 25 marzo 1993, n. 81.
3.- Alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Deducono i ricorrenti di aver depositato la lista dei candidati, con circa n. 19 ore di anticipo, rispetto al termine ultimo, e che il funzionario preposto alla ricezione avrebbe effettuato non meglio precisati riscontri preliminari, senza però segnalare l’eccessivo numero di sottoscrizioni; affermano altresì che, se detto funzionario lo avesse segnalato, avrebbero contenuto le sottoscrizioni da consegnare entro il numero massimo consentito; quindi, dalle n. 140 già raccolte e disponibili, ne avrebbero selezionate quelle entro il numero massimo consentito, da produrre effettivamente, poiché la presentazione della lista era comunque avvenuta con largo anticipo.
Rileva il Collegio quanto segue.
L’art. 3 (Sottoscrizione delle liste) della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) prevede che: “ 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: […]; g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti […] ”.
L'art. 30, comma 1, lett. a) , d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 stabilisce che la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, “ verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono [...] ”. L’espressione – puntualizza il Collegio – va letteralmente intesa nel senso che la Commissione esclude la lista, che non sia munita del numero di sottoscrizioni ricompreso entro il limite minimo e massimo consentito.
La prefissazione di un limite minimo e di un limite massimo di sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, ha, da un lato, la funzione primaria di assicurare che la lista dei candidati, che si presentano alle elezioni, abbia un certo grado minimo di rappresentatività nell’elettorato.
Ma, dall’altro lato, detti limiti hanno pure le seguenti funzioni corollarie : i) di evitare l’aggravamento superfluo dell’attività amministrativa di riscontro della validità delle firme apposte (che peraltro deve esaurirsi nei pochi giorni precedenti la competizione elettorale); ii) di evitare concentrazioni massive di sottoscrittori per una lista, a discapito di altre potenziali liste concorrenti; iii) di impedire che la raccolta di un numero eccessivo di firme finisca in qualche modo per prefigurare indirettamente e in via anticipata alcun risultato elettorale; iv) di scongiurare alcuna larvata pressione sull’elettorato, nella misura in cui una lista, con esorbitanti sottoscrizioni, potrebbe condizionare l’espressione libera del voto verso la lista con apparente maggiore adesione (e potenziale maggior suffragio).
Per altro verso, va osservato che il range differenziale di minimo n. 60 sottoscrizioni e di massimo n. 120 sottoscrizioni, in un Comune ricompreso tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, è particolarmente ampio (il limite massimo è doppio rispetto al limite minimo). Il Comune di AT annovera notoriamente poco più di 6.000 abitanti. Ergo , la presentazione di una lista fino ad un massimo di n. 120 firme garantisce quanto è sufficiente i rappresentanti della lista circa le verifiche da compiersi, ai fini della sua ammissione; pertanto, superare un simile limite massimo non risponde ad alcuna utilità pratica.
Le forme dei procedimenti elettorali sono forme sostanziali ed hanno la funzione di garantire a tutti i soggetti partecipanti alla competizione elettorale parità di requisiti e di condizioni ( par condicio ). Esige, dunque, il procedimento elettorale massima diligenza nell’osservanza scrupolosa delle forme previste.
Siffatte forme vanno osservate, con riguardo alla fattispecie in astratto definita dal legislatore, senza che si possa incedere a valutazioni in concreto , circa l’incidenza della violazione delle forme elettorali in quanto l’introduzione di variabili valutazioni di fatto finirebbe per incrinare il valore delle forme, così come sono state imposte dalla legge elettorale.
Ragion per cui non possono mai introdursi valutazioni di opportunità, nel caso di violazione delle forme, con le quali deve avvenire la presentazione di una lista di candidati, a pena dell’alterazione della par condicio tra tutte le liste. Né rileva il numero delle liste dei candidati che effettivamente poi parteciperà alle elezioni amministrative, essendo consegnata ex lege alla comunità territoriale e più specificamente al relativo corpo elettorale una piena autonomia, circa l’iniziativa e la partecipazione alle elezioni amministrative comunali.
Le disposizioni normative prescrivono che la lista dei candidati sia munita di sottoscrizioni, raccolte con particolari formalità, ricomprese tra un minimo di n. 60 ed un massimo di n. 120 sottoscrizioni. La presentazione di una lista contenente n. 140 sottoscrizioni – come accaduto nel caso di specie – si pone, con evidenza, al di là del dato normativo.
Non poteva poi l’Ufficio elettorale escludere o ridurre le firme ex officio , peraltro procedendo di fatto ad una opinabile scelta su quali firme escludere. È infatti dato, in via esclusiva, ai rappresentanti e delegati il compito di raccogliere e di presentare le sottoscrizioni di lista. Né era tenuto il funzionario preposto a far rilevare, in sede di consegna della lista, la mancata osservanza di alcuna formalità. È in toto riportata alla diligenza dei rappresentanti di lista di consegnare documentazione conforme a quanto prescritto dalle disposizioni.
Sulla documentazione così presentata, ai fini dell’ammissione della lista alla competizione elettorale, compete alla Commissione o sottocommissione, all’uopo costituita, effettuare i riscontri previsti dalla legge. Non possono ammettersi commistioni improprie di ruoli e/o di competenze amministrative, in presenza di un riparto definito dalla legge, per ragioni di certezza giuridico-amministrativa.
Peraltro, le disposizioni normative in materia sono molto chiare. Nelle istruzioni sulla presentazione e ammissione delle candidature, divulgate sul sito internet del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali (pubblicazione n. 1 Amministrative, ed. 2026) è sottolineato che “ Il segretario comunale [ovvero il funzionario comunale delegato] non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l’ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi ” (pag. 81).
Non può trovare alcuno spazio, difronte alla chiarezza del dato normativo, alcun affidamento, circa l’asserita convinzione, che i ricorrenti avrebbero maturato, in considerazione del comportamento del funzionario preposto alla ricezione delle liste con le sottoscrizioni, sull’irrilevanza del superamento del limite massimo previsto di firme. La relazione – depositata dai ricorrenti – redatta dal funzionario del Comune svolge mere considerazioni personali, che non inficiano in alcun modo quella che è stata una ordinaria procedura di consegna della lista, che ha mostrato alle successive e doverose verifiche, da parte della Sottocommissione competente, un numero sovrabbondante di sottoscrizioni.
Inconferente è poi la tesi sostenuta dai ricorrenti, in ordine al mancato “blocco” da parte del sistema informatico gestionale in uso all’Ente locale, circa l’acquisizione di un numero di certificati elettorali superiore a quello richiesto. Un tal strumento ( software halley ) non è limitato alle funzioni elettorali, ma fornisce diverse utilities all’ente (quali: protocollazione, anagrafe etc.). Alcun affidamento può scaturire dalla funzionalità della strumentazione informatica, mero strumento d’ausilio. Come fin qui ampiamente esposto, i presentatori delle liste, con le sottoscrizioni utili, sono specificamente onerati dalle disposizioni sopra richiamate al rispetto di precise forme , che poi sono esaminate dalla preposta Commissione o sottocommissione, che procede all’ammissione della lista, laddove siano osservate, o, al contrario, alla ricusazione ed esclusione della lista, ove siano violate.
Nella giurisprudenza consolidata (T.A.R. Lazio, sez. staccata di Latina, sez. I, 5 novembre 2009, n. 1049), si è affermato che l'art. 30, comma 1, lett. a) , d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo cui la commissione elettorale verifica che « le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono », va interpretato nel senso che detta Commissione deve procedere alla eliminazione della lista, non solo quando la relativa dichiarazione di presentazione sia sottoscritta da un numero di elettori inferiore al minimo richiesto, ma anche qualora venga sottoscritta da un numero di elettori superiore al limite massimo prescritto, non essendo ammissibile una mera regolarizzazione.
Le più recenti pronunce in materia, tra cui la sentenza del T.A.R. Campania, sez. staccata di Salerno, sez. I, 31 ottobre 2025, n. 1786 ha espressamente affermato che “ il principio di autoresponsabilità impone, soprattutto nel corso di un procedimento da espletarsi in tempi ristrettissimi, quale quello in esame di ammissione e ricusazione delle liste, di attenersi a una condotta diligente; in presenza di una chiara disposizione normativa, quale quella che stabilisce un limite massimo di […] elettori per la presentazione di una lista provinciale, una condotta normalmente diligente avrebbe consentito ai presentatori delegati di avvedersi del superamento del limite massimo delle firme, prima della presentazione formale della lista all’ufficio elettorale ”, per cui “ il superamento del numero massimo di sottoscrizioni determina automaticamente la invalidità della presentazione della lista, senza che possa ammettersi una valutazione discrezionale da parte dell’ufficio elettorale sugli effetti delle firme sovrabbondanti rispetto al contesto provinciale nel quale sono state presentate le candidature alternative, non potendo valutare l’ufficio elettorale, caso per caso, la rilevanza della violazione del tetto massimo di sottoscrizioni ”.
Sul punto, la sentenza del Cons. St., sez. V, 6 novembre 2025, n. 8651 ha ripreso l’ordinanza della Corte cost. 29 ottobre 1999, n. 407, la quale, nel giudicare manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, riguardanti le norme che impongono limiti massimi di sottoscrittori per la presentazione delle liste dei candidati a competizioni elettorali, ha ammonito nel senso che simili disposizioni “ non consentono all'ufficio elettorale di valutare la rilevanza, caso per caso, delle sottoscrizioni in eccesso ”, perché una simile facoltà “ richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore ”, evidenziando, vieppiù che “ il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo, mentre l'intervento sollecitato dal giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l'ampio margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla commissione elettorale ”.
Va anche ricordata la fondamentale sentenza della Corte cost. 4 marzo 1992, n. 83, la quale ha statuito che: “ È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, sollevata, in riferimento agli art. 3, 51 e 97 cost., per il fatto che la disposizione prevede l'eliminazione delle candidature (per le elezioni amministrative), che siano state sottoscritte da un numero di elettori superiore al massimo di legge. La prescrizione di un numero massimo di elettori non contraddice il principio di ragionevolezza, essendo diretta ad assicurare una semplificazione delle operazioni elettorali e la genuinità della espressione del voto; l'insussistenza dell'irragionevolezza esclude anche la configurabilità di un contrasto con gli art. 51 e 97 Cost .”.
In ultima analisi, l’aver superato il limite massimo delle firme consentito costituisce una violazione dell’art. 3, comma 1, lett. g) , legge 25 marzo 1993, n. 81, che trova la sua puntuale e irrefutabile sanzione nell’art. 30, comma 1, lett. a) , d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio vanno compensare per la natura e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN BL, Presidente
EN VA, Consigliere, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EN VA | EN BL |
IL SEGRETARIO