TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 528
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di sottoscrizioni

    Il Tribunale ha ritenuto che il superamento del limite massimo di sottoscrizioni costituisce una violazione delle norme elettorali che comporta l'esclusione della lista, non essendo ammissibile una regolarizzazione o una valutazione discrezionale da parte dell'ufficio elettorale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha rigettato questi motivi ritenendo che le forme dei procedimenti elettorali siano sostanziali e debbano essere osservate scrupolosamente, senza possibilità di valutazioni discrezionali o di opportunità in caso di violazione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata che esclude la legittimità costituzionale di limiti massimi di sottoscrittori.

  • Rigettato
    Richiesta di ammissione della lista

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 528
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 528
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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