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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/12/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 946/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST EI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUCIANO PINNA OPPONENTE contro ol patrocinio dell'avv. MARIO VIALE CP_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Contrariis adversis reiectis;
a) in virtù dei motivi sopra indicati dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza in fatto ed in diritto nonché l'illegittimità della pretesa creditoria azionata;
b) conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al pagamento CP_1 delle spese ed onorari di giudizio”. PER L'OPPOSTA: “Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: 1) Rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo la da ogni avversa domanda. 2) Con rifusione delle competenze di avvocato”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16 aprile 2024 l' di conveniva davanti a questo tribunale Pt_1 Pt_1 proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 127, emesso il 7 marzo 2024 e CP_1 notificatole in pari data, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di 60.199,02 euro. Esponeva che la pretesa creditoria era basata su tre fatture emesse da nel 2024 a titolo di CP_1
“conguaglio” di forniture protesiche rese e già precedentemente fatturate nel 2022, assumendo la ricorrente che nelle precedenti fatturazioni non era stato riportato l'aumento del 9%, contemplato dalla legge 244/2007, da applicarsi alle tariffe massime inerenti alle predette forniture, aventi ad oggetto dispositivi protesici destinati agli utenti che sceglievano il fornitore privato, accreditato;
questi emetteva la relativa fatturazione all'Azienda sanitaria, previa verifica della conformità del prezzo alle pagina 1 di 4 disposizioni vigenti e previo collaudo del dispositivo venduto. Aggiungeva l'opponente che, in base alla normativa vigente, le regioni fissavano il livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori e che i prezzi dovuti alle aziende sanitarie per i dispositivi protesici erano determinati mediante procedure di acquisto che ne garantivano gli standards qualitativi e la capillarità della distribuzione.
Ricostruiva quindi l'opponente il relativo quadro normativo e regolamentare delle tariffe, osservando che l'art. 2, comma 380, della L. n. 244/2007 aveva stabilito, a fini di adeguamento all'inflazione e di omogeneizzazione dei costi a livello nazionale, come gli importi dovuti ai fornitori avrebbero dovuto incrementarsi del 9%, restando fermo il potere delle singole Regioni di definire il proprio specifico tariffario nel rispetto del vincolo di cui al primo periodo del comma 380.
Sosteneva dunque l'opponente che, non avendo la Regione Sardegna adottato il proprio tariffario e non Parte esistendo quindi un prezzo prestabilito o imposto per le forniture protesiche in oggetto, l' aveva correttamente applicato i prezzi come risultanti dai preventivi che le stesse ditte fornitrici presentavano, sicché il corrispettivo riconosciuto ad era congruo ed era stato definitivamente accettato dalla CP_1 stessa venditrice che non poteva dolersene, avendo peraltro emesso le relative fatture a saldo ed essendo ormai estinte le relative obbligazioni. Aggiungeva che non poteva reputarsi consentito un successivo ripensamento sui prezzi applicati rispetto ad un rapporto ormai conclusosi coi reciproci adempimenti delle obbligazioni frutto dell'accordo, avendo rinunciato ad avvalersi della CP_1 normativa, ritenendo congrui e remunerativi i prezzi applicati nelle offerte anche in difetto dell'aumento del 9%, costituente non una tariffa imposta ma un limite massimo di cui il fornitore poteva anche non avvalersi. Richiamava al riguardo le numerose pronunce giurisprudenziali che avevano ammesso la derogabilità al ribasso dei massimi tariffari.
Argomentava l'opponente anche sulle conseguenze dell'art. 8 del DM 27 agosto 1999 n. 332 che nel prevedere un limite massimo ed un limite minimo nella determinazione delle tariffe, fascia dalla quale Parte le non potevano discostarsi, escludeva il dovere di applicazione del prezzo massimo e, in difetto di un tariffario regionale, mai approvato, ne lasciava la libera determinazione alle parti.
Concludeva dunque per la revoca del decreto opposto, in ragione dell'insussistenza del credito azionato.
Si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, richiamando la normativa CP_1 nazionale che imponeva i prezzi da applicare alle forniture protesiche, stabilendone la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale. Ribadiva che, in mancanza di determinazioni da parte della Regione, non potevano che trovare applicazione le tariffe come previste dalla normativa nazionale, adottata proprio al fine di superare la disomogenea applicazione dei prezzi, frutto negli anni precedenti di differenti regolamentazioni adottate dalle singole regioni, e di garantirne l'adeguamento al valore reale del denaro, compromesso dall'inflazione. L'art. 2, comma 380 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva dunque stabilito l'incremento tariffario del 9%, con riferimento a tutto il territorio nazionale. Sottolineava come dal 2015 avesse richiesto ed ottenuto con plurimi ricorsi in sede CP_1 monitoria detto adeguamento tariffario e che le opposizioni proposte dalle aziende sanitarie erano state costantemente disattese, peraltro in linea con le pronunce del giudice di legittimità.
pagina 2 di 4 Aggiungeva che nessuna rinuncia all'ulteriore corrispettivo era configurabile, dato che aveva CP_1 Parte ripetutamente presentato all' i preventivi includenti l'aumento del 9%, rifiutati dall'azienda sanitaria, ed era stata quindi forzatamente indotta a effettuare le forniture per importi decurtati da detta percentuale (che ove fatturata veniva costantemente rifiutata dal sistema d'interscambio delle fatture elettroniche), riservandosi di richiederla separatamente come conguaglio, stante l'ostinata contestazione in tal senso della controparte. Ribadiva infine la legittimazione passiva dell' Pt_1
la correttezza del calcolo della percentuale oggetto della domanda e l'applicazione degli
[...] interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002 per i ritardi dei pagamenti nei rapporti contrattuali fra imprese e pubbliche amministrazioni.
Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 17 luglio 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'opposizione è infondata e dev'essere disattesa.
Il quadro normativo desumibile dall'art. 2, co. 380, della richiamata legge 244/2007 (finanziaria 2008) e dall'anteriore art. 8 del DM 27 agosto 1999 n. 332, difettando l'adozione di una normativa regionale che abbia disposto al riguardo, trova infatti applicazione su tutto il territorio nazionale, trattandosi di fonte normativa primaria e dettata al dichiarato scopo di assicurare mediante l'applicazione della maggiorazione l'uniformità a livello nazionale delle tariffe dei presidi sanitari ricompresi, come nella specie, nei L.E.A. la cui predeterminazione era a sua volta stabilita, come anche ribadito ripetutamente dalle interpretazioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 88/2003 e n. 187/2012), unitariamente dallo Stato al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni sanitarie.
Sulla portata immediatamente precettiva della norma statale, sorretta da una finalità di natura pubblicistica consistente appunto nella previsione di una remunerazione uniforme delle prestazioni di assistenza erogate dai singoli fornitori per renderne omogenea anche la qualità (sul presupposto che un ribasso dei relativi prezzi avrebbe potuto comportare un corrispondente decremento qualitativo dei Parte presidi), e sull'estraneità del prescritto aumento del 9% allo spazio di contrattazione fra e privato fornitore si richiamano la sentenza del Consiglio di Stato n. 3083 del 14 aprile 2021, che ha puntualizzato come la maggiorazione trovi applicazione automatica e non sia subordinata all'adozione da parte delle singole regioni di un apposito tariffario, e l'ordinanza della Corte di Cassazione, allegata dall'opposta, n. 12908 del 26 giugno 2020.
Tanto premesso circa l'applicabilità dell'aumento in parola, deve anche escludersi che la società fornitrice abbia implicitamente rinunciato ad avvalersene, come dovrebbe desumersi, secondo CP_1
l'assunto dell'opponente , dalla mancata fatturazione dell'incremento, non computato Parte_1 Parte nei prezzi indicati nelle fatturazioni elettroniche trasmesse in prima battuta all' e contenuto invece in quelle emesse successivamente “a conguaglio”. La rinuncia a far valere il credito, o la rimessione del debito, non può infatti univocamente desumersi dalla mancata inclusione della maggiorazione nelle fatture, in difetto di elementi presuntivi univoci deponenti in tal senso e tenuto conto, inoltre, di quanto Parte argomentato dalla società opposta circa il persistente e reiterato rifiuto dell' di riconoscere come pagina 3 di 4 Parte dovuto l'incremento (si vedano le produzioni da 13 a 17 dell'opposta, da cui emerge il rifiuto di di emettere le note di credito sollecitate da ), sottolineandosi come possa configurarsi remissione, e CP_1 correlata estinzione dell'obbligo in capo all'azienda opponente, solo qualora l'omessa riscossione immediata sia caratterizzata da comportamenti inequivocamente deponenti per la ricorrenza della volontà del creditore in tal senso.
Nella specie, invero, tale volontà abdicativa non solo non emerge ma appare palesemente contraddetta dal comportamento delle parti e dalla richiamata documentazione inerente al rifiuto dell'opponente di corrispondere gli incrementi richiesti dalla società erogatrice dei presidi sanitari.
E' infine opportuno precisare che le fatture sulle quali è stato effettuato il conguaglio oggetto della presente opposizione sono state emesse nell'anno 2022 ed indirizzate alla di che ha Pt_1 Pt_1 provveduto al loro pagamento senza sollevare alcuna eccezione di carenza di legittimazione. Stante il ritardo dell'ente nel pagamento del credito, sono dovuti gli interessi di cui al D. Lgs 231/2002. Parte Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura di cui al dispositivo, stante il rigetto dell'opposizione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta dall' confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 127 emesso da questo Parte_1 tribunale il 7 marzo 2024. Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 12.000,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sassari, 30 novembre 2025 Il giudice
ST EI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST EI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUCIANO PINNA OPPONENTE contro ol patrocinio dell'avv. MARIO VIALE CP_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Contrariis adversis reiectis;
a) in virtù dei motivi sopra indicati dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza in fatto ed in diritto nonché l'illegittimità della pretesa creditoria azionata;
b) conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al pagamento CP_1 delle spese ed onorari di giudizio”. PER L'OPPOSTA: “Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: 1) Rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo la da ogni avversa domanda. 2) Con rifusione delle competenze di avvocato”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16 aprile 2024 l' di conveniva davanti a questo tribunale Pt_1 Pt_1 proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 127, emesso il 7 marzo 2024 e CP_1 notificatole in pari data, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di 60.199,02 euro. Esponeva che la pretesa creditoria era basata su tre fatture emesse da nel 2024 a titolo di CP_1
“conguaglio” di forniture protesiche rese e già precedentemente fatturate nel 2022, assumendo la ricorrente che nelle precedenti fatturazioni non era stato riportato l'aumento del 9%, contemplato dalla legge 244/2007, da applicarsi alle tariffe massime inerenti alle predette forniture, aventi ad oggetto dispositivi protesici destinati agli utenti che sceglievano il fornitore privato, accreditato;
questi emetteva la relativa fatturazione all'Azienda sanitaria, previa verifica della conformità del prezzo alle pagina 1 di 4 disposizioni vigenti e previo collaudo del dispositivo venduto. Aggiungeva l'opponente che, in base alla normativa vigente, le regioni fissavano il livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori e che i prezzi dovuti alle aziende sanitarie per i dispositivi protesici erano determinati mediante procedure di acquisto che ne garantivano gli standards qualitativi e la capillarità della distribuzione.
Ricostruiva quindi l'opponente il relativo quadro normativo e regolamentare delle tariffe, osservando che l'art. 2, comma 380, della L. n. 244/2007 aveva stabilito, a fini di adeguamento all'inflazione e di omogeneizzazione dei costi a livello nazionale, come gli importi dovuti ai fornitori avrebbero dovuto incrementarsi del 9%, restando fermo il potere delle singole Regioni di definire il proprio specifico tariffario nel rispetto del vincolo di cui al primo periodo del comma 380.
Sosteneva dunque l'opponente che, non avendo la Regione Sardegna adottato il proprio tariffario e non Parte esistendo quindi un prezzo prestabilito o imposto per le forniture protesiche in oggetto, l' aveva correttamente applicato i prezzi come risultanti dai preventivi che le stesse ditte fornitrici presentavano, sicché il corrispettivo riconosciuto ad era congruo ed era stato definitivamente accettato dalla CP_1 stessa venditrice che non poteva dolersene, avendo peraltro emesso le relative fatture a saldo ed essendo ormai estinte le relative obbligazioni. Aggiungeva che non poteva reputarsi consentito un successivo ripensamento sui prezzi applicati rispetto ad un rapporto ormai conclusosi coi reciproci adempimenti delle obbligazioni frutto dell'accordo, avendo rinunciato ad avvalersi della CP_1 normativa, ritenendo congrui e remunerativi i prezzi applicati nelle offerte anche in difetto dell'aumento del 9%, costituente non una tariffa imposta ma un limite massimo di cui il fornitore poteva anche non avvalersi. Richiamava al riguardo le numerose pronunce giurisprudenziali che avevano ammesso la derogabilità al ribasso dei massimi tariffari.
Argomentava l'opponente anche sulle conseguenze dell'art. 8 del DM 27 agosto 1999 n. 332 che nel prevedere un limite massimo ed un limite minimo nella determinazione delle tariffe, fascia dalla quale Parte le non potevano discostarsi, escludeva il dovere di applicazione del prezzo massimo e, in difetto di un tariffario regionale, mai approvato, ne lasciava la libera determinazione alle parti.
Concludeva dunque per la revoca del decreto opposto, in ragione dell'insussistenza del credito azionato.
Si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, richiamando la normativa CP_1 nazionale che imponeva i prezzi da applicare alle forniture protesiche, stabilendone la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale. Ribadiva che, in mancanza di determinazioni da parte della Regione, non potevano che trovare applicazione le tariffe come previste dalla normativa nazionale, adottata proprio al fine di superare la disomogenea applicazione dei prezzi, frutto negli anni precedenti di differenti regolamentazioni adottate dalle singole regioni, e di garantirne l'adeguamento al valore reale del denaro, compromesso dall'inflazione. L'art. 2, comma 380 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva dunque stabilito l'incremento tariffario del 9%, con riferimento a tutto il territorio nazionale. Sottolineava come dal 2015 avesse richiesto ed ottenuto con plurimi ricorsi in sede CP_1 monitoria detto adeguamento tariffario e che le opposizioni proposte dalle aziende sanitarie erano state costantemente disattese, peraltro in linea con le pronunce del giudice di legittimità.
pagina 2 di 4 Aggiungeva che nessuna rinuncia all'ulteriore corrispettivo era configurabile, dato che aveva CP_1 Parte ripetutamente presentato all' i preventivi includenti l'aumento del 9%, rifiutati dall'azienda sanitaria, ed era stata quindi forzatamente indotta a effettuare le forniture per importi decurtati da detta percentuale (che ove fatturata veniva costantemente rifiutata dal sistema d'interscambio delle fatture elettroniche), riservandosi di richiederla separatamente come conguaglio, stante l'ostinata contestazione in tal senso della controparte. Ribadiva infine la legittimazione passiva dell' Pt_1
la correttezza del calcolo della percentuale oggetto della domanda e l'applicazione degli
[...] interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002 per i ritardi dei pagamenti nei rapporti contrattuali fra imprese e pubbliche amministrazioni.
Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 17 luglio 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'opposizione è infondata e dev'essere disattesa.
Il quadro normativo desumibile dall'art. 2, co. 380, della richiamata legge 244/2007 (finanziaria 2008) e dall'anteriore art. 8 del DM 27 agosto 1999 n. 332, difettando l'adozione di una normativa regionale che abbia disposto al riguardo, trova infatti applicazione su tutto il territorio nazionale, trattandosi di fonte normativa primaria e dettata al dichiarato scopo di assicurare mediante l'applicazione della maggiorazione l'uniformità a livello nazionale delle tariffe dei presidi sanitari ricompresi, come nella specie, nei L.E.A. la cui predeterminazione era a sua volta stabilita, come anche ribadito ripetutamente dalle interpretazioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 88/2003 e n. 187/2012), unitariamente dallo Stato al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni sanitarie.
Sulla portata immediatamente precettiva della norma statale, sorretta da una finalità di natura pubblicistica consistente appunto nella previsione di una remunerazione uniforme delle prestazioni di assistenza erogate dai singoli fornitori per renderne omogenea anche la qualità (sul presupposto che un ribasso dei relativi prezzi avrebbe potuto comportare un corrispondente decremento qualitativo dei Parte presidi), e sull'estraneità del prescritto aumento del 9% allo spazio di contrattazione fra e privato fornitore si richiamano la sentenza del Consiglio di Stato n. 3083 del 14 aprile 2021, che ha puntualizzato come la maggiorazione trovi applicazione automatica e non sia subordinata all'adozione da parte delle singole regioni di un apposito tariffario, e l'ordinanza della Corte di Cassazione, allegata dall'opposta, n. 12908 del 26 giugno 2020.
Tanto premesso circa l'applicabilità dell'aumento in parola, deve anche escludersi che la società fornitrice abbia implicitamente rinunciato ad avvalersene, come dovrebbe desumersi, secondo CP_1
l'assunto dell'opponente , dalla mancata fatturazione dell'incremento, non computato Parte_1 Parte nei prezzi indicati nelle fatturazioni elettroniche trasmesse in prima battuta all' e contenuto invece in quelle emesse successivamente “a conguaglio”. La rinuncia a far valere il credito, o la rimessione del debito, non può infatti univocamente desumersi dalla mancata inclusione della maggiorazione nelle fatture, in difetto di elementi presuntivi univoci deponenti in tal senso e tenuto conto, inoltre, di quanto Parte argomentato dalla società opposta circa il persistente e reiterato rifiuto dell' di riconoscere come pagina 3 di 4 Parte dovuto l'incremento (si vedano le produzioni da 13 a 17 dell'opposta, da cui emerge il rifiuto di di emettere le note di credito sollecitate da ), sottolineandosi come possa configurarsi remissione, e CP_1 correlata estinzione dell'obbligo in capo all'azienda opponente, solo qualora l'omessa riscossione immediata sia caratterizzata da comportamenti inequivocamente deponenti per la ricorrenza della volontà del creditore in tal senso.
Nella specie, invero, tale volontà abdicativa non solo non emerge ma appare palesemente contraddetta dal comportamento delle parti e dalla richiamata documentazione inerente al rifiuto dell'opponente di corrispondere gli incrementi richiesti dalla società erogatrice dei presidi sanitari.
E' infine opportuno precisare che le fatture sulle quali è stato effettuato il conguaglio oggetto della presente opposizione sono state emesse nell'anno 2022 ed indirizzate alla di che ha Pt_1 Pt_1 provveduto al loro pagamento senza sollevare alcuna eccezione di carenza di legittimazione. Stante il ritardo dell'ente nel pagamento del credito, sono dovuti gli interessi di cui al D. Lgs 231/2002. Parte Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura di cui al dispositivo, stante il rigetto dell'opposizione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta dall' confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 127 emesso da questo Parte_1 tribunale il 7 marzo 2024. Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 12.000,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sassari, 30 novembre 2025 Il giudice
ST EI
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