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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 155/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
04/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 155/2022, avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento promossa
tra
, con l'avv. Felice Gianluca Belluzzi;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria CP_1
della in persona del legale rappresentante, con l'avv.to C. Lo Scalzo CP_2
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. S.M. Leanza
-resistente -
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_4
-resistente -
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000932677/000 notificata il
06/12/2021 con il quale il concessionario sollecitava il pagamento delle seguenti cartelle e avvisi di addebito:
1) Cartella n. 09420110031036060000 asseritamente notificata in data 05/12/2011
relativa ad omessi versamenti di rate premio degli anni 2010-2011 per un CP_4
importo pari ad € 470,34;
2) Cartella n. 09420120026907752000 asseritamente notificata in data 18/01/2013
relativa ad omessi versamenti di rate premio degli anni 2011-2012 per un CP_4
importo pari ad € 543,70;
3) Cartella n. 09420140000551316000 asseritamente notificata in data 20/02/2014
relativa ad omessi versamenti I.N.A.I.L. degli anni 2012-2013 per un importo pari ad
€ 516,29;
4) Cartella n. 09420140017693236000 asseritamente notificata in data 03/11/2014
relativa ad omessi versamenti I.N.A.I.L. degli anni 2010-2011-2012-2013 e 2014 per un importo pari ad € 1.291,79;
5) Cartella n. 09420150021574955000 asseritamente notificata in data 07/03/2016
relativa ad omessi versamenti I.N.A.I.L. dell'anno 2015 per un importo pari ad €
61,25;
6) Cartella n. 09420160019725046000 asseritamente notificata in data 20/09/2016
relativa ad omessi versamenti I.N.A.I.L. degli anni 2015-2016 per un importo pari ad
€ 470,08;
7) Avviso di addebito n. 39420120002678718000 asseritamente notificato in data
25/10/2012 relativi a contributi anni 2010/2011 per un importo pari ad € CP_1
9.221,43; 8) Avviso di addebito n. 39420120004485342000 asseritamente notificato in data
08/02/2013 relativi a contributi anni 2011/2012 per un importo pari ad € CP_1
4.770,24;
9) Avviso di addebito n. 39420130001345056000 asseritamente notificato in data
18/04/2013 relativi a contributi anno 2012 per un importo pari ad € 2.450,93; CP_1
10) Avviso di addebito n. 39420130003010867000 asseritamente notificato in data
14.01.2014 relativi a contributi anno 2012 per un importo pari ad € 4.859,41; CP_1
11) Avviso di addebito n. 39420140000920471000 asseritamente notificato in data
10/06/2014 relativi a contributi anno 2013 per un importo pari ad € 5.019,17; CP_1
12) Avviso di addebito n. 39420140002483679000 asseritamente notificato in data
08/10/2014 relativi a contributi anno 2013 per un importo pari ad € 4.911,49; CP_1
13) Avviso di addebito n. 39420150001584188000 asseritamente notificato in data
23.10.2015 relativi a contributi per l'anno 2014 per un importo pari ad € CP_1
4.858,37;
14) Avviso di addebito n. 39420160001108053000 asseritamente notificato in data
13.05.2016 relativi a contributi per l'anno 2015 per un importo pari ad € CP_1
4.768,73.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata/inesistente notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva e documentava la intervenuta corretta notifica degli avvisi di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti dalla notifica della Comunicazione Preventiva d'inscrizione Ipotecaria N.
09476201500001564000 notificata il 28/05/2015, Preavviso di Fermo n.
09480201400001996000 notificato il 04/07/2015, Avviso di Intimazione n.
09420159019080226000 notificato il 18/11/2015, Pignoramento presso terzi,
pignoramenti ex. Art.72 bis n. 09484201600001387001 notificato il 23/3/2016, Avviso di Intimazione n. 09420199008910200000 notificato il 20/09/2019, Avviso di
Intimazione n. 09420209002110663000 notificato il 23/01/2020 in relazione agli avvisi dedotti in giudizio.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . CP_5
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_4
diritto.
Preliminarmente va acclarata la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente considerato che gli avvisi di addebito, oggetto del ricorso portante per i quali si era introdotta la causa solo in base agli estratti di ruolo, costituiscono anche oggetto dell'atto di intimazione di pagamento impugnato. Sicchè è di tutta evidenza l'interesse ad agire avverso l'imminente intimazione di pagamento.
Successivamente va verificata la effettiva regolare notifica di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che, la resistente ha dato prova che in riferimento alla CP_3
insorgenza del credito ha notificato una serie di atti interruttivi in cui vengono ricompresi gli avvisi per cui è causa.
Ed invero quanto alle tardive contestazioni mosse dal ricorrente circa i difetti di notifica, appare il caso di evidenziare che la giurisprudenza ormai costante ha statuito che la notifica nel luogo ove il destinatario è residente è valida anche se consegnata a un familiare, anche se non convivente, purché si trovi lì a titolo di ospitalità anche se occasionale;
e la presenza della madre a casa del figlio integra pienamente tale fattispecie.
Ed invero per come disposto dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e dal D.M. 1 ottobre
2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento, da parte dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nel costante orientamento interpretativo della Cassazione, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di falso.
Pertanto, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica degli avvisi e cartelle comunque all'insorgenza del credito, e pertanto, non può dirsi maturata la prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, è evidente che l'eccezione spiegata deve essere rigettata atteso che risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione -prova fornita dall'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione-
sicché devono ritenersi non verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 05/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
04/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 155/2022, avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento promossa
tra
, con l'avv. Felice Gianluca Belluzzi;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria CP_1
della in persona del legale rappresentante, con l'avv.to C. Lo Scalzo CP_2
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. S.M. Leanza
-resistente -
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_4
-resistente -
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000932677/000 notificata il
06/12/2021 con il quale il concessionario sollecitava il pagamento delle seguenti cartelle e avvisi di addebito:
1) Cartella n. 09420110031036060000 asseritamente notificata in data 05/12/2011
relativa ad omessi versamenti di rate premio degli anni 2010-2011 per un CP_4
importo pari ad € 470,34;
2) Cartella n. 09420120026907752000 asseritamente notificata in data 18/01/2013
relativa ad omessi versamenti di rate premio degli anni 2011-2012 per un CP_4
importo pari ad € 543,70;
3) Cartella n. 09420140000551316000 asseritamente notificata in data 20/02/2014
relativa ad omessi versamenti I.N.A.I.L. degli anni 2012-2013 per un importo pari ad
€ 516,29;
4) Cartella n. 09420140017693236000 asseritamente notificata in data 03/11/2014
relativa ad omessi versamenti I.N.A.I.L. degli anni 2010-2011-2012-2013 e 2014 per un importo pari ad € 1.291,79;
5) Cartella n. 09420150021574955000 asseritamente notificata in data 07/03/2016
relativa ad omessi versamenti I.N.A.I.L. dell'anno 2015 per un importo pari ad €
61,25;
6) Cartella n. 09420160019725046000 asseritamente notificata in data 20/09/2016
relativa ad omessi versamenti I.N.A.I.L. degli anni 2015-2016 per un importo pari ad
€ 470,08;
7) Avviso di addebito n. 39420120002678718000 asseritamente notificato in data
25/10/2012 relativi a contributi anni 2010/2011 per un importo pari ad € CP_1
9.221,43; 8) Avviso di addebito n. 39420120004485342000 asseritamente notificato in data
08/02/2013 relativi a contributi anni 2011/2012 per un importo pari ad € CP_1
4.770,24;
9) Avviso di addebito n. 39420130001345056000 asseritamente notificato in data
18/04/2013 relativi a contributi anno 2012 per un importo pari ad € 2.450,93; CP_1
10) Avviso di addebito n. 39420130003010867000 asseritamente notificato in data
14.01.2014 relativi a contributi anno 2012 per un importo pari ad € 4.859,41; CP_1
11) Avviso di addebito n. 39420140000920471000 asseritamente notificato in data
10/06/2014 relativi a contributi anno 2013 per un importo pari ad € 5.019,17; CP_1
12) Avviso di addebito n. 39420140002483679000 asseritamente notificato in data
08/10/2014 relativi a contributi anno 2013 per un importo pari ad € 4.911,49; CP_1
13) Avviso di addebito n. 39420150001584188000 asseritamente notificato in data
23.10.2015 relativi a contributi per l'anno 2014 per un importo pari ad € CP_1
4.858,37;
14) Avviso di addebito n. 39420160001108053000 asseritamente notificato in data
13.05.2016 relativi a contributi per l'anno 2015 per un importo pari ad € CP_1
4.768,73.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata/inesistente notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva e documentava la intervenuta corretta notifica degli avvisi di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti dalla notifica della Comunicazione Preventiva d'inscrizione Ipotecaria N.
09476201500001564000 notificata il 28/05/2015, Preavviso di Fermo n.
09480201400001996000 notificato il 04/07/2015, Avviso di Intimazione n.
09420159019080226000 notificato il 18/11/2015, Pignoramento presso terzi,
pignoramenti ex. Art.72 bis n. 09484201600001387001 notificato il 23/3/2016, Avviso di Intimazione n. 09420199008910200000 notificato il 20/09/2019, Avviso di
Intimazione n. 09420209002110663000 notificato il 23/01/2020 in relazione agli avvisi dedotti in giudizio.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . CP_5
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_4
diritto.
Preliminarmente va acclarata la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente considerato che gli avvisi di addebito, oggetto del ricorso portante per i quali si era introdotta la causa solo in base agli estratti di ruolo, costituiscono anche oggetto dell'atto di intimazione di pagamento impugnato. Sicchè è di tutta evidenza l'interesse ad agire avverso l'imminente intimazione di pagamento.
Successivamente va verificata la effettiva regolare notifica di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che, la resistente ha dato prova che in riferimento alla CP_3
insorgenza del credito ha notificato una serie di atti interruttivi in cui vengono ricompresi gli avvisi per cui è causa.
Ed invero quanto alle tardive contestazioni mosse dal ricorrente circa i difetti di notifica, appare il caso di evidenziare che la giurisprudenza ormai costante ha statuito che la notifica nel luogo ove il destinatario è residente è valida anche se consegnata a un familiare, anche se non convivente, purché si trovi lì a titolo di ospitalità anche se occasionale;
e la presenza della madre a casa del figlio integra pienamente tale fattispecie.
Ed invero per come disposto dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e dal D.M. 1 ottobre
2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento, da parte dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nel costante orientamento interpretativo della Cassazione, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di falso.
Pertanto, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica degli avvisi e cartelle comunque all'insorgenza del credito, e pertanto, non può dirsi maturata la prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, è evidente che l'eccezione spiegata deve essere rigettata atteso che risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione -prova fornita dall'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione-
sicché devono ritenersi non verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 05/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo