Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2024, proposto da
RA CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza della sentenza n. 862, pubblicata in data 13.06.2023, dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Napoli 3 Sud;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 862/23, resa dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.06.2023, notificata il 14.06.2023 e passata in giudicato in data 13.12.2023;
Rilevato che, con memoria depositata il16.12.2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della intimata al pagamento delle competenze e spese del presente procedimento, avendo la ASL provveduto alla esecuzione della sentenza soltanto dopo la notifica ed il deposito del ricorso per ottemperanza;
La ASL si è costituita in giudizio, depositando il mandato di pagamento n. 2906914, del 15.03.2024.
Ritenuto che la soddisfazione della pretesa azionata in giudizio giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere e che le spese di lite vanno poste a carico della ASL avendo essa eseguito la sentenza qui portata ad esecuzione solo dopo la proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la ASL Napoli 3 Sud alla refusione delle spese competenze di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO SE, Presidente
TA CE, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA CE | AO SE |
IL SEGRETARIO