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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], con sede legale in Orta di Atella alla via
[...]
C. Fanzago nr. 17 (P. Iva ), per quest'atto elett.te dom.ta in P.IVA_1
Frattamaggiore alla via G. Leopardi n. 12, presso lo studio dell'avv. Nicomede Di Michele (C.F.: ), da cui è rapp.ta e difesa nella presente C.F._1 procedura giusta mandato depositato telematicamente in uno al presente atto, ed al quale potranno essere effettuate le relative comunicazioni al numero di fax 0818801118 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante
E
, nato a [...] il [...] – Controparte_1
- residente in [...] (P.IVA CodiceFiscale_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Solazzo (C.F. P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli C.F._3 alla Via Nicolardi 145/8b (si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al numero di fax 081/18132131 ovvero all'indirizzo PEC
giusta mandato in calce Email_2 Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3062 del 29/11/2021, emessa dal Tribunale di S. Maria C. V. –in funzione di giudice del lavoro nel giudizio iscritto nel R.G.L. al nr. 2577/2018,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.1.2022 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Giudice adito, così aveva statuito : accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: euro 2.927,27 a titolo di FIRR per le annualità 2013/2017; euro 36.854,43 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.; euro 14.636,09 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
euro 2.734,50 a titolo di ripetizione per lo storno indebitamente operato;
euro 47.345,62 (cui vanno sottratti euro 8.806,65, già oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c. concessa all'esito dell'udienza del 5.06.19) a titolo di provvigioni non riscosse;
interessi e rivalutazione sulle somme di cui innanzi dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
4) Compensa per 1/3 le spese processuali e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute”.
Con plurime argomentazioni l'appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della dichiarazione di entrambe le parti costituite che, nelle rispettive note di trattazione scritte del 3.11. e 17.11./2022 ,rappresentavano l'avvenuto fallimento della società dichiarato con sentenza n. 68/2022 , con ordinanza dell'1.12.2022 il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio. Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alle parti , rimaste tuttora inerti, , la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12154 del 7 maggio 2021 , sono intervenute sulla questione, elaborando il seguente principio di diritto: “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti e al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”. Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 1.12.2022 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il cons est. rel. Il Presidente Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], con sede legale in Orta di Atella alla via
[...]
C. Fanzago nr. 17 (P. Iva ), per quest'atto elett.te dom.ta in P.IVA_1
Frattamaggiore alla via G. Leopardi n. 12, presso lo studio dell'avv. Nicomede Di Michele (C.F.: ), da cui è rapp.ta e difesa nella presente C.F._1 procedura giusta mandato depositato telematicamente in uno al presente atto, ed al quale potranno essere effettuate le relative comunicazioni al numero di fax 0818801118 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante
E
, nato a [...] il [...] – Controparte_1
- residente in [...] (P.IVA CodiceFiscale_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Solazzo (C.F. P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli C.F._3 alla Via Nicolardi 145/8b (si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al numero di fax 081/18132131 ovvero all'indirizzo PEC
giusta mandato in calce Email_2 Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3062 del 29/11/2021, emessa dal Tribunale di S. Maria C. V. –in funzione di giudice del lavoro nel giudizio iscritto nel R.G.L. al nr. 2577/2018,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.1.2022 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Giudice adito, così aveva statuito : accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: euro 2.927,27 a titolo di FIRR per le annualità 2013/2017; euro 36.854,43 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.; euro 14.636,09 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
euro 2.734,50 a titolo di ripetizione per lo storno indebitamente operato;
euro 47.345,62 (cui vanno sottratti euro 8.806,65, già oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c. concessa all'esito dell'udienza del 5.06.19) a titolo di provvigioni non riscosse;
interessi e rivalutazione sulle somme di cui innanzi dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
4) Compensa per 1/3 le spese processuali e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute”.
Con plurime argomentazioni l'appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della dichiarazione di entrambe le parti costituite che, nelle rispettive note di trattazione scritte del 3.11. e 17.11./2022 ,rappresentavano l'avvenuto fallimento della società dichiarato con sentenza n. 68/2022 , con ordinanza dell'1.12.2022 il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio. Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alle parti , rimaste tuttora inerti, , la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12154 del 7 maggio 2021 , sono intervenute sulla questione, elaborando il seguente principio di diritto: “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti e al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”. Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 1.12.2022 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il cons est. rel. Il Presidente Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.