Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 02126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2021, proposto dalle società Dasogno S.r.l. e Magister Sport Lilla S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Macchi e Paolo Soattini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandi', con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Joseph Francesco Brigandì in Milano, via Lanzone n. 31;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Legnano del 4 novembre 2020, inviato al ricorrente DASOGNO SRL in data 5 novembre 2020, con cui l’amministrazione procedente limita l’attività di ristorazione nei confronti degli “utenti delle strutture sportive, ivi inclusi accompagnatori e
spettatori” e non ad un pubblico indistinto di avventori, nonché impedisce l’affissione di insegna per il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità stabiliti dalla normativa in materia;
- del provvedimento del 5 novembre 2020 inviato ai ricorrenti MAGISTER SPORT LILLA SRL e DASOGNO SRL di identico contenuto;
- di ogni altro atto, antecedente, connesso e/o consequenziale a quelli sopraindicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano;
Vista la memoria del 16 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 31 dicembre 2020, la società Magister Sport Lilla s.r.l., titolare della concessione delle strutture sportive presso il campo comunale “G.MARI”, nonché la sua affittuaria, la società Dasogno s.r.l., chiedevano a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento dei provvedimento del Comune di Legnano del 4 e 5 novembre 2020, con cui l’amministrazione comunale limitava l’attività di ristorazione nei confronti degli “ utenti delle strutture sportive, ivi inclusi accompagnatori e spettatori ” e non a un pubblico indistinto di avventori, nonché impediva l’affissione di insegna per il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità stabiliti dalla normativa in materia;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione comunale concedente, deducendo l’infondatezza del gravame;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 16 maggio 2025, le ricorrenti chiedevano a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; in subordine, la fondatezza del gravame;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, la parte ricorrente ha insistito nella declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese di lite; la resistente, prendendone atto, nulla ha opposto, ma ha insistito sul riconoscimento del favore delle spese di lite; la causa è, dunque, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 16 maggio 2025 le parti ricorrenti hanno dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio; hanno rappresentato, in particolare, che:
- è stata modificata la convenzione stipulata tra le ricorrenti e il Comune di Legnano sulla scorta di una proposta avanzata da queste “ di rinegoziazione dei contenuti contrattuali della concessione al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio economico-finanziario ”;
- il nuovo accordo contiene una previsione che, con riferimento all’attività di ristorazione, non menziona più la limitazione temporale nella somministrazione di cibi e bevande;
- nello specifico, l’articolo 4 comma 3 della convenzione modificata statuisce che “ Relativamente alle attività di somministrazione di cibi e bevande resteranno in vigore le disposizioni vigenti con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 comma 15 del D.Lgs 38/2021 ”; l’articolo 4 comma 15 del D. lgs. 38/2021 dispone, sul punto, che “(…) in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo (…) fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata ”;
- conseguentemente, “ rinegoziato in questi termini il contenuto della convenzione su proposta del ricorrente, allo stato risulta essere sopravvenuta una carenza di interesse alla pronuncia sul ricorso, sia da parte del ricorrente che da parte dell’ente local e” (pag. 3 della memoria);
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO