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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579/2023 R.G. promossa
[...]
(c.f. ), quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
Azienda Agricola, corrente in Fontanelle (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Luigi Garofalo e Ludovica Bernardi, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Venezia, piazzale Roma n. 468/b, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 , (c.f. ), quale titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._2
individuale alla ditta ON RD FA, corrente in Fontanelle (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Pietro e Alessandra, con domicilio eletto presso il loro studio in Oderzo (TV), via Calle Opitergium n. 4, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 226/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 13 febbraio 2023 e notificata il successivo 16 febbraio 2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Accogliersi il proposto appello r.g. 579/2023 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 226/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 13 febbraio 2023
e notificata il 16 febbraio 2023, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2584/2020, datato 17 settembre 2020 e notificato il 25 settembre 2020, del Tribunale di
Treviso e, comunque, rigettarsi le domande tutte svolte da ON RD FA di nel giudizio di primo grado, per i motivi esposti nel medesimo CP
atto di appello. Spese e compensi del doppio grado in ogni caso integralmente rifusi, con inclusione del rimborso per spese generali e del contributo unificato.
Dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi in quanto infondata la domanda formulata da ON RD FA nella propria comparsa di costituzione e in memoria di precisazione delle conclusioni, in subordine, di condannare l'appellante al pagamento all'appellata per le causali di cui al ricorso per ingiunzione della somma che sarà accertata di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, con gli interessi legali dalla diffida ricevuta il 21.05.2019 alla domanda giudiziale ed ex 1284 comma 4 cc, dalla domanda giudiziale al saldo, nonché quelle svolte in ulteriore subordine e in estremo subordine, e ciò non avendo l'appellata svolto alcun appello incidentale avverso la setenza del
Tribunale di Treviso n. 226/2023 e non essendo sufficiente a sorreggerle la semplice costituzione in giudizio con comparsa di risposta”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
2 “Nel merito, respingersi l'avverso appello e ogni eccezione, deduzione, motivo e domanda che lo hanno provocato per inammissibilità e/o per infondatezza, per i motivi e le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta ed in memoria integrativa della stessa datata 18.04.2023, con conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, rigettarsi l'appello avverso e ogni eccezione, deduzione e motivo che lo hanno provocato per inammissibilità e/o per infondatezza, per i motivi e le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello e nella memoria integrativa della stessa datata 18.04.2023 e condannare l'appellante al pagamento all'appellata per le causali di cui al ricorso per ingiunzione della somma che sarà accertata di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, con gli interessi legali dalla diffida ricevuta il 21.05.2019 alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 comma 4 cc, dalla domanda giudiziale al saldo.
In ulteriore subordine, rigettarsi avverso l'appello e ogni domanda, eccezione, deduzione e motivo che lo hanno provocato per inammissibilità e/o per infondatezza, per i motivi riportati nella comparsa di costituzione e risposta in appello e nella memoria integrativa della stessa datata 18.04.2023 e ciò anche se fosse ritenuto non dimostrato che l'appellante ha dato incarico tramite Parte_2 all'appellata di eseguire i lavori di cui alle fatture monitoriamente azionate,
[...] stante il principio della tutela dell'affidamento incolpevole dell'appellata, giustificato dal comportamento dell'opponente descritto in comparsa di costituzione di primo grado e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc di primo grado, nella comparsa di costituzione in appello e nella memoria integrativa della stessa datata 18.04.2023, con conferma dell'appellata sentenza e del decreto ingiuntivo opposto o in subordine, condannare l'appellante al pagamento all'appellata per le causali di cui al ricorso per ingiunzione della somma che sarà accertata di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, con gli interessi legali dalla diffida ricevuta il 21.05.2019 alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 comma
4 cc, dalla domanda giudiziale al saldo. In estremo subordine, nella denegata e non credibile ipotesi il Giudice dovesse ritenere non conferito l'incarico da parte
3 dell'appellante all'appellata tramite il sig. con riferimento alle Parte_2
lavorazioni non pagate di cui al ricorso per ingiunzione e al decreto ingiuntivo opposto e ritenga comunque non concluso alcun contratto tra le parti in causa, condannare l'appellante al pagamento all'appellata ex art. 2041 cc, della somma pari alla diminuzione patrimoniale subita dall'appellata per l'esecuzione di tali opere, nei limiti dell'arricchimento derivato all'appellante, somma che si indica nell'importo di euro 27.627,03.= o per il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dal Giudice, anche a seguito di espletanda CTU, con gli interessi legali dalla diffida ricevuta il 21.05.2019 alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 comma
4 cc, dalla domanda giudiziale al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa di primo e secondo grado e del procedimento ex art. 351 cpc da porre integralmente e totalmente a carico dell'appellante e con distrazione in favore dell'avv.to Pietro Dalla Libera che si dichiara antistatario, per la fase di appello e per il procedimento ex art. 351 cpc. In via subordinata istruttoria, come da nota di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024”.
AG LA CI
, titolare dell'omonima Azienda Agricola, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 226/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 13 febbraio
2023 e notificata il successivo 16 febbraio 2023, con cui veniva rigettata la sua opposizione interposta avverso il decreto n. 4754/2020 del 17 settembre 2020, mediante il quale il medesimo ufficio giudiziario le ingiungeva di pagare in favore di titolare dell'impresa individuale alla ditta ON RD FA, Controparte_1
l'importo di euro 27.627,03.=, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per lavori agricoli eseguiti tra il 2017 ed il 2018 in favore dell'opponente e di cui alle fatture nn. 1/2019 e 2/2019 emesse per la potatura, sbambolatura, creazione di gabbie mobili, nonché pulizia di piantine di nocciolo su terreni di . Parte_1
4 Il Tribunale di Treviso, nel rigettare l'opposizione, dava atto che l'opponente sosteneva di non dovere pagare alcunché in quanto l'opposta aveva eseguito lavori solamente nel 2017 e che gli stessi le erano pagati con il saldo delle fatture nn. 7 e
10 emesse da nel medesimo anno;
di non essere a conoscenza di Persona_1
altri lavori eseguiti in proprio favore da controparte, atteso che i lavori sui propri fondi nel 2018 erano stati da ella affidati a certo di non dover, in Parte_2
ogni caso, alcun corrispettivo per lavorazioni eseguite nel 2016 in quanto la sua impresa all'epoca non era attiva.
A sua volta, la convenuta opposta proponeva le proprie difese dinanzi al
Tribunale, osservando che le fatture nn. 7/2017 e 10/2017 e già pagate erano riferite a lavorazioni agricole eseguite nell'autunno 2016, quanto in realtà
l'azienda agricola non era affatto inattiva, e nella prima parte dell'anno _1
2017, mentre le fatture azionate al monitorio nn. 1/2019 e 2/2019 riguardavano interventi agricoli ulteriori, eseguiti nel corso del 2017 e del 2018, interventi manuali di potatura, sbambolatura, creazione di gabbie mobili e pulizia, inoltre, differenti rispetto a quelli di operante mediante macchine Parte_2
agricole. precisava che i lavori per i quali chiedeva il pagamento Controparte_1
del corrispettivo le erano stati commissionati da per il tramite di Parte_1
come già accaduto per i lavori eseguiti in precedenza e Parte_2
regolarmente pagati. Così, la convenuta opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la condanna di controparte al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa, ex art. 2041 cc, ove non fosse stata accertata la conclusione tra le parti in causa dell'allegato contratto d'opera.
Il Tribunale di Treviso, assunte le prove orali ammesse, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, evidenziava che la stessa opponente _1
aveva allegato di essersi effettivamente avvalsa dell'opera di
[...] [...]
per dei lavori svolti nel corso del 2017, regolarmente pagati, come da CP
fatture nn. 7 e 10 del 2017 e che il relativo contratto si fosse perfezionato per il tramite di così emergendo che quest'ultimo fosse stato Parte_2
5 effettivamente incaricato di conferire a sua volta incarico a terzi per i lavori da eseguire in favore della stessa opponente, obbligata a pagare l'esecutrice delle opere stesse. Sulla scorta di detta premessa ed in ragione del fatto che _1
non avesse fornito prova di avere revocato l'incarico conferito al
[...] rammentato anche per l'esecuzione delle opere agricole oggetto Parte_2 di lite e, anzi, emergendo dalle prove testimoniali che quest'ultimo avesse ricevuto incarico dall'opponente di chiamare l'opposta per eseguire gli interventi oggetto di lite, il primo Giudice riteneva provata l'esistenza del rapporto contrattuale direttamente vincolante le parti in causa. Sotto altro profilo, emergendo dalle prove assunte che , durante le opere agricole eseguite da Parte_1 [...]
si fosse regolarmente recata sui campi per interloquire con i CP rappresentanti e lavoratori dell'opposta, impartendo direttamente direttive, a detta del Tribunale doveva ritenersi che la medesima avesse comunque ratificato, per fatti concludenti, il contratto d'opera con l'opposta, per il quale non era richiesta particolare forma, anche a voler ritenere mancante la prova di un vero e proprio mandato con rappresentanza in capo a operante quale falsus Parte_2
procurator. Quanto alla contestazione mossa da circa le Parte_1
lavorazioni indicate nelle fatture azionate al monitorio ed alla loro effettiva esecuzione, il Tribunale evidenziava che la relativa prova era stata raggiunta a seguito dell'escussione dei testimoni introdotti in giudizio. Così, il primo Giudice confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
concludendo per la riforma integrale della sentenza Parte_1
impugnata, con rigetto delle pretese di pagamento di controparte, ha interposto appello articolando cinque motivi di gravame riferiti all'accertamento operato dal
Tribunale circa l'affermata conclusione del contratto d'opera intercorso tra le parti per il tramite di un sesto motivo di impugnazione relativo alla Parte_2 statuizione presa dal primo Giudice e relativa all'affermata ratifica del contratto eventualmente concluso del falsus procurator; un settimo motivo di appello
6 relativo all'affermata prova delle lavorazioni indicate nelle fatture azionate al monitorio.
Nel dettaglio, , con il primo motivo di appello, ha censurato la Parte_1
sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato che in giudizio sarebbe stata sdata prova della conclusione del contratto tra le parti avente ad oggetto le opere indicate nelle fatture azionate. A detta dell'impugnante, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la fattura commerciale non sarebbe prova scritta idonea a dare contezza del credito azionato, rimanendo mere asserzioni dell'odierna appellata quelle secondo cui la fattura n. 1/2019 fosse relativa agli interventi ivi indicati e la fattura n. 2/2019 riguardasse attività diverse rispetto a quelle svolte da e già pagate a quest'ultimo. Secondo l'appellante Parte_2
il Tribunale scorrettamente non avrebbe dato rilievo alla propria eccezione secondo cui la prova per testimoni non poteva essere ammessa, a mente dell'art. 2721 cc, non sussistendo ragioni per derogare al limite di valore ivi previsto, ragioni peraltro neppure esplicitate dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di gravame e sotto altro profilo, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di valorizzare la deposizione del teste
[...]
in tema di prova del titolo contrattuale quale fatto costitutivo della Parte_2
pretesa azionata al monitorio. Posto che il Tribunale avrebbe accertato che il rapporto negoziale tra le parti si sarebbe perfezionato per intervento dello stesso che avrebbe concluso il contratto d'opera in nome e per conto Parte_2 dell'appellante, ha lamentato che scorrettamente il primo Giudice Parte_1
avrebbe disatteso la sua eccezione di incapacità di detto teste a rendere la sua deposizione, a norma dell'art. 246 cpc, posto che la sussistenza della procura, autorizzante la spendita del nome altrui, non poteva essere accertata mediante la testimonianza del soggetto asseritamente procuratore, interessato ad escludere qualsivoglia sua responsabilità diretta verso la controparte in ipotesi di difetto di rappresentanza, secondo la disciplina del falsus procurator, avendo così il testimone concreto ed attuale interesse ad intervenire in giudizio.
7 Con il terzo motivo di impugnazione, ha lamentato, sempre Parte_1 in riferimento all'affermato accertamento della sussistenza tra le parti del contestato contratto d'opera, che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato le deposizioni degli altri testimoni, figli di stante la loro Controparte_1
inattendibilità, non solo in ragione del loro rapporto di parentela con la parte, ma anche in ragione del fatto che le circostanze narrate non erano state apprese per avere lavorato nell'esecuzione delle opere agricole oggetto di lite, ma solo per conoscenza avutane dai genitori o per motivi del tutto poco plausibili, nonché in ragione della contraddittorietà delle loro dichiarazioni, in particolare quelle del teste Tes_1
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante, ferma la reiterata eccezione di incapacità a deporre del teste ha lamentato che scorrettamente il Parte_2
Tribunale avrebbe valorizzato le sue dichiarazioni testimoniali nel senso di ritenere che le stesse provassero la conclusione del contratto oggetto di lite tra le parti, posto che il tenore della deposizioni avrebbe dovuto considerarsi del tutto generico ed impreciso al fine di dare contezza che per il rapporto oggetto di lite il perfezionamento dell'accordo era intervenuto per opera del mandatario
[...]
stesso che, invece, si sarebbe limitato ad affermare di avere incaricato Parte_2 per le opere su richiesta della signora e null'altro. Controparte_1 _1
Analogamente l'impugnante ha rilevato come della sussistenza della propria volontà di dare mandato a di concludere il contratto con la Parte_2
controparte, non vi sarebbe stata traccia neppure nelle altre deposizioni.
Con il quinto motivo di gravame, l'odierna attrice ha lamentato che il primo
Giudice avrebbe erroneamente ritenuto perfezionato il rapporto negoziale tra le parti in causa, quando comunque dalle deposizioni testimoniali sarebbe emerso che il contratto sarebbe stato concluso, non con ma con il di lei Controparte_1
marito, incapace di impegnare di per sé la moglie.
Con il sesto motivo di appello, ha censurato la parte della Parte_1
sentenza che, a prescindere dalla prova della conclusione del contratto
8 rappresentativo tra le parti, per l'ipotesi del negozio perfezionato dal falsus procurator, ha ritenuto comunque i suoi effetti ratificati in capo all'appellante per l'affermato suo comportamento concludente. In punto, l'impugnante ha rammentato che, affinché possa configurarsi la fattispecie della ratifica, sarebbe sempre necessario che il contratto concluso dal falsus procurator sia completo in tutti i suoi elementi richiesti per la validità, presupposto non ricorrente nel caso di specie. Secondo , a fronte del fatto che le prestazioni oggetto delle Parte_1
fatture azionate dovessero essere considerate quali oggetto delle fatture emesse nel
2017 e 2018 e già pagate e, quindi, oggetto del precedente rapporto negoziale intercorso tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto reputare nullo per mancanza di causa il nuovo contratto concluso dal falsus procurator. In ogni caso, anche opinando che le fatture azionate avessero avuto riguardo a prestazioni ulteriori e diverse rispetto alle precedenti, a detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto escludere la ratifica, non potendosi considerare i comportamenti concludenti dell'impugnante come rivolti verso ma rivolti a soggetti terzi, Persona_2
ovvero ai suoi lavoranti. Infine, ha lamentato che il Tribunale Parte_1
avrebbe scorrettamente ritenuto le condotte descritte come espressione di una propria volontà tacita, ma chiara ed inequivoca, di fare propri gli effetti obbligatori del contratto oggetto di lite, volontà inequivoca in realtà non risultante dalle prove acquisite in giudizio.
Con il settimo ed ultimo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale relativa all'affermata prova della contestata esecuzione delle opere agricole indicate nelle fatture azionate al monitorio, secondo le tempistiche e le modalità indicate dall'opposta nei suoi scritti difensivi, stante la palese contraddizione rispetto a quanto risultante dalle fatture medesime;
vista la smentita documentale che alcune di dette lavorazioni fossero state eseguite da impresa diversa, ovvero certa Roncolato di Vicenza;
vista la non rispondenza degli importi esposti al prezzo medio praticato sul mercato;
vista l'inusuale emissione delle fatture solo nel 2019, a fronte di lavori eseguiti molto prima;
visto che le
9 prestazioni di cui alle due fatture oggetto di lite non potevano, come invece ritenuto dal primo Giudice, reputarsi confermate dalle deposizioni testimoniali;
visto che il Tribunale, disattendendo erroneamente la relativa eccezione, avrebbe ammesso dette prove testimoniali, pur articolate senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 244 comma 1 cpc e, quindi, da non potersi in alcun modo valorizzare.
si è costituita nella presente sede di gravame, contestando Controparte_1
partitamente la fondatezza dei motivi di appello, concludendo per la conferma della sentenza gravata, eventualmente previa disponenda CTU. In via subordina,
l'appellata ha chiesto la condanna di controparte al pagamento degli importi fatturati, valorizzando il proprio affidamento incolpevole circa la convinzione di avere concluso contratto con l'appellante, considerate le sue condotte già descritte.
In via di ulteriore subordine ha insistito per l'accoglimento della Controparte_1
domanda di arricchimento senza giusta causa, con condanna di al Parte_1
pagamento della somma portata nelle fatture azionate, ovvero di altro importo ritenuto di giustizia.
*****
10 d'ufficio. Così, la prova deve comunque essere ritenuta acquisita ritualmente, ove la parte interessata non ne abbia eccepito tempestivamente l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita ulteriormente. In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 16723/2020) ha chiarito che,
“poiché gli artt. 2721 e ss. cc sono accomunati dal prevedere i divieti della prova testimoniale dei contratti e le rispettive eccezioni, tutti stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti private e non nell'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, il regime di rilevabilità della eventuale deviazione dal modello legale non è officioso, ma viene lasciato alla disponibilità dei contendenti”, di modo che “l'eventuale inosservanza di dette limitazioni va necessariamente eccepita dalla parte interessata per opporsi alla richiesta di ammissione della prova” e che “qualora, nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità, la prova testimoniale sia stata egualmente assunta, la correlata nullità deve essere opposta dalla medesima parte nel cui interesse sostanziale è stabilito il requisito inosservato, secondo la scansione articolata dall'art. 157 comma 2 cpc in funzione del corretto sviluppo dei poteri dei contendenti, verificandosene, in difetto, la sanatoria” (in argomento ex multis vedasi anche
Cass. n. 3956/2018, Cass. n. 3763/2018, Cass. n. 21443/2013 e Cass. n.
10062/2008). In conclusione, “se l'interessato non abbia eccepito dapprima l'inammissibilità della deduzione istruttoria e poi la nullità della prova per testimoni comunque assunta, tale nullità non potrà più essere rilevata o eccepita per la prima volta in appello, e, tanto meno, in sede di legittimità” (Cass. Sez. Un.
n. 16723/2020 cit., Cass. n. 3959/2012, Cass. n. 3550/1995). Nel caso che occupa,
a seguito dell'assunzione della prova testimoniale, non ne ha Parte_1 eccepito la nullità a norma dell'art. 157 comma 2 cpc, di modo che il motivo di gravame in questione non può reputarsi accoglibile.
1.2 – Quanto all'affermata violazione da parte del primo Giudice del disposto dell'art. 246 cpc all'atto dell'assunzione della deposizione di Parte_2
11 asseritamente incapace a deporre, si osserva che anche in questa ipotesi il legislatore configura una ipotesi di nullità della deposizione, nullità che non può essere rilevata d'ufficio, dovendo essa essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157 comma 2 cpc. “L'affidamento all'eccezione di parte della prospettazione dell'incapacità e, dunque, della deduzione della violazione della norma del procedimento, si risolve nella qualificazione di essa come eccezione di nullità ai sensi del citato art. 157 comma
1 cpc”, tanto è vero che “il problema viene affrontato nella prospettiva della sanatoria: e cioè nell'ipotesi in cui l'incapacità non venga eccepita, la nullità rimane sanata, restando comunque intatto il potere del giudice di valutare la deposizione alla luce dell'intero compendio probatorio” (Cass. n. 8528/2020). In effetti, la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cpc, essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 comma 2 cpc, e qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo
(Cass. Sez. Un. n. 21670/2013 e Cass. n. 23896/2016). Dall'esame degli atti di primo grado, emerge che il teste in questione è stato sentito all'udienza del 10 novembre 2021 e che in detto contesto parte opponente ha eccepito l'incapacità del testimone, peraltro anticipata nella propria memoria ex art.183 comma 6 n. 3) cpc, eccezione ribadita a più riprese nel corso della deposizione e respinta dal Giudice.
Seppure detta eccezione non sia stata reiterata alla successiva udienza del 18 gennaio 2022 per la prosecuzione della prova orale mediante l'assunzione di altri testimoni, l'eccezione è stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, come motivo dell'odierno gravame. Se, dunque, la formulazione
12 dell'eccezione di incapacità già svolta da nella propria memoria CP_2 istruttoria di replica, reiterata prima dell'assunzione del testimone asseritamente incapace e durante la sua deposizione e, quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, dovesse reputarsi quale espressione della eccezione di nullità della deposizione, a mente dell'art. 157 comma 2 cpc, allora dovrebbe ritenersi la questione di nullità della testimonianza riproposta come motivo di gravame certamente esaminabile, non potendosi affermare la sanatoria della nullità relativa.
La questione risulta affrontata ex professo, per fattispecie sovrapponibile a quella che occupa, dalla giurisprudenza di legittimità con la già citata sentenza n.
8528/2020, affermandosi che la reiterazione dell'eccezione nelle modalità viste deve ritenersi idonea alla prospettazione dell'eccezione di nullità ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cpc. E' stato condivisibilmente affermato che l'incapacità rilevata all'esito dell'assunzione del teste non può che apprezzarsi, in termini di significato processuale, come deduzione della nullità dell'atto istruttorio, ragion per cui anche se la difesa dell'opponente ha letteralmente denunciato l'incapacità del teste, le conseguenze processuali del suo rilievo, rimesse alla decisione del Giudice, non possono che essere considerate come dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità della deposizione. Peraltro, in ossequio al disposto dell'art. 121 cpc, in tema di libertà della forma degli atti processuali, in modo da renderli idonei al raggiungimento del loro scopo, deve osservarsi “che lamentare l'incapacità di un teste dopo la sua assunzione è certamente manifestazione verbale idonea ad evidenziare che quel teste è stato assunto contra legem e, dunque, in modo nullo, perché il compimento di un atto processuale senza il rispetto della regola normativa si presta solo ad essere apprezzato come nullità ai sensi dell'art. 156 cpc già citato (Cass. n. n. 8528/2020 cit.).
1.3 – Escluso che l'asserita nullità della deposizione di cui è discussione possa reputarsi sanata, è necessario verificare se essa sussista, ovvero se il teste
[...]
fosse incapace di deporre. Come detto, l'incapacità è stata dedotta in Parte_2
13 ragione del fatto che indicato come il soggetto che avrebbe Parte_2 concluso il contratto d'opera per conto dell'appellante, ove avesse agito quale falsus procurator, rimarrebbe obbligato in proprio verso l'appellata, così comprendendosi il suo interesse nel giudizio. Dalle, invero laconiche, deduzioni assertive ed istruttorie della convenuta, così come espresse in primo grado, risulta che sarebbe intervento nella conclusione del contratto d'opera Parte_2
“per conto” dell'opposta, circostanza allegata in sede di comparsa di costituzione di prime cure e ribadita in memoria ex art.183 comma 6 n. 1) cpc, ove si precisa che l'incarico di eseguire i lavori di cui alle fatture azionate fu dato a
[...]
“a mezzo del sig. ”. Infine, nell'articolare i mezzi di CP Parte_2
prova orale di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, l'odierna appellata afferma di essere stata incaricata dei lavori proprio da che, Parte_2 nell'occasione di concludere il contratto d'opera, avrebbe agito “a nome e per conto”. Ora, quest'ultima circostanza, oltre ad essere stata confermata dal medesimo sentito quale testimone, è ribadita anche dal teste Parte_2
figlio della convenuta opposta, il quale ha dichiarato di avere Tes_1
assistito alla conversazione tra lo stesso ed il padre, nonché marito di Parte_2
nella quale lo stesso dichiarava di agire in Controparte_1 Parte_2
nome e per conto di ovvero spendendone il nome al momento Parte_1 della conclusione del contratto d'opera. Affinché possa integrarsi l'ipotesi dell'agire rappresentativo efficace nei confronti del dominus sono essenziali l'esistenza del relativo potere, ovvero il conferimento mediante procura del potere rappresentativo, e la contemplatio domini, ovvero il fatto che il rappresentante spenda il nome del rappresentato agendo per suo nome e conto, posto che, pur concludendo il contrato in nome e per conto altrui, se il contraente non dispone del potere di rappresentanza, il contratto medesimo non potrà produrre effetti nella sfera giuridica dall'affermato terzo rappresentato, integrandosi l'ipotesi di cui all'art. 1398 cc, secondo cui colui che ha contratto con il rappresentante senza averne i poteri è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per
14 avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. A fronte della chiara difesa proposta da fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
secondo cui ella non avrebbe mai commissionato incarichi a in Controparte_1 riferimento ai lavori oggetto di lite, “nemmeno delegando a tal fine il sig.
” che, dunque, non sarebbe “stato autorizzato a spenderne il Parte_2 nome”, dovendo essere quest'utlimo a rispondere delle doglianze di controparte, il tema del contendere doveva considerarsi proprio l'accertamento del potere rappresentativo in capo al testimone, altrimenti tenuto quale falsus procurator, con ogni conseguente responsabilità verso l'opponente. Si comprende, quindi, che in ragione della difesa di , avesse certamente un Parte_2 Parte_1
interesse concreto ed attuale legittimante la sua chiamata in causa onde rispondere dell'eventuale danno sopportato da ovvero legittimante il suo Controparte_1
intervento in giudizio al fine di escludere detta responsabilità. In conclusione, il motivo di appello in discussione è da reputarsi fondato, dovendosi affermare la nullità dell'assunzione della prova testimoniale di non potendo Parte_2 da essere far dipendere l'accertamento che gli effetti del contratto d'opera dal medesimo concluso con l'odierna appellata si siano prodotti in capo all'appellante.
L'accoglimento del motivo di appello di cui sinora si è discusso comporta l'assorbimento del quarto motivo di impugnazione nella parte inerente all'affermata inattendibilità della deposizione di su cui Parte_2
erroneamente il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione.
2 – Come detto i rimanenti motivi di gravame terzo e quinto ed in parte quarto, per quanto non assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di appello, inerenti anch'essi alla statuizione resa dal primo Giudice circa l'affermata conclusione del contratto rappresentativo tra e riguardano la Parte_1 Controparte_1
doglianza secondo cui le prove assunte non darebbero contezza della decisione a cui sarebbe giunto erroneamente il Tribunale, posto che le dichiarazioni dei testimoni assunti in giudizio sarebbero inattendibili, al netto della deposizione inutilizzabile di non emergendo da dette deposizioni alcun Parte_2
15 riscontro della sussistenza della volontà dell'appellante di dare mandato a
[...]
di concludere il contratto con la controparte;
risultando al limite da Parte_2
queste deposizioni testimoniali che il contratto sarebbe stato concluso, non con ma con il di lei marito, incapace di impegnare di per sé la Controparte_1
moglie. Anche detti motivi di impugnazione possono essere trattati unitariamente, riguardando la questione dell'accertamento della conclusione del contratto d'opera rappresentativo da parte di vincolante . L'appello Parte_2 Parte_1
impone, quindi, di esaminare le prove assunte in primo grado verificando se il
Tribunale abbia a meno fatto buon governo delle risultanze istruttorie acquisite, anche in termini presuntivi, al fine di ritenere correttamente accertata la conclusione del contratto d'opera a mezzo del mandatario con rappresentanza. Il
Tribunale di Treviso, al fine di giungere al proprio accertamento, ha valorizzato in primo luogo il fatto che, già in precedenza, si era avvalsa Parte_1 dell'intervento di per conferire incarico a di Parte_2 Controparte_1
eseguire opere agricole presso i suoi fondi, opere regolarmente realizzate e pagate all'odierna appellata direttamente da parte dell'appellante, circostanza rilevante per reputare sussistente “la consapevolezza dell'opponente di essere direttamente obbligata nei confronti della creditrice, nonostante il contratto si fosse perfezionato per il tramite del sig. In secondo luogo, il primo Giudice ha Parte_2 argomentato sul fatto che, “accertato quindi che la medesima opponente ha espressamente avallato la conclusione del contratto tra essa e l'opposta per il tramite del sig. con riferimento ai lavori già saldati”, non sarebbe “stata Parte_2
fornita prova del fatto che, invece, quanto ai lavori successivi, la sig.ra _1
avesse revocato al sig. il potere di conferire incarichi a terzi in proprio Parte_2 nome e per proprio conto. Infine, il Tribunale ha affermato essere stata “fornita dall'opposta la prova contraria, poiché è stato confermato, non solo con la deposizione del sig. ma anche tramite quella degli ulteriori testimoni Parte_2
escussi, che il medesimo sig. aveva ricevuto incarico dalla signora Parte_2
di chiamare la ditta opposta per effettuare i lavori effettivamente svolti”. In _1
16 altre parole, dal compendio indiziario e probatorio indicato, il primo Giudice giunge ad affermare che avesse conferito procura a Parte_1 [...]
di concludere il contratto oggetto di lite per suo nome e per suo conto Parte_2 con Evidenziato che l'appellante ha censurato nella presente Controparte_1
sede anche il ragionamento presuntivo fondato sul precedente rapporto d'opera, regolarmente eseguito e pagato, al fine di verificare la correttezza della decisione del Tribunale è necessario ribadire che per aversi mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 cc, non solo è necessario che il mandatario, nella conclusione del contratto, spenda il nome del mandante, ma anche che questi agisca in forza di un potere procuratorio che gli sia stato conferito e che, ove contestato come nel caso di specie, deve essere provato dalla parte che intenda avvalersi degli effetti dell'allegato contratto rappresentativo, essendo il potere di agire in nome e per conto altrui, elemento costitutivo della fattispecie fatta valere. In effetti, il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 26871/2022).
2.1 – Principiando dall'esame delle deposizioni testimoniali, ad eccezione delle dichiarazioni di si evidenzia, come già in precedenza Parte_2
rammentato, che il teste ha affermato di avere assistito alla Tes_1
conversazione tra e suo padre, nonché marito di Parte_2 [...]
nella quale il primo, spendendo il nome di e CP Parte_1 nell'interesse della stessa, ha commissionato le opere agricole in oggetto. Di analogo tenore è la deposizione di , dipendente di Testimone_2 [...]
che ha confermato che nel corso del 2017 e, quindi nel 2018, il suo Parte_3 datore di lavoro aveva incaricato l'odierna appellata di eseguire i lavori in questione a nome e per conto dell'appellante. Anche la teste ha solo Tes_3 riferito, in quanto appreso dal padre e marito dell'odierna convenuta, che
[...]
a nome della signora , aveva dato l'incarico di seguire i lavori Parte_2 _1 agricoli sui fondi in proprietà di quest'ultima. Dalle citate dichiarazioni
17 testimoniali emerge unicamente che ha commissionato i lavori Parte_2
agricoli da eseguirsi sui fondi in proprietà di spendendo il nome di Parte_1 quest'ultima, ma non emerge alcun elemento per affermare che la contemplatio domini sia intervenuta sulla scorta di un potere rappresentativo conferito al rappresentante dall'odierna appellante, circostanza che riconferma l'assenza di prova del fatto che abbia concluso il contratto disponendo dei Parte_2
relativi poteri, riconducendosi ancora una volta la fattispecie a quanto previsto dall'art. 1398 cc, non potendosi ritenere che il contratto d'opera abbia prodotto i suoi effetti obbligatori nella sfera giuridica dell'affermata rappresentata, a mente dell'art. 1388 cc. Peraltro, neppure convince quanto affermato dal Tribunale in ordine al precedente rapporto d'opera intervenuto tra le parti, sempre per il tramite di relativamente a lavori agricoli eseguiti da Parte_2 Controparte_1
sui fondi di e da questa regolarmente pagati. In effetti, la Parte_1 circostanza che l'appellante abbia provveduto a pagare gli interventi agricoli in questione non significa necessariamente che il relativo rapporto contrattuale d'opera abbia prodotto i suoi effetti obbligatori direttamente nella sfera giuridica della committente, in quanto concluso da dotato del relativo Parte_2
conferito potere rappresentativo, ma può anche rilevare come condotta successiva alla conclusione del contratto idonea a ratificarne gli effetti, secondo la disciplina dell'art. 1399 cc. Così, detta condotta riferita al precedente rapporto d'opera non può essere valorizzata come elemento indiziario da cui desumere la prova che successivo il rapporto oggetto di lite si sia perfezionato mediante contratto rappresentativo tale da produrre i suoi effetti direttamente tra le parti in causa, non sussistendo nessun onere in capo all'odierna appellante di dare la prova del contrario, come affermato dal Tribunale, ovvero che il potere rappresentativo precedente attributo fosse stato revocato.
3 – La questione del contendere che, dunque, assume rilevanza riguarda la decisione alternativa del Tribunale secondo cui avrebbe, per fatti Parte_1
concludenti, ratificato il contratto concluso da facendone propri Parte_2
18 gli effetti, secondo la disciplina dell'art. 1399 cc, statuizione impugnata dall'appellante con il sesto motivo di gravame. Muovendo dal presupposto che il contratto d'opera oggetto di lite non richieda particolari forme per la sua conclusione, il primo Giudice ha ritenuto provata la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator da parte dell'appellante in ragione del suo comportamento concludente, ovvero della sua volontà tacita di dare corso al contratto desumibile dal fatto che i testimoni escussi avrebbero confermato che , nel Parte_1
corso dei lavori agricoli oggetto di lite, si sarebbe recata regolarmente nei campi, impartendo direttive sui lavori da effettuare e sulle loro modalità. Come già rappresentato, l'appellante censura la pronuncia di primo grado evidenziando che dalle prove assunte non emergerebbe che la ratifica sia stata indirizzata, quale atto unilaterale recettizio, a ma solo a soggetti estranei al contratto Controparte_1
da ratificare;
che il comportamento valorizzato dal Tribunale non esprimerebbe in modo chiaro ed inequivoco la volontà di ratifica;
che la ratifica non potrebbe configurarsi in ragione della nullità del contratto d'opera che avrebbe avuto ad oggetto le medesime prestazioni pregresse già saldate, essendo quindi privo di causa.
3.1 – Considerando, anzitutto, quest'ultimo argomento di impugnazione, va evidenziato che esso non attiene tanto alla questione della ratifica del contratto d'opera, ma al fatto che alcun compenso dovrebbe essere corrisposto a
[...]
sulla scorta del titolo azionato in giudizio, in quanto il contratto CP
d'opera stesso sarebbe, comunque, invalido. L'oggetto dell'allegato contratto d'opera è individuato dalle fatture nn. 1 e 2 del 2019 allegate al fascicolo del monitorio inerenti ad attività agricole di potatura, sbambolatura, creazione di gabbie e pulizia di piantine di nocciolo, svolte tra il 2017 ed il 2018, essendo contestato che dette attività sarebbero quelle già descritte nella fattura n. 7/2017, emessa per potatura viti, nella fattura 10/2017, emessa per lavorazione viti, e nella fattura n. 3/2018, emessa per trattamenti su vigna e noci 2018. Ora dalle deposizioni testimoniali risulta che le fatture oggetto del presente giudizio
19 ineriscono a lavori ulteriori e successivi eseguiti sempre sui fondi di _1
, rispetto a quelli analoghi e di cui alle fatture da ultimo citate e saldate.
[...]
Tutti i testimoni introdotti dall'odierna appellante hanno, poi confermato la circostanza che gli interventi descritti nelle fatture nn. 1 e 2 del 2019 sono stati eseguiti. Neppure è possibile ritenere che le dichiarazioni testimoniali in questione sia intendibili, in quanto esse, seppure provenienti, in parte ma non solo, da congiunti dell'odierna appellata, sono tra loro coerenti e neppure intrinsecamente contraddittorie ovvero smentite dalle dichiarazioni dei testi introdotti da _1
.
[...]
3.2 – Quanto agli altri due argomenti di impugnazione relativi più propriamente all'asserito difetto di idonea ratifica del contratto concluso dal falsus procurator, va detto che la ratifica, nel caso del contratto non soggetto a particolare forme, può essere effettuata anche in ragione di comportamento concludente, ovvero in modo tacito, da cui risulti in modo non equivoco la volontà del falsamente rappresentato, indirizzata a terzo contraente, di fare propri gli effetti del contratto. Nel caso di specie, le deposizioni testimoniali più volte rammentante hanno dato contezza del fatto, che , durante i lavori agricoli oggetto di lite si sia recata più Parte_1
volte sui propri fondi ove detti lavori erano in esecuzione, avendo dunque consapevolezza degli interventi in corso da parte dei dipendenti di
[...]
dando corso ed accettando l'esecuzione del contratto da parte di CP quest'ultima. In particolare, dalla deposizione del teste risulta che Tes_1
l'odierna appellante di solito andava una volta alla settimana sui suoi campi per controllare i lavori, affermando il teste di averla sentita parlare con il capo squadra un paio di volte in occasione della legatura delle barbattelle e in occasione della sostituzione delle piantine di nocciolo che non avevano attecchito. Il medesimo testimone ha aggiunto di confermare il fatto che nell'autunno 2018 Parte_1
si era recata sui fondi alla guida di autocarro che trasportava le nuove piantine di nocciolo, fermandosi dove la sostituzione era necessaria e collaborando con l'operaio dell'appellata che salito sul cassone buttava giù la nuova piantina. Anche
20 il teste dipendente di ha confermato di avere Testimone_4 Controparte_1 visto l'appellante portare via le piantine di nocciolo morte e dare indicazioni su dove mettere le nuove. Il teste , inoltre, ha dichiarato che Testimone_2 _1
si recava sui suoi terreni una volta a settimana, dando indicazione ai
[...] dipendenti dell'appellata. Dello stesso tenore è la deposizione di Tes_3
Detto comportamento non può che essere considerato espressione della volontà della falsamente rappresentata di dare corso all'esecuzione del contratto con l'appellata e di accettarne in modo non equivoco la prestazione dell'opera, essendone tenuta al relativo pagamento. Quanto, poi, al fatto che la volontà tacita di ratifica non sarebbe stata indirizzata specificamente a va Controparte_3
considerato che la stessa ha appreso della volontà tacita di ratifica in ragione di quanto riportale dai propri collaboratori o famigliari, secondo quanto emerge dalle testimonianze assunte e, in ogni caso, per quanto presuntivamente intuibile.
Peraltro, non può sottacersi che la ratifica tacita produce i suoi effetti, indipendentemente da una comunicazione formale della stessa a controparte, purché quest'ultima sia venuta a conoscenza dei fatti in cui la ratifica si esprime
(Cass. n. 15699/2006). Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il contratto concluso da in nome e per conto di , ma Parte_2 Parte_1 senza alcun potere rappresentativo di quest'ultima, è stato ratificato, producendo i suoi effetti obbligatori nei confronti dell'appellante.
4 – L'ultimo motivo di gravame inerisce alla contestazione relativa alla prova dell'esecuzione delle opere agricole oggetto di lite. Come già accennato, gli argomenti spesi dall'impugnante rappresentano l'asserita contraddizione rispetto a quanto risultante dalle fatture medesime;
la smentita documentale che alcune di dette lavorazioni fossero state eseguite da impresa diversa, ovvero certa Roncolato di Vicenza;
il sospetto della non rispondenza degli importi esposti al prezzo medio praticato sul mercato;
l'inusuale emissione delle fatture solo nel 2019, a fronte di lavori eseguiti ben prima;
il fatto che le prestazioni di cui alle due fatture oggetto di lite non potevano, come invece ritenuto dal primo Giudice, reputarsi confermate
21 dalle deposizioni testimoniali;
la doglianza secondo cui il Tribunale, disattendendo erroneamente la relativa eccezione, avrebbe ammesso dette prove testimoniali, pur articolate senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 244 cpc e, quindi, da non potersi in alcun modo valorizzare.
4.1 – In primo luogo, si osserva che la disciplina del modo di deduzione della prova testimoniale richiede che i fatti sui quali i testi debbono essere interrogati siano articolati in modo specifico, ovvero in modo sufficiente al fine di permettere al Giudice di esprimere un giudizio di rilevanza ed ammissibilità e a controparte di approntare su detti fatti adeguata difesa. In altre parole, i fatti articolati nei mezzi di prova orale, oltre a dovere essere rilevanti, in quanto diretti a provare i fatti già allegati nelle difese assertive, debbono essere sufficientemente precisi, quanto ad accadimenti, ed essere collocati in termini temporali e spaziali. Il Tribunale di
Treviso ha ammesso i capitoli di prova su cui i testimoni sono stati escussi nel rispetto di detti principi, posto che, non solo i fatti sono stati allegati in capitoli separati, ma anche sufficientemente dettagliati, anche quanto a loro collocazione temporale e spaziale, riferendosi alle attività agricole come individuate nelle fatture azionate in giudizio, svolte a cavallo tra il 2017 ed il 2018, sui fondi in proprietà dell'appellante.
4.2 - Già si è detto che le deposizioni testimoniali confermano l'esecuzione dei lavori agricoli indicati nelle fatture azionate, quali interventi ulteriori a quelli in precedenza eseguiti sui fondi di e già saldati, di modo che non Parte_1 hanno rilevanza, in termini di smentita, il sospetto sollevato dall'appellante della non rispondenza degli importi esposti al prezzo medio praticato sul mercato e l'inusuale emissione delle fatture solo nel 2019, a fronte di lavori eseguiti tra il
2017 ed il 2018. Inoltre, non può affermarsi che le deposizioni testimoniali siano smentite dalle produzioni documentali dell'odierna appellante. Parte_1
asserisce, in particolare, che le dichiarazioni dei testi riferite alla messa a dimora delle piantine di nocciolo, sarebbero smentite dal fatto che l'impianto del noccioleto sarebbe stato effettuato da certa Controparte_4
[...]
[...] come risultante dalla fattura emessa da detta società in data 11
[...]
maggio 2018. A parte che la produzione della mera fattura non è prova che l'attività agricola ivi indicata sia stata effettivamente eseguita, va detto che gli interventi svolti da come rammentato dai testimoni, hanno Controparte_1
riguardato la sostituzione di piantine di nocciolo che non avevano attecchito, attività evidentemente non corrispondente a quella rappresentata nella fattura richiamata dall'appellante. Infine, l'asserita contraddizione della pronuncia del
Tribunale, che non avrebbe dato rilievo al fatto che le tempistiche e modalità dichiarate negli scritti difensivi di non corrisponderebbero con Controparte_1
quelle indicate nelle fatture medesime, è superata dal fatto che le opere agricole indicate nelle fatture azionate, per interventi ulteriori rispetto a quelli delle fatture pregresse e già saldate, sono state confermate come eseguite dai testimoni più volte citati. Va aggiunto che il Tribunale, dopo avere acclarato l'esecuzione delle opere agricole in discussione, ha anche confermato che il relativo pagamento dovesse essere effettuato secondo gli importi indicati nelle fatture azionate, considerando la contestazione dell'opponente del tutto generica circa la quantificazione del relativo corrispettivo. Si osserva che questo capo della pronuncia, relativo alla quantificazione del credito dovuto, una volta accertata l'esecuzione delle opere, non è stato oggetto di specifico motivo di gravame.
5 – In definitiva, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
226/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 13 febbraio 2023, deve essere rigettato. Le spese del presente grado, ivi comprese quelle relative alla fase inibitoria, debbono essere regolate secondo soccombenza dell'appellante e liquidate ai valori medi, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, eccettuata la fase di trattazione ed inibitoria da liquidarsi ai valori minimi, vista la limitata attività, con distrazione in favore dell'avv.to Pietro Dalla Libera che si è dichiarato antistatario. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare
23 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 226/2023 Parte_1
pubblicata dal Tribunale di Treviso in data 13 febbraio 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in CP
euro 8.469,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore, avv.to
Pietro Dalla Libera, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – I primi due motivi di gravame possono essere esaminati contestualmente, presupponendo essi analoghe considerazioni in diritto e tenuto conto che in entrambi lamenta che il Tribunale avrebbe scorrettamente tratto il Parte_1 convincimento di ritenere concluso tra le parti il contratto d'opera oggetto di lite dalle deposizioni testimoniali, assunte in violazione del disposto dell'art. 2721 cc e, in particolare, dalla deposizione di che non avrebbe dovuto Parte_2 essere escusso, stante la sua incapacità a deporre, a mente dell'art. 246 cpc.
1.1 - In primo luogo, va osservato che i limiti alla prova testimoniale, derivanti dal valore dell'oggetto del contratto, costituente il titolo della domanda giudiziale, sono posti dal legislatore nell'interesse delle parti e non a tutela di interessi di ordine pubblico, con la conseguenza che essi limiti non possono essere rilevati