Art. 3.
La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, esportati verso gli altri Paesi membri della Comunita' economica europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 .
Tale diritto e' riscosso nella misura e con le modalita' previste dai comma primo e secondo dell'art. 4 del citato decreto.
Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile e' costituita dal valore del grano accertato in dogana all'atto della sua importazione a reintegro, in conformita' dell'art. 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.
La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, esportati verso gli altri Paesi membri della Comunita' economica europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 .
Tale diritto e' riscosso nella misura e con le modalita' previste dai comma primo e secondo dell'art. 4 del citato decreto.
Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile e' costituita dal valore del grano accertato in dogana all'atto della sua importazione a reintegro, in conformita' dell'art. 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.