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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa AR LU SC Presidente relatrice dott.ssa Daniela Coinu Consigliera dott. Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 203/2022 del Ruolo generale, promossa da in persona del Legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dagli avvocati AR
AI ED e AU RC in forza di procura generale alle liti conferita in data 21/07/2015, rep.
80974, rogito notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici Per_1 dell'Avvocatura dell'Ente
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], ivi res.te, elettivamente domiciliato in Oristano CP_1 presso lo studio legale dell'Avv. Carlo Tola in forza di procura speciale alle liti stesa in calce alla memoria difensiva
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: Voglia la Corte “in parziale riforma della sentenza n. 30/2022 resa inter partes Pt_1 dal Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, rigettare tutte le avverse domande e, per
l'effetto, previa declaratoria di legittimità della pretesa di creditoria oggetto del presente giudizio condannare l'appellato al pagamento a favore dell delle somme portate nell'avviso di addebito n. Pt_1
37520140000300123-000, ovvero di quelle risultanti comunque dovute all'esito del giudizio, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi sino al saldo, come per legge;
con vittoria di spese
e compensi afferenti entrambi i gravi”.
1 Per l'appellato: Voglia la Corte “rigettare l'appello avverso poiché infondato in fatto e in diritto per
i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Tola che dichiara di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 novembre 2018, , aveva proposto opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 37520140000300123-000, notificatogli il 4 ottobre 2018, con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di € 28.676,81 per omesso versamento di contributi fissi obbligatori nella gestione artigiani nel periodo da gennaio 1982 a dicembre 1997, oltre somme aggiuntive per omesso versamento, interessi e sanzioni, per dedurre che l' era decaduto dal potere Pt_1 di avvalersi dell'avviso di addebito per il recupero del credito contributivo a causa della scadenza del termine prescritto dall'art. 25, comma 1, del D. lgs. n. 46 del 1999, dato che avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il loro versamento (o, in caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, dalla data della loro conoscenza da parte degli enti impositori), con conseguente maturazione della decadenza nel caso di specie con riferimento a tutte le annualità richieste a titolo di contributi fissi.
Né, aveva proseguito l'opponente, poteva dirsi applicabile la previsione dell'art. 38, comma 12, del D.l.
n. 78 del 2010, che aveva stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non fossero applicabili ai contributi non versati ed agli accertamenti notificati dall'ente creditore dopo il 1° gennaio
2004, limitatamente al periodo compreso tra gennaio 2010 ed dicembre 2012, tra i quali non erano certamente compresi i contributi in contestazione nel presente procedimento, da cui la conseguente caducazione dell'azione nel suo caso intrapresa dall' per il recupero delle somme richieste. Pt_1
aveva inoltre eccepito la maturazione del termine quinquennale di prescrizione dei crediti CP_1 previdenziali domandati dall' introdotto dalla legge n. 335/1995, ma anche di quello decennale, Pt_1 perché i crediti erano riferiti al risalente periodo compreso dal 1982 al 1997 ed erano stati richiesti, per la prima volta, con il contestato avviso di addebito, notificato il 4 ottobre 2018, in assenza di atti interruttivi antecedenti alla notificazione dell'avviso di addebito opposto.
In ragione di tali premesse aveva, perciò, in via principale domandato l'annullamento dell'avviso CP_1 di addebito impugnato e l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di procedere al recupero Pt_1 delle somme richieste con l'atto opposto, con ogni conseguenza di legge o, in via subordinata, previo annullamento dell'avviso di addebito opposto, la rideterminazione delle somme ritenute eventualmente dovute.
*
L' si era costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa e rilevare che l'eccezione di Pt_1
2 decadenza, riguardando la ritualità formale del procedimento di riscossione ovvero del procedimento di verifica contributiva, ed afferendo quindi alle modalità del recupero contributivo, integrava a tutti gli effetti un'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi perciò nel termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 29 del D. lg. n. 46 del 1999, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, come peraltro affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui ove si contesti la ritualità formale della cartella o, dal 2010, dell'avviso di addebito, il rimedio processuale è costituito proprio dall'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie, quindi, poiché il ricorso risultava proposto in data 6 novembre 2018, oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito del 4 ottobre 2018, era evidente l'inammissibilità della censura.
In ogni caso, aveva proseguito l' anche laddove si fosse ritenuto illegittimo il procedimento di Pt_1 iscrizione a ruolo, il giudice avrebbe comunque dovuto accertare la fondatezza della pretesa nel merito e quindi l'obbligo di pagamento dei contributi pretesi, in linea con la dominante giurisprudenza anche di legittimità, che da tempo si era ormai consolidata nel senso che l'eventuale decadenza non avrebbe comunque impedito l'accertamento giudiziale del credito contributivo, tanto più alla luce delle conclusioni formulate dall' in punto di condanna di al pagamento delle somme Pt_1 CP_1 portate dall'avviso di addebito impugnato.
Avuto invece riguardo all'eccezione di prescrizione, aveva rilevato l' che anche tale doglianza Pt_1 risultava priva di pregio in quanto la notifica dell'avviso di addebito era stata preceduta da numerosi decreti ingiuntivi che, sin dal 1998, erano stati notificati alla controparte, ai quali non era seguita alcuna opposizione, con la conseguenza che erano tutti divenuti esecutivi e, posto che erano stati tutti seguiti dalla notificazione di diversi atti di precetto, erano idonei ad impedire la prescrizione dei crediti contributivi.
In ogni caso era poi intervenuto il D.L. n. 5 del 2009, convertito in legge n. 33 del 2009 che, all'art. 7 quater, comma 6, aveva disposto che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'art. 13, comma 6, della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione, di cui all'art. 3 del decreto legge 30.09.2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2.12.2005
n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni”, in ottemperanza al quale, ma anche al successivo disposto dall'art. 30 del dl 78 del 2010, l' aveva provveduto all'emissione Pt_1
e alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, così evitando il maturarsi della prescrizione, naturalmente decennale stante l'intervenuta incorporazione delle partite debitorie oggetto di
3 controversia nei titoli esecutivi richiamati.
Da ciò l'evidente legittimità della pretesa creditoria oggetto di causa, aveva concluso l' con Pt_1 conseguente rigetto delle domande proposte dalla parte opponente, che era tenuta al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito in contestazione o di quelle che fossero risultate dovute all'esito del giudizio, oltre somme aggiuntive ed interessi sino al saldo come per legge.
*
La causa, istruita con produzioni documentali, era stata decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 30/2022, pubblicata il giorno 11.02.2022, con la quale era stato accolto il ricorso in opposizione proposto da ed annullato l'avviso di addebito impugnato, con compensazione integrale CP_1 tra le parti delle spese processuali.
Più precisamente il Tribunale, dopo aver richiamato sia la disciplina dell'avviso di addebito, introdotta con il D.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 ed in particolare l'art. 30, comma 14, secondo cui all'avviso di addebito si applicano tutte le disposizioni concernenti la riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, ai sensi degli artt. 24 e seguenti del
D. lgs. n. 46 del 1999 con le successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per le disposizioni espressamente abrogate dalla norma, sia gli oneri probatori gravanti sull'ente impositore che, in quanto attore in senso sostanziale, era perciò tenuto a provare la fondatezza della pretesa creditoria azionata, pur escluso che fosse maturata la decadenza eccepita per una pluralità di motivi, aveva accolto l'opposizione perché aveva ritenuto che il credito fosse prescritto.
Nell'esaminare la questione della decadenza il Tribunale aveva infatti ritenuto che i crediti contributivi non solo fossero riferiti “ad un periodo antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del
1999, che disciplinava la riscossione di contributi previdenziali mediante l'iscrizione a ruolo, con la conseguenza che tale disposizione non può trovare applicazione a crediti sorti in epoca interiore”, ma anche che la doglianza fosse irrilevante in quanto “nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito si accerta l'esistenza del debito contributivo, a prescindere da eventuali vizi, preclusioni o decadenze intervenute nel procedimento di riscossione, secondo il principio generale dettato dall'articolo 7 della legge n. 533 del 1973, con la conseguenza che l'eventuale decadenza dell' dal diritto di procedere Pt_1 alla riscossione coattiva non preclude l'accertamento giudiziale del debito contributivo”.
Ciò premesso, il Tribunale era passato ad esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, che aveva ritenuto fondata rilevando che la avviso di addebito non aveva in alcun modo richiamato i decreti ingiuntivi invocati nella memoria difensiva, nemmeno sinteticamente e che non vi era quindi “alcun collegamento inequivoco tra i medesimi ed il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito”, ed aveva anche aggiunto “per tacere la considerazione che, laddove tale debito si riferisca effettivamente a quello derivante dai decreti ingiuntivi, l' non avrebbe avuto alcun Pt_1
4 bisogno di emettere un avviso di addebito, ben potendo procedere ad esecuzione forzata sulla base di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi”.
E, aveva concluso il Tribunale, “trattandosi di contributi previdenziali tanto risalenti (1982-1997) e non essendovi prova certa che gli atti interruttivi invocati dall si riferiscano inequivocabilmente Pt_1 ai decreti ingiuntivi, i medesimi devono essere ormai ritenuti prescritti” e la domanda “viene di conseguenza accolta, con annullamento dell'avviso di addebito opposto”.
Quanto alle spese del giudizio il Tribunale aveva ritenuto di poterle compensare per intero tra le parti in presenza di giusti motivi in considerazione “dell'effettiva sussistenza di un rilevante debito contributivo del nei confronti dell derivante dai quattro decreti ingiuntivi invocati dall'ente CP_1 Pt_1 resistente” e del fatto che “il ricorrente non ha contestato la fondatezza dell'obbligo contributivo, limitandosi a difese formali”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito . Pt_1 CP_1
*
Con un primo motivo di appello l' ha criticato la decisione del Tribunale di Oristano nella parte Pt_1 in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi azionati con l'avviso di addebito opposto, in
“violazione e falsa applicazione dell'art. 7 quater, comma 6, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33 e dell'art. 13, comma 6, della legge 23/12/1998, n. 448”.
L' ha, in particolare, rammentato che le pretese portate dall'avviso di addebito impugnato erano Pt_1 riferite agli anni di competenza dal 1982 al 1997 e che riguardavano contributi artigiani IVS fissi e contributi relativi al SSN omessi da controparte, ovvero crediti a suo tempo pretesi con distinti decreti ingiuntivi, tutti ritualmente notificati alla controparte e non opposti, fondati su attestazioni di credito al firma del direttore della sede di Oristano, costituenti prova scritta ex art. 635 c.p.c. Pt_1
Posto peraltro che, nel frattempo era intervenuta una nuova disciplina, costituita dal D.L. n. 5 del 2009, convertito in legge n. 33 del 2009, segnatamente dall'art. 7 quater, comma 6, con la quale il legislatore, al fine di rendere più efficaci le procedure di recupero coattivo dei crediti contributivi come quelli in contestazione, oggetto di cessione e non iscritti a ruolo secondo quanto previsto dalla l. n. 448 del 1998
(art. 13, comma 6), ne aveva affidato la riscossione agli agenti della riscossione, trattandosi di crediti contributivi vantati nei confronti di aziende con dipendenti e di lavoratori autonomi ed agricoli, non interessati da procedure concorsuali o da procedimenti giudiziari in corso, non era stato possibile in questo caso proseguire nell'attività di recupero in via ordinaria, bensì esclusivamente mediante l'attivazione nella riscossione coattiva a mezzo ruolo.
In ottemperanza, perciò, a tale previsione, e ad quella dell'art. 30 del DL 78/2010 citato, l'istituto aveva proceduto ad emettere e notificare l'avviso di addebito opposto, essendo quindi del tutto erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui “ben avrebbe potuto procedere ad esecuzione forzata sulla
5 base di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi”, avendo al contrario l' agito proprio “in conformità Pt_1 al chiaro dettato normativo sopra richiamato, dal quale non poteva certo discostarsi stante la preclusione ex lege, prevista in capo agli Enti previdenziali, della possibilità di avvalersi delle ordinarie azioni esecutive previste dal codice di procedura civile anche relativamente alle partite debitorie ancora in carico agli Uffici Legali articolati sul territorio nazionale”.
*
Con un secondo motivo di appello l' ha criticato la sentenza per avere dichiarato la prescrizione Pt_1 del credito portato nell'avviso di addebito, deducendo che la motivazione del Tribunale era frutto di
“omessa e/o superficiale disamina delle prove documentali offerte dall' . Pt_1
L'istituto, ha allegato l'appellante, aveva infatti documentato, già nei primi scritti difensivi, la rituale notificazione, sin dal 1988, di decreti ingiuntivi (e dei relativi atti di precetto) afferenti ai crediti contributivi, iscritti a ruolo ai sensi del citato D.L. n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009, vantati nei confronti dell'appellato quale artigiano iscritto nell'apposita gestione previdenziale e afferenti a contributi fissi IVS, entro il minimale di reddito, dovuti per gli anni dal 1982 al 1997 e a contributi per SSN dal 1982 al 1985, in origine pretesi sulla base delle attestazioni di credito del direttore dell' decreti mai opposti, e divenuti perciò definitivi, cui avevano fatto seguito numerosi Pt_1 atti di precetto ovvero testualmente (pag. 4 del ricorso in appello):
“- con decreto ingiuntivo n. 123/1988 dell'allora Pretore di Oristano, emesso in data 07/04/88, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. il 12/04/88, regolarmente notificato unitamente a pedissequo precetto in data 05/05/88, erano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/82 al 31/12/82. L'adempimento dell'obbligazione contributiva de qua veniva sollecitato con atti di precetto notificati in data 14/06/95, 24/05/03 e
02/07/12;
- con decreto ingiuntivo n. 274/1988 emesso in data 17/10/88 dalla Pretura di Oristano, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. il 19/10/88, regolarmente notificato unitamente a pedissequo precetto in data 26/10/88, erano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/83 al 31/12/85. Il pagamento di tali somme veniva sollecitato con atti di precetto notificati in data 25/10/95, 30/05/91, 21/09/93, 25/06/97, 24/05/03 e 02/07/12;
- con decreto ingiuntivo n. 212/1990 emesso in data 30/10/90 dalla Pretura di Oristano, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. in data 08/11/90, ritualmente notificato unitamente a pedissequo precetto l'1/12/90, erano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/85 al 31/12/89. Il pagamento di tali somme veniva ulteriormente sollecitato con atti di precetto notificati in data 29/04/91, 15/05/92, 26/03/97, 12/11/02, 24/05/03 e
02/07/12;
6 - con decreto ingiuntivo n. 331/92 emesso in data 13/10/92 dalla Pretura di Oristano, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. in data 14/10/92, ritualmente notificato unitamente a pedissequo precetto il 23/10/92, venivano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/86 al 31/12/90. Il pagamento di tali somme veniva ulteriormente sollecitato con atti di precetto notificati in data 24/06/95, 26/03/97, 12/11/02, 24/05/03 e 02/07/12;
- con decreto ingiuntivo n. 692/98 emesso in data 11/12/98 dalla Pretura di Oristano, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. il 16/12/98, ritualmente notificato unitamente a pedissequo precetto in data 07/01/99, venivano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/91 al 31/12/97. Il pagamento di tali somme veniva ulteriormente sollecitato con atti di precetto notificati in data 12/11/02, 24/05/03 e 02/07/12”.
A confutazione del lacunoso iter motivazionale sotteso alla sentenza oggetto di gravame, nella parte in cui il primo giudice aveva escluso che fosse provato un collegamento tra l'avviso di addebito ed i citati decreti ingiuntivi, l'istituto ha sottolineato come nel suddetto avviso vi fosse la precisa indicazione delle causali e dei periodi di competenza, esattamente coincidenti con quelli riportati nei provvedimenti monitori con la conseguenza che, in difetto di specifica contestazione circa la corrispondenza tra le partite debitorie portate dai decreti ingiuntivi prodotti e quelle oggetto dell'avviso di addebito impugnato, mai formulata da , la statuizione del primo giudice secondo cui non vi sarebbe “prova CP_1 certa che gli atti interruttivi invocati dall si riferiscano inequivocabilmente ai decreti ingiuntivi”, Pt_1 oltre che illogica e contraddittoria, posto che gli atti interruttivi della prescrizione nel caso di specie erano rappresentati proprio dai provvedimenti monitori a suo tempo ottenuti dall' , era proprio Pt_1
“smentita dalle prove documentali offerte dall' al fine di contrastare l'unica eccezione afferente Pt_1 il merito sollevata da controparte, tra l'altro del tutto genericamente, inerente, per l'appunto, la prescrizione della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito de quo” e non “il fondamento della pretesa creditoria avanzata dall' ed il relativo quantum”. Pt_1
L'appellato, quindi, ha aggiunto l' neppure nelle note conclusioni aveva addotto “qualsivoglia Pt_1 motivazione circa le ragioni della dubbia riferibilità del credito azionato con l'avviso di addebito opposto alla pretesa portata dai suddetti decreti ingiuntivi”, né aveva esplicitato “alcuno specifico riferimento ad importi e causali a suo dire “non chiaramente sovrapponibili” alle omissioni per cui è causa, con la conseguente asserita inidoneità dei suddetti provvedimenti monitori - tutti ritualmente notificati illo tempore e mai opposti - ad interrompere i termini prescrizionali, dando così modo all' di controdedurre sul punto”, benchè vi fosse “una piena coincidenza tra le causali e i periodi Pt_1 di competenza riportati nell'atto impositivo impugnato e nei decreti ingiuntivi inerenti, come dimostrato, contributi artigiani IVS fissi e contributi per il SSN, dovuti e non versati per gli anni 1982,
1983, 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e contributi per il SSN dal
7 1982, 1983, 1984, 1985”.
Ed infatti, a mero titolo esemplificativo, senza con ciò volere invertire l'onere probatorio gravante su controparte in ordine ai fatti costitutivi delle – generiche – eccezioni formulate, acriticamente recepite dal primo giudice, ha rilevato l'istituto, era sufficiente evidenziare che “con il decreto ingiuntivo n.
123/1988 è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di £. 2.154.092, di cui £. 831.696 a titolo di contributi artigiani fissi per l'anno 1982 e £.
1.322.396 per sanzioni maturate alla data del deposito del ricorso monitorio” e che “dal raffronto tra gli importi per sorte capitale indicati nell'avviso di addebito impugnato e quelli oggetto del suddetto provvedimento monitorio emerge la totale coincidenza degli stessi, laddove la somma di € 429,53, corrispondente all'importo in lire di
831.696 risulta pari alla somma delle quattro rate dei contributi IVS e dei contributi SSN per il 1982, come da DEGLI IMPORTI DOVUTI, pagg. 2, 3 e 4 dell'avviso di Parte_2 addebito impugnato”, oppure che “in ordine al decreto ingiuntivo n. 274/1988 con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di £. 7.083.857, di cui £.
3.470.940 a titolo di contributi artigiani fissi dovuti per il periodo di competenza dall'1/1/1983 al 31/12/1985 e £.
3.612.917 per sanzioni maturate alla data del deposito del ricorso monitorio”, dal raffronto “tra gli importi per sorte capitale indicati nell'avviso di addebito impugnato e quelli oggetto del suddetto provvedimento monitorio emerge la totale coincidenza degli stessi, laddove la somma di € 1.792,59, corrispondente all'importo in lire di 3.470.940, risulta pari alla somma delle quattro rate dei contributi IVS e dei contributi SSN per gli anni dal 1983 al 1985, come da DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI
IMPORTI DOVUTI, pagg. da 4 a 12 dell'avviso di addebito su cui si controverte”.
In sintesi, i contributi artigiani omessi per gli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, ha soggiunto l'appellante, erano stati originariamente pretesi con i decreti ingiuntivi non opposti, non rilevando affatto che gli stessi concernessero un arco temporale più ampio e, quindi, ulteriori crediti contributivi (1986, 1987 e 1988) pure iscritti a ruolo, ma estranei all'oggetto del presente giudizio, dovendosi piuttosto ribadire come l'avviso di addebito opposto contenesse la stessa pretesa creditoria azionata con i citati provvedimenti monitori, in relazione alla quale soltanto l' era gravato dall'onere di provare l'interruzione dei termini prescrizionali, Pt_1 peraltro assolto all'atto della costituzione in giudizio.
Ed al riguardo l' ha domandato che la Corte volesse autorizzare “la produzione dell'estratto Pt_1 concernente la situazione debitoria del all'attualità e dell'estratto di ruolo”, rilevando che CP_1
“trattandosi di mera integrazione documentale volta ad offrire una rappresentazione sintetica di quanto già emergente dal materiale probatorio in atti, o meglio, dal raffronto tra i provvedimenti monitori più volte citati e l'atto impositivo per cui è causa”, era possibile farne acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437 c.p.c., , tanto più applicabili nelle ipotesi in cui, come accaduto nel
8 caso di specie, non venisse “in considerazione una mera inerzia, ma la necessità di un approfondimento istruttorio in ordine alle allegazioni ed alle prove documentali ritualmente offerte dall' , perchè Pt_1 ispirati alla “esigenza della ricerca della "verità materiale" cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro”, nel quale le preclusioni trovano un contemperamento “nei poteri d'ufficio del giudice anche in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti (ex pluribus Cass. 27286/06, 2015/15043)”.
In definitiva, ha rilevato l'appellante, “alcun termine di prescrizione, naturalmente decennale stante
l'avvenuta incorporazione delle partite debitorie per cui è causa nei titoli esecutivi richiamati, può essere spirato nel caso di specie” e se il primo giudice avesse proceduto ad una attenta e critica disamina dei documenti offerti in comunicazione sarebbe giunto “ad una pronuncia del tutto differente”.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza oggetto di gravame da sostituirsi con “altra statuizione che dichiari la sussistenza della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto, confermandolo”, con decisione che, quanto alle spese, “dovrà riverberare i propri effetti anche sul regolamento delle spese di lite che, secondo il principio di soccombenza”, da porsi quindi a carico di controparte per entrambi i gradi del giudizio.
L'istituto ha infine evidenziato la correttezza della sentenza in merito alla statuizione “sulla decadenza ex art. 24 Dls 46/99”, comunque espressamente reiterando, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese già svolte in merito nel giudizio di primo grado.
*
si è difeso ribadendo l'insufficienza della documentazione prodotta dall' CP_1 Pt_1 unitamente alla comparsa di costituzione a giustificare il rigetto dell'eccezione di prescrizione ritualmente formulata nel giudizio di primo grado, attesa l'impossibilità di ricollegare in maniera chiara,
e senza possibilità di errore, i decreti ingiuntivi e gli atti di precetto alla pretesa contributiva vantata nel generico avviso di addebito ed infatti in tal senso era significativo il tentativo dell'appellante di introdurre nuovi documenti in fase di impugnazione, benché fossero maturate le relative preclusioni istruttorie, a nulla valendo invocare gli artt. 421 e 437 c.p.c., dato che la documentazione che l' Pt_1 avrebbe voluto far acquisire agli atti del procedimento, evidentemente in suo possesso da anni, avrebbe dovuto essere depositata nel giudizio di primo grado entro il termine previsto dall'art. 416 c.p.c., mentre ciò non era avvenuto.
La sentenza di primo grado era, quindi, sul punto corretta ed esente da vizi.
Né rispondeva a verità che l'appellato non avesse, nel giudizio di primo grado, contestato la
9 corrispondenza tra le partite debitorie portate nei decreti ingiuntivi prodotti e quelle oggetto dell'avviso di addebito impugnato, deponendo in senso contrario il contenuto del verbale dell'udienza di 14 giugno
2019, ove vi era una specifica contestazione in tal senso, reiterata anche con le note autorizzate depositate nel mese di settembre 2019, con il verbale dell'udienza del 19 febbraio 2021 e con le note conclusionali del mese di febbraio 2022, con le quali si era anche evidenziata la duplicazione dei titoli esecutivi già in possesso dell' in maniera illegittima e del tutto ingiustificata, dato che l'istituto Pt_1 avrebbe potuto agire in forza dei titoli definitivi già ottenuti, anziché crearne uno nuovo, idoneo ad acquistare efficacia esecutiva anch'esso, in violazione del giudicato e del divieto di ne bis in idem.
L'appellato ha poi ribadito la decadenza maturata ad ogni effetto di legge, che aveva determinato la caducazione della possibilità di recupero del credito con il sistema di iscrizione al ruolo, essendo applicabile l'art. 25 invocato pur a fronte di crediti contributivi sorti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del 1999, dato che la relativa disciplina era applicabile al recupero di tutti i crediti, avviato o comunque eseguito in epoca successiva alla sua entrata in vigore e, quindi, vista la decadenza maturata e l'impossibilità di agire con il sistema di esazione di cui al D.lg. n. 46/1999, l' Pt_1 non aveva alcun interesse ad un accertamento del credito nelle vie ordinarie, già in passato percorse.
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Prima di esaminare i motivi di appello va, peraltro, premesso che, posto che l' sul punto soltanto Pt_1 vittorioso, ha reiterato le difese già formulate nel giudizio di primo grado in merito alla decadenza eccepita da in quanto l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta tardivamente, cioè oltre il termine CP_1 previsto dall'art. 25 del D. lgs. 46/1999 - e così ha fatto , sul punto soltanto soccombente e per il CP_1 resto vittorioso - il collegio ritiene di dover precisare che tale eccezione di decadenza per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi è inammissibile, come correttamente eccepito dall' e di dover perciò confermare la statuizione del primo giudice sul punto, seppure con la diversa Pt_1 ma dirimente ed assorbente motivazione che, anche ammesso che la norma invocata dall'opponente possa trovare applicazione ai crediti di specie, circostanza questa esclusa dal primo giudice, ricorrerebbe comunque una decadenza di natura meramente processuale e non sostanziale dell'ente impositore dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, da cui discenderebbe soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo stragiudiziale e che si tradurrebbe perciò in un vizio formale della procedura di riscossione (sulla natura di decadenza processuale cfr. Cass. n. 27726/2019).
Traducendosi, quindi, in un vizio formale della procedura di riscossione, tale vizio avrebbe dovuto essere contestato entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impositivo, cioè
l'avviso di addebito qui notificato il 4 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato
10 depositato ben oltre tale termine ovvero in data 6 novembre 2018.
Ed in ogni caso, come già sottolineato dal primo giudice, peraltro in linea con una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dell'esistenza o meno di tale decadenza sarebbe irrilevante dato che non esimerebbe comunque la Corte dalla valutazione della pretesa contributiva nel merito
(cfr. Cass. n. 3486/2016).
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Ciò premesso, le censure avanzate dall' con i due motivi di appello sono fondate. Pt_1
Quanto al primo motivo di appello, il collegio non può condividere l'affermazione del primo giudice
“per tacere la considerazione che, laddove tale debito si riferisca effettivamente a quello derivante dai decreti ingiuntivi, l' non avrebbe avuto alcun bisogno di emettere un avviso di addebito, ben Pt_1 potendo procedere ad esecuzione forzata sulla base dei decreti ingiuntivi divenuti esecutivi”, che sottintende una formulazione in maniera illegittima della pretesa contributiva dell' perché Pt_1 destinata a duplicare i titoli esecutivi già in possesso dell' in conformità a quanto lamentato Pt_1 dall'opponente nella prima defesa utile, con la quale aveva rilevato che gli atti di precetto e i CP_1 decreti ingiuntivi, anche qualora fossero risultati correlabili alla pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito opposto, avrebbero comunque integrato una non consentita duplicazione dei titoli esecutivi ed una violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, rilevabili anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Qualora il collegio dovesse, infatti, ritenere che l' abbia provato che i crediti contributivi Pt_1 rivendicati con l'avviso di addebito opposto sono gli stessi di quelli portati nei cinque decreti ingiuntivi a suo tempo ottenuti a scapito di , divenuti esecutivi perché dal medesimo non opposti - e così di CP_1 seguito si dirà - da ciò discenderebbe la conseguenza che l'istituto ben potesse iscrivere a ruolo tali crediti già oggetto dei citati decreti ingiuntivi, senza incorrere affatto in una duplicazione di titoli e in una violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, avendo d'altronde agito in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 quater, comma 6, del D.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, che recita “la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi
e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, da leggersi in uno all'art. 13, comma 6, della legge n. 448 del 1998 e all'art. 30 del DL n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, come correttamente sostenuto dall' Pt_1
La Suprema Corte, in ipotesi analoghe a quella di specie, in cui si era posta la domanda se vi fosse la
11 facoltà dell'ente impositore di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1999, ai fini dell'emanazione della relativa cartella esattoriale (dal 2010 sostituita per l' dall'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30 del DL n. 78 del 2010, convertito con Pt_1 modificazioni dalla legge n. 122 del 2010), ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, ha precisato che “il principio del ne bis in idem impedisce che un accertamento giudiziale definitivo (e tale è anche il decreto emanato all'esito di procedimento monitorio, costituente, se non opposto, giudicato sostanziale sulla pretesa creditoria: vedi per tutte Cass. 6 settembre 2007, n. 18725), possa essere comunque messo in discussione in un successivo giudizio”, rilevando però che a tale principio si era riferita erroneamente in quello specifico caso, del tutto analogo a quello di , la CP_1 sentenza impugnata.
E ciò in quanto si trattava “di principio non pertinente alla fattispecie, atteso che, come già affermato da questa Corte in fattispecie analoga (Cass. sentenza n. 10991 del 2008)” l'ente (l'Inail in quel caso)
“non ha chiesto un nuovo accertamento giudiziale, ma ha avviato la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale e nessuna norma impedisce tale scelta all'ente previdenziale, ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale (così Cass. 25024/2011).
E tale orientamento, che il collegio condivide perché frutto di una corretta ricostruzione dei principi che governano la fattispecie esaminata e della normativa di riferimento, la Suprema Corte ha poi ribadito con l'ordinanza n. 4806/2019, correttamente valorizzando la circostanza che con l'iscrizione a ruolo l'ente impositore, che pure abbia già ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, sceglie una delle possibili modalità per riscuotere il proprio credito, e non ha di certo formulato una richiesta di un nuovo accertamento giudiziale, più semplicemente dando avvio alla procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo e con emanazione della relativa cartella (dal 2010 per l' avviso di Pt_1 addebito), scelta non preclusa da alcuna norma, ancorchè l'ente abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, e certamente non implicante le sanzioni invocate da caso sul piano della validità CP_1 dell'avviso di addebito qui contestato.
L' ha, quindi, legittimamente fatto ricorso all'avviso di addebito qui opposto, con il quale ha scelto Pt_1 una modalità non per ottenere un nuovo accertamento giudiziale del credito rispetto a quello già ottenuto a suo tempo nelle vie ordinarie con i decreti ingiuntivi non opposti, ma per riscuotere il proprio credito, modalità resa legittima dal citato art. 7 quater, comma 6, dando avvio alla procedura di riscossione nei termini stabiliti dalla sopra citata normativa, con emanazione, cioè, del relativo avviso di addebito, e da ciò discende la fondatezza del motivo di appello in proposito formulato.
*
Quanto al secondo motivo di appello va premesso che lo stesso attiene alla prescrizione dei crediti
12 contributivi oggetto del contestato avviso di addebito, dichiarata dal primo giudice sul presupposto che l'avviso di addebito non avesse in alcun modo richiamato, nemmeno sinteticamente, i decreti ingiuntivi invocati nella memoria difensiva dall' quindi escludendo che vi fosse un collegamento inequivoco Pt_1 tra tali decreti ingiuntivi ed il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito, trattandosi di crediti contributivi risalenti al periodo 1982-1997 a fronte dei quali l'unico atto interruttivo che poteva essere ai medesimi, inequivocabilmente, riferito era l'avviso di addebito notificato il 4 ottobre 2018, ben oltre il termine quinquennale, ma anche decennale di prescrizione.
In proposito appare opportuno, in primo luogo, ricordare che , in esito nella prima udienza utile CP_1
(cfr. verbale dell'udienza del 14 giugno 2019), aveva contestato, secondo il collegio genericamente, che i decreti ingiuntivi fossero stati richiesti in merito alla stessa pretesa contributiva poi portata nell'avviso di addebito, rilevando che l' avrebbe dovuto documentare la circostanza in maniera Pt_1 analitica, dal momento che dai documenti prodotti e dalle circostanze allegate non emergeva una piena sovrapponibilità tra l'imposizione contributiva di cui all'avviso di addebito e quella dei decreti ingiuntivi e così aveva proseguito nelle successive difese, come si legge nel verbale dell'udienza del
19 febbraio 2021 e nelle note autorizzate depositate il 27 settembre 2019 ed il 1 febbraio 2022, atti nei quali aveva ribadito che i documenti offerti da controparte non potevano dispiegare efficacia interruttiva della prescrizione eccepita, dato che la medesima presupponeva che l'atto fosse riferito, senza possibilità di errore, al credito azionato, cosa che i decreti ingiuntivi ed i precetti offerti dall' Pt_1 non dimostravano, non essendo riconducibili alle somme indicate nell'avviso di addebito ove non vi era riferimento a titoli esecutivi o ad atti pregressi, aggiungendo che comunque si trattava di atti mai ricevuti da . CP_1
E così ha ribattuto nel giudizio di appello ove, costituendosi in giudizio, ha sottolineato – sempre genericamente a dire il vero - come la documentazione prodotta dall' unitamente alla comparsa di Pt_1 costituzione non fosse affatto sufficiente a giustificare il rigetto dell'eccezione di prescrizione ritualmente formulata in giudizio, attesa “l'impossibilità di ricollegare in maniera chiara, e senza possibilità di errore, i decreti ingiuntivi e gli atti di precetto notificati a alla pretesa contributiva CP_1 contenuta nel generico avviso di addebito”, che nessun riferimento a tali atti pregressi conteneva, senza mai dedurre nello specifico in ragione di quali circostanze, a fronte di atti che gli erano stati tutti regolarmente notificati, come documentato dall' non avesse concretamente potuto verificare la Pt_1 coincidenza delle due pretese, bènche le stesse fossero chiaramente individuate nei documenti depositati e negli atti notificatigli nel tempo, fino all'avviso di addebito opposto, con specificazione della medesima causale posta a fondamento del credito contributivo, seppure non riferita nell'AVA emesso ai decreti ingiuntivi, al medesimo periodo di omissione contributiva e negli importi quantificati, che risultano pure coincidenti come di seguito si dirà.
13 Con il deposito del ricorso contenente l'opposizione ad avviso di addebito, infatti, si instaura tra le parti un ordinario giudizio di cognizione, in cui l' riveste la posizione di attore in senso sostanziale Pt_1
e l'opponente la posizione di convenuto in senso sostanziale.
E questa Corte ha già più volte affermato che nel giudizio così instaurato, che ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno degli obblighi contributivi portati nell'avviso di addebito impugnato, il thema decidendum si forma, sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel procedimento giudiziale instaurato con l'opposizione, secondo la nota circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., circolarità che, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito, quali il presente, considerata la posizione di convenuto in senso sostanziale rivestita dall'opponente, consente e impone a quest'ultimo, stabilendo, contestualmente, a carico del medesimo, il correlativo onere, di prendere posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nella prima udienza di trattazione della causa ex art. 420 c.p.c. (si vedano, sul punto, Cass. 31704/2019 e Cass. 17604/2020, ma anche il precedente di questa corte, di cui alla sentenza n. 237/2025, relatore Coinu), che è ciò che non ha CP_1 specificamente fatto in questo caso in cui si è limitato appunto, come sopra precisato, ad una generica contestazione in merito alla difficoltà di verificare la “piena sovrapponibilità” tra i crediti di portati nei decreti ingiuntivi e nei precetti ricevuti e quelli oggetto dell'avviso di addebito opposto, senza circostanziare tale affermazione con un attenta ricostruzione delle ragioni di credito sottese agli atti ricevuti nel tempo, che non ha opportunamente spiegato nella loro causale con riferimento ai decreti ingiuntivi, con l'evidente fine di beneficiare non solo di vizi formali, ma anche dell'eccepita prescrizione, in assenza peraltro di contestazioni in merito alla debenza della contribuzione per il periodo rivendicato, che non ha mai mosso neppure con riferimento ai decreti ingiuntivi non opposti e perciò divenuti esecutivi.
Va, altresì, preliminarmente ricordato che la Suprema Corte, in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, con orientamento ormai consolidato, va da tempo affermando che “ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall' (o procedure iniziate nel Pt_1 rispetto della previgente normativa), anteriormente al 31 dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dall'andata di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione” (cfr., tra le tante, Cass. n. 13831/2015, n. 24946/2015 e n. 5820/2021).
14 E ciò tanto più nel caso di specie, in cui qualora venisse ravvisato un collegamento tra i crediti portati nei decreti ingiuntivi emessi e notificati al contribuente, dal medesimo non oppositi e quindi definitivi ed esecutivi, seguiti poi da successivi atti di precetto e quelli oggetto dell'avviso di addebito impugnato, varrebbe il principio di diritto secondo cui “con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art.
2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”, che è appunto decennale (cfr. Cass.
4676/2023 ma anche le precedenti conformi).
Ciò premesso ritiene il collegio che il primo giudice non abbia correttamente valutato la articolata prova documentale offerta fin dalla costituzione in giudizio dall' che ritiene al contrario idonea ad Pt_1 attestare la sovrapponibilità tra i crediti portati nei decreti ingiuntivi a suo tempo notificati al contribuente e dal medesimo non opposti, come nei relativi atti di precetto e quelli rivendicati per gli anni dal 1982 al 1997 per la gestione artigiani e per il SSN oggetto dell'avviso di addebito qui contestato e che non abbia neppure adeguatamente valutato la sopra indicata circolarità degli oneri probatori, che avrebbero dovuto portare a prendere una specifica posizione sui documenti CP_1 attestanti il proprio credito al fine di dimostrarne la asserita non coincidenza.
L' ha infatti documentato di avere notificato ad cinque decreti ingiuntivi ed una Pt_1 CP_1 serie di atti di precetto, intervenuti negli anni dal 5 maggio 1988 e fino al 2 luglio 2012, circostanza questa peraltro non più dal medesimo contestata (in tal senso la memoria di costituzione in appello in cui non sono contenute contestazioni in merito all'avvenuta ricezione di tali atti, ed è anzi riconosciuto che gli stessi siano stati notificati, come si evince dal secondo capoverso alla pagina 2 in cui viene solo ribadita l'impossibilità di ricollegare in maniera chiara “i decreti ingiuntivi e gli atti di precetto notificati al Sig. alla pretesa contributiva contenuta nel generico avviso di addebito”). CP_1
In ogni caso, le produzioni dell' attestano la regolare notifica di tutti i decreti ingiuntivi e dei Pt_1 successivi atti di precetto.
Il primo decreto ingiuntivo n. 123 del 1988, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio a dicembre 1982, dichiarato esecutivo il 12 aprile 1988, risulta notificato, con il relativo precetto, a in data 5 maggio 1988 “a mani proprie”, con interruzione quindi del termine di CP_1 prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di un secondo atto di precetto (ricevuto da il 14 giugno 1995 “a mani della moglie convivente”), CP_1
15 e in data 24 maggio 2003 e 2 luglio 2012, entro i decenni successivi, altri due atti di precetto, il primo notificato nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Il secondo decreto ingiuntivo n. 274 del 1988, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio
1983 a dicembre 1985, dichiarato esecutivo il 19 ottobre 1988, risulta notificato, con il relativo precetto,
“a mani della moglie convivente” di in data 26 ottobre 1988, con interruzione quindi CP_1 del termine di prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di un secondo atto di precetto (ricevuto dalla “figlia convivente ”, il 25 Parte_3 ottobre 1995), preceduto e seguito dalla notifica di altri cinque atti di precetto in data 30 maggio 1991
(“a mani della figlia Daniela, capace convivente, che ne cura la consegna”), in data 21 settembre 1993
(“alla moglie convivente che ne cura la consegna”), in data 25 giugno 1997 (“a mani proprie”), e in data 24 maggio 2003 e in data 2 luglio 2012, nel rispetto dei decenni successivi, anche di altri due atti di precetto, il primo notificato nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140 c.pc., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Il terzo decreto ingiuntivo n. 212 del 1990, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio
1985 a dicembre 1989, dichiarato esecutivo il giorno 8 novembre 1990, risulta notificato, con il relativo precetto, a “a mani della moglie convivente” in data 1 dicembre 1990, con interruzione CP_1 quindi del termine di prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di altri sei atti di precetto, rispettivamente in data 29 aprile 1991 (“a mani della figlia Daniela, capace convivente, che ne cura la consegna”), 15 maggio 1992 (“alla moglie convivente che ne cura la consegna”), 26 marzo 1997 (“alla moglie convivente che ne cura la consegna”), 12 novembre 2002, 24 maggio 2003 e 2 luglio 2012, nel rispetto dei decenni successivi, questi ultimi tre notificati, il primo ed il secondo nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata, ed atto non ritirato ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140 c.pc., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Il quarto decreto ingiuntivo n. 331 del 1992, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio
1986 a dicembre 1990, dichiarato esecutivo il 14 ottobre 1992, risulta notificato, con il relativo precetto,
“a mani proprie” ad in data 23 ottobre 1992, con interruzione quindi del termine di CP_1 prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di la notifica di altri cinque atti di precetto, rispettivamente in data 24 giugno 1995 (“a mani della figlia convivente ”), 26 marzo 1997 (“alla moglie convivente che ne cura la consegna”), Persona_2
12 novembre 2002, 24 maggio 2003 e 2 luglio 2012, nel rispetto dei decenni successivi, questi ultimi
16 tre notificati, il primo ed il secondo nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata, ed atto non ritirato ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140
c.pc., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Il quinto decreto ingiuntivo n. 692 del 1998, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio
1991 a dicembre 1997, dichiarato esecutivo il 16 dicembre 1998, risulta notificato, con il relativo precetto, a in data 7 gennaio 1999 “a mani della conv. figlia , tq., che CP_1 Persona_3 ne cura la consegna”, con interruzione quindi del termine di prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di altri tre atti di precetto in data 12 novembre 2002, 24 maggio 2003 e 2 luglio 2012, nel rispetto dei decenni successivi, notificati, il primo ed il secondo nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata, ed atto non ritirato ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140 c.pc., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Si tratta, quindi di atti riferiti ad omissioni contributive artigiani dal 1982 al 1997 in merito alle quali la prescrizione risulta puntualmente interrotta almeno fino al 2022 e ciò a seguito della notifica dei citati precetti susseguitisi nel tempo, e da ultimo, per tutti i decreti ingiuntivi, dell'ultimo precetto in data 2 luglio 2012 dal quale ha avuto inizio il decorso di un altro termine decennale, fino al 2 luglio
2022.
Ed a tali atti ha fatto seguito la notifica, il 4 ottobre 2018, dell'avviso di addebito in contestazione in questo giudizio che, se correttamente letto dal primo giudice, avrebbe consentito al Tribunale di rilevare una evidente e quasi piena coincidenza tra le causali ed i periodi di competenza riportati in tale atto e le causali ed i periodi di cui ai decreti ingiuntivi, riferiti anch'essi a contributi artigiani dovuti e non versati per gli anni dal 1982 al 1997.
E ciò tanto più se il primo giudice avesse considerato, come avrebbe dovuto, nella lettura di tali atti la citata circolarità degli oneri probatori, e valorizzato quindi l'assenza di specifiche contestazioni da parte di , che ben conosceva le ragioni di credito portate nei decreti ingiuntivi emessi a suo carico, CP_1 che non aveva neppure opposto, facendo diventare l'accertamento ai medesimi sotteso definitivo ed esecutivo e che poteva, quindi, porre a confronto nel dettaglio con quelle portate nell'avviso di addebito opposto, almeno per spiegare nello specifico per quali (eventualmente differenti) omissioni a suo tempo l' avesse fatto ricorso al giudizio monitorio e, quindi, l'esistenza di altri debiti contributivi nei Pt_1 confronti dell' tali da generargli l'invocata confusione. Pt_1
, nell'ottica della circolarità degli oneri probatori sopra richiamata, avrebbe dovuto precisare, a CP_1 fronte delle dettagliate somme portate nell'avviso di addebito, delle relative e specificate causali e dei periodi nel medesimo indicati, alla luce delle difese formulate dall' in che cosa si fosse concretata Pt_1 la non piena sovrapponibilità dei due crediti rivendicati nel tempo e quali discordanze vi fossero, tali
17 da impedirgli di comprendere e ricollegare all'avviso di addebito i crediti già richiesti con i decreti ingiuntivi a lui ben noti da tempo.
E depone in tal senso anche la piena coincidenza degli importi richiesti a titolo di omissioni contributive che, senza considerare le sanzioni, risultano calcolati nel decreto ingiuntivo n. 123 del 1988, per l'anno
1982, nel capitale contributivo omesso di £ 831.696 (oltre sanzioni, per un totale di £ 2.154.092), in euro pari a 429,53 euro e nell'avviso di addebito, per il medesimo anno 1982, avuto riguardo alle quattro rate omesse, da gennaio a dicembre, nel capitale contributivo omesso di 429,53 euro, somma che si ottiene sommando i contributi fissi IVS (77,75 euro per tre rate e 77,76 per una rata) e quelli
SSN (29,63 euro per rata) indicati nell'avviso di addebito per le quattro rate (pagg. 2/4), così come sono pienamente sovrapponibili gli importi richiesti a titolo di omissioni contributive, calcolati nel decreto ingiuntivo n. 274 del 1988 in misura di £ 3.470.940 (in euro 1729,6) per gli anni 1983-1985 e nell'avviso di addebito, con il quale risulta richiesto il medesimo importo in euro per le quattro rate a tali anni riferibili, che si ottiene sommando i contributi fissi IVS (per ciascuna delle quattro rate nel
1983 euro 98,19, nel 1984 euro 110,79 e nel 1985 euro 122,03) e SSN (per ciascuna rata nel 1983 euro
33,17, nel 1984 euro 40,31 e nel 1985 euro 43,65), il cui totale è appunto quello di 1.729,6 euro.
Vi è poi coincidenza tra gli importi portati nel decreto ingiuntivo n. 692 del 1998, con il quale sono stati richiesti contributi fissi per assicurazione artigiani, riferiti al periodo da gennaio 1991 a dicembre
1997, quantificati in £. 19.380.817 (circa 10.000 euro) e quelli per i medesimi anni rivendicati nell'avviso di addebito, giungendosi alla medesima cifra se si sommano gli importi indicati per tali annualità, e per ciascuna rata, nell'avviso di addebito quali contributi IVS fissi, dalla pagina 17 alla pagina 28.
Quanto ai decreti ingiuntivi n. 212 del 1990 e n. 331 del 1992, riferiti il primo agli anni dal 1985 al
1989 e il secondo agli anni dal 1986 al 1990, richiesti per somme superiori a quelle portate, per il medesimo arco temporale, nell'avviso di addebito opposto, gli scostamenti si spiegano agevolmente se si considera che, come reso evidente dalla lettura nel dettaglio dell'avviso di addebito, l' non risulta Pt_1 avere mai richiesto con tale atto alcuna somma per gli anni 1986, 1987 e 1988 (la pretesa contributiva
è riferita fino a pagina 13 agli anni 1982-1985 e da pag. 13 in poi agli anni 1989-1997), già di per sé sufficiente a far comprendere la sovrapponibilità quasi totale delle ragioni di credito azionate dall' Pt_1 prima con i decreti ingiuntivi e poi con l'avviso di addebito, per la ragione, poi meglio spiegata dall'istituto nel giudizio di appello, dove ha precisato che si trattava di crediti contributivi estranei all'oggetto del presente giudizio, domandando di documentare la circostanza con la produzione dell'estratto di ruolo e dell'estratto concernente all'attualità la situazione debitoria di , quale CP_1 integrazione documentale volta ad offrire una rappresentazione sintetica di quanto già documentato nel giudizio di primo grado con il materiale probatorio prodotto ed in particolare reso evidente dal raffronto
18 tra i provvedimenti monitori e l'atto impositivo oggetto di causa, invocando in proposito l'esercizio dei poteri d'ufficio propri del giudice del lavoro come previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
E benchè il quadro probatorio delineatosi già nel giudizio di primo grado potesse dirsi adeguatamente esaustivo, alla luce delle produzioni documentali effettuati dall' il cui esame nel dettaglio sembra Pt_1 avere del tutto omesso il primo giudice, quanto a tali documenti prodotti dall' con il ricorso in Pt_1 appello, osserva il collegio che si tratta in ogni caso di documenti che il Collegio ritiene di poter comunque acquisire d'ufficio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto necessari per rafforzare il quadro probatorio offerto dall'istituto, a sostegno di una corretta decisione, ad integrazione delle ragioni delle discordanze rilevate tra le somme superiori richieste con i decreti ingiuntivi n. 212/1990 e 331/1992, già peraltro documentate nel giudizio di primo grado e quelle inferiori portate nell'avviso qui impugnato.
Tali discordanze erano, infatti, già verificabili attraverso il raffronto tra i decreti ingiuntivi notificati a per importi superiori, perché comprensivi degli anni 1986, 1987 e 1988, come noto a e CP_1 CP_1 avviso di addebito emesso per importi inferiori, evidentemente frutto dell'esclusione di alcune annualità, segnatamente 1986, 1987 e 1988, nell'avviso non incluse, di cui l'istituto non aveva compiutamente spiegato le ragioni, poi meglio precisate nel giudizio di appello rilevando che si trattava di crediti contributivi estranei al presente giudizio, documentando la circostanza con la produzione del dettaglio degli ruoli per gli anni fino al 2001, dai quali emerge chiaramente come le omissioni contributive qui rilevate erano riferite solo ad anni dal 1982 al 1985 e dal 1989 al 1997.
E si tratta acquisizione tanto più legittima in assenza di specifiche deduzioni da parte del contribuente che, come già sopra detto, non ha ritenuto di dover spiegare alcunché in merito alla propria situazione contributiva negli anni dal 1982 al 1997, né ha allegato l'esistenza di debiti contributivi diversi da quelli portati nell'avviso di addebito in quel periodo in modo da spiegare quali fossero le differenti ragioni di credito azionate dall' con i decreti ingiuntivi, che peraltro a suo tempo aveva addirittura Pt_1 rinunziato a contestare, determinandone l'esecutività, e le ragioni della sostenuta confusione e non sovrapponibilità dei due atti, nonostante la coincidenza delle causali, dei periodi e per la gran parte dei periodi anche degli importi richiesti, appellandosi invece, genericamente, ad una pretesa discordanza,
o meglio non “piena sovrapponibilità” dei due atti.
Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, infatti, la Suprema
Corte, con principio ormai consolidato, va da tempo affermando che “stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti contestazione,
19 sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (Cass. n. 24544 del 2013 e n. 6753 del 2012), come avvenuto nel caso di specie in merito alle citate integrazioni documentali, che hanno meglio chiarito quanto già emergeva da un dettagliato raffronto, cui non ha evidentemente proceduto il primo giudice, tra decreti ingiuntivi esecutivi con relativi precetti e avviso di addebito e con gli importi per gli stessi periodi nei medesimi indicati, effettuate dell' in questo grado del giudizio, ad Pt_1 integrazione dei documenti già prodotti in primo grado, che comunque attestavano già l'esclusione dei contributi, inclusi nei decreti ingiuntivi, degli anni dal 1986 al 1988, e quindi necessari a completamento dell'accertamento della verità materiale.
Vi era, quindi, nei documenti prodotti dall' un principio di prova, di cui i motivi di appello hanno Pt_1 reso necessaria l'approfondimento, in conformità ai principi di diritto sopra delineati, la cui applicazione compete al giudice.
Né rileva, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, a fronte della coincidenza pressochè totale dei crediti portati nei decreti ingiuntivi divenuti esecutivi e nell'avviso di addebito opposto, per comunanza di causale (contributi artigiani), di periodi temporali (1982-1997) ed importi richiesti come già sopra rilevato, in assenza di alternative spiegazioni da parte del contribuente in merito alle ragioni delle omissioni contributive portate nei decreti ingiuntivi da lui mai contestati, la circostanza, ritenuta invece dirimente dal primo giudice, che il decreto ingiuntivo non contenesse riferimento ad atti pregressi e quindi ai decreti ingiuntivi che lo avevano preceduto e agli atti di precetto notificati al contribuente, che è frutto di un non condivisibile approccio formalistico, oltre che di un non adeguato esame del contenuto dei diversi atti emessi nel tempo dall' compreso l'avviso di addebito, in realtà Pt_1 pressoché sovrapponibile e della insussistenza di altre ragioni di credito dell' nei confronti di Pt_1
, dal medesimo neppure genericamente ipotizzate e tali da offrire una adeguata CP_1 spiegazione, alternativa, del contenuto dei decreti ingiuntivi a suo tempo non opposti.
E deve pure escludersi che sia ravvisabile quella pretesa confusione allegata dal contribuente, perché con alcuni decreti ingiuntivi sarebbero stati richiesti contributi artigiani per periodi quasi integralmente coincidenti (decreti ingiuntivi n. 212/1990 per gli anni 1985-1989 e n. 331/1992 per gli anni 1986-
1990), se si considera che tali decreti ingiuntivi non erano stati da lui opposti, segno evidente che aveva compreso le ragioni di credito ai medesimi sottese e non aveva all'epoca rilevato le dedotte sovrapposizioni, trattandosi peraltro di confusione che, con una attenta valutazione dei periodi richiesti con l'avviso di addebito, ben poteva essere superata, considerando l'omessa rivendicazione con tale ultimo atto degli anni 1986, 1987 e 1988, a giustificazione dei minori importi richiesti.
In conclusione, sulla scorta delle sopra riportate argomentazioni, dovendosi ritenere fondati i due motivi di censura formulati dall' in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza Pt_1
20 impugnata, l'opposizione proposta da deve essere rigettata e l'avviso di addebito CP_1 contestato deve essere confermato.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, dalla riforma della sentenza impugnata, e dalla ritenuta esistenza di un rilevante debito contributivo di nei confronti dell' che non consente CP_1 Pt_1 di ravvisare la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, discende anche la necessaria riforma della statuizione sulle spese che, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55 del 2014, con le successive modifiche, con applicazione dei parametri minimi previsti per le controversie di previdenza di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro (minimi in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore di scaglione dato che l'avviso di addebito risulta emesso per l'importo di 28.676,81 euro), senza fase di trattazione e/o istruttoria che non si è di fatto svolta, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico di , che è tenuto CP_1 alla loro rifusione in favore dell' Pt_1
Anche le spese di questo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del
2014, con le successive modifiche, con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello di pari valore per le medesime ragioni, senza fase di trattazione e/o istruttoria, che non si è svolta, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di , in favore CP_1 dell' Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di Pt_1 giudice del lavoro, n. 30, pubblicata il giorno 11/02/2022 e, per l'effetto, in riforma della stessa, rigetta il ricorso proposto da in data 6 novembre 2018 in opposizione all'avviso di addebito CP_1
375201400003001 23 000, notificato il 4 ottobre 2019, per omissioni contributive dell'importo di
28.676,81; condanna alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio in favore dell' che CP_1 Pt_1 liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi 3.290,00 €, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge e quanto a questo grado del giudizio in complessivi 3.473,00 €, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 16 dicembre 2025
La Presidente relatrice
AR LU SC
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa AR LU SC Presidente relatrice dott.ssa Daniela Coinu Consigliera dott. Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 203/2022 del Ruolo generale, promossa da in persona del Legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dagli avvocati AR
AI ED e AU RC in forza di procura generale alle liti conferita in data 21/07/2015, rep.
80974, rogito notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici Per_1 dell'Avvocatura dell'Ente
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], ivi res.te, elettivamente domiciliato in Oristano CP_1 presso lo studio legale dell'Avv. Carlo Tola in forza di procura speciale alle liti stesa in calce alla memoria difensiva
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: Voglia la Corte “in parziale riforma della sentenza n. 30/2022 resa inter partes Pt_1 dal Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, rigettare tutte le avverse domande e, per
l'effetto, previa declaratoria di legittimità della pretesa di creditoria oggetto del presente giudizio condannare l'appellato al pagamento a favore dell delle somme portate nell'avviso di addebito n. Pt_1
37520140000300123-000, ovvero di quelle risultanti comunque dovute all'esito del giudizio, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi sino al saldo, come per legge;
con vittoria di spese
e compensi afferenti entrambi i gravi”.
1 Per l'appellato: Voglia la Corte “rigettare l'appello avverso poiché infondato in fatto e in diritto per
i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Tola che dichiara di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 novembre 2018, , aveva proposto opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 37520140000300123-000, notificatogli il 4 ottobre 2018, con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di € 28.676,81 per omesso versamento di contributi fissi obbligatori nella gestione artigiani nel periodo da gennaio 1982 a dicembre 1997, oltre somme aggiuntive per omesso versamento, interessi e sanzioni, per dedurre che l' era decaduto dal potere Pt_1 di avvalersi dell'avviso di addebito per il recupero del credito contributivo a causa della scadenza del termine prescritto dall'art. 25, comma 1, del D. lgs. n. 46 del 1999, dato che avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il loro versamento (o, in caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, dalla data della loro conoscenza da parte degli enti impositori), con conseguente maturazione della decadenza nel caso di specie con riferimento a tutte le annualità richieste a titolo di contributi fissi.
Né, aveva proseguito l'opponente, poteva dirsi applicabile la previsione dell'art. 38, comma 12, del D.l.
n. 78 del 2010, che aveva stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non fossero applicabili ai contributi non versati ed agli accertamenti notificati dall'ente creditore dopo il 1° gennaio
2004, limitatamente al periodo compreso tra gennaio 2010 ed dicembre 2012, tra i quali non erano certamente compresi i contributi in contestazione nel presente procedimento, da cui la conseguente caducazione dell'azione nel suo caso intrapresa dall' per il recupero delle somme richieste. Pt_1
aveva inoltre eccepito la maturazione del termine quinquennale di prescrizione dei crediti CP_1 previdenziali domandati dall' introdotto dalla legge n. 335/1995, ma anche di quello decennale, Pt_1 perché i crediti erano riferiti al risalente periodo compreso dal 1982 al 1997 ed erano stati richiesti, per la prima volta, con il contestato avviso di addebito, notificato il 4 ottobre 2018, in assenza di atti interruttivi antecedenti alla notificazione dell'avviso di addebito opposto.
In ragione di tali premesse aveva, perciò, in via principale domandato l'annullamento dell'avviso CP_1 di addebito impugnato e l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di procedere al recupero Pt_1 delle somme richieste con l'atto opposto, con ogni conseguenza di legge o, in via subordinata, previo annullamento dell'avviso di addebito opposto, la rideterminazione delle somme ritenute eventualmente dovute.
*
L' si era costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa e rilevare che l'eccezione di Pt_1
2 decadenza, riguardando la ritualità formale del procedimento di riscossione ovvero del procedimento di verifica contributiva, ed afferendo quindi alle modalità del recupero contributivo, integrava a tutti gli effetti un'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi perciò nel termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 29 del D. lg. n. 46 del 1999, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, come peraltro affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui ove si contesti la ritualità formale della cartella o, dal 2010, dell'avviso di addebito, il rimedio processuale è costituito proprio dall'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie, quindi, poiché il ricorso risultava proposto in data 6 novembre 2018, oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito del 4 ottobre 2018, era evidente l'inammissibilità della censura.
In ogni caso, aveva proseguito l' anche laddove si fosse ritenuto illegittimo il procedimento di Pt_1 iscrizione a ruolo, il giudice avrebbe comunque dovuto accertare la fondatezza della pretesa nel merito e quindi l'obbligo di pagamento dei contributi pretesi, in linea con la dominante giurisprudenza anche di legittimità, che da tempo si era ormai consolidata nel senso che l'eventuale decadenza non avrebbe comunque impedito l'accertamento giudiziale del credito contributivo, tanto più alla luce delle conclusioni formulate dall' in punto di condanna di al pagamento delle somme Pt_1 CP_1 portate dall'avviso di addebito impugnato.
Avuto invece riguardo all'eccezione di prescrizione, aveva rilevato l' che anche tale doglianza Pt_1 risultava priva di pregio in quanto la notifica dell'avviso di addebito era stata preceduta da numerosi decreti ingiuntivi che, sin dal 1998, erano stati notificati alla controparte, ai quali non era seguita alcuna opposizione, con la conseguenza che erano tutti divenuti esecutivi e, posto che erano stati tutti seguiti dalla notificazione di diversi atti di precetto, erano idonei ad impedire la prescrizione dei crediti contributivi.
In ogni caso era poi intervenuto il D.L. n. 5 del 2009, convertito in legge n. 33 del 2009 che, all'art. 7 quater, comma 6, aveva disposto che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'art. 13, comma 6, della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione, di cui all'art. 3 del decreto legge 30.09.2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2.12.2005
n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni”, in ottemperanza al quale, ma anche al successivo disposto dall'art. 30 del dl 78 del 2010, l' aveva provveduto all'emissione Pt_1
e alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, così evitando il maturarsi della prescrizione, naturalmente decennale stante l'intervenuta incorporazione delle partite debitorie oggetto di
3 controversia nei titoli esecutivi richiamati.
Da ciò l'evidente legittimità della pretesa creditoria oggetto di causa, aveva concluso l' con Pt_1 conseguente rigetto delle domande proposte dalla parte opponente, che era tenuta al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito in contestazione o di quelle che fossero risultate dovute all'esito del giudizio, oltre somme aggiuntive ed interessi sino al saldo come per legge.
*
La causa, istruita con produzioni documentali, era stata decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 30/2022, pubblicata il giorno 11.02.2022, con la quale era stato accolto il ricorso in opposizione proposto da ed annullato l'avviso di addebito impugnato, con compensazione integrale CP_1 tra le parti delle spese processuali.
Più precisamente il Tribunale, dopo aver richiamato sia la disciplina dell'avviso di addebito, introdotta con il D.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 ed in particolare l'art. 30, comma 14, secondo cui all'avviso di addebito si applicano tutte le disposizioni concernenti la riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, ai sensi degli artt. 24 e seguenti del
D. lgs. n. 46 del 1999 con le successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per le disposizioni espressamente abrogate dalla norma, sia gli oneri probatori gravanti sull'ente impositore che, in quanto attore in senso sostanziale, era perciò tenuto a provare la fondatezza della pretesa creditoria azionata, pur escluso che fosse maturata la decadenza eccepita per una pluralità di motivi, aveva accolto l'opposizione perché aveva ritenuto che il credito fosse prescritto.
Nell'esaminare la questione della decadenza il Tribunale aveva infatti ritenuto che i crediti contributivi non solo fossero riferiti “ad un periodo antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del
1999, che disciplinava la riscossione di contributi previdenziali mediante l'iscrizione a ruolo, con la conseguenza che tale disposizione non può trovare applicazione a crediti sorti in epoca interiore”, ma anche che la doglianza fosse irrilevante in quanto “nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito si accerta l'esistenza del debito contributivo, a prescindere da eventuali vizi, preclusioni o decadenze intervenute nel procedimento di riscossione, secondo il principio generale dettato dall'articolo 7 della legge n. 533 del 1973, con la conseguenza che l'eventuale decadenza dell' dal diritto di procedere Pt_1 alla riscossione coattiva non preclude l'accertamento giudiziale del debito contributivo”.
Ciò premesso, il Tribunale era passato ad esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, che aveva ritenuto fondata rilevando che la avviso di addebito non aveva in alcun modo richiamato i decreti ingiuntivi invocati nella memoria difensiva, nemmeno sinteticamente e che non vi era quindi “alcun collegamento inequivoco tra i medesimi ed il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito”, ed aveva anche aggiunto “per tacere la considerazione che, laddove tale debito si riferisca effettivamente a quello derivante dai decreti ingiuntivi, l' non avrebbe avuto alcun Pt_1
4 bisogno di emettere un avviso di addebito, ben potendo procedere ad esecuzione forzata sulla base di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi”.
E, aveva concluso il Tribunale, “trattandosi di contributi previdenziali tanto risalenti (1982-1997) e non essendovi prova certa che gli atti interruttivi invocati dall si riferiscano inequivocabilmente Pt_1 ai decreti ingiuntivi, i medesimi devono essere ormai ritenuti prescritti” e la domanda “viene di conseguenza accolta, con annullamento dell'avviso di addebito opposto”.
Quanto alle spese del giudizio il Tribunale aveva ritenuto di poterle compensare per intero tra le parti in presenza di giusti motivi in considerazione “dell'effettiva sussistenza di un rilevante debito contributivo del nei confronti dell derivante dai quattro decreti ingiuntivi invocati dall'ente CP_1 Pt_1 resistente” e del fatto che “il ricorrente non ha contestato la fondatezza dell'obbligo contributivo, limitandosi a difese formali”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito . Pt_1 CP_1
*
Con un primo motivo di appello l' ha criticato la decisione del Tribunale di Oristano nella parte Pt_1 in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi azionati con l'avviso di addebito opposto, in
“violazione e falsa applicazione dell'art. 7 quater, comma 6, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33 e dell'art. 13, comma 6, della legge 23/12/1998, n. 448”.
L' ha, in particolare, rammentato che le pretese portate dall'avviso di addebito impugnato erano Pt_1 riferite agli anni di competenza dal 1982 al 1997 e che riguardavano contributi artigiani IVS fissi e contributi relativi al SSN omessi da controparte, ovvero crediti a suo tempo pretesi con distinti decreti ingiuntivi, tutti ritualmente notificati alla controparte e non opposti, fondati su attestazioni di credito al firma del direttore della sede di Oristano, costituenti prova scritta ex art. 635 c.p.c. Pt_1
Posto peraltro che, nel frattempo era intervenuta una nuova disciplina, costituita dal D.L. n. 5 del 2009, convertito in legge n. 33 del 2009, segnatamente dall'art. 7 quater, comma 6, con la quale il legislatore, al fine di rendere più efficaci le procedure di recupero coattivo dei crediti contributivi come quelli in contestazione, oggetto di cessione e non iscritti a ruolo secondo quanto previsto dalla l. n. 448 del 1998
(art. 13, comma 6), ne aveva affidato la riscossione agli agenti della riscossione, trattandosi di crediti contributivi vantati nei confronti di aziende con dipendenti e di lavoratori autonomi ed agricoli, non interessati da procedure concorsuali o da procedimenti giudiziari in corso, non era stato possibile in questo caso proseguire nell'attività di recupero in via ordinaria, bensì esclusivamente mediante l'attivazione nella riscossione coattiva a mezzo ruolo.
In ottemperanza, perciò, a tale previsione, e ad quella dell'art. 30 del DL 78/2010 citato, l'istituto aveva proceduto ad emettere e notificare l'avviso di addebito opposto, essendo quindi del tutto erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui “ben avrebbe potuto procedere ad esecuzione forzata sulla
5 base di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi”, avendo al contrario l' agito proprio “in conformità Pt_1 al chiaro dettato normativo sopra richiamato, dal quale non poteva certo discostarsi stante la preclusione ex lege, prevista in capo agli Enti previdenziali, della possibilità di avvalersi delle ordinarie azioni esecutive previste dal codice di procedura civile anche relativamente alle partite debitorie ancora in carico agli Uffici Legali articolati sul territorio nazionale”.
*
Con un secondo motivo di appello l' ha criticato la sentenza per avere dichiarato la prescrizione Pt_1 del credito portato nell'avviso di addebito, deducendo che la motivazione del Tribunale era frutto di
“omessa e/o superficiale disamina delle prove documentali offerte dall' . Pt_1
L'istituto, ha allegato l'appellante, aveva infatti documentato, già nei primi scritti difensivi, la rituale notificazione, sin dal 1988, di decreti ingiuntivi (e dei relativi atti di precetto) afferenti ai crediti contributivi, iscritti a ruolo ai sensi del citato D.L. n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009, vantati nei confronti dell'appellato quale artigiano iscritto nell'apposita gestione previdenziale e afferenti a contributi fissi IVS, entro il minimale di reddito, dovuti per gli anni dal 1982 al 1997 e a contributi per SSN dal 1982 al 1985, in origine pretesi sulla base delle attestazioni di credito del direttore dell' decreti mai opposti, e divenuti perciò definitivi, cui avevano fatto seguito numerosi Pt_1 atti di precetto ovvero testualmente (pag. 4 del ricorso in appello):
“- con decreto ingiuntivo n. 123/1988 dell'allora Pretore di Oristano, emesso in data 07/04/88, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. il 12/04/88, regolarmente notificato unitamente a pedissequo precetto in data 05/05/88, erano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/82 al 31/12/82. L'adempimento dell'obbligazione contributiva de qua veniva sollecitato con atti di precetto notificati in data 14/06/95, 24/05/03 e
02/07/12;
- con decreto ingiuntivo n. 274/1988 emesso in data 17/10/88 dalla Pretura di Oristano, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. il 19/10/88, regolarmente notificato unitamente a pedissequo precetto in data 26/10/88, erano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/83 al 31/12/85. Il pagamento di tali somme veniva sollecitato con atti di precetto notificati in data 25/10/95, 30/05/91, 21/09/93, 25/06/97, 24/05/03 e 02/07/12;
- con decreto ingiuntivo n. 212/1990 emesso in data 30/10/90 dalla Pretura di Oristano, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. in data 08/11/90, ritualmente notificato unitamente a pedissequo precetto l'1/12/90, erano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/85 al 31/12/89. Il pagamento di tali somme veniva ulteriormente sollecitato con atti di precetto notificati in data 29/04/91, 15/05/92, 26/03/97, 12/11/02, 24/05/03 e
02/07/12;
6 - con decreto ingiuntivo n. 331/92 emesso in data 13/10/92 dalla Pretura di Oristano, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. in data 14/10/92, ritualmente notificato unitamente a pedissequo precetto il 23/10/92, venivano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/86 al 31/12/90. Il pagamento di tali somme veniva ulteriormente sollecitato con atti di precetto notificati in data 24/06/95, 26/03/97, 12/11/02, 24/05/03 e 02/07/12;
- con decreto ingiuntivo n. 692/98 emesso in data 11/12/98 dalla Pretura di Oristano, dichiarato esecutivo e munito della formula prescritta dall'art. 654 c.p.c. il 16/12/98, ritualmente notificato unitamente a pedissequo precetto in data 07/01/99, venivano pretesi i contributi e le somme aggiuntive per il periodo di competenza dall'1/01/91 al 31/12/97. Il pagamento di tali somme veniva ulteriormente sollecitato con atti di precetto notificati in data 12/11/02, 24/05/03 e 02/07/12”.
A confutazione del lacunoso iter motivazionale sotteso alla sentenza oggetto di gravame, nella parte in cui il primo giudice aveva escluso che fosse provato un collegamento tra l'avviso di addebito ed i citati decreti ingiuntivi, l'istituto ha sottolineato come nel suddetto avviso vi fosse la precisa indicazione delle causali e dei periodi di competenza, esattamente coincidenti con quelli riportati nei provvedimenti monitori con la conseguenza che, in difetto di specifica contestazione circa la corrispondenza tra le partite debitorie portate dai decreti ingiuntivi prodotti e quelle oggetto dell'avviso di addebito impugnato, mai formulata da , la statuizione del primo giudice secondo cui non vi sarebbe “prova CP_1 certa che gli atti interruttivi invocati dall si riferiscano inequivocabilmente ai decreti ingiuntivi”, Pt_1 oltre che illogica e contraddittoria, posto che gli atti interruttivi della prescrizione nel caso di specie erano rappresentati proprio dai provvedimenti monitori a suo tempo ottenuti dall' , era proprio Pt_1
“smentita dalle prove documentali offerte dall' al fine di contrastare l'unica eccezione afferente Pt_1 il merito sollevata da controparte, tra l'altro del tutto genericamente, inerente, per l'appunto, la prescrizione della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito de quo” e non “il fondamento della pretesa creditoria avanzata dall' ed il relativo quantum”. Pt_1
L'appellato, quindi, ha aggiunto l' neppure nelle note conclusioni aveva addotto “qualsivoglia Pt_1 motivazione circa le ragioni della dubbia riferibilità del credito azionato con l'avviso di addebito opposto alla pretesa portata dai suddetti decreti ingiuntivi”, né aveva esplicitato “alcuno specifico riferimento ad importi e causali a suo dire “non chiaramente sovrapponibili” alle omissioni per cui è causa, con la conseguente asserita inidoneità dei suddetti provvedimenti monitori - tutti ritualmente notificati illo tempore e mai opposti - ad interrompere i termini prescrizionali, dando così modo all' di controdedurre sul punto”, benchè vi fosse “una piena coincidenza tra le causali e i periodi Pt_1 di competenza riportati nell'atto impositivo impugnato e nei decreti ingiuntivi inerenti, come dimostrato, contributi artigiani IVS fissi e contributi per il SSN, dovuti e non versati per gli anni 1982,
1983, 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e contributi per il SSN dal
7 1982, 1983, 1984, 1985”.
Ed infatti, a mero titolo esemplificativo, senza con ciò volere invertire l'onere probatorio gravante su controparte in ordine ai fatti costitutivi delle – generiche – eccezioni formulate, acriticamente recepite dal primo giudice, ha rilevato l'istituto, era sufficiente evidenziare che “con il decreto ingiuntivo n.
123/1988 è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di £. 2.154.092, di cui £. 831.696 a titolo di contributi artigiani fissi per l'anno 1982 e £.
1.322.396 per sanzioni maturate alla data del deposito del ricorso monitorio” e che “dal raffronto tra gli importi per sorte capitale indicati nell'avviso di addebito impugnato e quelli oggetto del suddetto provvedimento monitorio emerge la totale coincidenza degli stessi, laddove la somma di € 429,53, corrispondente all'importo in lire di
831.696 risulta pari alla somma delle quattro rate dei contributi IVS e dei contributi SSN per il 1982, come da DEGLI IMPORTI DOVUTI, pagg. 2, 3 e 4 dell'avviso di Parte_2 addebito impugnato”, oppure che “in ordine al decreto ingiuntivo n. 274/1988 con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di £. 7.083.857, di cui £.
3.470.940 a titolo di contributi artigiani fissi dovuti per il periodo di competenza dall'1/1/1983 al 31/12/1985 e £.
3.612.917 per sanzioni maturate alla data del deposito del ricorso monitorio”, dal raffronto “tra gli importi per sorte capitale indicati nell'avviso di addebito impugnato e quelli oggetto del suddetto provvedimento monitorio emerge la totale coincidenza degli stessi, laddove la somma di € 1.792,59, corrispondente all'importo in lire di 3.470.940, risulta pari alla somma delle quattro rate dei contributi IVS e dei contributi SSN per gli anni dal 1983 al 1985, come da DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI
IMPORTI DOVUTI, pagg. da 4 a 12 dell'avviso di addebito su cui si controverte”.
In sintesi, i contributi artigiani omessi per gli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, ha soggiunto l'appellante, erano stati originariamente pretesi con i decreti ingiuntivi non opposti, non rilevando affatto che gli stessi concernessero un arco temporale più ampio e, quindi, ulteriori crediti contributivi (1986, 1987 e 1988) pure iscritti a ruolo, ma estranei all'oggetto del presente giudizio, dovendosi piuttosto ribadire come l'avviso di addebito opposto contenesse la stessa pretesa creditoria azionata con i citati provvedimenti monitori, in relazione alla quale soltanto l' era gravato dall'onere di provare l'interruzione dei termini prescrizionali, Pt_1 peraltro assolto all'atto della costituzione in giudizio.
Ed al riguardo l' ha domandato che la Corte volesse autorizzare “la produzione dell'estratto Pt_1 concernente la situazione debitoria del all'attualità e dell'estratto di ruolo”, rilevando che CP_1
“trattandosi di mera integrazione documentale volta ad offrire una rappresentazione sintetica di quanto già emergente dal materiale probatorio in atti, o meglio, dal raffronto tra i provvedimenti monitori più volte citati e l'atto impositivo per cui è causa”, era possibile farne acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437 c.p.c., , tanto più applicabili nelle ipotesi in cui, come accaduto nel
8 caso di specie, non venisse “in considerazione una mera inerzia, ma la necessità di un approfondimento istruttorio in ordine alle allegazioni ed alle prove documentali ritualmente offerte dall' , perchè Pt_1 ispirati alla “esigenza della ricerca della "verità materiale" cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro”, nel quale le preclusioni trovano un contemperamento “nei poteri d'ufficio del giudice anche in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti (ex pluribus Cass. 27286/06, 2015/15043)”.
In definitiva, ha rilevato l'appellante, “alcun termine di prescrizione, naturalmente decennale stante
l'avvenuta incorporazione delle partite debitorie per cui è causa nei titoli esecutivi richiamati, può essere spirato nel caso di specie” e se il primo giudice avesse proceduto ad una attenta e critica disamina dei documenti offerti in comunicazione sarebbe giunto “ad una pronuncia del tutto differente”.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza oggetto di gravame da sostituirsi con “altra statuizione che dichiari la sussistenza della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto, confermandolo”, con decisione che, quanto alle spese, “dovrà riverberare i propri effetti anche sul regolamento delle spese di lite che, secondo il principio di soccombenza”, da porsi quindi a carico di controparte per entrambi i gradi del giudizio.
L'istituto ha infine evidenziato la correttezza della sentenza in merito alla statuizione “sulla decadenza ex art. 24 Dls 46/99”, comunque espressamente reiterando, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese già svolte in merito nel giudizio di primo grado.
*
si è difeso ribadendo l'insufficienza della documentazione prodotta dall' CP_1 Pt_1 unitamente alla comparsa di costituzione a giustificare il rigetto dell'eccezione di prescrizione ritualmente formulata nel giudizio di primo grado, attesa l'impossibilità di ricollegare in maniera chiara,
e senza possibilità di errore, i decreti ingiuntivi e gli atti di precetto alla pretesa contributiva vantata nel generico avviso di addebito ed infatti in tal senso era significativo il tentativo dell'appellante di introdurre nuovi documenti in fase di impugnazione, benché fossero maturate le relative preclusioni istruttorie, a nulla valendo invocare gli artt. 421 e 437 c.p.c., dato che la documentazione che l' Pt_1 avrebbe voluto far acquisire agli atti del procedimento, evidentemente in suo possesso da anni, avrebbe dovuto essere depositata nel giudizio di primo grado entro il termine previsto dall'art. 416 c.p.c., mentre ciò non era avvenuto.
La sentenza di primo grado era, quindi, sul punto corretta ed esente da vizi.
Né rispondeva a verità che l'appellato non avesse, nel giudizio di primo grado, contestato la
9 corrispondenza tra le partite debitorie portate nei decreti ingiuntivi prodotti e quelle oggetto dell'avviso di addebito impugnato, deponendo in senso contrario il contenuto del verbale dell'udienza di 14 giugno
2019, ove vi era una specifica contestazione in tal senso, reiterata anche con le note autorizzate depositate nel mese di settembre 2019, con il verbale dell'udienza del 19 febbraio 2021 e con le note conclusionali del mese di febbraio 2022, con le quali si era anche evidenziata la duplicazione dei titoli esecutivi già in possesso dell' in maniera illegittima e del tutto ingiustificata, dato che l'istituto Pt_1 avrebbe potuto agire in forza dei titoli definitivi già ottenuti, anziché crearne uno nuovo, idoneo ad acquistare efficacia esecutiva anch'esso, in violazione del giudicato e del divieto di ne bis in idem.
L'appellato ha poi ribadito la decadenza maturata ad ogni effetto di legge, che aveva determinato la caducazione della possibilità di recupero del credito con il sistema di iscrizione al ruolo, essendo applicabile l'art. 25 invocato pur a fronte di crediti contributivi sorti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del 1999, dato che la relativa disciplina era applicabile al recupero di tutti i crediti, avviato o comunque eseguito in epoca successiva alla sua entrata in vigore e, quindi, vista la decadenza maturata e l'impossibilità di agire con il sistema di esazione di cui al D.lg. n. 46/1999, l' Pt_1 non aveva alcun interesse ad un accertamento del credito nelle vie ordinarie, già in passato percorse.
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Prima di esaminare i motivi di appello va, peraltro, premesso che, posto che l' sul punto soltanto Pt_1 vittorioso, ha reiterato le difese già formulate nel giudizio di primo grado in merito alla decadenza eccepita da in quanto l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta tardivamente, cioè oltre il termine CP_1 previsto dall'art. 25 del D. lgs. 46/1999 - e così ha fatto , sul punto soltanto soccombente e per il CP_1 resto vittorioso - il collegio ritiene di dover precisare che tale eccezione di decadenza per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi è inammissibile, come correttamente eccepito dall' e di dover perciò confermare la statuizione del primo giudice sul punto, seppure con la diversa Pt_1 ma dirimente ed assorbente motivazione che, anche ammesso che la norma invocata dall'opponente possa trovare applicazione ai crediti di specie, circostanza questa esclusa dal primo giudice, ricorrerebbe comunque una decadenza di natura meramente processuale e non sostanziale dell'ente impositore dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, da cui discenderebbe soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo stragiudiziale e che si tradurrebbe perciò in un vizio formale della procedura di riscossione (sulla natura di decadenza processuale cfr. Cass. n. 27726/2019).
Traducendosi, quindi, in un vizio formale della procedura di riscossione, tale vizio avrebbe dovuto essere contestato entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impositivo, cioè
l'avviso di addebito qui notificato il 4 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato
10 depositato ben oltre tale termine ovvero in data 6 novembre 2018.
Ed in ogni caso, come già sottolineato dal primo giudice, peraltro in linea con una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dell'esistenza o meno di tale decadenza sarebbe irrilevante dato che non esimerebbe comunque la Corte dalla valutazione della pretesa contributiva nel merito
(cfr. Cass. n. 3486/2016).
*
Ciò premesso, le censure avanzate dall' con i due motivi di appello sono fondate. Pt_1
Quanto al primo motivo di appello, il collegio non può condividere l'affermazione del primo giudice
“per tacere la considerazione che, laddove tale debito si riferisca effettivamente a quello derivante dai decreti ingiuntivi, l' non avrebbe avuto alcun bisogno di emettere un avviso di addebito, ben Pt_1 potendo procedere ad esecuzione forzata sulla base dei decreti ingiuntivi divenuti esecutivi”, che sottintende una formulazione in maniera illegittima della pretesa contributiva dell' perché Pt_1 destinata a duplicare i titoli esecutivi già in possesso dell' in conformità a quanto lamentato Pt_1 dall'opponente nella prima defesa utile, con la quale aveva rilevato che gli atti di precetto e i CP_1 decreti ingiuntivi, anche qualora fossero risultati correlabili alla pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito opposto, avrebbero comunque integrato una non consentita duplicazione dei titoli esecutivi ed una violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, rilevabili anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Qualora il collegio dovesse, infatti, ritenere che l' abbia provato che i crediti contributivi Pt_1 rivendicati con l'avviso di addebito opposto sono gli stessi di quelli portati nei cinque decreti ingiuntivi a suo tempo ottenuti a scapito di , divenuti esecutivi perché dal medesimo non opposti - e così di CP_1 seguito si dirà - da ciò discenderebbe la conseguenza che l'istituto ben potesse iscrivere a ruolo tali crediti già oggetto dei citati decreti ingiuntivi, senza incorrere affatto in una duplicazione di titoli e in una violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, avendo d'altronde agito in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 quater, comma 6, del D.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, che recita “la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi
e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, da leggersi in uno all'art. 13, comma 6, della legge n. 448 del 1998 e all'art. 30 del DL n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, come correttamente sostenuto dall' Pt_1
La Suprema Corte, in ipotesi analoghe a quella di specie, in cui si era posta la domanda se vi fosse la
11 facoltà dell'ente impositore di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1999, ai fini dell'emanazione della relativa cartella esattoriale (dal 2010 sostituita per l' dall'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30 del DL n. 78 del 2010, convertito con Pt_1 modificazioni dalla legge n. 122 del 2010), ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, ha precisato che “il principio del ne bis in idem impedisce che un accertamento giudiziale definitivo (e tale è anche il decreto emanato all'esito di procedimento monitorio, costituente, se non opposto, giudicato sostanziale sulla pretesa creditoria: vedi per tutte Cass. 6 settembre 2007, n. 18725), possa essere comunque messo in discussione in un successivo giudizio”, rilevando però che a tale principio si era riferita erroneamente in quello specifico caso, del tutto analogo a quello di , la CP_1 sentenza impugnata.
E ciò in quanto si trattava “di principio non pertinente alla fattispecie, atteso che, come già affermato da questa Corte in fattispecie analoga (Cass. sentenza n. 10991 del 2008)” l'ente (l'Inail in quel caso)
“non ha chiesto un nuovo accertamento giudiziale, ma ha avviato la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale e nessuna norma impedisce tale scelta all'ente previdenziale, ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale (così Cass. 25024/2011).
E tale orientamento, che il collegio condivide perché frutto di una corretta ricostruzione dei principi che governano la fattispecie esaminata e della normativa di riferimento, la Suprema Corte ha poi ribadito con l'ordinanza n. 4806/2019, correttamente valorizzando la circostanza che con l'iscrizione a ruolo l'ente impositore, che pure abbia già ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, sceglie una delle possibili modalità per riscuotere il proprio credito, e non ha di certo formulato una richiesta di un nuovo accertamento giudiziale, più semplicemente dando avvio alla procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo e con emanazione della relativa cartella (dal 2010 per l' avviso di Pt_1 addebito), scelta non preclusa da alcuna norma, ancorchè l'ente abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, e certamente non implicante le sanzioni invocate da caso sul piano della validità CP_1 dell'avviso di addebito qui contestato.
L' ha, quindi, legittimamente fatto ricorso all'avviso di addebito qui opposto, con il quale ha scelto Pt_1 una modalità non per ottenere un nuovo accertamento giudiziale del credito rispetto a quello già ottenuto a suo tempo nelle vie ordinarie con i decreti ingiuntivi non opposti, ma per riscuotere il proprio credito, modalità resa legittima dal citato art. 7 quater, comma 6, dando avvio alla procedura di riscossione nei termini stabiliti dalla sopra citata normativa, con emanazione, cioè, del relativo avviso di addebito, e da ciò discende la fondatezza del motivo di appello in proposito formulato.
*
Quanto al secondo motivo di appello va premesso che lo stesso attiene alla prescrizione dei crediti
12 contributivi oggetto del contestato avviso di addebito, dichiarata dal primo giudice sul presupposto che l'avviso di addebito non avesse in alcun modo richiamato, nemmeno sinteticamente, i decreti ingiuntivi invocati nella memoria difensiva dall' quindi escludendo che vi fosse un collegamento inequivoco Pt_1 tra tali decreti ingiuntivi ed il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito, trattandosi di crediti contributivi risalenti al periodo 1982-1997 a fronte dei quali l'unico atto interruttivo che poteva essere ai medesimi, inequivocabilmente, riferito era l'avviso di addebito notificato il 4 ottobre 2018, ben oltre il termine quinquennale, ma anche decennale di prescrizione.
In proposito appare opportuno, in primo luogo, ricordare che , in esito nella prima udienza utile CP_1
(cfr. verbale dell'udienza del 14 giugno 2019), aveva contestato, secondo il collegio genericamente, che i decreti ingiuntivi fossero stati richiesti in merito alla stessa pretesa contributiva poi portata nell'avviso di addebito, rilevando che l' avrebbe dovuto documentare la circostanza in maniera Pt_1 analitica, dal momento che dai documenti prodotti e dalle circostanze allegate non emergeva una piena sovrapponibilità tra l'imposizione contributiva di cui all'avviso di addebito e quella dei decreti ingiuntivi e così aveva proseguito nelle successive difese, come si legge nel verbale dell'udienza del
19 febbraio 2021 e nelle note autorizzate depositate il 27 settembre 2019 ed il 1 febbraio 2022, atti nei quali aveva ribadito che i documenti offerti da controparte non potevano dispiegare efficacia interruttiva della prescrizione eccepita, dato che la medesima presupponeva che l'atto fosse riferito, senza possibilità di errore, al credito azionato, cosa che i decreti ingiuntivi ed i precetti offerti dall' Pt_1 non dimostravano, non essendo riconducibili alle somme indicate nell'avviso di addebito ove non vi era riferimento a titoli esecutivi o ad atti pregressi, aggiungendo che comunque si trattava di atti mai ricevuti da . CP_1
E così ha ribattuto nel giudizio di appello ove, costituendosi in giudizio, ha sottolineato – sempre genericamente a dire il vero - come la documentazione prodotta dall' unitamente alla comparsa di Pt_1 costituzione non fosse affatto sufficiente a giustificare il rigetto dell'eccezione di prescrizione ritualmente formulata in giudizio, attesa “l'impossibilità di ricollegare in maniera chiara, e senza possibilità di errore, i decreti ingiuntivi e gli atti di precetto notificati a alla pretesa contributiva CP_1 contenuta nel generico avviso di addebito”, che nessun riferimento a tali atti pregressi conteneva, senza mai dedurre nello specifico in ragione di quali circostanze, a fronte di atti che gli erano stati tutti regolarmente notificati, come documentato dall' non avesse concretamente potuto verificare la Pt_1 coincidenza delle due pretese, bènche le stesse fossero chiaramente individuate nei documenti depositati e negli atti notificatigli nel tempo, fino all'avviso di addebito opposto, con specificazione della medesima causale posta a fondamento del credito contributivo, seppure non riferita nell'AVA emesso ai decreti ingiuntivi, al medesimo periodo di omissione contributiva e negli importi quantificati, che risultano pure coincidenti come di seguito si dirà.
13 Con il deposito del ricorso contenente l'opposizione ad avviso di addebito, infatti, si instaura tra le parti un ordinario giudizio di cognizione, in cui l' riveste la posizione di attore in senso sostanziale Pt_1
e l'opponente la posizione di convenuto in senso sostanziale.
E questa Corte ha già più volte affermato che nel giudizio così instaurato, che ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno degli obblighi contributivi portati nell'avviso di addebito impugnato, il thema decidendum si forma, sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel procedimento giudiziale instaurato con l'opposizione, secondo la nota circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., circolarità che, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito, quali il presente, considerata la posizione di convenuto in senso sostanziale rivestita dall'opponente, consente e impone a quest'ultimo, stabilendo, contestualmente, a carico del medesimo, il correlativo onere, di prendere posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nella prima udienza di trattazione della causa ex art. 420 c.p.c. (si vedano, sul punto, Cass. 31704/2019 e Cass. 17604/2020, ma anche il precedente di questa corte, di cui alla sentenza n. 237/2025, relatore Coinu), che è ciò che non ha CP_1 specificamente fatto in questo caso in cui si è limitato appunto, come sopra precisato, ad una generica contestazione in merito alla difficoltà di verificare la “piena sovrapponibilità” tra i crediti di portati nei decreti ingiuntivi e nei precetti ricevuti e quelli oggetto dell'avviso di addebito opposto, senza circostanziare tale affermazione con un attenta ricostruzione delle ragioni di credito sottese agli atti ricevuti nel tempo, che non ha opportunamente spiegato nella loro causale con riferimento ai decreti ingiuntivi, con l'evidente fine di beneficiare non solo di vizi formali, ma anche dell'eccepita prescrizione, in assenza peraltro di contestazioni in merito alla debenza della contribuzione per il periodo rivendicato, che non ha mai mosso neppure con riferimento ai decreti ingiuntivi non opposti e perciò divenuti esecutivi.
Va, altresì, preliminarmente ricordato che la Suprema Corte, in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, con orientamento ormai consolidato, va da tempo affermando che “ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall' (o procedure iniziate nel Pt_1 rispetto della previgente normativa), anteriormente al 31 dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dall'andata di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione” (cfr., tra le tante, Cass. n. 13831/2015, n. 24946/2015 e n. 5820/2021).
14 E ciò tanto più nel caso di specie, in cui qualora venisse ravvisato un collegamento tra i crediti portati nei decreti ingiuntivi emessi e notificati al contribuente, dal medesimo non oppositi e quindi definitivi ed esecutivi, seguiti poi da successivi atti di precetto e quelli oggetto dell'avviso di addebito impugnato, varrebbe il principio di diritto secondo cui “con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art.
2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”, che è appunto decennale (cfr. Cass.
4676/2023 ma anche le precedenti conformi).
Ciò premesso ritiene il collegio che il primo giudice non abbia correttamente valutato la articolata prova documentale offerta fin dalla costituzione in giudizio dall' che ritiene al contrario idonea ad Pt_1 attestare la sovrapponibilità tra i crediti portati nei decreti ingiuntivi a suo tempo notificati al contribuente e dal medesimo non opposti, come nei relativi atti di precetto e quelli rivendicati per gli anni dal 1982 al 1997 per la gestione artigiani e per il SSN oggetto dell'avviso di addebito qui contestato e che non abbia neppure adeguatamente valutato la sopra indicata circolarità degli oneri probatori, che avrebbero dovuto portare a prendere una specifica posizione sui documenti CP_1 attestanti il proprio credito al fine di dimostrarne la asserita non coincidenza.
L' ha infatti documentato di avere notificato ad cinque decreti ingiuntivi ed una Pt_1 CP_1 serie di atti di precetto, intervenuti negli anni dal 5 maggio 1988 e fino al 2 luglio 2012, circostanza questa peraltro non più dal medesimo contestata (in tal senso la memoria di costituzione in appello in cui non sono contenute contestazioni in merito all'avvenuta ricezione di tali atti, ed è anzi riconosciuto che gli stessi siano stati notificati, come si evince dal secondo capoverso alla pagina 2 in cui viene solo ribadita l'impossibilità di ricollegare in maniera chiara “i decreti ingiuntivi e gli atti di precetto notificati al Sig. alla pretesa contributiva contenuta nel generico avviso di addebito”). CP_1
In ogni caso, le produzioni dell' attestano la regolare notifica di tutti i decreti ingiuntivi e dei Pt_1 successivi atti di precetto.
Il primo decreto ingiuntivo n. 123 del 1988, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio a dicembre 1982, dichiarato esecutivo il 12 aprile 1988, risulta notificato, con il relativo precetto, a in data 5 maggio 1988 “a mani proprie”, con interruzione quindi del termine di CP_1 prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di un secondo atto di precetto (ricevuto da il 14 giugno 1995 “a mani della moglie convivente”), CP_1
15 e in data 24 maggio 2003 e 2 luglio 2012, entro i decenni successivi, altri due atti di precetto, il primo notificato nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Il secondo decreto ingiuntivo n. 274 del 1988, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio
1983 a dicembre 1985, dichiarato esecutivo il 19 ottobre 1988, risulta notificato, con il relativo precetto,
“a mani della moglie convivente” di in data 26 ottobre 1988, con interruzione quindi CP_1 del termine di prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di un secondo atto di precetto (ricevuto dalla “figlia convivente ”, il 25 Parte_3 ottobre 1995), preceduto e seguito dalla notifica di altri cinque atti di precetto in data 30 maggio 1991
(“a mani della figlia Daniela, capace convivente, che ne cura la consegna”), in data 21 settembre 1993
(“alla moglie convivente che ne cura la consegna”), in data 25 giugno 1997 (“a mani proprie”), e in data 24 maggio 2003 e in data 2 luglio 2012, nel rispetto dei decenni successivi, anche di altri due atti di precetto, il primo notificato nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140 c.pc., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Il terzo decreto ingiuntivo n. 212 del 1990, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio
1985 a dicembre 1989, dichiarato esecutivo il giorno 8 novembre 1990, risulta notificato, con il relativo precetto, a “a mani della moglie convivente” in data 1 dicembre 1990, con interruzione CP_1 quindi del termine di prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di altri sei atti di precetto, rispettivamente in data 29 aprile 1991 (“a mani della figlia Daniela, capace convivente, che ne cura la consegna”), 15 maggio 1992 (“alla moglie convivente che ne cura la consegna”), 26 marzo 1997 (“alla moglie convivente che ne cura la consegna”), 12 novembre 2002, 24 maggio 2003 e 2 luglio 2012, nel rispetto dei decenni successivi, questi ultimi tre notificati, il primo ed il secondo nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata, ed atto non ritirato ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140 c.pc., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Il quarto decreto ingiuntivo n. 331 del 1992, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio
1986 a dicembre 1990, dichiarato esecutivo il 14 ottobre 1992, risulta notificato, con il relativo precetto,
“a mani proprie” ad in data 23 ottobre 1992, con interruzione quindi del termine di CP_1 prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di la notifica di altri cinque atti di precetto, rispettivamente in data 24 giugno 1995 (“a mani della figlia convivente ”), 26 marzo 1997 (“alla moglie convivente che ne cura la consegna”), Persona_2
12 novembre 2002, 24 maggio 2003 e 2 luglio 2012, nel rispetto dei decenni successivi, questi ultimi
16 tre notificati, il primo ed il secondo nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata, ed atto non ritirato ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140
c.pc., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Il quinto decreto ingiuntivo n. 692 del 1998, riferito ad omissioni contributive artigiani da gennaio
1991 a dicembre 1997, dichiarato esecutivo il 16 dicembre 1998, risulta notificato, con il relativo precetto, a in data 7 gennaio 1999 “a mani della conv. figlia , tq., che CP_1 Persona_3 ne cura la consegna”, con interruzione quindi del termine di prescrizione, decennale per quanto già sopra detto, cui entro il successivo decennio è seguita la notifica di altri tre atti di precetto in data 12 novembre 2002, 24 maggio 2003 e 2 luglio 2012, nel rispetto dei decenni successivi, notificati, il primo ed il secondo nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata, ed atto non ritirato ed il secondo sempre con la procedura di cui all'art. 140 c.pc., con raccomandata da lui ricevuta e sottoscritta personalmente il 2 luglio 2012.
Si tratta, quindi di atti riferiti ad omissioni contributive artigiani dal 1982 al 1997 in merito alle quali la prescrizione risulta puntualmente interrotta almeno fino al 2022 e ciò a seguito della notifica dei citati precetti susseguitisi nel tempo, e da ultimo, per tutti i decreti ingiuntivi, dell'ultimo precetto in data 2 luglio 2012 dal quale ha avuto inizio il decorso di un altro termine decennale, fino al 2 luglio
2022.
Ed a tali atti ha fatto seguito la notifica, il 4 ottobre 2018, dell'avviso di addebito in contestazione in questo giudizio che, se correttamente letto dal primo giudice, avrebbe consentito al Tribunale di rilevare una evidente e quasi piena coincidenza tra le causali ed i periodi di competenza riportati in tale atto e le causali ed i periodi di cui ai decreti ingiuntivi, riferiti anch'essi a contributi artigiani dovuti e non versati per gli anni dal 1982 al 1997.
E ciò tanto più se il primo giudice avesse considerato, come avrebbe dovuto, nella lettura di tali atti la citata circolarità degli oneri probatori, e valorizzato quindi l'assenza di specifiche contestazioni da parte di , che ben conosceva le ragioni di credito portate nei decreti ingiuntivi emessi a suo carico, CP_1 che non aveva neppure opposto, facendo diventare l'accertamento ai medesimi sotteso definitivo ed esecutivo e che poteva, quindi, porre a confronto nel dettaglio con quelle portate nell'avviso di addebito opposto, almeno per spiegare nello specifico per quali (eventualmente differenti) omissioni a suo tempo l' avesse fatto ricorso al giudizio monitorio e, quindi, l'esistenza di altri debiti contributivi nei Pt_1 confronti dell' tali da generargli l'invocata confusione. Pt_1
, nell'ottica della circolarità degli oneri probatori sopra richiamata, avrebbe dovuto precisare, a CP_1 fronte delle dettagliate somme portate nell'avviso di addebito, delle relative e specificate causali e dei periodi nel medesimo indicati, alla luce delle difese formulate dall' in che cosa si fosse concretata Pt_1 la non piena sovrapponibilità dei due crediti rivendicati nel tempo e quali discordanze vi fossero, tali
17 da impedirgli di comprendere e ricollegare all'avviso di addebito i crediti già richiesti con i decreti ingiuntivi a lui ben noti da tempo.
E depone in tal senso anche la piena coincidenza degli importi richiesti a titolo di omissioni contributive che, senza considerare le sanzioni, risultano calcolati nel decreto ingiuntivo n. 123 del 1988, per l'anno
1982, nel capitale contributivo omesso di £ 831.696 (oltre sanzioni, per un totale di £ 2.154.092), in euro pari a 429,53 euro e nell'avviso di addebito, per il medesimo anno 1982, avuto riguardo alle quattro rate omesse, da gennaio a dicembre, nel capitale contributivo omesso di 429,53 euro, somma che si ottiene sommando i contributi fissi IVS (77,75 euro per tre rate e 77,76 per una rata) e quelli
SSN (29,63 euro per rata) indicati nell'avviso di addebito per le quattro rate (pagg. 2/4), così come sono pienamente sovrapponibili gli importi richiesti a titolo di omissioni contributive, calcolati nel decreto ingiuntivo n. 274 del 1988 in misura di £ 3.470.940 (in euro 1729,6) per gli anni 1983-1985 e nell'avviso di addebito, con il quale risulta richiesto il medesimo importo in euro per le quattro rate a tali anni riferibili, che si ottiene sommando i contributi fissi IVS (per ciascuna delle quattro rate nel
1983 euro 98,19, nel 1984 euro 110,79 e nel 1985 euro 122,03) e SSN (per ciascuna rata nel 1983 euro
33,17, nel 1984 euro 40,31 e nel 1985 euro 43,65), il cui totale è appunto quello di 1.729,6 euro.
Vi è poi coincidenza tra gli importi portati nel decreto ingiuntivo n. 692 del 1998, con il quale sono stati richiesti contributi fissi per assicurazione artigiani, riferiti al periodo da gennaio 1991 a dicembre
1997, quantificati in £. 19.380.817 (circa 10.000 euro) e quelli per i medesimi anni rivendicati nell'avviso di addebito, giungendosi alla medesima cifra se si sommano gli importi indicati per tali annualità, e per ciascuna rata, nell'avviso di addebito quali contributi IVS fissi, dalla pagina 17 alla pagina 28.
Quanto ai decreti ingiuntivi n. 212 del 1990 e n. 331 del 1992, riferiti il primo agli anni dal 1985 al
1989 e il secondo agli anni dal 1986 al 1990, richiesti per somme superiori a quelle portate, per il medesimo arco temporale, nell'avviso di addebito opposto, gli scostamenti si spiegano agevolmente se si considera che, come reso evidente dalla lettura nel dettaglio dell'avviso di addebito, l' non risulta Pt_1 avere mai richiesto con tale atto alcuna somma per gli anni 1986, 1987 e 1988 (la pretesa contributiva
è riferita fino a pagina 13 agli anni 1982-1985 e da pag. 13 in poi agli anni 1989-1997), già di per sé sufficiente a far comprendere la sovrapponibilità quasi totale delle ragioni di credito azionate dall' Pt_1 prima con i decreti ingiuntivi e poi con l'avviso di addebito, per la ragione, poi meglio spiegata dall'istituto nel giudizio di appello, dove ha precisato che si trattava di crediti contributivi estranei all'oggetto del presente giudizio, domandando di documentare la circostanza con la produzione dell'estratto di ruolo e dell'estratto concernente all'attualità la situazione debitoria di , quale CP_1 integrazione documentale volta ad offrire una rappresentazione sintetica di quanto già documentato nel giudizio di primo grado con il materiale probatorio prodotto ed in particolare reso evidente dal raffronto
18 tra i provvedimenti monitori e l'atto impositivo oggetto di causa, invocando in proposito l'esercizio dei poteri d'ufficio propri del giudice del lavoro come previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
E benchè il quadro probatorio delineatosi già nel giudizio di primo grado potesse dirsi adeguatamente esaustivo, alla luce delle produzioni documentali effettuati dall' il cui esame nel dettaglio sembra Pt_1 avere del tutto omesso il primo giudice, quanto a tali documenti prodotti dall' con il ricorso in Pt_1 appello, osserva il collegio che si tratta in ogni caso di documenti che il Collegio ritiene di poter comunque acquisire d'ufficio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto necessari per rafforzare il quadro probatorio offerto dall'istituto, a sostegno di una corretta decisione, ad integrazione delle ragioni delle discordanze rilevate tra le somme superiori richieste con i decreti ingiuntivi n. 212/1990 e 331/1992, già peraltro documentate nel giudizio di primo grado e quelle inferiori portate nell'avviso qui impugnato.
Tali discordanze erano, infatti, già verificabili attraverso il raffronto tra i decreti ingiuntivi notificati a per importi superiori, perché comprensivi degli anni 1986, 1987 e 1988, come noto a e CP_1 CP_1 avviso di addebito emesso per importi inferiori, evidentemente frutto dell'esclusione di alcune annualità, segnatamente 1986, 1987 e 1988, nell'avviso non incluse, di cui l'istituto non aveva compiutamente spiegato le ragioni, poi meglio precisate nel giudizio di appello rilevando che si trattava di crediti contributivi estranei al presente giudizio, documentando la circostanza con la produzione del dettaglio degli ruoli per gli anni fino al 2001, dai quali emerge chiaramente come le omissioni contributive qui rilevate erano riferite solo ad anni dal 1982 al 1985 e dal 1989 al 1997.
E si tratta acquisizione tanto più legittima in assenza di specifiche deduzioni da parte del contribuente che, come già sopra detto, non ha ritenuto di dover spiegare alcunché in merito alla propria situazione contributiva negli anni dal 1982 al 1997, né ha allegato l'esistenza di debiti contributivi diversi da quelli portati nell'avviso di addebito in quel periodo in modo da spiegare quali fossero le differenti ragioni di credito azionate dall' con i decreti ingiuntivi, che peraltro a suo tempo aveva addirittura Pt_1 rinunziato a contestare, determinandone l'esecutività, e le ragioni della sostenuta confusione e non sovrapponibilità dei due atti, nonostante la coincidenza delle causali, dei periodi e per la gran parte dei periodi anche degli importi richiesti, appellandosi invece, genericamente, ad una pretesa discordanza,
o meglio non “piena sovrapponibilità” dei due atti.
Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, infatti, la Suprema
Corte, con principio ormai consolidato, va da tempo affermando che “stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti contestazione,
19 sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (Cass. n. 24544 del 2013 e n. 6753 del 2012), come avvenuto nel caso di specie in merito alle citate integrazioni documentali, che hanno meglio chiarito quanto già emergeva da un dettagliato raffronto, cui non ha evidentemente proceduto il primo giudice, tra decreti ingiuntivi esecutivi con relativi precetti e avviso di addebito e con gli importi per gli stessi periodi nei medesimi indicati, effettuate dell' in questo grado del giudizio, ad Pt_1 integrazione dei documenti già prodotti in primo grado, che comunque attestavano già l'esclusione dei contributi, inclusi nei decreti ingiuntivi, degli anni dal 1986 al 1988, e quindi necessari a completamento dell'accertamento della verità materiale.
Vi era, quindi, nei documenti prodotti dall' un principio di prova, di cui i motivi di appello hanno Pt_1 reso necessaria l'approfondimento, in conformità ai principi di diritto sopra delineati, la cui applicazione compete al giudice.
Né rileva, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, a fronte della coincidenza pressochè totale dei crediti portati nei decreti ingiuntivi divenuti esecutivi e nell'avviso di addebito opposto, per comunanza di causale (contributi artigiani), di periodi temporali (1982-1997) ed importi richiesti come già sopra rilevato, in assenza di alternative spiegazioni da parte del contribuente in merito alle ragioni delle omissioni contributive portate nei decreti ingiuntivi da lui mai contestati, la circostanza, ritenuta invece dirimente dal primo giudice, che il decreto ingiuntivo non contenesse riferimento ad atti pregressi e quindi ai decreti ingiuntivi che lo avevano preceduto e agli atti di precetto notificati al contribuente, che è frutto di un non condivisibile approccio formalistico, oltre che di un non adeguato esame del contenuto dei diversi atti emessi nel tempo dall' compreso l'avviso di addebito, in realtà Pt_1 pressoché sovrapponibile e della insussistenza di altre ragioni di credito dell' nei confronti di Pt_1
, dal medesimo neppure genericamente ipotizzate e tali da offrire una adeguata CP_1 spiegazione, alternativa, del contenuto dei decreti ingiuntivi a suo tempo non opposti.
E deve pure escludersi che sia ravvisabile quella pretesa confusione allegata dal contribuente, perché con alcuni decreti ingiuntivi sarebbero stati richiesti contributi artigiani per periodi quasi integralmente coincidenti (decreti ingiuntivi n. 212/1990 per gli anni 1985-1989 e n. 331/1992 per gli anni 1986-
1990), se si considera che tali decreti ingiuntivi non erano stati da lui opposti, segno evidente che aveva compreso le ragioni di credito ai medesimi sottese e non aveva all'epoca rilevato le dedotte sovrapposizioni, trattandosi peraltro di confusione che, con una attenta valutazione dei periodi richiesti con l'avviso di addebito, ben poteva essere superata, considerando l'omessa rivendicazione con tale ultimo atto degli anni 1986, 1987 e 1988, a giustificazione dei minori importi richiesti.
In conclusione, sulla scorta delle sopra riportate argomentazioni, dovendosi ritenere fondati i due motivi di censura formulati dall' in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza Pt_1
20 impugnata, l'opposizione proposta da deve essere rigettata e l'avviso di addebito CP_1 contestato deve essere confermato.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, dalla riforma della sentenza impugnata, e dalla ritenuta esistenza di un rilevante debito contributivo di nei confronti dell' che non consente CP_1 Pt_1 di ravvisare la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, discende anche la necessaria riforma della statuizione sulle spese che, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55 del 2014, con le successive modifiche, con applicazione dei parametri minimi previsti per le controversie di previdenza di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro (minimi in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore di scaglione dato che l'avviso di addebito risulta emesso per l'importo di 28.676,81 euro), senza fase di trattazione e/o istruttoria che non si è di fatto svolta, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico di , che è tenuto CP_1 alla loro rifusione in favore dell' Pt_1
Anche le spese di questo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del
2014, con le successive modifiche, con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello di pari valore per le medesime ragioni, senza fase di trattazione e/o istruttoria, che non si è svolta, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di , in favore CP_1 dell' Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di Pt_1 giudice del lavoro, n. 30, pubblicata il giorno 11/02/2022 e, per l'effetto, in riforma della stessa, rigetta il ricorso proposto da in data 6 novembre 2018 in opposizione all'avviso di addebito CP_1
375201400003001 23 000, notificato il 4 ottobre 2019, per omissioni contributive dell'importo di
28.676,81; condanna alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio in favore dell' che CP_1 Pt_1 liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi 3.290,00 €, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge e quanto a questo grado del giudizio in complessivi 3.473,00 €, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 16 dicembre 2025
La Presidente relatrice
AR LU SC
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