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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7291/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il 1agosto 1972 in Senegal con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPOSETTI STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 [...]
in data 28 novembre 2002 in Senegal (EE) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Per_1 di procedere alla annotazione della sentenza.
- Confermare le condizioni assunte con la sentenza di separazione n. 2519/23 del 13 novembre 2023 emessa dal Tribunale di Monza.
- Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
pagina 1 di 8 Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Senegal, trascritto in Italia e che tra loro è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.2519/23 passata in giudicato.
Non è poi contestato che dalla data dell'udienza presidenziale non vi sia mai stata riconciliazione.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti sono nate quattro figlie: il 10 giugno 2001 Persona_2
(maggiorenne ed economicamente indipendente, il 28 febbraio 2006 Persona_3
(maggiorenne ma non economicamente indipendente), il 13 settembre 2008 e Per_4 il 6.12.10, ancora minori. Persona_5
III. La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, allegando che il resistente si è trasferito all'estero, interrompendo i rapporti sia con la moglie che con le figlie e omettendo di contribuire in alcun modo al loro sostentamento, dopo essersi licenziato dall'attività lavorativa che svolgeva in Italia.
Ex art. 337 quater c.c., nel caso di specie, va disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre delle due figlie ancora minori, stante il completo disinteresse del padre per le esigenze delle proprie figlie. Inoltre, per evitare che il disinteresse del resistente nei confronti delle figlie impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), va rimesso alla ricorrente, quale genitore affidatario, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle citate questioni fondamentali, con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse delle figlie minori. Nulla può essere previsto in punto rapporti di frequentazione padre-figlie, non avendo il resistente manifestato alcun interesse a coltivare una relazione con le proprie figlie. Solo ove rientrasse in Italia potrà riprendere gradualmente i contatti con loro, previo assenso della madre e tenuto conto della volontà delle figlie di riallacciare il rapporto con il proprio padre. CP_ IV. La casa coniugale, di proprietà dell' viene assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con le figlie. V. Quanto alla misura del concorso al mantenimento delle figlie, va stabilito in complessivi € 360,00 mensili ( € 120,00 per ognuna delle tre figlie non economicamente indipendenti) oltre il
50% delle spese di carattere straordinarie, tenuto conto che la ricorrente è priva di occupazione lavorativa stabile e nella stagione estiva esegue pettinature in spiaggia, mentre il resistente, che in Italia svolgeva l'attività di operaio, deve provvedere al mantenimento di altri sette figli nati dalla relazione con la nuova compagna.
VI. Alla ricorrente, genitore affidatario in via esclusiva delle figlie minori e convivente con le figlie maggiorenni, spetterà l'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole che rappresenta la sua unica entrata fissa. VII. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e alla non opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Pt_1
pagina 2 di 8 Fall, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Senegal il 28.11.2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vimercate
(atti di matrimonio anno 2017, Parte II, serie C n.129);
II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate di provvedere alla annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre che eserciterà Per_4 Persona_5 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle figlie e potrà assumere autonomamente, senza necessità dell'assenso dell'altro genitore, le decisioni di maggiore importanza relative alle minori (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale). IV. Dispone il collocamento delle minori presso la madre;
V. Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlie avvenga previo accordo con la madre ed in modo graduale, nell'interesse delle minori.
pagina 3 di 8 VI. Assegna la casa coniugale, sita in Vimercate, Via Tonale n. 3, a;
Parte_1
pagina 4 di 8 VII. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di Persona_1 Parte_1 ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie un assegno di Euro 360,00 mensili (€ 120,00 per ciascuna delle tre figlie non economicamente indipendenti), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, Persona_1 scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno pagina 5 di 8 quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 6 di 8 VIII. Dispone che l'assegno unico e universale per la prole venga erogato interamente in favore di quale genitore affidatario esclusivo delle figlie. Parte_1
pagina 7 di 8 IX. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27/03/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7291/2024 promossa da:
(C.F. ), nata il 1agosto 1972 in Senegal con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPOSETTI STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 [...]
in data 28 novembre 2002 in Senegal (EE) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Per_1 di procedere alla annotazione della sentenza.
- Confermare le condizioni assunte con la sentenza di separazione n. 2519/23 del 13 novembre 2023 emessa dal Tribunale di Monza.
- Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
pagina 1 di 8 Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Senegal, trascritto in Italia e che tra loro è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.2519/23 passata in giudicato.
Non è poi contestato che dalla data dell'udienza presidenziale non vi sia mai stata riconciliazione.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti sono nate quattro figlie: il 10 giugno 2001 Persona_2
(maggiorenne ed economicamente indipendente, il 28 febbraio 2006 Persona_3
(maggiorenne ma non economicamente indipendente), il 13 settembre 2008 e Per_4 il 6.12.10, ancora minori. Persona_5
III. La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, allegando che il resistente si è trasferito all'estero, interrompendo i rapporti sia con la moglie che con le figlie e omettendo di contribuire in alcun modo al loro sostentamento, dopo essersi licenziato dall'attività lavorativa che svolgeva in Italia.
Ex art. 337 quater c.c., nel caso di specie, va disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre delle due figlie ancora minori, stante il completo disinteresse del padre per le esigenze delle proprie figlie. Inoltre, per evitare che il disinteresse del resistente nei confronti delle figlie impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), va rimesso alla ricorrente, quale genitore affidatario, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle citate questioni fondamentali, con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse delle figlie minori. Nulla può essere previsto in punto rapporti di frequentazione padre-figlie, non avendo il resistente manifestato alcun interesse a coltivare una relazione con le proprie figlie. Solo ove rientrasse in Italia potrà riprendere gradualmente i contatti con loro, previo assenso della madre e tenuto conto della volontà delle figlie di riallacciare il rapporto con il proprio padre. CP_ IV. La casa coniugale, di proprietà dell' viene assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con le figlie. V. Quanto alla misura del concorso al mantenimento delle figlie, va stabilito in complessivi € 360,00 mensili ( € 120,00 per ognuna delle tre figlie non economicamente indipendenti) oltre il
50% delle spese di carattere straordinarie, tenuto conto che la ricorrente è priva di occupazione lavorativa stabile e nella stagione estiva esegue pettinature in spiaggia, mentre il resistente, che in Italia svolgeva l'attività di operaio, deve provvedere al mantenimento di altri sette figli nati dalla relazione con la nuova compagna.
VI. Alla ricorrente, genitore affidatario in via esclusiva delle figlie minori e convivente con le figlie maggiorenni, spetterà l'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole che rappresenta la sua unica entrata fissa. VII. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e alla non opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Pt_1
pagina 2 di 8 Fall, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Senegal il 28.11.2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vimercate
(atti di matrimonio anno 2017, Parte II, serie C n.129);
II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate di provvedere alla annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre che eserciterà Per_4 Persona_5 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle figlie e potrà assumere autonomamente, senza necessità dell'assenso dell'altro genitore, le decisioni di maggiore importanza relative alle minori (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale). IV. Dispone il collocamento delle minori presso la madre;
V. Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlie avvenga previo accordo con la madre ed in modo graduale, nell'interesse delle minori.
pagina 3 di 8 VI. Assegna la casa coniugale, sita in Vimercate, Via Tonale n. 3, a;
Parte_1
pagina 4 di 8 VII. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di Persona_1 Parte_1 ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie un assegno di Euro 360,00 mensili (€ 120,00 per ciascuna delle tre figlie non economicamente indipendenti), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, Persona_1 scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno pagina 5 di 8 quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 6 di 8 VIII. Dispone che l'assegno unico e universale per la prole venga erogato interamente in favore di quale genitore affidatario esclusivo delle figlie. Parte_1
pagina 7 di 8 IX. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27/03/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
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