Art. 4.
I posti di personale ausiliario riservati ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili statali che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno conferiti con le modalita' previste dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994 , al personale ausiliario in servizio nei predetti istituti di educazione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso degli altri requisiti necessari.
Gli effetti economici del predetto inquadramento decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale, inquadrato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1.
I posti di personale ausiliario riservati ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili statali che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno conferiti con le modalita' previste dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994 , al personale ausiliario in servizio nei predetti istituti di educazione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso degli altri requisiti necessari.
Gli effetti economici del predetto inquadramento decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale, inquadrato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1.