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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 4269/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 29-1-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(già , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rapp.te p.t. dott. , con sede in Parte_3
Napoli alla Via B. Caracciolo 84 (C.F. ) rappresentato e P.IVA_1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Sergio Turrà
: CodiceFiscale_1 Email_1 Email_2 nonché dall'avv. Sabrina Turrà
( CodiceFiscale_2 Email_3 Email_2
.it), presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via G. Sanfelice
n.24, procura a liti su foglio agli atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., Dott. Ing. , domiciliato per la CP_2 carica presso la sede sita in Napoli alla Via Comunale del Principe
13/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caia (C.F. ) unitamente al quale è elett.te domiciliato in C.F._3
Napoli alla via Bausan, 24, giusta mandato agli atti in virtù di delibera n. 2106 dell'11 novembre 2024 il quale dichiara di volere ricevere, ai sensi degli artt. 138, 139 e 176 c.p.c., le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 0815636476
o indirizzo di posta elettronica: (p.e.c.)
Email_4
CONVENUTA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La richiedeva, con ricorso ai sensi degli artt. Parte_1
633 e ss. cpc, che il Tribunale di Napoli ingiungesse alla Pt_4
(ora il pagamento della somma di € Parte_5
5.313.203,89, quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese, da essa ricorrente, in favore di pazienti assistiti dal SSR, stante il regime di accreditamento provvisorio per effetto del quale dette prestazioni erano state erogate;
la ricorrente precisava come, la richiesta, si riferisse alla attività espletata negli anni 2006 e 2007 e la somma pretesa costituisse il saldo come risultante all'esito dei pagamenti ricevuti in conto. In via subordinata, la stessa Parte_1
deduceva come il diritto alla percezione del credito
[...] fosse riconducibile al disposto di cui all'art. 2041 cc, essendosi, essa
, beneficiata delle prestazioni di cui innanzi che, erogate, Pt_4 in favore, come detto, di pazienti assistiti dal SSR, non erano mai state rifiutate ed avevano determinato, a favore dell'Ente, un arricchimento conseguente ai mancati costi che, lo stesso, avrebbe sopportato in assenza della detta erogazione.
Il Tribunale ingiungeva, alla debitrice, il pagamento dell'importo richiesto.
L' proponeva opposizione avverso il suddetto Parte_5 provvedimento monitorio.
Con sentenza n°3708/2014 il Tribunale, preso atto dei pagamenti parziali avvenuti in corso di giudizio, respingendo le argomentazioni svolte da esso , revocato il decreto opposto, condannava Pt_4 la debitrice al pagamento della somma di € 2.604.024,41, oltre accessori e spese di lite.
La proponeva gravame avverso la suddetta Parte_5 pronuncia chiedendone l'integrale riforma.
Con sentenza n. n. 846/18 del 21-2-2018 la Corte di Appello accoglieva il gravame e, in riforma della pronuncia resa dal
Tribunale, rigettava la domanda del centro, avendo rilevato di ufficio la mancata prova da parte della della Parte_1 sussistenza dei contratti di cui al Dlgs.502/92.
Avverso la suddetta pronuncia la proponeva Parte_1 ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza, deducendo fra l'altro col quarto motivo che “la Corte di
Appello aveva, di ufficio, ritenuto non proponibile l'azione di pagamento, non essendo stata provata, da parte della Parte_1
la sussistenza dei contratti di cui al Dlgs.502/92,
[...] attuando, in tal modo, un ampliamento del "thema decidendum" come, invece, delineato dalle parti ex artt.645 e ssgg cpc.
Operando nel senso di cui innanzi, i Giudici di merito avevano violato il disposto di cui all'art. 101, co.2 cpc e 111 Cost., atteso che la problematica introdotta, solo, nella pronuncia non era mai stata oggetto di discussione nell'ambito dell'intero processo sia di primo grado che d'appello”.
Con sentenza n. 22480/2024 del giorno 08/08/2024, la Corte di cassazione adita, rigettava i primi tre motivi di ricorso e, accogliendo il quarto motivo, cassava la sentenza n.846/2018 oggetto di impugnativa, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e rinviava a Codesta Corte di Appello per la decisione nel merito.
Il centro proponeva atto di citazione in riassunzione notificato alla controparte, chiedendo: “Rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese, compensi, rimborso forfait 15%, CPA ed IVA anche relative al grado di legittimità”. Si costituiva l' , che chiedeva: “1) in riforma della Controparte_1 impugnata sentenza, accogliere integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12466/09 reso dal Tribunale di Napoli e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della
[...]
, poiché infondate in fatto ed in diritto;
2) per Controparte_1
l'effetto, previa declaratoria della nullità dei contratti posti alla base della pretesa creditoria ex adverso avanzata, condannare la società
, in persona del l.r.p.t., alla restituzione in Parte_1 favore della di tutte le somme dalla stessa Controparte_1 erogate in esecuzione dei contratti dichiarati nulli, come meglio specificata in atto, oltre interessi come per legge, o in quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà di giustizia”.
In punto di diritto, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente della facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso,
c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, Co in altri termini, del giudizio rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. Cass. n. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Nel caso di specie, con la suindicata sentenza la Corte di cassazione ha affermato che: “nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione “di fatto” ovvero “mista di fatto e di diritto” senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), sussiste la nullità della sentenza, in quanto la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (cfr. Cass. sez. un.
30.9.2009, n. 20935; Cass. 16.2.2016, n. 2984; Cass. (ord.)
8.6.2018, n. 15037). Ovvero l'insegnamento secondo cui il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva ma anche della corrispondente attività probatoria (cfr. Cass. 5.9.2023, n.
25849)… la questione della sussistenza o meno di un contratto scritto è questione “mista di fatto e di diritto”; è necessario che la parte che si dolga della decisione “a sorpresa”, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr.
Cass. del 6.2.2023, n. 3543; Cass. n. 22778/2019). Ebbene, nella specie tale onere ” ha certamente assolto (cfr. Parte_1 ricorso, pagg. 17 e 18). Tra l'altro, la ricorrente ha fatto riferimento a “copia del contratto sottoscritto nel settembre 2007 e relativo al suddetto anno, trasmesso dalla a seguito di Parte_5 richiesta”. Dunque, questa Corte deve procedere a decidere la citazione in riassunzione in esame e quindi la originaria domanda di pagamento proposta dal centro sulla base del principio di diritto formulato dalla
Cassazione con la sentenza di rinvio de qua.
Con l'atto di riassunzione in esame il centro parte attrice, nel Part chiedere testualmente il rigetto dell'appello proposto dalla con cui questa ultima aveva impugnato la sentenza del Tribunale che aveva in parte accolto la domanda di pagamento contrattuale proposta dal centro medesimo, in sostanza chiede l'accoglimento della medesima domanda contrattuale come ritenuta fondata dal detto Tribunale.
Con la citazione in esame il centro attore ha premesso che
“l'oggetto della controversia sia limitata ad € 1.574.993,50 relativamente all'anno 2006 ed € 1.134.185 all'anno 2007; con la sentenza n°3708/2014 il Tribunale di Napoli, infatti, dando atto che, nelle more, la debitrice aveva corrisposto spontaneamente somme di danaro riconoscendo la fondatezza, quantomeno parziale, della pretesa, ha espressamente revocato il decreto ingiuntivo e condannato la al pagamento della somma di € Controparte_1
2.709.179,48 (€ 1.574.993,50+1.134.182)”.
Nel merito, a fondamento della propria domanda di pagamento il centro ha ridepositato il suddetto contratto sottoscritto nel settembre 2007 nonché ha allegato: copia del protocollo d'intesa sottoscritto nel settembre 2007 e relativo al suddetto anno;
Atto di Part certificazione" del 28/1/2011, emesso dalla NA 1 centro avente ad oggetto "atto di certificazione di Crediti ai sensi e per gli effetti Part della D.G.R.C.n°541 del 20/03/2009; Nota 27/12/2006 relativa alla sottoscrizione del contratto per l'anno 2006; Nota Parte_1
Part
ad del 23/02/2007; 6) Verbale di incontro del
[...]
Part 10/07/2007; Avviso di futura convocazione della per la sottoscrizione del protocollo anno 2006; DGRC 800/2006.
La domanda è infondata. In punto di diritto si rileva che in base alla legge 449/97, le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione». E il Dlgs 502/92 dispone che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali». Di conseguenza, l'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione pubblica
«presuppone la stipulazione di un accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale, talché la struttura sanitaria che voglia operare nell'ambito di questo ha l'onere non soltanto di conseguire l'accreditamento ma anche di stipulare l'accordo contrattuale».
Dunque, l , per dare attuazione al provvedimento Parte_6 regionale in materia di tetti di spesa, è tenuta a sottoscrivere con le singole strutture i contratti applicativi dei protocolli d'intesa» e contestualmente «a cessare la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate che non siano addivenute alla stipulazione di tali contratti, costituenti in effetti il presupposto fondamentale e indefettibile per l'esigibilità dei crediti in questione (cfr. Corte di Appello di Napoli 15 luglio 2015 n. 3231).
Nel caso di specie, si rileva, come anche eccepito da controparete, che il suddetto contratto datato 18 settembre 2007, prodotto da controparte già nel corso del giudizio di legittimità, risulta, in realtà, sottoscritto dalla . Controparte_4
Il centro attore non precisa i termini giuridici della propria deduzione al riguardo, secondo la quale “la Controparte_5
espleta l'attività in due strutture e
[...] Controparte_6 [...]
). Controparte_7 In ogni caso, si rileva che dall'allegato contratto risulta un numero di partita IVA della diverso da quello della odierna Controparte_6 attrice in riassunzione.
Pertanto, deve ritenersi che il detto contratto si riferisca ad un soggetto giuridico diverso dalla medesima odierna attrice.
Né può assumere alcun valore probatorio il suddetto atto di certificazione del 28.01.2011, in quanto, in assenza del contratto nella forma richiesta ad substantiam non è dunque possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass 59/01,4185/97, 5448/99) con l'ulteriore conseguenza non solo della rilevabilità di ufficio ma altresì dell'impossibilità di applicazione del principio di non contestazione
(cfr. Cass 12178/00, 11765/02).
Dunque, siccome nel caso in esame non risulta che il centro attore abbia allegato i contratti per gli anni 2006 e 2007, ai quali si riferiscono le prestazioni in oggetto, il medesimo centro non può pretendere, con l'azione di natura lato sensu contrattuale proposta, il pagamento dei corrispettivi delle dette prestazioni rese a favore di assistiti dal servizio sanitario nazionale per il solo fatto di averle rese nella qualità di soggetto provvisoriamente accreditato.
Pertanto, la domanda in esame deve ritenersi infondata. Part Infine, deve ritenersi inammissibile la richiesta dell' di restituzione di somme corrisposte "in esecuzione del contratto nullo", in quanto l'art. 336 cpc consente (cd. effetto espansivo esterno) detta restituzione soltanto con riguardo alle somme corrisposte in esecuzione della decisione riformata o cassata.
Le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con ridotti aumenti percentuali ex art. 6 D.M. n. 55/2014.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da
[...] nei confronti di a Parte_1 Controparte_1 seguito della sentenza della Suprema Corte n. 22480/2024 del giorno 08/08/2024 di cassazione con rinvio della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 846/18 del 21-2-2018 e quindi sulla originaria domanda di pagamento proposta dall'odierno attore in riassunzione, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna la parte attrice in riassunzione a rifondere in favore della convenuta le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio, che si liquidano: per il giudizio di primo grado nella somma di euro
14.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado nella somma di euro 8.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA come per legge;
per il giudizio di cassazione nella somma di euro 6.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio nella somma di euro
8.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 30-4-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)
Ruolo Generale n. 4269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 4269/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 29-1-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(già , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rapp.te p.t. dott. , con sede in Parte_3
Napoli alla Via B. Caracciolo 84 (C.F. ) rappresentato e P.IVA_1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Sergio Turrà
: CodiceFiscale_1 Email_1 Email_2 nonché dall'avv. Sabrina Turrà
( CodiceFiscale_2 Email_3 Email_2
.it), presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via G. Sanfelice
n.24, procura a liti su foglio agli atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., Dott. Ing. , domiciliato per la CP_2 carica presso la sede sita in Napoli alla Via Comunale del Principe
13/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caia (C.F. ) unitamente al quale è elett.te domiciliato in C.F._3
Napoli alla via Bausan, 24, giusta mandato agli atti in virtù di delibera n. 2106 dell'11 novembre 2024 il quale dichiara di volere ricevere, ai sensi degli artt. 138, 139 e 176 c.p.c., le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 0815636476
o indirizzo di posta elettronica: (p.e.c.)
Email_4
CONVENUTA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La richiedeva, con ricorso ai sensi degli artt. Parte_1
633 e ss. cpc, che il Tribunale di Napoli ingiungesse alla Pt_4
(ora il pagamento della somma di € Parte_5
5.313.203,89, quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese, da essa ricorrente, in favore di pazienti assistiti dal SSR, stante il regime di accreditamento provvisorio per effetto del quale dette prestazioni erano state erogate;
la ricorrente precisava come, la richiesta, si riferisse alla attività espletata negli anni 2006 e 2007 e la somma pretesa costituisse il saldo come risultante all'esito dei pagamenti ricevuti in conto. In via subordinata, la stessa Parte_1
deduceva come il diritto alla percezione del credito
[...] fosse riconducibile al disposto di cui all'art. 2041 cc, essendosi, essa
, beneficiata delle prestazioni di cui innanzi che, erogate, Pt_4 in favore, come detto, di pazienti assistiti dal SSR, non erano mai state rifiutate ed avevano determinato, a favore dell'Ente, un arricchimento conseguente ai mancati costi che, lo stesso, avrebbe sopportato in assenza della detta erogazione.
Il Tribunale ingiungeva, alla debitrice, il pagamento dell'importo richiesto.
L' proponeva opposizione avverso il suddetto Parte_5 provvedimento monitorio.
Con sentenza n°3708/2014 il Tribunale, preso atto dei pagamenti parziali avvenuti in corso di giudizio, respingendo le argomentazioni svolte da esso , revocato il decreto opposto, condannava Pt_4 la debitrice al pagamento della somma di € 2.604.024,41, oltre accessori e spese di lite.
La proponeva gravame avverso la suddetta Parte_5 pronuncia chiedendone l'integrale riforma.
Con sentenza n. n. 846/18 del 21-2-2018 la Corte di Appello accoglieva il gravame e, in riforma della pronuncia resa dal
Tribunale, rigettava la domanda del centro, avendo rilevato di ufficio la mancata prova da parte della della Parte_1 sussistenza dei contratti di cui al Dlgs.502/92.
Avverso la suddetta pronuncia la proponeva Parte_1 ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza, deducendo fra l'altro col quarto motivo che “la Corte di
Appello aveva, di ufficio, ritenuto non proponibile l'azione di pagamento, non essendo stata provata, da parte della Parte_1
la sussistenza dei contratti di cui al Dlgs.502/92,
[...] attuando, in tal modo, un ampliamento del "thema decidendum" come, invece, delineato dalle parti ex artt.645 e ssgg cpc.
Operando nel senso di cui innanzi, i Giudici di merito avevano violato il disposto di cui all'art. 101, co.2 cpc e 111 Cost., atteso che la problematica introdotta, solo, nella pronuncia non era mai stata oggetto di discussione nell'ambito dell'intero processo sia di primo grado che d'appello”.
Con sentenza n. 22480/2024 del giorno 08/08/2024, la Corte di cassazione adita, rigettava i primi tre motivi di ricorso e, accogliendo il quarto motivo, cassava la sentenza n.846/2018 oggetto di impugnativa, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e rinviava a Codesta Corte di Appello per la decisione nel merito.
Il centro proponeva atto di citazione in riassunzione notificato alla controparte, chiedendo: “Rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese, compensi, rimborso forfait 15%, CPA ed IVA anche relative al grado di legittimità”. Si costituiva l' , che chiedeva: “1) in riforma della Controparte_1 impugnata sentenza, accogliere integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12466/09 reso dal Tribunale di Napoli e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della
[...]
, poiché infondate in fatto ed in diritto;
2) per Controparte_1
l'effetto, previa declaratoria della nullità dei contratti posti alla base della pretesa creditoria ex adverso avanzata, condannare la società
, in persona del l.r.p.t., alla restituzione in Parte_1 favore della di tutte le somme dalla stessa Controparte_1 erogate in esecuzione dei contratti dichiarati nulli, come meglio specificata in atto, oltre interessi come per legge, o in quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà di giustizia”.
In punto di diritto, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente della facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso,
c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, Co in altri termini, del giudizio rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. Cass. n. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Nel caso di specie, con la suindicata sentenza la Corte di cassazione ha affermato che: “nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione “di fatto” ovvero “mista di fatto e di diritto” senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), sussiste la nullità della sentenza, in quanto la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (cfr. Cass. sez. un.
30.9.2009, n. 20935; Cass. 16.2.2016, n. 2984; Cass. (ord.)
8.6.2018, n. 15037). Ovvero l'insegnamento secondo cui il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva ma anche della corrispondente attività probatoria (cfr. Cass. 5.9.2023, n.
25849)… la questione della sussistenza o meno di un contratto scritto è questione “mista di fatto e di diritto”; è necessario che la parte che si dolga della decisione “a sorpresa”, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr.
Cass. del 6.2.2023, n. 3543; Cass. n. 22778/2019). Ebbene, nella specie tale onere ” ha certamente assolto (cfr. Parte_1 ricorso, pagg. 17 e 18). Tra l'altro, la ricorrente ha fatto riferimento a “copia del contratto sottoscritto nel settembre 2007 e relativo al suddetto anno, trasmesso dalla a seguito di Parte_5 richiesta”. Dunque, questa Corte deve procedere a decidere la citazione in riassunzione in esame e quindi la originaria domanda di pagamento proposta dal centro sulla base del principio di diritto formulato dalla
Cassazione con la sentenza di rinvio de qua.
Con l'atto di riassunzione in esame il centro parte attrice, nel Part chiedere testualmente il rigetto dell'appello proposto dalla con cui questa ultima aveva impugnato la sentenza del Tribunale che aveva in parte accolto la domanda di pagamento contrattuale proposta dal centro medesimo, in sostanza chiede l'accoglimento della medesima domanda contrattuale come ritenuta fondata dal detto Tribunale.
Con la citazione in esame il centro attore ha premesso che
“l'oggetto della controversia sia limitata ad € 1.574.993,50 relativamente all'anno 2006 ed € 1.134.185 all'anno 2007; con la sentenza n°3708/2014 il Tribunale di Napoli, infatti, dando atto che, nelle more, la debitrice aveva corrisposto spontaneamente somme di danaro riconoscendo la fondatezza, quantomeno parziale, della pretesa, ha espressamente revocato il decreto ingiuntivo e condannato la al pagamento della somma di € Controparte_1
2.709.179,48 (€ 1.574.993,50+1.134.182)”.
Nel merito, a fondamento della propria domanda di pagamento il centro ha ridepositato il suddetto contratto sottoscritto nel settembre 2007 nonché ha allegato: copia del protocollo d'intesa sottoscritto nel settembre 2007 e relativo al suddetto anno;
Atto di Part certificazione" del 28/1/2011, emesso dalla NA 1 centro avente ad oggetto "atto di certificazione di Crediti ai sensi e per gli effetti Part della D.G.R.C.n°541 del 20/03/2009; Nota 27/12/2006 relativa alla sottoscrizione del contratto per l'anno 2006; Nota Parte_1
Part
ad del 23/02/2007; 6) Verbale di incontro del
[...]
Part 10/07/2007; Avviso di futura convocazione della per la sottoscrizione del protocollo anno 2006; DGRC 800/2006.
La domanda è infondata. In punto di diritto si rileva che in base alla legge 449/97, le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione». E il Dlgs 502/92 dispone che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali». Di conseguenza, l'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione pubblica
«presuppone la stipulazione di un accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale, talché la struttura sanitaria che voglia operare nell'ambito di questo ha l'onere non soltanto di conseguire l'accreditamento ma anche di stipulare l'accordo contrattuale».
Dunque, l , per dare attuazione al provvedimento Parte_6 regionale in materia di tetti di spesa, è tenuta a sottoscrivere con le singole strutture i contratti applicativi dei protocolli d'intesa» e contestualmente «a cessare la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate che non siano addivenute alla stipulazione di tali contratti, costituenti in effetti il presupposto fondamentale e indefettibile per l'esigibilità dei crediti in questione (cfr. Corte di Appello di Napoli 15 luglio 2015 n. 3231).
Nel caso di specie, si rileva, come anche eccepito da controparete, che il suddetto contratto datato 18 settembre 2007, prodotto da controparte già nel corso del giudizio di legittimità, risulta, in realtà, sottoscritto dalla . Controparte_4
Il centro attore non precisa i termini giuridici della propria deduzione al riguardo, secondo la quale “la Controparte_5
espleta l'attività in due strutture e
[...] Controparte_6 [...]
). Controparte_7 In ogni caso, si rileva che dall'allegato contratto risulta un numero di partita IVA della diverso da quello della odierna Controparte_6 attrice in riassunzione.
Pertanto, deve ritenersi che il detto contratto si riferisca ad un soggetto giuridico diverso dalla medesima odierna attrice.
Né può assumere alcun valore probatorio il suddetto atto di certificazione del 28.01.2011, in quanto, in assenza del contratto nella forma richiesta ad substantiam non è dunque possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass 59/01,4185/97, 5448/99) con l'ulteriore conseguenza non solo della rilevabilità di ufficio ma altresì dell'impossibilità di applicazione del principio di non contestazione
(cfr. Cass 12178/00, 11765/02).
Dunque, siccome nel caso in esame non risulta che il centro attore abbia allegato i contratti per gli anni 2006 e 2007, ai quali si riferiscono le prestazioni in oggetto, il medesimo centro non può pretendere, con l'azione di natura lato sensu contrattuale proposta, il pagamento dei corrispettivi delle dette prestazioni rese a favore di assistiti dal servizio sanitario nazionale per il solo fatto di averle rese nella qualità di soggetto provvisoriamente accreditato.
Pertanto, la domanda in esame deve ritenersi infondata. Part Infine, deve ritenersi inammissibile la richiesta dell' di restituzione di somme corrisposte "in esecuzione del contratto nullo", in quanto l'art. 336 cpc consente (cd. effetto espansivo esterno) detta restituzione soltanto con riguardo alle somme corrisposte in esecuzione della decisione riformata o cassata.
Le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con ridotti aumenti percentuali ex art. 6 D.M. n. 55/2014.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da
[...] nei confronti di a Parte_1 Controparte_1 seguito della sentenza della Suprema Corte n. 22480/2024 del giorno 08/08/2024 di cassazione con rinvio della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 846/18 del 21-2-2018 e quindi sulla originaria domanda di pagamento proposta dall'odierno attore in riassunzione, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna la parte attrice in riassunzione a rifondere in favore della convenuta le spese di lite dei diversi gradi e fasi di giudizio, che si liquidano: per il giudizio di primo grado nella somma di euro
14.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado nella somma di euro 8.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA come per legge;
per il giudizio di cassazione nella somma di euro 6.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio nella somma di euro
8.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 30-4-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)