TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 febbraio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 7087/2023
R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega rilasciata su foglio separato Parte_1 allegata nel fascicolo telematico dall'avv. Erminia Stefanino presso lo studio della quale in San Ferdinando di Puglia (BT) Via XXIV Maggio n. 26 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023
Rep. n. 37590 a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Contursi ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell' CP_2
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.08.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito
Tribunale di: “A) Dichiarare e riconoscere che la sig.ra possedeva le Pt_1 condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dello stesso relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
B) Per l'effetto condannare
l' convenuto a corrispondere l'indennità di accompagnamento con gli interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria maturati dai singoli ratei dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favo re del sottoscritto avvocato, perché anticipataria.”
Integrato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda CP_1
e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. Persona_2
ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta l'istante non
[...] risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
8309/2022 del Tribunale di Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha censurato sotto vari profili l'elaborato peritale ed ha prodotto nuova documentazione di talchè è stata disposta la integrazione delle indagini peritali a mezzo del medesimo consulente per rendere conto alle osservazioni svolte avverso l'elaborato peritale anche sulla scorta di documentazione medica sopravvenuta.
Il CTU ha confermato la insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento fondando il suo convincimento sulla base della documentazione medica agli atti (anche di formazione successiva al deposito del ricorso), ritenuta confermativa della documentazione già in atti, e sulla scorta dell'esame obiettivo.
Il procuratore di parte ricorrente ha nuovamente contestato le risultanze della consulenza tecnica evidenziando che il CTU avrebbe sottostimato le reali condizioni della propria assistita pur riscontrandone una capacità di deambulazione con appoggi ed ha dedotto una situazione di aggravamento delle condizioni fondata sulla ulteriore documentazione medica prodotta nella presente fase di giudizio ed esaminata dal consulente.
I rilievi critici non possono tuttavia inficiare le conclusioni rassegnate dal consulente, non essendovi alcuna contraddizione logica tra l'accertamento di una deambulazione con appoggio al braccio dell'accompagnatore/passaggi posturali lievemente assistiti e la conclusione nel senso della insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento avendo il CTU peraltro, riscontrato una deambulazione “regolare, coordinata e priva di pause”.
Parimenti logica, sotto altro aspetto, è la ritenuta possibilità, per la parte ricorrente, di compiere gli atti della vita quotidiana, considerato che la legge richiede la impossibilità di compiere detti atti.
D'altro canto, non vi è alcuna contraddizione logica tra l'accertamento di una deambulazione nei termini sopra descritti e la conclusione nel senso della insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento (che richiede l'impossibilità di deambulare),
Il CTU ha attentamente esaminato le osservazioni di parte e chiarito al
Tribunale che le patologie ricontate non eliminano la possibilità di deambulare e non pongono la ricorrente in una condizione di non autosufficienza.
In buona sostanza la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore, sovrappone la propria valutazione a quella già effettuata dal CTU senza alcuna specificazione in ordine alle ragioni della erroneità della valutazione del consulente nominato dal Tribunale.
Peraltro, non risulta che esso ricorrente abbia mai nominato un consulente di parte né che detto consulente abbia partecipato alle operazioni peritali.
Sotto distinto profilo, la nuova documentazione prodotta, e comunque esaminata dal consulente, non può giustificare la disposizione di una rinnovazione delle indagini peritali, perché detta opzione sarebbe del tutto generica ed esplorativa, cioè non motivata in relazione ad alcuno specifico profilo in relazione al quale la suddetta nuova documentazione potrebbe essere idonea ad attestare un aggravamento delle condizioni della parte rispetto al quadro clinico già valutato dal CTU il quale ha osservato: “Per quanto riguarda la documentazione sanitaria prodotta in persona di mi è possibile Parte_1 affermare quanto segue: - In occasione sia della prima visita peritale che della seconda la sig.ra non indossava pannolini pe r incontinenza ed in Pt_1 occasione del II° incontro ha chies to espressamente di recarsi in bagno. La
Dott.ssa in occasione della visita urologica datata 09 -12 -2022 Persona_3 cita testualmente “probabile incontinenza urinaria da deficit sfinteriale ”. Non vedo come tale problematica possa rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale. - La Visita Geriatrica datata 17 -04 -2024 prodotta successivamente riferi - sce di ” Scompenso cardiaco cronico in classe N.Y.H.A.
IIIa. in cardiopa - tia ipertensiva in scarso compenso farmacologico.
Deterioramento cogni - tivo di grado severo associato a sindrome ansioso - depressiva non ben controllata. ”. La sig.ra all 'atto della visita Pt_1 peritale non ha mostrato i segni di uno scompenso cardiaco né tantomeno sono da ricondurre le condizioni cliniche presentate ad una classe N.Y.H.A. IIIa. L a classifica - zione N.Y.H.A. è un classificazione clinica stabilita dalla New
York Heart h Association ed adottata a livello internazionale che individua 4 classi funzionali di gravità crescente basate proprio sui segni e sintomi dello scompenso cardiaco ai fini di quantificarne il medes imo. La classe IIIa indica una condizione di scompenso cardiaco da moderato a severo e d assieme alla classe IVa richiede l 'ospedalizzazione. Non solo. In occasione delle visite da me eseguite la pressione arteriosa sistemica è risultata essere ben controllata ed i valori riportati mentre in occasione della consulenza geriatrica è assente il riferimento ai valori effettivamen - te r ilevati. Per quanto riguarda il riferito decadimento cognitivo di grado severo è ben preci sare che dal punto di vista neurologico non è rilevabile un deficit cognitivo di rilievo né tantomeno in passato la p -te è stata sottoposta a visite neurologiche, assunzione di farmaci, indagini radiologiche (TAC – RM Encefalo) di riferimento consigliabili espressa - mente in tali contesti. D ' altra parte è poco probabile che un decadimento cognitivo importante si realizzi in maniera acut a al di l à delle condizioni che richiedono una ospedalizzazione urgente (ictus ischemico o emorragico, neoplasia, ecc).”
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pone le spese di CTU anche della prima fase, che si liquidano con separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta la domanda;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 febbraio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 7087/2023
R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega rilasciata su foglio separato Parte_1 allegata nel fascicolo telematico dall'avv. Erminia Stefanino presso lo studio della quale in San Ferdinando di Puglia (BT) Via XXIV Maggio n. 26 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023
Rep. n. 37590 a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Contursi ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell' CP_2
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.08.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito
Tribunale di: “A) Dichiarare e riconoscere che la sig.ra possedeva le Pt_1 condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dello stesso relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
B) Per l'effetto condannare
l' convenuto a corrispondere l'indennità di accompagnamento con gli interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria maturati dai singoli ratei dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favo re del sottoscritto avvocato, perché anticipataria.”
Integrato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda CP_1
e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. Persona_2
ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta l'istante non
[...] risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
8309/2022 del Tribunale di Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha censurato sotto vari profili l'elaborato peritale ed ha prodotto nuova documentazione di talchè è stata disposta la integrazione delle indagini peritali a mezzo del medesimo consulente per rendere conto alle osservazioni svolte avverso l'elaborato peritale anche sulla scorta di documentazione medica sopravvenuta.
Il CTU ha confermato la insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento fondando il suo convincimento sulla base della documentazione medica agli atti (anche di formazione successiva al deposito del ricorso), ritenuta confermativa della documentazione già in atti, e sulla scorta dell'esame obiettivo.
Il procuratore di parte ricorrente ha nuovamente contestato le risultanze della consulenza tecnica evidenziando che il CTU avrebbe sottostimato le reali condizioni della propria assistita pur riscontrandone una capacità di deambulazione con appoggi ed ha dedotto una situazione di aggravamento delle condizioni fondata sulla ulteriore documentazione medica prodotta nella presente fase di giudizio ed esaminata dal consulente.
I rilievi critici non possono tuttavia inficiare le conclusioni rassegnate dal consulente, non essendovi alcuna contraddizione logica tra l'accertamento di una deambulazione con appoggio al braccio dell'accompagnatore/passaggi posturali lievemente assistiti e la conclusione nel senso della insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento avendo il CTU peraltro, riscontrato una deambulazione “regolare, coordinata e priva di pause”.
Parimenti logica, sotto altro aspetto, è la ritenuta possibilità, per la parte ricorrente, di compiere gli atti della vita quotidiana, considerato che la legge richiede la impossibilità di compiere detti atti.
D'altro canto, non vi è alcuna contraddizione logica tra l'accertamento di una deambulazione nei termini sopra descritti e la conclusione nel senso della insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento (che richiede l'impossibilità di deambulare),
Il CTU ha attentamente esaminato le osservazioni di parte e chiarito al
Tribunale che le patologie ricontate non eliminano la possibilità di deambulare e non pongono la ricorrente in una condizione di non autosufficienza.
In buona sostanza la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore, sovrappone la propria valutazione a quella già effettuata dal CTU senza alcuna specificazione in ordine alle ragioni della erroneità della valutazione del consulente nominato dal Tribunale.
Peraltro, non risulta che esso ricorrente abbia mai nominato un consulente di parte né che detto consulente abbia partecipato alle operazioni peritali.
Sotto distinto profilo, la nuova documentazione prodotta, e comunque esaminata dal consulente, non può giustificare la disposizione di una rinnovazione delle indagini peritali, perché detta opzione sarebbe del tutto generica ed esplorativa, cioè non motivata in relazione ad alcuno specifico profilo in relazione al quale la suddetta nuova documentazione potrebbe essere idonea ad attestare un aggravamento delle condizioni della parte rispetto al quadro clinico già valutato dal CTU il quale ha osservato: “Per quanto riguarda la documentazione sanitaria prodotta in persona di mi è possibile Parte_1 affermare quanto segue: - In occasione sia della prima visita peritale che della seconda la sig.ra non indossava pannolini pe r incontinenza ed in Pt_1 occasione del II° incontro ha chies to espressamente di recarsi in bagno. La
Dott.ssa in occasione della visita urologica datata 09 -12 -2022 Persona_3 cita testualmente “probabile incontinenza urinaria da deficit sfinteriale ”. Non vedo come tale problematica possa rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale. - La Visita Geriatrica datata 17 -04 -2024 prodotta successivamente riferi - sce di ” Scompenso cardiaco cronico in classe N.Y.H.A.
IIIa. in cardiopa - tia ipertensiva in scarso compenso farmacologico.
Deterioramento cogni - tivo di grado severo associato a sindrome ansioso - depressiva non ben controllata. ”. La sig.ra all 'atto della visita Pt_1 peritale non ha mostrato i segni di uno scompenso cardiaco né tantomeno sono da ricondurre le condizioni cliniche presentate ad una classe N.Y.H.A. IIIa. L a classifica - zione N.Y.H.A. è un classificazione clinica stabilita dalla New
York Heart h Association ed adottata a livello internazionale che individua 4 classi funzionali di gravità crescente basate proprio sui segni e sintomi dello scompenso cardiaco ai fini di quantificarne il medes imo. La classe IIIa indica una condizione di scompenso cardiaco da moderato a severo e d assieme alla classe IVa richiede l 'ospedalizzazione. Non solo. In occasione delle visite da me eseguite la pressione arteriosa sistemica è risultata essere ben controllata ed i valori riportati mentre in occasione della consulenza geriatrica è assente il riferimento ai valori effettivamen - te r ilevati. Per quanto riguarda il riferito decadimento cognitivo di grado severo è ben preci sare che dal punto di vista neurologico non è rilevabile un deficit cognitivo di rilievo né tantomeno in passato la p -te è stata sottoposta a visite neurologiche, assunzione di farmaci, indagini radiologiche (TAC – RM Encefalo) di riferimento consigliabili espressa - mente in tali contesti. D ' altra parte è poco probabile che un decadimento cognitivo importante si realizzi in maniera acut a al di l à delle condizioni che richiedono una ospedalizzazione urgente (ictus ischemico o emorragico, neoplasia, ecc).”
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pone le spese di CTU anche della prima fase, che si liquidano con separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta la domanda;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano