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Articolo 3 della Legge 10 giugno 1950, n. 444
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Legge 10 giugno 1950, n. 444
Articolo 3 della Legge 10 giugno 1950, n. 444
Versione
27 luglio 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 luglio 1950
Vedi fonte istituzionale
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