TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2192/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. SE Di OL Presidente dr. ZO ID FF Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 2192/2024 R.G.; sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 22.02.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Campagna, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.11.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Foggia in data 07.09.2023, notificatogli il 26.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa
I.
2-Con decreto, emesso in data 27.02.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 01.10.2024, differita d'ufficio a quella del 11.07.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 07.07.2025 note di trattazione scritta nelle quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La si è costituita, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_2
Stato di Bari, con memoria di costituzione, depositata il 13.05.2024, nella quale, dopo aver eccepito l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del provvedimento amministrativo impugnato.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito, la domanda essendo fondata deve essere accolta, per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, evincendosi dal provvedimento impugnato che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in data
11.01.2023, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trova applicazione, ex art. 7, comma 2, del decreto citato,
l'art. 19, comma 1.1., del D. Lgs. 286/1998 nella previgente formulazione, a tenore del quale “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”.
II.
4-In applicazione della suddetta disposizione, la Corte di cassazione (Cass. 9080/2023) ha osservato che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n.
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce
2 diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo
i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente”.
II.
5-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. 31371/2024) ha, inoltre, chiarito che “In tema di protezione internazionale complementare secondo il D.L. n. 130 del 2020 convertito dalla L. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo in Italia non deve essere inteso come una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano. Bensì è sufficiente ogni significativo impegno di inserimento nella realtà locale, valutato attraverso elementi quali corsi di alfabetizzazione o rapporti di lavoro, e dimostrabile anche con la documentazione prodotta sul modulo UNILAV relativo agli obblighi comunicativi verso l'INPS. Tale interpretazione permette di considerare l'integrazione del richiedente nel territorio nazionale come fattore rilevante ai fini della protezione, senza la necessità di un confronto con la situazione del paese d'origine. L'integrazione va valutata complessivamente, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, in linea con la tutela della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 della cedu (CEDU), senza limitarsi a un'analisi frammentaria dei singoli aspetti dell'integrazione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla copiosa documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• 2024:
▪ Modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro a tempo determinato, valido dal 11.01.2024 al 31.12.2024;
▪ Buste paga, relative alle mensilità di gennaio (€ 500,00), febbraio (€ 500,00), dicembre (€ 1.141,00);
• 2025:
▪ Buste paga, relative alle mensilità di gennaio (€ 1.300,00), febbraio (€
1.300,00), marzo (€ 1.300,00), aprile (€ 1.300,00), maggio (€ 1.300,00), giugno (€ 1.300,00), settembre (€ 1.300,00), ottobre (€ 1.300,00);
3 ▪ Modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 01.09.2025 al 28.02.2026; si evince che il migrante ha profuso, a partire dal mese di gennaio del 2024, un serio, effettivo e costante sforzo di integrazione socio-lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di diversi contratti di lavoro, la cui effettiva esecuzione è, peraltro, dimostrata dalla copia delle buste paga, versate in atti, l'ultimo dei quali, in ordine cronologico, valido sino al 28.02.2026.
II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione raggiunto in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della
Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
4 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data
22.02.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha Parte_1 diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
sulle spese;
CP_3
C. LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 27.02.2024, come da separato decreto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZO ID FF SE Di OL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. SE Di OL Presidente dr. ZO ID FF Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 2192/2024 R.G.; sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 22.02.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Campagna, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.11.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Foggia in data 07.09.2023, notificatogli il 26.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa
I.
2-Con decreto, emesso in data 27.02.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 01.10.2024, differita d'ufficio a quella del 11.07.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 07.07.2025 note di trattazione scritta nelle quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La si è costituita, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_2
Stato di Bari, con memoria di costituzione, depositata il 13.05.2024, nella quale, dopo aver eccepito l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del provvedimento amministrativo impugnato.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito, la domanda essendo fondata deve essere accolta, per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, evincendosi dal provvedimento impugnato che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in data
11.01.2023, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trova applicazione, ex art. 7, comma 2, del decreto citato,
l'art. 19, comma 1.1., del D. Lgs. 286/1998 nella previgente formulazione, a tenore del quale “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”.
II.
4-In applicazione della suddetta disposizione, la Corte di cassazione (Cass. 9080/2023) ha osservato che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n.
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce
2 diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo
i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente”.
II.
5-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. 31371/2024) ha, inoltre, chiarito che “In tema di protezione internazionale complementare secondo il D.L. n. 130 del 2020 convertito dalla L. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo in Italia non deve essere inteso come una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano. Bensì è sufficiente ogni significativo impegno di inserimento nella realtà locale, valutato attraverso elementi quali corsi di alfabetizzazione o rapporti di lavoro, e dimostrabile anche con la documentazione prodotta sul modulo UNILAV relativo agli obblighi comunicativi verso l'INPS. Tale interpretazione permette di considerare l'integrazione del richiedente nel territorio nazionale come fattore rilevante ai fini della protezione, senza la necessità di un confronto con la situazione del paese d'origine. L'integrazione va valutata complessivamente, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, in linea con la tutela della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 della cedu (CEDU), senza limitarsi a un'analisi frammentaria dei singoli aspetti dell'integrazione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla copiosa documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• 2024:
▪ Modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro a tempo determinato, valido dal 11.01.2024 al 31.12.2024;
▪ Buste paga, relative alle mensilità di gennaio (€ 500,00), febbraio (€ 500,00), dicembre (€ 1.141,00);
• 2025:
▪ Buste paga, relative alle mensilità di gennaio (€ 1.300,00), febbraio (€
1.300,00), marzo (€ 1.300,00), aprile (€ 1.300,00), maggio (€ 1.300,00), giugno (€ 1.300,00), settembre (€ 1.300,00), ottobre (€ 1.300,00);
3 ▪ Modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 01.09.2025 al 28.02.2026; si evince che il migrante ha profuso, a partire dal mese di gennaio del 2024, un serio, effettivo e costante sforzo di integrazione socio-lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di diversi contratti di lavoro, la cui effettiva esecuzione è, peraltro, dimostrata dalla copia delle buste paga, versate in atti, l'ultimo dei quali, in ordine cronologico, valido sino al 28.02.2026.
II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione raggiunto in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della
Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
4 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data
22.02.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha Parte_1 diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
sulle spese;
CP_3
C. LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 27.02.2024, come da separato decreto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZO ID FF SE Di OL
5