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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L 319/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 319 del 2025 avverso la sentenza n. 120 del 2024, emessa dal Tribunale di Sondrio (Marchini), deciso il giorno 27 maggio 2025 promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Gianluca Perdichizzi (c.f. ) elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in Bologna, Via Malvolta n. 3 – Appellante;
nei confronti di
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Maio (c.f. ) e C.F._3
Antonio Del Gatto (c.f. ) elettivamente domiciliato in Milano, C.F._4
Via Savarè n. 1 presso l'Avvocatura dell'Istituto – Appellato.
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da ricorso in appello datato 29 marzo 2025:” Parte_1
Voglia l'adita Corte territoriale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: accogliere la spiegata impugnazione per tutte le ragioni estese nel presente atto;
per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare integralmente la sentenza 120/24 del Giudice unico del lavoro del Tribunale ordinario di Sondrio resa in pagina 1 di 13 parte dispositiva il 29.10.24 e pubblicata in parte motiva il 27.12.24 mediante deposito nel fascicolo informatico di causa, a definizione del giudizio di primo grado in materia previdenziale n.r.g.145/22, non notificata;
per ulteriore effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite, riprodotte nella narrativa del presente atto d'appello, da intendersi qui integralmente riproposte. Vinte le spese del doppio grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta), da quantificarsi come da separata nota spese a depositarsi entro l'udienza collegiale di discussione, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
Per la parte appellata come da Controparte_1
Memoria di costituzione depositata in data 29 aprile 2025:” Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di appello per manifesta inammissibilità e infondatezza di tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della Sentenza del Tribunale di Sondrio,
n. 120/2024 pubblicata il 29/10/2024 nella causa r.g. 145/2024. Con la condanna dell'appellante alle spese o, in subordine alla denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, con compensazione integrale delle stesse, stanti i notevoli contrasti giurisprudenziali esistenti in materia”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 120 del 2024, ha respinto il ricorso proposto da - già dipendente della società ENEL S.p.a. e, in quanto tale, iscritto Parte_1
obbligatoriamente all'ex Fondo elettrici gestito dall' - diretto ad ottenere la CP_1
riliquidazione della pensione di vecchiaia numero VEL 426610 da gennaio 2007 CP_1
erogata dal Fondo Elettrici.
Spese del grado interamente compensate tra le parti per la peculiarità della questione giuridica sottesa al ricorso che ha dato origine ad orientamenti non univoci.
In motivazione il Tribunale di Sondrio – richiamata la normativa di riferimento – in applicazione della ragione più liquida, accogliendo i conteggi elaborati dall' CP_1
pagina 2 di 13 Previdenziale versati in atti, ritenuti non contestati dal ricorrente, non ha ritenuto provato l'abbattimento della pensione del ricorrente per effetto della dedotta erronea applicazione, da parte dell' , dell'articolo 3 comma 2, lettera a) del Controparte_2
Decreto legislativo n. 562 del 1996, con conseguente infondatezza del ricorso.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando quattro Parte_1
motivi.
Con il primo motivo – intestato:” Error in procedendo (primo capo di sentenza impugnato): omessa pronuncia sull'eccepita allegazione di profili di quantum debeatur, da parte di in difetto di apposita domanda riconvenzionale di accertamento CP_1
negativo; eccezione pregiudiziale di rito;
priorità di trattazione rispetto al merito del contendere;
principio della c.d. ragione più liquida e decisione soltanto nel merito;
violazione di legge” - l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, affrontando il merito della controversia, ha applicato il principio della ragione più liquida tralasciando di esaminare l'eccezione pregiudiziale di rito, di inutilizzabilità, per omessa formulazione di idonea domanda riconvenzionale di accertamento negativo, dei dati numerici offerti dall'Istituto per quantificare negativamente il possibile diritto creditorio dell'istante.
Sul punto l'appellante, richiamando l'insegnamento della Corte di Cassazione ha dedotto che l'Istituto previdenziale, per introdurre i conteggi ritenuti utili per negare l'esistenza del diritto rivendicato doveva, ma non lo ha fatto, proporre domanda riconvenzionale di accertamento negativo e che, quindi, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale, il giudice non poteva tenere in considerazione i conteggi proposti dall' . CP_1
Con il secondo motivo – intestato:” Error in procedendo e/o iudicando (secondo capo di sentenza impugnato): ritenuta mancata tempestiva contestazione delle cifre allegate da ad opera del ricorrente;
errata individuazione in sentenza della prima difesa utile;
CP_1
mancata controdeduzione specifica avversaria;
acquiescenza ex art. 115 c.p.c; pagina 3 di 13 violazione di legge” - l'appellante, ricostruendo le fasi processuali del primo grado, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardivamente contesti i conteggi allegati dall' , all'uopo deducendo – da un lato - che erroneamente il primo giudice CP_1
ha individuato la prima udienza utile nelle note di trattazione scritta dell'udienza 7.12.22 versate in atti il 30.11.22 individuando, invece, la prima udienza utile quella del 7 febbraio 2023 e – dall'alto lato – di avere puntualmente, e specificamente, contesto i numeri dell' , come peraltro scritto nel Verbale dell'udienza del 20 Settembre 2023. CP_1
Con il terzo motivo – intestato:” Error in iudicando (terzo capo di sentenza impugnato): errata interpretazione della domanda e della sua fattispecie costitutiva: diritto creditorio a differenze di trattamento quale presupposto della invocata riliquidazione pensionistica: vizio di extra-petizione o ultra-petizione – violazione dell'art. 112 c.p.c.”
- l'appellante, denunciando il vizio di extrapetizione ovvero ultrapetizione, ha dedotto l'errata interpretazione della domanda da parte del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'oggetto del giudizio non debba essere limitato all'accertamento, fine a sé stesso, dell'errore di calcolo dell' . CP_1
Sul punto l'appellante ha dedotto che l'errata interpretazione della domanda è confermata dalla errata affermazione per cui l'espressione “riliquidazione” comporti necessariamente il rimando ad un quantum debeatur atteso che la domanda del ricorrente è perfettamente compiuta in tutti i propri elementi costitutivi e che – comunque - le differenze pensionistiche, nemmeno quantificate in atti, non sono un elemento costitutivo del diritto azionato.
Con il quarto motivo – intestato:” Error in iudicando (quarto capo di sentenza impugnato): produzione dei documenti pensionistici di soggetti terzi – rigetto della domanda, come erroneamente interpretata dal primo Giudice (v. terzo motivo), per carenza di allegazione della situazione concreta del ricorrente” - l'appellante ha censurato la statuizione impugnata anche nella parte in cui ha affermato che:” la pronuncia di una condanna generica richiede quanto meno l'accertamento della pagina 4 di 13 sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli” mentre nel caso di specie:”…non viene evidenziato alcun elemento che possa far ritenere raggiunto tale accertamento: in particolare il ricorso non contiene alcun cenno alla situazione concreta della ricorrente” sul punto richiamando i precedenti della Corte di Appello di Milano (ex multis: 796 del 2024 – Relatrice – 1195 del 2023 Tes_1
Relatore Picciau).
All'interposto appello ha resistito Controparte_3
preliminarmente eccependo la inammissibilità e l'infondatezza della domanda giudiziaria avversaria, contestando il fondamento dell'appello e rilevando che, nei precedenti in cui si è giunti ad un esito favorevole per l'appellante, mancavano i conteggi idonei a dimostrare la carenza di interesse ad agire.
Evidenziando, infine, la sussistenza di orientamenti contrastanti ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, che venga disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
All'udienza del 27 maggio 2025, tenutasi da remoto, le parti hanno discusso la causa e la
Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Tutti motivi di appello – che per la loro connessione logica giuridica possono essere esaminati congiuntamente - sono già stati scrutinati da Questa Corte Territoriale (cfr. ex multis: Appello Milano n. 846 del 2021; 326 del 2022;106 del 2023; 1195 del 2023; 145 del 2024; 820 del 2024; 234 del 2024 e 26 del 2025) con motivazioni favorevoli all'appellante e da cui, questo Collegio, non ritiene di discostarsi.
Nel presente giudizio, come si evince dalle conclusioni del ricorso ex art 414 cpc,
l'odierno appellante ha formulato una domanda di accertamento del diritto alla corretta riliquidazione della pensione in applicazione dell'articolo 3 del d.lgs. n. 562/1996
(“Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della l. 8 agosto 1995, n. 335, pagina 5 di 13 in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private”) e una domanda di condanna generica al pagamento di eventuali correlate differenze pensionistiche, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso, restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante all'appellante.
Come sopra richiamato sulle questioni dedotte in atti la Corte d'Appello di Milano si è recentemente espressa, in analoga fattispecie, con la sentenza n.796 del 2024 emessa nella causa RG 549/2024.
In particolare, nella detta sentenza, qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. questa Corte territoriale ha ritenuto che:” Secondo la Suprema Corte di Cassazione,
“Nulla impedisce all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U,
Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…) Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare, l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica, l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare l'opportunità di pagina 6 di 13 pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioco quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278 c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione. Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c., esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111 Cost. comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la
"ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…)Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento pagina 7 di 13 sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare, in via riconvenzionale, l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez. 3, Sentenza n. 3366 del
20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1, Sentenza n. 25510 del
16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla
"facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017, n.251139).
Nella fattispecie in esame è pacifico che – come eccepito tempestivamente dall'appellante – l non ha spiegato Controparte_1
alcuna domanda riconvenzionale, ragione per cui, come dedotto dall'appellante, ogni considerazione sul quantum degli importi del trattamento pensionistico esula dal perimetro della controversia.
In applicazione dei predetti principi il Collegio deve, quindi passare all'esame del merito delle domande formulate dall'appellante dirette ad ottenere l'accertamento dell'erronea applicazione, da parte dell' appellato, dell'articolo 3 comma 2 del Controparte_2
Decreto legislativo n. 562 del 1996 in forza del quale “(testo normativo titolato
“Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995,
n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e dalle aziende elettriche private”) secondo cui: “L'importo pagina 8 di 13 complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
Sull'interpretazione della norma sopra trascritta questa Corte Territoriale si è pronunciata con la Sentenza n. 1195 del 2023, che il Collegio condivide e a cui ritiene di doversi attenere anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. C.p.c.
Con la citata Sentenza questa Corte Territoriale ha ritenuto che:” “Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive. La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) sostiene che “ poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. Pt_2
3 D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore , sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex
Fondo Elettrici;
che l' per sua stessa ammissione (docc. 3 e 4) ha da sempre CP_1
calcolato il tetto di cui alla lettera a) in maniera contraria al dettato legislativo , ricomprendendo nella base di calcolo imponibile ( per il computo del tetto in parola ) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa (
IMPONIBILE AGO ) soltanto dal 1.1.1997, mentre fino al 31.12.1996 ha utilizzato quelli soggetti a contribuzione secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici “ ; osserva che
“ Le ripercussioni sono agevolmente intuibili: adottando un plafond retributivo di pagina 9 di 13 calcolo INFERIORE AL DOVUTO , ne consegue de plano un abbassamento del tetto massimo liquidabile a tenore della lettera a …..” . L'assunto dell'appellante è fondato.
In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 – nella CP_1
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori CP_1
dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass- 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624; Cass.
8363/2018 )..Nella fattispecie l' non ha provato di aver correttamente calcolato la CP_1
quota a secondo i citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato rispetto di tali principi, depone la lettera circolare del CP_1
19.11.2015 prodotta da (doc. 3 fasc. e dalla quale si evince la Pt_2 Pt_2
interpretazione per la quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 2 lett. a, in relazione al periodo antecedente al
1.1.1997 , dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo”.
Ad analoga conclusione deve giungersi nel caso in esame, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare i dati numerici versati in atti dall' in quanto lo stesso non ha CP_1
formulato idonea domanda riconvenzionale, atteso che, anche nella fattispecie in esame, risulta l'intervenuta contestazione da parte dell'appellante, fin dal primo grado, dei pagina 10 di 13 numeri dell' (cfr. Verbale dell'udienza del 20 Settembre 2023: “…osservato che i CP_1
conteggi depositati da sono stati tempestivamente contestati nel merito all'udienza CP_1
del 07/02/2023…”.
In particolare l'appellante ha espressamente dedotto che:” al di là dell'errato ricalcolo del tetto a) per come tempestivamente eccepito in prime cure (ovvero, l'utilizzo della media ponderata delle sole Quote A e B della pensione, mentre il pluriennale insegnamento della Suprema Corte impone di utilizzare la retribuzione di cui all'onnicomprensivo imponibile AGO ex art. 12, L. 153/69, avvinta cioè a tutte le quattro Quote, iv incluse quelle C e D, di cui si compone il trattamento degli iscritti all'ex Fondo Elettrici) – non sfugge come: il tetto a) sia stato ricalcolato (= € 2.554,75) con l'imponibile retributivo quantificato in misura coeva alle annualità considerate (dal
2003 al 1994); la pensione è stata assunta nel suo ammontare dell'anno 2022 (l'importo di € 2.949,88 è infatti recato dal cedolino di Novembre 2022 – all. 2 CP_4
), quindi comprensivo di tutte le perequazioni annuali medio tempore
[...]
intervenute sino, per l'appunto, al 2022. L'accostamento dei due valori è, pertanto, clamorosamente improprio perché correttezza tecnica avrebbe imposto di considerare la pensione come ab initio liquidata nel Gennaio 2007 (anno di prima corresponsione del trattamento al , al netto di tutti gli incrementi perequativi annuali di cui Parte_1
sopra detto”.
Quindi anche nella fattispecie in esame l'appellante ha contestato l'esattezza del dato numerico proposto da - e recepito in motivazione dal giudice per sostenere la non CP_1
applicabilità in radice a della norma dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 562/96 - Parte_1
all'uopo osservandosi che: “la contestazione effettuata dal pensionato in ordine all'esattezza dei risultati non può reputarsi generica, soprattutto ove si consideri che all'attore che abbia scelto di formulare domanda di condanna generica per ragioni di economia processuale (e per evitare quindi di dedurre ed argomentare in merito al quantum della pensione) non può essere chiesta – in assenza di riconvenzionale pagina 11 di 13 avversaria- una contestazione del dato numerico in termini talmente specifici da comportare, per essere effettuata, l'assolvimento di oneri analoghi a quelli che, con la legittima scelta della domanda di condanna generica, ha ritenuto di voler evitare”(cfr.
Appello Milano n. 26 del 2025).
Assorbita ogni altra questione le domande dell'appellante devono essere accolte e la
Sentenza impugnata deve essere riformata dichiarandosi il diritto di Parte_1
alla riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo il tetto a) dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 658 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile, per il relativo computo, tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di Enel s.p.a.
L'Istituto previdenziale appellato va, inoltre, condannato al pagamento delle differenze, eventualmente spettanti, all'appellante nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Non ravvisando nella fattispecie motivi derogatori al principio di soccombenza le spese del doppio grado del giudizio – determinate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa, tenuto pagina 12 di 13 conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'aumento fino al 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/14 per essere stato l'appello redatto con modalità telematiche - seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellante, in complessivi euro 5.800,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 120 del 2024 emessa dal Tribunale di Sondrio, accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione della propria pensione e Parte_1
condanna l' a ricalcolare il tetto Controparte_3
dell'80% di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n.
562/1996, con inserimento, nella relativa retribuzione imponibile per il computo, di tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento dedotto in atti.
Condanna l' a corrispondere al Controparte_3
ricorrente le rispettive differenze di trattamento di quiescenza eventualmente spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile, dalla maturazione fino al definitivo soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle Controparte_3
spese del doppio grado del giudizio che, in favore di parte appellante, liquida in complessivi euro 5.800,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano,27 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Maria Rosaria CUOMO
pagina 13 di 13
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 319 del 2025 avverso la sentenza n. 120 del 2024, emessa dal Tribunale di Sondrio (Marchini), deciso il giorno 27 maggio 2025 promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Gianluca Perdichizzi (c.f. ) elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in Bologna, Via Malvolta n. 3 – Appellante;
nei confronti di
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Maio (c.f. ) e C.F._3
Antonio Del Gatto (c.f. ) elettivamente domiciliato in Milano, C.F._4
Via Savarè n. 1 presso l'Avvocatura dell'Istituto – Appellato.
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da ricorso in appello datato 29 marzo 2025:” Parte_1
Voglia l'adita Corte territoriale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: accogliere la spiegata impugnazione per tutte le ragioni estese nel presente atto;
per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare integralmente la sentenza 120/24 del Giudice unico del lavoro del Tribunale ordinario di Sondrio resa in pagina 1 di 13 parte dispositiva il 29.10.24 e pubblicata in parte motiva il 27.12.24 mediante deposito nel fascicolo informatico di causa, a definizione del giudizio di primo grado in materia previdenziale n.r.g.145/22, non notificata;
per ulteriore effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite, riprodotte nella narrativa del presente atto d'appello, da intendersi qui integralmente riproposte. Vinte le spese del doppio grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta), da quantificarsi come da separata nota spese a depositarsi entro l'udienza collegiale di discussione, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
Per la parte appellata come da Controparte_1
Memoria di costituzione depositata in data 29 aprile 2025:” Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di appello per manifesta inammissibilità e infondatezza di tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della Sentenza del Tribunale di Sondrio,
n. 120/2024 pubblicata il 29/10/2024 nella causa r.g. 145/2024. Con la condanna dell'appellante alle spese o, in subordine alla denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, con compensazione integrale delle stesse, stanti i notevoli contrasti giurisprudenziali esistenti in materia”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 120 del 2024, ha respinto il ricorso proposto da - già dipendente della società ENEL S.p.a. e, in quanto tale, iscritto Parte_1
obbligatoriamente all'ex Fondo elettrici gestito dall' - diretto ad ottenere la CP_1
riliquidazione della pensione di vecchiaia numero VEL 426610 da gennaio 2007 CP_1
erogata dal Fondo Elettrici.
Spese del grado interamente compensate tra le parti per la peculiarità della questione giuridica sottesa al ricorso che ha dato origine ad orientamenti non univoci.
In motivazione il Tribunale di Sondrio – richiamata la normativa di riferimento – in applicazione della ragione più liquida, accogliendo i conteggi elaborati dall' CP_1
pagina 2 di 13 Previdenziale versati in atti, ritenuti non contestati dal ricorrente, non ha ritenuto provato l'abbattimento della pensione del ricorrente per effetto della dedotta erronea applicazione, da parte dell' , dell'articolo 3 comma 2, lettera a) del Controparte_2
Decreto legislativo n. 562 del 1996, con conseguente infondatezza del ricorso.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando quattro Parte_1
motivi.
Con il primo motivo – intestato:” Error in procedendo (primo capo di sentenza impugnato): omessa pronuncia sull'eccepita allegazione di profili di quantum debeatur, da parte di in difetto di apposita domanda riconvenzionale di accertamento CP_1
negativo; eccezione pregiudiziale di rito;
priorità di trattazione rispetto al merito del contendere;
principio della c.d. ragione più liquida e decisione soltanto nel merito;
violazione di legge” - l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, affrontando il merito della controversia, ha applicato il principio della ragione più liquida tralasciando di esaminare l'eccezione pregiudiziale di rito, di inutilizzabilità, per omessa formulazione di idonea domanda riconvenzionale di accertamento negativo, dei dati numerici offerti dall'Istituto per quantificare negativamente il possibile diritto creditorio dell'istante.
Sul punto l'appellante, richiamando l'insegnamento della Corte di Cassazione ha dedotto che l'Istituto previdenziale, per introdurre i conteggi ritenuti utili per negare l'esistenza del diritto rivendicato doveva, ma non lo ha fatto, proporre domanda riconvenzionale di accertamento negativo e che, quindi, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale, il giudice non poteva tenere in considerazione i conteggi proposti dall' . CP_1
Con il secondo motivo – intestato:” Error in procedendo e/o iudicando (secondo capo di sentenza impugnato): ritenuta mancata tempestiva contestazione delle cifre allegate da ad opera del ricorrente;
errata individuazione in sentenza della prima difesa utile;
CP_1
mancata controdeduzione specifica avversaria;
acquiescenza ex art. 115 c.p.c; pagina 3 di 13 violazione di legge” - l'appellante, ricostruendo le fasi processuali del primo grado, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardivamente contesti i conteggi allegati dall' , all'uopo deducendo – da un lato - che erroneamente il primo giudice CP_1
ha individuato la prima udienza utile nelle note di trattazione scritta dell'udienza 7.12.22 versate in atti il 30.11.22 individuando, invece, la prima udienza utile quella del 7 febbraio 2023 e – dall'alto lato – di avere puntualmente, e specificamente, contesto i numeri dell' , come peraltro scritto nel Verbale dell'udienza del 20 Settembre 2023. CP_1
Con il terzo motivo – intestato:” Error in iudicando (terzo capo di sentenza impugnato): errata interpretazione della domanda e della sua fattispecie costitutiva: diritto creditorio a differenze di trattamento quale presupposto della invocata riliquidazione pensionistica: vizio di extra-petizione o ultra-petizione – violazione dell'art. 112 c.p.c.”
- l'appellante, denunciando il vizio di extrapetizione ovvero ultrapetizione, ha dedotto l'errata interpretazione della domanda da parte del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'oggetto del giudizio non debba essere limitato all'accertamento, fine a sé stesso, dell'errore di calcolo dell' . CP_1
Sul punto l'appellante ha dedotto che l'errata interpretazione della domanda è confermata dalla errata affermazione per cui l'espressione “riliquidazione” comporti necessariamente il rimando ad un quantum debeatur atteso che la domanda del ricorrente è perfettamente compiuta in tutti i propri elementi costitutivi e che – comunque - le differenze pensionistiche, nemmeno quantificate in atti, non sono un elemento costitutivo del diritto azionato.
Con il quarto motivo – intestato:” Error in iudicando (quarto capo di sentenza impugnato): produzione dei documenti pensionistici di soggetti terzi – rigetto della domanda, come erroneamente interpretata dal primo Giudice (v. terzo motivo), per carenza di allegazione della situazione concreta del ricorrente” - l'appellante ha censurato la statuizione impugnata anche nella parte in cui ha affermato che:” la pronuncia di una condanna generica richiede quanto meno l'accertamento della pagina 4 di 13 sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli” mentre nel caso di specie:”…non viene evidenziato alcun elemento che possa far ritenere raggiunto tale accertamento: in particolare il ricorso non contiene alcun cenno alla situazione concreta della ricorrente” sul punto richiamando i precedenti della Corte di Appello di Milano (ex multis: 796 del 2024 – Relatrice – 1195 del 2023 Tes_1
Relatore Picciau).
All'interposto appello ha resistito Controparte_3
preliminarmente eccependo la inammissibilità e l'infondatezza della domanda giudiziaria avversaria, contestando il fondamento dell'appello e rilevando che, nei precedenti in cui si è giunti ad un esito favorevole per l'appellante, mancavano i conteggi idonei a dimostrare la carenza di interesse ad agire.
Evidenziando, infine, la sussistenza di orientamenti contrastanti ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, che venga disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
All'udienza del 27 maggio 2025, tenutasi da remoto, le parti hanno discusso la causa e la
Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Tutti motivi di appello – che per la loro connessione logica giuridica possono essere esaminati congiuntamente - sono già stati scrutinati da Questa Corte Territoriale (cfr. ex multis: Appello Milano n. 846 del 2021; 326 del 2022;106 del 2023; 1195 del 2023; 145 del 2024; 820 del 2024; 234 del 2024 e 26 del 2025) con motivazioni favorevoli all'appellante e da cui, questo Collegio, non ritiene di discostarsi.
Nel presente giudizio, come si evince dalle conclusioni del ricorso ex art 414 cpc,
l'odierno appellante ha formulato una domanda di accertamento del diritto alla corretta riliquidazione della pensione in applicazione dell'articolo 3 del d.lgs. n. 562/1996
(“Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della l. 8 agosto 1995, n. 335, pagina 5 di 13 in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private”) e una domanda di condanna generica al pagamento di eventuali correlate differenze pensionistiche, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso, restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante all'appellante.
Come sopra richiamato sulle questioni dedotte in atti la Corte d'Appello di Milano si è recentemente espressa, in analoga fattispecie, con la sentenza n.796 del 2024 emessa nella causa RG 549/2024.
In particolare, nella detta sentenza, qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. questa Corte territoriale ha ritenuto che:” Secondo la Suprema Corte di Cassazione,
“Nulla impedisce all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U,
Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…) Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare, l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica, l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare l'opportunità di pagina 6 di 13 pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioco quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278 c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione. Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c., esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111 Cost. comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la
"ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…)Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento pagina 7 di 13 sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare, in via riconvenzionale, l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez. 3, Sentenza n. 3366 del
20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1, Sentenza n. 25510 del
16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla
"facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017, n.251139).
Nella fattispecie in esame è pacifico che – come eccepito tempestivamente dall'appellante – l non ha spiegato Controparte_1
alcuna domanda riconvenzionale, ragione per cui, come dedotto dall'appellante, ogni considerazione sul quantum degli importi del trattamento pensionistico esula dal perimetro della controversia.
In applicazione dei predetti principi il Collegio deve, quindi passare all'esame del merito delle domande formulate dall'appellante dirette ad ottenere l'accertamento dell'erronea applicazione, da parte dell' appellato, dell'articolo 3 comma 2 del Controparte_2
Decreto legislativo n. 562 del 1996 in forza del quale “(testo normativo titolato
“Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995,
n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e dalle aziende elettriche private”) secondo cui: “L'importo pagina 8 di 13 complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
Sull'interpretazione della norma sopra trascritta questa Corte Territoriale si è pronunciata con la Sentenza n. 1195 del 2023, che il Collegio condivide e a cui ritiene di doversi attenere anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. C.p.c.
Con la citata Sentenza questa Corte Territoriale ha ritenuto che:” “Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive. La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) sostiene che “ poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. Pt_2
3 D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore , sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex
Fondo Elettrici;
che l' per sua stessa ammissione (docc. 3 e 4) ha da sempre CP_1
calcolato il tetto di cui alla lettera a) in maniera contraria al dettato legislativo , ricomprendendo nella base di calcolo imponibile ( per il computo del tetto in parola ) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa (
IMPONIBILE AGO ) soltanto dal 1.1.1997, mentre fino al 31.12.1996 ha utilizzato quelli soggetti a contribuzione secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici “ ; osserva che
“ Le ripercussioni sono agevolmente intuibili: adottando un plafond retributivo di pagina 9 di 13 calcolo INFERIORE AL DOVUTO , ne consegue de plano un abbassamento del tetto massimo liquidabile a tenore della lettera a …..” . L'assunto dell'appellante è fondato.
In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 – nella CP_1
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori CP_1
dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass- 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624; Cass.
8363/2018 )..Nella fattispecie l' non ha provato di aver correttamente calcolato la CP_1
quota a secondo i citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato rispetto di tali principi, depone la lettera circolare del CP_1
19.11.2015 prodotta da (doc. 3 fasc. e dalla quale si evince la Pt_2 Pt_2
interpretazione per la quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 2 lett. a, in relazione al periodo antecedente al
1.1.1997 , dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo”.
Ad analoga conclusione deve giungersi nel caso in esame, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare i dati numerici versati in atti dall' in quanto lo stesso non ha CP_1
formulato idonea domanda riconvenzionale, atteso che, anche nella fattispecie in esame, risulta l'intervenuta contestazione da parte dell'appellante, fin dal primo grado, dei pagina 10 di 13 numeri dell' (cfr. Verbale dell'udienza del 20 Settembre 2023: “…osservato che i CP_1
conteggi depositati da sono stati tempestivamente contestati nel merito all'udienza CP_1
del 07/02/2023…”.
In particolare l'appellante ha espressamente dedotto che:” al di là dell'errato ricalcolo del tetto a) per come tempestivamente eccepito in prime cure (ovvero, l'utilizzo della media ponderata delle sole Quote A e B della pensione, mentre il pluriennale insegnamento della Suprema Corte impone di utilizzare la retribuzione di cui all'onnicomprensivo imponibile AGO ex art. 12, L. 153/69, avvinta cioè a tutte le quattro Quote, iv incluse quelle C e D, di cui si compone il trattamento degli iscritti all'ex Fondo Elettrici) – non sfugge come: il tetto a) sia stato ricalcolato (= € 2.554,75) con l'imponibile retributivo quantificato in misura coeva alle annualità considerate (dal
2003 al 1994); la pensione è stata assunta nel suo ammontare dell'anno 2022 (l'importo di € 2.949,88 è infatti recato dal cedolino di Novembre 2022 – all. 2 CP_4
), quindi comprensivo di tutte le perequazioni annuali medio tempore
[...]
intervenute sino, per l'appunto, al 2022. L'accostamento dei due valori è, pertanto, clamorosamente improprio perché correttezza tecnica avrebbe imposto di considerare la pensione come ab initio liquidata nel Gennaio 2007 (anno di prima corresponsione del trattamento al , al netto di tutti gli incrementi perequativi annuali di cui Parte_1
sopra detto”.
Quindi anche nella fattispecie in esame l'appellante ha contestato l'esattezza del dato numerico proposto da - e recepito in motivazione dal giudice per sostenere la non CP_1
applicabilità in radice a della norma dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 562/96 - Parte_1
all'uopo osservandosi che: “la contestazione effettuata dal pensionato in ordine all'esattezza dei risultati non può reputarsi generica, soprattutto ove si consideri che all'attore che abbia scelto di formulare domanda di condanna generica per ragioni di economia processuale (e per evitare quindi di dedurre ed argomentare in merito al quantum della pensione) non può essere chiesta – in assenza di riconvenzionale pagina 11 di 13 avversaria- una contestazione del dato numerico in termini talmente specifici da comportare, per essere effettuata, l'assolvimento di oneri analoghi a quelli che, con la legittima scelta della domanda di condanna generica, ha ritenuto di voler evitare”(cfr.
Appello Milano n. 26 del 2025).
Assorbita ogni altra questione le domande dell'appellante devono essere accolte e la
Sentenza impugnata deve essere riformata dichiarandosi il diritto di Parte_1
alla riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo il tetto a) dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 658 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile, per il relativo computo, tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di Enel s.p.a.
L'Istituto previdenziale appellato va, inoltre, condannato al pagamento delle differenze, eventualmente spettanti, all'appellante nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Non ravvisando nella fattispecie motivi derogatori al principio di soccombenza le spese del doppio grado del giudizio – determinate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa, tenuto pagina 12 di 13 conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'aumento fino al 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis del D.M. n. 55/14 per essere stato l'appello redatto con modalità telematiche - seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellante, in complessivi euro 5.800,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 120 del 2024 emessa dal Tribunale di Sondrio, accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione della propria pensione e Parte_1
condanna l' a ricalcolare il tetto Controparte_3
dell'80% di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n.
562/1996, con inserimento, nella relativa retribuzione imponibile per il computo, di tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento dedotto in atti.
Condanna l' a corrispondere al Controparte_3
ricorrente le rispettive differenze di trattamento di quiescenza eventualmente spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile, dalla maturazione fino al definitivo soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle Controparte_3
spese del doppio grado del giudizio che, in favore di parte appellante, liquida in complessivi euro 5.800,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano,27 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Maria Rosaria CUOMO
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