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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Udienza del 14.04.2025 nella causa iscritta al n. di R.G. 8926/2023.
È presente per la ricorrente l'Avv. Oriana Manuela Oliva per delega dell'Avv. Grasso che, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento del ricorso. In particolare, insiste per la rideterminazione della sanzione anche alla luce della richiesta di rateizzazione, avanzata in corso di procedimento amministrativo, e in relazione alla lieve intensità della colpa, essendosi la ricorrente difesa, rappresentando la sua perfetta buona fede in ordine alla installazione di poco antecedente degli apparecchi e all'assenza di precedenti amministrativi concernenti la medesima fattispecie. Per l è presente il Controparte_1 dott. che conclude per il rigetto del ricorso. I difensori discutono la causa, CP_2 riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. Alle ore 11.51, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del
Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n.
8926/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa iscritta al n. di r.g. in epigrafe indicato introdotta con ricorso depositato in data
05.04.2023
DA
, nata a [...], il [...], cod. fiscale , in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_3 unipersonale, avente sede legale in Napoli, via Santa Maria a Cubito n. 786/788, partita
I.V.A. , elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via G. P.IVA_1
Bonaparte, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Goffredo Grasso
(Avv. Goffredo Grasso)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_4 Controparte_5
– sede di Napoli, in persona del direttore dell'ufficio, dott.
[...] Persona_1
, con sede in Napoli, via Vespucci n. 168
[...]
(dott. ) Persona_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della unipersonale, avverso l'ordinanza Controparte_3 ingiunzione prot. n. 12416, emessa dall (di seguito, Controparte_1
1 Agenzia) in data 28.02.2023 e notificata in data 06.03.2023.
Con la suddetta ordinanza, l'Agenzia ha ingiunto alla e alla di pagare, Pt_1 CP_6 in solido tra loro, € 126.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d), del regio decreto n. 773 del 18/06/1931 (di seguito ) e per la CP_7 violazione dell'art. 1, comma 646, della legge n. 190 del 23/12/2014, punita, in via amministrativa, dal successivo comma 648.
La sanzione è conseguenza degli accertamenti effettuati in data 06.11.2018, dai funzionari dell , i quali rinvennero nel locale della denominato “Time City” e sito in CP_1 CP_3
Napoli, via Santa Maria a Cubito n. 16, sei apparecchi per il gioco lecito, rientranti nella previsione dell'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, accesi e funzionanti, ma privi del nulla osta di messa in esercizio e di collegamento alla rete telematica (cfr. doc. 1 resistente e p. 4 ordinanza).
Nell'ordinanza ingiunzione si legge che la e la “sono stati considerati Pt_1 CP_3 autori delle violazioni di cui all'art. 110 TULPS, comma 9 lett. d) e dell'art. 1, comma 646
L.190/2014, sanzionata dall'art. 1 comma 648 della legge medesima, per aver consentito
l'installazione e l'uso, in luogo aperto al pubblico, quale il suddetto locale, di n. 6 apparecchi non conformi alla normativa di riferimento, non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dalla normativa vigente” (cfr. p. 3).
Con il provvedimento in esame, l ha disposto, altresì, la confisca dei 6 apparecchi e CP_1 della somma di € 2.351,00, rinvenuta all'interno degli stessi.
§ 1.1. A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto che: - i 6 apparecchi erano stati Pt_1 installati 5 giorni prima dell'accertamento ispettivo;
- era in attesa di contratto da parte del noleggiatore;
- detta circostanza, “se non poteva rilevare ai fini della esclusione di responsabilità, meritava di essere considerata come buona fede e/o errore sulla liceità della condotta refluenti sulla decisione che l avrebbe dovuto Controparte_1 prendere in ordine alla determinazione della sanzione pecuniaria da irrogare e/o in ordine alla richiesta di riduzione e/o rateazione della sanzione amministrativa” (pp. 2 e 3 ricorso); - oltre alla genericità della contestazione, specificata soltanto nell'ingiunzione di pagamento (ove per la prima volta si precisava che l'autorizzazione mancante era il nulla osta per la messa in esercizio), la doglianza principale atteneva all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione e/o rateazione della sanzione pecuniaria a suo tempo irrogata;
- negli scritti difensivi, infatti, aveva chiesto la riduzione dell'importo comminato al minimo edittale di € 500,00, previsto dall'art. 110, comma 9, lett. d), del TULPS per ciascun apparecchio irregolare;
- inoltre, aveva chiesto la rateizzazione della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689 del 1981; -
l'ordinanza non era motivata né in ordine alla richiesta di applicazione del minimo né in ordine alla rateazione del dovuto;
- l'ordinanza, infine, non esplicitava le ragioni che avevano condotto alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni;
- la sanzione andava ridotta al minimo tenuto conto sia della personalità dell'autore (non aveva commesso altre violazioni in materia) sia delle sue condizioni economiche. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… 2)
2 nel merito ed in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza – ingiunzione e confisca ex art. 18 Legge n. 689/1981 – prot. n. RU/AI/5082 – emessa il 28.02.2023, emessa dall , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
sede di Napoli, Sezione Giochi e Tabacchi e, per l'effetto, la sanzione pecuniaria
[...] contestualmente irrogata;
3) in subordine, ridurre la sanzione irrogata e/o quantomeno autorizzare il pagamento in misura rateale;
4) emettere ogni e qualsiasi altro provvedimento di giustizia, anche in ordine alle spese di lite”.
L si è tempestivamente costituita in data 14.06.2023, Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione e replicando punto per punto alle argomentazioni difensive di controparte.
*****
§ 2. L'ordinanza ingiunzione impugnata sanzione due distinte fattispecie illecite: ai ricorrenti
è stata contestata, rispetto ai sei congegni di gioco, sia la mancanza dei nulla osta di esercizio sia la mancata connessione alla rete telematica.
La prima fattispecie è prevista dall'art. 110, comma 9, lett. d), del TULPS, a mente del quale
“chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”.
La seconda è prevista e punita dall'art. 1, commi 646 e 648, della legge n. 190 del 2014. In particolare, il comma 648 prevede la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS non collegato alla rete statale di raccolta del gioco.
L'effettiva commissione delle due condotte illecite è circostanza non contestata dalla ricorrente, la quale ha sollevato censure in ordine alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione e all'entità della sanzione in concreto applicata.
Il motivo di opposizione che fa leva sulla carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione
è infondato.
Occorre premettere che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008,
Cass., sez. II, n. 17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
3 Nel caso in esame, l'ordinanza descrive con esattezza la condotta illecita oggetto di sanzione, sicché l'atto impugnato è dotato di motivazione adeguata.
Quanto alla mancata replica agli scritti difensivi, è noto che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., sez. un., n. 1786 del 28/01/2010; in senso conforme Cass. n. 12503 del 21/05/2018).
Peraltro, nel caso in esame l nulla doveva motivare in ordine alla richiesta della CP_1 di rateizzare l'importo da pagare in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689 del Pt_1
1981, atteso che il pagamento rateale è previsto in relazione alla sanzione pecuniaria, che viene applicata soltanto con l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione (cfr. art. 26 della legge n.
689 del 1981), mentre la somma da pagare in misura ridotta non è una sanzione, ma è l'importo che il trasgressore può versare, entro 60 giorni dalla contestazione (o dalla notificazione degli estremi della violazione), per estinguere il procedimento sanzionatorio.
Infine, la doglianza è infondata anche rispetto alla questione della carenza di motivazione in relazione all'ammontare della sanzione in concreto applicata, in quanto “nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanza-ingiunzione,
l'eventuale mancata giustificazione della misura della pena inflitta non costituisce vizio dell'atto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificare l'entità della pena nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza” (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 12758 del 01/09/2003; in senso conforme, cfr. Cass., sez. lavoro, n. 5443 del 11/04/2001).
§ 3. Nel corpo del ricorso vi è un fugace accenno alla “imprecisione della contestazione”, ma si tratta di una censura appena abbozzata, che non spiega per quali ragioni l'imprecisione avrebbe inciso sul diritto di difesa dei ricorrenti o avrebbe impedito loro di comprendere quale condotta gli era stata in concreto contestata.
§ 4. Passando al tema dell'importo applicato nell'ordinanza, va rilevato che l'art. 1, comma
648, della legge n. 190 del 2014 prevede la sanzione in misura fissa di € 20.000,00 per ciascun apparecchio non collegato alla rete. Poiché gli apparecchi non collegati erano 6, la sanzione è pari a € 120.000,00 e non può certo essere ridotta oltre l'importo legalmente previsto.
I restanti 6 mila euro riguardano la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d), del TULPS.
L ha applicato un importo pari al doppio del minimo edittale, corrispondente quindi alla CP_1 somma che la avrebbe potuto pagare in misura ridotta per estinguere il procedimento Pt_1 sanzionatorio.
Ad avviso del giudicante, si tratta di un importo congruo rispetto alla gravità della condotta contestata, tenuto conto che gli apparecchi privi di titolo autorizzativo erano ben 6. Inoltre, i
4 ricorrenti non hanno dedotto alcunché di circostanziato in ordine alle loro condizioni economiche né hanno fornito giustificazioni credibili in ordine alla messa in opera degli apparecchi in assenza di nulla osta. Non può integrare una valida giustificazione il fatto che gli apparecchi erano stati installati da 5 giorni (circostanza comunque non provata) e che si era in attesa di contratto da parte del noleggiatore: la consapevolezza della mancanza di nulla osta di esercizio avrebbe dovuto imporre lo spegnimento dei congegni di gioco, mentre, come accertato dai funzionari dell , gli apparecchi erano pienamente funzionanti, tanto che all'interno degli CP_1 stessi erano presenti somme di denaro provenienti dalle giocate degli utenti (vedi verbale di accertamento, doc. 1 resistente).
Infine, non vi è spazio per l'applicazione del concorso formale ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 (richiesta avanzata nel corso della discussione orale), perché siamo in presenza di due distinte condotte illecite (utilizzazione di consegni privi di nulla osta e mancato collegamento degli stessi alla rete statale).
In conclusione, il ricorso è respinto.
Nulla sulle spese, in quanto l si è difesa attraverso un funzionario e non ha CP_1 presentato la nota delle spese vive sostenute per la difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Napoli, 14.04.2025 Il Giudice
(dott. Ulisse Forziati)
5
È presente per la ricorrente l'Avv. Oriana Manuela Oliva per delega dell'Avv. Grasso che, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento del ricorso. In particolare, insiste per la rideterminazione della sanzione anche alla luce della richiesta di rateizzazione, avanzata in corso di procedimento amministrativo, e in relazione alla lieve intensità della colpa, essendosi la ricorrente difesa, rappresentando la sua perfetta buona fede in ordine alla installazione di poco antecedente degli apparecchi e all'assenza di precedenti amministrativi concernenti la medesima fattispecie. Per l è presente il Controparte_1 dott. che conclude per il rigetto del ricorso. I difensori discutono la causa, CP_2 riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. Alle ore 11.51, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del
Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n.
8926/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa iscritta al n. di r.g. in epigrafe indicato introdotta con ricorso depositato in data
05.04.2023
DA
, nata a [...], il [...], cod. fiscale , in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_3 unipersonale, avente sede legale in Napoli, via Santa Maria a Cubito n. 786/788, partita
I.V.A. , elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via G. P.IVA_1
Bonaparte, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Goffredo Grasso
(Avv. Goffredo Grasso)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_4 Controparte_5
– sede di Napoli, in persona del direttore dell'ufficio, dott.
[...] Persona_1
, con sede in Napoli, via Vespucci n. 168
[...]
(dott. ) Persona_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della unipersonale, avverso l'ordinanza Controparte_3 ingiunzione prot. n. 12416, emessa dall (di seguito, Controparte_1
1 Agenzia) in data 28.02.2023 e notificata in data 06.03.2023.
Con la suddetta ordinanza, l'Agenzia ha ingiunto alla e alla di pagare, Pt_1 CP_6 in solido tra loro, € 126.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d), del regio decreto n. 773 del 18/06/1931 (di seguito ) e per la CP_7 violazione dell'art. 1, comma 646, della legge n. 190 del 23/12/2014, punita, in via amministrativa, dal successivo comma 648.
La sanzione è conseguenza degli accertamenti effettuati in data 06.11.2018, dai funzionari dell , i quali rinvennero nel locale della denominato “Time City” e sito in CP_1 CP_3
Napoli, via Santa Maria a Cubito n. 16, sei apparecchi per il gioco lecito, rientranti nella previsione dell'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, accesi e funzionanti, ma privi del nulla osta di messa in esercizio e di collegamento alla rete telematica (cfr. doc. 1 resistente e p. 4 ordinanza).
Nell'ordinanza ingiunzione si legge che la e la “sono stati considerati Pt_1 CP_3 autori delle violazioni di cui all'art. 110 TULPS, comma 9 lett. d) e dell'art. 1, comma 646
L.190/2014, sanzionata dall'art. 1 comma 648 della legge medesima, per aver consentito
l'installazione e l'uso, in luogo aperto al pubblico, quale il suddetto locale, di n. 6 apparecchi non conformi alla normativa di riferimento, non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dalla normativa vigente” (cfr. p. 3).
Con il provvedimento in esame, l ha disposto, altresì, la confisca dei 6 apparecchi e CP_1 della somma di € 2.351,00, rinvenuta all'interno degli stessi.
§ 1.1. A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto che: - i 6 apparecchi erano stati Pt_1 installati 5 giorni prima dell'accertamento ispettivo;
- era in attesa di contratto da parte del noleggiatore;
- detta circostanza, “se non poteva rilevare ai fini della esclusione di responsabilità, meritava di essere considerata come buona fede e/o errore sulla liceità della condotta refluenti sulla decisione che l avrebbe dovuto Controparte_1 prendere in ordine alla determinazione della sanzione pecuniaria da irrogare e/o in ordine alla richiesta di riduzione e/o rateazione della sanzione amministrativa” (pp. 2 e 3 ricorso); - oltre alla genericità della contestazione, specificata soltanto nell'ingiunzione di pagamento (ove per la prima volta si precisava che l'autorizzazione mancante era il nulla osta per la messa in esercizio), la doglianza principale atteneva all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione e/o rateazione della sanzione pecuniaria a suo tempo irrogata;
- negli scritti difensivi, infatti, aveva chiesto la riduzione dell'importo comminato al minimo edittale di € 500,00, previsto dall'art. 110, comma 9, lett. d), del TULPS per ciascun apparecchio irregolare;
- inoltre, aveva chiesto la rateizzazione della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689 del 1981; -
l'ordinanza non era motivata né in ordine alla richiesta di applicazione del minimo né in ordine alla rateazione del dovuto;
- l'ordinanza, infine, non esplicitava le ragioni che avevano condotto alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni;
- la sanzione andava ridotta al minimo tenuto conto sia della personalità dell'autore (non aveva commesso altre violazioni in materia) sia delle sue condizioni economiche. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… 2)
2 nel merito ed in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza – ingiunzione e confisca ex art. 18 Legge n. 689/1981 – prot. n. RU/AI/5082 – emessa il 28.02.2023, emessa dall , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
sede di Napoli, Sezione Giochi e Tabacchi e, per l'effetto, la sanzione pecuniaria
[...] contestualmente irrogata;
3) in subordine, ridurre la sanzione irrogata e/o quantomeno autorizzare il pagamento in misura rateale;
4) emettere ogni e qualsiasi altro provvedimento di giustizia, anche in ordine alle spese di lite”.
L si è tempestivamente costituita in data 14.06.2023, Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione e replicando punto per punto alle argomentazioni difensive di controparte.
*****
§ 2. L'ordinanza ingiunzione impugnata sanzione due distinte fattispecie illecite: ai ricorrenti
è stata contestata, rispetto ai sei congegni di gioco, sia la mancanza dei nulla osta di esercizio sia la mancata connessione alla rete telematica.
La prima fattispecie è prevista dall'art. 110, comma 9, lett. d), del TULPS, a mente del quale
“chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”.
La seconda è prevista e punita dall'art. 1, commi 646 e 648, della legge n. 190 del 2014. In particolare, il comma 648 prevede la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS non collegato alla rete statale di raccolta del gioco.
L'effettiva commissione delle due condotte illecite è circostanza non contestata dalla ricorrente, la quale ha sollevato censure in ordine alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione e all'entità della sanzione in concreto applicata.
Il motivo di opposizione che fa leva sulla carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione
è infondato.
Occorre premettere che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008,
Cass., sez. II, n. 17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
3 Nel caso in esame, l'ordinanza descrive con esattezza la condotta illecita oggetto di sanzione, sicché l'atto impugnato è dotato di motivazione adeguata.
Quanto alla mancata replica agli scritti difensivi, è noto che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., sez. un., n. 1786 del 28/01/2010; in senso conforme Cass. n. 12503 del 21/05/2018).
Peraltro, nel caso in esame l nulla doveva motivare in ordine alla richiesta della CP_1 di rateizzare l'importo da pagare in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689 del Pt_1
1981, atteso che il pagamento rateale è previsto in relazione alla sanzione pecuniaria, che viene applicata soltanto con l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione (cfr. art. 26 della legge n.
689 del 1981), mentre la somma da pagare in misura ridotta non è una sanzione, ma è l'importo che il trasgressore può versare, entro 60 giorni dalla contestazione (o dalla notificazione degli estremi della violazione), per estinguere il procedimento sanzionatorio.
Infine, la doglianza è infondata anche rispetto alla questione della carenza di motivazione in relazione all'ammontare della sanzione in concreto applicata, in quanto “nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanza-ingiunzione,
l'eventuale mancata giustificazione della misura della pena inflitta non costituisce vizio dell'atto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificare l'entità della pena nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza” (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 12758 del 01/09/2003; in senso conforme, cfr. Cass., sez. lavoro, n. 5443 del 11/04/2001).
§ 3. Nel corpo del ricorso vi è un fugace accenno alla “imprecisione della contestazione”, ma si tratta di una censura appena abbozzata, che non spiega per quali ragioni l'imprecisione avrebbe inciso sul diritto di difesa dei ricorrenti o avrebbe impedito loro di comprendere quale condotta gli era stata in concreto contestata.
§ 4. Passando al tema dell'importo applicato nell'ordinanza, va rilevato che l'art. 1, comma
648, della legge n. 190 del 2014 prevede la sanzione in misura fissa di € 20.000,00 per ciascun apparecchio non collegato alla rete. Poiché gli apparecchi non collegati erano 6, la sanzione è pari a € 120.000,00 e non può certo essere ridotta oltre l'importo legalmente previsto.
I restanti 6 mila euro riguardano la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d), del TULPS.
L ha applicato un importo pari al doppio del minimo edittale, corrispondente quindi alla CP_1 somma che la avrebbe potuto pagare in misura ridotta per estinguere il procedimento Pt_1 sanzionatorio.
Ad avviso del giudicante, si tratta di un importo congruo rispetto alla gravità della condotta contestata, tenuto conto che gli apparecchi privi di titolo autorizzativo erano ben 6. Inoltre, i
4 ricorrenti non hanno dedotto alcunché di circostanziato in ordine alle loro condizioni economiche né hanno fornito giustificazioni credibili in ordine alla messa in opera degli apparecchi in assenza di nulla osta. Non può integrare una valida giustificazione il fatto che gli apparecchi erano stati installati da 5 giorni (circostanza comunque non provata) e che si era in attesa di contratto da parte del noleggiatore: la consapevolezza della mancanza di nulla osta di esercizio avrebbe dovuto imporre lo spegnimento dei congegni di gioco, mentre, come accertato dai funzionari dell , gli apparecchi erano pienamente funzionanti, tanto che all'interno degli CP_1 stessi erano presenti somme di denaro provenienti dalle giocate degli utenti (vedi verbale di accertamento, doc. 1 resistente).
Infine, non vi è spazio per l'applicazione del concorso formale ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 (richiesta avanzata nel corso della discussione orale), perché siamo in presenza di due distinte condotte illecite (utilizzazione di consegni privi di nulla osta e mancato collegamento degli stessi alla rete statale).
In conclusione, il ricorso è respinto.
Nulla sulle spese, in quanto l si è difesa attraverso un funzionario e non ha CP_1 presentato la nota delle spese vive sostenute per la difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Napoli, 14.04.2025 Il Giudice
(dott. Ulisse Forziati)
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