Sentenza 27 agosto 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/08/2021, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/08/2021
N. 01307/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2020, proposto da
GA CO, L.E.S.A.C. S.a.S. di GA CO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocato Gabriele Spedicato, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via SS. Giacomo e Filippo, n. 7;
contro
Comune di Lequile (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino, n. 11/A;
avverso
il decreto ingiuntivo n. 00002/2020 Reg. Prov. Pres. (Proc. n. 177/2020 R.G.), pronunciato dal T.A.R. Puglia - Lecce il 10 marzo 2020, notificato in data 11 marzo 2020;
per:
1. In via principale: accertare e dichiarare l’infondatezza, con riferimento sia all’ an che al quantum debeatur , delle domande proposte dal Comune di Lequile ed, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata da tale Ente comunale e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso in opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti nei confronti del Sig. GA CO e della “LESAC s.a.s. di GA CO & C.”, il decreto ingiuntivo opposto, n. 00002/2020 Reg. Prov. Pres. (Proc. n. 177/2020 R.G.), pronunciato dal T.A.R. di Lecce il 10 marzo 2020 e notificato in data 11 marzo 2020, disponendo, pertanto, che nessuna somma è dovuta da essi al Comune di Lequile;
2. In estremo subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui l’On. Tribunale ritenga di non accogliere la superiore conclusione, sempre previa revoca dell’opposto provvedimento monitorio, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, che, con riguardo alla pretesa creditoria portata nel medesimo decreto monitorio, il Sig. GA CO e la “LESAC s.a.s. di GA CO & C.” sono tenuti unicamente al pagamento della rata n. 4), di cui all’art. 2 della Convenzione Urbanistica Rep. n. 541 del 10 settembre 2001;
3. in ogni caso: condannare il Comune di Lequile al pagamento delle spese e competenze di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lequile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con decreto ingiuntivo n. 2 del 10 marzo 2020, questa Sezione:
- premesso che:
<< Con il ricorso all’esame, il Comune di Lequile rileva di essere creditore nei confronti del sig. GA CO in proprio e della L.E.S.A.C. s.a.s. in liquidazione dei residui importi rivenienti dall’art. 2 della Convenzione urbanistica Rep. n. 542 del 10.09.2001, come già quantificati e richiesti dal competente Ufficio comunale con la nota provvedimentale prot. n. 5802/2013 datata 18 giugno 2013, per l’importo di € 72.527,25 (lire 139.754.565), maggiorato delle penali dovute ex art. 42 T.U. cit., pari ad € 29.010,90, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all’effettivo saldo.
In particolare, il ricorrente deduce che il credito è: a) “fondato su prova scritta”; b) “certo”, “liquido” ed “esigibile”.
Relativamente al requisito sub a), l’istante richiama la formale ingiunzione comunale prot. n. 5802/2013, nonché la Convenzione Urbanistica Rep. n. 542/2001, rogata dal Segretario comunale in data 10.09.2001, poi debitamente registrata in data 11.09.2001, avente anche efficacia di atto pubblico, con il relativo art. 2 nel quale la L.E.S.A.C. s.a.s. e lo stesso sig. GA CO, quest’ultimo nella sua duplice qualità, assumevano a proprio carico “i contributi” ivi specificati, così quantificati e descritti: “£. 146.321.500, quale somma per gli oneri di cessione-acquisto (lett. a) e b) del presente articolo)” e “£. 39.937.920, quale contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria”.
In particolare, con la citata ingiunzione comunale prot. 5802/2013, il Comune rilevava che “dall’esame degli atti contabili relativi alla Convenzione in oggetto, è risultata una posizione debitoria a carico del sig. GA CO e della soc. Lesac sas per la complessiva somma di lire 199.297.580, da pagare in quattro rate semestrali, a titolo di cessione/acquisto aree standards e di oneri di urbanizzazione secondaria ex art. 2 - lett. a e b; è stato accertato che, nonostante i ripetuti solleciti, è stata versata solo la 1° rata e che, di conseguenza, le ditte sono ancora debitrici nei confronti del Comune per l’importo di €. 72.527,25 (lire 139.754.565”.
A sostegno dei requisiti sub b), vengono richiamati: il (reiterato e definitivo) accertamento giudiziale della piena legittimità e correttezza dell’operato dell’A.C. di Lequile, e quindi anche della (definitiva) “certezza” del relativo credito (cfr. sentenze inter partes Cons. St. n. 267/2013 e TAR Puglia Lecce n. 1044/2002, rispettivamente in All. 3 e All. 4); la chiara indicazione negli stessi atti di riferimento (cfr. nota comunale prot. n. 5802/2013 e Convenzione Urbanistica n. 542/2001, rispettivamente in ALL. 1 e ALL. 2) della quantificazione/”liquidazione” degli importi analiticamente e complessivamente dovuti, siccome anche formalmente garantiti con la polizza n. 40149 della compagnia di cauzioni e fideiussioni S.P.A. “Centro Italia” autorizzata con decreto n. 170/94 del Ministero del Tesoro, richiamata nella stessa Convenzione; la conseguente (e tuttora persistente) “esigibilità” delle somme residue, in assenza ormai di riserva o condizione alcuna.
Ritenuto che:
la controversia rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f del c.p.a., con conseguente facoltà, per il medesimo Giudice, di emanare decreto monitorio in base a quanto previsto dall’art. 118 c.p.a.;
- «il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall’ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse» (ex multis, cfr. Cons. Stato, IV, 27 febbraio 2018, n. 1187; Cons. Stato, IV, 13 giugno 2017, n. 2881; Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2015, n. 4950; Tar Brescia, 2 marzo 2012, n. 355; Tar Torino, 26 novembre 2003 n. 1675).
- Secondo orientamento giurisprudenziale prevalente, la scadenza del termine decennale per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione (ex multis T.A.R. Lombardia Brescia 3 febbraio 2003, n. 65; T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 6 novembre 2013, n. 2428; T.A.R. Abruzzo L’Aquila 12 settembre 2013, n. 747).
- «L’Amministrazione ha il potere-dovere di applicare le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel pagamento dei contributi di costruzione e degli oneri concessori, non sussistendo alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore anche quando la garanzia prestata contempli il pagamento a semplice richiesta e l’esclusione del beneficio della preventiva escussione (cfr. Adunanza Plenaria n. 24 del 7 dicembre 2016; Tar Palermo, II, 19 ottobre 2017, n. 2402).
- Ai fini della riscossione delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 per il ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione il Comune non è obbligato a valersi del procedimento di imposizione coattiva stabilito dal successivo art. 43 del D.P.R. n. 380/2001. L’Ente può in alternativa, avvalersi delle normali azioni previste per l’esecuzione delle obbligazioni, tra cui la procedura di ingiunzione di cui all’art. 118 c.p.a. Il richiamato art. 43 del D.P.R. n. 380/2001 si limita, infatti, a prevedere l’applicabilità delle particolari procedure di riscossione e, in particolare, a consentire che il Comune proceda alla riscossione dei relativi importi “secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate” dello stesso Ente. Si tratta, quindi, di una facoltà dell’Ente di avvalersi delle speciali procedure di riscossione coattiva e non di un obbligo (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 01/02/2018, n. 710).
- In caso di ulteriore ritardo nel pagamento delle rate (oltre il limite temporale di 240 giorni individuato dalla lett. c), dell’art. 42 d.P.R. n. 380/2001), «sugli aumenti dovuti per il ritardato pagamento spettano al comune anche gli interessi di legge: ciò perché l’art. 1282 cod. civ., quale disposizione di carattere generale, è applicabile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie una volta sorta l’obbligazione ex lege di pagare una certa somma di denaro» (Cons. Stato, V, 18 dicembre 2003, n. 8345)”.
Osservato che il credito oggetto del presente provvedimento deriva dall’art. 2 della Convenzione urbanistica Rep. n. 542 del 10.09.2001 e dalla successiva nota provvedimentale prot. n. 5802/2013 datata 18 giugno 2013 (allo stato valida ed efficace).
Visti gli artt.- 118 e 133, comma 1, lett. f) c.p.a.;
- 633 ss. c.p.c.
Vista la documentazione prodotta a sostegno della domanda giudiziale.
- Ritenuto che sussistono i presupposti per ingiungere il pagamento delle somme richieste - senza clausola di provvisoria esecutività, di cui non si rinvengono i presupposti -, essendo il credito basato su prove scritte, nonché certo, liquido ed esigibile >>;
- ha ingiunto “ ai sigg.ri CO GA, Lavori Edili Stradali Agricoli Commerciali - L.E.S.A.C. S.a.s. di GA CO & C. il pagamento, in favore del Comune di Lequile, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, della complessiva somma di € 101.538,15 (di cui € 72.527,25 a titolo di corrispettivo monetario per cessione-acquisto aree a standards e quota parte di oneri di urbanizzazione secondaria ex art. 2 della Convenzione Urbanistica inter partes Rep. n. 542 del 10.09.2001, registrata a Lecce in data 11.09.2011 al n. 2748, ed € 29.010,90 per penali ex art. 42 d.P.R. n. 380/2001) oltre interessi di legge, con l’avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata ”.
1.1 - Con ricorso in opposizione ex artt. 118 Cod. Proc. Amm. e 645 Cod. Proc. Civ. avverso il menzionato decreto ingiuntivo n. 2/2020 del 10 marzo 2020, il Sig. GA CO, in proprio, nonché in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della L.E.S.A.C. S.a.S., ha chiesto a questo Tribunale di voler:
<< 1. In via principale: Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e per quanto emergerà nel corso del giudizio, l’infondatezza, con riferimento sia all’an che al quantum debeatur, delle domande proposte dal Comune di Lequile ed, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata da tale ente comunale e, per l’effetto, in accoglimento del presente ricorso in opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti nei confronti del Sig. GA CO e della “Lesac s.a.s. di GA CO & C.”, il decreto ingiuntivo opposto, disponendo, pertanto, che nessuna somma è dovuta da essi al Comune di Lequile;
2. In estremo subordine e salvo gravame: Nella denegata ipotesi in cui l’On. Tribunale ritenga di non accogliere la superiore conclusione, sempre previa revoca dell’opposto provvedimento monitorio, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, che, con riguardo alla pretesa creditoria portata nel medesimo decreto monitorio, il Sig. GA CO e la “LESAC s.a.s. di GA CO & C.” sono tenuti unicamente al pagamento della rata n. 4) di cui all’art. 2 della Convenzione Urbanistica rep. n. 541 del 10.09.2001.
3. In ogni caso: Condannare il Comune di Lequile al pagamento delle spese e competenze di lite>> .
A sostegno dell’atto di opposizione ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Inesistenza del credito ingiunto - Insussistenza totale o, in estremo subordine, parziale del credito ingiunto per intervenuta prescrizione;
A) Sul termine di decorrenza prescrizionale applicabile alla presente fattispecie;
B) Sulla mancata interruzione della prescrizione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lequile, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione, con integrale conferma del citato decreto ingiuntivo n. 2/2020.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
In particolare, con le Note di Udienza dell’8 marzo 2021, parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della Memoria di Replica del civico Ente resistente del 17 febbraio 2021, in quanto depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile; il Comune di Lequile ha controdedotto ai suddetti rilievi con Note di Udienza del 9 marzo 2021, evidenziando la carenza di rilevanza preclusiva riguardo all’ora (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 8 febbraio 2021, n. 1151).
All’udienza del 10 marzo 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso in opposizione è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.
3. - Parte ricorrente, innanzitutto, assume “ l’assoluta insussistenza del credito recato dal decreto ingiuntivo opposto, sia sotto il profilo dell’an sia sotto quello del quantum debeatur, restando a carico dell’Ente Comunale opposto l’onere di provare l’effettiva debenza della pretesa vantata ”.
Eccepisce, poi, essenzialmente:
- l’intervenuta prescrizione del credito comunale recato dal decreto ingiuntivo opposto, considerato che, in particolare:
“l’art. 2 della Convenzione Urbanistica Rep. n. 542, sottoscritta inter partes in data 10.09.2001, espressamente prevedeva, per quanto qui di interesse:
a. l’obbligo di pagamento, a carico degli odierni opponenti, della somma di Lire 146.321.500 per oneri di cessione-acquisto aree e di Lire 39.937.920 quale contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
b. la rateizzazione del predetto pagamento in 4 rate semestrali, dell’importo di Lire 46.584.855 cadauna, secondo le seguenti scadenze: 1) 30.12.2001; 2) 30.06.2002; 3) 30.12.2002; 4) 30.06.2003”; sicchè, a suo dire, << il termine di prescrizione decennale del diritto di credito relativo alle somme ingiunte, in applicazione dei principi generali in materia e, in particolare, dell’art. 2935 c.c., iniziava a decorrere dal giorno in cui il medesimo diritto poteva essere fatto valere e, dunque, dalla scadenza fissata per il pagamento di ogni singola rata ” (la specifica pattuizione del termine di esecuzione, in tesi, non consentirebbe il decorso del termine di prescrizione decennale dalla scadenza del termine, altrettanto decennale, di efficacia della convenzione urbanistica); il che comporterebbe, asseritamente, l’intervenuta prescrizione delle “ somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, riferite al corrispettivo per cessione-acquisto delle aree a standards e alla quota delle opere di urbanizzazione ”, o, in subordine, “ delle somme stabilite alle rate di cui ai nn. 2) e 3), innanzi indicate, aventi rispettivamente scadenza il 30.06.2002 ed il 31.12.2002 ”; parimenti prescritte risulterebbero le “ somme ingiunte relative alle sanzioni applicate, essendo abbondantemente decorso il termine quinquennale, normativamente previsto (art. 28, L. n. 689/1981…), da quando le stesse potevano essere irrogate ovvero dalla data di scadenza di ogni singola rata, secondo quanto disposto dall’art. 42, co. 4, D.P.R. n. 380/2001”;
- la presunta mancata “ interruzione della prescrizione relativa al credito ingiunto, non potendosi in alcun modo riconoscere tale efficacia al giudizio proposto dagli odierni opponenti, conclusosi con sentenza n. 267/2013 del Consiglio di Stato ”, assumendo al riguardo che “ l’oggetto del giudizio innanzi indicato, intrapreso dagli odierni opponenti nell’esercizio della espressa riserva formulata nell’ambito della convenzione urbanistica sottoscritta inter partes, non sia stato rappresentato né dalla medesima convenzione urbanistica né, tanto meno, dalla clausola della stessa contenente l’obbligazione di pagamento relativa alle somme oggi ingiunte ”, bensì solo dalla nota del 14 marzo 2001, avente natura di atto infraprocedimentale (come si desumerebbe dalla citata pronuncia n. 267/2013 del Consiglio di Stato).
4. - Le illustrate censure vanno disattese.
5. - Quanto alla certa sussistenza del credito comunale ingiunto, va, innanzitutto, ribadito, come già rilevato nel decreto ingiuntivo opposto (n. 2/2020), che il credito in questione deriva, come correttamente esposto dal Comune di Lequile nelle “premesse” del ricorso monitorio e puntualmente controdedotto - già - nella Memoria di costituzione del 9 luglio 2020:
- dall’art. 2 della Convenzione Urbanistica Rep. n. 542 del 10 settembre 2001, e precisamente a titolo di “ oneri di cessione-acquisto” delle aree di cui alle lettere a) e b) del (medesimo) articolo, nonché a titolo di “ contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria ”;
- e dalla successiva nota provvedimentale prot. n. 5802/2013 del 18 giugno 2013, con cui, in particolare, il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Lequile:
- premessa la residua debenza dell’importo di euro 72.527,25 (lire 139.754.565), “ a titolo di cessione/acquisto aree standards e di oneri di urbanizzazione secondaria ex art. 2 - lett. A e B” e “ rilevato che, ai sensi dell’art. 6 della citata convenzione, la sottoscrizione dell’atto era avvenuta con riserva da parte vs. di adire l’autorità giudiziaria e che il giudizio da voi promosso si è definitivamente concluso con sentenza del Consiglio di Stato n. 267 del 17.01.2013, con la quale è confermata la sentenza di rigetto del ricorso del Tar Lecce n. 1044/2002>>;
- ha invitato e diffidato gli odierni ricorrenti “ a versare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, le somme dovute, euro 72.527,25 (lire 139.754.565), maggiorata delle sanzioni dovute ex art. 42 T.U. cit., per l’importo di €. 29.010,90, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all’effettivo saldo”.
La menzionata nota provvedimentale prot. n. 5802 del 18 giugno 2013 veniva impugnata innanzi a questo Tribunale con il ricorso n. 1555/2013, dichiarato estinto per perenzione, ex art. 81 Cod. Proc. Amm., giusta decreto presidenziale n. 147 del 25 maggio 2016, con il conseguente “consolidamento” degli effetti della citata nota, allo stato, quindi, valida ed efficace.
5.1 - Quanto, poi, alla persistente esigibilità del credito comunale ingiunto, risultano infondate, ad avviso del Collegio, le censure/eccezioni, come formulate, inerenti vuoi all’eccepita prescrizione, vuoi alla mancata interruzione della prescrizione relativa al credito ingiunto, in considerazione, in via dirimente, nella peculiare fattispecie concreta in esame, dell’intervenuta interruzione della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, del Codice Civile.
E tanto anche a prescindere dalla questione inerente all’imprescrittibilità delle somme richieste, con riferimento sia al contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (come controdedotto dal Comune di Lequile resistente, secondo cui <<“ gli obblighi di urbanizzazione primaria e secondaria assunti con le convenzioni urbanistiche mantengono la loro piena validità a tempo indeterminato”, onde “sono imprescrittibili” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4278, nonché n. 5413 del 30 novembre 2015 e n. 3672 del 14 giugno 2018) >>), sia alle somme relative agli oneri di cessione-acquisto delle aree a standards , in ragione dell’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione alla pretesa della P.A. all’esecuzione degli obblighi assunti dai privati nell’ambito delle convenzioni urbanistiche.
5.2 - Ed invero, in linea generale, “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio” (art. 2943 del Codice Civile): trattasi di un effetto interruttivo, così detto “ad effetti permanenti”, poichè - come precisa il successivo art. 2945, comma 2 del Codice Civile - in questo caso essa “ non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”: come pure controdedotto dal Comune di Lequile resistente già nella Memoria di costituzione del 9 luglio 2020, “ Tale effetto vale ovviamente per tutte le parti del rapporto e non solo per quella che agisce ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, 10 giugno 2010, n. 369, confermata da Consiglio di Stato, Sezione Terza, 29 aprile 2015, n. 2182).
Sul punto si osserva che << La giurisprudenza ha più volte sottolineato che “se il creditore convenuto nel giudizio promosso dal debitore si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto (e in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della domanda altrui), con ciò compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall’art. 2943, comma 2, c.c., e pertanto, ai sensi dell’art. 2945 comma 2, la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio” (C.G.A. Sicilia – 17/5/2018 n. 2929, che richiama Corte di Cassazione, sez. III civile 29/5/2013 n. 13438; Corte di Cassazione, sez. VI civile – ordinanza 20/3/2018 n. 6952; Consiglio di Stato, sez. IV – 22/2/2016 n. 725 in materia di revocazione) >> (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione Prima, 3 luglio 2019, n. 624).
5.3 - Orbene, nella peculiare fattispecie concreta in esame, il Sig. GA CO aveva sottoscritto la Convenzione Urbanistica del 10 settembre 2001 con espressa e formale << riserva “di adire alla competente Autorità Giudiziaria al fine di acclarare definitivamente quale sia la normativa applicabile nell’ipotesi di specie”, così come riportato nella deliberazione di C.C. n. 29 del 11.06.2001, punto 4, il cui originale trovasi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lequile >>: giudizio, questo, effettivamente attivato dal Sig. GA, definito con la sentenza del T.A.R. Lecce n. 1044/2002 e con la sentenza del Consiglio di Stato n. 267 del 17 gennaio 2013, quest’ultima di inammissibilità dell’appello.
Tanto vale, quindi, a destituire di fondamento l’eccezione di prescrizione riferita alla scadenza delle singole rate, nonché l’eccezione di prescrizione quinquennale delle relative sanzioni, come formulata.
5.4 - Né può pervenirsi ad opposte conclusioni sulla scorta di quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo cui l’oggetto del giudizio definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 267/2013 sarebbe solo la nota del 4 giugno 2001 (atto infraprocedimentale), considerato che:
- la domanda in quel giudizio risulta testualmente così formulata: <<“ per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, nella parte in cui impone il rispetto delle norme vigenti per le lottizzazioni e, quindi, contrasta con l’istanza formulata dal ricorrente, la convenzione urbanistica rep. 542 stipulata il 10 settembre 2001 tra il ricorrente, come legale rappresentante di immobiliare, ed il Comune, che la medesima convenzione deve essere disciplinata come una semplice variante urbanistica al vigente piano particolareggiato del comprensorio 3 e quindi dalle norme contenute nella legge 10/77, artt. 3, 7, 8, e nella l.r. 6/79, art. 24 ”>> (si veda l’epigrafe della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, n. 1044 del 7 marzo 2002, pure sostanzialmente riportata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 267/2013); il tutto correlato alla sottoscrizione della stessa (richiamata) Convenzione Urbanistica Rep. n. 542 del 10 settembre 2001, con la formale riserva di cui all’art. 6, già accettata dal Comune di Lequile con la (pure richiamata) deliberazione consiliare n. 29 dell’11 giugno 2001, di approvazione della variante urbanistica proposta dal Sig. GA CO ;
- la sentenza della Prima Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1044 del 7 marzo 2002, nel definire il suddetto giudizio, ha espressamente affermato la manifesta infondatezza del gravame, in quanto:
<< il rilascio della concessione edilizia è subordinato al solo contributo concessorio esclusivamente nelle ipotesi in cui sia ammissibile un intervento diretto ma non già in quelle in cui sia tuttora necessario un piano attuativo;
… in siffatta ipotesi appare del tutto legittimo che l’Amministrazione condizioni il rilascio della concessione edilizia sia all’impegno del privato ad attuare le opere di urbanizzazione che alla cessione delle relative aree secondo il paradigma delle convenzioni di lottizzazione;
…nella fattispecie, il Piano particolareggiato relativo al comparto di cui si controverte prevede, quale forma di attuazione, non solo quella tipica dell’espropriazione ma anche quella della stipulazione di una convenzione che “regoli le cessioni di suolo e comunque i rapporti fra l’Amministrazione e i richiedenti”;
… una simile previsione diviene particolarmente attuale nel momento in cui, con la scadenza del Piano particolareggiato, vengono meno i poteri ablatori dell’Amministrazione;
…nella fattispecie non è stata contestata la perdurante necessità - in relazione alla tipologia dell’intervento richiesto e al correlativo completamento delle urbanizzazioni esistenti nel comparto - di un piano attuativo;
… l’obbligo di cessione gratuita delle aree destinate alle urbanizzazioni (dedotto in convenzione e particolarmente stigmatizzato dai ricorrenti) non appare una clausola illegittima o vessatoria ma è perfettamente coincidente con il contenuto delle convenzioni di lottizzazione (modello al quale è sostanzialmente assimilabile la convenzione in esame) e comunque con l’art. 15 NTA del PP >>;
- la stessa invocata sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 267 del 17 gennaio 2013 ha testualmente rilevato che l’appello è << anche infondato nel merito. La realizzazione delle urbanizzazioni necessarie per l’utilizzo a scopo edificatorio delle aree di cui si tratta da parte del proprietario, con successiva cessione al Comune, secondo gli schemi propri delle lottizzazioni, anziché mediante esproprio e realizzazione da parte del Comune, secondo gli ordinari schemi propri della realizzazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica, appare conforme all’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, che non risulta specificamente impugnato a tale riguardo >>.
Sicchè trattasi di giudizio volto, sostanzialmente, all’accertamento della disciplina applicabile all’ipotesi di specie (mero contributo concessorio, ovvero schema delle lottizzazioni urbanistiche/convenzionale - esecutivo).
6. - Peraltro, va pure ribadito che il credito azionato deriva anche dalla nota provvedimentale del Comune di Lequile prot. n. 5802 del 18 giugno 2013, impugnata con ricorso n. 1555/2013, dichiarato perento con decreto presidenziale n. 147 del 27 maggio 2016: nota, pertanto, allo stato valida ed efficace.
7. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso in opposizione deve essere respinto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 2 del 10 marzo 2020.
8. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO