CASS
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
Massime • 1
L'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l'art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995, non si applica all'azione di garanzia (propria o impropria), se questa è proposta in via autonoma rispetto al giudizio già pendente sul rapporto principale e nei confronti di un soggetto non domiciliato nell'UE. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di manleva proposta da un tour operator italiano nei confronti di una società di Hong Kong, venditrice del pacchetto turistico, per le conseguenze pregiudizievoli di un separato giudizio risarcitorio intentato da una viaggiatrice rimasta infortunata).
Commentario • 1
- 1. Il recupero del credito delle imprese nel contenzioso transfrontalieroAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 7 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/01/2024, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 Data pubblicazione 08/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERNAZIONALE BIAGIO VIRGILIO Primo Presidente f.f. PRIVATO – RAFFAELE GAETANO ANTONIO Presidente di Sezione AZIONE DI GARANZIA FRASCA Ud.07/11/2023 PU IA RI AL Consigliere FABRIZIA GARRI Consigliere MAURO DI MARZIO Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere GIUSEPPE GRASSO Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere-Rel. IRENE TRICOMI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2344-2022 proposto da: ASCO INTERNATIONAL LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio degli avvocati GUIDO ALPA e LORETA UTTARO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato MARCO FACCHETTI;
- ricorrente -
contro
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 BOCHICCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO Numero di raccolta generale 613/2024 TU SCHISA;
Data pubblicazione 08/01/2024
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3243/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/11/2021. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 07/11/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
udito l'avvocato GUIDO ALPA;
udito l'avvocato ALFREDO TU SCHISA. FATTI DI CAUSA 1. - ST Tour Internazionale s.r.l. (di seguito anche solo ST) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la AS ON TE (di seguito anche solo AS) perché fosse dichiarato l'obbligo della società convenuta a manlevare e tenere indenne essa attrice dalle conseguenze pregiudizievoli che le sarebbero potute derivare dall'esito del giudizio risarcitorio intentato nei suoi confronti da RA ER, con condanna della medesima AS al rimborso di tutte le somme dovute alla ER. La ST dedusse di aver stipulato, come tour operator, un pacchetto turistico con la ER per un viaggio in Laos e Tailandia, avendo acquistato il viaggio dalla AS e affidato a quest'ultima il relativo servizio di trasporto;
precisò, quindi, che la ER l'aveva convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il 21 febbraio 2016, nel quale la turista era rimasta coinvolta come trasportata su un pullman durante una gita organizzata in Laos, gita ricompresa nel pacchetto turistico;
concluse, pertanto, che la AS, giacché inadempiente nel servizio di trasporto affidatole, 2 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 doveva rispondere per quanto essa attrice avrebbe dovuto risarcire Numero di raccolta generale 613/2024 la ER in conseguenza del sinistro occorsole. Data pubblicazione 08/01/2024 Nel costituirsi in giudizio la AS eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, avendo la propria sede legale in Hong Kong. 1.1. - L'adito Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza dell'ottobre 2020, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, facendo applicazione – sul presupposto che la AS aveva sede in Hong Kong e che veniva invocato il rapporto contrattuale inter partes - del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995 e 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968; affermò, quindi, che, in base al criterio del luogo dell'obbligazione (eseguita o da eseguirsi) e del fatto che il viaggio turistico era nel Laos, il giudice munito di giurisdizione era “il giudice del Laos o di Hong Kong”, non avendo nella specie rilievo l'art. 43 cod. turismo e il principio enunciato dalla sentenza n. 485/2019 della Corte di cassazione (in ordine al venir meno della differenza tra garanzia propria e impropria ai fini della chiamata in causa), evocati dalla ST. 2. - La Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 9 novembre 2021, accoglieva il gravame interposto dalla ST Tour Internazionale s.r.l. e dichiarava la giurisdizione dell'adito Tribunale di Busto Arsizio, dinanzi al quale rimetteva le parti, altresì condannando la AS alla rifusione delle spese processuali del doppio grado. 2.1. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) la causa rientrava nell'ambito di applicazione dell'art.
6.2 della Convenzione di Bruxelles, essendo attratta l'azione di garanzia presso il giudice della causa principale (quella risarcitoria tra la ER e la ST), salvo che non fosse stata proposta per distogliere il convenuto dal suo giudice naturale, quale ipotesi non ravvisabile nella specie;
b) la domanda di rivalsa ex art. 3 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 43 cod. turismo era proponibile “quale azione di garanzia”, essendo Numero di raccolta generale 613/2024 “il nesso con la domanda principale … configurato dalla correlazione Data pubblicazione 08/01/2024 causale tra l'azione risarcitoria della ER e la rivalsa azionata dalla ST”; c) non era necessario che ST chiamasse in causa il garante nel giudizio risarcitorio promosso dalla ER, “ben potendo agire con autonoma azione di garanzia dinanzi al giudice della causa principale”, in tal senso militando «la congiunzione disgiuntiva “o”, di cui all'art.
6.2 Convenzione di Bruxelles», da cui era dato desumere che i due rimedi erano tra loro distinti;
d) diversamente opinando, si sarebbe fornita una interpretazione “contraria alla lettera della legge e alla giurisprudenza consolidata”, nonché foriera di disparità di trattamento, avendo l'azione autonoma di garanzia e la chiamata del terzo “identità di petitum e causa petendi”, né avendo più rilievo la distinzione tra garanzia propria e impropria, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 7991/2009; Cass. n. 30420/2018). 3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la AS ON TE, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. La ST Tour Internazionale s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che venga accolto il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La ST ha, inoltre, depositato atto denominato “breve appendice alla memoria già depositata”, che la AS ha chiesto che venga stralciato. 4. – Con ordinanza interlocutoria n. 34475 del 23 novembre 2022, queste Sezioni Unite hanno disposto il rinvio a nuovo della causa affinché la stessa fosse discussa in udienza pubblica per la 4 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 rilevanza nomofilattica della questione di diritto sulla portata Numero di raccolta generale 613/2024 applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del Data pubblicazione 08/01/2024 27 settembre 1968 ovvero del Regolamento UE n. 1215/2012 in materia di azione di garanzia. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale ha chiesto, nuovamente, l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., l'erronea affermazione, da parte della Corte di appello di Milano, della giurisdizione del giudice italiano. La AS (richiamando anche talune pronunce di primo grado, ad essa favorevoli, in ordine a controversie similari tra le stesse parti) assume, anzitutto, che «la locuzione “azione di garanzia” impiegata dalla Convenzione di Bruxelles è equivalente a quella di “chiamata in garanzia”, poi utilizzata nel Regolamento n. 44/2001» e, quindi, dall'art.
8.2 del Regolamento n. 1215/2012, che – alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., 18299/2021) in ordine alla portata del rinvio di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995 – deve trovare applicazione ratione temporis in luogo della Convenzione di Bruxelles del 1968. Ne conseguirebbe, ad avviso della ricorrente, che, in ogni caso, “la nozione di azione o causa di garanzia costituisce species del genus chiamata o intervento del terzo nello stesso processo”, non potendo, invece, trovare rilievo, in base alle predette norme, l'ipotesi dell'azione di garanzia intentata autonomamente, ciò rispondendo al principio di eccezionalità delle deroghe alla regola generale del foro del convenuto, nonché a quello di prevedibilità delle decisioni in funzione di evitare la formazione di giudicati 5 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 contrastanti. Né la tesi della sussistenza della giurisdizione anche in Data pubblicazione 08/01/2024 ipotesi di azione autonoma di garanzia potrebbe trovare conforto sulla scorta del precedente richiamato dalla Corte territoriale (Cass., S.U., n. 30420/2018), venendo ivi in rilievo una “chiamata in garanzia del terzo nel medesimo processo pendente fra le parti principali”. Inoltre, la ricorrente contesta che possa affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 5, par. 1, della Convenzione di Bruxelles, ora trasfuso nell'art. 7, par. 1, del Reg. UE n. 1215/2012, in ragione della prospettazione di controparte per cui il diritto di garanzia impropria nei confronti di essa AS “sarebbe sorto e da eseguirsi in Italia”, dovendosi, invece, fare riferimento, “in assenza di qualsivoglia patto di manleva”, al “titolo dell'azione di ST”, da individuarsi “nel contratto internazionale per la prestazione di servizi concluso fra la stessa ed AS, fra i quali i servizi di trasporto in Laos di cui ST lamenta l'inesatto adempimento”, giacché è “in forza di tale contratto che ST ha domandato di essere manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'azione principale del danneggiato”. Ne deriverebbe, pertanto, che, alla luce delle norme surrichiamate, il “luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” è il Laos. La AS, infine, deduce l'irrilevanza del richiamo, operato dalla sentenza impugnata, “alla domanda di rivalsa ex art. 43 Codice del Turismo”, trattandosi di norma che “regola il solo rapporto sostanziale fra ST ed i turisti italiani suoi clienti, e viene in considerazione nelle cause risarcitorie principali”, mentre il “rapporto sostanziale fra ST ed AS, ove tale elemento dovesse venire in rilievo ai fini del presente procedimento. … è per converso retto dalla legge sostanziale del Laos, paese ove è posta la sede locale di AS e dove ha avuto esecuzione la prestazione contrattuale di quest'ultima, ovvero in subordine dalla legge 6 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 sostanziale vigente ad Hong Kong ove è posta la sede centrale di Numero di raccolta generale 613/2024 AS medesima”. Data pubblicazione 08/01/2024 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, assumendosi come erronea la disposta condanna alle spese processuali di AS, nonché della statuizione ex art. 13 citato, in ragione della presupposta erronea declaratoria di giurisdizione in capo al giudice italiano. 3. – La ST ha eccepito, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per difetto di “autosufficienza” (sotto il profilo della genericità delle censure) e di chiarezza e sinteticità. 3.1. – Inoltre, la controricorrente (ribadendo e sviluppando le proprie difese con le memorie) - oltre ad argomentare a sostegno della correttezza della decisione assunta dalla Corte territoriale quanto all'applicabilità dell'art.
6.2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e all'interpretazione di tale disposizione come atta a radicare la giurisdizione del giudice nazionale adito per la causa principale anche rispetto all'azione di garanzia esercitata autonomamente dinanzi allo stesso giudice nazionale – ha dedotto la sussistenza del giudicato interno sulla qualificazione dell'azione come di garanzia (impropria) ex lege, fondata sull'art. 43 cod. turismo (nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 62/2018, che lo ha sostituito con l'art. 51-quinquies), che dà titolo all'organizzatore di agire in rivalsa nei confronti del prestatore di servizi alla cui eventuale negligenza sia addebitabile il danno sofferto dal turista. 3.2. - Ed ancora, ST ha sostenuto che, proprio in forza della regolamentazione speciale dettata dal d.lgs. n. 79/2011 (codice del turismo) e, segnatamente (per quanto qui interessa), dal citato art. 43 cod. turismo, è stato dedotto in giudizio “un diritto specifico in materia turistica”, ossia, per l'appunto, 7 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 un'obbligazione di “rivalsa” con natura “di garanzia impropria Numero di raccolta generale 613/2024 avente fonte legale”, che verrebbe a configurare una “materia Data pubblicazione 08/01/2024 totalmente diversa” da quelle disciplinate dai criteri di cui al titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968 (e, in particolare, dall'art. 5 in materia contrattuale) e, comunque, anche dal Reg. UE n. 1215/2012 (segnatamente, dall'art. 7). Posto, quindi, che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, rispetto alle materie non comprese nel campo di applicazione della Convenzione (o, comunque, del citato Regolamento UE), la giurisdizione italiana nei confronti del convenuto non residente in uno Stato contraente sussiste in base ai criteri nazionali stabiliti per la competenza per territorio, nella specie sarebbe, dunque, munito di giurisdizione il giudice italiano ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sia perché il “vincolo di manleva” sarà “operante ed esigibile”, con pagamento presso il creditore garantito, per effetto della condanna pronunciata in favore della turista danneggiata dall'adito Tribunale di Busto Arsizio (seguendo, dunque, la domanda accessoria di garanzia/rivalsa ex lege quella principale), sia perché “il rapporto tra ST e AS è sorto e si è concluso in Italia”, in forza dell'accettazione di ST della proposta inviata per “mail” il 25 gennaio 2016 da AS. Non diversamente, soggiunge la controricorrente, dovrebbe ritenersi nel caso in cui, in luogo del Reg. UE n. 1215/2012, si facesse applicazione dell'art. 61 della legge n. 218/1995, che sottopone le “altre obbligazioni legali” (nel cui novero è da ricondurre quella di ST) alla legge dello Stato “in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione”, ossia, nella specie, il giudizio risarcitorio promosso dalla turista danneggiata. 3.3. – Peraltro, anche con la “breve appendice di memoria” depositata il 26 ottobre 2022, ST, nel fare riferimento proprio al dato della conclusione del contratto con AS in Italia, ha affermato che la giurisdizione del giudice italiano, pur prescindendo 8 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 dalla questione legata alla domanda di garanzia, si sarebbe Data pubblicazione 08/01/2024 radicata in forza dell'esistenza di “una normale azione contrattuale volta a far valere l'inadempimento altrui ad un'obbligazione sorta in Italia”, essendo, quindi, “applicabili i criteri di cui alle sezioni da 2 a 6 del titolo II della Convenzione di Bruxelles ovvero da 2 a 7 del capo II del Regolamento UE 1215/2012”. 3.4. - Infine, ove non si dovesse accedere all'interpretazione seguita dalla Corte territoriale - secondo cui «il riferimento letterale contenuto nell'art.
8.2 del Regolamento U.E. 1215/2012 alla sola “chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo” vada inteso siccome attinente a qualsiasi forma (autonoma o incidentale) di vocatio del terzo dinanzi al Giudice - vale a dire sia nell'ambito di un giudizio già pendente, per il tramite dello strumento della chiamata in causa, sia attraverso un processo autonomamente proposto» -, la società controricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale del citato art.
8.2 per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost., giacché sarebbe rimessa alla mera discrezionalità del giudice della causa principale di affermare o denegare la giurisdizione italiana, di imporla “rispetto a casi che originariamente l'escludevano” o di spogliarsene in quelli in cui era “originariamente radicata”. 4. – Preliminarmente, va ritenuta ammissibile la “breve appendice di memoria” depositata da ST il 26 ottobre 2022, essendo tale deposito stato effettuato nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio (in data 8 novembre 2022), stabilito dall'art. 380-bis.1 c.p.c., che consente alle parti il deposito delle loro “memorie” nel predetto termine (cfr. Cass. n. 18127/2020; Cass. n. 6279/2023; Cass., S.U., n. 23532/2023). 5. – Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da ST. 9 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 L'articolazione delle doglianze veicolate con l'atto di Data pubblicazione 08/01/2024 impugnazione risponde al principio di specificità di cui al n. 4 dell'art. 366 c.p.c., essendo calibrata proprio a dare evidenza, in forza di una pluralità di ragioni, all'errore che si assume commesso dal giudice di appello in punto di giurisdizione nei confronti dello straniero. Né è dato ravvisare nello sviluppo argomentativo delle critiche mosse alla sentenza impugnata quel deficit di chiarezza e sinteticità tale da determinare la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall'art. 366 c.p.c., riscontrabile soltanto in una esposizione oscura o affatto lacunosa dei fatti di causa o tale da pregiudicare irrimediabilmente l'intelligibilità delle censure mosse alla decisione oggetto. E ciò in quanto quei requisiti – come posto in risalto anche dalla sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - vanno letti in un'ottica compatibile con il diritto fondamentale di accesso ad un giudice (art. 6 CEDU) e, quindi, non esorbitante il criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, pur legittimo, perseguito, evitando così un'interpretazione ispirata da un eccessivo formalismo (Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 7186/2022; Cass. n. 8117/2022; Cass., S.U., n. 8950/2022). 6. – Le censure mosse alla sentenza impugnata da AS ON TE – società avente la sede legale in Honk Kong - sono fondate. Queste le ragioni. 7. – Giova, anzitutto, rammentare che la Corte di cassazione quando decide una questione di giurisdizione “statuisce” su di essa ex art. 382, comma primo, c.p.c., individuando - alla luce del criterio del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi in funzione, soprattutto, della causa petendi e, dunque, in base ai fatti allegati dall'attore (tra le altre: Cass., Sez. Un., n. 2360/2015; Cass., S.U., n. 13702/2022) - il giudice fornito di potere giurisdizionale in 10 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 relazione a quella specifica controversia, e, se riscontra il vizio Data pubblicazione 08/01/2024 denunciato, sostituisce la propria alla statuizione cassata, procedendo ad una diretta applicazione nel caso concreto della legge processuale, anche attraverso il diretto esame degli atti di causa (tra le molte: Cass., S.U., n. 20349/2018; Cass., S.U., n. 19571/2023). 8. – Ciò posto, dall'atto di citazione in primo grado di ST
contro
AS si evince che: a) ST ha dedotto di aver stipulato, come tour operator, un pacchetto turistico con RA ER per un viaggio in Laos e Tailandia, avendo acquistato il viaggio dalla AS e affidato a quest'ultima il relativo servizio di trasporto;
b) la ER ha convenuto in giudizio ST per il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali: danno da vacanza rovinata, danno biologico, esborsi) patiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il 21 febbraio 2016, nel quale la turista era rimasta coinvolta come trasportata su un pullman durante una gita organizzata in Laos, gita ricompresa nel pacchetto turistico;
c) ST ha dedotto di avere “interesse ad agire contro la AS al fine di essere tenuta indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti a suo carico dal giudizio intentato da ER RA” e la “ragione dell'azione di rivalsa risiede nella circostanza che un'eventuale responsabilità accertata a carico della ST per i fatti dedotti nel suddetto giudizio sarebbe la conseguenza di inadempienze imputabili a detta AS nell'erogazione del servizio di trasporto affidatole da essa ST”; d) ST ha, quindi, convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la AS per sentire: d.1) “accertare e dichiarare che la società convenuta è obbligata (anche a titolo di responsabilità – contrattuale - correlata alle obbligazioni nascenti dall'intercorso contratto di trasporto) a 11 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 manlevare e tenere indenne la ST da ogni conseguenza Data pubblicazione 08/01/2024 pregiudizievole derivante a suo carico dal giudizio … promosso da ER RA”; d.2) “condizionatamente all'accoglimento (anche parziale) della domanda giudiziale proposta da ER RA e alla conseguente condanna di ST: condannare la AS a manlevare, sollevare e tenere indenne ST da ogni onere ed esborso conseguente a condanna al pagamento delle somme oggetto della domanda risarcitoria proposta da ER RA”; d.3) “in subordine, condannare a rimborsare a ST tutte le somme … pagate in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ER RA”. 9. - Dunque, la domanda proposta da ST
contro
AS è volta a far valere la pretesa di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio risarcitorio intentato, nei suoi confronti, dalla turista – alla quale, come tour operator, aveva venduto un pacchetto turistico – che è rimasta danneggiata in occasione del servizio di trasporto eseguito da AS in forza di un contratto a tal fine intercorso con la stessa ST. Sicché, ST ha azionato in giudizio nei confronti di AS una pretesa fondata su un rapporto c.d. di garanzia che – più genericamente - ricorre in tutti quei casi in cui, per legge o per contratto, un soggetto (c.d. garantito) chieda di essere tenuto indenne da altro soggetto (il garante) in ordine alle perdite patrimoniali derivanti dall'accoglimento della domanda contro di lui proposta da un altro soggetto ancora (Cass., S.U., n. 24707/2015). Del resto, su tale premessa si fonda la decisione della Corte territoriale e le stesse parti del giudizio non ne disconoscono, anche in questa sede, la rilevanza di presupposto caratterizzante l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia introdotta da ST
contro
AS, sebbene la stessa 12 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 ST ritenga che l'esercitata azione di garanzia abbia natura Numero di raccolta generale 613/2024 peculiare, con le conseguenze innanzi evidenziate. Data pubblicazione 08/01/2024 Tuttavia, le difese svolte a tal fine da ST e che, in particolare, fanno leva sulla configurazione dell'azione come di rivalsa ai sensi dell'art. 43 cod. turismo non sono tali da poter orientare la decisione in termini diversi, anzitutto, dall'applicabilità al caso in esame – per le ragioni di seguito esposte - dell'art.
8.2 del Reg. UE n. 1215/2012. 10. - Va da subito precisato che, alla stregua di principio ormai consolidato (Cass., S.U., n. 5965/2009; Cass., S.U., 7991/2009; Cass., S.U., 8404/2012; Cass., S.U., n. 30420/2018; Cass., S.U., n. 485/2019), ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione (anche) nei confronti del “garante estero” non assume rilevanza la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria;
e cioè quella distinzione secondo cui si ha 'garanzia propria' quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, mentre si ha 'garanzia impropria' quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (in questo senso già Cass. n. 19208/2005). 11. – Tanto premesso, nella specie deve trovare applicazione - ratione temporis (il “viaggio” della turista “in Laos e Tailandia” che ST ha acquistato da AS risale al 2016) e in ragione del rinvio di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995 - l'art. 8, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, efficace dal 10 gennaio 2015, il quale (nel testo in italiano) dispone che «(u)na persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: … 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata 13 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia Numero di raccolta generale 613/2024 stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in Data pubblicazione 08/01/2024 causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale». A tal riguardo occorre rammentare che l'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995 n. 218, reca la disciplina della giurisdizione stabilendo la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 “anche allorché il convenuto [come nel caso di AS] non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione”. L'applicabilità del Regolamento UE n. 1215/2012 (e, segnatamente, dell'anzidetto art. 8.2), in luogo della disciplina della Convenzione di Bruxelles (e, nella specie, dell'art. 6.2, su cui ha fondato la decisione la sentenza impugnata in questa sede), è frutto di orientamento più recente di questa Corte – al quale il Collegio intende dare continuità – in forza del quale, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi del citato art. 3, comma 2, allorché il convenuto, per l'appunto, non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., S.U., 32362/2018; Cass., S.U., n. 18299/2021; Cass., S.U., n. 19571/2023). Con tale indirizzo, infatti, si è valorizzata sia la portata dinamica dell'art. 68 del Reg. CE n. 44/2001, prima, e dell'art. 68 del Reg. UE n. 1215/2012, poi (con i quali si è specificato che le disposizioni della convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal rispettivo regolamento e che “ogni riferimento a 14 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 tale convenzione si intende fatto al presente regolamento”), che le Data pubblicazione 08/01/2024 caratteristiche materiali della norma di rinvio di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995, per darsi, quindi, “attuazione ad un processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie che per le controversie denotanti elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi” (così la citata Cass., S.U., 18299/2021). 12. – Come detto, le difese svolte da ST in base alla dedotta peculiare natura dell'obbligazione di “rivalsa” con natura “di garanzia impropria avente fonte legale”, disciplinata dall'art. 43 cod. turismo, non colgono nel segno. 12.1. - Anche a prescindere dalla circostanza che il giudicato sull'anzidetta qualificazione dell'azione non si è formato, avendola AS censurata (cfr. pp. 23/24 del ricorso) assumendo trattarsi di profilo concernente la legge sostanziale applicabile al rapporto e, quindi, irrilevante ai fini della giurisdizione, la questione, tuttavia, non riveste portata dirimente ai fini della decisione sulla giurisdizione in applicazione del citato art. 8.2, poiché, come detto, essendo a tal riguardo irrilevante la distinzione tra garanzia (legale o negoziale) propria e impropria, anche volendo accedere alla qualificazione indicata da ST ciò che verrebbe in evidenza, in armonia con il (già individuato) petitum sostanziale, sarebbe, comunque, un'azione fondata su un rapporto di garanzia. 12.2. – Quanto, poi, all'ulteriore difesa di ST – in forza della quale, secondo la stessa prospettazione della controricorrente, la qualificazione giuridica dell'azione intentata
contro
AS avrebbe, alla luce dell'asserita peculiare portata dell'art. 43 cod. turismo, un effetto di escludere l'applicabilità del Reg. UE n. 1215/2012 (cfr. § 3.2., che precede) -, essa è priva di fondamento in quanto muove, anzitutto, da un erroneo 15 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 presupposto interpretativo sul perimetro applicativo della norma Numero di raccolta generale 613/2024 dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995. Data pubblicazione 08/01/2024 E', infatti, principio consolidato (tra le altre: Cass., S.U., n. 2692/2007; Cass., S.U., 22239/2009; Cass., S.U., n. 5765/2012; Cass., S.U., n. 17866/2013; Cass., S.U., n. 26937/2013) che il citato art. 3, dopo aver enunciato, al comma primo, il criterio di collegamento costituito dal domicilio o dalla residenza del convenuto, detta, al comma secondo, due distinte disposizioni di rinvio ad altre norme regolatrici della competenza, distinguendo a seconda che si verta in materie comprese o escluse dal campo di applicazione della citata Convenzione di Bruxelles: per le prime vigono anche le speciali regole di competenza giurisdizionale della Convenzione, “anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente” (come recita l'art. 3, comma secondo, della legge n. 218 del 1995); per le seconde la giurisdizione sussiste anche in base alle regole di competenza per territorio dettate dal codice di rito italiano negli artt. da 18 a 27. Ne consegue che, ove non venga in considerazione una delle materie (stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni;
fallimenti, concordati ed altre procedure affini;
sicurezza sociale;
arbitrato) escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato, né residente in Italia occorre applicare i criteri stabiliti dalla sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione, giacché il rinvio ai detti criteri è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione. Il riferimento alle “materie escluse” riguarda, dunque, quelle indicate dall'art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968, cui corrispondono quelle ora indicate dall'art. 1 del Reg. UE n. 1215/2012 (disposizione che amplia, tuttavia, il novero delle 16 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 materie “escluse”: al comma 1, prevede la non applicabilità alla Data pubblicazione 08/01/2024 “materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri”; mentre al comma 2, aggiunge alle materie “escluse” dalla Convenzione di Bruxelles 1968 il regime patrimoniale derivante da rapporti con “effetti comparabili al matrimonio” e le obbligazioni alimentari) e non già – come opinato da ST al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano in base alle regole del codice di procedura civile sulla competenza per territorio – le materie indicate (in particolare) nell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e nell'art. 7 del Reg. UE n. 1215/2012, che (insieme ad altre), là dove non si tratti di materia “esclusa”, fungono, invece, da speciali regole di competenza giurisdizionale “anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente”. E non è dato dubitare che la presente causa di “garanzia” intentata da ST
contro
AS, finanche accedendo alla qualificazione sostenuta dalla controricorrente, sia una causa in “materia civile e commerciale” e che la stessa non rientri tra le anzidette “materie escluse” dall'applicabilità del Reg. UE n. 1215/2012. Né giova alla controricorrente l'ulteriore richiamo all'art. 61 della legge n. 218/1995, che è norma di diritto internazionale privato e, come tale, non regola la giurisdizione, ma, all'interno della giurisdizione italiana, è diretta ad individuare la legge sostanziale, italiana o straniera, applicabile ai rapporti di diritto privato che presentino elementi di estraneità (tra le altre: Cass., S.U., 10994/2002). 12.3. – Del pari, non giova a ST la difesa che deduce esser stata proposta, nella specie, (non un'azione di garanzia, ma) “una normale azione contrattuale volta a far valere l'inadempimento altrui ad un'obbligazione sorta in Italia”, da cui la 17 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 giurisdizione del giudice italiano discenderebbe, in base Data pubblicazione 08/01/2024 all'applicazione dei criteri di cui alle competenze speciali della Convenzione di Bruxelles del 1968 ovvero del Reg. UE n. 1215/2012, dal criterio di collegamento rappresentato dal luogo di conclusione del contratto, che si è avuta, per l'appunto, in Italia. La prospettazione è, invero, contraddittoria con il restante complessivo impianto difensivo, ma, al contempo, dà essa stessa evidenza alla natura giuridica del titolo che lega ST (garantita) ad AS (garante), ossia quella negoziale nascente da un rapporto contrattuale (di trasporto o, comunque, di servizi turistici), che, pertanto, è presupposto indefettibile e condizionante l'azione promossa, anche se da qualificarsi come rivalsa ai sensi dell'art. 43 cod. turismo. Trattasi, però, di titolo contrattuale che, in ogni caso, non è concludente ai fini divisati dalla controricorrente, poiché, nel caso, rileverebbe l'art. 7 del Reg. UE n. 1215/2012 e, segnatamente, la lett. b) di tale norma, che dà rilievo, in riferimento alla prestazione di servizi (come nel caso di specie), al luogo in cui i servizi “sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” e, dunque, nel Laos (o anche in Tailandia). 13. – Venendo, quindi, al fondo del primo motivo di ricorso, va rammentato, anzitutto, il principio consolidato secondo cui l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 vale anche per quelle del regolamento n. 44/2001, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (CGUE, sentenza 21 maggio 2015, in C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide, § 60). 14. - In tal senso, l'art. 6, punto 2, della stessa Convenzione è equivalente all'art. 6, punto 2, del Reg. CE n. 44/2001 (CGUE, sentenza 21 gennaio 2016, in C-521/14, Sovag, § 43). L'art.
6.2 Reg. CE n. 44/2001 recita: “qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice 18 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che Data pubblicazione 08/01/2024 quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale”. Tale disposizione è, quindi, da ritenere “equivalente” all'art. 8, punto 2, del Reg. UE n. 1215/2012, la quale dispone: “qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale”. Del resto, milita in tal senso anche la circostanza (messa in rilievo anche dalla ricorrente) per cui il testo in francese dell'art. 6, punto 2, della Convenzione del 1968 (“s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention”) – quale lingua ufficiale, unitamente alle lingue italiana, olandese e tedesca, ai sensi dell'art. 68 della medesima Convenzione – è identico a quello del Reg. CE n. 44/2001 e, quindi, del successivo Reg. UE n. 1215/2012 [e analogamente è dato riscontrare per le versioni nelle lingue ufficiali tedesca (“wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine Interventionsklage handelt”) e olandese (“bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot voeging of tussenkomst”)]. 15. - ST assume che il diverso utilizzo di “autorità giurisdizionale” nel Reg. UE n. 1215/2012, in luogo di “giudice” nel Reg. 44/2001, darebbe rilievo, però, ad una sorta di oggettivazione della giurisdizione adita e non riguarderebbe pertanto il “giudice del processo”, ossia, nel nostro caso, il giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda principale, ma il Tribunale di Busto Arsizio o comunque il giudice italiano. Invero, la diversità dei termini non ha un rilievo effettivo, poiché nel Reg. UE n. 1215/2012 l'endiadi “autorità giurisdizionale” ha sostituito in toto quella di “giudice” di cui al precedente Reg. CE 19 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 44/2001 e ciò per la ragione che si evince dall'art. 3 dello stesso Data pubblicazione 08/01/2024 Reg. UE n. 1215/2012, là dove si precisa che: «Ai fini del presente regolamento, la nozione di “autorità giurisdizionale” comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento: a) in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento …, il notaio;
b) in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento … e all'assistenza …, l'autorità per l'esecuzione forzata». In definitiva, l'utilizzo dell'endiadi “autorità giurisdizionale”, in luogo di quella “giudice”, si giustifica al solo scopo di estendere l'applicazione del Regolamento in procedimenti in cui la decisione è assunta da autorità che svolgono la funzione di “giudice” ai limitati fini dianzi indicati. 16. - Sotto il profilo della interpretazione letterale dell'art. 8, punto 2, l'utilizzo del termine “chiamata” e, poi, il riferimento ad “altra chiamata di terzo” rispetto alla “chiamata in garanzia”, dà evidenza in entrambe le ipotesi all'intervento (per “chiamata”) nel processo nel quale è stata proposta la domanda principale. In altri termini, vi è una parificazione tra le due “chiamate” e poiché quella di “terzo” si dà necessariamente nello stesso processo della domanda principale, anche per la “chiamata in garanzia” trova rilievo il c.d. simultaneus processus. La relazione “Jenard” sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 (utilizzata a fini interpretativi dalla citata CGUE, Sovag, § 44) conforta una tale lettura là dove afferma: “(s)ebbene la nozione di garanzia sia compresa in quella di intervento, si è preferito menzionare entrambi i concetti in maniera espressa e distinta”. 17. - L'interpretazione sistematica e funzionale cospira nella medesima direzione di quella letterale. Dalla giurisprudenza della CGUE – che si è pronunciata sulla portata applicativa delle anzidette disposizioni, sia della 20 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 Convenzione di Bruxelles del 1968, che dei regolamenti comunitari Data pubblicazione 08/01/2024 del 2001 e del 2012 (CGUE, sentenza 15 maggio 1990, in C- 365/88, Hagen, §§ 10-12, 18-21, 23; CGUE, sentenza 26 maggio 2005, in C-77/04, GIE, §§ 25-36; CGUE, Sovag, citata, §§ 26, 32- 47; CGUE, sentenza 10 marzo 2022, in C-498/20, ZK, §§ 44-48) – si evince, infatti, che la chiamata in garanzia è istituto processuale omologo alla chiamata di terzo nel medesimo procedimento nel quale è stata proposta la domanda principale e che la deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto (art. 2 Convenzione di Bruxelles;
art. 2 Reg. CE n. 44/2001; art. 4 Reg. UE n. 1215/2012) – che impone, di per sé, una interpretazione restrittiva delle regole di competenza speciale - si giustifica proprio in funzione dello stretto collegamento tra le due domande che deve decidere il medesimo giudice e ciò al fine di evitare contrasti di giudicati (ossia di ridurre “al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili”: 15° Considerando Reg. CE n. 44/2001 e 21° Considerando Reg. UE n. 1215/2012) e, al tempo stesso, di individuare un foro che si caratterizzi proprio in base a quel “collegamento stretto tra il giudice e la controversia al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia” (12° Considerando Reg. CE n. 44/2001 e 16° Considerando Reg. UE n. 1215/2012). Ed è una lettura che trova riscontro non solo nel fatto che le richiamate sentenze della CGUE (come, del resto, le pronunce di questa Corte regolatrice della giurisdizione, sopra ricordate al § 10, che hanno fatto applicazione dell'art.
6.2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 in tema di “garante estero”) riguardano tutti casi in cui la causa principale e quella relativa al “terzo” si sono concentrate nello stesso processo, ma, anche (e in modo particolarmente significativo), nel rilievo che in tale contesto 21 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 assumono poi le sentenze “Sovag” (del 21 gennaio 2016) e “ZK” Numero di raccolta generale 613/2024 (del 10 marzo 2022). Data pubblicazione 08/01/2024 Con la sentenza “Sovag” la CGUE ha ritenuto che la regola della competenza di cui all'art. 6, n. 2, del Reg. 44/2001 potesse estendersi all'azione di garanzia intentata, “nell'ambito del medesimo procedimento” (§ 39), dal terzo (garantito) contro il convenuto (garante) già citato dall'attore-danneggiato in qualità di responsabile del danno. Una siffatta estensione della portata dell'art. 6, n. 2, Reg. 44/2001 (equivalente – come detto - sia all'art. 6, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, sia all'art. 8, n. 2, Reg. 1215/2012) al terzo garantito interveniente è rimasta, quindi, confinata, anch'essa, nell'ambito del simultaneus processus. Con la sentenza “ZK” la Corte di Lussemburgo - in un giudizio nel quale un terzo era intervenuto per far valere i propri diritti nei confronti del convenuto della causa principale - ha dichiarato che l'art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215/2012 “deve essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall'interveniente”. Con ciò confermando che la competenza giurisdizionale in forza della regola speciale dettata dalla anzidetta disposizione può mantenersi attiva solo in ragione delle persistenti ragioni del simultaneus processus. E tanto – sia nel caso “Sovag”, che in quello “ZK” – perché il perseguimento degli obiettivi sopra menzionati (evitare contrasti di giudicati resi possibili da procedimenti paralleli e favorire la buona amministrazione della giustizia tramite lo stretto collegamento tra il giudice e la controversia) è reso possibile solo dalla concentrazione 22 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 presso lo stesso giudice dell'intera causa (principale e relativa al Data pubblicazione 08/01/2024 terzo “chiamato”). 18. – Né gli argomenti spesi da ST a sostegno dell'eccezione di legittimità costituzionale (cfr. supra § 3.4.) sono concludenti rispetto al fine divisato. La giurisprudenza della Corte di giustizia innanzi richiamata (in particolare: sentenza 15 maggio 1990, Hagen, §§ 18-23; sentenza 26 maggio 2005, GIE, §§ 30-35) è, infatti, nel senso che il piano della competenza giurisdizionale – ossia, quello regolato (diacronicamente) dagli artt. 6, punto 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968, 6, punto 2, del Reg. CE n. 44/2001 e 8, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012 – deve essere scisso da quello delle condizioni di ammissibilità della chiamata in garanzia (o di terzo), la cui regolamentazione spetta esclusivamente alle norme nazionali, salvo per il profilo del c.d. effetto utile della Convenzione/Regolamento, ossia qualora l'applicazione delle norme nazionali comporti una limitazione dell'attuazione delle norme di competenza previste dalla Convenzione/Regolamento. Limitazione che si verifica, in particolare, nel caso – che non intercetta le ragioni dell'eccezione sollevata da ST - in cui la regola di competenza speciale sulla chiamata in garanzia o di terzo non venga applicata dal giudice nazionale in ragione del fatto che il “terzo garante” abbia la residenza o il domicilio “sul territorio di uno stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale” (così sentenza “Hagen”, § 23). E, quindi, non già – come, invece, sono al contrario orientate le critiche della controricorrente – nel caso in cui il giudice nazionale, in base alle norme interne, valuti l'esistenza dello stretto nesso di inerenza tra la causa principale e quella di garanzia che ne giustifica la trattazione unitaria, dovendo lo stesso giudice a ciò provvedere proprio al fine di evitare che la proposizione della causa 23 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 di garanzia abbia “il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo Numero di raccolta generale 613/2024 giudice naturale” (così sentenza “GIE”, § 32). Data pubblicazione 08/01/2024 Discrezionalità, dunque, che il giudice esercita in base alla disciplina dell'ordinamento processuale nazionale, la cui conformità a quello comunitario è da saggiarsi, per quanto rileva ai fini della regola speciale di competenza giurisdizionale in esame, proprio in funzione del rispetto del giudice naturale. E il potere che l'assetto normativo interno assegna al giudice di vagliare i presupposti di ammissibilità della chiamata del terzo (tra le altre: Cass., S.U., n. 4309/2010, richiamata da Corte cost., sent. n. 67 del 2023 quale precedente che ha inaugurato l'indirizzo interpretativo secondo cui la chiamata del terzo da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 269, secondo comma, c.p.c., è soggetta ad autorizzazione del giudice;
potere, questo, che attualmente è esplicitato dall'art. 269 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022) non si presta a ledere la garanzia del giudice naturale, che corrisponde a quella di giudice precostituito per legge, essendo un tale principio rispettato allorquando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia (come è evidente nella specie) e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola (Corte cost., ord. n. 193 del 2003 e ord. n. 138 del 2008). 19. – Va, dunque, enunciato - in sintonia con le conclusioni rassegnate, nella sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione della nomofilachia, dal pubblico ministero rappresentante la Procura generale della Corte di cassazione – il seguente principio di diritto: “l'art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012, cui rinvia l'art. 3, comma 2, prima parte, della legge n. 218 del 1995, non trova applicazione nel caso in cui l'azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e 24 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 non già nell'ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto Data pubblicazione 08/01/2024 principale”. 20. - L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo in quanto attinente alla statuizione sulle spese di lite, travolta, ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c., dalla cassazione della sentenza di appello. 21. – Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. Le spese processuali dell'intero giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 7 novembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente NZ NT BI RG 25 di 25
- ricorrente -
contro
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 BOCHICCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO Numero di raccolta generale 613/2024 TU SCHISA;
Data pubblicazione 08/01/2024
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3243/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/11/2021. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 07/11/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
udito l'avvocato GUIDO ALPA;
udito l'avvocato ALFREDO TU SCHISA. FATTI DI CAUSA 1. - ST Tour Internazionale s.r.l. (di seguito anche solo ST) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la AS ON TE (di seguito anche solo AS) perché fosse dichiarato l'obbligo della società convenuta a manlevare e tenere indenne essa attrice dalle conseguenze pregiudizievoli che le sarebbero potute derivare dall'esito del giudizio risarcitorio intentato nei suoi confronti da RA ER, con condanna della medesima AS al rimborso di tutte le somme dovute alla ER. La ST dedusse di aver stipulato, come tour operator, un pacchetto turistico con la ER per un viaggio in Laos e Tailandia, avendo acquistato il viaggio dalla AS e affidato a quest'ultima il relativo servizio di trasporto;
precisò, quindi, che la ER l'aveva convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il 21 febbraio 2016, nel quale la turista era rimasta coinvolta come trasportata su un pullman durante una gita organizzata in Laos, gita ricompresa nel pacchetto turistico;
concluse, pertanto, che la AS, giacché inadempiente nel servizio di trasporto affidatole, 2 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 doveva rispondere per quanto essa attrice avrebbe dovuto risarcire Numero di raccolta generale 613/2024 la ER in conseguenza del sinistro occorsole. Data pubblicazione 08/01/2024 Nel costituirsi in giudizio la AS eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, avendo la propria sede legale in Hong Kong. 1.1. - L'adito Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza dell'ottobre 2020, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, facendo applicazione – sul presupposto che la AS aveva sede in Hong Kong e che veniva invocato il rapporto contrattuale inter partes - del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995 e 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968; affermò, quindi, che, in base al criterio del luogo dell'obbligazione (eseguita o da eseguirsi) e del fatto che il viaggio turistico era nel Laos, il giudice munito di giurisdizione era “il giudice del Laos o di Hong Kong”, non avendo nella specie rilievo l'art. 43 cod. turismo e il principio enunciato dalla sentenza n. 485/2019 della Corte di cassazione (in ordine al venir meno della differenza tra garanzia propria e impropria ai fini della chiamata in causa), evocati dalla ST. 2. - La Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 9 novembre 2021, accoglieva il gravame interposto dalla ST Tour Internazionale s.r.l. e dichiarava la giurisdizione dell'adito Tribunale di Busto Arsizio, dinanzi al quale rimetteva le parti, altresì condannando la AS alla rifusione delle spese processuali del doppio grado. 2.1. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) la causa rientrava nell'ambito di applicazione dell'art.
6.2 della Convenzione di Bruxelles, essendo attratta l'azione di garanzia presso il giudice della causa principale (quella risarcitoria tra la ER e la ST), salvo che non fosse stata proposta per distogliere il convenuto dal suo giudice naturale, quale ipotesi non ravvisabile nella specie;
b) la domanda di rivalsa ex art. 3 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 43 cod. turismo era proponibile “quale azione di garanzia”, essendo Numero di raccolta generale 613/2024 “il nesso con la domanda principale … configurato dalla correlazione Data pubblicazione 08/01/2024 causale tra l'azione risarcitoria della ER e la rivalsa azionata dalla ST”; c) non era necessario che ST chiamasse in causa il garante nel giudizio risarcitorio promosso dalla ER, “ben potendo agire con autonoma azione di garanzia dinanzi al giudice della causa principale”, in tal senso militando «la congiunzione disgiuntiva “o”, di cui all'art.
6.2 Convenzione di Bruxelles», da cui era dato desumere che i due rimedi erano tra loro distinti;
d) diversamente opinando, si sarebbe fornita una interpretazione “contraria alla lettera della legge e alla giurisprudenza consolidata”, nonché foriera di disparità di trattamento, avendo l'azione autonoma di garanzia e la chiamata del terzo “identità di petitum e causa petendi”, né avendo più rilievo la distinzione tra garanzia propria e impropria, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 7991/2009; Cass. n. 30420/2018). 3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la AS ON TE, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. La ST Tour Internazionale s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che venga accolto il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La ST ha, inoltre, depositato atto denominato “breve appendice alla memoria già depositata”, che la AS ha chiesto che venga stralciato. 4. – Con ordinanza interlocutoria n. 34475 del 23 novembre 2022, queste Sezioni Unite hanno disposto il rinvio a nuovo della causa affinché la stessa fosse discussa in udienza pubblica per la 4 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 rilevanza nomofilattica della questione di diritto sulla portata Numero di raccolta generale 613/2024 applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del Data pubblicazione 08/01/2024 27 settembre 1968 ovvero del Regolamento UE n. 1215/2012 in materia di azione di garanzia. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale ha chiesto, nuovamente, l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., l'erronea affermazione, da parte della Corte di appello di Milano, della giurisdizione del giudice italiano. La AS (richiamando anche talune pronunce di primo grado, ad essa favorevoli, in ordine a controversie similari tra le stesse parti) assume, anzitutto, che «la locuzione “azione di garanzia” impiegata dalla Convenzione di Bruxelles è equivalente a quella di “chiamata in garanzia”, poi utilizzata nel Regolamento n. 44/2001» e, quindi, dall'art.
8.2 del Regolamento n. 1215/2012, che – alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., 18299/2021) in ordine alla portata del rinvio di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995 – deve trovare applicazione ratione temporis in luogo della Convenzione di Bruxelles del 1968. Ne conseguirebbe, ad avviso della ricorrente, che, in ogni caso, “la nozione di azione o causa di garanzia costituisce species del genus chiamata o intervento del terzo nello stesso processo”, non potendo, invece, trovare rilievo, in base alle predette norme, l'ipotesi dell'azione di garanzia intentata autonomamente, ciò rispondendo al principio di eccezionalità delle deroghe alla regola generale del foro del convenuto, nonché a quello di prevedibilità delle decisioni in funzione di evitare la formazione di giudicati 5 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 contrastanti. Né la tesi della sussistenza della giurisdizione anche in Data pubblicazione 08/01/2024 ipotesi di azione autonoma di garanzia potrebbe trovare conforto sulla scorta del precedente richiamato dalla Corte territoriale (Cass., S.U., n. 30420/2018), venendo ivi in rilievo una “chiamata in garanzia del terzo nel medesimo processo pendente fra le parti principali”. Inoltre, la ricorrente contesta che possa affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 5, par. 1, della Convenzione di Bruxelles, ora trasfuso nell'art. 7, par. 1, del Reg. UE n. 1215/2012, in ragione della prospettazione di controparte per cui il diritto di garanzia impropria nei confronti di essa AS “sarebbe sorto e da eseguirsi in Italia”, dovendosi, invece, fare riferimento, “in assenza di qualsivoglia patto di manleva”, al “titolo dell'azione di ST”, da individuarsi “nel contratto internazionale per la prestazione di servizi concluso fra la stessa ed AS, fra i quali i servizi di trasporto in Laos di cui ST lamenta l'inesatto adempimento”, giacché è “in forza di tale contratto che ST ha domandato di essere manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'azione principale del danneggiato”. Ne deriverebbe, pertanto, che, alla luce delle norme surrichiamate, il “luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” è il Laos. La AS, infine, deduce l'irrilevanza del richiamo, operato dalla sentenza impugnata, “alla domanda di rivalsa ex art. 43 Codice del Turismo”, trattandosi di norma che “regola il solo rapporto sostanziale fra ST ed i turisti italiani suoi clienti, e viene in considerazione nelle cause risarcitorie principali”, mentre il “rapporto sostanziale fra ST ed AS, ove tale elemento dovesse venire in rilievo ai fini del presente procedimento. … è per converso retto dalla legge sostanziale del Laos, paese ove è posta la sede locale di AS e dove ha avuto esecuzione la prestazione contrattuale di quest'ultima, ovvero in subordine dalla legge 6 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 sostanziale vigente ad Hong Kong ove è posta la sede centrale di Numero di raccolta generale 613/2024 AS medesima”. Data pubblicazione 08/01/2024 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, assumendosi come erronea la disposta condanna alle spese processuali di AS, nonché della statuizione ex art. 13 citato, in ragione della presupposta erronea declaratoria di giurisdizione in capo al giudice italiano. 3. – La ST ha eccepito, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per difetto di “autosufficienza” (sotto il profilo della genericità delle censure) e di chiarezza e sinteticità. 3.1. – Inoltre, la controricorrente (ribadendo e sviluppando le proprie difese con le memorie) - oltre ad argomentare a sostegno della correttezza della decisione assunta dalla Corte territoriale quanto all'applicabilità dell'art.
6.2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e all'interpretazione di tale disposizione come atta a radicare la giurisdizione del giudice nazionale adito per la causa principale anche rispetto all'azione di garanzia esercitata autonomamente dinanzi allo stesso giudice nazionale – ha dedotto la sussistenza del giudicato interno sulla qualificazione dell'azione come di garanzia (impropria) ex lege, fondata sull'art. 43 cod. turismo (nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 62/2018, che lo ha sostituito con l'art. 51-quinquies), che dà titolo all'organizzatore di agire in rivalsa nei confronti del prestatore di servizi alla cui eventuale negligenza sia addebitabile il danno sofferto dal turista. 3.2. - Ed ancora, ST ha sostenuto che, proprio in forza della regolamentazione speciale dettata dal d.lgs. n. 79/2011 (codice del turismo) e, segnatamente (per quanto qui interessa), dal citato art. 43 cod. turismo, è stato dedotto in giudizio “un diritto specifico in materia turistica”, ossia, per l'appunto, 7 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 un'obbligazione di “rivalsa” con natura “di garanzia impropria Numero di raccolta generale 613/2024 avente fonte legale”, che verrebbe a configurare una “materia Data pubblicazione 08/01/2024 totalmente diversa” da quelle disciplinate dai criteri di cui al titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968 (e, in particolare, dall'art. 5 in materia contrattuale) e, comunque, anche dal Reg. UE n. 1215/2012 (segnatamente, dall'art. 7). Posto, quindi, che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, rispetto alle materie non comprese nel campo di applicazione della Convenzione (o, comunque, del citato Regolamento UE), la giurisdizione italiana nei confronti del convenuto non residente in uno Stato contraente sussiste in base ai criteri nazionali stabiliti per la competenza per territorio, nella specie sarebbe, dunque, munito di giurisdizione il giudice italiano ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sia perché il “vincolo di manleva” sarà “operante ed esigibile”, con pagamento presso il creditore garantito, per effetto della condanna pronunciata in favore della turista danneggiata dall'adito Tribunale di Busto Arsizio (seguendo, dunque, la domanda accessoria di garanzia/rivalsa ex lege quella principale), sia perché “il rapporto tra ST e AS è sorto e si è concluso in Italia”, in forza dell'accettazione di ST della proposta inviata per “mail” il 25 gennaio 2016 da AS. Non diversamente, soggiunge la controricorrente, dovrebbe ritenersi nel caso in cui, in luogo del Reg. UE n. 1215/2012, si facesse applicazione dell'art. 61 della legge n. 218/1995, che sottopone le “altre obbligazioni legali” (nel cui novero è da ricondurre quella di ST) alla legge dello Stato “in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione”, ossia, nella specie, il giudizio risarcitorio promosso dalla turista danneggiata. 3.3. – Peraltro, anche con la “breve appendice di memoria” depositata il 26 ottobre 2022, ST, nel fare riferimento proprio al dato della conclusione del contratto con AS in Italia, ha affermato che la giurisdizione del giudice italiano, pur prescindendo 8 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 dalla questione legata alla domanda di garanzia, si sarebbe Data pubblicazione 08/01/2024 radicata in forza dell'esistenza di “una normale azione contrattuale volta a far valere l'inadempimento altrui ad un'obbligazione sorta in Italia”, essendo, quindi, “applicabili i criteri di cui alle sezioni da 2 a 6 del titolo II della Convenzione di Bruxelles ovvero da 2 a 7 del capo II del Regolamento UE 1215/2012”. 3.4. - Infine, ove non si dovesse accedere all'interpretazione seguita dalla Corte territoriale - secondo cui «il riferimento letterale contenuto nell'art.
8.2 del Regolamento U.E. 1215/2012 alla sola “chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo” vada inteso siccome attinente a qualsiasi forma (autonoma o incidentale) di vocatio del terzo dinanzi al Giudice - vale a dire sia nell'ambito di un giudizio già pendente, per il tramite dello strumento della chiamata in causa, sia attraverso un processo autonomamente proposto» -, la società controricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale del citato art.
8.2 per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost., giacché sarebbe rimessa alla mera discrezionalità del giudice della causa principale di affermare o denegare la giurisdizione italiana, di imporla “rispetto a casi che originariamente l'escludevano” o di spogliarsene in quelli in cui era “originariamente radicata”. 4. – Preliminarmente, va ritenuta ammissibile la “breve appendice di memoria” depositata da ST il 26 ottobre 2022, essendo tale deposito stato effettuato nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio (in data 8 novembre 2022), stabilito dall'art. 380-bis.1 c.p.c., che consente alle parti il deposito delle loro “memorie” nel predetto termine (cfr. Cass. n. 18127/2020; Cass. n. 6279/2023; Cass., S.U., n. 23532/2023). 5. – Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da ST. 9 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 L'articolazione delle doglianze veicolate con l'atto di Data pubblicazione 08/01/2024 impugnazione risponde al principio di specificità di cui al n. 4 dell'art. 366 c.p.c., essendo calibrata proprio a dare evidenza, in forza di una pluralità di ragioni, all'errore che si assume commesso dal giudice di appello in punto di giurisdizione nei confronti dello straniero. Né è dato ravvisare nello sviluppo argomentativo delle critiche mosse alla sentenza impugnata quel deficit di chiarezza e sinteticità tale da determinare la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall'art. 366 c.p.c., riscontrabile soltanto in una esposizione oscura o affatto lacunosa dei fatti di causa o tale da pregiudicare irrimediabilmente l'intelligibilità delle censure mosse alla decisione oggetto. E ciò in quanto quei requisiti – come posto in risalto anche dalla sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - vanno letti in un'ottica compatibile con il diritto fondamentale di accesso ad un giudice (art. 6 CEDU) e, quindi, non esorbitante il criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, pur legittimo, perseguito, evitando così un'interpretazione ispirata da un eccessivo formalismo (Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 7186/2022; Cass. n. 8117/2022; Cass., S.U., n. 8950/2022). 6. – Le censure mosse alla sentenza impugnata da AS ON TE – società avente la sede legale in Honk Kong - sono fondate. Queste le ragioni. 7. – Giova, anzitutto, rammentare che la Corte di cassazione quando decide una questione di giurisdizione “statuisce” su di essa ex art. 382, comma primo, c.p.c., individuando - alla luce del criterio del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi in funzione, soprattutto, della causa petendi e, dunque, in base ai fatti allegati dall'attore (tra le altre: Cass., Sez. Un., n. 2360/2015; Cass., S.U., n. 13702/2022) - il giudice fornito di potere giurisdizionale in 10 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 relazione a quella specifica controversia, e, se riscontra il vizio Data pubblicazione 08/01/2024 denunciato, sostituisce la propria alla statuizione cassata, procedendo ad una diretta applicazione nel caso concreto della legge processuale, anche attraverso il diretto esame degli atti di causa (tra le molte: Cass., S.U., n. 20349/2018; Cass., S.U., n. 19571/2023). 8. – Ciò posto, dall'atto di citazione in primo grado di ST
contro
AS si evince che: a) ST ha dedotto di aver stipulato, come tour operator, un pacchetto turistico con RA ER per un viaggio in Laos e Tailandia, avendo acquistato il viaggio dalla AS e affidato a quest'ultima il relativo servizio di trasporto;
b) la ER ha convenuto in giudizio ST per il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali: danno da vacanza rovinata, danno biologico, esborsi) patiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il 21 febbraio 2016, nel quale la turista era rimasta coinvolta come trasportata su un pullman durante una gita organizzata in Laos, gita ricompresa nel pacchetto turistico;
c) ST ha dedotto di avere “interesse ad agire contro la AS al fine di essere tenuta indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti a suo carico dal giudizio intentato da ER RA” e la “ragione dell'azione di rivalsa risiede nella circostanza che un'eventuale responsabilità accertata a carico della ST per i fatti dedotti nel suddetto giudizio sarebbe la conseguenza di inadempienze imputabili a detta AS nell'erogazione del servizio di trasporto affidatole da essa ST”; d) ST ha, quindi, convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la AS per sentire: d.1) “accertare e dichiarare che la società convenuta è obbligata (anche a titolo di responsabilità – contrattuale - correlata alle obbligazioni nascenti dall'intercorso contratto di trasporto) a 11 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 manlevare e tenere indenne la ST da ogni conseguenza Data pubblicazione 08/01/2024 pregiudizievole derivante a suo carico dal giudizio … promosso da ER RA”; d.2) “condizionatamente all'accoglimento (anche parziale) della domanda giudiziale proposta da ER RA e alla conseguente condanna di ST: condannare la AS a manlevare, sollevare e tenere indenne ST da ogni onere ed esborso conseguente a condanna al pagamento delle somme oggetto della domanda risarcitoria proposta da ER RA”; d.3) “in subordine, condannare a rimborsare a ST tutte le somme … pagate in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ER RA”. 9. - Dunque, la domanda proposta da ST
contro
AS è volta a far valere la pretesa di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio risarcitorio intentato, nei suoi confronti, dalla turista – alla quale, come tour operator, aveva venduto un pacchetto turistico – che è rimasta danneggiata in occasione del servizio di trasporto eseguito da AS in forza di un contratto a tal fine intercorso con la stessa ST. Sicché, ST ha azionato in giudizio nei confronti di AS una pretesa fondata su un rapporto c.d. di garanzia che – più genericamente - ricorre in tutti quei casi in cui, per legge o per contratto, un soggetto (c.d. garantito) chieda di essere tenuto indenne da altro soggetto (il garante) in ordine alle perdite patrimoniali derivanti dall'accoglimento della domanda contro di lui proposta da un altro soggetto ancora (Cass., S.U., n. 24707/2015). Del resto, su tale premessa si fonda la decisione della Corte territoriale e le stesse parti del giudizio non ne disconoscono, anche in questa sede, la rilevanza di presupposto caratterizzante l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia introdotta da ST
contro
AS, sebbene la stessa 12 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 ST ritenga che l'esercitata azione di garanzia abbia natura Numero di raccolta generale 613/2024 peculiare, con le conseguenze innanzi evidenziate. Data pubblicazione 08/01/2024 Tuttavia, le difese svolte a tal fine da ST e che, in particolare, fanno leva sulla configurazione dell'azione come di rivalsa ai sensi dell'art. 43 cod. turismo non sono tali da poter orientare la decisione in termini diversi, anzitutto, dall'applicabilità al caso in esame – per le ragioni di seguito esposte - dell'art.
8.2 del Reg. UE n. 1215/2012. 10. - Va da subito precisato che, alla stregua di principio ormai consolidato (Cass., S.U., n. 5965/2009; Cass., S.U., 7991/2009; Cass., S.U., 8404/2012; Cass., S.U., n. 30420/2018; Cass., S.U., n. 485/2019), ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione (anche) nei confronti del “garante estero” non assume rilevanza la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria;
e cioè quella distinzione secondo cui si ha 'garanzia propria' quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, mentre si ha 'garanzia impropria' quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (in questo senso già Cass. n. 19208/2005). 11. – Tanto premesso, nella specie deve trovare applicazione - ratione temporis (il “viaggio” della turista “in Laos e Tailandia” che ST ha acquistato da AS risale al 2016) e in ragione del rinvio di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995 - l'art. 8, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, efficace dal 10 gennaio 2015, il quale (nel testo in italiano) dispone che «(u)na persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: … 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata 13 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia Numero di raccolta generale 613/2024 stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in Data pubblicazione 08/01/2024 causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale». A tal riguardo occorre rammentare che l'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995 n. 218, reca la disciplina della giurisdizione stabilendo la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 “anche allorché il convenuto [come nel caso di AS] non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione”. L'applicabilità del Regolamento UE n. 1215/2012 (e, segnatamente, dell'anzidetto art. 8.2), in luogo della disciplina della Convenzione di Bruxelles (e, nella specie, dell'art. 6.2, su cui ha fondato la decisione la sentenza impugnata in questa sede), è frutto di orientamento più recente di questa Corte – al quale il Collegio intende dare continuità – in forza del quale, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi del citato art. 3, comma 2, allorché il convenuto, per l'appunto, non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., S.U., 32362/2018; Cass., S.U., n. 18299/2021; Cass., S.U., n. 19571/2023). Con tale indirizzo, infatti, si è valorizzata sia la portata dinamica dell'art. 68 del Reg. CE n. 44/2001, prima, e dell'art. 68 del Reg. UE n. 1215/2012, poi (con i quali si è specificato che le disposizioni della convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal rispettivo regolamento e che “ogni riferimento a 14 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 tale convenzione si intende fatto al presente regolamento”), che le Data pubblicazione 08/01/2024 caratteristiche materiali della norma di rinvio di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995, per darsi, quindi, “attuazione ad un processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie che per le controversie denotanti elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi” (così la citata Cass., S.U., 18299/2021). 12. – Come detto, le difese svolte da ST in base alla dedotta peculiare natura dell'obbligazione di “rivalsa” con natura “di garanzia impropria avente fonte legale”, disciplinata dall'art. 43 cod. turismo, non colgono nel segno. 12.1. - Anche a prescindere dalla circostanza che il giudicato sull'anzidetta qualificazione dell'azione non si è formato, avendola AS censurata (cfr. pp. 23/24 del ricorso) assumendo trattarsi di profilo concernente la legge sostanziale applicabile al rapporto e, quindi, irrilevante ai fini della giurisdizione, la questione, tuttavia, non riveste portata dirimente ai fini della decisione sulla giurisdizione in applicazione del citato art. 8.2, poiché, come detto, essendo a tal riguardo irrilevante la distinzione tra garanzia (legale o negoziale) propria e impropria, anche volendo accedere alla qualificazione indicata da ST ciò che verrebbe in evidenza, in armonia con il (già individuato) petitum sostanziale, sarebbe, comunque, un'azione fondata su un rapporto di garanzia. 12.2. – Quanto, poi, all'ulteriore difesa di ST – in forza della quale, secondo la stessa prospettazione della controricorrente, la qualificazione giuridica dell'azione intentata
contro
AS avrebbe, alla luce dell'asserita peculiare portata dell'art. 43 cod. turismo, un effetto di escludere l'applicabilità del Reg. UE n. 1215/2012 (cfr. § 3.2., che precede) -, essa è priva di fondamento in quanto muove, anzitutto, da un erroneo 15 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 presupposto interpretativo sul perimetro applicativo della norma Numero di raccolta generale 613/2024 dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995. Data pubblicazione 08/01/2024 E', infatti, principio consolidato (tra le altre: Cass., S.U., n. 2692/2007; Cass., S.U., 22239/2009; Cass., S.U., n. 5765/2012; Cass., S.U., n. 17866/2013; Cass., S.U., n. 26937/2013) che il citato art. 3, dopo aver enunciato, al comma primo, il criterio di collegamento costituito dal domicilio o dalla residenza del convenuto, detta, al comma secondo, due distinte disposizioni di rinvio ad altre norme regolatrici della competenza, distinguendo a seconda che si verta in materie comprese o escluse dal campo di applicazione della citata Convenzione di Bruxelles: per le prime vigono anche le speciali regole di competenza giurisdizionale della Convenzione, “anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente” (come recita l'art. 3, comma secondo, della legge n. 218 del 1995); per le seconde la giurisdizione sussiste anche in base alle regole di competenza per territorio dettate dal codice di rito italiano negli artt. da 18 a 27. Ne consegue che, ove non venga in considerazione una delle materie (stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni;
fallimenti, concordati ed altre procedure affini;
sicurezza sociale;
arbitrato) escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato, né residente in Italia occorre applicare i criteri stabiliti dalla sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione, giacché il rinvio ai detti criteri è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione. Il riferimento alle “materie escluse” riguarda, dunque, quelle indicate dall'art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968, cui corrispondono quelle ora indicate dall'art. 1 del Reg. UE n. 1215/2012 (disposizione che amplia, tuttavia, il novero delle 16 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 materie “escluse”: al comma 1, prevede la non applicabilità alla Data pubblicazione 08/01/2024 “materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri”; mentre al comma 2, aggiunge alle materie “escluse” dalla Convenzione di Bruxelles 1968 il regime patrimoniale derivante da rapporti con “effetti comparabili al matrimonio” e le obbligazioni alimentari) e non già – come opinato da ST al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano in base alle regole del codice di procedura civile sulla competenza per territorio – le materie indicate (in particolare) nell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e nell'art. 7 del Reg. UE n. 1215/2012, che (insieme ad altre), là dove non si tratti di materia “esclusa”, fungono, invece, da speciali regole di competenza giurisdizionale “anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente”. E non è dato dubitare che la presente causa di “garanzia” intentata da ST
contro
AS, finanche accedendo alla qualificazione sostenuta dalla controricorrente, sia una causa in “materia civile e commerciale” e che la stessa non rientri tra le anzidette “materie escluse” dall'applicabilità del Reg. UE n. 1215/2012. Né giova alla controricorrente l'ulteriore richiamo all'art. 61 della legge n. 218/1995, che è norma di diritto internazionale privato e, come tale, non regola la giurisdizione, ma, all'interno della giurisdizione italiana, è diretta ad individuare la legge sostanziale, italiana o straniera, applicabile ai rapporti di diritto privato che presentino elementi di estraneità (tra le altre: Cass., S.U., 10994/2002). 12.3. – Del pari, non giova a ST la difesa che deduce esser stata proposta, nella specie, (non un'azione di garanzia, ma) “una normale azione contrattuale volta a far valere l'inadempimento altrui ad un'obbligazione sorta in Italia”, da cui la 17 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 giurisdizione del giudice italiano discenderebbe, in base Data pubblicazione 08/01/2024 all'applicazione dei criteri di cui alle competenze speciali della Convenzione di Bruxelles del 1968 ovvero del Reg. UE n. 1215/2012, dal criterio di collegamento rappresentato dal luogo di conclusione del contratto, che si è avuta, per l'appunto, in Italia. La prospettazione è, invero, contraddittoria con il restante complessivo impianto difensivo, ma, al contempo, dà essa stessa evidenza alla natura giuridica del titolo che lega ST (garantita) ad AS (garante), ossia quella negoziale nascente da un rapporto contrattuale (di trasporto o, comunque, di servizi turistici), che, pertanto, è presupposto indefettibile e condizionante l'azione promossa, anche se da qualificarsi come rivalsa ai sensi dell'art. 43 cod. turismo. Trattasi, però, di titolo contrattuale che, in ogni caso, non è concludente ai fini divisati dalla controricorrente, poiché, nel caso, rileverebbe l'art. 7 del Reg. UE n. 1215/2012 e, segnatamente, la lett. b) di tale norma, che dà rilievo, in riferimento alla prestazione di servizi (come nel caso di specie), al luogo in cui i servizi “sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” e, dunque, nel Laos (o anche in Tailandia). 13. – Venendo, quindi, al fondo del primo motivo di ricorso, va rammentato, anzitutto, il principio consolidato secondo cui l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 vale anche per quelle del regolamento n. 44/2001, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (CGUE, sentenza 21 maggio 2015, in C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide, § 60). 14. - In tal senso, l'art. 6, punto 2, della stessa Convenzione è equivalente all'art. 6, punto 2, del Reg. CE n. 44/2001 (CGUE, sentenza 21 gennaio 2016, in C-521/14, Sovag, § 43). L'art.
6.2 Reg. CE n. 44/2001 recita: “qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice 18 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che Data pubblicazione 08/01/2024 quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale”. Tale disposizione è, quindi, da ritenere “equivalente” all'art. 8, punto 2, del Reg. UE n. 1215/2012, la quale dispone: “qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale”. Del resto, milita in tal senso anche la circostanza (messa in rilievo anche dalla ricorrente) per cui il testo in francese dell'art. 6, punto 2, della Convenzione del 1968 (“s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention”) – quale lingua ufficiale, unitamente alle lingue italiana, olandese e tedesca, ai sensi dell'art. 68 della medesima Convenzione – è identico a quello del Reg. CE n. 44/2001 e, quindi, del successivo Reg. UE n. 1215/2012 [e analogamente è dato riscontrare per le versioni nelle lingue ufficiali tedesca (“wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine Interventionsklage handelt”) e olandese (“bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot voeging of tussenkomst”)]. 15. - ST assume che il diverso utilizzo di “autorità giurisdizionale” nel Reg. UE n. 1215/2012, in luogo di “giudice” nel Reg. 44/2001, darebbe rilievo, però, ad una sorta di oggettivazione della giurisdizione adita e non riguarderebbe pertanto il “giudice del processo”, ossia, nel nostro caso, il giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda principale, ma il Tribunale di Busto Arsizio o comunque il giudice italiano. Invero, la diversità dei termini non ha un rilievo effettivo, poiché nel Reg. UE n. 1215/2012 l'endiadi “autorità giurisdizionale” ha sostituito in toto quella di “giudice” di cui al precedente Reg. CE 19 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 44/2001 e ciò per la ragione che si evince dall'art. 3 dello stesso Data pubblicazione 08/01/2024 Reg. UE n. 1215/2012, là dove si precisa che: «Ai fini del presente regolamento, la nozione di “autorità giurisdizionale” comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento: a) in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento …, il notaio;
b) in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento … e all'assistenza …, l'autorità per l'esecuzione forzata». In definitiva, l'utilizzo dell'endiadi “autorità giurisdizionale”, in luogo di quella “giudice”, si giustifica al solo scopo di estendere l'applicazione del Regolamento in procedimenti in cui la decisione è assunta da autorità che svolgono la funzione di “giudice” ai limitati fini dianzi indicati. 16. - Sotto il profilo della interpretazione letterale dell'art. 8, punto 2, l'utilizzo del termine “chiamata” e, poi, il riferimento ad “altra chiamata di terzo” rispetto alla “chiamata in garanzia”, dà evidenza in entrambe le ipotesi all'intervento (per “chiamata”) nel processo nel quale è stata proposta la domanda principale. In altri termini, vi è una parificazione tra le due “chiamate” e poiché quella di “terzo” si dà necessariamente nello stesso processo della domanda principale, anche per la “chiamata in garanzia” trova rilievo il c.d. simultaneus processus. La relazione “Jenard” sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 (utilizzata a fini interpretativi dalla citata CGUE, Sovag, § 44) conforta una tale lettura là dove afferma: “(s)ebbene la nozione di garanzia sia compresa in quella di intervento, si è preferito menzionare entrambi i concetti in maniera espressa e distinta”. 17. - L'interpretazione sistematica e funzionale cospira nella medesima direzione di quella letterale. Dalla giurisprudenza della CGUE – che si è pronunciata sulla portata applicativa delle anzidette disposizioni, sia della 20 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 Convenzione di Bruxelles del 1968, che dei regolamenti comunitari Data pubblicazione 08/01/2024 del 2001 e del 2012 (CGUE, sentenza 15 maggio 1990, in C- 365/88, Hagen, §§ 10-12, 18-21, 23; CGUE, sentenza 26 maggio 2005, in C-77/04, GIE, §§ 25-36; CGUE, Sovag, citata, §§ 26, 32- 47; CGUE, sentenza 10 marzo 2022, in C-498/20, ZK, §§ 44-48) – si evince, infatti, che la chiamata in garanzia è istituto processuale omologo alla chiamata di terzo nel medesimo procedimento nel quale è stata proposta la domanda principale e che la deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto (art. 2 Convenzione di Bruxelles;
art. 2 Reg. CE n. 44/2001; art. 4 Reg. UE n. 1215/2012) – che impone, di per sé, una interpretazione restrittiva delle regole di competenza speciale - si giustifica proprio in funzione dello stretto collegamento tra le due domande che deve decidere il medesimo giudice e ciò al fine di evitare contrasti di giudicati (ossia di ridurre “al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili”: 15° Considerando Reg. CE n. 44/2001 e 21° Considerando Reg. UE n. 1215/2012) e, al tempo stesso, di individuare un foro che si caratterizzi proprio in base a quel “collegamento stretto tra il giudice e la controversia al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia” (12° Considerando Reg. CE n. 44/2001 e 16° Considerando Reg. UE n. 1215/2012). Ed è una lettura che trova riscontro non solo nel fatto che le richiamate sentenze della CGUE (come, del resto, le pronunce di questa Corte regolatrice della giurisdizione, sopra ricordate al § 10, che hanno fatto applicazione dell'art.
6.2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 in tema di “garante estero”) riguardano tutti casi in cui la causa principale e quella relativa al “terzo” si sono concentrate nello stesso processo, ma, anche (e in modo particolarmente significativo), nel rilievo che in tale contesto 21 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 assumono poi le sentenze “Sovag” (del 21 gennaio 2016) e “ZK” Numero di raccolta generale 613/2024 (del 10 marzo 2022). Data pubblicazione 08/01/2024 Con la sentenza “Sovag” la CGUE ha ritenuto che la regola della competenza di cui all'art. 6, n. 2, del Reg. 44/2001 potesse estendersi all'azione di garanzia intentata, “nell'ambito del medesimo procedimento” (§ 39), dal terzo (garantito) contro il convenuto (garante) già citato dall'attore-danneggiato in qualità di responsabile del danno. Una siffatta estensione della portata dell'art. 6, n. 2, Reg. 44/2001 (equivalente – come detto - sia all'art. 6, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, sia all'art. 8, n. 2, Reg. 1215/2012) al terzo garantito interveniente è rimasta, quindi, confinata, anch'essa, nell'ambito del simultaneus processus. Con la sentenza “ZK” la Corte di Lussemburgo - in un giudizio nel quale un terzo era intervenuto per far valere i propri diritti nei confronti del convenuto della causa principale - ha dichiarato che l'art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215/2012 “deve essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall'interveniente”. Con ciò confermando che la competenza giurisdizionale in forza della regola speciale dettata dalla anzidetta disposizione può mantenersi attiva solo in ragione delle persistenti ragioni del simultaneus processus. E tanto – sia nel caso “Sovag”, che in quello “ZK” – perché il perseguimento degli obiettivi sopra menzionati (evitare contrasti di giudicati resi possibili da procedimenti paralleli e favorire la buona amministrazione della giustizia tramite lo stretto collegamento tra il giudice e la controversia) è reso possibile solo dalla concentrazione 22 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 presso lo stesso giudice dell'intera causa (principale e relativa al Data pubblicazione 08/01/2024 terzo “chiamato”). 18. – Né gli argomenti spesi da ST a sostegno dell'eccezione di legittimità costituzionale (cfr. supra § 3.4.) sono concludenti rispetto al fine divisato. La giurisprudenza della Corte di giustizia innanzi richiamata (in particolare: sentenza 15 maggio 1990, Hagen, §§ 18-23; sentenza 26 maggio 2005, GIE, §§ 30-35) è, infatti, nel senso che il piano della competenza giurisdizionale – ossia, quello regolato (diacronicamente) dagli artt. 6, punto 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968, 6, punto 2, del Reg. CE n. 44/2001 e 8, punto 2, Reg. UE n. 1215/2012 – deve essere scisso da quello delle condizioni di ammissibilità della chiamata in garanzia (o di terzo), la cui regolamentazione spetta esclusivamente alle norme nazionali, salvo per il profilo del c.d. effetto utile della Convenzione/Regolamento, ossia qualora l'applicazione delle norme nazionali comporti una limitazione dell'attuazione delle norme di competenza previste dalla Convenzione/Regolamento. Limitazione che si verifica, in particolare, nel caso – che non intercetta le ragioni dell'eccezione sollevata da ST - in cui la regola di competenza speciale sulla chiamata in garanzia o di terzo non venga applicata dal giudice nazionale in ragione del fatto che il “terzo garante” abbia la residenza o il domicilio “sul territorio di uno stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale” (così sentenza “Hagen”, § 23). E, quindi, non già – come, invece, sono al contrario orientate le critiche della controricorrente – nel caso in cui il giudice nazionale, in base alle norme interne, valuti l'esistenza dello stretto nesso di inerenza tra la causa principale e quella di garanzia che ne giustifica la trattazione unitaria, dovendo lo stesso giudice a ciò provvedere proprio al fine di evitare che la proposizione della causa 23 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 di garanzia abbia “il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo Numero di raccolta generale 613/2024 giudice naturale” (così sentenza “GIE”, § 32). Data pubblicazione 08/01/2024 Discrezionalità, dunque, che il giudice esercita in base alla disciplina dell'ordinamento processuale nazionale, la cui conformità a quello comunitario è da saggiarsi, per quanto rileva ai fini della regola speciale di competenza giurisdizionale in esame, proprio in funzione del rispetto del giudice naturale. E il potere che l'assetto normativo interno assegna al giudice di vagliare i presupposti di ammissibilità della chiamata del terzo (tra le altre: Cass., S.U., n. 4309/2010, richiamata da Corte cost., sent. n. 67 del 2023 quale precedente che ha inaugurato l'indirizzo interpretativo secondo cui la chiamata del terzo da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 269, secondo comma, c.p.c., è soggetta ad autorizzazione del giudice;
potere, questo, che attualmente è esplicitato dall'art. 269 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022) non si presta a ledere la garanzia del giudice naturale, che corrisponde a quella di giudice precostituito per legge, essendo un tale principio rispettato allorquando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia (come è evidente nella specie) e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola (Corte cost., ord. n. 193 del 2003 e ord. n. 138 del 2008). 19. – Va, dunque, enunciato - in sintonia con le conclusioni rassegnate, nella sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione della nomofilachia, dal pubblico ministero rappresentante la Procura generale della Corte di cassazione – il seguente principio di diritto: “l'art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012, cui rinvia l'art. 3, comma 2, prima parte, della legge n. 218 del 1995, non trova applicazione nel caso in cui l'azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e 24 di 25 Numero registro generale 2344/2022 Numero sezionale 493/2023 Numero di raccolta generale 613/2024 non già nell'ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto Data pubblicazione 08/01/2024 principale”. 20. - L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo in quanto attinente alla statuizione sulle spese di lite, travolta, ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c., dalla cassazione della sentenza di appello. 21. – Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. Le spese processuali dell'intero giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 7 novembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente NZ NT BI RG 25 di 25