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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 9580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9580 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. 14979/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024 da
1) TE
Nato il 9/3/1980 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Clerici via Antonello da Messina 5 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 Parte_2
Nata il 31/03/1983 a SAtiago De Compostela (Spagna) cittadina: spagnola e italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pier Angelo Mazzocchi via L. Muratori n. 30 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ST SA GI (Mi) il 13/05/2012
(anno 2012, atto n. 12, parte 2, serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
nata il [...] in [...], cittadina italiana Persona_1
nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_2
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024, la Sig.ra ha Parte_3 chiesto a questo Tribunale: di dichiarare la separazione personale dal marito, Sig. TE
di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
di disporre a carico del
[...] marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura di € 500,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Con atto depositato in data 19.07.2024, si è costituito in giudizio il resistente, il quale si è associato alla domanda di separazione e di affido condiviso, opponendosi alla domanda di mantenimento dei figli.
All'udienza del 19.09.2024, davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art.473-bis.51 c.p.c. Con provvedimento del 24.09.2024 il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art 473 bis 51 cpc assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte.
I coniugi, con note depositate nel termine assegnato, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare ed hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 Persona_2
e collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Milano via U. Tognazzi 11. La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei minori stessi. Gli oneri e le spese conseguenti alle decisioni assunte disgiuntamente resteranno a carico del genitore che le ha assunte, esclusa ogni possibilità di ripetizione dell'esborso nei confronti dell'altro genitore.
1) I figli trascorreranno con ciascun genitore settimane alterne dalla domenica sera ore 18:00 alla domenica successiva ore 18:00 oltre che un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, con facoltà di aggiungere un periodo di una settimana, il tutto da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore secondo il calendario ordinario, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia con il giorno di Natale e il 31 dicembre con il 1gennaio. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno di anno in anno in via alternata il giorno di Pasqua e
Pasquetta. Ponti e festività sempre in via alternata. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
2) La casa coniugale, in cui il IG ha continuato a vivere unitamente ai figli, sita TE in Milano via U. Tognazzi 11, viene assegnata al medesimo.
3) Il IG verserà alla NO , anticipatamente entro il giorno 10 di ogni TE CP_1 mese, un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e pari Per_1 Persona_2
a Euro 326,00 (Euro 163,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità annue, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio, con decorrenza luglio 2024. L'assegno di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni ISTAT costo della vita (prima rivalutazione settembre 2025). Il IG ha corrisposto alla NO TE , a mezzo bonifico bancario eseguito in data 25/9/2024, l'importo pari ad € 978,00 a CP_1 titolo di arretrati al mantenimento dei figli per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024. Le parti precisano che ciascun genitore sosterrà nella settimana di propria spettanza i costi per l'eventuale così detta “paghetta” e per le uscite quotidiane dei ragazzi.
4) Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli secondo le Linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano e precisamente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla NO . Il IG ha versato alla medesima la somma CP_1 TE pari ad € 597,00, con bonifico bancario eseguito in data 25/9/2024, a titolo di arretrati
Assegno Unico e Universale per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
6) Spese legali compensate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e TE Parte_3 che hanno contratto matrimonio in ST SA GI (Mi) il 13/05/2012
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST SA GI (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024 da
1) TE
Nato il 9/3/1980 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Clerici via Antonello da Messina 5 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 Parte_2
Nata il 31/03/1983 a SAtiago De Compostela (Spagna) cittadina: spagnola e italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pier Angelo Mazzocchi via L. Muratori n. 30 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ST SA GI (Mi) il 13/05/2012
(anno 2012, atto n. 12, parte 2, serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
nata il [...] in [...], cittadina italiana Persona_1
nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_2
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024, la Sig.ra ha Parte_3 chiesto a questo Tribunale: di dichiarare la separazione personale dal marito, Sig. TE
di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
di disporre a carico del
[...] marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura di € 500,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Con atto depositato in data 19.07.2024, si è costituito in giudizio il resistente, il quale si è associato alla domanda di separazione e di affido condiviso, opponendosi alla domanda di mantenimento dei figli.
All'udienza del 19.09.2024, davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art.473-bis.51 c.p.c. Con provvedimento del 24.09.2024 il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art 473 bis 51 cpc assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte.
I coniugi, con note depositate nel termine assegnato, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare ed hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 Persona_2
e collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Milano via U. Tognazzi 11. La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei minori stessi. Gli oneri e le spese conseguenti alle decisioni assunte disgiuntamente resteranno a carico del genitore che le ha assunte, esclusa ogni possibilità di ripetizione dell'esborso nei confronti dell'altro genitore.
1) I figli trascorreranno con ciascun genitore settimane alterne dalla domenica sera ore 18:00 alla domenica successiva ore 18:00 oltre che un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, con facoltà di aggiungere un periodo di una settimana, il tutto da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore secondo il calendario ordinario, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia con il giorno di Natale e il 31 dicembre con il 1gennaio. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno di anno in anno in via alternata il giorno di Pasqua e
Pasquetta. Ponti e festività sempre in via alternata. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
2) La casa coniugale, in cui il IG ha continuato a vivere unitamente ai figli, sita TE in Milano via U. Tognazzi 11, viene assegnata al medesimo.
3) Il IG verserà alla NO , anticipatamente entro il giorno 10 di ogni TE CP_1 mese, un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e pari Per_1 Persona_2
a Euro 326,00 (Euro 163,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità annue, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio, con decorrenza luglio 2024. L'assegno di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni ISTAT costo della vita (prima rivalutazione settembre 2025). Il IG ha corrisposto alla NO TE , a mezzo bonifico bancario eseguito in data 25/9/2024, l'importo pari ad € 978,00 a CP_1 titolo di arretrati al mantenimento dei figli per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024. Le parti precisano che ciascun genitore sosterrà nella settimana di propria spettanza i costi per l'eventuale così detta “paghetta” e per le uscite quotidiane dei ragazzi.
4) Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli secondo le Linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano e precisamente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla NO . Il IG ha versato alla medesima la somma CP_1 TE pari ad € 597,00, con bonifico bancario eseguito in data 25/9/2024, a titolo di arretrati
Assegno Unico e Universale per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
6) Spese legali compensate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e TE Parte_3 che hanno contratto matrimonio in ST SA GI (Mi) il 13/05/2012
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST SA GI (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG