TRIB
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/05/2024, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. 4531/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, area famiglia, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana Presidente
dr. Laura Cantore Giudice rel.
dr. Maria Anna Altamura Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 5.12.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 4531/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Rosa Sciancalepore, giusta mandato Parte 1
in atti
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salvemini, giusta mandato Controparte_1
in atti
-ricorrente-
E
Controparte_2 PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
-intervenuta-
FATTO
I coniugi Parte 1 e hanno contratto matrimonio civile il Controparte 1
16.10.2001 in Molfetta (anno 2001, atto n. 36, parte I).
Con ricorso congiunto depositato in data 5.12.2023 hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione sono nati due figli ( Per 1 n. il 12.1.2010, e Per 2 il 4.2.2014) e di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani il 14.12.2021 (R.G. 4752/2021), chiedendo di ottenere la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale omologata in data 14.12.2021.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimenti ai figli della coppia è stato disposto l'affido condiviso, con collocamento degli stessi presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, e con previsione a carico del CP 1 di contribuire al mantenimento dei figli Org_ nella misura di € 170,00 mensili per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici e oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il
COA, prendendosi atto che le parti hanno espressamente rinunciato a ogni forma di mantenimento reciproco.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 1 e [...] CP 1 il 16.10.2001 in Molfetta (anno 2001, atto n. 36, parte I), alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani lì 28.05.2024
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, area famiglia, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana Presidente
dr. Laura Cantore Giudice rel.
dr. Maria Anna Altamura Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 5.12.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 4531/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Rosa Sciancalepore, giusta mandato Parte 1
in atti
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salvemini, giusta mandato Controparte_1
in atti
-ricorrente-
E
Controparte_2 PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
-intervenuta-
FATTO
I coniugi Parte 1 e hanno contratto matrimonio civile il Controparte 1
16.10.2001 in Molfetta (anno 2001, atto n. 36, parte I).
Con ricorso congiunto depositato in data 5.12.2023 hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione sono nati due figli ( Per 1 n. il 12.1.2010, e Per 2 il 4.2.2014) e di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani il 14.12.2021 (R.G. 4752/2021), chiedendo di ottenere la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale omologata in data 14.12.2021.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimenti ai figli della coppia è stato disposto l'affido condiviso, con collocamento degli stessi presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, e con previsione a carico del CP 1 di contribuire al mantenimento dei figli Org_ nella misura di € 170,00 mensili per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici e oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il
COA, prendendosi atto che le parti hanno espressamente rinunciato a ogni forma di mantenimento reciproco.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 1 e [...] CP 1 il 16.10.2001 in Molfetta (anno 2001, atto n. 36, parte I), alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani lì 28.05.2024
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana