Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/07/1989, residente in V. SERRO 62B AVEGNO ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MAGNANI ANTONELLA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
23/03/1977, residente in V. SERRO 62B AVEGNO, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. (C.F. ), Parte_3 C.F._4
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
05.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che
1
[...]
, nata a [...], il [...], avuta nel corso della loro relazione Per_1
sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. , nata a [...], il [...], c.f. è Persona_1 C.F._5
affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, con residenza presso l'abitazione, in Avegno (GE),
Via Serro n 62 B. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. I SI.ri e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte Per_1 Pt_1
le decisioni di rilevante importanza attinenti la salute, l'educazione, le attività sportive e scolastiche della figlia, nel rispetto anche delle attitudini della medesima;
3. Il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita, nel rispetto degli impegni della minore e previo accordo con la mamma In particolare, il SI.
, compatibilmente con il proprio impegno lavorativo, esercitato tramite Per_1
turni in quinta (sera, pomeriggio, mattina e notte, smontante e riposo), nonché dell'orario dell'asilo, terrà con sé la figlia due giorni infrasettimanali, in particolare, nel turno “mattina e notte”, il pomeriggio, recuperando la figlia
2 dall'asilo alle 16 sino alle 21 quando la riporterà presso la mamma, nonché, sul turno “riposo”, stesso orario. Fino all'inizio dei pernottamenti, quando possibile, uno dei due giorni sarà nel fine settimana dalla mattina fino a prima dell'ora di cena quando verrà riportata dalla mamma Fermo restando che ulteriori periodi di visita/ frequentazione potranno essere concordati tra genitori, nel rispetto dei propri impegni e di quelli della figlia. Il pernottamento della minore con il papà decorrerà, gradualmente, a decorrere da febbraio 2025, secondo il regime
Per_ alternato. Nel week-end di propria spettanza il papà potrà tenere secondo i propri turni con le seguenti alternative: o venerdì dall'uscita da scuola fino a sabato dopo cena quando la riaccompagnerà dalla mamma;
oppure dal sabato mattina fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà dalla mamma prima di cena, oppure dalla domenica mattina fino al lunedì, quando la riaccompagnerà
a scuola la mattina seguente. Il signor comunicherà i propri turni ad Per_1
inizio di ogni mese, compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Per quanto concerne le festività comandate, verrà adottato il regime alternato, compatibilmente con i turni del padre e della madre. Dal Natale del 2025, Per_ quando pernotterà con il papà, il periodo Natalizio sarà così organizzato dal
22 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro genitore, il
Per_ genitore che passerà con il secondo periodo potrà passare anche a scelta la giornata del 24 o quella del 26 dicembre, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le vacanze pasquali verranno trascorse con la figlia per l'intera giornata, in modo che la bimba possa passare, un anno, Pasqua con la madre e
Pasquetta con il padre e, l'anno successivo, viceversa.
Per_
5. Entrambi i genitori potranno passare 15 giorni anche non consecutivi con nel periodo estivo o di chiusura del ristorante per la mamma. I genitori si impegnano a comunicare i posti di villeggiatura in cui andranno con la minore e garantiranno una telefonata al giorno all'altro genitore;
6. La minore manterrà l'attuale frequentazione con i parenti di entrambi i rami familiari, prevalentemente i nonni.
7. Tali previsioni potranno essere derogate nel caso di cambiamento delle condizioni lavorative dei genitori e/o delle modalità di frequentazione scolastica della figlia e secondo i desideri dei medesimi, previo accordo e mutuo consenso degli stessi e nel rispetto primario delle esigenze della bimba, sia ricreative che
3 scolastiche, presenti e future.
8. I ricorrenti si impegnano a non far frequentare alla bambina eventuali nuovi partners se non per relazioni stabili e introducendo tale figura in modo graduale.
9. Il SI. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della Per_1 minore, la somma di € 250,00, entro 10 di ogni mese. Detto importo verrà rivalutato, senza richiesta, secondo l'indice pieno ISTAT, a partire dalla fine del primo anno di erogazione.
10. L' assegno unico, così come ogni eventuale diverso contributo dovesse sostituirlo, verrà integralmente percepito dalla SI.ra . Pt_1
11. Il SI. si impegna al rimborso, alla SI.ra , delle spese Per_1 Pt_1
straordinarie, nella misura del 50%, qualora documentate e, se necessario, concordate e, comunque, in ottemperanza al Documento della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie, di cui al Verbale del
15.09.2016. Le spese per viaggi e vacanze saranno sostenute dal genitore che accompagna la bambina. Le spese per le feste di compleanno verranno suddivise tra genitori al 50%, se in accordo.
12. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza.
13. Le parti si prestano ogni e più ampio consenso al rilascio e\o rinnovo dei passaporti, ivi compreso il rilascio del passaporto inerente la minore. Riguardo
Per_ all'uscita di dai confini nazionali, entrambi i ricorrenti concordano sulla circostanza che, fatto salvo il dovere di ogni genitore di non esporre i figli a viaggi pericolosi, la bimba potrà recarsi liberamente, in vacanza, anche all'estero, con l'altro genitore, previo il rilascio delle autorizzazioni di legge”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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